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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 09/04/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI PARMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice Unico dott. Paola Belvedere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta a N. 4058/2023 R.G. promossa da
rappresentata e difesa dagli avv.ti Virginio Parte_1
Angelini e Marco Angelini ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in La
Spezia, via Ugo Bassi n. 6
contro
rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Cabassi ed elettivamente CP_1 domiciliata presso il suo studio in Parma, Galleria Bassa dei Magnani n. 3
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Parma n. 1164/2023
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza in data 11.03.2025
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Parma n. 1164/2023 con cui è stato alla medesima ingiunto il pagamento della somma di € 47.016,44 dovuta a fronte della fornitura di prodotti alimentari, deducendo: (i) l'incertezza del credito vantato dalla controparte atteso che non ha indicato nel ricorso CP_1 monitorio le fatture ivi azionate e, anche a voler considerare le fatture prodotte,
l'importo complessivo esposto nelle medesime è superiore rispetto al credito di €
47.016,44, in aggiunta deducendo l'incompletezza dell'estratto autentico delle scritture contabili depositato in quanto non contempla tutte le fatture di cui è stata richiesta l'ingiunzione di pagamento;
(ii) la presenza di vizi della merce fornita che più volte è risultata inidonea all'uso, causando anche un danno alla società opponente avuto riguardo sia alle ricadute negative sui rapporti contrattuali intrattenuti con i propri clienti sia al danno all'immagine commerciale. Ha, quindi, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la rideterminazione della somma effettivamente dovuta anche tenuto conto dei vizi della merce fornita.
Con comparsa di risposta si è costituita in giudizio la quale ha contestato CP_1 in fatto e in diritto le deduzioni e domande avversarie di cui ne ha chiesto il rigetto.
Nello specifico, ha indicato le fatture oggetto della pretesa creditoria, già prodotte in sede monitoria, ed ha, altresì, depositato i relativi documenti di trasporto regolarmente sottoscritti dal destinatario;
quanto ai lamentati vizi, parte opposta ha evidenziato di avere ricevuto una sola contestazione di non conformità relativa ad una singola busta di parmigiano per la quale aveva già provveduto ad emettere la relativa nota di accredito ed il cui importo è stato sottratto dal complessivo dovuto.
Ciò detto, il Tribunale osserva quanto segue.
L'opposizione è infondata e deve essere, pertanto, rigettata.
Si rileva, in particolare, che, a fronte di una opposizione del tutto generica e priva di riscontri probatori, ha, invece, offerto una puntuale ricostruzione dei CP_1 rapporti commerciali inter partes per cui è causa dando dettagliata indicazione delle
2 fatture azionate in via monitoria (tutte contemplate nell'estratto autentico notarile versato in atti già in sede monitoria) e di quelle, pure prodotte, per le quali è stata emessa nota di credito, esponendo in dettaglio i relativi conteggi e depositando, in aggiunta, gli ordini di acquisto ricevuti ed i documenti di trasporto regolarmente sottoscritti relativi alle fatture per cui causa.
Parimenti infondato è l'ulteriore motivo di opposizione relativo alle assunte mancanze di qualità della merce fornita dovendosi sul punto evidenziare, da un lato, la genericità del motivo di doglianza esposto, e, dall'altra parte, che, come emerge dalla stessa documentazione dimessa da parte opponente, il vizio è limitato ad una sola busta di parmigiano grattugiato, per la quale la fornitrice ha anche subito emesso nota di credito cosicché il relativo importo è stato decurtato dal totale dovuto (cfr. doc. n. 2 fasc. opponente).
In considerazione di tutto quanto esposto, l'opposizione deve essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. n.
55/2014, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, nella persona del Giudice dott. Paola Belvedere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo del Tribunale di Parma
n. 1164/2023;
2) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali oltre al rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. se e come per legge.
Così è deciso in Parma il 7.4.2025.
Il Giudice Unico
dott. Paola Belvedere
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