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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 18/11/2025, n. 2026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2026 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. 181/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 31/01/2023 al n. 181/2023 r.g. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. RIGA ANTONIO, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. , elettivamente domiciliata presso Controparte_1 C.F._2 lo studio dell'Avv. FRATINI PIER FRANCESCO, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- nonché
(p. iva , rappresentanza Generale per l'Italia, in Controparte_2 P.IVA_1 persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. GIOVANNI BOTTAZZOLI e dell'avv. MARIACHIARA BRUNETTI, che la rappresentano e difendono come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- avverso la sentenza n. 110/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata in data 16/01/2023; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 13.06.2025 all'esito dell'udienza celebrata cartolarmente del 3.06.2025 sulle seguenticonclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in totale riforma della sentenza del Giudice monocratico del Tribunale di Firenze n. 110 del 16.1.2023, resa nel procedimento di cui al R.G. Tribunale di Firenze n. 5178/2020, notificata ai fini del termine di cui all'art. 325 c.p.c. il 17.1.2023 ed in accoglimento del presente appello, condannare l'Avv. a corrispondere alla Sig.ra Controparte_1 Parte_1
l'importo complessivo di € 18.487,04. o la diversa maggiore o minore di giustizia, oltre ad interessi legali dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese legali per entrambi i gradi di giudizio”;
Per parte appellata “Voglia l'Ecc. ma Corte d'appello di Firenze: 1) Esclusa CP_1 ogni responsabilità in capo a confermare la sentenza impugnata, Controparte_1 con rigetto dell'appello proposto e della domanda attrice perché infondata in fatto e diritto;
2) Sempre nel merito, in denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attrici, e riforma della sentenza impugnata, condannare la Compagnia
[...]
a rilevare indenne dalle domande di risarcimento danni CP_2 Controparte_1 spiegate da e dal ristoro dei danni asseritamente subiti da quest' ultima, Parte_1 meglio circostanziati in atti, nella misura che sarà ritenuta di Giustizia;
3) In ogni caso, con vittoria di competenze e spese anche del presente giudizio, relativamente alle quali lo scrivente procuratore si dichiara anticipatario e distrattario, espressamente richiedendo che il Giudice adito voglia disporre la distrazione in suo favore ex art. 93
c.p.c.”; Cont per parte appellata “Voglia l'Ecc. ma Corte d'appello di Firenze, previo rigetto di ogni e qualsivoglia domanda svolta nei propri confronti, IN VIA PRELIMINARE: rigettare
l'avverso gravame in quanto improcedibile, irricevibile, inammissibile e/o infondato per le ragioni suesposte e per l'effetto confermare la sentenza resa dal Tribunale di Firenze
n. 110-2023 oggetto dell'avverso gravame;
IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'avverso gravame in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto, confermare la sentenza resa dal Tribunale di Firenze n. 110-2023 qui impugnata;
SUBORDINATAMENTE: nel denegato caso di accoglimento, anche parziale, dell'avverso gravame, accertare e dichiarare l'esistenza e la misura della copertura assicurativa per le ragioni esposte nel presente atto e per l'effetto rigettare ogni e qualsivoglia domanda proposta nei confronti dell'esponente anche a titolo di spese legali dell'Assicurato; in ogni caso, in virtù della polizza prodotta ricondurre, nell'alveo ed entro i limiti della effettiva garanzia prestata, la eventuale richiesta di manleva proposta dall'Avv. tenuto altresì conto delle CP_1 condizioni di polizza, ivi compresi massimali, scoperti ed eventuali franchigie con esclusione delle spese di lite dell'assicurato, vista la violazione delle condizioni contrattuali riguardanti la gestione della lite. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: Senza accettazione dell'inversione dell'onere della prova, che grava sulle controparti, si chiede ammettersi prova per interpello della parte convenuta sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che la polizza in essere è quella che mi viene rammostrata quali documenti 1 e 2 del fascicolo Co di parte di;
2) Vero che le condizioni applicabili sono quelle che risultano dal documento 3 del fascicolo di Aig che mi viene rammostrato, ivi comprese scoperti, franchigie e massimali;
3) Vero che ho appreso dell'esistenza delle lamentele a mio carico in data antecedente alla stipula della polizza e/o comunque dei rinnovi;
4) Vero che al momento della stipula ho dichiarato l'assenza di situazioni e circostanze che potenzialmente potevano integrare la mia responsabilità professionale, come pure
l'assenza di sinistri”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva davanti alla Corte Parte_1 di Appello di Firenze l'avv. la compagnia assicurativa Controparte_1 CP_3 proponendo appello avverso la sentenza n. 110/2023, con la quale il Tribunale di
[...]
Firenze aveva respinto la sua domanda volta ad ottenere l'accertamento della responsabilità professionale del legale convenuto in relazione a due distinti mandati professionali e la condanna della stessa al risarcimento del danno patito, quantificato in complessive euro 18.487,04, corrispondenti alle spese di lite che l'attrice, risultata soccombente in entrambe le cause patrocinate dall'avv. era stata costretta a CP_1 rifondere alle controparti.
In particolare, il Tribunale di Firenze affermava che con riferimento al patrocinio assunto dall'avv. nella causa civile RG 20100/2013 RG - avente ad oggetto la richiesta CP_1 di condanna della banca alla consegna in favore dell'attrice di tutta una serie CP_4 di copie di assegni ed altri documenti afferenti il di lei conto corrente, nonché il risarcimento del danno da rifiuto dei detti atti - il fatto che il legale non avesse provveduto a ridepositare il fascicolo di parte unitamente alla comparsa conclusionale, non era elemento sufficiente per poter ritenere la responsabilità professionale del legale, in mancanza della prova che, tenendo la condotta alternativa ritenuta doverosa (ovvero ridepositando il fascicolo con i documenti della parte), la causa sarebbe stata vinta dalla . Il primo giudice evidenziava infatti che, di contro, l'istituto di credito aveva Pt_1 positivamente dimostrato come ad ogni istanza della cliente era conseguita la consegna dei documenti da parte della banca, comprovata da altrettante quietanze liberatorie sottoscritte dalla e non disconosciute. A sostegno di tale assunto aggiungeva Pt_1 il Tribunale che anche il collegio ABF di Roma, dinanzi al quale l'attrice aveva preliminarmente esperito la procedura arbitrale, aveva accertato che la banca risultava aver tenuto 'un comportamento collaborativo, volto a soddisfare le richiesta della parte ricorrente'. Del pari era stata esclusa anche la responsabilità dell'avvocato per la mancata instaurazione della causa di appello, atteso che la non aveva Pt_1 dimostrato che il giudizio di secondo grado avrebbe potuto sortire un effetto per lei favorevole, di talchè la sua proposizione sarebbe stata da ritenere sconsigliabile in quanto avrebbe arrecato alla parte solo ulteriore aggravio di spese.
Con riferimento all'altra causa n° 132/2018 RG, in riferimento alla quale era invocata la responsabilità dell'avv. il giudice di prime cure affermava che il rigetto della CP_1 domanda, avente ad oggetto la richiesta al giudice del lavoro, di condanna dell'ex datore di lavoro della a corrisponderle la liquidazione dell'indennità di cessazione del Pt_1 rapporto ex art. 1751 c.c., era da attribuirsi esclusivamente ad una serie di condotte inadempienti dell'attrice che avevano determinato il venir meno del rapporto fiduciario inter partes e la risoluzione consensuale del mandato senza rappresentanza, con conseguente mancanza dei presupposti per la liquidazione dell'indennità di cui all'art. 1751 c.c.; era stato invece escluso che l'avvocato avesse posto in essere una condotta negligente.
La era stata dunque condannata, in applicazione del principio di soccombenza, Pt_1
a rifondere sia all'avv. sia alla sua assicurazione, le spese di lite. CP_1
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1) erronea esclusione della responsabilità dell'avv. on riferimento al patrocinio CP_1 espletato in relazione alla causa n. RG 132/2018 iscritta presso il giudice del Lavoro di
Arezzo; in particolare mancata considerazione del fatto che il rigetto della domanda della era stato fondato dal giudice del lavoro sull'intervenuta decadenza ex Pt_1 art. 1751, co. 5, c.c. e sulla maturata prescrizione ex art. 2948 co. 5 c.c., circostanze oggettive che avrebbero dovuto essere preliminarmente verificate dall'avv. CP_1 inducendola, in adempimento ai propri doveri deontologici e professionali, a consigliare la cliente a non intraprendere la causa in questione in cui il diritto era prescritto e la parte ormai decaduta dall'azione; 2) erronea esclusione della responsabilità professionale dell'avv. in relazione CP_1 al patrocinio esercitato nella causa n. RG 20100/2013 instaurata presso il Tribunale di
Firenze; in particolare, mancata considerazione che l'omesso rideposito del fascicolo di parte ad opera dell'avv. era stato determinante ai fini del rigetto della CP_1 domanda, dal momento che, dall'esame degli atti di parte sarebbe risultato che la richiesta di consegna riguardava anche una serie di assegni ulteriori rispetto a quelli per i quali la banca aveva prodotto quietanza di avvenuto rilascio di copie;
mancata considerazione della omessa tempestiva comunicazione della sentenza, che aveva precluso alla parte la possibilità di impugnare;
in alternativa, ritenendo invece che la causa fosse comunque 'persa' fin dall'inizio, mancata considerazione della responsabilità del legale ancorata al dovere di sconsigliare di intraprendere una controversia inutilmente gravosa;
mancata considerazione, ai fini delle spese di lite, della mancata adesione alla negoziazione assistita.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva l'avv. che contestava le censure CP_1 mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma. In subordine, per il caso di sua condanna, riproponeva la domanda di manleva nei confronti della propria assicurazione e reiterava tutte le eccezioni di nullità delle clausole inserite nella polizza già proposte in primo grado.
Si costituiva altresì che eccepiva preliminarmente l'inammissibilità CP_2 dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, per il caso di eventuale condanna dell'assicurata insisteva nell'eccepita inoperatività della polizza, sottolineando che l'Avv. on aveva comunicato alla compagnia di essere a conoscenza di notizie relative CP_1
a richieste di danni e che, decidendo di difendersi in proprio, aveva violato il diritto della compagnia ad assumere la difesa legale del cliente.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 13.06.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Le eccezioni di inammissibilità dell'appello – Vanno preliminarmente esaminate le eccezione di inammissibilità dell'appello sollevate da ex art. 342 ed ex CP_2 art. 348 bis, ter c.p.c., in quanto, a suo dire, questo risulterebbe generico e non avrebbe ragionevole possibilità di essere accolto.
Le suddette eccezioni sono entrambe infondate nei termini di seguito specificati.
Quanto all'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., deve in proposito ricordarsi che l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. è una pronuncia preliminare di natura sommaria, basata su una valutazione prognostica in ordine alle ragionevoli possibilità di accoglimento dell'atto di appello. La natura preliminare della pronuncia fa sì che questa possa essere emessa soltanto prima della trattazione della causa. L'ordinanza di fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni rappresenta il momento ultimo dopo il quale non è più possibile operare un vaglio di natura sommaria, perché con la predetta fase del processo si attua la compiuta esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono le domande e le eccezioni proposte, ad esito del confronto tra i difensori delle parti, dunque nel pieno contraddittorio processuale tra le stesse (cfr.
Cass. 1.6.2020, n. 10409, SS.UU. 16.11.2017, n. 27199). La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è dunque esclusivamente quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348bis e ter c.p.c..
Quanto, invece, all'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. per la mancata specificità dei motivi, deve ricordarsi che la giurisprudenza di legittimità costante (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 08/07/2024, n. 18548) ha interpretato il dettato normativo nel senso che “l'atto d'appello non necessita di una redazione formale rigida ma deve consentire l'identificazione delle parti specificamente impugnate della sentenza, delle modifiche suggerite alla ricostruzione dei fatti e delle circostanze fattuali dimostrative dell'errata ricostruzione in fatto”. L'atto di gravame, quindi, è ammissibile nei limiti in cui consente al Giudice di appello di comprendere quali parti della sentenza siano oggetto di censure e i motivi delle stesse.
Nel caso in esame la ha esposto le proprie tesi raffrontandole, in senso critico, Pt_1 con le diverse valutazioni espresse nella sentenza impugnata, ponendosi dunque nell'ambito del meccanismo dialettico delineato dall'art. 342 c.p.c.; se, poi, tali tesi siano o non già state efficacemente contraddette dal primo giudice è questione che attiene alla fondatezza e non all'ammissibilità, dell'appello.
Le eccezioni di inammissibilità dell'atto di appello sollevate da quindi, CP_2 devono essere rigettate.
2.La ricostruzione dei fatti relativi alle cause presupposte – Non è contestato e risulta dalla documentazione in atti che l'avv. a esercitato il proprio patrocinio CP_1 legale nell'interesse della in due controversie civili celebratesi, Pt_1 rispettivamente, davanti al Tribunale di Firenze (RG n° 20100/13) e davanti al giudice del lavoro di Arezzo (RG n° 132/18).
Del pari non è controverso e risulta dalla documentazione allegata che la è Pt_1 risultata soccombente in entrambe le cause ed è stata condannata a rifondere alle controparti le spese di lite.
La presente controversa si incentra quindi sulla responsabilità professionale dell'avv.
CP_1
In particolare con riferimento alla causa RG n° 20100/13, non è in discussione che l'avv. on abbia provveduto a ridepositare, con la comparsa conclusionale, il fascicolo CP_1 di parte con i relativi documenti, condotta omissiva che il Tribunale, nel decidere la causa, ha rilevato e posto a fondamento del rigetto della domanda affermando: “La domanda dell'attrice è infatti del tutto sfornita di prova in quanto il Giudice non ha a disposizione alcuno dei documenti cui la parte si riferisce nell'atto di citazione e depositati al momento della costituzione in giudizio…”
Del pari pacifico è che la suddetta sentenza non è stata appellata e non è contestato che l'avv. abbia omesso di avvisare la cliente di detta pronuncia nei termini CP_1 utili per la proposizione del gravame.
Quello che invece è contestato e su cui si incentra la presente controversia è se le suddette condotte omissive tenute dal legale (mancato rideposito del fascicolo di parte contenente la documentazione prodotta, unitamente alla comparsa conclusionale;
mancata proposizione di appello), siano o meno da ritenere causalmente connesse con il danno dalla stessa invocato, fatto coincidere con le spese di lite che la è Pt_1 stata condannata a rifondere alla controparte in applicazione del principio di soccombenza. In subordine, è oggetto di controversia anche il mancato corretto espletamento da parte del legale dell'obbligo di consiglio a non intraprendere una causa destinata comunque ad essere persa. In relazione alla causa RG n° 132/18, risulta dalla documentazione in atti che il giudice del lavoro di Arezzo respingeva la domanda proposta dalla , con il patrocinio Pt_1 dell'avv. avente ad oggetto la liquidazione dell'indennità di fine rapporto quale CP_1 sub agente ai sensi dell'art. 1751 c.c. In questo caso, se non è contestata tra le parti l'infondatezza dell'azione spiegata, si controverte invece sulla sussistenza di evidenze giuridiche, quali la maturata prescrizione del diritto e l'intervenuta decadenza dall'azione, che avrebbero dovuto indurre il legale a consigliare alla cliente a non intraprendere la causa.
Controversa è infine la copertura assicurativa in relazione a validità e limiti di operatività delle clausole claims made.
3. Il secondo motivo di appello: la responsabilità professionale dell'avv. nella causa RG 20100/2013 davanti al Tribunale di Firenze – Ritiene CP_1 questa Corte di esaminare preliminarmente il motivo relativo alla responsabilità professionale dell'Avv. per la causa n. RG 20100/2013 radicata presso il CP_1
Tribunale di Firenze;
ciò poiché si tratta della vicenda più risalente dal punto di vista cronologico, nonché quella esaminata prioritariamente anche nella sentenza di primo grado.
Con riferimento alla vicenda in esame risulta che la , con lettera del 12.02.2010 Pt_1 richiedeva alla Banca Intesa – CR Firenze Ag. Di FI V.no un preventivo di spesa per ricevere la copia di n. 125 assegni emessi sul proprio c/c n. 07241877/01/27.
Successivamente, la stessa, in data 20.04.2010, prendendo atto della richiesta della banca di costituzione di un fondo spese di euro 2.000, avanzava una ulteriore ed ancor più ampia richiesta, esigendo anche copia di tutta la documentazione (contratti di c/c, originale convenzioni, assegni ecc) relativa al c/c n. 7241877/01/27. Le dette istanze erano motivate dalla necessità della richiesta documentazione per l'”istruzione di due cause civili di cui una già pendente presso il Tribunale di Firenze – sezione distaccata di
EV (R.G. 21306/2009). In data 14.09.2010, la avanzava un'altra Pt_1 richiesta avente ad oggetto la trasmissione delle copie di n. 82 assegni riferiti ad un nuovo c/c n. 07513628/01/23. In seno a dette istanze la indicava quali suoi Pt_1 procuratori l'avv. Giacomo Landi e l'avv. Raffaello Farsetti (in particolare in calce alla missiva del 20.04.2010).
Risulta quindi e non è oggetto di contestazione che la banca in data 14.10.2010 trasmetteva le copie degli assegni richiesti, con la eccezione dei titoli in check truncation che, dunque, erano nella disponibilità di altre banche. Con missiva in data 18.04.2012 la banca evidenziava che la filiale di FI LD aveva già provveduto a consegnare alla cliente la maggior parte degli assegni (per oltre 400 copie di assegni), spiegando che per i restanti richiesti e non consegnati erano in corso tutte le ricerche possibili, ma che alcuni documenti non erano più disponibili dato il trascorso tempo di conservazione.
Con ulteriore missiva in data 30.04.2012 la banca scriveva alla evidenziando Pt_1
l'impossibilità di recuperare le copie degli ulteriori assegni richiesti in quanto la relativa istanza era pervenuta in prossimità dello scadere dei dieci anni per i quali è prevista la conservazione documentale. La detta circostanza era contestata con lettere del
3.05.2012 e del 17.05.2012 a firma dell'avv. Stefano Caciolli, che, premettendo di rappresentare la , diffidava l'istituto di credito a produrre tutti gli assegni Pt_1 richiesti già fin dal 2010. Con raccomandata del 23.10.2012 l'avv. Caciolli, dando atto che nessun ulteriore copia degli assegni richiesti era stata inviata alla sua cliente, preannunciava che, permanendo la detta omissione, avrebbe agito giudizialmente contro la banca.
Risulta dagli atti e non è oggetto di contestazione che, nelle more, la Pt_1 instaurava anche una procedura di arbitrato bancario e finanziario innanzi all'ABF avente ad oggetto il presunto inadempimento della Banca nella trasmissione di copia degli innumerevoli assegni dalla stessa richiesti e nel quale chiedeva al Collegio arbitrale il rilascio di detta documentazione da parte dell' , nonché un risarcimento danni CP_5 inizialmente quantificato in € 450.000,00. Risulta quindi che il Collegio ABF di Roma, a conclusione del suddetto arbitrato, nel dichiarare il ricorso inammissibile, riconosceva un “comportamento di concreta e fattiva collaborazione della banca” nella gestione delle richieste avversarie, così statuendo: “la documentazione prodotta testimonia che
l'intermediario ha tenuto un comportamento collaborativo volto a soddisfare la richiesta della parte ricorrente. Per la documentazione mancante, infatti, l'intermediario ha fatto presente che l'impossibilità di produrre quanto sollecitato dalla parte ricorrente era riconducibile alla richiesta, senza esito, presso le banche corrispondenti degli assegni negoziati in check truncation, che non sono nella disponibilità della banca”.
In data 18.02.2013 l'avv. subentrata al precedente procuratore, Controparte_1 scriveva a banca CR in nome e per conto della , sollecitando ulteriormente Pt_1
l'invio delle copie degli assegni mancanti, ripetendo analoga richiesta anche in data Co 11.03.2013. Con missiva in pari data, rilevava di avere trasmesso alla Pt_1 tutte le copie degli assegni richiesti via, via rinvenuti, dando atto che 'allo stato non risulta reperibile ulteriore documentazione rispetto a quanto già fornito…' Il medesimo sollecito era ripetuto dall'avv. con altra lettera del 10.04.2013, cui rispondeva CP_1 Co il 2.05.2013 richiamando quanto già detto nelle precedenti missive e sottolineando 'l'impossibilità da parte della filiale – grazie anche alla mancata collaborazione delle banche corrispondenti – di riuscire a reperire ulteriore documentazione rispetto a quella già a sue mani'.
Con atto di citazione notificato nel 2013, , con il patrocinio dell'avv. Parte_2
Co
citava quindi davanti al Tribunale di Firenze banca per sentirla Controparte_1 condannare 'a rilasciare la documentazione bancaria richiesta da parte attrice e specificata nella premessa del presente atto ex art. 210 cpc e al contempo condannare la stessa convenuta a pagare la somma di € 25.000,00 o altra somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento di tutti i danni patiti e patendi…'
Il Tribunale di Firenze, istruita la causa documentalmente, respingeva la domanda rilevando da una parte che l'attrice non aveva provveduto a ridepositare il proprio fascicolo di parte con i documenti allegati, di talchè non risultava provato il rifiuto della banca a consegnarle i documenti richiesti;
dall'altra evidenziava che l'istituto di credito convenuto aveva prodotto una serie di atti da cui risultava la avvenuta consegna di tutta una serie di assegni, con riferimento ai quali la aveva con la propria CP_6 sottoscrizione, rilasciato quietanza. Risultava inoltre che sempre la banca aveva altresì prodotto il provvedimento con cui ABF, adita dalla , aveva dichiarato Pt_1
l'inammissibilità del ricorso di quest'ultima rilevando che l'istituto di credito risultava aver tenuto un comportamento collaborativo nei confronti della cliente.
Altrettanto pacifico è il fatto che la detta pronuncia non veniva impugnata e passava in giudicato.
Tanto premesso in fatto, con il secondo motivo di appello si censura la statuizione con la quale il primo giudice ha escluso la responsabilità professionale dell'avv. CP_1 argomentando che “parte attrice non è riuscita a dimostrare che sarebbe stata la mancata allegazione del fascicolo di parte unitamente alla memoria conclusionale a causare il rigetto della sua domanda. Sul punto parte attrice avrebbe dovuto dimostrare che il mancato deposito del fascicolo di parte e della comparsa conclusionale hanno determinato l'esito sfavorevole della causa. La sentenza n. 618/2013 del Tribunale di
Firenze nella detta causa smentisce questo assunto quando dice che “La banca convenuta dal canto suo ha invece documentalmente provato di aver assolto all'onere
a suo carico in virtù dei rapporti contrattuali intercorsi con l'attrice”. Nello stesso provvedimento il Tribunale ha stabilito che ad ogni istanza di consegna di documenti proveniente dalla corrispondeva una quietanza liberatoria debitamente Pt_1 sottoscritta dalla stessa;
pertanto, nessun dubbio residua sull'infondatezza della domanda dalla stessa spiegata e sul fatto che, in ogni caso, le sue richieste sarebbero state respinte. Va aggiunto che nell'epilogo della succitata sentenza il Tribunale di
Firenze, quasi a voler completare il quadro di manifesta infondatezza delle difese, riporta anche la decisione del Collegio ABF di Roma, dinanzi al quale la aveva Pt_1 preliminarmente esperito una procedura di arbitrato bancario, ove si stabilisce che “la documentazione prodotta testimonia che l'intermediario ha tenuto un comportamento collaborativo volto a soddisfare la richiesta della parte ricorrente. Per la documentazione mancante, infatti, l'intermediario ha fatto presente che l'impossibilità di produrre quanto sollecitato dalla parte ricorrente era riconducibile alla richiesta, senza esito, presso le banche corrispondenti degli assegni negoziati in check truncation, che non sono nella disponibilità della banca”. L'attrice non ha dimostrato neppure che l'eventuale instaurazione del giudizio d'appello avrebbe riformato la decisione del Giudice di prime cure in senso per lei favorevole”.
L'appellante lamenta come, al contrario, se il Tribunale di Firenze avesse potuto esaminare tutti i documenti contenuti nel fascicolo di parte non ridepositato, avrebbe certamente potuto accertare che molti degli assegni richiesti non erano stati consegnati;
aggiungeva che, comunque, il legale aveva fatto passare in giudicato la sentenza sfavorevole senza avvisare la cliente e così precludendole l'appello. Evidenziava altresì che se si riteneva invece che la causa fosse del tutto infondata e che sarebbe stata in ogni caso persa dalla , il suo avvocato avrebbe dovuto allora avvertirla e Pt_1 consigliarle di desistere dall'intento di agire giudizialmente.
Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.
3.1.Il profilo della diligenza nella condotta processuale – Partendo dalla lamentata negligenza della condotta tenuta dalla professionista nel corso della causa, non vi è dubbio che l'aver ritirato il fascicolo di parte, omettendo poi di ridepositarlo insieme alla comparsa conclusionale, integra un grave errore professionale, sottraendo all'esame del decidente tutti i documenti allegati, in una causa istruita per intero documentalmente.
Ciò detto, ai fini della valutazione della domanda di risarcimento danni conseguenti alla condotta del difensore, deve premettersi che l'inadempimento del professionista – anche qualora accertato – è condizione necessaria, ma non sufficiente, occorrendo anche fornire la prova di un danno causalmente connesso al medesimo inadempimento.
In tale senso è consolidato il principio nella giurisprudenza di legittimità secondo cui il danno da responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, l'assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale - commissiva od omissiva - ed il risultato derivatone (cfr. Cass. n. 2109/2024 Cass. n. 2348/2022; Cass. n°
15032/2021).
Per il cliente che chieda il risarcimento del danno conseguente all'attività dell'avvocato, opera infatti la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", da applicarsi non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa (cfr. Cass. n° 23434/2021).
Il danno — risarcibile ove sia provata la negligenza del professionista — è quindi una conseguenza solo eventuale del comportamento negligente, bisognoso di specifica prova.
Dunque, nel caso di specie, per accertare se un danno sia conseguito alle condotte dell'avvocato oggetto di censura, deve verificarsi se, sostituendo alla condotta negligente, ovvero al mancato rideposito del fascicolo di parte, il comportamento ritenuto dovuto, e dunque il deposito di detto fascicolo con tutti i documenti allegati dalla parte, il danno, ovvero la perdita della causa, secondo criteri probabilistici, non si sarebbe verificato e il cliente avrebbe conseguito il risultato sperato di vincere la causa.
In tal senso, operando un giudizio controfattuale, non può dirsi che, secondo il più probabile che non, il deposito del fascicolo di parte attrice avrebbe comportato una diversa definizione della causa, atteso che, da detti documenti risultava sì che la banca non aveva provveduto a consegnare una parte degli assegni richiesti, ma ciò non aveva fatto per mancanza della disponibilità materiale di detti titoli, di talchè non poteva parlarsi di un rifiuto di consegnare quanto richiesto e quindi di un inadempimento dell'istituto di credito suscettibile di dar luogo ad un risarcimento del danno.
Come si evince dalla lettura dello scambio epistolare tra la , i suoi legali e la Pt_1 banca, quest'ultima risultava essersi attivata nella ricerca di tutti i titoli richiesti, provvedendo a consegnare le copie di tutti quelli rinvenuti (oltre 400) e non dando seguito alla richiesta unicamente con riferimento o a documenti risalenti ad oltre il decennio previsto per la conservazione in archivio, o ad assegni sottoposti alla procedura di “check truncation”, ossia uno scambio telematico tra istituti di credito della copia di un assegno, che vede coinvolta una banca negoziatrice (quella presso la quale il cliente deposita l'assegno), la quale scansiona l'assegno e ne invia una copia telematica alla banca debitrice (quella che ha emesso l'assegno). Co La banca è risultata dunque aver consegnato tutti gli assegni di cui aveva la disponibilità, come da quietanze di ricevuta sottoscritte dalla , di cui si dà atto Pt_1 in sentenza, omettendo la consegna solo di ciò di cui non aveva più la disponibilità. In tal senso, mentre quindi la banca CR aveva allegato in causa la documentazione relativa alle ricerche effettuate per poter consegnare tutti gli assegni alla cliente, nonché alla consegna di un elevato numero di titoli reperiti, l'odierna parte appellante non ha provato, come era suo onere, che dalla documentazione non riprodotta risultasse che alcuni tra gli assegni non consegnati dalla banca fossero nella disponibilità di quest'ultima –esulando sia da quelli sottoposti alla procedura di “check truncation”, sia da quelli eliminati dall'archivio per decorso del decennio – e che, dunque, la loro omessa consegna integrasse gli estremi del 'rifiuto' rilevante ai fini dell'inadempimento contrattuale nei confronti della cliente.
Il corretto adempimento degli obblighi di consegna ad opera della Controparte_7 emerge di contro sia dalla sentenza del Tribunale di Firenze, ove a pagina 3 si legge che
“La banca convenuta dal canto suo ha invece documentalmente provato di aver assolto all'onere a suo carico in virtù dei rapporti contrattuali intercorsi con l'attrice”, sia dall'esito della procedura arbitrale esperita presso l'ABF dalla , in cui il collegio Pt_1 ha riconosciuto un “comportamento di concreta e fattiva collaborazione della banca” nella gestione delle richieste avversarie così statuendo: “la documentazione prodotta testimonia che l'intermediario ha tenuto un comportamento collaborativo volto a soddisfare la richiesta della parte ricorrente. Per la documentazione mancante, infatti,
l'intermediario ha fatto presente che l'impossibilità di produrre quanto sollecitato dalla parte ricorrente era riconducibile alla richiesta, senza esito, presso le banche corrispondenti degli assegni negoziati in check truncation, che non sono nella disponibilità della banca”.
Anche in caso di ri-deposito del fascicolo di parte attrice ad opera dell'Avv. CP_1 quindi, la domanda della non aveva, secondo il criterio del più probabile che Pt_1 non, alcuna concreta possibilità di accoglimento.
Lo stesso ragionamento vale con riguardo alla tardiva comunicazione dell'esito del giudizio di primo grado ai fini della proposizione dell'appello. In primo luogo si osserva come l'odierna parte appellante non ha evidenziato i profili sulla base dei quali avrebbe ragionevolmente ottenuto ragione in secondo grado (non potendo trarsi argomento in tal senso dal sovvertimento della circostanza del mancato rideposito del fascicolo) e, del resto, non se ne rinvengono in atti, risultando, per come detto, che l'omessa consegna delle richieste copie di assegni era limitata a titoli di cui l'istituto di credito non aveva più la materiale disponibilità, non avendo la Pt_1 evidenziato concrete prove in senso contrario.
In secondo luogo si osserva come per ormai consolidato orientamento giurisprudenziale deve escludersi che la 'mera' perdita della possibilità di partecipare ad un giudizio, per effetto dell'inadempimento dell'avvocato alla sua obbligazione professionale (omessa impugnazione, in tutto o in parte, del provvedimento giudiziario sfavorevole), possa costituire un danno, di per sé, risarcibile, a prescindere da una correlazione con il risultato 'utile' cui mira il giudizio stesso (cfr. Cass. n. 3848/1968; Cass. n. 2230/1973;
Cass. n. 7618/1997; Cass. n. 16023/2002; Cass. n. 10289/2015; Cass. n. 30169/2018;
Cass. n. 21953/2023); le dette considerazioni muovono, anzitutto, dalla natura dell'obbligazione del professionista, che la Suprema Corte ha da sempre ritenuto essere, di regola (e certamente nel caso dello svolgimento dell'incarico di patrocinare in un giudizio), “di mezzi e non di risultato” (secondo una terminologia ormai risalente) in quanto il professionista si fa carico non già dell'obbligo di realizzare il risultato cui il cliente aspira, bensì dell'obbligo di esercitare diligentemente la propria professione, che a quel risultato deve pur sempre essere finalizzata. Non potrà, quindi, esserci danno risarcibile se si confonde l'interesse primario del cliente, che vale a connotare causalmente il contratto di patrocinio in giudizio concluso con l'avvocato, con quello alla
“mera partecipazione” ad un giudizio, affatto sganciato dal “bene della vita” cui tende il giudizio stesso. Non è, infatti, la “mera partecipazione ad un giudizio” l'interesse tutelato dall'ordinamento, il quale è, invece, necessariamente finalizzato al
“riconoscimento delle proprie ragioni”, ossia dei diritti/interessi legittimi per i quali soltanto è garantita dall'ordinamento il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale
(art. 24 Cost.).
Dunque, la perdita della possibilità di una “mera partecipazione” al giudizio di appello, nell'ipotesi di omessa impugnazione del provvedimento giudiziario sfavorevole, non vale ad integrare, di per sé, un danno risarcibile, poiché un tale danno, come detto, è configurabile soltanto ove sussista la lesione di un interesse tutelato dall'ordinamento, che, nel caso, va rinvenuto nell'interesse al “bene della vita” del cliente per il cui soddisfacimento è unicamente diretto l'adempimento dell'obbligazione di diligenza professionale forense e cioè l'interesse a “vincere la causa”, a vedersi riconosciute le
“proprie ragioni” e, quindi, ad ottenere tutela dei propri diritti/interessi legittimi, ma soltanto sulla base di concrete, ragionevoli possibilità di risultati utili (cfr. da ultimo
Cass. n° 24670/2024 che ha affermato il seguente principio di diritto: 'non costituisce un interesse giuridicamente tutelabile quello a proporre una impugnazione infondata;
ne consegue che la tardiva proposizione, da parte dell'avvocato, di un appello privo di ragionevoli probabilità di accoglimento non costituisce per il cliente un danno risarcibile,
e non fa sorgere per l'avvocato un obbligo risarcitorio, nemmeno sotto il profilo della perdita della chance della mera partecipazione al giudizio di impugnazione').
3.2.Il profilo del dovere di consiglio – Con riferimento alla medesima causa celebrata davanti al Tribunale di Firenze, l'appellante ha infine dedotto, a chiusura del motivo di appello, che qualora si ritenesse che la fosse comunque destinata a Pt_1 perdere la causa con banca CR, allora la responsabilità dell'avvocato si sarebbe dovuta affermare con riferimento all'obbligo di consiglio a desistere dall'intraprenderla.
Tale parte del motivo di gravame è inammissibile in quanto incentrato su un profilo di negligenza dell'avvocato mai allegato in primo grado con riferimento alla causa in esame e dunque rilevato per la prima volta in appello, in violazione dell'art. 345 c.p.c.
4. Il primo motivo di appello: la responsabilità professionale dell'Avv. CP_1 per la causa n. RG 132/2018 davanti al Giudice del Lavoro di Arezzo – Il primo motivo di appello riguarda la esclusione della responsabilità professionale dell'avv. con riferimento alla causa n. RG 132/2018 instaurata presso il giudice del CP_1
Lavoro di Arezzo.
In proposito risulta dalla documentazione in atti e non è oggetto di contestazione che nel 2018 la , sempre con il patrocinio dell'Avv. conveniva Pt_1 Controparte_1 in giudizio, davanti al Giudice del Lavoro del Tribunale di Arezzo, la CP_8 chiedendo la condanna della stessa al pagamento, in suo favore, della somma di €
50.841,00 a titolo di indennità ex art. 1751 c.c. Deduceva in particolare l'attrice di aver svolto attività di sub-agente per la con un proprio portafoglio clienti dal CP_8
2002 al mese di aprile 2003 e che, in data 15.04.2003, il rapporto tra le parti si era concluso in maniera consensuale, con l'impegno, da parte di o alla restituzione CP_8 dei clienti, o al pagamento della liquidazione di fine mandato del portafoglio. il Giudice del Lavoro, con la sentenza n. 169/2019, pubblicata il 10/09/2019, rigettava la domanda della ricorrente in via preliminare di merito, rilevando tanto l'intervenuta decadenza – atteso che l'art. 1751 cod. civ., al 5° comma, onera l'agente di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti “nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto” - quanto l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948, 5° comma, cod. civ. e motivando, quanto all'intervenuta decadenza, “che le due comunicazioni inviate da alla società (Cfr.: all. 4 parte ricorrente) Pt_1 CP_8 risalgono, rispettivamente, al 25.09.2015 ed al 29.09.2015, ben oltre quindi lo stringente termine annuale previsto dalla norma” - nonchè rilevando incidentalmente che dette missive “non possono dirsi riguardanti l'oggetto della odierna domanda, essendo le stesse relative alla sola restituzione del portafoglio clienti”, conformemente alla giurisprudenza della Cassazione, secondo la quale “in tema di decadenza, al fine di garantire le elementari esigenze di certezza dei rapporti giuridici è necessario che
l'adempimento idoneo ad evitarla si esplichi in relazione ad una pretesa determinata, individuata anche mediante l'indicazione del titolo posto a fondamento della tutela invocata, che costituisce imprescindibile elemento distintivo della pretesa” (Cass. Lav.
3851/2017) – e, quanto alla prescrizione quinquennale, che “parte ricorrente sul punto non ha prodotto, o comunque provato, di aver posto in essere atti interruttivi del termine, ragion per cui, a fronte di una prima comunicazione risalente al 2015, il detto diritto è prescritto”. Al rigetto della domanda della conseguiva la condanna Pt_1 alle spese legali di soccombenza liquidate in “€ 7.835,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge” e quindi per complessivi €
11.432,20.
Il primo giudice ha escluso la responsabilità dell'avvocato così motivando: “La sentenza che definiva il giudizio, passata in giudicato perché mai appellata, condannava altresì la
a rilevare indenne l'agenzia e a rifonderla di qualsiasi somma pagata in Pt_1 esecuzione della sentenza stessa. Tali fatti comportavano la mancanza insanabile dei presupporti di cui all'art. 1751 c.c. ai fini della liquidazione dell'indennità di cessazione del rapporto invocata dalla , il che implicava l'infondatezza delle richieste dalla Pt_1 stessa formulate nell'ambito della causa RG 132/2018. In definitiva, anche sul punto, non è stata data alcuna prova che l'evento produttivo del pregiudizio lamentato, la condanna dalla , sia stato riconducibile alla condotta del procuratore. Anzi, Pt_1 semmai è emerso che la soccombenza dell'attrice è derivata dall'illegittima condotta dolosamente posta in essere dalla stessa nei confronti dell'agenzia Ne CP_8 consegue che, anche in questo caso, ogni pregiudizio lamentato dall'attrice è riferibile solo al suo comportamento e dunque alcun risarcimento le è dovuto dalla . CP_1
Se non è in questo caso contestato che il diritto posto alla base della domanda dell'attrice fosse insussistente e che fosse finanche prescritto e la relativa azione decaduta, quello di cui si controverte è la sussistenza di una condotta negligente del legale nella misura in cui aveva omesso di sconsigliare alla cliente di intraprendere la detta causa, promuovendo un'azione priva in nuce dei presupposti giuridici.
Il motivo è fondato nei termini di seguito specificati.
Va premesso che secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità la responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176, co. II c.c., da commisurare alla natura dell'attività esercitata, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente. Secondo i più recenti arresti giurisprudenziali, l'avvocato è tenuto all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale non solo secondo i canoni della diligenza qualificata, ma altresì della buona fede oggettiva o correttezza la quale, oltre che regola di comportamento e di interpretazione del contratto, è criterio di determinazione della prestazione contrattuale, imponendo il compimento di quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio (cfr. Cass. n° 8494/2020). La verifica di diligenza e buona fede oggettiva dell'avvocato nell'espletamento dell'obbligazione va in tal senso compiuta attraverso un giudizio prognostico circa l'attività astrattamente esigibile dal legale tenendo conto della adozione di quei mezzi difensivi che, al momento del conferimento dell'incarico professionale e, quindi, dell'instaurazione del giudizio, dovevano apparire funzionali alla migliore tutela dell'interesse della parte dal medesimo difesa. In particolare, la giurisprudenza ritiene che "nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2236 c.c., impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole" (cfr. Cass. n. 19520/2019). La Suprema Corte ha anche chiarito che
“l'avvocato ha l'obbligo di non consigliare azioni inutilmente gravose e di informare il cliente sulle caratteristiche della controversia e sulle possibili soluzioni. In particolare, sussiste lo specifico obbligo in capo all'Avvocato di dissuadere il cliente da azioni che siano manifestamente prive di fondamento” (cfr. Cass. n. 9695/2016). Venendo dunque al caso concreto, la questione si incentra sulla valutazione, da effettuarsi ex ante, ovvero prima di iniziare la causa, del fatto che l'avvocato avesse o meno tutti gli elementi per sconsigliare la proposizione dell'azione legale alla cliente, onde evitare un sicuro rigetto della domanda.
Nella fattispecie risulta pacificamente che le uniche due comunicazioni inviate dalla a erano risalenti al 25.09.2015 e al 29.09.2015, dunque ben oltre i Pt_1 CP_9 termini di decadenza e prescrizione e, inoltre, risultavano inconferenti rispetto all'oggetto della presente domanda, riguardando la sola restituzione del portafoglio clienti e non anche il pagamento dell'indennità prevista dall'art. 1751 c.c.. Tale ultima norma, al 5° comma, onera infatti l'agente di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti “nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto”. È chiaro, quindi, che nel momento in cui la si è rivolta all'avv. nel Pt_1 CP_1
2017, per verificare se fosse possibile proporre la causa contro il termine CP_8 decadenziale era ormai spirato da circa 13 anni, così come decorso era il termine di prescrizione quinquennale in mancanza di validi e tempestivi atti interruttivi.
Né in senso contrario rileva in alcun modo la circostanza, invocata dall'appellata, che la avesse assicurato al legale di aver inviato plurime comunicazioni alla Pt_1 CP_8
idonee ad interrompere il decorso della prescrizione (ma comunque non la
[...] decadenza), poiché sarebbe stato comunque onere del difensore quello di verificare l'effettiva esistenza di queste comunicazioni e la loro valenza. L'art. 27 del Codice
Deontoligico Forense impone, infatti, al difensore di “comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di atti necessari ad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso”; a maggior ragione, quindi,
è lo stesso difensore che deve accertarsi di verificare se tali atti siano stati posti in essere e se non siano già intervenute prescrizioni o decadenze. Una simile verifica condotta nel caso di specie, avrebbe portato l'avv. ad avvedersi facilmente CP_1 dell'intervenuta decadenza e della prescrizione. Lo stessa avv. in risposta alla CP_1 raccomandata ricevuta dalla il 30.09.2019 e anche nel corso delle difese Pt_1 espletate nel presente giudizio, ha sostenuto di aver introdotto la causa contro CP_8 di comune accordo con la cliente, ritenendo che l'eccezione di prescrizione potesse
[...] essere superata in virtù dell'effetto interruttivo delle trattative intercorrenti tra la e la (“insieme abbiamo deciso di provare a farla (io non ho fatto Pt_1 CP_8 promuovere nulla!) anche perché la circostanza della prescrizione poteva essere superata perché nel periodo in cui le trattative erano in essere la prescrizione poteva essere sospesa, di questo ne abbiamo parlato”. Cfr. doc. 6 di parte attrice). Per escludersi la propria responsabilità, la professionista avrebbe dovuto dimostrare di aver fatto compiutamente presente alla cliente tutte le problematiche relative alla intervenuta decadenza e alla prescrizione, nonché i concreti rischi di perdere la causa e che fosse stata quest'ultima a insistere per la proposizione a tutti i costi dell'azione legale. Tali circostanze non sono state provate e prima ancora neppure allegate dall'avv.
che si è limitata a dedurre di aver proposto l'azione di comune accordo con la CP_1 cliente, circostanza quest'ultima del tutto irrilevante a fronte di problematiche giuridiche dirimenti che era onere del legale rappresentare al cliente.
Ciò detto, emerge quindi un chiaro inadempimento da parte dell'avv. che CP_1 avrebbe dovuto suggerire alla di non intraprendere l'azione legale in questione Pt_1 contro la , dal momento che dal preliminare, doveroso controllo che CP_8
l'avvocato aveva l'onere di effettuare circa la sussistenza dei presupposti di diritto per intraprendere utilmente la causa, risultava chiaramente l'intervenuta prescrizione e decadenza.
In virtù di quanto esposto, deve riconoscersi la responsabilità professionale dell'avv. relativamente alla proposizione della causa n. RG 132/2018 presso il giudice CP_1 del Lavoro di Arezzo.
La parte appellata deve quindi essere condannata a rifondere all'appellante il danno richiesto consistente nelle spese di lite che la è stata condannata, in Pt_1 applicazione del principio di soccombenza, a rifondere alla controparte della detta causa, in misura di euro 11.432,20.
Sulla somma, come sopra liquidata a titolo di danno da responsabilità professionale in moneta attuale (operazione che serve a ricostruire il patrimonio del danneggiato nella consistenza ante illecito), va stimato l'effetto della mora debendi. Pertanto, nel caso di specie, sono dovuti gli interessi compensativi sul capitale devalutato alla data del sinistro, secondo gli indici Istat FOI generale (pervenendosi all'importo di euro
9.631,17) e da allora annualmente rivalutato, determinandosi così l'importo complessivo di euro 12.613,41.
A tanto, maggiorato degli ulteriori interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo, va condannata a pagare l'appellata avv. CP_1
5.La copertura assicurativa - Al riconoscimento della responsabilità professionale dell'avv. nei confronti della , seppur limitato a una sola delle due CP_1 Pt_1 vicende in questione, consegue l'esame della domanda di manleva proposta dalla professionista nei confronti della propria compagnia di assicurazione in forza della polizza stipulata inter partes. Preliminarmente vanno respinte le reiterate richieste istruttorie, con cui la compagnia ha insistito nell'espletamento dell'interpello dell'avv. i primi tre capitoli hanno CP_1 infatti ad oggetto conferma di contratto di assicurazione prodotto in atti e relative clausole contrattuali, con conseguente mancanza di valore confessorio e di qualsiasi valenza probatoria;
il quarto capitolo concerne invece una circostanza generica, non collocata nel tempo, dunque inammissibile.
Ciò detto, non è contestato che l'avv. abbia sottoscritto con CP_1 Controparte_2 una polizza assicurativa annuale RC professionale, rcto e infortuni ex lege (cfr. all. 1 comparsa conclusionale di ), con validità a partire dal 30.10.2017 e fino al CP_2
31.10.2020.
Come chiarito dall'art. 15 delle condizioni di polizza il detto contratto di assicurazione
((cfr. allegato 3 della comparsa di costituzione di ) copre “ogni somma che CP_2 questi siano tenuti a pagare o a rimborsare a terzi, compreso i clienti, per Danni dovuti
a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per le ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell'esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia”.
Al successivo punto 16 (intitolato: inizio e termine della garanzia – retroattività illimitata) è quindi previsto che “l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta al contraente o all'assicurato nel corso del periodo di assicurazione, anche se riferite a attività professionale svolta prima della data di decorrenza della presente polizza di assicurazione o della prima polizza di assicurazione stipulata in continuità senza limite temporale. Sono esclude le richieste di risarcimento collegate a circostanze note manifeste”.
Si tratta quindi di una polizza c.d. claim made, che copre i sinistri conosciuti e denunciati nella vigenza della polizza, ancorchè verificatisi antecedentemente. Con
costituendosi in secondo grado ha reiterato le eccezioni spiegate davanti al
Tribunale di: a) mancata copertura assicurativa per il caso in cui al momento della stipula del contratto ovvero del suo rinnovo, l'assicurata fosse stata già a conoscenza della possibilità che le venissero inoltrate richieste risarcitorie con riferimento ai fatti per cui è causa;
b) esclusione delle spese di resistenza dal momento che l'assicurata aveva scelto di difendersi in proprio, senza darne comunicazione alla compagnia ledendo quindi il diritto di quest'ultima di assumere in proprio la difesa e di evitare ulteriori spese.
L'avv. costituendosi reiterava l'eccezione di nullità, per sovvertimento del CP_1 rapporto di corrispettività delle prestazioni, della clausola che limitava la copertura assicurativa ai soli sinistri di cui la parte non avesse avuto conoscenza al momento della stipula o del rinnovo della polizza, escludendo comunque che una simile conoscenza potesse essere automaticamente inferita dalla sentenza sfavorevole alla cliente del legale assicurato.
Del pari ribadiva la nullità anche della clausola secondo cui “Gli assicuratori assumono, fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale che amministrativa, designando ove necessario i consulenti legali e/o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all' stesso…”, in quanto in contrasto con il disposto di cui all'art. 1917 co I e Parte_3
III c.c. con il quale doveva essere sostituita ex lege.
Tanto premesso, si evidenzia in primo luogo come la validità della clausola limitativa della copertura assicurativa in relazione alla conoscenza del sinistro al momento della stipula della polizza va in questa sede limitata alla sola vicenda per la quale è stata riconosciuta la responsabilità professionale dell'avv. ovvero quella relativa alla CP_1 causa n° 132/2018, conclusasi con la sentenza del giudice del lavoro di Arezzo n°
169/2019, pubblicata il 10.09.2019.
Preliminarmente si osserva come il contratto di assicurazione per responsabilità civile con clausola claims made (altrimenti detta 'a richiesta fatta') si caratterizza per il fatto che la copertura è condizionata alla circostanza che il sinistro venga denunciato nel periodo di vigenza/efficacia della polizza (o anche in un delimitato arco temporale successivo, ove sia pattuita la c.d. sunset dose), laddove, secondo lo schema denominato "loss occurrence", o "insorgenza del danno", sul quale è conformato il modello delineato nell'art. 1917 c.c., la copertura opera in relazione a tutte le condotte, generatrici di domande risarcitorie, insorte nel periodo di durata del contratto. Il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole claims made, rappresenta dunque una deroga convenzionale all'art. 1917, co I c.c., consentita dall'art. 1932 c.c.
e riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni.
Nel caso in esame siamo chiaramente di fronte ad una clausola claims made c.d. pura, in cui la limitazione della copertura è ancorata unicamente al momento di presentazione della richiesta risarcitoria, durante il periodo di efficacia del contratto, senza considerare in tal senso anche la verificazione del sinistro.
Con tale tipologia di clausola, da ritenere valida e meritevole di tutela per ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. SS. UU. 2018, n. 22437; conf.
Cass. Civ, 2024, n. 29483), nel caso in esame, sulla base del punto 16 delle condizioni di polizza (sopra citata) si impegna a tenere indenne l'avv. Controparte_2 CP_1 dalle richieste risarcitorie a questa pervenute durante il periodo di polizza, ancorché relative a fatti avvenuti in precedenza, ad eccezione delle richieste di risarcimento collegate a “Circostanze note manifeste”. Ciò è meglio esplicitato all'art. 19 (Rischi esclusi), ove si precisa, al punto xii), che sono esclusi i rischi derivanti dalla circostanze note manifeste. Queste ultime sono definite nella Sezione “Definizioni per
l'assicurazione della responsabilità civile professionale dell'avvocato e della responsabilità patrimoniale” del contratto come “Qualsiasi atto o fatto, che sia stato oggetto di una comunicazione in forma scritta e con data verificabile, indirizzata all'Assicurato o del quale l' sia venuto a conoscenza prima della data di Parte_3 decorrenza della presente Polizza di Assicurazione e/o della prima Polizza di
Assicurazione stipulata in continuità in Convenzione, e che possa essere collegato a una successiva Richiesta di Risarcimento nei confronti dell'Assicurato”.
Ciò posto, va escluso che la data della pubblicazione della sentenza del giudice del lavoro di Arezzo n° 169/2019 - comunque successiva alla stipula ed al rinnovo dell'assicurazione - possa essere fatta coincidere con l'acquisizione da parte del legale della consapevolezza circa un proprio errore professionale e una conseguente richiesta risarcitoria da parte della cliente, non essendo in tal senso sufficiente il solo fatto che la sentenza abbia respinto la domanda proposta con il patrocinio del legale assicurato.
In realtà, la nozione di circostanza nota manifesta, che come tale va dichiarata all'assicuratore prima della stipula della polizza, deve essere intesa, come peraltro si evince dallo stesso contratto di assicurazione, come qualsiasi atto o fatto oggetto di una comunicazione in forma scritta e con data verificabile, indirizzata all' e che Parte_3 possa essere collegato a una successiva richiesta di risarcimento nei confronti dell'assicurato. È richiesto, in sostanza, un fatto oggettivo e riscontrabile documentalmente in virtù del quale il professionista è venuto concretamente a conoscenza dell'esistenza degli estremi per una richiesta di risarcimento del danno. Nel caso di specie, la conoscenza del sinistro e della correlata pretesa risarcitoria della cliente deve quindi ritenersi acquisita dall'assicurato solo con la lettera raccomandata inviata dalla all'avv. in data 30.09.2019, con la quale la cliente ha Pt_1 CP_1 formalmente contestato al difensore le condotte negligenti.
Pertanto, la conoscenza del fatto produttivo della richiesta risarcitoria è riferibile a data
(30.09.2019), certamente successiva alla stipula della polizza;
per cui l'avv. CP_1 non aveva alcun ulteriore onere comunicativo nei confronti della compagnia quando ha stipulato la polizza. La compagnia deve dunque essere condannata a manlevare la di CP_2 CP_1 quanto questa è stata condannata a rifondere alla a titolo di danno, per come Pt_1 sopra specificato, tenuto conto di franchigie e scoperti di polizza come contrattualmente pattuiti.
Con riferimento alla ulteriore clausola limitativa della refusione delle c.d. spese di resistenza, per avere l'assicurata scelto di difendersi in proprio senza darne comunicazione alla compagnia, si osserva quanto segue.
La clausola in questione disciplina le spese di gestione della lite nella particolare fattispecie in cui la compagnia decida di assumere la lite anche a nome dell'assicurato, designando all'occorrenza legali e tecnici, le cui spese sono a suo carico.
A ben vedere l'eccezione in questione si basa sull'erronea confusione tra spese di resistenza e spese di soccombenza.
Come reiteratamente chiarito dalla Suprema Corte (cfr. da ult. Cass. 16/02/2024 n.
4275), “In materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva causa petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale”.
Vertendosi in materia di diritti eterodeterminati, i tre crediti debbono costituire oggetto di altrettante domande, ben chiare ed univocamente formulate, con specifica indicazione anche della rispettiva causa petendi. In particolare, la domanda di condanna alla rifusione delle spese sub (a) non comporta la possibilità per il giudice di condannare l'assicuratore anche alle spese sub (b).
Nel caso di specie, leggendo l'atto di chiamata in causa di AIG da parte dell'avv.
risulta che l'assicurata non ha domandato le spese di resistenza ex art. 1917 CP_1 co III c.c., ma solo quelle di soccombenza, avendo formulato le sue conclusioni nei seguenti termini: “2)…in denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attrici, condannare la compagnia a rilevare indenne CP_2 Controparte_1 dalle domande di risarcimento danni spiegate da e dal ristoro dei danni Parte_1 asseritamente subiti da quest'ultima, meglio circostanziati in citazione, nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
3) in ogni caso con vittoria di competenze e spese del presente giudizio relativamente alle quali lo scrivente procuratore si dichiara anticipatario…”
Invero, con la locuzione 'spese del presente giudizio…' la parte fa chiaramente riferimento alle sole spese ex art. 91 c.p.c., senza affatto menzionare le spese c.d. di resistenza, del tutto peculiari, indipendenti dalla soccombenza verso l'assicuratore e specificamente disciplinate dall'art. 1917 c.c.
Dunque, a fronte di una mancata chiara domanda di refusione delle spese di resistenza, non ha alcun pregio né rilievo l'eccezione inerente l'applicazione della clausola che ne determina l'applicazione.
6.Le spese di lite - La riforma, ancorché parziale, del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale; esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez.
3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016,
Rv. 639931 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez.
2, Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv.
614783 - 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
Sulla base di quanto sopra, alla luce dell'esito finale della lite, tenuto conto dell'accoglimento solo di una delle domande risarcitorie proposte dalla , Pt_1 sussistono i presupposti per compensare le spese di lite di entrambi i gradi tra Pt_1
e avv. in ragione della metà; quanto alla restante metà, l'avv. deve CP_1 CP_1 essere condannata a rifonderla alla in forza della sua prevalente soccombenza. Pt_1 Con Con riferimento alla parte e alla sua assicurazione , quest'ultima deve CP_1 essere condannata a rifondere all'assicurata (oltre alle spese di soccombenza di cui si è detto sopra, coincidenti con quanto l'assicurata è stata condannata a rifondere alla parte vincitrice) anche le spese, sempre di soccombenza relative al rapporto tra assicurata e compagnia, è rimasta soccombente rispetto alla piena operatività della polizza, resistendo alla domanda di manleva con eccezioni rilevatesi poi infondate, per come sopra specificato;
tali spese sono da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Le suddette spese si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (ricompreso nello scaglione da € 5.200,01 a € 26.000) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione quanto al grado di appello della fase istruttoria, tecnicamente non espletata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) in parziale accoglimento dell'appello, dichiara la responsabilità professionale dell'avv. con riferimento al patrocinio prestato in favore di Controparte_1 Parte_1 nella causa n. RG 132/2018 instaurata presso il giudice del Lavoro di Arezzo
e per l'effetto,
2) condanna a corrispondere in favore dell'appellante Controparte_1 Parte_1
, a titolo di risarcimento danni, la somma di euro 12.613,41 oltre interessi legali
[...] dalla sentenza al saldo effettivo;
3) rigetta nel resto l'appello e conferma per il resto la sentenza impugnata;
4) condanna a manlevare l'assicurata di quanto Controparte_2 Controparte_1 questa è stata condannata a corrispondere a sia a titolo di capitale, sia Parte_1 di spese di lite (queste ultime in ragione della metà stante la parziale compensazione di cui al punto che segue), tenuto conto di franchigie e scoperti di polizza contrattualmente pattuiti;
5)dichiara le spese di lite dei due gradi di giudizio compensate tra e Parte_1
in ragione della metà; condanna a rifondere a Controparte_1 Controparte_1
la restante metà delle spese di lite che si liquidano (quanto alla suddetta Parte_1 metà): quanto al primo grado in euro 2.538,50 per compenso professionale, da maggiorare del 15% per rimborso forfettario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
quanto al secondo grado in complessivi € 1983,00 per compenso, da maggiorare del
15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
6)condanna a rifondere a le spese di lite di entrambi CP_10 Controparte_1
i gradi che si liquidano: quanto al primo grado in complessivi € 5.077,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfettario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
quanto al secondo grado in complessivi € 3.966,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 14.11.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. Dott. Andrea Ceccarelli
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 31/01/2023 al n. 181/2023 r.g. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. RIGA ANTONIO, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. , elettivamente domiciliata presso Controparte_1 C.F._2 lo studio dell'Avv. FRATINI PIER FRANCESCO, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- nonché
(p. iva , rappresentanza Generale per l'Italia, in Controparte_2 P.IVA_1 persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. GIOVANNI BOTTAZZOLI e dell'avv. MARIACHIARA BRUNETTI, che la rappresentano e difendono come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- avverso la sentenza n. 110/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata in data 16/01/2023; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 13.06.2025 all'esito dell'udienza celebrata cartolarmente del 3.06.2025 sulle seguenticonclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in totale riforma della sentenza del Giudice monocratico del Tribunale di Firenze n. 110 del 16.1.2023, resa nel procedimento di cui al R.G. Tribunale di Firenze n. 5178/2020, notificata ai fini del termine di cui all'art. 325 c.p.c. il 17.1.2023 ed in accoglimento del presente appello, condannare l'Avv. a corrispondere alla Sig.ra Controparte_1 Parte_1
l'importo complessivo di € 18.487,04. o la diversa maggiore o minore di giustizia, oltre ad interessi legali dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese legali per entrambi i gradi di giudizio”;
Per parte appellata “Voglia l'Ecc. ma Corte d'appello di Firenze: 1) Esclusa CP_1 ogni responsabilità in capo a confermare la sentenza impugnata, Controparte_1 con rigetto dell'appello proposto e della domanda attrice perché infondata in fatto e diritto;
2) Sempre nel merito, in denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attrici, e riforma della sentenza impugnata, condannare la Compagnia
[...]
a rilevare indenne dalle domande di risarcimento danni CP_2 Controparte_1 spiegate da e dal ristoro dei danni asseritamente subiti da quest' ultima, Parte_1 meglio circostanziati in atti, nella misura che sarà ritenuta di Giustizia;
3) In ogni caso, con vittoria di competenze e spese anche del presente giudizio, relativamente alle quali lo scrivente procuratore si dichiara anticipatario e distrattario, espressamente richiedendo che il Giudice adito voglia disporre la distrazione in suo favore ex art. 93
c.p.c.”; Cont per parte appellata “Voglia l'Ecc. ma Corte d'appello di Firenze, previo rigetto di ogni e qualsivoglia domanda svolta nei propri confronti, IN VIA PRELIMINARE: rigettare
l'avverso gravame in quanto improcedibile, irricevibile, inammissibile e/o infondato per le ragioni suesposte e per l'effetto confermare la sentenza resa dal Tribunale di Firenze
n. 110-2023 oggetto dell'avverso gravame;
IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'avverso gravame in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto, confermare la sentenza resa dal Tribunale di Firenze n. 110-2023 qui impugnata;
SUBORDINATAMENTE: nel denegato caso di accoglimento, anche parziale, dell'avverso gravame, accertare e dichiarare l'esistenza e la misura della copertura assicurativa per le ragioni esposte nel presente atto e per l'effetto rigettare ogni e qualsivoglia domanda proposta nei confronti dell'esponente anche a titolo di spese legali dell'Assicurato; in ogni caso, in virtù della polizza prodotta ricondurre, nell'alveo ed entro i limiti della effettiva garanzia prestata, la eventuale richiesta di manleva proposta dall'Avv. tenuto altresì conto delle CP_1 condizioni di polizza, ivi compresi massimali, scoperti ed eventuali franchigie con esclusione delle spese di lite dell'assicurato, vista la violazione delle condizioni contrattuali riguardanti la gestione della lite. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: Senza accettazione dell'inversione dell'onere della prova, che grava sulle controparti, si chiede ammettersi prova per interpello della parte convenuta sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che la polizza in essere è quella che mi viene rammostrata quali documenti 1 e 2 del fascicolo Co di parte di;
2) Vero che le condizioni applicabili sono quelle che risultano dal documento 3 del fascicolo di Aig che mi viene rammostrato, ivi comprese scoperti, franchigie e massimali;
3) Vero che ho appreso dell'esistenza delle lamentele a mio carico in data antecedente alla stipula della polizza e/o comunque dei rinnovi;
4) Vero che al momento della stipula ho dichiarato l'assenza di situazioni e circostanze che potenzialmente potevano integrare la mia responsabilità professionale, come pure
l'assenza di sinistri”.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva davanti alla Corte Parte_1 di Appello di Firenze l'avv. la compagnia assicurativa Controparte_1 CP_3 proponendo appello avverso la sentenza n. 110/2023, con la quale il Tribunale di
[...]
Firenze aveva respinto la sua domanda volta ad ottenere l'accertamento della responsabilità professionale del legale convenuto in relazione a due distinti mandati professionali e la condanna della stessa al risarcimento del danno patito, quantificato in complessive euro 18.487,04, corrispondenti alle spese di lite che l'attrice, risultata soccombente in entrambe le cause patrocinate dall'avv. era stata costretta a CP_1 rifondere alle controparti.
In particolare, il Tribunale di Firenze affermava che con riferimento al patrocinio assunto dall'avv. nella causa civile RG 20100/2013 RG - avente ad oggetto la richiesta CP_1 di condanna della banca alla consegna in favore dell'attrice di tutta una serie CP_4 di copie di assegni ed altri documenti afferenti il di lei conto corrente, nonché il risarcimento del danno da rifiuto dei detti atti - il fatto che il legale non avesse provveduto a ridepositare il fascicolo di parte unitamente alla comparsa conclusionale, non era elemento sufficiente per poter ritenere la responsabilità professionale del legale, in mancanza della prova che, tenendo la condotta alternativa ritenuta doverosa (ovvero ridepositando il fascicolo con i documenti della parte), la causa sarebbe stata vinta dalla . Il primo giudice evidenziava infatti che, di contro, l'istituto di credito aveva Pt_1 positivamente dimostrato come ad ogni istanza della cliente era conseguita la consegna dei documenti da parte della banca, comprovata da altrettante quietanze liberatorie sottoscritte dalla e non disconosciute. A sostegno di tale assunto aggiungeva Pt_1 il Tribunale che anche il collegio ABF di Roma, dinanzi al quale l'attrice aveva preliminarmente esperito la procedura arbitrale, aveva accertato che la banca risultava aver tenuto 'un comportamento collaborativo, volto a soddisfare le richiesta della parte ricorrente'. Del pari era stata esclusa anche la responsabilità dell'avvocato per la mancata instaurazione della causa di appello, atteso che la non aveva Pt_1 dimostrato che il giudizio di secondo grado avrebbe potuto sortire un effetto per lei favorevole, di talchè la sua proposizione sarebbe stata da ritenere sconsigliabile in quanto avrebbe arrecato alla parte solo ulteriore aggravio di spese.
Con riferimento all'altra causa n° 132/2018 RG, in riferimento alla quale era invocata la responsabilità dell'avv. il giudice di prime cure affermava che il rigetto della CP_1 domanda, avente ad oggetto la richiesta al giudice del lavoro, di condanna dell'ex datore di lavoro della a corrisponderle la liquidazione dell'indennità di cessazione del Pt_1 rapporto ex art. 1751 c.c., era da attribuirsi esclusivamente ad una serie di condotte inadempienti dell'attrice che avevano determinato il venir meno del rapporto fiduciario inter partes e la risoluzione consensuale del mandato senza rappresentanza, con conseguente mancanza dei presupposti per la liquidazione dell'indennità di cui all'art. 1751 c.c.; era stato invece escluso che l'avvocato avesse posto in essere una condotta negligente.
La era stata dunque condannata, in applicazione del principio di soccombenza, Pt_1
a rifondere sia all'avv. sia alla sua assicurazione, le spese di lite. CP_1
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1) erronea esclusione della responsabilità dell'avv. on riferimento al patrocinio CP_1 espletato in relazione alla causa n. RG 132/2018 iscritta presso il giudice del Lavoro di
Arezzo; in particolare mancata considerazione del fatto che il rigetto della domanda della era stato fondato dal giudice del lavoro sull'intervenuta decadenza ex Pt_1 art. 1751, co. 5, c.c. e sulla maturata prescrizione ex art. 2948 co. 5 c.c., circostanze oggettive che avrebbero dovuto essere preliminarmente verificate dall'avv. CP_1 inducendola, in adempimento ai propri doveri deontologici e professionali, a consigliare la cliente a non intraprendere la causa in questione in cui il diritto era prescritto e la parte ormai decaduta dall'azione; 2) erronea esclusione della responsabilità professionale dell'avv. in relazione CP_1 al patrocinio esercitato nella causa n. RG 20100/2013 instaurata presso il Tribunale di
Firenze; in particolare, mancata considerazione che l'omesso rideposito del fascicolo di parte ad opera dell'avv. era stato determinante ai fini del rigetto della CP_1 domanda, dal momento che, dall'esame degli atti di parte sarebbe risultato che la richiesta di consegna riguardava anche una serie di assegni ulteriori rispetto a quelli per i quali la banca aveva prodotto quietanza di avvenuto rilascio di copie;
mancata considerazione della omessa tempestiva comunicazione della sentenza, che aveva precluso alla parte la possibilità di impugnare;
in alternativa, ritenendo invece che la causa fosse comunque 'persa' fin dall'inizio, mancata considerazione della responsabilità del legale ancorata al dovere di sconsigliare di intraprendere una controversia inutilmente gravosa;
mancata considerazione, ai fini delle spese di lite, della mancata adesione alla negoziazione assistita.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva l'avv. che contestava le censure CP_1 mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma. In subordine, per il caso di sua condanna, riproponeva la domanda di manleva nei confronti della propria assicurazione e reiterava tutte le eccezioni di nullità delle clausole inserite nella polizza già proposte in primo grado.
Si costituiva altresì che eccepiva preliminarmente l'inammissibilità CP_2 dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, per il caso di eventuale condanna dell'assicurata insisteva nell'eccepita inoperatività della polizza, sottolineando che l'Avv. on aveva comunicato alla compagnia di essere a conoscenza di notizie relative CP_1
a richieste di danni e che, decidendo di difendersi in proprio, aveva violato il diritto della compagnia ad assumere la difesa legale del cliente.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 13.06.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Le eccezioni di inammissibilità dell'appello – Vanno preliminarmente esaminate le eccezione di inammissibilità dell'appello sollevate da ex art. 342 ed ex CP_2 art. 348 bis, ter c.p.c., in quanto, a suo dire, questo risulterebbe generico e non avrebbe ragionevole possibilità di essere accolto.
Le suddette eccezioni sono entrambe infondate nei termini di seguito specificati.
Quanto all'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., deve in proposito ricordarsi che l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. è una pronuncia preliminare di natura sommaria, basata su una valutazione prognostica in ordine alle ragionevoli possibilità di accoglimento dell'atto di appello. La natura preliminare della pronuncia fa sì che questa possa essere emessa soltanto prima della trattazione della causa. L'ordinanza di fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni rappresenta il momento ultimo dopo il quale non è più possibile operare un vaglio di natura sommaria, perché con la predetta fase del processo si attua la compiuta esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono le domande e le eccezioni proposte, ad esito del confronto tra i difensori delle parti, dunque nel pieno contraddittorio processuale tra le stesse (cfr.
Cass. 1.6.2020, n. 10409, SS.UU. 16.11.2017, n. 27199). La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è dunque esclusivamente quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348bis e ter c.p.c..
Quanto, invece, all'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. per la mancata specificità dei motivi, deve ricordarsi che la giurisprudenza di legittimità costante (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 08/07/2024, n. 18548) ha interpretato il dettato normativo nel senso che “l'atto d'appello non necessita di una redazione formale rigida ma deve consentire l'identificazione delle parti specificamente impugnate della sentenza, delle modifiche suggerite alla ricostruzione dei fatti e delle circostanze fattuali dimostrative dell'errata ricostruzione in fatto”. L'atto di gravame, quindi, è ammissibile nei limiti in cui consente al Giudice di appello di comprendere quali parti della sentenza siano oggetto di censure e i motivi delle stesse.
Nel caso in esame la ha esposto le proprie tesi raffrontandole, in senso critico, Pt_1 con le diverse valutazioni espresse nella sentenza impugnata, ponendosi dunque nell'ambito del meccanismo dialettico delineato dall'art. 342 c.p.c.; se, poi, tali tesi siano o non già state efficacemente contraddette dal primo giudice è questione che attiene alla fondatezza e non all'ammissibilità, dell'appello.
Le eccezioni di inammissibilità dell'atto di appello sollevate da quindi, CP_2 devono essere rigettate.
2.La ricostruzione dei fatti relativi alle cause presupposte – Non è contestato e risulta dalla documentazione in atti che l'avv. a esercitato il proprio patrocinio CP_1 legale nell'interesse della in due controversie civili celebratesi, Pt_1 rispettivamente, davanti al Tribunale di Firenze (RG n° 20100/13) e davanti al giudice del lavoro di Arezzo (RG n° 132/18).
Del pari non è controverso e risulta dalla documentazione allegata che la è Pt_1 risultata soccombente in entrambe le cause ed è stata condannata a rifondere alle controparti le spese di lite.
La presente controversa si incentra quindi sulla responsabilità professionale dell'avv.
CP_1
In particolare con riferimento alla causa RG n° 20100/13, non è in discussione che l'avv. on abbia provveduto a ridepositare, con la comparsa conclusionale, il fascicolo CP_1 di parte con i relativi documenti, condotta omissiva che il Tribunale, nel decidere la causa, ha rilevato e posto a fondamento del rigetto della domanda affermando: “La domanda dell'attrice è infatti del tutto sfornita di prova in quanto il Giudice non ha a disposizione alcuno dei documenti cui la parte si riferisce nell'atto di citazione e depositati al momento della costituzione in giudizio…”
Del pari pacifico è che la suddetta sentenza non è stata appellata e non è contestato che l'avv. abbia omesso di avvisare la cliente di detta pronuncia nei termini CP_1 utili per la proposizione del gravame.
Quello che invece è contestato e su cui si incentra la presente controversia è se le suddette condotte omissive tenute dal legale (mancato rideposito del fascicolo di parte contenente la documentazione prodotta, unitamente alla comparsa conclusionale;
mancata proposizione di appello), siano o meno da ritenere causalmente connesse con il danno dalla stessa invocato, fatto coincidere con le spese di lite che la è Pt_1 stata condannata a rifondere alla controparte in applicazione del principio di soccombenza. In subordine, è oggetto di controversia anche il mancato corretto espletamento da parte del legale dell'obbligo di consiglio a non intraprendere una causa destinata comunque ad essere persa. In relazione alla causa RG n° 132/18, risulta dalla documentazione in atti che il giudice del lavoro di Arezzo respingeva la domanda proposta dalla , con il patrocinio Pt_1 dell'avv. avente ad oggetto la liquidazione dell'indennità di fine rapporto quale CP_1 sub agente ai sensi dell'art. 1751 c.c. In questo caso, se non è contestata tra le parti l'infondatezza dell'azione spiegata, si controverte invece sulla sussistenza di evidenze giuridiche, quali la maturata prescrizione del diritto e l'intervenuta decadenza dall'azione, che avrebbero dovuto indurre il legale a consigliare alla cliente a non intraprendere la causa.
Controversa è infine la copertura assicurativa in relazione a validità e limiti di operatività delle clausole claims made.
3. Il secondo motivo di appello: la responsabilità professionale dell'avv. nella causa RG 20100/2013 davanti al Tribunale di Firenze – Ritiene CP_1 questa Corte di esaminare preliminarmente il motivo relativo alla responsabilità professionale dell'Avv. per la causa n. RG 20100/2013 radicata presso il CP_1
Tribunale di Firenze;
ciò poiché si tratta della vicenda più risalente dal punto di vista cronologico, nonché quella esaminata prioritariamente anche nella sentenza di primo grado.
Con riferimento alla vicenda in esame risulta che la , con lettera del 12.02.2010 Pt_1 richiedeva alla Banca Intesa – CR Firenze Ag. Di FI V.no un preventivo di spesa per ricevere la copia di n. 125 assegni emessi sul proprio c/c n. 07241877/01/27.
Successivamente, la stessa, in data 20.04.2010, prendendo atto della richiesta della banca di costituzione di un fondo spese di euro 2.000, avanzava una ulteriore ed ancor più ampia richiesta, esigendo anche copia di tutta la documentazione (contratti di c/c, originale convenzioni, assegni ecc) relativa al c/c n. 7241877/01/27. Le dette istanze erano motivate dalla necessità della richiesta documentazione per l'”istruzione di due cause civili di cui una già pendente presso il Tribunale di Firenze – sezione distaccata di
EV (R.G. 21306/2009). In data 14.09.2010, la avanzava un'altra Pt_1 richiesta avente ad oggetto la trasmissione delle copie di n. 82 assegni riferiti ad un nuovo c/c n. 07513628/01/23. In seno a dette istanze la indicava quali suoi Pt_1 procuratori l'avv. Giacomo Landi e l'avv. Raffaello Farsetti (in particolare in calce alla missiva del 20.04.2010).
Risulta quindi e non è oggetto di contestazione che la banca in data 14.10.2010 trasmetteva le copie degli assegni richiesti, con la eccezione dei titoli in check truncation che, dunque, erano nella disponibilità di altre banche. Con missiva in data 18.04.2012 la banca evidenziava che la filiale di FI LD aveva già provveduto a consegnare alla cliente la maggior parte degli assegni (per oltre 400 copie di assegni), spiegando che per i restanti richiesti e non consegnati erano in corso tutte le ricerche possibili, ma che alcuni documenti non erano più disponibili dato il trascorso tempo di conservazione.
Con ulteriore missiva in data 30.04.2012 la banca scriveva alla evidenziando Pt_1
l'impossibilità di recuperare le copie degli ulteriori assegni richiesti in quanto la relativa istanza era pervenuta in prossimità dello scadere dei dieci anni per i quali è prevista la conservazione documentale. La detta circostanza era contestata con lettere del
3.05.2012 e del 17.05.2012 a firma dell'avv. Stefano Caciolli, che, premettendo di rappresentare la , diffidava l'istituto di credito a produrre tutti gli assegni Pt_1 richiesti già fin dal 2010. Con raccomandata del 23.10.2012 l'avv. Caciolli, dando atto che nessun ulteriore copia degli assegni richiesti era stata inviata alla sua cliente, preannunciava che, permanendo la detta omissione, avrebbe agito giudizialmente contro la banca.
Risulta dagli atti e non è oggetto di contestazione che, nelle more, la Pt_1 instaurava anche una procedura di arbitrato bancario e finanziario innanzi all'ABF avente ad oggetto il presunto inadempimento della Banca nella trasmissione di copia degli innumerevoli assegni dalla stessa richiesti e nel quale chiedeva al Collegio arbitrale il rilascio di detta documentazione da parte dell' , nonché un risarcimento danni CP_5 inizialmente quantificato in € 450.000,00. Risulta quindi che il Collegio ABF di Roma, a conclusione del suddetto arbitrato, nel dichiarare il ricorso inammissibile, riconosceva un “comportamento di concreta e fattiva collaborazione della banca” nella gestione delle richieste avversarie, così statuendo: “la documentazione prodotta testimonia che
l'intermediario ha tenuto un comportamento collaborativo volto a soddisfare la richiesta della parte ricorrente. Per la documentazione mancante, infatti, l'intermediario ha fatto presente che l'impossibilità di produrre quanto sollecitato dalla parte ricorrente era riconducibile alla richiesta, senza esito, presso le banche corrispondenti degli assegni negoziati in check truncation, che non sono nella disponibilità della banca”.
In data 18.02.2013 l'avv. subentrata al precedente procuratore, Controparte_1 scriveva a banca CR in nome e per conto della , sollecitando ulteriormente Pt_1
l'invio delle copie degli assegni mancanti, ripetendo analoga richiesta anche in data Co 11.03.2013. Con missiva in pari data, rilevava di avere trasmesso alla Pt_1 tutte le copie degli assegni richiesti via, via rinvenuti, dando atto che 'allo stato non risulta reperibile ulteriore documentazione rispetto a quanto già fornito…' Il medesimo sollecito era ripetuto dall'avv. con altra lettera del 10.04.2013, cui rispondeva CP_1 Co il 2.05.2013 richiamando quanto già detto nelle precedenti missive e sottolineando 'l'impossibilità da parte della filiale – grazie anche alla mancata collaborazione delle banche corrispondenti – di riuscire a reperire ulteriore documentazione rispetto a quella già a sue mani'.
Con atto di citazione notificato nel 2013, , con il patrocinio dell'avv. Parte_2
Co
citava quindi davanti al Tribunale di Firenze banca per sentirla Controparte_1 condannare 'a rilasciare la documentazione bancaria richiesta da parte attrice e specificata nella premessa del presente atto ex art. 210 cpc e al contempo condannare la stessa convenuta a pagare la somma di € 25.000,00 o altra somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento di tutti i danni patiti e patendi…'
Il Tribunale di Firenze, istruita la causa documentalmente, respingeva la domanda rilevando da una parte che l'attrice non aveva provveduto a ridepositare il proprio fascicolo di parte con i documenti allegati, di talchè non risultava provato il rifiuto della banca a consegnarle i documenti richiesti;
dall'altra evidenziava che l'istituto di credito convenuto aveva prodotto una serie di atti da cui risultava la avvenuta consegna di tutta una serie di assegni, con riferimento ai quali la aveva con la propria CP_6 sottoscrizione, rilasciato quietanza. Risultava inoltre che sempre la banca aveva altresì prodotto il provvedimento con cui ABF, adita dalla , aveva dichiarato Pt_1
l'inammissibilità del ricorso di quest'ultima rilevando che l'istituto di credito risultava aver tenuto un comportamento collaborativo nei confronti della cliente.
Altrettanto pacifico è il fatto che la detta pronuncia non veniva impugnata e passava in giudicato.
Tanto premesso in fatto, con il secondo motivo di appello si censura la statuizione con la quale il primo giudice ha escluso la responsabilità professionale dell'avv. CP_1 argomentando che “parte attrice non è riuscita a dimostrare che sarebbe stata la mancata allegazione del fascicolo di parte unitamente alla memoria conclusionale a causare il rigetto della sua domanda. Sul punto parte attrice avrebbe dovuto dimostrare che il mancato deposito del fascicolo di parte e della comparsa conclusionale hanno determinato l'esito sfavorevole della causa. La sentenza n. 618/2013 del Tribunale di
Firenze nella detta causa smentisce questo assunto quando dice che “La banca convenuta dal canto suo ha invece documentalmente provato di aver assolto all'onere
a suo carico in virtù dei rapporti contrattuali intercorsi con l'attrice”. Nello stesso provvedimento il Tribunale ha stabilito che ad ogni istanza di consegna di documenti proveniente dalla corrispondeva una quietanza liberatoria debitamente Pt_1 sottoscritta dalla stessa;
pertanto, nessun dubbio residua sull'infondatezza della domanda dalla stessa spiegata e sul fatto che, in ogni caso, le sue richieste sarebbero state respinte. Va aggiunto che nell'epilogo della succitata sentenza il Tribunale di
Firenze, quasi a voler completare il quadro di manifesta infondatezza delle difese, riporta anche la decisione del Collegio ABF di Roma, dinanzi al quale la aveva Pt_1 preliminarmente esperito una procedura di arbitrato bancario, ove si stabilisce che “la documentazione prodotta testimonia che l'intermediario ha tenuto un comportamento collaborativo volto a soddisfare la richiesta della parte ricorrente. Per la documentazione mancante, infatti, l'intermediario ha fatto presente che l'impossibilità di produrre quanto sollecitato dalla parte ricorrente era riconducibile alla richiesta, senza esito, presso le banche corrispondenti degli assegni negoziati in check truncation, che non sono nella disponibilità della banca”. L'attrice non ha dimostrato neppure che l'eventuale instaurazione del giudizio d'appello avrebbe riformato la decisione del Giudice di prime cure in senso per lei favorevole”.
L'appellante lamenta come, al contrario, se il Tribunale di Firenze avesse potuto esaminare tutti i documenti contenuti nel fascicolo di parte non ridepositato, avrebbe certamente potuto accertare che molti degli assegni richiesti non erano stati consegnati;
aggiungeva che, comunque, il legale aveva fatto passare in giudicato la sentenza sfavorevole senza avvisare la cliente e così precludendole l'appello. Evidenziava altresì che se si riteneva invece che la causa fosse del tutto infondata e che sarebbe stata in ogni caso persa dalla , il suo avvocato avrebbe dovuto allora avvertirla e Pt_1 consigliarle di desistere dall'intento di agire giudizialmente.
Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.
3.1.Il profilo della diligenza nella condotta processuale – Partendo dalla lamentata negligenza della condotta tenuta dalla professionista nel corso della causa, non vi è dubbio che l'aver ritirato il fascicolo di parte, omettendo poi di ridepositarlo insieme alla comparsa conclusionale, integra un grave errore professionale, sottraendo all'esame del decidente tutti i documenti allegati, in una causa istruita per intero documentalmente.
Ciò detto, ai fini della valutazione della domanda di risarcimento danni conseguenti alla condotta del difensore, deve premettersi che l'inadempimento del professionista – anche qualora accertato – è condizione necessaria, ma non sufficiente, occorrendo anche fornire la prova di un danno causalmente connesso al medesimo inadempimento.
In tale senso è consolidato il principio nella giurisprudenza di legittimità secondo cui il danno da responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, l'assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale - commissiva od omissiva - ed il risultato derivatone (cfr. Cass. n. 2109/2024 Cass. n. 2348/2022; Cass. n°
15032/2021).
Per il cliente che chieda il risarcimento del danno conseguente all'attività dell'avvocato, opera infatti la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", da applicarsi non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa (cfr. Cass. n° 23434/2021).
Il danno — risarcibile ove sia provata la negligenza del professionista — è quindi una conseguenza solo eventuale del comportamento negligente, bisognoso di specifica prova.
Dunque, nel caso di specie, per accertare se un danno sia conseguito alle condotte dell'avvocato oggetto di censura, deve verificarsi se, sostituendo alla condotta negligente, ovvero al mancato rideposito del fascicolo di parte, il comportamento ritenuto dovuto, e dunque il deposito di detto fascicolo con tutti i documenti allegati dalla parte, il danno, ovvero la perdita della causa, secondo criteri probabilistici, non si sarebbe verificato e il cliente avrebbe conseguito il risultato sperato di vincere la causa.
In tal senso, operando un giudizio controfattuale, non può dirsi che, secondo il più probabile che non, il deposito del fascicolo di parte attrice avrebbe comportato una diversa definizione della causa, atteso che, da detti documenti risultava sì che la banca non aveva provveduto a consegnare una parte degli assegni richiesti, ma ciò non aveva fatto per mancanza della disponibilità materiale di detti titoli, di talchè non poteva parlarsi di un rifiuto di consegnare quanto richiesto e quindi di un inadempimento dell'istituto di credito suscettibile di dar luogo ad un risarcimento del danno.
Come si evince dalla lettura dello scambio epistolare tra la , i suoi legali e la Pt_1 banca, quest'ultima risultava essersi attivata nella ricerca di tutti i titoli richiesti, provvedendo a consegnare le copie di tutti quelli rinvenuti (oltre 400) e non dando seguito alla richiesta unicamente con riferimento o a documenti risalenti ad oltre il decennio previsto per la conservazione in archivio, o ad assegni sottoposti alla procedura di “check truncation”, ossia uno scambio telematico tra istituti di credito della copia di un assegno, che vede coinvolta una banca negoziatrice (quella presso la quale il cliente deposita l'assegno), la quale scansiona l'assegno e ne invia una copia telematica alla banca debitrice (quella che ha emesso l'assegno). Co La banca è risultata dunque aver consegnato tutti gli assegni di cui aveva la disponibilità, come da quietanze di ricevuta sottoscritte dalla , di cui si dà atto Pt_1 in sentenza, omettendo la consegna solo di ciò di cui non aveva più la disponibilità. In tal senso, mentre quindi la banca CR aveva allegato in causa la documentazione relativa alle ricerche effettuate per poter consegnare tutti gli assegni alla cliente, nonché alla consegna di un elevato numero di titoli reperiti, l'odierna parte appellante non ha provato, come era suo onere, che dalla documentazione non riprodotta risultasse che alcuni tra gli assegni non consegnati dalla banca fossero nella disponibilità di quest'ultima –esulando sia da quelli sottoposti alla procedura di “check truncation”, sia da quelli eliminati dall'archivio per decorso del decennio – e che, dunque, la loro omessa consegna integrasse gli estremi del 'rifiuto' rilevante ai fini dell'inadempimento contrattuale nei confronti della cliente.
Il corretto adempimento degli obblighi di consegna ad opera della Controparte_7 emerge di contro sia dalla sentenza del Tribunale di Firenze, ove a pagina 3 si legge che
“La banca convenuta dal canto suo ha invece documentalmente provato di aver assolto all'onere a suo carico in virtù dei rapporti contrattuali intercorsi con l'attrice”, sia dall'esito della procedura arbitrale esperita presso l'ABF dalla , in cui il collegio Pt_1 ha riconosciuto un “comportamento di concreta e fattiva collaborazione della banca” nella gestione delle richieste avversarie così statuendo: “la documentazione prodotta testimonia che l'intermediario ha tenuto un comportamento collaborativo volto a soddisfare la richiesta della parte ricorrente. Per la documentazione mancante, infatti,
l'intermediario ha fatto presente che l'impossibilità di produrre quanto sollecitato dalla parte ricorrente era riconducibile alla richiesta, senza esito, presso le banche corrispondenti degli assegni negoziati in check truncation, che non sono nella disponibilità della banca”.
Anche in caso di ri-deposito del fascicolo di parte attrice ad opera dell'Avv. CP_1 quindi, la domanda della non aveva, secondo il criterio del più probabile che Pt_1 non, alcuna concreta possibilità di accoglimento.
Lo stesso ragionamento vale con riguardo alla tardiva comunicazione dell'esito del giudizio di primo grado ai fini della proposizione dell'appello. In primo luogo si osserva come l'odierna parte appellante non ha evidenziato i profili sulla base dei quali avrebbe ragionevolmente ottenuto ragione in secondo grado (non potendo trarsi argomento in tal senso dal sovvertimento della circostanza del mancato rideposito del fascicolo) e, del resto, non se ne rinvengono in atti, risultando, per come detto, che l'omessa consegna delle richieste copie di assegni era limitata a titoli di cui l'istituto di credito non aveva più la materiale disponibilità, non avendo la Pt_1 evidenziato concrete prove in senso contrario.
In secondo luogo si osserva come per ormai consolidato orientamento giurisprudenziale deve escludersi che la 'mera' perdita della possibilità di partecipare ad un giudizio, per effetto dell'inadempimento dell'avvocato alla sua obbligazione professionale (omessa impugnazione, in tutto o in parte, del provvedimento giudiziario sfavorevole), possa costituire un danno, di per sé, risarcibile, a prescindere da una correlazione con il risultato 'utile' cui mira il giudizio stesso (cfr. Cass. n. 3848/1968; Cass. n. 2230/1973;
Cass. n. 7618/1997; Cass. n. 16023/2002; Cass. n. 10289/2015; Cass. n. 30169/2018;
Cass. n. 21953/2023); le dette considerazioni muovono, anzitutto, dalla natura dell'obbligazione del professionista, che la Suprema Corte ha da sempre ritenuto essere, di regola (e certamente nel caso dello svolgimento dell'incarico di patrocinare in un giudizio), “di mezzi e non di risultato” (secondo una terminologia ormai risalente) in quanto il professionista si fa carico non già dell'obbligo di realizzare il risultato cui il cliente aspira, bensì dell'obbligo di esercitare diligentemente la propria professione, che a quel risultato deve pur sempre essere finalizzata. Non potrà, quindi, esserci danno risarcibile se si confonde l'interesse primario del cliente, che vale a connotare causalmente il contratto di patrocinio in giudizio concluso con l'avvocato, con quello alla
“mera partecipazione” ad un giudizio, affatto sganciato dal “bene della vita” cui tende il giudizio stesso. Non è, infatti, la “mera partecipazione ad un giudizio” l'interesse tutelato dall'ordinamento, il quale è, invece, necessariamente finalizzato al
“riconoscimento delle proprie ragioni”, ossia dei diritti/interessi legittimi per i quali soltanto è garantita dall'ordinamento il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale
(art. 24 Cost.).
Dunque, la perdita della possibilità di una “mera partecipazione” al giudizio di appello, nell'ipotesi di omessa impugnazione del provvedimento giudiziario sfavorevole, non vale ad integrare, di per sé, un danno risarcibile, poiché un tale danno, come detto, è configurabile soltanto ove sussista la lesione di un interesse tutelato dall'ordinamento, che, nel caso, va rinvenuto nell'interesse al “bene della vita” del cliente per il cui soddisfacimento è unicamente diretto l'adempimento dell'obbligazione di diligenza professionale forense e cioè l'interesse a “vincere la causa”, a vedersi riconosciute le
“proprie ragioni” e, quindi, ad ottenere tutela dei propri diritti/interessi legittimi, ma soltanto sulla base di concrete, ragionevoli possibilità di risultati utili (cfr. da ultimo
Cass. n° 24670/2024 che ha affermato il seguente principio di diritto: 'non costituisce un interesse giuridicamente tutelabile quello a proporre una impugnazione infondata;
ne consegue che la tardiva proposizione, da parte dell'avvocato, di un appello privo di ragionevoli probabilità di accoglimento non costituisce per il cliente un danno risarcibile,
e non fa sorgere per l'avvocato un obbligo risarcitorio, nemmeno sotto il profilo della perdita della chance della mera partecipazione al giudizio di impugnazione').
3.2.Il profilo del dovere di consiglio – Con riferimento alla medesima causa celebrata davanti al Tribunale di Firenze, l'appellante ha infine dedotto, a chiusura del motivo di appello, che qualora si ritenesse che la fosse comunque destinata a Pt_1 perdere la causa con banca CR, allora la responsabilità dell'avvocato si sarebbe dovuta affermare con riferimento all'obbligo di consiglio a desistere dall'intraprenderla.
Tale parte del motivo di gravame è inammissibile in quanto incentrato su un profilo di negligenza dell'avvocato mai allegato in primo grado con riferimento alla causa in esame e dunque rilevato per la prima volta in appello, in violazione dell'art. 345 c.p.c.
4. Il primo motivo di appello: la responsabilità professionale dell'Avv. CP_1 per la causa n. RG 132/2018 davanti al Giudice del Lavoro di Arezzo – Il primo motivo di appello riguarda la esclusione della responsabilità professionale dell'avv. con riferimento alla causa n. RG 132/2018 instaurata presso il giudice del CP_1
Lavoro di Arezzo.
In proposito risulta dalla documentazione in atti e non è oggetto di contestazione che nel 2018 la , sempre con il patrocinio dell'Avv. conveniva Pt_1 Controparte_1 in giudizio, davanti al Giudice del Lavoro del Tribunale di Arezzo, la CP_8 chiedendo la condanna della stessa al pagamento, in suo favore, della somma di €
50.841,00 a titolo di indennità ex art. 1751 c.c. Deduceva in particolare l'attrice di aver svolto attività di sub-agente per la con un proprio portafoglio clienti dal CP_8
2002 al mese di aprile 2003 e che, in data 15.04.2003, il rapporto tra le parti si era concluso in maniera consensuale, con l'impegno, da parte di o alla restituzione CP_8 dei clienti, o al pagamento della liquidazione di fine mandato del portafoglio. il Giudice del Lavoro, con la sentenza n. 169/2019, pubblicata il 10/09/2019, rigettava la domanda della ricorrente in via preliminare di merito, rilevando tanto l'intervenuta decadenza – atteso che l'art. 1751 cod. civ., al 5° comma, onera l'agente di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti “nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto” - quanto l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948, 5° comma, cod. civ. e motivando, quanto all'intervenuta decadenza, “che le due comunicazioni inviate da alla società (Cfr.: all. 4 parte ricorrente) Pt_1 CP_8 risalgono, rispettivamente, al 25.09.2015 ed al 29.09.2015, ben oltre quindi lo stringente termine annuale previsto dalla norma” - nonchè rilevando incidentalmente che dette missive “non possono dirsi riguardanti l'oggetto della odierna domanda, essendo le stesse relative alla sola restituzione del portafoglio clienti”, conformemente alla giurisprudenza della Cassazione, secondo la quale “in tema di decadenza, al fine di garantire le elementari esigenze di certezza dei rapporti giuridici è necessario che
l'adempimento idoneo ad evitarla si esplichi in relazione ad una pretesa determinata, individuata anche mediante l'indicazione del titolo posto a fondamento della tutela invocata, che costituisce imprescindibile elemento distintivo della pretesa” (Cass. Lav.
3851/2017) – e, quanto alla prescrizione quinquennale, che “parte ricorrente sul punto non ha prodotto, o comunque provato, di aver posto in essere atti interruttivi del termine, ragion per cui, a fronte di una prima comunicazione risalente al 2015, il detto diritto è prescritto”. Al rigetto della domanda della conseguiva la condanna Pt_1 alle spese legali di soccombenza liquidate in “€ 7.835,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge” e quindi per complessivi €
11.432,20.
Il primo giudice ha escluso la responsabilità dell'avvocato così motivando: “La sentenza che definiva il giudizio, passata in giudicato perché mai appellata, condannava altresì la
a rilevare indenne l'agenzia e a rifonderla di qualsiasi somma pagata in Pt_1 esecuzione della sentenza stessa. Tali fatti comportavano la mancanza insanabile dei presupporti di cui all'art. 1751 c.c. ai fini della liquidazione dell'indennità di cessazione del rapporto invocata dalla , il che implicava l'infondatezza delle richieste dalla Pt_1 stessa formulate nell'ambito della causa RG 132/2018. In definitiva, anche sul punto, non è stata data alcuna prova che l'evento produttivo del pregiudizio lamentato, la condanna dalla , sia stato riconducibile alla condotta del procuratore. Anzi, Pt_1 semmai è emerso che la soccombenza dell'attrice è derivata dall'illegittima condotta dolosamente posta in essere dalla stessa nei confronti dell'agenzia Ne CP_8 consegue che, anche in questo caso, ogni pregiudizio lamentato dall'attrice è riferibile solo al suo comportamento e dunque alcun risarcimento le è dovuto dalla . CP_1
Se non è in questo caso contestato che il diritto posto alla base della domanda dell'attrice fosse insussistente e che fosse finanche prescritto e la relativa azione decaduta, quello di cui si controverte è la sussistenza di una condotta negligente del legale nella misura in cui aveva omesso di sconsigliare alla cliente di intraprendere la detta causa, promuovendo un'azione priva in nuce dei presupposti giuridici.
Il motivo è fondato nei termini di seguito specificati.
Va premesso che secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità la responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176, co. II c.c., da commisurare alla natura dell'attività esercitata, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente. Secondo i più recenti arresti giurisprudenziali, l'avvocato è tenuto all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale non solo secondo i canoni della diligenza qualificata, ma altresì della buona fede oggettiva o correttezza la quale, oltre che regola di comportamento e di interpretazione del contratto, è criterio di determinazione della prestazione contrattuale, imponendo il compimento di quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio (cfr. Cass. n° 8494/2020). La verifica di diligenza e buona fede oggettiva dell'avvocato nell'espletamento dell'obbligazione va in tal senso compiuta attraverso un giudizio prognostico circa l'attività astrattamente esigibile dal legale tenendo conto della adozione di quei mezzi difensivi che, al momento del conferimento dell'incarico professionale e, quindi, dell'instaurazione del giudizio, dovevano apparire funzionali alla migliore tutela dell'interesse della parte dal medesimo difesa. In particolare, la giurisprudenza ritiene che "nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2236 c.c., impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole" (cfr. Cass. n. 19520/2019). La Suprema Corte ha anche chiarito che
“l'avvocato ha l'obbligo di non consigliare azioni inutilmente gravose e di informare il cliente sulle caratteristiche della controversia e sulle possibili soluzioni. In particolare, sussiste lo specifico obbligo in capo all'Avvocato di dissuadere il cliente da azioni che siano manifestamente prive di fondamento” (cfr. Cass. n. 9695/2016). Venendo dunque al caso concreto, la questione si incentra sulla valutazione, da effettuarsi ex ante, ovvero prima di iniziare la causa, del fatto che l'avvocato avesse o meno tutti gli elementi per sconsigliare la proposizione dell'azione legale alla cliente, onde evitare un sicuro rigetto della domanda.
Nella fattispecie risulta pacificamente che le uniche due comunicazioni inviate dalla a erano risalenti al 25.09.2015 e al 29.09.2015, dunque ben oltre i Pt_1 CP_9 termini di decadenza e prescrizione e, inoltre, risultavano inconferenti rispetto all'oggetto della presente domanda, riguardando la sola restituzione del portafoglio clienti e non anche il pagamento dell'indennità prevista dall'art. 1751 c.c.. Tale ultima norma, al 5° comma, onera infatti l'agente di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti “nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto”. È chiaro, quindi, che nel momento in cui la si è rivolta all'avv. nel Pt_1 CP_1
2017, per verificare se fosse possibile proporre la causa contro il termine CP_8 decadenziale era ormai spirato da circa 13 anni, così come decorso era il termine di prescrizione quinquennale in mancanza di validi e tempestivi atti interruttivi.
Né in senso contrario rileva in alcun modo la circostanza, invocata dall'appellata, che la avesse assicurato al legale di aver inviato plurime comunicazioni alla Pt_1 CP_8
idonee ad interrompere il decorso della prescrizione (ma comunque non la
[...] decadenza), poiché sarebbe stato comunque onere del difensore quello di verificare l'effettiva esistenza di queste comunicazioni e la loro valenza. L'art. 27 del Codice
Deontoligico Forense impone, infatti, al difensore di “comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di atti necessari ad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso”; a maggior ragione, quindi,
è lo stesso difensore che deve accertarsi di verificare se tali atti siano stati posti in essere e se non siano già intervenute prescrizioni o decadenze. Una simile verifica condotta nel caso di specie, avrebbe portato l'avv. ad avvedersi facilmente CP_1 dell'intervenuta decadenza e della prescrizione. Lo stessa avv. in risposta alla CP_1 raccomandata ricevuta dalla il 30.09.2019 e anche nel corso delle difese Pt_1 espletate nel presente giudizio, ha sostenuto di aver introdotto la causa contro CP_8 di comune accordo con la cliente, ritenendo che l'eccezione di prescrizione potesse
[...] essere superata in virtù dell'effetto interruttivo delle trattative intercorrenti tra la e la (“insieme abbiamo deciso di provare a farla (io non ho fatto Pt_1 CP_8 promuovere nulla!) anche perché la circostanza della prescrizione poteva essere superata perché nel periodo in cui le trattative erano in essere la prescrizione poteva essere sospesa, di questo ne abbiamo parlato”. Cfr. doc. 6 di parte attrice). Per escludersi la propria responsabilità, la professionista avrebbe dovuto dimostrare di aver fatto compiutamente presente alla cliente tutte le problematiche relative alla intervenuta decadenza e alla prescrizione, nonché i concreti rischi di perdere la causa e che fosse stata quest'ultima a insistere per la proposizione a tutti i costi dell'azione legale. Tali circostanze non sono state provate e prima ancora neppure allegate dall'avv.
che si è limitata a dedurre di aver proposto l'azione di comune accordo con la CP_1 cliente, circostanza quest'ultima del tutto irrilevante a fronte di problematiche giuridiche dirimenti che era onere del legale rappresentare al cliente.
Ciò detto, emerge quindi un chiaro inadempimento da parte dell'avv. che CP_1 avrebbe dovuto suggerire alla di non intraprendere l'azione legale in questione Pt_1 contro la , dal momento che dal preliminare, doveroso controllo che CP_8
l'avvocato aveva l'onere di effettuare circa la sussistenza dei presupposti di diritto per intraprendere utilmente la causa, risultava chiaramente l'intervenuta prescrizione e decadenza.
In virtù di quanto esposto, deve riconoscersi la responsabilità professionale dell'avv. relativamente alla proposizione della causa n. RG 132/2018 presso il giudice CP_1 del Lavoro di Arezzo.
La parte appellata deve quindi essere condannata a rifondere all'appellante il danno richiesto consistente nelle spese di lite che la è stata condannata, in Pt_1 applicazione del principio di soccombenza, a rifondere alla controparte della detta causa, in misura di euro 11.432,20.
Sulla somma, come sopra liquidata a titolo di danno da responsabilità professionale in moneta attuale (operazione che serve a ricostruire il patrimonio del danneggiato nella consistenza ante illecito), va stimato l'effetto della mora debendi. Pertanto, nel caso di specie, sono dovuti gli interessi compensativi sul capitale devalutato alla data del sinistro, secondo gli indici Istat FOI generale (pervenendosi all'importo di euro
9.631,17) e da allora annualmente rivalutato, determinandosi così l'importo complessivo di euro 12.613,41.
A tanto, maggiorato degli ulteriori interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo, va condannata a pagare l'appellata avv. CP_1
5.La copertura assicurativa - Al riconoscimento della responsabilità professionale dell'avv. nei confronti della , seppur limitato a una sola delle due CP_1 Pt_1 vicende in questione, consegue l'esame della domanda di manleva proposta dalla professionista nei confronti della propria compagnia di assicurazione in forza della polizza stipulata inter partes. Preliminarmente vanno respinte le reiterate richieste istruttorie, con cui la compagnia ha insistito nell'espletamento dell'interpello dell'avv. i primi tre capitoli hanno CP_1 infatti ad oggetto conferma di contratto di assicurazione prodotto in atti e relative clausole contrattuali, con conseguente mancanza di valore confessorio e di qualsiasi valenza probatoria;
il quarto capitolo concerne invece una circostanza generica, non collocata nel tempo, dunque inammissibile.
Ciò detto, non è contestato che l'avv. abbia sottoscritto con CP_1 Controparte_2 una polizza assicurativa annuale RC professionale, rcto e infortuni ex lege (cfr. all. 1 comparsa conclusionale di ), con validità a partire dal 30.10.2017 e fino al CP_2
31.10.2020.
Come chiarito dall'art. 15 delle condizioni di polizza il detto contratto di assicurazione
((cfr. allegato 3 della comparsa di costituzione di ) copre “ogni somma che CP_2 questi siano tenuti a pagare o a rimborsare a terzi, compreso i clienti, per Danni dovuti
a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per le ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell'esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia”.
Al successivo punto 16 (intitolato: inizio e termine della garanzia – retroattività illimitata) è quindi previsto che “l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta al contraente o all'assicurato nel corso del periodo di assicurazione, anche se riferite a attività professionale svolta prima della data di decorrenza della presente polizza di assicurazione o della prima polizza di assicurazione stipulata in continuità senza limite temporale. Sono esclude le richieste di risarcimento collegate a circostanze note manifeste”.
Si tratta quindi di una polizza c.d. claim made, che copre i sinistri conosciuti e denunciati nella vigenza della polizza, ancorchè verificatisi antecedentemente. Con
costituendosi in secondo grado ha reiterato le eccezioni spiegate davanti al
Tribunale di: a) mancata copertura assicurativa per il caso in cui al momento della stipula del contratto ovvero del suo rinnovo, l'assicurata fosse stata già a conoscenza della possibilità che le venissero inoltrate richieste risarcitorie con riferimento ai fatti per cui è causa;
b) esclusione delle spese di resistenza dal momento che l'assicurata aveva scelto di difendersi in proprio, senza darne comunicazione alla compagnia ledendo quindi il diritto di quest'ultima di assumere in proprio la difesa e di evitare ulteriori spese.
L'avv. costituendosi reiterava l'eccezione di nullità, per sovvertimento del CP_1 rapporto di corrispettività delle prestazioni, della clausola che limitava la copertura assicurativa ai soli sinistri di cui la parte non avesse avuto conoscenza al momento della stipula o del rinnovo della polizza, escludendo comunque che una simile conoscenza potesse essere automaticamente inferita dalla sentenza sfavorevole alla cliente del legale assicurato.
Del pari ribadiva la nullità anche della clausola secondo cui “Gli assicuratori assumono, fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale che amministrativa, designando ove necessario i consulenti legali e/o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all' stesso…”, in quanto in contrasto con il disposto di cui all'art. 1917 co I e Parte_3
III c.c. con il quale doveva essere sostituita ex lege.
Tanto premesso, si evidenzia in primo luogo come la validità della clausola limitativa della copertura assicurativa in relazione alla conoscenza del sinistro al momento della stipula della polizza va in questa sede limitata alla sola vicenda per la quale è stata riconosciuta la responsabilità professionale dell'avv. ovvero quella relativa alla CP_1 causa n° 132/2018, conclusasi con la sentenza del giudice del lavoro di Arezzo n°
169/2019, pubblicata il 10.09.2019.
Preliminarmente si osserva come il contratto di assicurazione per responsabilità civile con clausola claims made (altrimenti detta 'a richiesta fatta') si caratterizza per il fatto che la copertura è condizionata alla circostanza che il sinistro venga denunciato nel periodo di vigenza/efficacia della polizza (o anche in un delimitato arco temporale successivo, ove sia pattuita la c.d. sunset dose), laddove, secondo lo schema denominato "loss occurrence", o "insorgenza del danno", sul quale è conformato il modello delineato nell'art. 1917 c.c., la copertura opera in relazione a tutte le condotte, generatrici di domande risarcitorie, insorte nel periodo di durata del contratto. Il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole claims made, rappresenta dunque una deroga convenzionale all'art. 1917, co I c.c., consentita dall'art. 1932 c.c.
e riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni.
Nel caso in esame siamo chiaramente di fronte ad una clausola claims made c.d. pura, in cui la limitazione della copertura è ancorata unicamente al momento di presentazione della richiesta risarcitoria, durante il periodo di efficacia del contratto, senza considerare in tal senso anche la verificazione del sinistro.
Con tale tipologia di clausola, da ritenere valida e meritevole di tutela per ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. SS. UU. 2018, n. 22437; conf.
Cass. Civ, 2024, n. 29483), nel caso in esame, sulla base del punto 16 delle condizioni di polizza (sopra citata) si impegna a tenere indenne l'avv. Controparte_2 CP_1 dalle richieste risarcitorie a questa pervenute durante il periodo di polizza, ancorché relative a fatti avvenuti in precedenza, ad eccezione delle richieste di risarcimento collegate a “Circostanze note manifeste”. Ciò è meglio esplicitato all'art. 19 (Rischi esclusi), ove si precisa, al punto xii), che sono esclusi i rischi derivanti dalla circostanze note manifeste. Queste ultime sono definite nella Sezione “Definizioni per
l'assicurazione della responsabilità civile professionale dell'avvocato e della responsabilità patrimoniale” del contratto come “Qualsiasi atto o fatto, che sia stato oggetto di una comunicazione in forma scritta e con data verificabile, indirizzata all'Assicurato o del quale l' sia venuto a conoscenza prima della data di Parte_3 decorrenza della presente Polizza di Assicurazione e/o della prima Polizza di
Assicurazione stipulata in continuità in Convenzione, e che possa essere collegato a una successiva Richiesta di Risarcimento nei confronti dell'Assicurato”.
Ciò posto, va escluso che la data della pubblicazione della sentenza del giudice del lavoro di Arezzo n° 169/2019 - comunque successiva alla stipula ed al rinnovo dell'assicurazione - possa essere fatta coincidere con l'acquisizione da parte del legale della consapevolezza circa un proprio errore professionale e una conseguente richiesta risarcitoria da parte della cliente, non essendo in tal senso sufficiente il solo fatto che la sentenza abbia respinto la domanda proposta con il patrocinio del legale assicurato.
In realtà, la nozione di circostanza nota manifesta, che come tale va dichiarata all'assicuratore prima della stipula della polizza, deve essere intesa, come peraltro si evince dallo stesso contratto di assicurazione, come qualsiasi atto o fatto oggetto di una comunicazione in forma scritta e con data verificabile, indirizzata all' e che Parte_3 possa essere collegato a una successiva richiesta di risarcimento nei confronti dell'assicurato. È richiesto, in sostanza, un fatto oggettivo e riscontrabile documentalmente in virtù del quale il professionista è venuto concretamente a conoscenza dell'esistenza degli estremi per una richiesta di risarcimento del danno. Nel caso di specie, la conoscenza del sinistro e della correlata pretesa risarcitoria della cliente deve quindi ritenersi acquisita dall'assicurato solo con la lettera raccomandata inviata dalla all'avv. in data 30.09.2019, con la quale la cliente ha Pt_1 CP_1 formalmente contestato al difensore le condotte negligenti.
Pertanto, la conoscenza del fatto produttivo della richiesta risarcitoria è riferibile a data
(30.09.2019), certamente successiva alla stipula della polizza;
per cui l'avv. CP_1 non aveva alcun ulteriore onere comunicativo nei confronti della compagnia quando ha stipulato la polizza. La compagnia deve dunque essere condannata a manlevare la di CP_2 CP_1 quanto questa è stata condannata a rifondere alla a titolo di danno, per come Pt_1 sopra specificato, tenuto conto di franchigie e scoperti di polizza come contrattualmente pattuiti.
Con riferimento alla ulteriore clausola limitativa della refusione delle c.d. spese di resistenza, per avere l'assicurata scelto di difendersi in proprio senza darne comunicazione alla compagnia, si osserva quanto segue.
La clausola in questione disciplina le spese di gestione della lite nella particolare fattispecie in cui la compagnia decida di assumere la lite anche a nome dell'assicurato, designando all'occorrenza legali e tecnici, le cui spese sono a suo carico.
A ben vedere l'eccezione in questione si basa sull'erronea confusione tra spese di resistenza e spese di soccombenza.
Come reiteratamente chiarito dalla Suprema Corte (cfr. da ult. Cass. 16/02/2024 n.
4275), “In materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva causa petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale”.
Vertendosi in materia di diritti eterodeterminati, i tre crediti debbono costituire oggetto di altrettante domande, ben chiare ed univocamente formulate, con specifica indicazione anche della rispettiva causa petendi. In particolare, la domanda di condanna alla rifusione delle spese sub (a) non comporta la possibilità per il giudice di condannare l'assicuratore anche alle spese sub (b).
Nel caso di specie, leggendo l'atto di chiamata in causa di AIG da parte dell'avv.
risulta che l'assicurata non ha domandato le spese di resistenza ex art. 1917 CP_1 co III c.c., ma solo quelle di soccombenza, avendo formulato le sue conclusioni nei seguenti termini: “2)…in denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attrici, condannare la compagnia a rilevare indenne CP_2 Controparte_1 dalle domande di risarcimento danni spiegate da e dal ristoro dei danni Parte_1 asseritamente subiti da quest'ultima, meglio circostanziati in citazione, nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
3) in ogni caso con vittoria di competenze e spese del presente giudizio relativamente alle quali lo scrivente procuratore si dichiara anticipatario…”
Invero, con la locuzione 'spese del presente giudizio…' la parte fa chiaramente riferimento alle sole spese ex art. 91 c.p.c., senza affatto menzionare le spese c.d. di resistenza, del tutto peculiari, indipendenti dalla soccombenza verso l'assicuratore e specificamente disciplinate dall'art. 1917 c.c.
Dunque, a fronte di una mancata chiara domanda di refusione delle spese di resistenza, non ha alcun pregio né rilievo l'eccezione inerente l'applicazione della clausola che ne determina l'applicazione.
6.Le spese di lite - La riforma, ancorché parziale, del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale; esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez.
3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016,
Rv. 639931 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez.
2, Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv.
614783 - 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
Sulla base di quanto sopra, alla luce dell'esito finale della lite, tenuto conto dell'accoglimento solo di una delle domande risarcitorie proposte dalla , Pt_1 sussistono i presupposti per compensare le spese di lite di entrambi i gradi tra Pt_1
e avv. in ragione della metà; quanto alla restante metà, l'avv. deve CP_1 CP_1 essere condannata a rifonderla alla in forza della sua prevalente soccombenza. Pt_1 Con Con riferimento alla parte e alla sua assicurazione , quest'ultima deve CP_1 essere condannata a rifondere all'assicurata (oltre alle spese di soccombenza di cui si è detto sopra, coincidenti con quanto l'assicurata è stata condannata a rifondere alla parte vincitrice) anche le spese, sempre di soccombenza relative al rapporto tra assicurata e compagnia, è rimasta soccombente rispetto alla piena operatività della polizza, resistendo alla domanda di manleva con eccezioni rilevatesi poi infondate, per come sopra specificato;
tali spese sono da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Le suddette spese si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (ricompreso nello scaglione da € 5.200,01 a € 26.000) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione quanto al grado di appello della fase istruttoria, tecnicamente non espletata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) in parziale accoglimento dell'appello, dichiara la responsabilità professionale dell'avv. con riferimento al patrocinio prestato in favore di Controparte_1 Parte_1 nella causa n. RG 132/2018 instaurata presso il giudice del Lavoro di Arezzo
e per l'effetto,
2) condanna a corrispondere in favore dell'appellante Controparte_1 Parte_1
, a titolo di risarcimento danni, la somma di euro 12.613,41 oltre interessi legali
[...] dalla sentenza al saldo effettivo;
3) rigetta nel resto l'appello e conferma per il resto la sentenza impugnata;
4) condanna a manlevare l'assicurata di quanto Controparte_2 Controparte_1 questa è stata condannata a corrispondere a sia a titolo di capitale, sia Parte_1 di spese di lite (queste ultime in ragione della metà stante la parziale compensazione di cui al punto che segue), tenuto conto di franchigie e scoperti di polizza contrattualmente pattuiti;
5)dichiara le spese di lite dei due gradi di giudizio compensate tra e Parte_1
in ragione della metà; condanna a rifondere a Controparte_1 Controparte_1
la restante metà delle spese di lite che si liquidano (quanto alla suddetta Parte_1 metà): quanto al primo grado in euro 2.538,50 per compenso professionale, da maggiorare del 15% per rimborso forfettario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
quanto al secondo grado in complessivi € 1983,00 per compenso, da maggiorare del
15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
6)condanna a rifondere a le spese di lite di entrambi CP_10 Controparte_1
i gradi che si liquidano: quanto al primo grado in complessivi € 5.077,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfettario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
quanto al secondo grado in complessivi € 3.966,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 14.11.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. Dott. Andrea Ceccarelli
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni