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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/01/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Francesco Catanese Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.1689 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
(C.F.: ) nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
23.01.1980, e residente in [...] rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Maurizio
Scarpari ( - pec: CodiceFiscale_2
– con studio in Messina, Via Ghibellina Email_1
n. 75 dove è elettivamente domiciliata;
PARTE RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], CF: Controparte_1
, residente in [...]
1
c.p.c. depositato in cancelleria il 22.04.2024, Parte_1
premesso che con sentenza del 18.07.2023 il Tribunale di Messina aveva dichiarato la separazione giudiziale della deducente e del marito
[...]
che il Tribunale aveva affidato i figli minori nato il CP_1 Per_1
18.03.2009, e nato il [...], ad [...] i genitori in modo Per_2
condiviso con domiciliazione presso la madre ed aveva disciplinato i tempi di permanenza dei minori con il padre;
che il Tribunale aveva assegnato alla deducente la casa coniugale ed aveva ordinato a di Controparte_1
corrispondere un assegno mensile di € 350,00 da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 70 % delle spese straordinarie;
che le proprie condizioni economiche erano peggiorate anche per la necessità di pagare il canone di locazione della casa in cui viveva con i figli, pari a € 450,00 mensili;
che, dovendosi ella dedicare ai figli, non poteva avere una occupazione lavorativa;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse aumentato l'assegno per il mantenimento della prole ad € 600,00 mensili e che fosse posto a carico del CP_1
l'obbligo di corrispondere un assegno divorzile dell'importo di € 300,00 mensili.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 14.05.2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 03.01.2025 si costituiva il quale eccepiva l'inammissibilità delle Controparte_1
domande avversarie, evidenziando che le parti non erano ancora divorziate e non poteva, pertanto, essere chiesto un assegno divorzile e che, peraltro, la aveva una stabile relazione di convivenza dal 2019. Parte_1
Osservava, poi, che non erano sopravvenuti dei fatti che potessero giustificare una revisione delle statuizioni vigenti, poiché l'onere relativo al
2 canone della casa in cui la viveva non costituiva un fatto Parte_1
nuovo, essendo stata la stessa ricorrente, nel 2019, a decidere di lasciare la casa coniugale per andare a vivere con il compagno in un altro alloggio.
Osservava, peraltro, che la durante la convivenza Parte_1
matrimoniale aveva lavorato e possedeva una indubbia capacità lavorativa che avrebbe potuto essere messa a frutto, anche perché i figli avevano 16 e
13 anni e non richiedevano di essere seguiti assiduamente, mentre egli aveva un reddito annuo di circa € 12.950,00 e doveva pagare una rata mensile di € 242,00 per un prestito contratto per le esigenze della famiglia, sicché anche nel merito non apparivano sussistere i presupposti per un aumento dell'assegno.
All'udienza del 14.01.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21
c.p.c., il Giudice delegato prendeva atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza del ricorrente e, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Va, in via preliminare, osservato che l'art. 473 bis .29 c.p.c. prevede che i provvedimenti a tutela dei minori ed in materia di contributi economici possono essere in ogni tempo modificati “qualora sopravvengano giustificati motivi”. Il legislatore ha, in tal modo, chiarito che anche i provvedimenti concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole sono soggetti alla clausola implicita del rebus sic stantibus.
Invero, l'art. 337 quinquies c.c. stabilisce che la revisione delle statuizioni concernenti la prole è ammessa “in ogni tempo”, ma già nel vigore della disciplina vigente prima della riforma “Cartabia” la giurisprudenza di
3 legittimità aveva chiarito che tale disposizione non incideva sui presupposti della revisione e che l'esistenza di circostanze nuove costituiva in ogni caso, anche con riferimento ai provvedimenti concernenti la prole minorenne, condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti (Cass. civ. 08.05.2013 n. 10720). Quanto alla individuazione dei “giustificati motivi”, si è osservato che con tale espressione si attribuisce rilevanza a fatti sopravvenuti alla precedente pronuncia, idonei a giustificare una revisione dell'assetto di interessi da questa definito. I “motivi sopravvenuti” possono consistere in mutamenti delle condizioni patrimoniali di entrambi i genitori o anche di uno solo, in quanto idonei a variare i termini della situazione di fatto e ad alterare l'equilibrio economico preesistente o anche in mutamenti nelle esigenze della prole o nella sua collocazione. In ogni caso, in sede di giudizio di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio in precedenza raggiunto ed ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (Cass. civ. 20/06/2014 n. 1414; Cass.
Civ.
7.03.1990 n. 1800; Cass. Civ. 14.11.1992 n. 12235).
Orbene, nel caso in esame, si deve prendere atto che parte ricorrente non ha allegato alcun fatto “sopravvenuto”, essendosi limitata a sottolineare che doveva provvedere al pagamento mensile del canone di locazione dell'immobile dove risiedeva con i figli, pari a € 450,00 mensili, ma è agevole osservare, dall'esame della documentazione prodotta, che il contratto di locazione in questione era stato stipulato dalla il Parte_1
4 22.02.2020, alcuni anni prima della sentenza di separazione, datata
18.07.2023, sicché non poteva considerarsi un fatto “nuovo”, mentre è irrilevante che tale contratto di locazione sia stato stipulato dopo l'emissione della ordinanza presidenziale che, in sede di giudizio di separazione, aveva assegnato il godimento della casa coniugale alla moglie.
Infatti, va osservato che l'accertamento della novità o meno delle circostanze fattuali, addotte dalla parte a fondamento della chiesta modificazione - rispetto alla situazione presa in considerazione agli effetti della precedente determinazione giudiziale - costituisce il proprium del giudizio di revisione, per cui il riferimento alla condizione economica pregressa delle parti non entra come effetto della intermediazione del precedente giudicato, ma costituisce viceversa componente necessaria e diretta dell'indagine demandata ex novo al giudice della revisione (Cass. civ., Sez. I, 07.09.1995, n. 9415). Ciò significa che tale accertamento deve essere effettuato dal giudice della revisione senza che la parte abbia l'onere di invocare il giudicato esterno ed il termine di paragone è costituito dalla situazione presa in considerazione agli effetti della precedente determinazione giudiziale, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile (25/08/2005 n. 1732).
Le domande della ricorrente vanno, pertanto, rigettate e la
, in quanto soccombente, va condannata al pagamento delle Parte_1
spese processuali, che, tenuto conto della natura ed entità della causa, possono liquidarsi in complessivi € 2.540,00 per compensi, di cui € 460,00 per fase studio, € 389,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria ed € 851,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, I.V.A. e c.p.a..
5
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis .29 c.p.c., rigetta il ricorso e condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese processuali, che liquida in complessivi € 2.540,00 CP_1
per compensi, di cui € 460,00 per fase studio, € 389,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria ed € 851,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, I.V.A. e c.p.a..
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 17/01/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
47 ed ivi elettivamente domiciliato in Via Garibaldi 308/C, presso lo studio dell'avv. Rosy Spitale che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO