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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 13/04/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 49/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di URBINO
sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott.ssa Anna Mercuri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 49/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRONI SIMONE Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMATUCCI Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
<
IN VIA PREGIUDIZIALE:
- DICHIARARE la propria incompetenza giurisdizionale, contestualmente ACCERTANDO E
DICHIARANDO la competenza giurisdizionale della Autorità Giudiziaria della Repubblica di San
Marino a conoscere e decidere in ordine alle domande avanzate nel ricorso monitorio dalla opposta
, nata a [...] il [...] e residente in [...]di San Controparte_1
Marino alla via Monte Diodato n. 40, c.f. , in dipendenza della elezione del C.F._2
Foro esclusivo convenzionale effettuata negli accordi di separazione omologati dalla competente
Autorità Sammarinese in data 04.12.2017, e per l'effetto REVOCARE E DICHIARARE nullo e pagina 1 di 6 comunque privo di effetti il decreto ingiuntivo n. 214/2023 emesso dal Tribunale di Urbino in data
11.09.2023 e pubblicato in pari data nel procedimento monitorio R.G. n. 322/2023, rep. n. 286/2023, ad ogni effetto di legge.
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
- ACCERTATA la totale infondatezza delle pretese azionate con il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi esposti in fatto ed in diritto, DICHIARARE che nulla è dovuto a nessun titolo dal sig. Pt_1
sopra generalizzato, alla signora , nata a [...] il
[...] Controparte_1
31.11.1963, c.f. , e per l'effetto REVOCARE, ANNULLARE, C.F._2 CP_2
e il medesimo decreto ingiuntivo n. 214/2023 emesso dal
[...] Controparte_3
Tribunale di Urbino in data 11.09.2023 e pubblicato in pari data nel procedimento monitorio R.G. n.
322/2023, rep. n. 286/2023, ad ogni effetto di legge, contestualmente respingendo ogni domanda di merito avanzata da controparte, oppure in cui il medesimo dovesse essere convertito.
Con vittoria di spese.>>
Per parte opposta:
Voglia l'On.le Tribunale adìto, contrariis reiectis, :
in via preliminare di merito: dichiarare l'improcedibilità/inammissibilità dell'opposizione proposta dal sig. con conseguente dichiarazione della definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto, a Pt_1
motivo della tardività della sua proposizione e dello spirare al 19.1.2024 del termine di 40 giorni previsto dalla legge, con vittoria delle spese e dei compensi professionali.
Nel merito: respingere l'opposizione proposta dal sig. contro il suddetto decreto ingiuntivo per i Pt_1
motivi dedotti agli atti, e per l'effetto confermarne la validità ed efficacia, con vittoria delle spese e dei compensi professionali.
In subordine: compensare integralmente le spese tra le parti, a motivo del ritardato adempimento del sig. che ha consentito il trasferimento immobiliare alla sig. solo dopo l'introduzione Pt_1 CP_1
del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 6 Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 214/2023 emesso dal Tribunale di Urbino in data
11.09.2023 e pubblicato in pari data nel procedimento monitorio R.G. n. 322/2023, rep. n. 286/2023, la sig.ra ha ingiunto all'odierno opponente il pagamento della somma di Euro 248.000,00, oltre CP_1
interessi come da domanda ed oltre le spese di procedura liquidate in Euro 406.50 per spese ed in Euro
2.242,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA.
Il sig. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, così instaurando il presente procedimento. Pt_1
In data 12.06.2024. il G.I., ritenuto che in base a delibazione sommaria delle ragioni poste a fondamento della opposizione sussistessero gli estremi per la sospensione della provvisoria esecuzione,
ha sospeso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ammesso le prove indicate nelle memorie ex art. 171 ter cpc depositate dalle parti.
All'udienza del 08.09.2024 le parti davano atto che in data 10.07.2024 le parti hanno dato corso agli accordi di separazione effettuando tutti i trasferimenti immobiliari e societari in esso previsti con il rilascio di quietanza da parte della sig.ra per tutte le obbligazioni a carico del sig. CP_1 Pt_1
All'udienza del 8/11/2024 la difesa del sig. dava atto degli avvenuti trasferimenti immobiliari e Pt_1
societari tra le parti e rinunciava alla prova testimoniale chiedendo fissarsi udienza ex art. 189 cpc. La difesa insisteva per la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per tardività nella CP_1
proposizione dell'azione, opponendosi alla produzione documentale associandosi alla richiesta di fissarsi udienza ex art. 189 cpc.; dava altresì atto della disponibilità della sig.ra a trovare un CP_1
accordo transattivo e abbandonare il giudizio.
Il Giudice, all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione fissava l'udienza del 14 marzo 2025 per la remissione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 189 cpc.
All'udienza del 14.03.2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata per le seguenti ragioni.
Seppur le questioni sottese sono state risolte dalle parti, le stesse non hanno raggiunto un accordo in pagina 3 di 6 merito alle spese di lite per cui occorrerà affrontare nello specifico le tematiche al fine della regolamentazione delle spese.
Preliminarmente parte opposta insiste e reitera l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardività.
Questo giudice con ordinanza del 12.06.2024 ha già affrontato la questione osservando che il termine di dieci giorni di cui all'art. 8 quarto comma della L. 20.11.1982 n. 890 ( nel testo di cui al d.l. 14
marzo 2005 n. 35, convertito con modifiche nella legge 14 maggio 2005 n. 80, applicabile alla fattispecie “ratione temporis”) - in base al quale, ove il piego raccomandato depositato presso l'ufficio postale non sia stato ritirato dal destinatario, la notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata di cui al secondo comma del medesimo art. 8 – deve essere qualificato come termine “a decorrenza successiva” e, pertanto, computato secondo il criterio di cui all'art. 155 primo comma c.p.c., cioè escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale. Tale termine deve ritenersi compreso fra quelli “ per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza” di cui all'art. 155 quinto comma, cit, con la conseguenza che, ove il “dies ad quem” del medesimo vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo. ( Cass. Civi. N. 1418/2012) ( Cass. Ord. N. 11269/ 2016).
Nella fattispecie che ci occupa, computando i dieci giorni necessari per il perfezionamento della notificazione il dies ad quem di tale termine di dieci giorni scadeva il 10.12.2023, giorno festivo
(domenica) con la conseguenza che esso deve intendersi prorogato di diritto, in forza del combinato disposto dei commi quarto e quinto dell'art. 155 c.p.c. al giorno seguente ( lunedì 11.12.2023) con la conseguenza che in questa data si è realizzata la “compiuta giacenza”.
Pertanto, l'eccezione di tardività va disattesa e l'opposizione non è da considerare tardiva.
Dovendo entrare comunque, nel merito della controversia insorta tra le parti, atteso che le stesse pur dichiarando di aver risolto le situazioni sottese non hanno deciso sulla regolamentazione delle spese di lite, si osserva come dalla documentazione versata in atti, emerge che gli accordi tra le parti ( ex coniugi) hanno inteso “ ….con l'esecuzione della scrittura di aver risolto e definito tra loro tutte le questioni o pendenze economiche, cosicchè ciascuna parte dichiara di nulla avere a pretendere pagina 4 di 6 dall'altra a qualsivoglia titolo” e soprattutto si rileva che negli accordi di separazione viene altresì indicato un foro competente “ per qualsiasi controversia tra le parti contraenti…”
L'adempimento totale è stato riconosciuto dalla stessa parte opposta anche nell'atto di precisazione delle conclusioni depositato, a mezzo del quale la sig.ra ha formulato istanza di formale CP_1
rinuncia agli atti del presente giudizio n. 49/2024, chiedendone la estinzione, condizionata alla compensazione delle spese di lite. Pertanto, sarebbe cessata la materia del contendere. A rigor di logica la presente opposizione va accolta alla luce altresì del fatto, che le parti hanno inteso indicare un foro competente per qualsiasi controversia tra le parti. Foro indicato quello della Repubblica di San Marino.
Di conseguenza, il decreto ingiuntivo emesso, non essendo stato pronunciato dal giudice competente a conoscere il merito della causa è privo di effetti tanto per difetto di giurisdizione, attenendo la questione direttamente alla esecuzione della transazione intercorsa, quanto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 637 c.p.c..
Le spese devono seguire la soccombenza anche perché parte opposta ab origine ha richiesto un decreto ingiuntivo davanti una giurisdizione incompetente a conoscere il merito della causa. Le stesse si liquidano come in dispositivo, tenendo a mente i valori minimi stante la natura della causa, e tutte le fasi tranne quella istruttoria che non si è tenuta.
Deve, al contrario, respingersi la domanda, avanzata dalla parte opponente, diretta ad ottenere la condanna dell'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c non potendosi ravvisare - anche in assenza di una specifica prova in tal senso fornita dal convenuto - nel comportamento processuale dell'opposto, gli estremi della colpa grave o della mala fede. Osserva, infatti, il Tribunale che in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.1 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (cfr. Cass., Sent. n. 9080 del 15/04/2013; Sent. n. 21393 del 04/11/2005).
Tali circostanze non risultano dimostrate nel caso di specie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
pagina 5 di 6 dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 214/2023 emesso in data 11.09.2023 dal Tribunale di Urbino (R/g n.
322/2023);
-condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese Controparte_1 Parte_1
di lite, che si liquidano in € 4.217,00 per compenso professionale, oltre rimb. forfet. 15%, Cpa ed Iva
come per legge.
Urbino, lì 13 aprile 2025
Il Giudice on.
dott.ssa Anna Mercuri
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di URBINO
sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott.ssa Anna Mercuri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 49/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRONI SIMONE Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMATUCCI Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
<
IN VIA PREGIUDIZIALE:
- DICHIARARE la propria incompetenza giurisdizionale, contestualmente ACCERTANDO E
DICHIARANDO la competenza giurisdizionale della Autorità Giudiziaria della Repubblica di San
Marino a conoscere e decidere in ordine alle domande avanzate nel ricorso monitorio dalla opposta
, nata a [...] il [...] e residente in [...]di San Controparte_1
Marino alla via Monte Diodato n. 40, c.f. , in dipendenza della elezione del C.F._2
Foro esclusivo convenzionale effettuata negli accordi di separazione omologati dalla competente
Autorità Sammarinese in data 04.12.2017, e per l'effetto REVOCARE E DICHIARARE nullo e pagina 1 di 6 comunque privo di effetti il decreto ingiuntivo n. 214/2023 emesso dal Tribunale di Urbino in data
11.09.2023 e pubblicato in pari data nel procedimento monitorio R.G. n. 322/2023, rep. n. 286/2023, ad ogni effetto di legge.
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
- ACCERTATA la totale infondatezza delle pretese azionate con il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi esposti in fatto ed in diritto, DICHIARARE che nulla è dovuto a nessun titolo dal sig. Pt_1
sopra generalizzato, alla signora , nata a [...] il
[...] Controparte_1
31.11.1963, c.f. , e per l'effetto REVOCARE, ANNULLARE, C.F._2 CP_2
e il medesimo decreto ingiuntivo n. 214/2023 emesso dal
[...] Controparte_3
Tribunale di Urbino in data 11.09.2023 e pubblicato in pari data nel procedimento monitorio R.G. n.
322/2023, rep. n. 286/2023, ad ogni effetto di legge, contestualmente respingendo ogni domanda di merito avanzata da controparte, oppure in cui il medesimo dovesse essere convertito.
Con vittoria di spese.>>
Per parte opposta:
Voglia l'On.le Tribunale adìto, contrariis reiectis, :
in via preliminare di merito: dichiarare l'improcedibilità/inammissibilità dell'opposizione proposta dal sig. con conseguente dichiarazione della definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto, a Pt_1
motivo della tardività della sua proposizione e dello spirare al 19.1.2024 del termine di 40 giorni previsto dalla legge, con vittoria delle spese e dei compensi professionali.
Nel merito: respingere l'opposizione proposta dal sig. contro il suddetto decreto ingiuntivo per i Pt_1
motivi dedotti agli atti, e per l'effetto confermarne la validità ed efficacia, con vittoria delle spese e dei compensi professionali.
In subordine: compensare integralmente le spese tra le parti, a motivo del ritardato adempimento del sig. che ha consentito il trasferimento immobiliare alla sig. solo dopo l'introduzione Pt_1 CP_1
del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 6 Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 214/2023 emesso dal Tribunale di Urbino in data
11.09.2023 e pubblicato in pari data nel procedimento monitorio R.G. n. 322/2023, rep. n. 286/2023, la sig.ra ha ingiunto all'odierno opponente il pagamento della somma di Euro 248.000,00, oltre CP_1
interessi come da domanda ed oltre le spese di procedura liquidate in Euro 406.50 per spese ed in Euro
2.242,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA.
Il sig. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, così instaurando il presente procedimento. Pt_1
In data 12.06.2024. il G.I., ritenuto che in base a delibazione sommaria delle ragioni poste a fondamento della opposizione sussistessero gli estremi per la sospensione della provvisoria esecuzione,
ha sospeso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ammesso le prove indicate nelle memorie ex art. 171 ter cpc depositate dalle parti.
All'udienza del 08.09.2024 le parti davano atto che in data 10.07.2024 le parti hanno dato corso agli accordi di separazione effettuando tutti i trasferimenti immobiliari e societari in esso previsti con il rilascio di quietanza da parte della sig.ra per tutte le obbligazioni a carico del sig. CP_1 Pt_1
All'udienza del 8/11/2024 la difesa del sig. dava atto degli avvenuti trasferimenti immobiliari e Pt_1
societari tra le parti e rinunciava alla prova testimoniale chiedendo fissarsi udienza ex art. 189 cpc. La difesa insisteva per la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per tardività nella CP_1
proposizione dell'azione, opponendosi alla produzione documentale associandosi alla richiesta di fissarsi udienza ex art. 189 cpc.; dava altresì atto della disponibilità della sig.ra a trovare un CP_1
accordo transattivo e abbandonare il giudizio.
Il Giudice, all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione fissava l'udienza del 14 marzo 2025 per la remissione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 189 cpc.
All'udienza del 14.03.2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata per le seguenti ragioni.
Seppur le questioni sottese sono state risolte dalle parti, le stesse non hanno raggiunto un accordo in pagina 3 di 6 merito alle spese di lite per cui occorrerà affrontare nello specifico le tematiche al fine della regolamentazione delle spese.
Preliminarmente parte opposta insiste e reitera l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardività.
Questo giudice con ordinanza del 12.06.2024 ha già affrontato la questione osservando che il termine di dieci giorni di cui all'art. 8 quarto comma della L. 20.11.1982 n. 890 ( nel testo di cui al d.l. 14
marzo 2005 n. 35, convertito con modifiche nella legge 14 maggio 2005 n. 80, applicabile alla fattispecie “ratione temporis”) - in base al quale, ove il piego raccomandato depositato presso l'ufficio postale non sia stato ritirato dal destinatario, la notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata di cui al secondo comma del medesimo art. 8 – deve essere qualificato come termine “a decorrenza successiva” e, pertanto, computato secondo il criterio di cui all'art. 155 primo comma c.p.c., cioè escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale. Tale termine deve ritenersi compreso fra quelli “ per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza” di cui all'art. 155 quinto comma, cit, con la conseguenza che, ove il “dies ad quem” del medesimo vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo. ( Cass. Civi. N. 1418/2012) ( Cass. Ord. N. 11269/ 2016).
Nella fattispecie che ci occupa, computando i dieci giorni necessari per il perfezionamento della notificazione il dies ad quem di tale termine di dieci giorni scadeva il 10.12.2023, giorno festivo
(domenica) con la conseguenza che esso deve intendersi prorogato di diritto, in forza del combinato disposto dei commi quarto e quinto dell'art. 155 c.p.c. al giorno seguente ( lunedì 11.12.2023) con la conseguenza che in questa data si è realizzata la “compiuta giacenza”.
Pertanto, l'eccezione di tardività va disattesa e l'opposizione non è da considerare tardiva.
Dovendo entrare comunque, nel merito della controversia insorta tra le parti, atteso che le stesse pur dichiarando di aver risolto le situazioni sottese non hanno deciso sulla regolamentazione delle spese di lite, si osserva come dalla documentazione versata in atti, emerge che gli accordi tra le parti ( ex coniugi) hanno inteso “ ….con l'esecuzione della scrittura di aver risolto e definito tra loro tutte le questioni o pendenze economiche, cosicchè ciascuna parte dichiara di nulla avere a pretendere pagina 4 di 6 dall'altra a qualsivoglia titolo” e soprattutto si rileva che negli accordi di separazione viene altresì indicato un foro competente “ per qualsiasi controversia tra le parti contraenti…”
L'adempimento totale è stato riconosciuto dalla stessa parte opposta anche nell'atto di precisazione delle conclusioni depositato, a mezzo del quale la sig.ra ha formulato istanza di formale CP_1
rinuncia agli atti del presente giudizio n. 49/2024, chiedendone la estinzione, condizionata alla compensazione delle spese di lite. Pertanto, sarebbe cessata la materia del contendere. A rigor di logica la presente opposizione va accolta alla luce altresì del fatto, che le parti hanno inteso indicare un foro competente per qualsiasi controversia tra le parti. Foro indicato quello della Repubblica di San Marino.
Di conseguenza, il decreto ingiuntivo emesso, non essendo stato pronunciato dal giudice competente a conoscere il merito della causa è privo di effetti tanto per difetto di giurisdizione, attenendo la questione direttamente alla esecuzione della transazione intercorsa, quanto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 637 c.p.c..
Le spese devono seguire la soccombenza anche perché parte opposta ab origine ha richiesto un decreto ingiuntivo davanti una giurisdizione incompetente a conoscere il merito della causa. Le stesse si liquidano come in dispositivo, tenendo a mente i valori minimi stante la natura della causa, e tutte le fasi tranne quella istruttoria che non si è tenuta.
Deve, al contrario, respingersi la domanda, avanzata dalla parte opponente, diretta ad ottenere la condanna dell'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c non potendosi ravvisare - anche in assenza di una specifica prova in tal senso fornita dal convenuto - nel comportamento processuale dell'opposto, gli estremi della colpa grave o della mala fede. Osserva, infatti, il Tribunale che in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.1 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (cfr. Cass., Sent. n. 9080 del 15/04/2013; Sent. n. 21393 del 04/11/2005).
Tali circostanze non risultano dimostrate nel caso di specie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
pagina 5 di 6 dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 214/2023 emesso in data 11.09.2023 dal Tribunale di Urbino (R/g n.
322/2023);
-condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese Controparte_1 Parte_1
di lite, che si liquidano in € 4.217,00 per compenso professionale, oltre rimb. forfet. 15%, Cpa ed Iva
come per legge.
Urbino, lì 13 aprile 2025
Il Giudice on.
dott.ssa Anna Mercuri
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