Art. 1. 1. Il Governo della Repubblica e' autorizzato a partecipare all'aumento generale del capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), il cui statuto e' stato approvato e reso esecutivo con legge 23 marzo 1947, n. 132 .
2. La quota di sottoscrizione italiana a tale aumento di capitale e' di 1.965.500.000 dollari USA, del peso e del titolo in vigore al 1 luglio 1944, equivalenti a dollari correnti 2.371.080.925; di questi il 97 per cento costituisce capitale a chiamata ed il 3 per cento costituisce capitale da corrispondere in tre rate annuali, di cui la prima pari a dollari USA 28.452.971,1 e le altre due pari a dollari USA 21.339.728,32, da versare nell'arco di tre anni a decorrere dal 1989.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all' art. 1:
- La legge n. 132/1947 reca il titolo: "Partecipazione dell'Italia agli accordi sulla costituzione del Fondo monetario internazionale e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo".
2. La quota di sottoscrizione italiana a tale aumento di capitale e' di 1.965.500.000 dollari USA, del peso e del titolo in vigore al 1 luglio 1944, equivalenti a dollari correnti 2.371.080.925; di questi il 97 per cento costituisce capitale a chiamata ed il 3 per cento costituisce capitale da corrispondere in tre rate annuali, di cui la prima pari a dollari USA 28.452.971,1 e le altre due pari a dollari USA 21.339.728,32, da versare nell'arco di tre anni a decorrere dal 1989.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all' art. 1:
- La legge n. 132/1947 reca il titolo: "Partecipazione dell'Italia agli accordi sulla costituzione del Fondo monetario internazionale e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo".