Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/04/2025, n. 3513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3513 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 47569/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca Avancini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 47569/2022 promossa da:
Parte_1
(C.F. ) in persona del socio accomandatario e legale P.IVA_1 rappresentante p.t., , rappresentata e difesa giusta Parte_1 procura in atti dall' Avv. Lino Davide Tiburzi del Foro di Como ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Como, Piazza
Giovanni Paolo II n.17; opponente contro
(C.F. e P.IVA ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'
pagina 1 di 12
Oggetto: trasporto;
Conclusioni:
Per parte opponente Parte_1
[...]
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna statuizione, così ritenere e giudicare: NEL MERITO: accertare e dichiarare che nulla è dovuto da Parte_1 in favore di per i motivi di cui in atti o per
[...] Controparte_1 quelli ritenuti applicabili dal Giudicante e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo o invalido il decreto ingiuntivo opposto n.17160/2022 del 14/22.10.2022 (sub doc. n.2) emesso dal Tribunale di Milano, su ricorso RG n.30251/2022 presentato da Controparte_1 nei confronti di ed in ogni caso accertare e dichiarare che Parte_1 nulla è dovuto da a Parte_1 per i motivi di cui al presente atto, ivi compreso a fronte Controparte_1 dell'eccezione di prescrizione ex art.2951 c.c.. IN OGNI CASO: con vittoria delle spese e dei compensi di giudizio, oltre spese generali, anticipazioni e oneri di legge. IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede ammettersi prova per testi, anche a prova contraria, nonché interrogatorio formale di Controparte sui capitoli di seguito formulati: 1) Vero che il GN incontrava per la prima e unica volta il Parte_1
GN in data 15.10.2013 in occasione di una CP_2 compravendita e conseguente cessione di licenza rilasciata dal Comune di Castelmarte per l'esercizio ella professione di N.C.C.; 2) Vero che in data 18.01.2021 il GN veniva contattato Parte_1 telefonicamente dal GN 3) Vero che nel corso della CP_2 telefonata del 18.01.2021, il GN proponeva al GN CP_2
di incontrarsi nell'ufficio di quest'ultimo (sito in Parte_1
pagina 2 di 12 Grandate, Via IV Novembre), così da presentargli l'amico CP_3
; 4) Vero che, all'incontro del gennaio 2021 nell'ufficio di
[...]
Grandate, i GNi e proponevano CP_2 Controparte_3 al GN di intestare delle fatture alla Parte_1 Parte_1
i cui servizi ivi indicati mai sarebbero stato svolti;
5) Vero che
[...] la proposta dei GNi e veniva CP_2 Controparte_3 formulata al GN affinché potesse Parte_1 Controparte_1 ricevere degli anticipi di liquidità da parte delle proprie banche;
6) Vero che la sin dal 2021, a causa della pandemia da Covid- Controparte_1
19 era in crisi di liquidità; 7) Vero che all'incontro del gennaio 2021 nell'ufficio di Grandate tra i GNi CP_2 CP_3
ed era presente anche la GNa
[...] Parte_1 Per_1 impiegata della;
8) Vero che i servizi
[...] Parte_1 indicati nella fattura n.FR6/21 (sub doc. n.4, pag.1 che si rammostra) mai venivano eseguiti da in favore della Controparte_1 Parte_1
; 9) Vero che i servizi indicati nella fattura n.FR8/21 (sub doc.
[...]
n.4, pag.2 che si rammostra) mai venivano eseguiti da in Controparte_1 favore della;
10) Vero che i servizi indicati nella Parte_1 fattura n.FR9/21 (sub doc. n.4, pag.3 che si rammostra) mai venivano eseguiti da in favore della;
11) Vero Controparte_1 Parte_1 che i servizi indicati nella fattura n.FR14/21 (sub doc. n.4, pag.4 che si rammostra) mai venivano eseguiti da in favore della Controparte_1
; 12) Vero che i servizi indicati nella fattura Parte_1
n.FR15/21 (sub doc. n.4, pag.5 che si rammostra) mai venivano eseguiti da in favore della;
13) Vero Controparte_1 Parte_1 che i servizi indicati nella fattura n.FR16/21 (sub doc. n.4, pag.6 che si rammostra) mai venivano eseguiti da in favore della Controparte_1
; 14) Vero che i servizi indicati nella fattura Parte_1
n.FR17/21 (sub doc. n.4, pag.7 che si rammostra) mai venivano eseguiti da in favore della;
15) Vero Controparte_1 Parte_1 che il GN , insieme al GN si Controparte_3 CP_2 impegnava a consegnare al GN , qualche giorno Parte_1 prima dall'emissione delle fatture, l'importo in denaro contante cosicché il GN potesse provvedere al relativo pagamento;
16) Parte_1
Vero che nel mese di maggio 2021 il GN , accortosi Parte_1
pagina 3 di 12 delle fatture emesse dalla per complessivi €.19.824,42 Controparte_1
IVA compresa, contattava telefonicamente i GNi Controparte_3
e chiedendo a quest'ultimi di sospendere l'emissione CP_2 delle fatture intestate alla;
17) Vero che, dopo il Parte_1 colloquio telefonico del mese di maggio 2021, i GNi CP_3
e consegnavano al GN i
[...] CP_2 Parte_1 contanti per saldare la fattura n.FPR5/21; 18) Vero che i contanti destinati a coprire la fattura n.FPR5/21 venivano consegnati alla presenza della signora 19) Vero che, nonostante i solleciti Per_1 del GN , i GNi e Parte_1 Controparte_3 CP_2 si rendevano entrambi irreperibili;
20) Vero che
[...] Controparte_1 mai inviava alcun sollecito di pagamento alla;
21) Parte_1
Vero che il GN , nonostante la notifica del Decreto Parte_1
Ingiuntivo n.17160/2022 del 14/22.10.2022, mai proponeva alcun piano di rientro;
22) Vero che, anche dopo la notifica del Decreto Ingiuntivo n.17160/2022 del 14/22.10.2022, i GNi CP_3
e chiedevano al GN di
[...] CP_2 Parte_1 saldare la fattura n.FPR6/21 promettendogli la corresponsione dell'importo anticipato. Si indicano i seguenti testimoni su tutti i capitoli di prova: • GN , presso Testimone_1 [...]
con sede legale a TA IN (CO), Via Parte_1 dei Boschi n. 6/b. • GN , presso Testimone_2 [...]
con sede legale a TA IN (CO), Parte_1
Via dei Boschi n. 6/b. presso Controparte_4 [...]
con sede legale a TA Parte_1
IN (CO), Via dei Boschi n. 6/b. , presso Controparte_5
con sede legale a Parte_1
TA IN (CO), Via dei Boschi n. 6/b.• GNa Per_1 presso con sede Parte_1 legale a TA IN (CO), Via dei Boschi n. 6/b. Si chiede di essere ammessi a prova contraria, con i medesimi testimoni, sui capitoli di prova della Controparte che verranno eventualmente ammessi dall'Ill.mo Giudicante.”
Per parte opposta Controparte_1
pagina 4 di 12 “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: -in via preliminare e/o pregiudiziale: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 17160/2022, emesso dal Tribunale di Milano, nei confronti della società opposta, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e per tutti i motivi dispiegati nella narrativa del presente atto, respingendo le richieste effettuate da parte opponente;
-in via principale: confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 17160/2022 emesso dal Tribunale ordinario di Milano in ogni sua parte, azionabile dedotto il pagamento della ft. 6/21 di Euro 2.323,75 pagata in data 18.11.2023; ritenere e dichiarare ogni azione, domanda, eccezione e difesa di parte opponente inammissibile, irrituale, improcedibile, attinta da prescrizione e/o decadenza, nonché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, rigettarle integralmente;
-in via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che parte opponente è tenuta al pagamento in favore della società della somma di Euro Controparte_1
15.153,07 (Euro 17.476,82 importo liquidato in DI - Euro 2.323,75 ft. 6/21 pagata dopo la notifica del DI) oltre agli interessi di mora così come liquidati in decreto ingiuntivo, e, per l'effetto, condannare la società al pagamento Parte_1 della somma di Euro 15.153,07 a titolo di capitale oltre agli interessi di mora ovvero della maggior o minor somma che verrà accertata nel corso del giudizio, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti dalla deducente nell'ammontare che verrà provato in corso di causa da liquidarsi anche in via equitativa;
- il tutto secondo anche diversa e più opportuna pronuncia e/o qualificazione giuridica del caso;
-in ogni caso: con vittoria di spese nonché di compensi legali di causa, spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre 4% C.P.A. ex art. 11 D.M. 576/1980 e I.V.A. come per legge;
-in via istruttoria: si rinvia alle memorie ex art. 183 c. 6° n. 2 e n. 3 c.p.c. ed ai mezzi istruttori ivi dedotti, qui da intendersi integralmente riportati.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta, con ricorso per decreto ingiuntivo, dalla società la quale, sul presupposto Controparte_1
pagina 5 di 12 dell'esecuzione in favore di Parte_1 dei “servizi di noleggio con conducente” descritti nelle fatture
[...] allegate al ricorso, nel periodo da febbraio ad aprile del 2021, ha instato per la condanna di quest'ultima società al pagamento in proprio favore della somma di € 17.476,82 a titolo di corrispettivi contrattuali, oltre agli interessi e alle spese processuali.
Avverso il decreto ingiuntivo conseguentemente emesso dal Tribunale ha proposto opposizione la società Parte_1 negando di aver mai incaricato la società opposta di
[...] eseguire i servizi indicati nelle fatture su citate e contestando la stessa esecuzione dei predetti servizi, nonché eccependo l'avvenuta estinzione del diritto di credito fatto valere dall'opposta per decorso del termine di prescrizione di un anno previsto in materia di trasporto dall'art. 2951 c.c.
Si è costituita con comparsa di costituzione e risposta la società
insistendo per il rigetto dell'opposizione e per Controparte_1
l'accoglimento della propria domanda di pagamento, ridotta, in conseguenza del pagamento parziale effettuato dall'opponente, quanto alla sorte capitale, alla minor somma di € 15.153,07. In particolare, parte opposta ha dedotto: a) che, pur in assenza di apposito contratto scritto, le parti avevano concordato l'esecuzione da parte dell'opposta e in favore dell'opponente delle prestazioni, a chiamata, di “noleggio con conducente”; prestazioni che la medesima opposta aveva poi eseguito nelle date e con le modalità indicate nelle fatture azionate in monitorio;
b) che l'esistenza del rapporto contrattuale inter partes era altresì provata dall'avvenuto pagamento, da parte dell'opponente, dapprima della fattura n. 5/21 e, successivamente, dopo la notifica pagina 6 di 12 del decreto ingiuntivo opposto, anche della fattura n. 6/21; c)
l'inapplicabilità al contratto de quo, da qualificarsi in termini di
“noleggio con conducente”, e peraltro affine alla “locazione di cose”, del termine di prescrizione previsto dall'art. 2951 c.c. soltanto per il contratto di trasporto, e ciò a maggior ragione considerato che talune delle prestazioni indicate nelle fatture in atti non riguardavano il trasporto vero e proprio ma la mera messa a disposizione della vettura in favore della clientela della committenza.
La causa, senza assunzione di prove costituende, è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come risulta dall'apposito verbale di udienza e come sopra riportate, all'udienza del
29.1.2025, con concessione alle medesime parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Tutto ciò premesso, va, in primo luogo, rilevato che è pacifico l'avvenuto pagamento, da parte dell'opponente e in favore dell'opposta, in data 18.11.2022, della somma di € 2.323,75 indicata nella fattura n. 6/21 allegata al ricorso monitorio, di guisa che, già solo per questa ragione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Venendo, ora, all'esame dei motivi di opposizione, deve osservarsi, in via preliminare e in senso del tutto assorbente, che l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente è fondata, per le ragioni appresso spiegate.
Per quanto attiene, in primo luogo, al contratto dedotto dall'opposta quale titolo della sua pretesa creditoria, va, innanzitutto, rilevato che, secondo la prospettazione della stessa opposta, tra le parti è intercorso un unitario rapporto negoziale riconducibile allo schema pagina 7 di 12 del “noleggio con conducente”, in forza del quale l'opposta avrebbe eseguito in favore dell'opponente le prestazioni, da quest'ultima via via richieste verbalmente, descritte nelle fatture azionate in monitorio.
Sempre secondo l'opposta a tale rapporto, di natura atipica, non sarebbe applicabile il termine annuale di prescrizione in quanto specificamente dettato dall'art. 2951 c.c. per il contratto di trasporto.
L'assunto difensivo della non può essere accolto. Controparte_1
Premesso, infatti, che, in assenza di un apposito contratto scritto che disciplini le specifiche obbligazioni delle parti – contratto che secondo la stessa prospettazione dell'opposta non è stato sottoscritto dalle parti – deve farsi riferimento, per ricostruire l'oggetto del rapporto negoziale de quo, al contenuto delle fatture emesse dall'opposta e sopra menzionate, va osservato che nelle predette fatture1 sono indicate sia prestazioni di trasporto in senso proprio (“transfert da/a”) sia prestazioni, da considerarsi funzionali al trasporto, di “attesa” del cliente o di “messa a disposizione” dell'autovettura.
Ora, sia che il rapporto contrattuale de quo venga integralmente ricondotto al paradigma del contratto di trasporto, sia che del medesimo rapporto si intenda valorizzare la natura mista, di trasporto, per quanto attiene al trasferimento delle persone da un posto a un altro, e di appalto di servizi, per quanto attiene ai servizi accessori di mera messa a disposizione delle autovetture in favore del committente, ritiene, comunque, il Tribunale che, in entrambi i casi, debba trovare applicazione il regime di prescrizione dettato dall'art. 2951 c.c. Al riguardo, giova, infatti, richiamare il condivisibile pagina 8 di 12 insegnamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui “il termine annuale di prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di trasporto, previsto dall'art. 2951 c.c., trova applicazione anche quando le varie prestazioni siano rese in esecuzione di un unico contratto misto di appalto di servizi e di trasporto: dovendosi, in tale ipotesi, fare riferimento alla normativa in materia di trasporto per individuare le norme che, come la durata della prescrizione, sono intimamente collegate alla concreta tipologia della prestazione”2.
Deve, dunque, ritenersi applicabile, nel caso di specie, il termine annuale di prescrizione previsto dall'art. 2951 c.c., decorrente dalla data di esecuzione dei trasporti.
A questo punto, va rilevato, da un lato, che risulta dalle fatture in atti
(che non sono state ancora saldate dall'opponente) che i servizi in relazione ai quali è stato richiesto il pagamento dei corrispettivi con il ricorso per decreto ingiuntivo sono stati tutti eseguiti nel periodo dal
1° marzo 2021 al 30 aprile del 2021 e, da altro lato, che non sono stati documentati da parte opposta atti interruttivi del termine di prescrizione anteriori alla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo e del relativo decreto, pacificamente avvenuta il 27.10.20223.
Né, al riguardo, può condividersi l'assunto difensivo dell'opposta relativo all'asserito riconoscimento di debito da parte dell'opponente, riferendosi, peraltro, la documentazione all'uopo prodotta con la pagina 9 di 12 comparsa di costituzione e risposta4, soltanto alle fatture nn. 5/21 e
6/21 già pagate dall'opponente, e non anche alle ulteriori fatture oggetto della pretesa di pagamento de qua e relative a diversi ed ulteriori servizi di trasporto.
Del tutto generiche si appalesano, poi, le deduzioni svolte dall'opposta entro lo spirare delle preclusioni allegative in ordine ad asseriti solleciti verbali, in mancanza finanche di ogni specifica indicazione circa le date e le concrete modalità con cui tali solleciti sarebbero stati effettuati (“il credito veniva sollecitato più volte da parte della società
, anche per interposta persona -sig. Franchi Angelo-”). CP_1
Né, in tale carente contesto allegativo, parte opposta può realmente dolersi della mancata ammissione delle istanze istruttorie, atteso che la su riscontrata genericità degli asserti dell'opposta si è inevitabilmente riversata nei (due) capitoli di prova articolati con riferimento alla prescrizione, rendendoli perciò inammissibili (capitoli nn. 57 e 58, memoria ex art. 183, comma 6°, n. 2, c.p.c.); e dovendosi, altresì, rilevare che il capitolo n. 58, oltre ad essere, come sopra visto, formulato in difetto del prescritto requisito di specificità, ha pure ad oggetto una circostanza fattuale, relativa ad un presunto riconoscimento di debito/promessa di pagamento da parte del legale rappresentante dell'opponente, che non è stata ritualmente allegata entro i termini decadenziali di rito, di guisa che il medesimo capitolo di prova risulta anche sotto tale profilo inammissibile.
Quanto, infine, alla decorrenza del termine di prescrizione, è il terzo comma dell'art. 2951 c.c. a precisare che “il termine decorre dall'arrivo
pagina 10 di 12 a destinazione della persona o, in caso di sinistro dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione”. E dovendosi, in ogni caso, ancora osservare che ove pure si intendesse, per mera ipotesi, utilizzare, come reputato dall'opposta, quale dies a quo la data di scadenza del pagamento indicata nelle fatture citate, comunque il termine di prescrizione risulterebbe spirato tra il 30.6.2022 e il
31.8.2022 e, dunque, ben prima della notifica del ricorso monitorio e del relativo decreto ingiuntivo (27.10.2022).
Pertanto, per tutto quanto detto, in accoglimento della relativa eccezione di parte opponente, deve dichiararsi estinto per prescrizione il diritto di credito vantato dall'opposta con le fatture nn. 8/21, 9/21,
14/21, 15/21, 16/21, 17/21, con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni prospettate dalle parti.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta, seguono la soccombenza della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione proposta da Parte_1
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
[...] condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 [...] delle spese di lite, liquidate in € Parte_1
pagina 11 di 12 145,50 per esborsi ed € 3.450,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge dovuti.
Milano, 29 Aprile 2025
La Giudice
Francesca Avancini
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc. 3 fasc. monitorio. 2 Così Cass. n. 25517/2015; nello stesso senso Cass. 24265/2010: “il termine annuale di prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di trasporto, previsto dall'art. 2951 c.c., trova applicazione anche quando le varie prestazioni di trasporto siano rese in esecuzione di un unico contratto (misto) di appalto di servizi di trasporto, dovendosi in tale ipotesi far riferimento alla normativa in materia di trasporto per individuare quelle norme che, come la durata della prescrizione, sono intimamente collegate alla concreta tipologia della prestazione”. 3 Vd. anche doc. 3 di parte opponente. 4 Cfr. docc. 3, 4 e 6 di parte opposta.