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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 12/02/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1112 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
CF: , in persona del genitore Parte_1 C.F._1 esercente la potestà, parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Francesco Truglio e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
Definisce il presente giudizio come segue. SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario sotteso al beneficio di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, previo deposito di controdeduzioni ex art. 195 co. 3° cpc., ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo l'accertamento del diritto al riconoscimento del beneficio assistenziale in questione. In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato i seguenti che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire il beneficio in questione.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_1 requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso è fondato, senza necessità di rinnovare le operazioni di CTU. E' infatti incontestato (e, comunque, confermato anche dal CTU che si è pronunciato nella fase di ATP) che il ricorrente è minorenne (di 8 anni), affetto da
“diabete mellito tipo 1 con impianto di microinfusore, extrasistolia in follow up cardiologici”. 1 Tali circostanze, unitamente considerate, impongono di ravvisare la sussistenza del requisito sanitario necessario per l'accesso al beneficio dell'indennità di accompagnamento. Va infatti ravvisata, per effetto della detta patologia, la sussistenza del primo requisito richiesto dalla legge ossia, di una condizione di disabilità (non traducibile in una percentuale di invalidità, non essendo il ricorrente capace di prestare attività lavorativa). Per quanto concerne il secondo requisito, avente a oggetto la capacità di compiere gli atti quotidiani della vita, va fatta applicazione dell'orientamento espresso dalla S.C. con ord. n. 7032/2023, la quale ha chiarito che, la circostanza che il bambino conduca una “vita normale” e svolga tutti gli atti tipici della propria età non fa venir meno il loro diritto ad avere un aiuto permanente per assumere l'insulina, fino a che non sia in grado di capire la “necessità dell'atto terapeutico” e farsene carico. Tale situazione, secondo le Linee Guida del 2024 per i minori affetti da diabete tipo 1 redatte dalla Commissione Medica Superiore, si presume sorgere col compimento del 14° anno di età (“non si può non ricordare che, pur in altri ambiti e a fini diversi, la capacità di autodeterminazione da parte del minore sia esclusa prima dei 14 anni di età e debba essere valutata caso per caso tra i 14 e 18 anni, risultando presunta solo al raggiungimento della maggior età… Su tali presupposti … la Commissione Medica Superiore ritiene che per i minori affetti da diabete mellito tipo 1, si debba:
1. riconoscere in ogni caso la sussistenza della necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai fini dello status di “minore invalido” e del conseguente diritto all'indennità di accompagnamento, con previsione di revisione al raggiungimento dei 14 anni”).
Ogni domanda attinente all'accertamento del diritto nonché alla pronuncia di condanna a carico dell' è inammissibile, tenuto conto dei reiterati arresti della CP_1
S.C. sul punto (da ultimo, sent. 9755/19).
Le spese di lite vanno compensate, atteso il carattere settoriale della questione e il carattere sopravvenuto della valutazione della Commissione Medica sopra menzionata.
PQM
- Dichiara la sussistenza del requisito sanitario sotteso al beneficio indicato in oggetto con decorrenza dalla domanda amministrativa, e fino al raggiungimento del 14° anno di età;
- Dichiara l'inammissibilità di ogni altra domanda;
- Compensa le spese di lite.
Trapani, 11/02/2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
CF: , in persona del genitore Parte_1 C.F._1 esercente la potestà, parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Francesco Truglio e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
Definisce il presente giudizio come segue. SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario sotteso al beneficio di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, previo deposito di controdeduzioni ex art. 195 co. 3° cpc., ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo l'accertamento del diritto al riconoscimento del beneficio assistenziale in questione. In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato i seguenti che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire il beneficio in questione.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_1 requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso è fondato, senza necessità di rinnovare le operazioni di CTU. E' infatti incontestato (e, comunque, confermato anche dal CTU che si è pronunciato nella fase di ATP) che il ricorrente è minorenne (di 8 anni), affetto da
“diabete mellito tipo 1 con impianto di microinfusore, extrasistolia in follow up cardiologici”. 1 Tali circostanze, unitamente considerate, impongono di ravvisare la sussistenza del requisito sanitario necessario per l'accesso al beneficio dell'indennità di accompagnamento. Va infatti ravvisata, per effetto della detta patologia, la sussistenza del primo requisito richiesto dalla legge ossia, di una condizione di disabilità (non traducibile in una percentuale di invalidità, non essendo il ricorrente capace di prestare attività lavorativa). Per quanto concerne il secondo requisito, avente a oggetto la capacità di compiere gli atti quotidiani della vita, va fatta applicazione dell'orientamento espresso dalla S.C. con ord. n. 7032/2023, la quale ha chiarito che, la circostanza che il bambino conduca una “vita normale” e svolga tutti gli atti tipici della propria età non fa venir meno il loro diritto ad avere un aiuto permanente per assumere l'insulina, fino a che non sia in grado di capire la “necessità dell'atto terapeutico” e farsene carico. Tale situazione, secondo le Linee Guida del 2024 per i minori affetti da diabete tipo 1 redatte dalla Commissione Medica Superiore, si presume sorgere col compimento del 14° anno di età (“non si può non ricordare che, pur in altri ambiti e a fini diversi, la capacità di autodeterminazione da parte del minore sia esclusa prima dei 14 anni di età e debba essere valutata caso per caso tra i 14 e 18 anni, risultando presunta solo al raggiungimento della maggior età… Su tali presupposti … la Commissione Medica Superiore ritiene che per i minori affetti da diabete mellito tipo 1, si debba:
1. riconoscere in ogni caso la sussistenza della necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai fini dello status di “minore invalido” e del conseguente diritto all'indennità di accompagnamento, con previsione di revisione al raggiungimento dei 14 anni”).
Ogni domanda attinente all'accertamento del diritto nonché alla pronuncia di condanna a carico dell' è inammissibile, tenuto conto dei reiterati arresti della CP_1
S.C. sul punto (da ultimo, sent. 9755/19).
Le spese di lite vanno compensate, atteso il carattere settoriale della questione e il carattere sopravvenuto della valutazione della Commissione Medica sopra menzionata.
PQM
- Dichiara la sussistenza del requisito sanitario sotteso al beneficio indicato in oggetto con decorrenza dalla domanda amministrativa, e fino al raggiungimento del 14° anno di età;
- Dichiara l'inammissibilità di ogni altra domanda;
- Compensa le spese di lite.
Trapani, 11/02/2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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