Cass. pen., sez. II, sentenza 20/12/2022, n. 11118
CASS
Sentenza 20 dicembre 2022

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In tema di associazione di tipo mafioso, l'omertà, correlata in rapporto di causa a effetto alla forza di intimidazione del gruppo criminale, deve essere sufficientemente diffusa, ancorchè non generalizzata nell'ambito del territorio di riferimento e può derivare, non solo dalla paura di danni alla persona, ma anche dalla minaccia di conseguenze dannose potenzialmente rilevanti, di modo che sia diffusa la convinzione che collaborare con l'autorità giudiziaria non impedirà ritorsioni nei confronti del denunciante per effetto della ramificazione dell'organizzazione, della sua efficienza e della sussistenza di soggetti forniti del potere di danneggiare chi abbia osato contrapporsi. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato la decisione con cui si era ritenuto necessario, per ravvisare la mafiosità del sodalizio, l'esistenza di una condizione di assoluta omertà nel territorio di riferimento).

Ai fini del riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 203, anche in assenza di formale contestazione del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., il giudice può effettuare una valutazione incidentale circa la sussistenza di una compagine associativa, accertando, nel contesto del provvedimento di merito in cui si applica tale aggravante, se ricorra l'agevolazione dell'attività del sodalizio in funzione e nell'interesse del quale l'agente ha tenuto la condotta illecita.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 20/12/2022, n. 11118
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11118
    Data del deposito : 20 dicembre 2022

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