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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2024, n. 18446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18446 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 24701 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(nata a [...] il [...]), con il Parte_1
patrocinio degli avv.ti Marco Grazioli e Giuseppina Menicucci giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(nato a [...] il [...]), Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. Agnese Di Caprio giusta procura speciale in atti;
resistente
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in Parte_1
data 02.07.2011 contraeva in Roma matrimonio concordatario con esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta Controparte_1
intollerabile e chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che non si opponeva Controparte_1
alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi.
Alla prima udienza del 18.11.2024 comparivano personalmente le parti e il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, riservava l'adozione dei provvedimenti provvisori e rimetteva la causa al collegio per la decisione sullo status.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e relativamente al Parte_1 Controparte_1
matrimonio dagli stessi contratto in data 02.07.2011.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
2 Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 24701/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] Controparte_1
Naviglio il 25.08.1982) relativamente al matrimonio contratto in data
02.07.2011, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune
di Roma al n.00443, parte 2 serie A01, anno 2011;
spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 19.11.2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 24701 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(nata a [...] il [...]), con il Parte_1
patrocinio degli avv.ti Marco Grazioli e Giuseppina Menicucci giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(nato a [...] il [...]), Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. Agnese Di Caprio giusta procura speciale in atti;
resistente
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in Parte_1
data 02.07.2011 contraeva in Roma matrimonio concordatario con esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta Controparte_1
intollerabile e chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che non si opponeva Controparte_1
alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi.
Alla prima udienza del 18.11.2024 comparivano personalmente le parti e il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, riservava l'adozione dei provvedimenti provvisori e rimetteva la causa al collegio per la decisione sullo status.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e relativamente al Parte_1 Controparte_1
matrimonio dagli stessi contratto in data 02.07.2011.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
2 Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 24701/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] Controparte_1
Naviglio il 25.08.1982) relativamente al matrimonio contratto in data
02.07.2011, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune
di Roma al n.00443, parte 2 serie A01, anno 2011;
spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 19.11.2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
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