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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 26/03/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
r.g. 5552/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 26.03.2025, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 5552/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Indennità di accompagnamento” e vertente
TRA
( ) - avv. CAPUANO Parte_1 C.F._1
FORTUNATO ( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.11.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu
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nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedeva di accertare la propria necessità all'accompagnamento e, conseguentemente, accertare il diritto al ricevimento della connessa prestazione assistenziale. Chiedeva, altresì, l'accertamento del riconoscimento di soggetto portatore di handicap grave ex art. 3 comma 3 l.
104/92.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 17.02.2025, concludendo come in atti.
In diritto si osserva che l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, secondo condivisa giurisprudenza di legittimità, “diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, ma senza impossibilità” (Cass. n. 6091/14; nello stesso senso, Cass. n. 26092/10).
Pertanto, l'indennità di accompagnamento non è indirizzata al sostentamento dei soggetti minorati nelle loro capacità di lavoro, ma è configurabile come misura di integrazione e sostegno del nucleo familiare, incoraggiato a farsi carico di tali soggetti, evitando così il ricovero in istituti di cura ed assistenza, con conseguente diminuzione della relativa spesa sociale (Cass. n. 8758/05). Da ciò consegue che la concessione di questa provvidenza economica non è subordinata al possesso di particolari requisiti economici o di età, ma spetta solamente quando ricorrono congiuntamente le due condizioni medico-legali in precedenza indicate.
In definitiva, le condizioni previste dall'art. 1 della legge 11 febbraio
1980, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, comma secondo, della legge 21 novembre 1988, n. 508) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua
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assistenza; ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità. Tali requisiti sono richiesti anche per gli ultrasessantacinquenni, poiché l'art. 6 del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509
(che ha aggiunto il terzo comma all'art. 2, della legge 30 marzo 1971, n.
118), lungi dal configurare un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità, pone solo le condizioni perché detti soggetti siano considerati mutilati o invalidi - in analogia a quanto disposto per i minori di anni diciotto dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 118 del 1971 nel testo originario - non potendosi, per entrambe le categorie, far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa (cfr. Cass. n. 12521/09; Cass. n.
10281/03).
Orbene, è palese che anche con il presente giudizio (di merito di Pt_2 ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetti unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Cass. n. 6085/14).
Nel merito, la domanda non è fondata e deve, pertanto, essere rigettata alla stregua della consulenza tecnica di ufficio espletata nel corso del precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo, a cui si ritiene di fare affidamento in quanto scaturente da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici clinici e strumentali effettuati ed è sorretta da valide considerazioni medico-legali oltre che corretta sotto il profilo logico-conseguenziale.
Le censure mosse alla perizia non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. n. 11054/03; Cass. n. 7341/04), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. n. 2151/04). Sul punto, con
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specifico riferimento alle controversie in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell'assistito, è stato affermato in giurisprudenza che il difetto di motivazione della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile solo in caso di palese deviazione dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non si può prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi;
al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico-formale, che si traduce, quindi, in una inammissibile critica del convincimento del giudice (cfr. Cass. n. 36566/22, nonché, tra le altre, Cass. n. 4570/13, n.
26558/11, n. 9988/09 e n. 8654/08).
Inoltre, va osservato che il ctu ha adeguatamente sottolineato che dall'impatto diretto avuto con la persona nel corso dell'esame obiettivo
(molto importante ai fini della determinazione dello status sanitario dell'accompagnamento), la parte ricorrente non ha mostrato deficit intellettivi di particolare entità (“Stato di coscienza integro. Sufficientemente orientata nel tempo e nello spazio. Modeste lacune mnesiche prevalenti sul versante della fissazione. Eloquio povero ma adeguato nei contenuti ai temi proposti. Tono dell'umore depresso”), né una deambulazione non autonoma (“Stazione eretta acquisibile autonomamente. La deambulazione
è realizzabile a piccoli passi con andatura modicamente rallentata e su base appena allargata”).
L'ausiliario del giudice, una volta individuata la diagnosi (“Artrosi polidistrettuale con complessivo moderato impegno funzionale. Note di decadimento cognitivo in vasculopatica cerebrale cronica. Cardiopatia ipertensiva in buon compenso emodinamico.”) ha attentamente motivato il suo giudizio precisando che la parte ricorrente “è apparsa alla mia osservazione in grado di poter variare autonomamente la postura così come è apparsa in grado di poter deambulare autonomamente, seppur su base lievemente allargata ed in maniera modicamente rallentata ed impacciata. Le alterazioni artrosiche da cui è affetta, da ritenersi prevalentemente correlabili alla degenerazione articolare tipica dell'età
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avanzata, non sono quindi apparse tali da comprometterne la funzione deambulatoria in termini tali da consentire la concessione del richiesto beneficio”, aggiungendo che “si è inoltre mostrata collaborante e tranquilla, interessata alle operazioni di visita, apparendo sufficientemente orientata nello spazio e nel tempo, denotando funzioni mnesiche e logico-ideative sufficienti a garantirne l'autonomia di base confermando, quindi, la presenza di una depressione involutiva senile in cui le alterazioni cognitive non sono apparse peraltro preminenti” con ciò sottolineando che l'autonomia della paziente, pur risultando difficoltosa, non si presenta in termini di limitazione assoluta e/o impossibilità ad attendere agli atti quotidiani della vita. Né la documentazione sanitaria depositata successivamente alla ctu si presenta idonea a sovvertire il suddetto giudizio medico-legale.
Si impone pertanto il rigetto del ricorso.
Le spese di lite non sono regolamentate, stante la presenza di una valida dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.. Sono poste a definitivo carico di parte resistente le spese della ctu, parimenti liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese di lite;
CP_
3) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu liquidate in € 290,00 per onorario in favore del dott. Persona_1
Nocera Inferiore, 26.03.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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