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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/11/2025, n. 5517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5517 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati: dott. PE De UL Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Francesca Sicilia Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero 4113 del ruolo generale dell'anno 2023 vertente tra
(C.F. ) difeso dagli avv.ti Modestino ON Parte_1 C.F._1
(C.F. e AS ON (C.F. ); C.F._2 C.F._3
Attore in riassunzione
E
(C.F. ) in proprio e quale legale rapp.te della CP_1 C.F._4
Controparte_2 Controparte_3
(C.F. ) e (C.F. ), C.F._5 Controparte_4 C.F._6 rapp.ti e difesi dall'avv. Carmine De Benedetto (C.F. ); C.F._7
Convenuti in riassunzione
E
(C.F.: ; Controparte_5 C.F._8
Convenuto in riassunzione contumace pagina 1 di 20 Oggetto: Altri istituti e leggi speciali
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter
c.p.c., dalla difesa dell'attore in riassunzione in data 22.9.2025 e dalla difesa EI convenuti in riassunzione in data 18.9.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
Con ricorso depositato l'8.1.2007, chiedeva, innanzi al Tribunale di Parte_1
AveLIno, che venisse pronunciata ingiunzione di pagamento in danno di CP_1
e per la somma di euro 154.934,07, quale corrispettivo
[...] Controparte_5 concordato a fronte della cessione da parte sua della quota di spettanza della società
NO NO e Figli.
In particolare, l'istante rappresentava che con scrittura privata del 26.6.1998 era stato concordato che, a fronte della vendita della sua partecipazione all'impresa familiare, gli sarebbe stato erogato uno stipendio vita natural durante, ovvero, in alternativa, il corrispettivo di lire 300.000.000, qualora fosse cessata l'erogazione dell'assegno periodico;
aggiungeva, inoltre, che in data 11.5.2005 era stato licenziato dall'azienda.
Con decreto ingiuntivo n. 62/07 del 19.1.2007, il Tribunale di AveLIno accoglieva il ricorso e poneva a carico degli ingiunti le spese di lite.
Con separati atti di citazione ritualmente notificati, gli ingiunti e Controparte_5
convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di AveLIno, CP_1 Pt_1
opponendosi al detto decreto.
[...]
In particolare, deduceva che con la detta scrittura privata non era Controparte_5 stato pattuito che dovesse percepire l'importo richiesto, dato che la Parte_1 sottoposizione del pagamento alla mera scelta del creditore di rinunciare allo stipendio conteneva una condizione che non si era mai verificata, essendo stato questi licenziato;
che comunque sia, la corresponsione della relativa somma era legata ad una condizione meramente potestativa, tale che la sua previsione rendeva pagina 2 di 20 nulla la clausola;
che con scrittura privata del 15.7.2002, - in CP_1 proprio e quale amministratore della ER PE Gasm EI f.LI NO SN – aveva assunto su di sé il residuo debito contratto in favore di e che Parte_1 dall'obbligazione si erano resi fiEIussori e Controparte_4 Controparte_3
(quali figli di ), tale da doversi chiamare in garanzia gli indicati CP_1 coobbligati, affinchè venisse manlevato in caso di accoglimento della domanda avanzata da Parte_1
Ebbene, così concludeva: “1) a termini degli artt. 106 e 269 c.p.c., autorizzare
l'opponente a chiamare in causa e garanzia i IG , Controparte_5 CP_1
, ER GASM PE EI F. Ili Controparte_3 Controparte_6
NO s.n.c. e, pertanto, differire l'udienza di comparizione;
2) dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto per l'inesistenza del credito azionato e quindi revocarlo;
3) nel merito, rigettare la domanda proposta dal perché infondata, con la Parte_1 condanna dell'opposto al pagamento delle spese processuali;
4) in subordine, nel caso di accoglimento della domanda, condannare tutti i chiamati in causa, in solido, a manlevare esso da tutte le somme che quest'ultimo dovesse essere Controparte_5 tenuto a corrispondere - sia per il credito azionato che per spese processuali - ad esso
, nonché al pagamento delle spese processuali”. Parte_1
, invece, deduceva che nei confronti di era stato CP_1 Parte_1 versato l'intero importo di lire 300.000.000, tale da non sussistere alcuna forma di debito;
in subordine, si riteneva quale unico debitore in quanto Controparte_5 divenuto unico titolare dell'attività paterna già esercitata come NO NO e
Figli, negando che l'opposto avesse mai svolto attività lavorativa in favore della società dopo aver ceduto le sue quote.
Ebbene, così concludeva: “accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, sentir revocare l'opposto decreto, con ogni conseguenza, e per sentir statuire che nulla gli è dovuto per la dedotta causale. Vinte le spese, con ogni altro procedimento”.
In entrambi i giudizi, si costituiva in giudizio, impugnando le Parte_1 opposizioni, in quanto inammissibili ed infondate.
In particolare, deduceva che:
-in via preliminare, necessitava doversi riunire i due giudizi;
pagina 3 di 20 -nel merito, andava contestato in capo a il mancato rispetto delle Controparte_5 pattuizioni contenute nella scrittura privata del 26.6.1998, nonché la falsa ed abusiva interpretazione della clausola che chiaramente gli attribuiva il diritto a ricevere, a corrispettivo della fatta cessione della quota sociale, una somma mensile vita natural durante EI germani e, nel caso che i rapporti tra e con i Pt_1 germani si fossero deteriorati, l'importo di lire 300.000.000 con decorrenza dal momento della cessazione della corresponsione dello stipendio;
-andava contestato a la falsità delle ricevute prodotte in copia come CP_1 prova dell'avvenuto pagamento rateale dell'importo dovuto, disconoscendone la sottoscrizione e che la riprova del mancato pagamento da parte di era CP_1 peraltro dimostrata dalla missiva dell'11.5.2005, a firma dell'avv. De Dominicis.
Riuniti i due giudizi, il giudice autorizzava la chiamata in garanzia.
I terzi chiamati in causa si costituivano in giudizio opponendosi alle domande avanzate nei loro confronti ed aderivano a quanto già avanzato da , CP_1 negando l'esistenza del credito vantato dall'opposto.
Conclusa l'istruttoria, il Tribunale di AveLIno, con sentenza n. 183, pubblicata il
29.11.2010, così provvedeva: “1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n.
62/07 del Tribunale di AveLIno;
2) condanna l'opposto al pagamento delle spese di giudizio in favore di che liquida in euro 292,92 per spese, euro Controparte_5
4.905,00 per onorario e euro 3.827,00 per diritti, oltre IVA CPA e rimborso forfettario se dovuti come per legge. 3) condanna l'opposto al pagamento delle spese di giudizio in favore di che liquida in euro 258,00 per spese, euro 3.275,00 per CP_1 onorario e euro 2.552,00 per diritti, oltre IVA CPA e rimborso forfettario se dovuti come per legge. 4) Compensa le spese tra e CONCERIA PELLAMI GASM Controparte_5 EI F.LI NO s.n.c., , , CP_1 Controparte_3 CP_4
”.
[...]
In motivazione, il Tribunale affermava che:
-la corresponsione della somma di lire 300.000.000 era subordinata ad una condizione meramente potestativa, in quanto rimessa ad una scelta esclusiva dell'avente diritto, ovvero del tutto arbitraria e non ancorata ad alcun criterio oggettivo, con conseguente nuLItà ex art. 1355 c.c.;
pagina 4 di 20 -l'obbligazione assunta da nella scrittura privata del 15.7.2002, CP_1 avente carattere di ricognizione del debito nei confronti di era Controparte_5 anch'essa inefficace, in quanto fondata su un rapporto fondamentale affetto da nuLItà;
-in base alle predette ragioni poc'anzi rappresentate, il decreto ingiuntivo andava revocato.
B. Giudizio d'Appello proponeva appello avverso la detta sentenza, perché ritenuta Parte_1 ingiusta, contraddittoria e non correttamente motivata.
Con il primo motivo d'appello, l'appellante deduceva che il giudice di prime cure avesse erroneamente ritenuto la nuLItà della scrittura privata del 26.6.1998, dal momento che le parti non avevano inteso subordinare il pagamento della somma pattuita quale corrispettivo del recesso ad una condizione potestativa, ma avevano previsto un'obbligazione alternativa.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante asseriva che risultava errato quanto affermato dal Tribunale in merito all'atto di ricognizione del debito contenuto nella scrittura privata del 15.7.2002, ritenendosi quest'ultima pienamente valida ed efficace, parimenti quella del giugno 1998.
Con un terzo motivo di gravame, l'appellante rappresentava che le ricevute esibite da non potevano ritenersi utilizzabili processualmente, essendone stata CP_1 formalmente disconosciuta la sottoscrizione attribuita a Parte_1
Ebbene, in base a quanto predetto, avanzando istanza ex art. 283 Parte_1
c.p.c., così concludeva: “affinché l'adita Corte di appello, in accoglimento del presente gravame ed in riforma della sentenza del Tribunale di AveLIno n. 1831 del 29 novembre 2010, voglia rigettare le opposizioni al decreto ingiuntivo proposte da
e , confermando in toto il decreto ingiuntivo opposto portante CP_5 CP_1 la condanna al pagamento, in favore di , della somma, dovutagli a Parte_1 titolo di liquidazione della sua quota sociale, nella misura di euro 154.934,07, oltre rivalutazione come per legge ed interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
, in proprio e quale legale rapp.te della CP_1 [...]
, e si costituivano in Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
pagina 5 di 20 giudizio, contestando l'interpretazione della scrittura privata del 1998 operata dall'appellante e chiedendo il rigetto dell'avverso gravame, la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese del giudizio. si costituiva in giudizio, contestando l'avverso gravame, perché Controparte_5 ritenuto infondato.
In particolare, deduceva che - in merito a quanto appellato - non poteva che ritenersi corretto quanto statuito dal giudice di prime cure in merito alla ritenuta nuLItà della clausola contenente l'obbligo del pagamento, dato che l'efficacia di quest'ultima era subordinata alla scelta esclusiva di inoltre, dato che la scrittura Parte_1 privata del luglio 2002 era stata pattuita senza alcuna partecipazione di Pt_1
non poteva ritenersi spiegato alcun effetto nei confronti di questi.
[...]
Ragion per cui, alla luce di quanto predetto, proponeva appello Controparte_5 incidentale condizionato, affinchè - nel caso di accoglimento dell'appello avanzato da
- fosse manlevato da (in proprio e nella qualità di Parte_1 CP_1 amministratore della ER Gasm PE EI F.LI NO snc),
[...]
e da tutte le obbligazioni riconosciute in favore del CP_3 Controparte_4 suindicato appellante, in applicazione dell'accordo siglato con la detta scrittura del luglio 2002.
Ciò dedotto, così concludeva: “1) rigettare l'appello proposto da Controparte_5
perché infondato, con la condanna dell'appellante al pagamento delle Parte_1 spese processuali del grado;
2) subordinatamente, nel caso di accoglimento dell'appello principale, del quale va rigettata la richiesta di rivalutazione monetaria, accogliere l'appello incidentale e per l'effetto, condannare gli appellati chiamati in garanzia ( , , e ER GASM CP_1 Controparte_3 Controparte_4
PE EI , in solido, a manlevare esso da tutte Controparte_7 Controparte_5 le somme che quest'ultimo dovesse essere tenuto a corrispondere - sia per il credito azionato che per spese processuali - ad esso , nonché al pagamento Parte_1 delle spese processuali del doppio grado del giudizio.- Sull'istanza di sospensiva
ha chiesto, con l'atto di appello, la sospensione della provvisoria Parte_1 esecutività della sentenza appellata. Orbene, rileverà l'Ecc.ma Corte che non sussistono i gravi e fondati motivi di cui all'art. 283 c.p.c., tanto che nemmeno
l'appellante li indica. Pertanto, chiede che sia rigettata la richiesta”.
pagina 6 di 20 Con sentenza n. 5569/2018, depositata il 3.12.2018, la Corte d'Appello di Napoli così provvedeva: “- Rigetta l'appello, e per l'effetto conferma la sentenza gravata;
-
Condanna dichiara al pagamento, in favore degli appellati delle spese Parte_1 del grado di giudizio, che liquida in € 6.500,00 per onorari, in favore di , CP_1
, ed € 6.500,00 per onorari in favore di Controparte_3 Controparte_4 [...]
, oltre rimborso forfettizzato spese, cassa previdenza ed IVA se dovuta”. CP_5
In motivazione, la Corte di Appello affermava che:
-in via preliminare, in merito alla validità delle ricevute recanti in calce la sottoscrizione di non potevano che ritenersi inutilizzabili ai fini del Parte_1 giudizio, attesa la mancata proposizione di istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.
a fonte del disconoscimento della loro sottoscrizione da parte di Parte_1
-in ordine all'utilizzo di appositi criteri interpretativi contenuti nelle norme regolatrici, una corretta interpretazione della scrittura de qua non consentiva di dare un senso compiuto differente dal suo significato letterale alla clausola in base alla quale in forza della quale aveva richiesto il pagamento. Per cui, Parte_1 ritenuto che l'appellante, dopo la cessione della quota, non aveva prestato la sua attività lavorativa in favore della società; che le somme versate periodicamente all'appellante si ritenevano dovute quale corrispettivo della cessione della sua partecipazione societaria ai congiunti e condividendo quanto affermato dal Tribunale in merito alla natura potestativa della detta clausola, riteneva doversi rigettare l'appello proposto;
-l'appello incidentale condizionato si riteneva assorbito dal rigetto dell'appello principale.
C. Giudizio di Cassazione proponeva, avverso la detta sentenza di secondo grado, ricorso per Parte_1
Cassazione sulla base di quattro motivi.
Con il primo motivo, il ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art. 1355 c.c., dal momento che il contratto non era sottoposto ad alcuna condizione e che, comunque, nel caso de quo non ricorreva alcuna condizione meramente potestativa, alla quale, in via esclusiva, era ricondotta la nuLItà prevista ex art. 1355
c.c.. Ed invero - secondo il ricorrente - il giudice d'appello non avendo qualificato pagina 7 di 20 l'effettiva natura della prefata condizione, la produzione degli effetti del contratto di cessione di quota erano in corso, per cui la condizione non poteva qualificarsi come sospensiva. Inoltre, asseriva il ricorrente che tale evento condizionante non sarebbe potuto dipendere dalla volontà dell'obbligato-debitore, ma da quella del creditore, per cui non poteva conseguire alcuna nuLItà contrattuale.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art. 1353 c.c. e la violazione per omessa applicazione degli artt. 1285 e ss. c.c., dato che il patto in esame non poteva ricondursi nel novero EI contratti condizionali ex art. 1353 c.., perché dall'esercizio della facoltà di scelta accordata ad esso non ne derivava – né tantomeno poteva derivarne – alcuna produzione di effetti giuridici non ancora prodottisi e nemmeno la loro cessazione. Ed invero, asseriva che la scelta riservata non riguardava un evento condizionante, ma la possibilità di optare tra due prestazioni dedotte in contratto, in modo che il debitore poteva liberarsi eseguendo la prestazione che fosse scelta dal creditore e, nel caso di specie, lo schema di riferimento concerneva quello delle obbligazioni alternative ex art. 1285 e ss c.c.; inoltre, in base alla richiamata distinzione tra obbligazioni alternative e obbligazioni facoltative, lo schema contrattuale in questione era da ricondurre all'obbligazione facoltativa, essendo caratterizzato da un'unica prestazione principale (il pagamento dello stipendio) e dalla previsione, accanto a questa, di una prestazione facoltativa
(l'indennizzo), dovuta in luogo della prima scelta del creditore per il caso di cessata corresponsione dello stipendio.
Con il terzo motivo il ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art. 1353 c.c., la violazione per omessa applicazione degli artt. 1258 e ss c.c. e del disposto dell'art. 2735 c.c., nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla scrittura intercorsa tra e CP_1 Controparte_5 in data 15.7.2002. Invero, secondo il ricorrente, i vizi denunciati riversavano i loro effetti anche sulla statuizione di inutilizzabilità sul piano probatorio della predetta scrittura privata -la quale ritenuta dal giudice dell'appello invalida ed inefficace, perché contenente una ricognizione di debito fondata su un rapporto fondamentale nullo ex art. 1355 c.c. (l'atto di cessione del 1998) -, tale da dedurre che, una volta riconosciuta la piena validità di tale accordo, anche la scrittura del luglio 2002 si sarebbe dovuta ritenere valida, in ordine alle deduzioni svolte con i primi due motivi.
pagina 8 di 20 Aggiungeva, poi, che la scrittura privata rilevava la consapevolezza EI germani in ordine all'esistenza dell'ulteriore debito nei suoi confronti. Pt_1
Con un quarto motivo, il ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss c.c., dal momento che il giudice d'appello, pur avendo richiamato esattamente i principi vigenti in materia di interpretazione del contratto, non li avrebbe, poi, correttamente applicati. In particolare, si doleva della detta violazione in merito al sindacato e all'accertamento della comune intenzione delle parti, asserendo che l'interpretazione era stata circoscritta alla lettera del solo accordo, senza collocarlo all'interno del contratto stipulato di cessione della quota societaria.
Ebbene, in base a quanto predetto, chiedeva l'accoglimento del Parte_1 ricorso;
rinvio se e come per legge;
vittoria di spese di tutti i gradi di giudizio.
Con distinti controricorsi resistevano da una parte e Controparte_5 CP_1
, in proprio e nella qualità di legale rapp.te della ,
[...] Controparte_2
ed dall'altra, concludendo per il rigetto del Controparte_3 Controparte_4 ricorso, con vittoria di spese.
Con ordinanza n. 23028/2021, pubblicata il 28.07.2023 la Suprema Corte di
Cassazione così statuiva: “- Accoglie i motivi primo e quarto, assorbiti i motivi secondo
e terzo;
- Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di
Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità”.
In motivazione, la Suprema Corte affermava il primo e quarto motivo del ricorso, da trattarsi congiuntamente per connessione, risultavano fondati.
Ed invero, in merito al primo suindicato motivo, il giudice di legittimità ne riconosceva la piena fondatezza, dal momento che il giudice di merito avrebbe dovuto rappresentare il carattere sospensivo della pretesa condizione rispetto agli effetti dell'intero contratto di cessione di quota, ed atteso che l'obbligazione del cedente risultava già adempiuta e la prestazione corrispettiva EI Parte_1 germani risultava essere stata regolarmente adempiuta fino all'avutosi licenziamento. Per cui, quanto deciso nel giudizio di merito sul punto non poteva ritenersi condivisibile, risultando falsamente applicato l'art. 1355 c.c., unitamente a plurime violazioni EI canoni di ermeneutica contrattuale. Inoltre, in merito al quarto motivo, la Suprema Corte, parimenti, ne riconosceva la piena legittimità, dato pagina 9 di 20 che la disamina della complessiva pattuizione non risultava compiuta secondo i criteri di ermeneutica contrattuale, atteso che il giudice di appello aveva provveduto a ricostruire la volontà delle parti mediante l'estrapolazione di una frase, piuttosto che su una globale valutazione dell'atto e del suo reale significato;
per cui, ne derivava un'illogica motivazione.
Il secondo ed il terzo motivo restavano assorbiti, in quanto attinenti all'interpretazione della pattuizione de qua che si sarebbe poi compiuta applicando i suddetti canoni ermeneutici.
D. Giudizio di rinvio
Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c., - riportando integralmente il Parte_1 testo delle pattuizioni in oggetto, ovvero della scrittura privata del 26.6.1998 e del
15.07.2002 e trascrivendo quanto appellato nella seconda fase del giudizio (atto di gravame, pag. 7 a 17) - ha riassunto il giudizio chiedendo al Giudice del rinvio di rivalutare le ragioni dell'anzidetto appello proposto (con atto notificato il 26.5.2011), alla luce EI suddetti principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte.
Ciò dedotto, così concludeva:“ affinché l'adita Corte di appello, in sede di rinvio, voglia accogliere l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di AveLIno
n.1831 del 29 novembre 2010, e, quindi, voglia rigettare le opposizioni al decreto ingiuntivo proposte da e , confermando in toto il decreto CP_5 CP_1 ingiuntivo opposto n.62 dell8 gennaio 2007, portante la condanna al pagamento, in favore di , della somma, dovutagli a titolo di liquidazione della sua Parte_1 quota sociale, nella misura di euro 154.934,07, oltre rivalutazione come per legge ed interessi legali dalla domanda sino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi di giudizio”.
, in proprio e quale legale rapp.te della CP_1 [...]
, e si costituiscono Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 in giudizio.
In particolare, deducono che:
-in applicazione della norma ex art. 1286 c.c., si dovrà revocare l'opposto decreto ingiuntivo, dal momento che sin dall'inizio della corresponsione EI Parte_1
pagina 10 di 20 cd. stipendi, non è stato più creditore dell'obbligazione alternativa consistente nel pagamento in unica soluzione della somma di lire 300.000.000;
-attesa l'indeterminabilità dell'oggetto dell'obbligazione posta a carico EI cessionari e quanto versato da questi ultimi a titolo di CP_1 Controparte_5 corrispettivo della cessione, cioè prezzo, fino al mese di novembre 2004 (come riferito dallo stesso risulti oggetto di un'obbligazione nulla. Ragion per cui, Parte_1 non può ritenersi creditore dell'intero importo, ma solo del minore Parte_1 importo risultante dalla sottrazione del complessivo ammontare corrispondente alla sommatoria EI pagamenti periodicamente eseguiti in suo favore.
Ebbene, in ordine a quanto predetto, così concludono: “- per quanto osservato sub Il-, previa declaratoria di nuLItà della pattuizione di cui alla scrittura privata del 26 giugno 1998, avente ad oggetto il pagamento mediante rimesse periodiche, revocare il
d.i. opposto;
- in subordine, per quanto osservato sub i-, dichiarare che Pt_1
non è creditore della somma ingiunta e, di conseguenza, revocare l'opposto
[...]
d.i.; condannare al pagamento delle spese e competenze di causa.”. Parte_1
Con ordinanza del 6.2.2024, rilevato che il resistente è stato Controparte_5 ritualmente evocato in lite con il rispetto EI termini a comparire e ritenuta la causa matura per la decisione, è stata dichiarata la contumacia di Controparte_5 fissata dinanzi al Consigliere istruttore, per la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 352, comma 1, c.p.c., l'udienza del giorno 23/9/2025, assegnando alle parti i seguenti termini perentori:) sessanta giorni prima della suindicata udienza per il deposito di note scritte contenenti le sole conclusioni;
2) trenta giorni prima della suindicata udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) quindici giorni prima della suindicata udienza per il deposito di note di replica, disponendo che la suindicata udienza in data 23/9/2025, di rimessione della causa in decisione, sia tenuta con modalità di trattazione scritta e, quindi, a norma dell'art. 127-ter, comma 1, c.p.c., verrà sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni ed assegnando alle parti termine perentorio sino al giorno dell'udienza (23/9/2025) per il deposito delle suindicate note scritte.
Con ordinanza del 24.9.2025 (comunicata alle parti in data 25.9.2025) riferita all'udienza a trattazione scritta del 23.9.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con rimessione al Collegio per la decisione.
pagina 11 di 20 MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso va precisato, nel delineare il thema decidendum e, quindi, l'ambito della valutazione che questa Corte è chiamata ad esprimere in sede di rinvio, quanto segue.
In seguito all'annullamento, con rinvio, da parte della Suprema Corte, della sentenza n. 5569/2018 di questa Corte d'Appello, resta da esaminare, sulla base del principio di diritto indicato dalla Suprema Corte con riferimento ai due motivi accolti accolto, la vicenda in esame.
Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.1355 cod.civ..
Il ricorrente sostiene che il contratto non era sottoposto a condizione;
deduce che, comunque, nel caso di specie, non ricorreva una condizione meramente potestativa sospensiva, alla quale – esclusivamente - è ricondotta la nuLItà sancita dall'art.1355 cod.civ..
Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. cod.civ.. La censura concerne l'individuazione dell'oggetto della facoltà di scelta riservata al ricorrente. Secondo il ricorrente la Corte di merito, pur avendo esattamente richiamato i principi in materia di interpretazione del contratto, non li avrebbe rettamente applicati. In particolare, ha lamentato il ricorrente la violazione dell'art.1362 cod.civ. in merito al sindacato e all'accertamento della comune intenzione delle parti, sostenendo che l'interpretazione era stata circoscritta alla lettera del solo accordo, senza collocarlo all'interno del contratto stipulato di cessione di quota societaria.
Ciò posto, come si legge nella detta ordinanza della Suprema Corte n. 23028 pubblicata il 28.7.2023, la Suprema Corte ha affermato che il primo e quarto motivo del ricorso, da trattarsi congiuntamente per connessione, risultavano fondati.
Ed invero, in merito al primo motivo, il giudice di legittimità ne ha riconosciuto la piena fondatezza, dal momento che il giudice di merito avrebbe dovuto rappresentare il carattere sospensivo della pretesa condizione rispetto agli effetti dell'intero contratto di cessione di quota, ed atteso che l'obbligazione del cedente risultava già adempiuta e la prestazione corrispettiva EI germani Parte_1 risultava essere stata regolarmente adempiuta fino all'avutosi licenziamento.
pagina 12 di 20 Per cui, ha rilevato la Corte di Cassazione che quanto deciso nel giudizio di merito sul punto non poteva ritenersi condivisibile, risultando falsamente applicato l'art. 1355 c.c., unitamente a plurime violazioni EI canoni di ermeneutica contrattuale.
In particolare, ha ritenuto il giudice di legittimità che la decisione del giudice di merito secondo cui l'inciso con il quale era disciplinato l'obbligazione di pagare la somma di lire 300.000.000, integrasse una condizione meramente potestativa, e quindi, nulla, perché tale seconda ipotesi costituiva una “semplice facoltà lasciata all'assoluto arbitrio del cedente” (fol. 6 della sent. imp.), non poteva essere condivisa, risultando falsamente applicata la disposizione di cui all'art.1355 cod.civ., e ciò unitamene a plurime violazioni EI canoni di ermeneutica contrattuale.
Invero, prosegue la Corte, ai sensi dell'art. 1355 cod.civ. «È nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore».
In tema, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «La condizione è meramente potestativa, con conseguente sanzione di nuLItà ex art. 1355 cod. civ., quando
l'efficacia del negozio è collegata non già ad una ponderata valutazione di seri od apprezzabili motivi e delinei un'alternativa capace di soddisfare anche l'interesse del soggetto obbligato -sicché l'evento dedotto dipende anche dal concorso di fattori estrinseci che possono influire sulla determinazione della volontà pur se la relativa valutazione è attribuita all'esclusivo apprezzamento dell'interessato-, ma è viceversa rimessa al suo mero arbitrio, così da presentarsi come effettiva negazione di ogni vincolo obbligatorio.» (Cass. n. 728 del 16/01/2006; Cass. n.30143 del 20/11/2019), con la precisazione che «ove la clausola sia strutturata come condizione risolutiva, non può discenderne alcuna nuLItà, essendo essa nuLItà prevista dalla legge per la sola condizione meramente potestativa sospensiva.» (Cass. n. 2497 del 10/02/2004).
Nel caso in esame, rileva la Cassazione, concernente la disciplina di un contratto a prestazioni corrispettive, una delle quali (cessione della quota) di immediata esecuzione, in quanto soggetta al c.d. principio consensualistico sancito dall'art.1376 cod.civ., in ragione del quale la cessione è efficace inter partes all'atto della stipulazione per effetto del semplice consenso prestato con effetto immediato e l'altra connotata da prestazioni periodiche (la corresponsione dello “stipendio” fino al pagina 13 di 20 permanere in vita degli obbligati), la Corte di appello avrebbe dovuto illustrare il carattere sospensivo della pretesa “condizione” rispetto agli effetti dell'intero contratto di cessione di quota, effetto invero non evincibile da quanto esposto nella sentenza impugnata, atteso che l'obbligazione del cedente risultava Parte_1 già definitivamente adempiuta e la prestazione corrispettiva periodica EI germani risultava essere stata regolarmente adempiuta per lungo tempo, fino al cd.
“licenziamento”, di guisa che la fattispecie concreta non risultava sussumibile nella previsione normativa di cui all'art. 1355 cod.civ..
Inoltre, in merito al quarto motivo, la Suprema Corte, parimenti, ne ha riconosciuto la piena legittimità, dato che la disamina della complessiva pattuizione non risultava compiuta secondo i criteri di ermeneutica contrattuale, atteso che il giudice di appello aveva provveduto a ricostruire la volontà delle parti mediante l'estrapolazione di una frase, piuttosto che su una globale valutazione dell'atto e del suo reale significato.
Nell'interpretazione di una clausola negoziale, afferma la Corte di Cassazione, la comune intenzione EI contraenti deve essere ricercata sia indagando il senso letterale delle parole, alla luce dell'integrale contesto negoziale, ai sensi dell'art. 1363 cod.civ., sia utilizzando i criteri di interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e
1366 cod.civ., rispettivamente volti a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse, interpretazioni in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare con la stipulazione negoziale, in una circolarità del percorso ermeneutico, da un punto di vista logico, che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione EI contraenti e di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni dell'accordo e con la condotta tenuta dai contraenti medesimi (Cass. n. 24699/2021; Cass. n. 2945/2021).
Nel caso in esame, secondo la Corte di Cassazione, la disamina della complessiva pattuizione non risulta compiuta secondo i criteri di ermeneutica contrattuale, posto che la volontà delle parti non è stata ricostruita mediante la complessiva valutazione dell'atto e del suo significato, né la condotta tenuta dai contraenti medesimi, ma attraverso l'estrapolazione di una frase e con approdi tra loro contraddittori e,
pagina 14 di 20 pertanto, incomprensibili perché fondati non solo sul contratto in esame, ma su deduzioni e, in parte, illazioni.
Invero, aggiunge la Corte di Cassazione, la Corte di appello – quasi prescindendo dalla circostanza che la pattuizione si collocava in un negozio di cessione di quota societaria - prima afferma che non risultava che avesse svolto Parte_1 effettivamente la sua attività lavorativa (e ciò, nonostante, nella scrittura privata, non vi sia alcun riferimento allo svolgimento di attività lavorativa da parte di questi) senza considerare, per l'appunto, che l'accordo era direttamente collegato alla cessione della quota societaria da parte di e ne deduce che la cessazione Pt_1 dell'erogazione degli emolumenti in suo favore era giustificata dal mancato svolgimento dell'attività lavorativa, una volta trascorso un lasso di tempo così notevole dalla data della scrittura, senza nemmeno indicare le specifiche ragioni a sostegno di tale conclusivo asserto. Poi – contraddicendosi palesemente – afferma che le somme versate periodicamente a (delle quali riconosce che Parte_1 non era stato nemmeno indicato l'importo) non potevano intendersi diversamente che dovute quale corrispettivo della cessione della partecipazione societaria di ai congiunti. Pt_1
Ciò premesso, non è superfluo precisare, invero, al riguardo, che:
- Il giudice di rinvio, nel caso di annullamento per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (come nel caso di specie), è tenuto a uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione e non può modificare l'accertamento in fatto né la valutazione EI dati acquisiti al processo (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord.,
04/02/2025, n. 2627; Sez. lavoro, Ord., 20/06/2024, n. 17008; Sez. I, Ord.,
21/12/2024, n. 33840; Sez. V, Ord., 12/12/2023, n. 34789), dovendo uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 26/02/2024, n. 5090);
- nel giudizio di rinvio è precluso alle parti di ampliare il thema decidendum e di formulare nuove domande ed eccezioni ed al giudice - il quale è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione ed è vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da essa decisa - non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame EI presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, nè egli può procedere pagina 15 di 20 ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità (cfr. Cass. civ., Sez. II, 11/11/2021, n. 33458); in tale giudizio le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata, e ogni riferimento da loro fatto a domande ed eccezioni pregresse, e in genere, alle difese svolte ha l'effetto di richiamare univocamente e integralmente domande, eccezioni e difese assunte spiegate nel giudizio, salve naturalmente le preclusioni conseguenti alla formazione del giudicato interno (cfr. Cass. civ., Sez. V, 01/10/2003, n. 14616; cfr. anche Cass. civ., Sez. V,
18/04/2007, n. 9224; Sez. V, 23/05/2005, n. 10844);
- in definitiva, in questa sede, i termini oggettivi della controversia non sono più modificabili e la riassunzione è un mero atto di impulso (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2,
Ord., 05/03/2015, n. 4536; Sez. lavoro, 16/05/2011, n. 10732; Sez. II,
27/10/2010, n. 21961); il giudizio di rinvio integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 21/06/2023, n. 17722; Sez. lavoro, Ord., 27/05/2022, n. 17284;
Sez. V, Ord., 02/12/2021, n. 38047; Sez. II, Ord., 31/05/2021, n. 15143);
- inoltre nel giudizio di rinvio, configurato dall'art. 394 c.p.c. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente "chiusa", è ammissibile disporre (o rinnovare, come nel caso di specie) la consulenza tecnica che sia funzionale all'applicazione del principio di diritto fissato dalla decisione di annullamento con rinvio (cfr. Cass. civ., Sez. VI -
5, Ord., 18/10/2018, n. 26108), posto che i limiti all'ammissione delle prove concernono l'attività delle parti e non si estendono ai poteri del giudice, ed in particolare a queLI esercitabili d'ufficio, sicchè, dovendo riesaminare la causa nel senso indicato dalla sentenza di annullamento, tale giudice può avvertire la necessità, secondo le circostanze, di disporre una consulenza tecnica o di rinnovare quella già espletata nei pregressi gradi del giudizio di merito (cfr. Cass. civ., Sez. I,
pagina 16 di 20 Ord., 02/09/2021, n. 23799; Sez. V, Ord., 20/11/2019, n. 30170; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, 20/01/2023, n. 1846).
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Fatte queste premesse, la Corte rileva che con la scrittura privata del 26/06/1998 sottoscritta tra , e testualmente CP_1 Controparte_5 Parte_1 le parti convenivano che : “Il Sig. cede la sua quota nella società Parte_1
e figli altri due frateLI e e continua ad avere lo Controparte_4 CP_1 CP_5 stipendio dai predetti, fino a quando essi saranno in vita. Qualora il detto stipendio non dovesse essere più corrisposto, per esclusiva scelta del Sig. , i Parte_1 signori e , personalmente, senza che in alcun modo vengano CP_1 CP_5 investiti gli eredi degli stesso, dovranno corrispondere al sig. la Parte_1 somma di lire 300.000,000 (trecentomilioni) entro diciotto mesi da quando cesserà la corresponsione del ripetuto stipendio”.
La Corte reputa che la scrittura privata del 26/06/1998 sottoscritta tra CP_1
, e con la quale era stato pattuito che, a
[...] Controparte_5 Parte_1 fronte della vendita della sua partecipazione all'impresa familiare, sarebbe stato versato a uno stipendio per la durata della vita degli obbligati, Parte_1 ovvero, in alternativa, il corrispettivo di lire 300.000.000=, qualora fosse cessata l'erogazione dell'assegno periodico, integri un contratto a prestazioni corrispettive, una delle quali (cessione della quota) di immediata esecuzione, in quanto soggetta al c.d. principio consensualistico sancito dall'art.1376 cod.civ., in ragione del quale la cessione è efficace inter partes all'atto della stipulazione per effetto del semplice consenso prestato con effetto immediato e l'altra connotata da prestazioni periodiche
(la corresponsione dello “stipendio” fino al permanere in vita degli obbligati), ovvero in via alternativa la corresponsione della somma di lire 300.000.000, qualora cessi la corresponsione dello stipendio, senza che si realizzi nella fattispecie alcun carattere sospensivo della pretesa “condizione” ex art. 1355 c.c. rispetto agli effetti dell'intero contratto di cessione di quota.
Invero, alla luce dell'integrale contesto negoziale, ai sensi dell'art. 1363 cod.civ., utilizzando i criteri di interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e 1366 cod.civ., deve ritenersi che ricostruendo la volontà delle parti mediante la complessiva valutazione dell'atto e del suo significato, l'inciso con il quale è disciplinata pagina 17 di 20 l'obbligazione di pagare la somma di lire 300.000.000 non integra una condizione meramente potestativa, non realizzando una “semplice facoltà lasciata all'assoluto arbitrio del cedente” ma va interpretato nel contesto del contratto di cessione di quota societaria investendo la esclusiva scelta del Sig. la possibilità Parte_1 di chiedere la corresponsione della somma di lire 300.000,000 (trecentomilioni) entro diciotto mesi dalla cessazione della corresponsione del ripetuto stipendio, senza che possa rilevare il licenziamento o il venir meno della prestazione lavorativa per mero arbitrio del cedente, in osservanza EI criteri fissati nel principio di diritto enucleato dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 23028/2021 più volte richiamata.
Sussiste, dunque, sulla base della scrittura provata del 1998 e dell'intervenuto licenziamento di il diritto di credito di quest'ultimo pari alla Parte_1 somma indicata nella citata scrittura privata e conseguentemente il suo diritto di chiedere la condanna di e al pagamento della CP_1 Controparte_5 somma di euro 154.934.07 oltre interessi e rivalutazione come per legge dalla data della domanda sino al soddisfo.
Invero, le sette ricevute esibite in copia in primo grado da non CP_1 valgono a provare l'avvenuta corresponsione dell'importo dovuto, atteso che la sottoscrizione apposta alle stesse è stata tempestivamente disconosciuta da Pt_1
ed a fronte del loro disconoscimento non è stata proposta alcuna istanza di
[...] verificazione volta ad accertare che la firma fosse di . Parte_1
Quanto, poi, alla scrittura privata del 15 luglio 2002 alla quale non prendeva parte e con la quale i germani e stabilirono che Parte_1 CP_5 CP_1
si sarebbe interamente assunto l'obbligo di corrispondere al fratello CP_1 Pt_1
l'importo di 300.000.000 di vecchie lire, cui entrambi i germani erano tenuti (“Resta altresì ad esclusivo carico di pagamento di euro 77.468,53 pari a £ Parte_2
150.000.000 (centocinquantamilioni), quale quota-parte facente carico a
[...]
del debito di 300.000.000 (trecentomilioni) vantato nei confronti di CP_5 Pt_1
per la liquidazione della quota a quest'ultimo dovuta a seguito di recesso”,
[...] deve osservarsi che trattasi di pattuizione che rileva nei rapporti tra e CP_5
, non avendo ad essa partecipato . CP_1 Parte_1
pagina 18 di 20 Va, dunque, disposta la condanna di e al CP_1 Controparte_5 pagamento in favore di della somma di euro 154.934.07 oltre Parte_1 interessi e rivalutazione come per legge dalla data della domanda sino al soddisfo.
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La regolamentazione delle spese di lite (anche quelle del giudizio di legittimità, per la cui liquidazione la Suprema Corte ha rinviato a questo giudice del rinvio, ex art. 385, co.3, c.p.c.) va compiuta in base dell'esito finale della lite, con apprezzamento unitario (potendo il giudice del rinvio pervenire anche ad una compensazione totale o parziale delle spese dell'intero giudizio;
cfr. Cass. civ., Sez. III, 18/06/2003, n.
9690; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI – Lav., Ord., 12/10/2022, n. 29857; Sez. VI - 3,
Ord., 13/12/2017, n. 29888).
E, al riguardo, questa Corte reputa regolamentare le spese di lite in virtù del principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c. tra e e Parte_1 CP_1
compensandosi integralmente tra le parti ex art. 92 c.p.c. le spese Controparte_5 di lite tra e ER PE Gasm EI F.LI NO snc, Controparte_5 CP_1
, ,
[...] Controparte_3 Controparte_4
In particolare, i compensi professionali spettanti a vittorioso nei Parte_1 gradi di giudizio vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate e l'esito del giudizio, in base ai parametri tra minimi e medi per tutte le fasi ad esclusione della fase istruttoria, di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal
DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellata stata ultimata successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla
Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 52.000,01 ad euro
260.000 in base al valore della controversia.
P.Q.M.
pagina 19 di 20 La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4113/2023 R.G.A.C., quale giudice di rinvio, ai sensi degli artt. 392 e ss. c.p.c., a seguito della ordinanza n. 23028/2021 della Corte Suprema di Cassazione, depositata il 28.7.2023, così provvede:
1. condanna di e al pagamento in favore di CP_1 Controparte_5
della somma di euro 154.934.07 oltre interessi e rivalutazione come Parte_1 per legge dalla data della domanda sino al soddisfo;
2. Per effetto della statuizione di cui al capo n. 1 del presente dispositivo: condanna altresì , in solido tra loro, a Controparte_5 CP_1 rifondere a le spese le spese dell'intero processo, che: Parte_1
a) per la fase monitoria, liquida nella complessiva somma di € 1.300,00 per compensi professionali;
b) per il giudizio di primo grado, liquida nella complessiva somma di € 5.000,00 per compensi professionali,
c) per il giudizio di appello, liquida nella complessiva somma di € 5.500,00 per compensi professionali;
d) per il giudizio di Cassazione, liquida nella complessiva somma di € 6.000,00, per compensi professionali;
e) per la presente fase, liquida in complessivi € 5.500, per compensi professionali;
f) compensa integralmente tra le parti ex art. 92 c.p.c. le spese di lite tra Pt_1
e ER PE Gasm EI F.LI NO snc, ,
[...] CP_1 [...]
, CP_3 Controparte_4
Napoli, 6.11.2025
Il Consigliere est.
Francesca Sicilia Il Presidente
PE De UL
pagina 20 di 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati: dott. PE De UL Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Francesca Sicilia Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero 4113 del ruolo generale dell'anno 2023 vertente tra
(C.F. ) difeso dagli avv.ti Modestino ON Parte_1 C.F._1
(C.F. e AS ON (C.F. ); C.F._2 C.F._3
Attore in riassunzione
E
(C.F. ) in proprio e quale legale rapp.te della CP_1 C.F._4
Controparte_2 Controparte_3
(C.F. ) e (C.F. ), C.F._5 Controparte_4 C.F._6 rapp.ti e difesi dall'avv. Carmine De Benedetto (C.F. ); C.F._7
Convenuti in riassunzione
E
(C.F.: ; Controparte_5 C.F._8
Convenuto in riassunzione contumace pagina 1 di 20 Oggetto: Altri istituti e leggi speciali
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter
c.p.c., dalla difesa dell'attore in riassunzione in data 22.9.2025 e dalla difesa EI convenuti in riassunzione in data 18.9.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
Con ricorso depositato l'8.1.2007, chiedeva, innanzi al Tribunale di Parte_1
AveLIno, che venisse pronunciata ingiunzione di pagamento in danno di CP_1
e per la somma di euro 154.934,07, quale corrispettivo
[...] Controparte_5 concordato a fronte della cessione da parte sua della quota di spettanza della società
NO NO e Figli.
In particolare, l'istante rappresentava che con scrittura privata del 26.6.1998 era stato concordato che, a fronte della vendita della sua partecipazione all'impresa familiare, gli sarebbe stato erogato uno stipendio vita natural durante, ovvero, in alternativa, il corrispettivo di lire 300.000.000, qualora fosse cessata l'erogazione dell'assegno periodico;
aggiungeva, inoltre, che in data 11.5.2005 era stato licenziato dall'azienda.
Con decreto ingiuntivo n. 62/07 del 19.1.2007, il Tribunale di AveLIno accoglieva il ricorso e poneva a carico degli ingiunti le spese di lite.
Con separati atti di citazione ritualmente notificati, gli ingiunti e Controparte_5
convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di AveLIno, CP_1 Pt_1
opponendosi al detto decreto.
[...]
In particolare, deduceva che con la detta scrittura privata non era Controparte_5 stato pattuito che dovesse percepire l'importo richiesto, dato che la Parte_1 sottoposizione del pagamento alla mera scelta del creditore di rinunciare allo stipendio conteneva una condizione che non si era mai verificata, essendo stato questi licenziato;
che comunque sia, la corresponsione della relativa somma era legata ad una condizione meramente potestativa, tale che la sua previsione rendeva pagina 2 di 20 nulla la clausola;
che con scrittura privata del 15.7.2002, - in CP_1 proprio e quale amministratore della ER PE Gasm EI f.LI NO SN – aveva assunto su di sé il residuo debito contratto in favore di e che Parte_1 dall'obbligazione si erano resi fiEIussori e Controparte_4 Controparte_3
(quali figli di ), tale da doversi chiamare in garanzia gli indicati CP_1 coobbligati, affinchè venisse manlevato in caso di accoglimento della domanda avanzata da Parte_1
Ebbene, così concludeva: “1) a termini degli artt. 106 e 269 c.p.c., autorizzare
l'opponente a chiamare in causa e garanzia i IG , Controparte_5 CP_1
, ER GASM PE EI F. Ili Controparte_3 Controparte_6
NO s.n.c. e, pertanto, differire l'udienza di comparizione;
2) dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto per l'inesistenza del credito azionato e quindi revocarlo;
3) nel merito, rigettare la domanda proposta dal perché infondata, con la Parte_1 condanna dell'opposto al pagamento delle spese processuali;
4) in subordine, nel caso di accoglimento della domanda, condannare tutti i chiamati in causa, in solido, a manlevare esso da tutte le somme che quest'ultimo dovesse essere Controparte_5 tenuto a corrispondere - sia per il credito azionato che per spese processuali - ad esso
, nonché al pagamento delle spese processuali”. Parte_1
, invece, deduceva che nei confronti di era stato CP_1 Parte_1 versato l'intero importo di lire 300.000.000, tale da non sussistere alcuna forma di debito;
in subordine, si riteneva quale unico debitore in quanto Controparte_5 divenuto unico titolare dell'attività paterna già esercitata come NO NO e
Figli, negando che l'opposto avesse mai svolto attività lavorativa in favore della società dopo aver ceduto le sue quote.
Ebbene, così concludeva: “accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, sentir revocare l'opposto decreto, con ogni conseguenza, e per sentir statuire che nulla gli è dovuto per la dedotta causale. Vinte le spese, con ogni altro procedimento”.
In entrambi i giudizi, si costituiva in giudizio, impugnando le Parte_1 opposizioni, in quanto inammissibili ed infondate.
In particolare, deduceva che:
-in via preliminare, necessitava doversi riunire i due giudizi;
pagina 3 di 20 -nel merito, andava contestato in capo a il mancato rispetto delle Controparte_5 pattuizioni contenute nella scrittura privata del 26.6.1998, nonché la falsa ed abusiva interpretazione della clausola che chiaramente gli attribuiva il diritto a ricevere, a corrispettivo della fatta cessione della quota sociale, una somma mensile vita natural durante EI germani e, nel caso che i rapporti tra e con i Pt_1 germani si fossero deteriorati, l'importo di lire 300.000.000 con decorrenza dal momento della cessazione della corresponsione dello stipendio;
-andava contestato a la falsità delle ricevute prodotte in copia come CP_1 prova dell'avvenuto pagamento rateale dell'importo dovuto, disconoscendone la sottoscrizione e che la riprova del mancato pagamento da parte di era CP_1 peraltro dimostrata dalla missiva dell'11.5.2005, a firma dell'avv. De Dominicis.
Riuniti i due giudizi, il giudice autorizzava la chiamata in garanzia.
I terzi chiamati in causa si costituivano in giudizio opponendosi alle domande avanzate nei loro confronti ed aderivano a quanto già avanzato da , CP_1 negando l'esistenza del credito vantato dall'opposto.
Conclusa l'istruttoria, il Tribunale di AveLIno, con sentenza n. 183, pubblicata il
29.11.2010, così provvedeva: “1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n.
62/07 del Tribunale di AveLIno;
2) condanna l'opposto al pagamento delle spese di giudizio in favore di che liquida in euro 292,92 per spese, euro Controparte_5
4.905,00 per onorario e euro 3.827,00 per diritti, oltre IVA CPA e rimborso forfettario se dovuti come per legge. 3) condanna l'opposto al pagamento delle spese di giudizio in favore di che liquida in euro 258,00 per spese, euro 3.275,00 per CP_1 onorario e euro 2.552,00 per diritti, oltre IVA CPA e rimborso forfettario se dovuti come per legge. 4) Compensa le spese tra e CONCERIA PELLAMI GASM Controparte_5 EI F.LI NO s.n.c., , , CP_1 Controparte_3 CP_4
”.
[...]
In motivazione, il Tribunale affermava che:
-la corresponsione della somma di lire 300.000.000 era subordinata ad una condizione meramente potestativa, in quanto rimessa ad una scelta esclusiva dell'avente diritto, ovvero del tutto arbitraria e non ancorata ad alcun criterio oggettivo, con conseguente nuLItà ex art. 1355 c.c.;
pagina 4 di 20 -l'obbligazione assunta da nella scrittura privata del 15.7.2002, CP_1 avente carattere di ricognizione del debito nei confronti di era Controparte_5 anch'essa inefficace, in quanto fondata su un rapporto fondamentale affetto da nuLItà;
-in base alle predette ragioni poc'anzi rappresentate, il decreto ingiuntivo andava revocato.
B. Giudizio d'Appello proponeva appello avverso la detta sentenza, perché ritenuta Parte_1 ingiusta, contraddittoria e non correttamente motivata.
Con il primo motivo d'appello, l'appellante deduceva che il giudice di prime cure avesse erroneamente ritenuto la nuLItà della scrittura privata del 26.6.1998, dal momento che le parti non avevano inteso subordinare il pagamento della somma pattuita quale corrispettivo del recesso ad una condizione potestativa, ma avevano previsto un'obbligazione alternativa.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante asseriva che risultava errato quanto affermato dal Tribunale in merito all'atto di ricognizione del debito contenuto nella scrittura privata del 15.7.2002, ritenendosi quest'ultima pienamente valida ed efficace, parimenti quella del giugno 1998.
Con un terzo motivo di gravame, l'appellante rappresentava che le ricevute esibite da non potevano ritenersi utilizzabili processualmente, essendone stata CP_1 formalmente disconosciuta la sottoscrizione attribuita a Parte_1
Ebbene, in base a quanto predetto, avanzando istanza ex art. 283 Parte_1
c.p.c., così concludeva: “affinché l'adita Corte di appello, in accoglimento del presente gravame ed in riforma della sentenza del Tribunale di AveLIno n. 1831 del 29 novembre 2010, voglia rigettare le opposizioni al decreto ingiuntivo proposte da
e , confermando in toto il decreto ingiuntivo opposto portante CP_5 CP_1 la condanna al pagamento, in favore di , della somma, dovutagli a Parte_1 titolo di liquidazione della sua quota sociale, nella misura di euro 154.934,07, oltre rivalutazione come per legge ed interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
, in proprio e quale legale rapp.te della CP_1 [...]
, e si costituivano in Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
pagina 5 di 20 giudizio, contestando l'interpretazione della scrittura privata del 1998 operata dall'appellante e chiedendo il rigetto dell'avverso gravame, la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese del giudizio. si costituiva in giudizio, contestando l'avverso gravame, perché Controparte_5 ritenuto infondato.
In particolare, deduceva che - in merito a quanto appellato - non poteva che ritenersi corretto quanto statuito dal giudice di prime cure in merito alla ritenuta nuLItà della clausola contenente l'obbligo del pagamento, dato che l'efficacia di quest'ultima era subordinata alla scelta esclusiva di inoltre, dato che la scrittura Parte_1 privata del luglio 2002 era stata pattuita senza alcuna partecipazione di Pt_1
non poteva ritenersi spiegato alcun effetto nei confronti di questi.
[...]
Ragion per cui, alla luce di quanto predetto, proponeva appello Controparte_5 incidentale condizionato, affinchè - nel caso di accoglimento dell'appello avanzato da
- fosse manlevato da (in proprio e nella qualità di Parte_1 CP_1 amministratore della ER Gasm PE EI F.LI NO snc),
[...]
e da tutte le obbligazioni riconosciute in favore del CP_3 Controparte_4 suindicato appellante, in applicazione dell'accordo siglato con la detta scrittura del luglio 2002.
Ciò dedotto, così concludeva: “1) rigettare l'appello proposto da Controparte_5
perché infondato, con la condanna dell'appellante al pagamento delle Parte_1 spese processuali del grado;
2) subordinatamente, nel caso di accoglimento dell'appello principale, del quale va rigettata la richiesta di rivalutazione monetaria, accogliere l'appello incidentale e per l'effetto, condannare gli appellati chiamati in garanzia ( , , e ER GASM CP_1 Controparte_3 Controparte_4
PE EI , in solido, a manlevare esso da tutte Controparte_7 Controparte_5 le somme che quest'ultimo dovesse essere tenuto a corrispondere - sia per il credito azionato che per spese processuali - ad esso , nonché al pagamento Parte_1 delle spese processuali del doppio grado del giudizio.- Sull'istanza di sospensiva
ha chiesto, con l'atto di appello, la sospensione della provvisoria Parte_1 esecutività della sentenza appellata. Orbene, rileverà l'Ecc.ma Corte che non sussistono i gravi e fondati motivi di cui all'art. 283 c.p.c., tanto che nemmeno
l'appellante li indica. Pertanto, chiede che sia rigettata la richiesta”.
pagina 6 di 20 Con sentenza n. 5569/2018, depositata il 3.12.2018, la Corte d'Appello di Napoli così provvedeva: “- Rigetta l'appello, e per l'effetto conferma la sentenza gravata;
-
Condanna dichiara al pagamento, in favore degli appellati delle spese Parte_1 del grado di giudizio, che liquida in € 6.500,00 per onorari, in favore di , CP_1
, ed € 6.500,00 per onorari in favore di Controparte_3 Controparte_4 [...]
, oltre rimborso forfettizzato spese, cassa previdenza ed IVA se dovuta”. CP_5
In motivazione, la Corte di Appello affermava che:
-in via preliminare, in merito alla validità delle ricevute recanti in calce la sottoscrizione di non potevano che ritenersi inutilizzabili ai fini del Parte_1 giudizio, attesa la mancata proposizione di istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.
a fonte del disconoscimento della loro sottoscrizione da parte di Parte_1
-in ordine all'utilizzo di appositi criteri interpretativi contenuti nelle norme regolatrici, una corretta interpretazione della scrittura de qua non consentiva di dare un senso compiuto differente dal suo significato letterale alla clausola in base alla quale in forza della quale aveva richiesto il pagamento. Per cui, Parte_1 ritenuto che l'appellante, dopo la cessione della quota, non aveva prestato la sua attività lavorativa in favore della società; che le somme versate periodicamente all'appellante si ritenevano dovute quale corrispettivo della cessione della sua partecipazione societaria ai congiunti e condividendo quanto affermato dal Tribunale in merito alla natura potestativa della detta clausola, riteneva doversi rigettare l'appello proposto;
-l'appello incidentale condizionato si riteneva assorbito dal rigetto dell'appello principale.
C. Giudizio di Cassazione proponeva, avverso la detta sentenza di secondo grado, ricorso per Parte_1
Cassazione sulla base di quattro motivi.
Con il primo motivo, il ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art. 1355 c.c., dal momento che il contratto non era sottoposto ad alcuna condizione e che, comunque, nel caso de quo non ricorreva alcuna condizione meramente potestativa, alla quale, in via esclusiva, era ricondotta la nuLItà prevista ex art. 1355
c.c.. Ed invero - secondo il ricorrente - il giudice d'appello non avendo qualificato pagina 7 di 20 l'effettiva natura della prefata condizione, la produzione degli effetti del contratto di cessione di quota erano in corso, per cui la condizione non poteva qualificarsi come sospensiva. Inoltre, asseriva il ricorrente che tale evento condizionante non sarebbe potuto dipendere dalla volontà dell'obbligato-debitore, ma da quella del creditore, per cui non poteva conseguire alcuna nuLItà contrattuale.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art. 1353 c.c. e la violazione per omessa applicazione degli artt. 1285 e ss. c.c., dato che il patto in esame non poteva ricondursi nel novero EI contratti condizionali ex art. 1353 c.., perché dall'esercizio della facoltà di scelta accordata ad esso non ne derivava – né tantomeno poteva derivarne – alcuna produzione di effetti giuridici non ancora prodottisi e nemmeno la loro cessazione. Ed invero, asseriva che la scelta riservata non riguardava un evento condizionante, ma la possibilità di optare tra due prestazioni dedotte in contratto, in modo che il debitore poteva liberarsi eseguendo la prestazione che fosse scelta dal creditore e, nel caso di specie, lo schema di riferimento concerneva quello delle obbligazioni alternative ex art. 1285 e ss c.c.; inoltre, in base alla richiamata distinzione tra obbligazioni alternative e obbligazioni facoltative, lo schema contrattuale in questione era da ricondurre all'obbligazione facoltativa, essendo caratterizzato da un'unica prestazione principale (il pagamento dello stipendio) e dalla previsione, accanto a questa, di una prestazione facoltativa
(l'indennizzo), dovuta in luogo della prima scelta del creditore per il caso di cessata corresponsione dello stipendio.
Con il terzo motivo il ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art. 1353 c.c., la violazione per omessa applicazione degli artt. 1258 e ss c.c. e del disposto dell'art. 2735 c.c., nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla scrittura intercorsa tra e CP_1 Controparte_5 in data 15.7.2002. Invero, secondo il ricorrente, i vizi denunciati riversavano i loro effetti anche sulla statuizione di inutilizzabilità sul piano probatorio della predetta scrittura privata -la quale ritenuta dal giudice dell'appello invalida ed inefficace, perché contenente una ricognizione di debito fondata su un rapporto fondamentale nullo ex art. 1355 c.c. (l'atto di cessione del 1998) -, tale da dedurre che, una volta riconosciuta la piena validità di tale accordo, anche la scrittura del luglio 2002 si sarebbe dovuta ritenere valida, in ordine alle deduzioni svolte con i primi due motivi.
pagina 8 di 20 Aggiungeva, poi, che la scrittura privata rilevava la consapevolezza EI germani in ordine all'esistenza dell'ulteriore debito nei suoi confronti. Pt_1
Con un quarto motivo, il ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss c.c., dal momento che il giudice d'appello, pur avendo richiamato esattamente i principi vigenti in materia di interpretazione del contratto, non li avrebbe, poi, correttamente applicati. In particolare, si doleva della detta violazione in merito al sindacato e all'accertamento della comune intenzione delle parti, asserendo che l'interpretazione era stata circoscritta alla lettera del solo accordo, senza collocarlo all'interno del contratto stipulato di cessione della quota societaria.
Ebbene, in base a quanto predetto, chiedeva l'accoglimento del Parte_1 ricorso;
rinvio se e come per legge;
vittoria di spese di tutti i gradi di giudizio.
Con distinti controricorsi resistevano da una parte e Controparte_5 CP_1
, in proprio e nella qualità di legale rapp.te della ,
[...] Controparte_2
ed dall'altra, concludendo per il rigetto del Controparte_3 Controparte_4 ricorso, con vittoria di spese.
Con ordinanza n. 23028/2021, pubblicata il 28.07.2023 la Suprema Corte di
Cassazione così statuiva: “- Accoglie i motivi primo e quarto, assorbiti i motivi secondo
e terzo;
- Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di
Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità”.
In motivazione, la Suprema Corte affermava il primo e quarto motivo del ricorso, da trattarsi congiuntamente per connessione, risultavano fondati.
Ed invero, in merito al primo suindicato motivo, il giudice di legittimità ne riconosceva la piena fondatezza, dal momento che il giudice di merito avrebbe dovuto rappresentare il carattere sospensivo della pretesa condizione rispetto agli effetti dell'intero contratto di cessione di quota, ed atteso che l'obbligazione del cedente risultava già adempiuta e la prestazione corrispettiva EI Parte_1 germani risultava essere stata regolarmente adempiuta fino all'avutosi licenziamento. Per cui, quanto deciso nel giudizio di merito sul punto non poteva ritenersi condivisibile, risultando falsamente applicato l'art. 1355 c.c., unitamente a plurime violazioni EI canoni di ermeneutica contrattuale. Inoltre, in merito al quarto motivo, la Suprema Corte, parimenti, ne riconosceva la piena legittimità, dato pagina 9 di 20 che la disamina della complessiva pattuizione non risultava compiuta secondo i criteri di ermeneutica contrattuale, atteso che il giudice di appello aveva provveduto a ricostruire la volontà delle parti mediante l'estrapolazione di una frase, piuttosto che su una globale valutazione dell'atto e del suo reale significato;
per cui, ne derivava un'illogica motivazione.
Il secondo ed il terzo motivo restavano assorbiti, in quanto attinenti all'interpretazione della pattuizione de qua che si sarebbe poi compiuta applicando i suddetti canoni ermeneutici.
D. Giudizio di rinvio
Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c., - riportando integralmente il Parte_1 testo delle pattuizioni in oggetto, ovvero della scrittura privata del 26.6.1998 e del
15.07.2002 e trascrivendo quanto appellato nella seconda fase del giudizio (atto di gravame, pag. 7 a 17) - ha riassunto il giudizio chiedendo al Giudice del rinvio di rivalutare le ragioni dell'anzidetto appello proposto (con atto notificato il 26.5.2011), alla luce EI suddetti principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte.
Ciò dedotto, così concludeva:“ affinché l'adita Corte di appello, in sede di rinvio, voglia accogliere l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di AveLIno
n.1831 del 29 novembre 2010, e, quindi, voglia rigettare le opposizioni al decreto ingiuntivo proposte da e , confermando in toto il decreto CP_5 CP_1 ingiuntivo opposto n.62 dell8 gennaio 2007, portante la condanna al pagamento, in favore di , della somma, dovutagli a titolo di liquidazione della sua Parte_1 quota sociale, nella misura di euro 154.934,07, oltre rivalutazione come per legge ed interessi legali dalla domanda sino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi di giudizio”.
, in proprio e quale legale rapp.te della CP_1 [...]
, e si costituiscono Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 in giudizio.
In particolare, deducono che:
-in applicazione della norma ex art. 1286 c.c., si dovrà revocare l'opposto decreto ingiuntivo, dal momento che sin dall'inizio della corresponsione EI Parte_1
pagina 10 di 20 cd. stipendi, non è stato più creditore dell'obbligazione alternativa consistente nel pagamento in unica soluzione della somma di lire 300.000.000;
-attesa l'indeterminabilità dell'oggetto dell'obbligazione posta a carico EI cessionari e quanto versato da questi ultimi a titolo di CP_1 Controparte_5 corrispettivo della cessione, cioè prezzo, fino al mese di novembre 2004 (come riferito dallo stesso risulti oggetto di un'obbligazione nulla. Ragion per cui, Parte_1 non può ritenersi creditore dell'intero importo, ma solo del minore Parte_1 importo risultante dalla sottrazione del complessivo ammontare corrispondente alla sommatoria EI pagamenti periodicamente eseguiti in suo favore.
Ebbene, in ordine a quanto predetto, così concludono: “- per quanto osservato sub Il-, previa declaratoria di nuLItà della pattuizione di cui alla scrittura privata del 26 giugno 1998, avente ad oggetto il pagamento mediante rimesse periodiche, revocare il
d.i. opposto;
- in subordine, per quanto osservato sub i-, dichiarare che Pt_1
non è creditore della somma ingiunta e, di conseguenza, revocare l'opposto
[...]
d.i.; condannare al pagamento delle spese e competenze di causa.”. Parte_1
Con ordinanza del 6.2.2024, rilevato che il resistente è stato Controparte_5 ritualmente evocato in lite con il rispetto EI termini a comparire e ritenuta la causa matura per la decisione, è stata dichiarata la contumacia di Controparte_5 fissata dinanzi al Consigliere istruttore, per la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 352, comma 1, c.p.c., l'udienza del giorno 23/9/2025, assegnando alle parti i seguenti termini perentori:) sessanta giorni prima della suindicata udienza per il deposito di note scritte contenenti le sole conclusioni;
2) trenta giorni prima della suindicata udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) quindici giorni prima della suindicata udienza per il deposito di note di replica, disponendo che la suindicata udienza in data 23/9/2025, di rimessione della causa in decisione, sia tenuta con modalità di trattazione scritta e, quindi, a norma dell'art. 127-ter, comma 1, c.p.c., verrà sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni ed assegnando alle parti termine perentorio sino al giorno dell'udienza (23/9/2025) per il deposito delle suindicate note scritte.
Con ordinanza del 24.9.2025 (comunicata alle parti in data 25.9.2025) riferita all'udienza a trattazione scritta del 23.9.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con rimessione al Collegio per la decisione.
pagina 11 di 20 MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso va precisato, nel delineare il thema decidendum e, quindi, l'ambito della valutazione che questa Corte è chiamata ad esprimere in sede di rinvio, quanto segue.
In seguito all'annullamento, con rinvio, da parte della Suprema Corte, della sentenza n. 5569/2018 di questa Corte d'Appello, resta da esaminare, sulla base del principio di diritto indicato dalla Suprema Corte con riferimento ai due motivi accolti accolto, la vicenda in esame.
Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.1355 cod.civ..
Il ricorrente sostiene che il contratto non era sottoposto a condizione;
deduce che, comunque, nel caso di specie, non ricorreva una condizione meramente potestativa sospensiva, alla quale – esclusivamente - è ricondotta la nuLItà sancita dall'art.1355 cod.civ..
Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. cod.civ.. La censura concerne l'individuazione dell'oggetto della facoltà di scelta riservata al ricorrente. Secondo il ricorrente la Corte di merito, pur avendo esattamente richiamato i principi in materia di interpretazione del contratto, non li avrebbe rettamente applicati. In particolare, ha lamentato il ricorrente la violazione dell'art.1362 cod.civ. in merito al sindacato e all'accertamento della comune intenzione delle parti, sostenendo che l'interpretazione era stata circoscritta alla lettera del solo accordo, senza collocarlo all'interno del contratto stipulato di cessione di quota societaria.
Ciò posto, come si legge nella detta ordinanza della Suprema Corte n. 23028 pubblicata il 28.7.2023, la Suprema Corte ha affermato che il primo e quarto motivo del ricorso, da trattarsi congiuntamente per connessione, risultavano fondati.
Ed invero, in merito al primo motivo, il giudice di legittimità ne ha riconosciuto la piena fondatezza, dal momento che il giudice di merito avrebbe dovuto rappresentare il carattere sospensivo della pretesa condizione rispetto agli effetti dell'intero contratto di cessione di quota, ed atteso che l'obbligazione del cedente risultava già adempiuta e la prestazione corrispettiva EI germani Parte_1 risultava essere stata regolarmente adempiuta fino all'avutosi licenziamento.
pagina 12 di 20 Per cui, ha rilevato la Corte di Cassazione che quanto deciso nel giudizio di merito sul punto non poteva ritenersi condivisibile, risultando falsamente applicato l'art. 1355 c.c., unitamente a plurime violazioni EI canoni di ermeneutica contrattuale.
In particolare, ha ritenuto il giudice di legittimità che la decisione del giudice di merito secondo cui l'inciso con il quale era disciplinato l'obbligazione di pagare la somma di lire 300.000.000, integrasse una condizione meramente potestativa, e quindi, nulla, perché tale seconda ipotesi costituiva una “semplice facoltà lasciata all'assoluto arbitrio del cedente” (fol. 6 della sent. imp.), non poteva essere condivisa, risultando falsamente applicata la disposizione di cui all'art.1355 cod.civ., e ciò unitamene a plurime violazioni EI canoni di ermeneutica contrattuale.
Invero, prosegue la Corte, ai sensi dell'art. 1355 cod.civ. «È nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore».
In tema, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «La condizione è meramente potestativa, con conseguente sanzione di nuLItà ex art. 1355 cod. civ., quando
l'efficacia del negozio è collegata non già ad una ponderata valutazione di seri od apprezzabili motivi e delinei un'alternativa capace di soddisfare anche l'interesse del soggetto obbligato -sicché l'evento dedotto dipende anche dal concorso di fattori estrinseci che possono influire sulla determinazione della volontà pur se la relativa valutazione è attribuita all'esclusivo apprezzamento dell'interessato-, ma è viceversa rimessa al suo mero arbitrio, così da presentarsi come effettiva negazione di ogni vincolo obbligatorio.» (Cass. n. 728 del 16/01/2006; Cass. n.30143 del 20/11/2019), con la precisazione che «ove la clausola sia strutturata come condizione risolutiva, non può discenderne alcuna nuLItà, essendo essa nuLItà prevista dalla legge per la sola condizione meramente potestativa sospensiva.» (Cass. n. 2497 del 10/02/2004).
Nel caso in esame, rileva la Cassazione, concernente la disciplina di un contratto a prestazioni corrispettive, una delle quali (cessione della quota) di immediata esecuzione, in quanto soggetta al c.d. principio consensualistico sancito dall'art.1376 cod.civ., in ragione del quale la cessione è efficace inter partes all'atto della stipulazione per effetto del semplice consenso prestato con effetto immediato e l'altra connotata da prestazioni periodiche (la corresponsione dello “stipendio” fino al pagina 13 di 20 permanere in vita degli obbligati), la Corte di appello avrebbe dovuto illustrare il carattere sospensivo della pretesa “condizione” rispetto agli effetti dell'intero contratto di cessione di quota, effetto invero non evincibile da quanto esposto nella sentenza impugnata, atteso che l'obbligazione del cedente risultava Parte_1 già definitivamente adempiuta e la prestazione corrispettiva periodica EI germani risultava essere stata regolarmente adempiuta per lungo tempo, fino al cd.
“licenziamento”, di guisa che la fattispecie concreta non risultava sussumibile nella previsione normativa di cui all'art. 1355 cod.civ..
Inoltre, in merito al quarto motivo, la Suprema Corte, parimenti, ne ha riconosciuto la piena legittimità, dato che la disamina della complessiva pattuizione non risultava compiuta secondo i criteri di ermeneutica contrattuale, atteso che il giudice di appello aveva provveduto a ricostruire la volontà delle parti mediante l'estrapolazione di una frase, piuttosto che su una globale valutazione dell'atto e del suo reale significato.
Nell'interpretazione di una clausola negoziale, afferma la Corte di Cassazione, la comune intenzione EI contraenti deve essere ricercata sia indagando il senso letterale delle parole, alla luce dell'integrale contesto negoziale, ai sensi dell'art. 1363 cod.civ., sia utilizzando i criteri di interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e
1366 cod.civ., rispettivamente volti a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse, interpretazioni in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare con la stipulazione negoziale, in una circolarità del percorso ermeneutico, da un punto di vista logico, che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione EI contraenti e di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni dell'accordo e con la condotta tenuta dai contraenti medesimi (Cass. n. 24699/2021; Cass. n. 2945/2021).
Nel caso in esame, secondo la Corte di Cassazione, la disamina della complessiva pattuizione non risulta compiuta secondo i criteri di ermeneutica contrattuale, posto che la volontà delle parti non è stata ricostruita mediante la complessiva valutazione dell'atto e del suo significato, né la condotta tenuta dai contraenti medesimi, ma attraverso l'estrapolazione di una frase e con approdi tra loro contraddittori e,
pagina 14 di 20 pertanto, incomprensibili perché fondati non solo sul contratto in esame, ma su deduzioni e, in parte, illazioni.
Invero, aggiunge la Corte di Cassazione, la Corte di appello – quasi prescindendo dalla circostanza che la pattuizione si collocava in un negozio di cessione di quota societaria - prima afferma che non risultava che avesse svolto Parte_1 effettivamente la sua attività lavorativa (e ciò, nonostante, nella scrittura privata, non vi sia alcun riferimento allo svolgimento di attività lavorativa da parte di questi) senza considerare, per l'appunto, che l'accordo era direttamente collegato alla cessione della quota societaria da parte di e ne deduce che la cessazione Pt_1 dell'erogazione degli emolumenti in suo favore era giustificata dal mancato svolgimento dell'attività lavorativa, una volta trascorso un lasso di tempo così notevole dalla data della scrittura, senza nemmeno indicare le specifiche ragioni a sostegno di tale conclusivo asserto. Poi – contraddicendosi palesemente – afferma che le somme versate periodicamente a (delle quali riconosce che Parte_1 non era stato nemmeno indicato l'importo) non potevano intendersi diversamente che dovute quale corrispettivo della cessione della partecipazione societaria di ai congiunti. Pt_1
Ciò premesso, non è superfluo precisare, invero, al riguardo, che:
- Il giudice di rinvio, nel caso di annullamento per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (come nel caso di specie), è tenuto a uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione e non può modificare l'accertamento in fatto né la valutazione EI dati acquisiti al processo (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord.,
04/02/2025, n. 2627; Sez. lavoro, Ord., 20/06/2024, n. 17008; Sez. I, Ord.,
21/12/2024, n. 33840; Sez. V, Ord., 12/12/2023, n. 34789), dovendo uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 26/02/2024, n. 5090);
- nel giudizio di rinvio è precluso alle parti di ampliare il thema decidendum e di formulare nuove domande ed eccezioni ed al giudice - il quale è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione ed è vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da essa decisa - non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame EI presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, nè egli può procedere pagina 15 di 20 ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità (cfr. Cass. civ., Sez. II, 11/11/2021, n. 33458); in tale giudizio le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata, e ogni riferimento da loro fatto a domande ed eccezioni pregresse, e in genere, alle difese svolte ha l'effetto di richiamare univocamente e integralmente domande, eccezioni e difese assunte spiegate nel giudizio, salve naturalmente le preclusioni conseguenti alla formazione del giudicato interno (cfr. Cass. civ., Sez. V, 01/10/2003, n. 14616; cfr. anche Cass. civ., Sez. V,
18/04/2007, n. 9224; Sez. V, 23/05/2005, n. 10844);
- in definitiva, in questa sede, i termini oggettivi della controversia non sono più modificabili e la riassunzione è un mero atto di impulso (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2,
Ord., 05/03/2015, n. 4536; Sez. lavoro, 16/05/2011, n. 10732; Sez. II,
27/10/2010, n. 21961); il giudizio di rinvio integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 21/06/2023, n. 17722; Sez. lavoro, Ord., 27/05/2022, n. 17284;
Sez. V, Ord., 02/12/2021, n. 38047; Sez. II, Ord., 31/05/2021, n. 15143);
- inoltre nel giudizio di rinvio, configurato dall'art. 394 c.p.c. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente "chiusa", è ammissibile disporre (o rinnovare, come nel caso di specie) la consulenza tecnica che sia funzionale all'applicazione del principio di diritto fissato dalla decisione di annullamento con rinvio (cfr. Cass. civ., Sez. VI -
5, Ord., 18/10/2018, n. 26108), posto che i limiti all'ammissione delle prove concernono l'attività delle parti e non si estendono ai poteri del giudice, ed in particolare a queLI esercitabili d'ufficio, sicchè, dovendo riesaminare la causa nel senso indicato dalla sentenza di annullamento, tale giudice può avvertire la necessità, secondo le circostanze, di disporre una consulenza tecnica o di rinnovare quella già espletata nei pregressi gradi del giudizio di merito (cfr. Cass. civ., Sez. I,
pagina 16 di 20 Ord., 02/09/2021, n. 23799; Sez. V, Ord., 20/11/2019, n. 30170; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, 20/01/2023, n. 1846).
****
Fatte queste premesse, la Corte rileva che con la scrittura privata del 26/06/1998 sottoscritta tra , e testualmente CP_1 Controparte_5 Parte_1 le parti convenivano che : “Il Sig. cede la sua quota nella società Parte_1
e figli altri due frateLI e e continua ad avere lo Controparte_4 CP_1 CP_5 stipendio dai predetti, fino a quando essi saranno in vita. Qualora il detto stipendio non dovesse essere più corrisposto, per esclusiva scelta del Sig. , i Parte_1 signori e , personalmente, senza che in alcun modo vengano CP_1 CP_5 investiti gli eredi degli stesso, dovranno corrispondere al sig. la Parte_1 somma di lire 300.000,000 (trecentomilioni) entro diciotto mesi da quando cesserà la corresponsione del ripetuto stipendio”.
La Corte reputa che la scrittura privata del 26/06/1998 sottoscritta tra CP_1
, e con la quale era stato pattuito che, a
[...] Controparte_5 Parte_1 fronte della vendita della sua partecipazione all'impresa familiare, sarebbe stato versato a uno stipendio per la durata della vita degli obbligati, Parte_1 ovvero, in alternativa, il corrispettivo di lire 300.000.000=, qualora fosse cessata l'erogazione dell'assegno periodico, integri un contratto a prestazioni corrispettive, una delle quali (cessione della quota) di immediata esecuzione, in quanto soggetta al c.d. principio consensualistico sancito dall'art.1376 cod.civ., in ragione del quale la cessione è efficace inter partes all'atto della stipulazione per effetto del semplice consenso prestato con effetto immediato e l'altra connotata da prestazioni periodiche
(la corresponsione dello “stipendio” fino al permanere in vita degli obbligati), ovvero in via alternativa la corresponsione della somma di lire 300.000.000, qualora cessi la corresponsione dello stipendio, senza che si realizzi nella fattispecie alcun carattere sospensivo della pretesa “condizione” ex art. 1355 c.c. rispetto agli effetti dell'intero contratto di cessione di quota.
Invero, alla luce dell'integrale contesto negoziale, ai sensi dell'art. 1363 cod.civ., utilizzando i criteri di interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e 1366 cod.civ., deve ritenersi che ricostruendo la volontà delle parti mediante la complessiva valutazione dell'atto e del suo significato, l'inciso con il quale è disciplinata pagina 17 di 20 l'obbligazione di pagare la somma di lire 300.000.000 non integra una condizione meramente potestativa, non realizzando una “semplice facoltà lasciata all'assoluto arbitrio del cedente” ma va interpretato nel contesto del contratto di cessione di quota societaria investendo la esclusiva scelta del Sig. la possibilità Parte_1 di chiedere la corresponsione della somma di lire 300.000,000 (trecentomilioni) entro diciotto mesi dalla cessazione della corresponsione del ripetuto stipendio, senza che possa rilevare il licenziamento o il venir meno della prestazione lavorativa per mero arbitrio del cedente, in osservanza EI criteri fissati nel principio di diritto enucleato dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 23028/2021 più volte richiamata.
Sussiste, dunque, sulla base della scrittura provata del 1998 e dell'intervenuto licenziamento di il diritto di credito di quest'ultimo pari alla Parte_1 somma indicata nella citata scrittura privata e conseguentemente il suo diritto di chiedere la condanna di e al pagamento della CP_1 Controparte_5 somma di euro 154.934.07 oltre interessi e rivalutazione come per legge dalla data della domanda sino al soddisfo.
Invero, le sette ricevute esibite in copia in primo grado da non CP_1 valgono a provare l'avvenuta corresponsione dell'importo dovuto, atteso che la sottoscrizione apposta alle stesse è stata tempestivamente disconosciuta da Pt_1
ed a fronte del loro disconoscimento non è stata proposta alcuna istanza di
[...] verificazione volta ad accertare che la firma fosse di . Parte_1
Quanto, poi, alla scrittura privata del 15 luglio 2002 alla quale non prendeva parte e con la quale i germani e stabilirono che Parte_1 CP_5 CP_1
si sarebbe interamente assunto l'obbligo di corrispondere al fratello CP_1 Pt_1
l'importo di 300.000.000 di vecchie lire, cui entrambi i germani erano tenuti (“Resta altresì ad esclusivo carico di pagamento di euro 77.468,53 pari a £ Parte_2
150.000.000 (centocinquantamilioni), quale quota-parte facente carico a
[...]
del debito di 300.000.000 (trecentomilioni) vantato nei confronti di CP_5 Pt_1
per la liquidazione della quota a quest'ultimo dovuta a seguito di recesso”,
[...] deve osservarsi che trattasi di pattuizione che rileva nei rapporti tra e CP_5
, non avendo ad essa partecipato . CP_1 Parte_1
pagina 18 di 20 Va, dunque, disposta la condanna di e al CP_1 Controparte_5 pagamento in favore di della somma di euro 154.934.07 oltre Parte_1 interessi e rivalutazione come per legge dalla data della domanda sino al soddisfo.
****
La regolamentazione delle spese di lite (anche quelle del giudizio di legittimità, per la cui liquidazione la Suprema Corte ha rinviato a questo giudice del rinvio, ex art. 385, co.3, c.p.c.) va compiuta in base dell'esito finale della lite, con apprezzamento unitario (potendo il giudice del rinvio pervenire anche ad una compensazione totale o parziale delle spese dell'intero giudizio;
cfr. Cass. civ., Sez. III, 18/06/2003, n.
9690; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI – Lav., Ord., 12/10/2022, n. 29857; Sez. VI - 3,
Ord., 13/12/2017, n. 29888).
E, al riguardo, questa Corte reputa regolamentare le spese di lite in virtù del principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c. tra e e Parte_1 CP_1
compensandosi integralmente tra le parti ex art. 92 c.p.c. le spese Controparte_5 di lite tra e ER PE Gasm EI F.LI NO snc, Controparte_5 CP_1
, ,
[...] Controparte_3 Controparte_4
In particolare, i compensi professionali spettanti a vittorioso nei Parte_1 gradi di giudizio vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate e l'esito del giudizio, in base ai parametri tra minimi e medi per tutte le fasi ad esclusione della fase istruttoria, di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal
DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellata stata ultimata successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla
Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 52.000,01 ad euro
260.000 in base al valore della controversia.
P.Q.M.
pagina 19 di 20 La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4113/2023 R.G.A.C., quale giudice di rinvio, ai sensi degli artt. 392 e ss. c.p.c., a seguito della ordinanza n. 23028/2021 della Corte Suprema di Cassazione, depositata il 28.7.2023, così provvede:
1. condanna di e al pagamento in favore di CP_1 Controparte_5
della somma di euro 154.934.07 oltre interessi e rivalutazione come Parte_1 per legge dalla data della domanda sino al soddisfo;
2. Per effetto della statuizione di cui al capo n. 1 del presente dispositivo: condanna altresì , in solido tra loro, a Controparte_5 CP_1 rifondere a le spese le spese dell'intero processo, che: Parte_1
a) per la fase monitoria, liquida nella complessiva somma di € 1.300,00 per compensi professionali;
b) per il giudizio di primo grado, liquida nella complessiva somma di € 5.000,00 per compensi professionali,
c) per il giudizio di appello, liquida nella complessiva somma di € 5.500,00 per compensi professionali;
d) per il giudizio di Cassazione, liquida nella complessiva somma di € 6.000,00, per compensi professionali;
e) per la presente fase, liquida in complessivi € 5.500, per compensi professionali;
f) compensa integralmente tra le parti ex art. 92 c.p.c. le spese di lite tra Pt_1
e ER PE Gasm EI F.LI NO snc, ,
[...] CP_1 [...]
, CP_3 Controparte_4
Napoli, 6.11.2025
Il Consigliere est.
Francesca Sicilia Il Presidente
PE De UL
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