Sentenza 20 dicembre 2022
Massime • 2
In tema di associazione di tipo mafioso, l'omertà, correlata in rapporto di causa a effetto alla forza di intimidazione del gruppo criminale, deve essere sufficientemente diffusa, ancorchè non generalizzata nell'ambito del territorio di riferimento e può derivare, non solo dalla paura di danni alla persona, ma anche dalla minaccia di conseguenze dannose potenzialmente rilevanti, di modo che sia diffusa la convinzione che collaborare con l'autorità giudiziaria non impedirà ritorsioni nei confronti del denunciante per effetto della ramificazione dell'organizzazione, della sua efficienza e della sussistenza di soggetti forniti del potere di danneggiare chi abbia osato contrapporsi. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato la decisione con cui si era ritenuto necessario, per ravvisare la mafiosità del sodalizio, l'esistenza di una condizione di assoluta omertà nel territorio di riferimento).
Ai fini del riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 203, anche in assenza di formale contestazione del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., il giudice può effettuare una valutazione incidentale circa la sussistenza di una compagine associativa, accertando, nel contesto del provvedimento di merito in cui si applica tale aggravante, se ricorra l'agevolazione dell'attività del sodalizio in funzione e nell'interesse del quale l'agente ha tenuto la condotta illecita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/12/2022, n. 11118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11118 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2022 |
Testo completo
AC 11118-23 IN CALCE ANNOTAZIONEREPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - sent. n.2930 Luigi Agostinacchio Andrea Pellegrino UP - 20/12/2022 Pierluigi Cianfrocca Relatore - Reg. Gen. n. 23765/2022 IO Di Pisa Sandra Recchione Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma nei confronti di: CA OC, CA IA, ZA HE, CA ST, LI VI, DA NG, TA DI, DA GE, ET EM, CA MO e Di SI SA, nonché da CA OC, nato a [...] l'[...], CA IA, nata a [...] il [...], ZA HE, nato a [...] il [...], CA ST, nato a [...] il [...], LI VI, nato a [...] il [...], CA MO, nato a [...] l'[...], contro la sentenza della Corte di Appello di Roma del 21.12.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dai consiglieri Pierluigi Cianfrocca e Sandra Recchione;
udito il Sostituto Procuratore Generale Ettore Pedicini, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del Procuratore Generale e l'inammissibilità dei ricorsi di OC CA, IA CA, HE ZA e ST CA;
per l'annullamento, con rinvio, per VI LI e MO CA;
udito l'Avv. Felicia D'Amico, in difesa della parte civile Associazione Nazionale per la lotta alle mafie Antonino Caponnetto, che ha depositato conclusioni scritte con nota spese, cui si riporta;
udito l'Avv. Rodolfo Murra, in difesa della parte civile Regione ZI, che ha depositato conclusioni scritte con nota spese, cui si riporta;
udito l'Avv. Fausto Maria Marra, in difesa della parte civile S.O.S. IM ZI, che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata e depositato nota spese;
udito l'Avv. Dora Vencia, in difesa della parte civile Ass. Ambulatorio Antiusura, che ha depositato conclusioni scritte con nota spese, cui si è riportato;
udito l'Avv. NG Staniscia, in difesa di HE ZA, che ha concluso per il rigetto del ricorso del PG e l'accoglimenti dei motivi di ricorso della difesa, con annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito l'Avv. Dario Vennetiello, in difesa di ST CA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del PG e l'accoglimenti dei motivi di ricorso della difesa;
udito l'Avv. Pietro Odoardo Vincentini, in difesa di VI LI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del proprio assistito associandosi al codifensore per il rigetto di quello del PG;
udito l'Avv. Ippolita Naso, in difesa di IA CA, che ha concluso per il rigetto del ricorso del PG riportandosi ai motivi di ricorso della difesa di cui chiede l'accoglimento; udito l'Avv. Emilio Siviero, in difesa di OC CA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del PG riportandosi ai motivi di ricorso della difesa di cui chiede l'accoglimento; udito l'Avv. OR Beni, in difesa di VI LI, che ha depositato breve memoria, chiedendo il rigetto del ricorso del PG e si è associato alle richieste del codifensore per l'accoglimento dei motivi di ricorso della difesa;
udito l'Avv. Giuseppina Tenga, in difesa di NG DA, DI TA, GE DA e SA Di SI, che ha chiesto il rigetto del ricorso del PG e, in subordine, la prescrizione dei reati;
udito l'Avv. Giosué Naso, in difesa di NG DA e DI TA, che ha chiesto il rigetto del ricorso del PG e l'accoglimento dei motivi di ricorso articolati dalla difesa. 2 RITENUTO IN FATTO 1. In data 13.6.2019 il PM presso il Tribunale di Roma aveva chiesto il rinvio a giudizio di 63 persone chiamate a rispondere, variamente, dei delitti di associazione a delinquere di stampo mafioso, di fatti di usura, estorsione, trasferimento fraudolento di valori ed altri delitti aggravati ai sensi dell'art. 416- bis.1 cod. pen.; nel corso dell'udienza preliminare, alcuni degli imputati avevano chiesto ed ottenuto di poter definire la propria posizione concordando la pena con il PM;
MO CA, IA CA, SA Di SI, HE ZA, EM ET, DI TA, NG DA, GE DA avevano chiesto, invece, che si procedesse, nei loro confronti, con rito abbreviato;
OC CA e VI LI, a loro volta, avevano chiesto procedersi con rito abbreviato condizionato e, in subordine, con rito abbreviato "secco", richiesta che, respinta la prima, era stata accolta;
altri, infine, nei cui confronti si procedeva (anche) per il reato associativo, avevano optato per il rito ordinario ed erano stati rinviati separatamente a giudizio;
2. con sentenza del 20.12.2019 il GUP presso il Tribunale di Roma, decidendo nei confronti di coloro che aveva optato ed erano stati ammessi al rito abbreviato, per quel che interessa in questa sede, aveva dichiarato ST CA, MO CA, IA CA, OC CA, SA Di SI, HE ZA, EM ET, DI TA, NG DA, GE DA e VI LI responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti e, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti, per ST CA, alla aggravante di cui agli artt. 62-628 comma 3 n. 1 cod. pen., con la recidiva contestata a MO CA, OC CA, HE ZA e VI LI, esclusa invece per SA Di SI, e la finale riduzione per la scelta del rito, aveva condannato: ST CA alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione ed Euro 4.000 di multa;
MO CA alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione;
IA CA alla pena di anni 3 di reclusione;
OC CA alla pena di anni 9 e mesi 4 di reclusione ed Euro 10.000 di multa;
SA Di SI alla pena di anni 4 di reclusione;
HE ZA alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione, DI TA alla pena di anni 3 di reclusione;
NG DA alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione;
GE DA alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione;
VI LI alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione ed Euro 5.000 di multa;
aveva inoltre applicato agli imputati le pene accessorie rispettivamente previste in relazione alla entità della pena principale e disposto, per ST CA, OC CA e VI LI, la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni 2; aveva condannato infine gli 3 imputati al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili liquidati in via equitativa unitamente alle spese;
3. la Corte di Appello di Roma, decidendo sugli appelli degli imputati, ha: escluso la aggravante di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen. sui capi OOO), PPP) e QQQ) ed ha rideterminato al pena nei confronti di ST CA in anni 4 e mesi 6 di reclusione ed Euro 3.000 di multa revocando di conseguenza la pena accessoria della interdizione legale durante l'esecuzione della pena;
ha escluso la medesima aggravante sul capo RR) ed ha, perciò, rideterminato la pena nei confronti di MO CA e HE ZA in anni 2 di reclusione, nei confronti di IA CA in anni 1 e mesi 4 di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale per IA CA ed ha di conseguenza revocato la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici;
ha escluso la aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod. pen. anche sui capi M), N), GGG), III) e P) come pure quella di cui all'art. 628 comma 3 n. 3 cod. pen. in relazione ai capi GGG), III), M) e N) ed ha di conseguenza rideterminato la pena per OC CA in anni 6 e mesi 5 di reclusione ed Euro 4.200 di multa revocando perciò la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici ed applicando quella della interdizione temporanea;
ha ridotto la pena per il capo III) nei confronti di VI LI ad anni 4 e mesi 8 di reclusione ed Euro 3.000 di multa revocando l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e quella legale durante l'espiazione della pena;
in relazione ai capi SS) e TT), ha escluso la aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod. pen. e, con la già ritenuta continuazione, ha rideterminato la pena nei confronti di EM ET in anni 2 e mesi 2 di reclusione revocando la pena accessoria della interdizione temporanea;
ha assolto NG DA, GE DA, SA Di SI, DI TA dai reati loro ascritti ai capi LL), MM), NN) perché il fatto non costituisce reato;
4. ricorrono per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appallo di Roma, OC CA, IA CA, HE ZA, ST CA, VI LI, e MO CA lamentando:
4.1 il PG presso la Corte di appello di Roma:
4.1.1 violazione di legge per erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 416bis.1 cod. pen. con riferimento alla esclusione dell'aggravante di aver commesso il fatto "al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata clan CA" in relazione ai capi RR, M, N, P, SS e TT: rileva la erroneità della affermazione della Corte di Appello di Roma quanto al fatto che l'esistenza del sodalizio di stampo mafioso era oggetto specifico di un separato procedimento ancora in corso e non potendo essere valutata in via incidentale, ribadendo come sia pacifico, nella giurisprudenza, che ai fini del riconoscimento della aggravante "mafiosa", sotto il profilo della finalità agevolativa come, anche, della aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 3 cod. pen., non è necessario che l'esistenza del sodalizio e la appartenenza dell'agente siano stati oggetto di un previo accertamento intervenuto con sentenza definitiva;
aggiunge che l'accertamento dell'esistenza di un sodalizio di stampo mafioso era in ogni caso intervenuto nel giudizio abbreviato, nonostante la separazione delle posizioni disposta per coloro che erano stati invece tratti a giudizio per rispondere del delitto associativo;
segnala che, seguendo l'impostazione della Corte di Appello, sarebbe stato possibile ritenere le aggravanti legate alla esistenza del sodalizio soltanto nel caso in cui il processo fosse stato celebrato unitariamente;
sottolinea, per altro verso, che la esistenza del sodalizio, come anche delle relative aggravanti, era stata comunque ritenuta in sede cautelare con sentenza 17851 del 2019 di cui riporta ampi passi;
4.1.2 violazione di legge per erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 416bis e 416bis.1 cod. pen. con riferimento alla definizione ed alla connotazione dell'omertà quale elemento caratterizzante dell'associazione di tipo mafioso ed alla conseguente sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione dell'associazione mafiosa denominata "clan CA" in relazione ai capi RR, M, N, P, SS e TT: segnala che la sentenza impugnata ha considerato la situazione di assoluta omertà quale condizione necessaria per ritenere il carattere mafioso del sodalizio non avendola ravvisata nel caso di specie;
sottolinea come siffatta situazione, intesa come assoluto ed incondizionato rifiuto di collaborare con gli inquirenti, non è richiesta non soltanto per le mafie "atipiche" ma persino per le mafie "storiche";
4.1.3 violazione di legge per erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 416bis.1 cod. pen. e dell'art. 238bis cod. proc. pen. con riferimento alla esclusione dell'aggravante di aver commesso il fatto "al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata clan CA" in relazione ai capi RR, M, N, P, SS e TT: richiama passi della sentenza impugnata relativi al contenuto delle sentenze del Tribunale di Roma del 30.6.2008 e del GUP di Roma n. 13000 del 2010, che aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione, evidenziando la erroneità, in diritto, delle considerazioni svolte dalla Corte di Appello dal momento che l'art. 238bis cod. pen. si riferisce a "sentenze divenute irrevocabili" da intendersi non soltanto quelle di condanna ma anche, come ritenuto dalla giurisprudenza, quelle dichiarative della prescrizione;
4.1.4 violazione di legge per erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 416bis e 416bis.1 cod. pen. con riferimento alla definizione ed alla connotazione dell'organizzazione in senso verticistico quale elemento 5 caratterizzante la associazione di tipo mafioso ed alla conseguente sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione della associazione di tipo mafioso denominata "Clan CA" in relazione ai capi RR, M, N, P, SS e TT: richiama vari passaggi della sentenza impugnata in cui la Corte di Appello ha motivato sulla esclusione del carattere "mafioso" del clan CA in considerazione della mancanza di una organizzazione di tipo verticistico anche nella forma federata o collegiale;
rileva l'errore di diritto in cui anche in tal caso sarebbe incorsa la Corte territoriale dal momento che l'esistenza di una organizzazione rigorosamente verticistica non è elemento distintivo caratterizzante nemmeno per alcune delle mafie "storiche" ma solo della mafia siciliana;
4.1.5 violazione di legge e vizio di motivazione travisamento della prova ed erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 416bis.1 cod. pen. con riferimento all'esclusione della aggravante di aver commesso il fatto "con metodo mafioso" quanto ai capi PPP, QQQ, M, N, GGG, III, SS):
4.1.5.1 riporta un passo della sentenza impugnata in cui la Corte di Appello ha escluso l'esistenza del metodo mafioso non avendo le persone offese dei reati sopra indicati fatto riferimento a ritorsioni violente;
stigmatizza l'errore di diritto in cui sarebbero incorsi i giudici romani dal momento che il ricorso alla violenza fisica non è elemento imprendibile ed essenziale della fattispecie in quanto non richiamato dalla norma né frutto di elaborazione della giurisprudenza;
ribadisce come il metodo mafioso si connota proprio per la capacità di intimidazione derivante dalla vincolo associativo tanto più intensa quanto meno bisognevole del ricorso a metodi violenti per vincere la resistenza delle vittime;
aggiunge che gli esempi richiamati nella sentenza fanno riferimento alle vittime che hanno finito per accondiscendere alle richieste estorsive, ragion per cui non sono state fatte oggetto di condotte violente;
4.1.5.2 segnala l'ulteriore travisamento in cui è incorsa la Corte di Appello laddove, nel trattare della posizione di ST CA, ha richiamato il contenuto delle deposizioni del Di RZ e del RI in merito a quanto loro prospettato dall'imputato escludendo il metodo mafioso per il fatto che questi non avesse espressamente o implicitamente evocato la sua appartenenza al clan CA;
riporta quanto nel contempo lo stesso giudice di appello aveva evidenziato quanto alle modalità con cui i debitori venivano sottoposti a pressioni psicologiche sino ad essere convocati nella "sede del clan" ovvero presso il "quartier generale", in tal modo contraddicendo la affermazione secondo cui non sarebbe stata provata la evocazione della esistenza e della loro appartenenza ad un sodalizio noto in tutta Roma;
analogo vizio di travisamento deduce con riguardo 6 alla posizione dell'imputato EM ET ed agli imputati OC CA e VI LI;
4.1.6 violazione di legge e vizio di motivazione - travisamento della prova in ordine alla riconducibilità del Clan CA nella fattispecie di cui all'art. 416bis cod. pen. ed alla conseguente configurabilità della aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod. pen. violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per errato apprezzamento del contributo dichiarativo dei collaboratori di giustizia EB EO e MA RI e travisamento omissivo per il mancato apprezzamento delle dichiarazioni del collaboratore RO RU, quanti ai capi RR, M, N, P, SS, TT, PPP, QQQ, GGG, III: segnala che la Corte di Appello ha più volte ribadito di avere valutato soltanto il materiale probatorio concernente gli specifici delitti contestati ma in tal modo, avendo finito per operare una considerazione delle prova non soltanto atomistica ma anche parziale omettendo di prendere in esame il contesto in cui le singole vicende erano maturate e di cui non avrebbe potuto disinteressarsi;
rileva, ancora, il travisamento della prova in cui è incorsa la Corte di Appello ritenendo non pertinente alla vicenda in esame il decreto di prevenzione del 1996 che ha considerato come riferito esclusivamente ad esponenti della "Banda della Magliana" laddove, invece, proprio in quel provvedimento si era dato conto dei rapporti tra questo gruppo e RI CA;
4.1.6.1 il collaboratore MA RI: il ruolo di MA RI: rileva che la Corte di Appello ha considerato illogico che il RI, nonostante la sua caratura criminale e la sua intraneità al sodalizio, fosse stato egli stesso sottoposto ad usura da parte del gruppo di cui avrebbe fatto parte: rileva come la Corte abbia omesso di considerare che dalle dichiarazioni del RI era possibile ricostruire l'articolarsi del suo rapporto con i CA in tre periodi diversi: il primo, risalente al 2011 e sino al 2014, quando egli aveva avuto contatti soltanto con MA CA ed al quale risale il prestito erogatogli da quest'ultimo a condizioni, peraltro, di favore (10% piuttosto che 20%); un secondo periodo, a partire dal gennaio del 2014, in cui il RI era entrato in contatto con l'intera famiglia, ed un terzo periodo, successivo al sequestro della EO, quando egli aveva ricevuto la proposta di entrare nel clan che la Corte, travisando un dato pacifico, ha ritenuto essere stata accettata;
sottolinea, infatti, che dalle stesse dichiarazioni del RI risulta che egli non era affatto entrato nel clan né era mai stato intraneo alla 'ndrangheta; che, inoltre, il fatto di provenire da una famiglia di 'ndraghetisti aveva maturato la fiducia dei CA ma anche il timore di costoro di essere esposti ad indagini sulla criminalità calabrese;
aggiunge che risulta illogico fondare la scarsa conoscenza 7 delle prassi creditizie del gruppo dalla reticenza del dichiarante il quale, infatti, si occupava della fase successiva a quella delle pattuizioni e della erogazione del credito;
la attendibilità di MA RI: richiama le considerazioni svolte dalla Corte circa la presunta debolezza delle dichiarazioni rese dal RI su circostanze apprese dalla EO evidenziando l'illogica applicazione dei canoni di valutazione riservati alla fase processuale e che sono stati utilizzati, invece, con riguardo a confidenze rese al di fuori del processo;
sottolinea, in definitiva, come la Corte abbia operato una valutazione di credibilità intrinseca e di attendibilità soggettiva sulla scorta di elementi travisati o ininfluenti, abbia travisato i rapporti tra il dichiarante e gli accusati e, per altro verso, la convergenza delle sue dichiarazioni con quelle rese dalla EO;
altri travisamenti sulle dichiarazioni del MA RI: rileva, ancora, il travisamento della prova in cui sarebbe incorsa la Corte di Appello nel a proposito del paragone fatto da RI tra RI CA e DO AN quale capo della 'ndrangheta; aggiunge che analogamente la Corte ha ritenuto inaffidabili le dichiarazioni del RI sulle modalità di erogazione dei prestiti usurari dimenticando che egli stesso era stato vittima di usura e ben conosceva i termini dei rapporti debito/credito praticati agli altri debitori in maniera del tutto simile;
segnala, ancora, come la valutazione delle dichiarazioni del RI in ordine alle modalità violente di recupero dei crediti non potesse essere messa in dubbio dall'esistenza di debitori che non erano stati vittime di violenza solo perché avevano accettato corrisposto il "dovuto" o comunque cifre altissime;
ribadisce come la valutazione operata dalla Corte circa la insussistenza della capacità del sodalizio di incutere timore sia stato il frutto di una considerazione atomistica delle prove;
le ragioni della collaborazione di MA RI: sottolinea, ancora, come la Corte non abbia spiegato in che misura ed in che modo il fatto che il RI fosse stato vittima di usura ovvero la sua origine calabrese possano avere inciso sulla attendibilità delle sue dichiarazioni;
segnala, invece, come il primo giudice avesse correttamente evidenziato che il RI si era autoaccusato di gravi reati e che non aveva in ogni caso fruito di alcun beneficio dalla prestata collaborazione;
4.1.6.2 EB EO: segnala come la Corte sia incorsa in travisamento della prova affermando che la EO non poteva ritenersi pienamente 8 attendibile a causa dei contrasti con i familiari, ovvero gli odierni imputati, finendo per travisare anche il senso delle dichiarazioni rese dalla costei;
4.1.6.3 RO RU: rileva che, sotto il profilo del travisamento per omissione, la Corte ha escluso la aggravante contestata non prendendo in esame le dichiarazioni del collaboratore RO RU le cui dichiarazioni erano state invece ampiamente richiamate dal giudice di primo grado laddove invece la sentenza impugnata non ne ha tenuto conto nemmeno al fine di svalutarne la valenza;
4.1.7 violazione di legge e vizio di motivazione sotto il profilo del travisamento della prova in ordine alla sussistenza dei delitti di cui ai capi LL), MM) e NN), rispettivamente ascritti a NG DA, GE DA, SA Di SI e DI TA assolti dalla Corte di Appello: riporta i capi di imputazione relativi alle tre vicende di interposizione da cui i predetti imputati sono stati assolti dalla Corte di Appello perché il fatto non costituisce reato;
segnala che, nella ricostruzione dei fatti condivisa sul piano oggettivo dalla Corte di Appello, DO DA, figlio di NG DA e SA Di SI e fratello di GE DA sarebbe il reato proprietario dei beni descritti nei capi LL), MM) e NN) non sussistendo, tuttavia, la prova dell'elemento soggettivo del reato a tale conclusione essendo pervenuta sulla scorta di una motivazione congetturale, errata in diritto e frutto di travisamento della prova;
congetturale in quanto la Corte evoca ripetutamente la finalità perseguita come quella di evitare un pignoramento civile dato che non emerge da alcun elemento acquisito al processo;
errata in diritto laddove afferma la inidoneità della intestazione fittizia ad un prossimo congiunto a scongiurare il rischio paventato, e richiama sul punto l'art. 26 del D. Lg.vo 159 del 2011; frutto, infine, di un travisamento della prova così radicale da essere deducibile in questa sede laddove la Corte ha affermato che tali operazioni erano intervenute in un momento in cui non era prevedibile che, nel 2018, a DO DA sarebbe stato contestato il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso;
rileva che la corte non ha tenuto conto che, alla stregua del curriculum criminale, lo DA ben poteva essere attinto da una misura di sicurezza legata alla pericolosità generica essendo egli dedito, sin dal 2002, a usura ed estorsione per taluno dei quali nell'aprile del 2003 aveva chiesto la definizione con sentenza di applicazione concordata della pena ed era imputato in un altro procedimento per il quale sarebbe stato condannato nel 2008 a due anni e sei mesi di reclusione con confisca parziale dei beni;
ripercorre inoltre le scansioni della vicenda, dalla cessione del contratto preliminare alla stipula del definitivo da parte di GE DA che aveva avuto la funzione di evitare l'acquisto diretto da parte della VU GY SR poiché nel frattempo, in data 9 10.11.2014, DO DA, detto VU, era stato attinto da una misura cautelare personale per usura e dal sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, di un compendio immobiliare a lui intestato avendo perciò ritenuto più prudente cedere il preliminare e far acquistare il bene dalla sorella GE;
evidenzia inoltre le anomalie del contratto di cessione del preliminare, del tutto trascurate dalla Corte, e tali da suggerire il carattere fittizio della operazione;
aggiunge, inoltre, che il dolo specifico del delitto in esame non corrisponde necessariamente al dolo esclusivo;
richiama, ancora, le dichiarazioni rese dalla EO sul punto e;
quanto alla intestazione fittizia dell'immobile di via SAno, segnala che la data dell'acquisto è di pochi giorni precedete la condanna dello DA a due anni e sei mesi di reclusione per usura ed estorsione pronunciata in data 6.2.2008 dal Tribunale di Roma con confisca parziale dei beni;
4.2 OC CA, con ricorso sottoscritto dagli Avv.ti Paolo Colosimo e Dario Proietti:
4.2.1 violazione di legge (art. 644 e 629 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine ai reati di usura ed estorsione consumati ai danni di IO CO: secondo la difesa non sarebbe stata provata né l'entità del prestito, né il contenuto degli accordi inter partes;
la conferma della responsabilità sarebbe fondata esclusivamente sulle dichiarazioni dell'offeso, che non sarebbero credibili tenuto conto della incoerenza della progressione dichiarativa (le dichiarazioni dibattimentali non erano conformi a a quelle rese durante le indagini); si contesta inoltre la legittimità dell'inquadramento giuridico della condotta, che avrebbe dovuto essere ricondotta alla fattispecie prevista dall'art. 393 cod. pen.; 4.2.2 violazione di legge (art. 644 e 629 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma di responsabilità per i reati di usura ed estorsione ai danni di EN LI e MA DI;
secondo la difesa mancherebbe la prova della dazione del prestito usuraio;
inoltre non sarebbe stata assegnata a LI la corretta veste processuale, tenuto conto che dalle prove raccolte emergerebbe il suo coinvolgimento nell'usura ai danni di DI;
infine, mancherebbe la prova delle minacce;
4.2.3 violazione di legge (art. 132 d. lgs n. 385 del 1993) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per il reato di esercizio abusivo di attività creditizia: secondo la difesa la motivazione sarebbe carente, tenuto conto della specificità dell'atto di appello, che avrebbe puntualmente contestato la sentenza di primo grado;
4.3 MO CA e IA CA, con ricorso a firma dell'Avv. Pier OR Manca: 10 4.3.1 vizio di motivazione: a detta della difesa sarebbe illogico ritenere che VA CA, già sottoposto a misure di prevenzione personale e patrimoniale, per "difendere" i suoi beni da ulteriori vincoli, li avesse affidati a CA MO, familiare che non svolgeva alcuna attività lavorativa;
si tratterebbe, invece, di una regolare compravendita;
mancherebbe inoltre lo scrutinio dell'elemento soggettivo;
la motivazione sarebbe carente anche con riguardo alla posizione di IA CA;
secondo la difesa, inoltre, la inverosimiglianza dell'azione delittuosa si ricaverebbe dal fatto che la ricorrente, convivente di VA CA, avrebbe ingenuamente dichiarato agli agenti del commissariato di PS che l'auto era di MO, ma era utilizzata da lei, dimostrando che era inconsapevole della presunta intestazione fittizia;
né la consapevolezza della illeceità della intestazione avrebbe potuto essere ricavata dal fatto che la stessa non avrebbe potuto ignorare le pendenze penali del compagno VA;
4.3.2 violazione di legge (art. 99 cod. pen.) ed omessa motivazione in ordine alla richiesta, avanzata con l'atto di appello, di escludere la recidiva contestata a MO CA;
4.3.3 violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche: non sarebbe stata considerata l'incensuratezza di IA CA, mentre con riguardo a MO CA la motivazione sarebbe incentrata in modo insufficiente - solo sulla intensità del dolo;
4.4 IA CA, con un secondo ricorso a firma dell'Avv. Ippolita Naso, che deduce violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: la motivazione sarebbe contraddittoria poiché fondata sulla valorizzazione di precedenti, negati nella parte della motivazione che aveva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena;
4.5 HE ZA, con ricorso a firma dell'Avv. NG Staniscia:
4.5.1 violazione di legge (art. 99 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva: assume la difesa che la recidiva avrebbe dovuto essere esclusa in quanto né la gravità del reato, né l'intensità del dolo (minima come attestato dalla quantificazione della pena base nel minimo edittale, coerente con il ruolo marginale avuto dal ZA nella consumazione del reato contestato), né i precedenti vantati (risalenti e non omogenei) indicavano un concreto aggravamento della pericolosità; a ciò si aggiunge che non sarebbero state 11 valutate le condizioni di vita dell'imputato ed il suo comportamento quando era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari;
4.5.2 violazione di legge (art. 99 cod. pen.): secondo la difesa sarebbe erronea la applicazione della recidiva "reiterata" tenuto conto che la seconda delle condanne che componevano la progressione criminosa riguarderebbe una condotta posta in essere tra l'agosto ed il settembre del 2010, dunque consumata prima del passaggio in giudicato della prima condanna, divenuta irrevocabile il 2 maggio 2015; pertanto il ZA, quando aveva posto il essere la seconda azione illecita, non avrebbe potuto avere la consapevolezza della sua condizione e delle conseguenze che la stessa avrebbe avuto in caso di consumazione di un nuovo delitto;
4.5.3 violazione di legge (art. 597 cod. proc. pen.), in quanto la Corte di appello aveva inflitto un aumento di un anno per la recidiva, mentre il primo giudice aveva quantificato l'aumento in soli sei mesi;
sarebbe quindi stato violato il divieto di reformatio in peius, operante anche con riferimento ai segmenti di pena riferibili alle aggravanti;
4.5.4 violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla condanna alle statuizioni civili: assume che né la Regione ZI, né l'associazione "Antonino Caponnetto", né "SOS IM ZI", avrebbero indicato nei rispettivi statuti l'obiettivo di costituirsi parte civile per i reati previsti dall'art. 512-bis cod. pen.; aggiunge che, in relazione a HE ZA, era stata esclusa l'aggravante agevolativa, sicché il ricorrente si trovava nelle medesime condizioni del coimputato OR TA, cui ab origine l'aggravante agevolativa non era stata contestata ed era stata proprio questa la ragione per la quale il Tribunale aveva escluso, nei confronti di TA, la costituzione della Regione ZI e di SOS ES ZI (la associazione "Antonino Caponnetto" non si era mai costituita nei confronti di tale imputato);
4.5.5 con atto in data 30 novembre 2022 l'Avv. NG Staniscia ha proposto motivi nuovi, con i quali ribadisce le ragioni del ricorso;
4.6 ST CA, con ricorso a firma dell'Avv. Dario Vennetiello:
4.6.1 violazione di legge (art. 133, 81, 62-bis cod. pen.): secondo la difesa la quantificazione della pena sarebbe sorretta da motivazione illogica sia in ordine al bilanciamento delle circostanze, che alla definizione dell'aumento per la continuazione;
segnatamente: la prevalenza delle attenuanti generiche sulla circostanza aggravante delle più persone riunite sarebbe stata giustificata in modo apodittico con il riferimento alla gravità del reato;
inoltre, non sarebbe stato considerato il comportamento processuale del ricorrente, incensurato, che aveva 12 reso pronta confessione, pur nel difficile ambiente della criminalità organizzata, coinvolgendo anche la madre;
4.7 VI LI, con ricorso a firma degli Avv.ti Pietro Odoardo Vicentini e OR Beni:
4.7.1 violazione di legge (artt. 521, 522 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: assume la difesa che nel capo di imputazione non era stato indicato che la somma richiesta da OC CA si riferiva ad un prestito usuraio, non azionabile per via giudiziaria;
pertanto, il fatto che la Corte di appello avesse riconosciuto la sussistenza dell'estorsione valorizzando l'illegittimità della pretesa - mentre il Tribunale aveva fatto leva sull'intensità della minaccia costituiva una - modifica del fatto contestato ed implicava la nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza;
4.7.2 violazione di legge (art. 191 cod. proc. pen.): sarebbero inutilizzabili le dichiarazioni rese da IO CO nel procedimento principale (n. 13868/2019 R.G. Trib.) in assenza del difensore del ricorrente, ed acquisite senza il consenso della difesa dello LI all'udienza del 26 ottobre 2020; 4.7.3 violazione di legge (art. 629 cod. pen.): deduce che il dolo concorsuale sussiste solo se l'agente sia in grado di rappresentarsi la verificazione dell'illecito e contribuisca alla realizzazione del medesimo;
la Corte di appello non aveva rilevato alcun elemento idoneo a provare tale profilo soggettivo in capo al ricorrente;
4.7.4 violazione di legge (art. 603 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: sia il Tribunale che la Corte di appello avevano rigettato la richiesta di assumere la testimonianza della persona con la quale OC CA avrebbe avviato il rapporto usuraio, ovvero US LA;
il ricorrente, con il terzo motivo di appello, aveva chiesto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, rilevando la decisività della testimonianza del LA: ciò nonostante la Corte di appello non la ha disposta, senza fornire alcuna motivazione;
4.7.5 omessa motivazione in relazione alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche proposta con il quinto motivo di appello;
4.7.6 omessa motivazione in ordine alle ragioni, esposte con il sesto motivo dell'atto di appello, con le quali erano stati contestati i presupposti del riconoscimento della recidiva reiterata specifica;
ribadisce che i precedenti vantati dal ricorrente erano risalenti e di scarso allarme sociale;
4.7.7 con l'ultimo motivo si instava per la correzione dell'errore materiale nel calcolo della pena: la riduzione del terzo per il rito abbreviato sarebbe stata erroneamente calcolata, poiché, partendo dalla pena base di sei anni di reclusione, con la riduzione per la scelta del rito, la Corte di appello aveva inflitto la pena di 13 anni quattro e mesi otto di reclusione, invece che di soli anni quattro di reclusione, risultante dal calcolo aritmetico della riduzione;
5. la difesa di VI LI ha trasmesso una memoria difensiva per replicare al ricorso proposto dal PG e con riguardo alla richiesta di annullamento della sentenza impugnata relativamente alla esclusione della aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod. pen. sul capo III) della imputazione: rileva, infatti, che il quinto ed il sesto motivo del ricorso del PG sono inammissibili in quanto manifestamente infondati;
segnala, infatti, il rilievo operato dal PG quanto al ritenuto errore in cui sarebbe incorsa la Corte di Appello nel giudicare essenziale, ai fini del riconoscimento della aggravante, il sistematico ricorso alla violenza, e richiama invece la motivazione dei giudici di secondo grado che hanno escluso la aggravante su tutt'altro presupposto;
osserva, inoltre, che il PG ha ritenuto di poter sostenere la propria tesi con il ricorso a precedenti giurisprudenziali del tutto inconciliabili tra loro e comunque riferiti a situazioni differenti, il primo ad un sodalizio criminale il cui radicamento renderebbe addirittura superfluo il ricorso a minacce esplicite;
il secondo riferito alla configurabilità del metodo mafioso anche a prescindere dall'esistenza di un sodalizio;
rileva, a tal proposito, che la condotta ascritta all'imputato era stata consumata non soltanto essendo lo LI del tutto estraneo a qualsivoglia sodalizio mafioso ma, per altro verso, quando non era stata nemmeno ventilata l'esistenza di una compagine di tipo mafioso denominata "clan CA"; sottolinea, invece, come la sentenza impugnata abbia fatto buon governo dei principi consolidati affermando che la minaccia perpetrata nel caso di specie appartiene al patrimonio tipico della criminalità comune;
segnala, inoltre, la insussistenza del denunziato travisamento sul fatto che il mancato esercizio della violenza fosse conseguente alla acquiescenza prestata dalle vittime, non risultando alcun elemento di prova deponente in tal senso, sicché la censura del PG tende in realtà a sollecitare una diversa lettura di quelli invece acquisiti;
segnala come, in prosieguo, il PG abbia tentato di prospettare come travisamento un profilo di contraddittorietà della motivazione che, peraltro, non sussiste, come risulta dalla integrale lettura del passo della motivazione riportato nel ricorso;
evidenzia come, analogamente, non emerga alcun travisamento nell'esame, operato nella sentenza impugnata, del capo III) e sulla responsabilità dello LI;
segnala, ancora, l'inammissibilità del sesto motivo del ricorso del PG laddove si sollecita la rivisitazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sulle caratteristiche e dinamiche del sodalizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 14 1. I ricorso del Procuratore Generale presso al Corte di Appello di Roma è, in gran parte, fondato. Come accennato nel "ritenuto in fatto", con sentenza del 21.12.020, la Corte di appello di Roma ha riformato la sentenza con cui, il 20.12.2019, il GUP presso il Tribunale capitolino, procedendo nelle forme del giudizio abbreviato, aveva dichiarato gli odierni ricorrenti responsabili di una serie di fatti di reato validando, inoltre, la contestazione della aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. vuoi sotto forma del "metodo mafioso" vuoi, anche, della finalità di agevolazione del "clan CA"; i giudici di secondo grado, accogliendo, sul punto, l'impostazione delle difese, hanno infatti escluso la suindicata aggravante ed hanno di conseguenza rideterminato la pena inflitta agli imputati;
sempre in riforma della sentenza di primo grado, inoltre, la Corte di appello ha assolto NG DA, GE DA, SA Di SI e DI TA dai reati loro ascritti ai capi LL), MM) e NN), perché il fatto non costituisce reato. Siffatte statuizioni sono oggetto di una articolata impugnazione proposta dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma che ne denunzia la erroneità sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione sulla scorta di censura che, come pure appena premesso, sono per la massima parte ammissibili e fondate.
1.1 Con il primo motivo del ricorso, infatti, il PG denunzia violazione di legge per errata interpretazione ed applicazione dell'art. 416-bis. 1 cod. pen. laddove la Corte di appello, per escludere la aggravante, contestata (e già ritenuta dal primo giudice) sotto il profilo della agevolazione, sui capi RR, M, N, P, SS e TT, ha affermato in più parti della motivazione della sentenza impugnata che, - - supponendo essa la effettiva esistenza del sodalizio, doveva prendersi atto che, nella fattispecie, il relativo accertamento era oggetto di un separato procedimento, ancora in corso, non potendo invece operarsi, sul punto, un accertamento meramente incidentale;
il medesimo vizio di violazione di legge viene dedotto, inoltre, per l'analoga affermazione formulata dalla Corte territoriale quanto ai presupposti della aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3, cod. pen., del pari esclusa con la medesima- errata-motivazione. Il motivo è fondato. È largamente diffusa, ancorché non del tutto unanime (cfr., per una posizione più sfumata, ancorché relativa ad una fattispecie concreta peculiare, Sez.
2 - n. 27548 del 17/05/2019, Gallelli, Rv. 276109 01), nella ' giurisprudenza di questa Corte, l'affermazione per cui l'art. 7 del DL 152 del 1991, ora art. 416-bis.1 cod. pen., configura due ipotesi di circostanze aggravanti: la 15 prima relativa al reato commesso dal soggetto, appartenente o men o all'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., che si avvale del metodo mafioso, ai fini della cui integrazione non è necessaria la prova l'esistenza della associazione criminosa, essendo sufficiente l'aver ingenerato nella vittima la consapevolezza che l'agente appartenga o sia legato ad un sodalizio con quelle caratteristiche;
la seconda che, invece, postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di una associazione mafiosa, ne implica necessariamente l'esistenza reale a non semplicemente supposta e richiede, ai fini della sua integrazione, la prova della oggettiva finalizzazione dell'azione a favorire l'associazione singoloe non un (cfr., partecipante Maccariello,Sez. 2, n. 49090 del 04/12/2015, Rv. 265515 01; - Sez. 2, n. 41003 del 20/09/2013, Bianco, Rv. 257240 - 01; conf., Sez. 6 n. 1738 del 14/11/2018, Mancuso, Rv. 274842 - 01). Le stesse SS.UU. "Chioccini", vagliando la questione della natura oggettiva o soggettiva - della aggravante della agevolazione, hanno d'altra parte fatto presente che ". la forma aggravata in esame esige quindi che l'agente deliberi l'attività illecita nella convinzione di apportare un vantaggio alla compagine associativa: è necessario però, affinché il reato non sia privo di offensività, che tale rappresentazione si fondi su elementi concreti, inerenti, in via principale, all'esistenza di un gruppo associativo avente le caratteristiche di cui all'art. 416- bis cod. pen. ed alla effettiva possibilità che l'azione illecita si inscriva nelle possibili utilità, anche non essenziali al fine del raggiungimento dello scopo di tale compagine, secondo la valutazione del soggetto agente, non necessariamente coordinata con i componenti dell'associazione" (cfr., dalla motivazione di Sez. U , n. 8545 del 19/12/2019, Chioccini, Rv. 278734 -01). Tanto premesso, questa Corte, tuttavia, ha più volte chiarito che, ai fini del riconoscimento della aggravante di cui all'art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen.), il giudice, anche in assenza di formale contestazione, nell'ambito del procedimento, del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., può effettuare una valutazione incidentale, allo stato degli atti, di sussistenza di una compagine associativa ancorché, si è detto, tale accertamento non possa essere compiuto sulla sola base dell'emissione, in un diverso procedimento penale, di una misura cautelare per il predetto reato associativo, necessitando della contestuale acquisizione degli elementi di prova posti a fondamento di tale misura (cfr., Sez. 3, n. 8505 del 14/01/2021, Rinzivillo, Rv. 281163 01; Sez. 1, - 01: conf., tra le non massimate,- n. 24524 del 18/02/2014, Griner, Rv. 259620 Sez. 2, n. 36016 del 16.4.2019, Favara;
Sez. 1, 12288 del 2.7.2017, Abbruzzese;
Sez. 2, n. 47062 del 21.9.2017; cfr., anche, Sez. 2, n. 13504 del 28/02/2013, 16 Pelle, Rv. 254909 - 01, in cui la Corte ha affermato che la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge n. 203 del 1991, è configurabile anche se la condotta sia posta in essere in relazione ad associazione di tipo mafioso la cui esistenza non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato e se il dedotto capo di questa, destinatario della condotta agevolativa, sia stato precedentemente assolto da imputazioni relative al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., quando l'operatività del sodalizio ed il ruolo svolto dal soggetto agevolato siano desumibili da risultanze acquisite successivamente alla sentenza di assoluzione). Il giudice chiamato a decidere in merito alla esistenza o meno della aggravante della "agevolazione", non può dunque esonerarsi dalla necessità di svolgere un accertamento incidentale sulla esistenza del sodalizio in funzione e nell'interesse del quale l'agente abbia posto in essere la condotta illecita ascrittagli;
risulta perciò evidentemente errata, in diritto, la affermazione dei giudici capitolini laddove (cfr., in particolare, pagg. 25-26 della sentenza impugnata), dopo aver accennato al contenuto delle conversazioni intercettate tra MA e UR LA (in cui costoro manifestano il timore di denunciare i CA) e dopo aver dato atto della conversazione, pure intercettata, tra IO CH e UL LE (da cui pure emerge il timore di costoro nutrito dai nei confronti dei CA), ha tuttavia sostenuto che "... che tali apporti probatori non sono specificatamente rivolti alla prova dei reati per cui si procede in questo giudizio", rifiutando, come si vedrà in séguito, di dar rilievo ad elementi di prova che esulassero dalle singole fattispecie per disegnare il quadro all'interno del quale le condotte illecite erano state consumate. A conclusioni analoghe deve pervenirsi con riguardo alla pure denegata aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3, cod. pen., contestata (e già ritenuta dal primo giudice) sul capo N), atteso che, anche in tal caso, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che, ai fini della sua configurabilità, non è necessario che l'appartenenza dell'agente a un'associazione di tipo mafioso sia accertata con sentenza definitiva, ma è sufficiente che tale accertamento sia avvenuto nel contesto del provvedimento di merito in cui si applica la citata aggravante (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 33775 del 04/05/2016, Bianco, Rv. 267850 - 01; Sez. 1, n. 6533 del 01/02/2012, Santapaola, Rv. 252084 - 01; Sez. 5, n. 26542 del 08/04/2009, Vatiero, Rv. 244096-01). È infine opportuno ricordare quanto autorevolmente ribadito dalle SS.UU. in merito al fatto che la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203 (impiego del metodo mafioso nella commissione dei singoli reati o finalità di agevolare, con il delitto 17 posto in essere, l'attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso) può certamente concorrere con quella di cui all'art. 628, comma 3, n. 3 e 629, comma 2, cod. pen. (violenza o minaccia poste in essere dall'appartenente a un'associazione di stampo mafioso) (cfr., Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli Rv. 218378 01); per altro verso, è pure pacifico che la circostanza aggravante della commissione del fatto ad opera di un partecipe all'associazione di tipo mafioso, non richiede che tutti gli agenti rivestano tale qualità e si estende anche ai concorrenti nel reato, trattandosi di circostanza che, ancorché soggettiva, attiene alla qualità personale del colpevole (cfr., in tal senso, Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, Rv. 269365 01; Mancuso, Sez. 6, n. 41514 del 25/09/2012, Rv. 253807 01; Adamo, Sez. 1, n. 5639 del 03/11/2005, Calabrese, Rv. 233839-01).
1.2 Con il secondo motivo, il PG denunzia violazione di legge con riferimento alla connotazione dell'omertà considerata dalla Corte di appello elemento caratterizzante dell'associazione di tipo mafioso e la conseguente erroneità della esclusione dell'aggravante dell'agevolazione dell'associazione mafiosa denominata "clan CA" in relazione ai capi RR, M, N, P, SS e TT non avendo i giudici romani ravvisato, nel caso di specie, una condizione di assoluta omertà ritenuta necessaria per ritenere il carattere mafioso del sodalizio. Il rilievo è fondato. Anche in tal caso, infatti, la giurisprudenza di questa Corte è concorde nell'affermare che la nozione di "omertà", che si correla in rapporto di causa a effetto alla forza di intimidazione dell'associazione di tipo mafioso, deve essere sufficientemente diffusa, ancorché, tuttavia, non generale, e può derivare non solo dalla paura di danni alla propria persona, ma anche dall'attuazione di minacce che comunque possono realizzare danni rilevanti, di modo che sia diffusa la convinzione che la collaborazione con l'autorità giudiziaria non impedirà ritorsioni dannose per la persona del denunciante, in considerazione della ramificazione dell'organizzazione, della sua efficienza, della sussistenza di altri soggetti non identificabili forniti del potere di danneggiare chi ha osato contrapporsi (cfr., Sez. F, n. 44315 del 12/09/2013, Cicero, Rv. 258637 - 01). Si è perciò correttamente ritenuto che, ai fini della configurabilità dell'associazione per delinquere di tipo mafioso, il requisito della forza intimidatrice promanante dal sodalizio non può essere escluso per il sol fatto che la sua percezione all'esterno non è generalizzata nel territorio di riferimento, o che un singolo non si è piegato alla volontà dell'associazione o, addirittura, ne ignori l'esistenza (cfr., Sez. 5-, n. 26427 del 20/05/2019, Forieri, Rv. 276894 -01; conf., tra le non massimate: Sez. 2, n. 4919 del 19.1.2021, Osaheni;
Sez. 2, n. 18 4918 del 19.1.2021, Ehiauguinah;
Sez. 6, n. 37081 del 19.11.2020, Anslem;
Sez. 1, n. 28073 dell'8.7.2020, Cagnazzo). In generale, si è detto, la forza intimidatrice espressa dal vincolo associativo può essere diretta a minacciare tanto la vita o l'incolumità personale, quanto, anche o soltanto, le essenziali condizioni esistenziali, economiche o lavorative di specifiche categorie di soggetti, e il suo riflesso esterno in termini di assoggettamento può anche non tradursi necessariamente nel controllo di una determinata area territoriale. Non è, perciò, necessario che l'impiego della forza di intimidazione dell'associazione sia penetrato in modo massiccio nel tessuto economico e sociale del territorio di elezione, bastando la prova di tale impiego con le finalità criminali indicate dall'art. 416-bis, terzo comma, cod. pen. (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, dep. 2020, Fasciani, Rv. 278745; Sez. 6, n. 45181 del 19/09/2019, C., non mass.; Sez. 2, n. 24851 del 04/04/2017, Garcea, Rv. 270442). E' sufficiente, infatti, che l'organizzazione abbia conseguito fama criminale, utilizzando metodologie proprie di sodalizi di stampo mafioso o adottandone i modelli di organizzazione e i rituali di adesione, e che, soprattutto, abbia manifestato una concreta ed reale capacità di intimidazione effettivamente percepita come tale, così producendo un assoggettamento omertoso nell'ambito oggettivo e soggettivo, pur eventualmente circoscritto, in cui opera (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555 - 16; Sez. 1, n. 51489 del 29/11/2019, Albanese, Rv. 277913; Sez. 5, n. 26427 del 20/05/2019, Forieri, Rv. 276894). In quest'ottica, pertanto, si è ritenuto che il reato previsto dall'art. 416-bis cod. pen.è configurabile in relazione ad organizzazioni diverse dalle mafie cosiddette "tradizionali" e, in particolare, anche nei confronti di un sodalizio costituito da un ridotto numero di partecipanti, che tuttavia impieghi il metodo mafioso per ingenerare, sia pur in un ambito territoriale circoscritto, una condizione ed omertàdi assoggettamento diffusa (cfr., Sez. 6, n. 57896 del 26/10/2017, Fasciani, Rv. 271724 01, resa in una - fattispecie in cui la Corte ha accolto il ricorso avverso la sentenza di appello che aveva derubricato il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. in quello di cui all'art. 416 cod. pen., non considerando adeguatamente che l'associazione criminale, pur operando in un ristretto territorio, si caratterizzava per l'indiscussa forza intimidatrice, generata anche mediante il ricorso abituale a condotte violente ed all'uso di armi, tale da indurre un generale atteggiamento omertoso tenuto dai testimoni in dibattimento e desumibile dall'assenza di denunce e di forme di 19 collaborazione da parte delle persone offese: cfr., anche, Sez. 5, n. 44156 del 13/06/2018, S., Rv. 274120 01, in cui la Corte, decidendo su una fattispecie relativa al c.d. "clan DA" operante nel territorio di Ostia, ha spiegato che il reato previsto dall'art. 416-bis cod. pen. è configurabile non solo in relazione alle mafie cosiddette "tradizionali", consistenti in grandi associazioni di mafia ad alto numero di appartenenti, dotate di mezzi finanziari imponenti e in grado di assicurare l'assoggettamento e l'omertà attraverso il terrore e la continua messa in pericolo della vita delle persone, ma anche con riguardo alle c.d. "mafie atipiche", costituite da piccole organizzazioni con un basso numero di appartenenti, non necessariamente armate, che assoggettano un limitato territorio o un determinato settore di attività avvalendosi del metodo "mafioso" da cui derivano assoggettamento ed omertà, senza, peraltro, che sia necessaria la prova che la forza intimidatoria del vincolo associativo sia penetrata in modo massiccio nel tessuto economico e sociale del territorio di riferimento;
cfr., ancora, nella stessa direzione, Sez. 2 , n. 10255 del 29/11/2019, Fasciani, Rv. 278745 -02). In definitiva, ai fini della qualificazione ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen. di una nuova ed autonoma formazione criminale con tali caratteristiche, è necessario accertare se il sodalizio: a) abbia conseguito fama e prestigio criminale, autonomi e distinti da quelli personali dei singoli partecipi, in guisa da esser capace di conservarli anche nel caso in cui questi ultimi fossero resi innocui;
b) abbia in concreto manifestato capacità di intimidazione, ancorché non necessariamente attraverso atti di violenza o di minaccia, nell'ambito oggettivo e soggettivo, pur eventualmente circoscritto, di sua effettiva operatività; c) abbia manifestato una capacità di intimidazione effettivamente percepita come tale ed abbia conseguentemente prodotto un assoggettamento omertoso nel "territorio" in cui l'associazione è attiva (cfr., Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, Bolla, Rv. 279555 - 17).
1.3 Con il terzo motivo, la Procura Generale presso la Corte di appello di Roma deduce, ancora, violazione di legge con riferimento alla esclusione della aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. poiché i giudici di secondo grado hanno ritenuto di non poter valorizzare, a tal fine, le sentenze del 2008 e del 2010, pur acquisite ai sensi dell'art. 238-bis, cod. proc. pen., in quanto dichiarative della prescrizione e non già di condanna. Anche in tal caso il motivo è fondato, non potendosi, in termini assoluti ed astratti, come sembra aver ritenuto la sentenza impugnata, escludere che anche una sentenza che abbia dichiarato la prescrizione del reato possa essere utilizzata 20 quale prova dei "fatti" rilevanti per affermare l'esistenza di un gruppo con le caratteristiche previste dall'art. 416-bis cod. pen.. Ed in effetti, già dal tenore letterale dell'art. 238-bis cod. proc. pen., si ricava che le sentenze irrevocabili sono utilizzabili "ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma dell'art. 187 c.p.p. e art. 192 c.p.p., comma 3", e ciò senza alcuna distinzione tra sentenze di condanna o di proscioglimento, sicché, a tal fine, anche la sentenza di proscioglimento per prescrizione è acquisibile ai fini di prova (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 1397 dell'11.12.2007, Coletta). L'affermazione della Corte di appello, infatti, è errata nella sua assolutezza non tenendo conto che la sentenza che dichiari la prescrizione ben può contenere un accertamento "pieno" del "fatto" come accade, ad esempio, nell'ipotesi in cui a prendere atto ed a dichiarare la prescrizione (ovvero, anche, ad applicare la amnistia) sia il giudice di appello tenuto, tuttavia, ad una valutazione "pleno jure" per la presenza della parte civile (cfr., art. 578 cod. proc. pen.); ma, come è noto, l'accertamento "pieno" del "fatto", pur contenuto in una sentenza dichiarativa della prescrizione, ben può fondare la adozione di una misura di prevenzione personale ovvero della misura di prevenzione patrimoniale della confisca (cfr., art. 578-bis cod. proc. pen.). In altri termini, non è condivisibile ed è, invero, errata in diritto la affermazione secondo cui la sentenza che dichiari la causa estintiva del reato sia sempre ed in ogni caso inutilizzabile ai fini della prova del fatto costitutivo della fattispecie di reato che interessa e non possa rilevare nel diverso processo in cui essa sia stata prodotta ed acquisita;
ben diversamente, l'accertamento del "fatto" ben può essere contenuto in una sentenza del genere e "recuperato" a fini diversi quali, come si è appena detto, la confisca (cfr., d'altra parte, Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perrone, Rv. 278870 01, in cui si è affermato che, in tema di lottizzazione abusiva, la confisca di cui all'art. 44, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva del reato determinata dalla prescrizione, purché la sussistenza del fatto sia stata già accertata, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell'ambito di un giudizio che abbia assicurato il pieno contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, fermo restando che, una volta intervenuta detta causa, il giudizio, in applicazione dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non può proseguire al solo fine di compiere il predetto accertamento).
1.4 Con il quarto motivo, il Procuratore Generale denunzia la violazione di legge, con particolare riguardo agli artt. 416-bis cod. pen. e 416-bis.1 cod. pen., in cui sarebbe incorsa la Corte di appello nell'escludere il carattere mafioso del 21 sodalizio denominato "clan CA", in difetto di una organizzazione di tipo verticistico quale elementi fattuale ritenuto essenziale e costitutivo della fattispecie in esame. Il rilievo è, anche in tal caso, fondato. Il collegio intende ribadire che l'indole mafiosa o meno di un'associazione delinquenziale presuppone non la sua rispondenza ad uno schema rigido e prefissato del fenomeno criminoso oggetto del procedimento, ma la sua conformità ad un modello o tipo di organizzazione nella quale siano individuabili le caratteristiche richiamate dall'art. 416-bis comma terzo cod. pen.; ed in effetti, alla definizione del modello e tipo è estranea al di fuori dei caratteri richiamati ogni altra indagine che a questi ultimi non si riferisca e, segnatamente, quella che presupponga una ricostruzione dei fenomeni criminosi, quali la mafia, la camorra e similari, sulla base di elementi diretti a fissarne profili organizzativi ed operativi in modo compiuto e definitivo;
ciò in quanto la loro estrema variabilità, il loro adattamento alle più diverse contingenze e, oltre tutto, la tipica segretezza di tali organizzazioni esclude, infatti, ogni definizione come tale e rende arbitraria ogni indagine che non abbia quale obiettivo ai fini che interessano - la verifica del - modello o tipo cui si riferiscono le caratteristiche previste dall'art. 416-bis comma terzo cod. pen.. Ne consegue che è pertanto arbitrario e francamente errato affermare o negare la responsabilità penale in ordine al delitto di associazione a delinquere d'indole mafiosa che presupponga necessariamente o l'esistenza di vertici -e, quindi, di una specifica gerarchia o l'esistenza di gruppi organizzati aventi una - loro propria autonomia e in quanto comportanti o il coinvolgimento di tutti gli appartenenti, previa fusione delle diverse unità, ovvero, nel caso di partecipazione di un solo associato, il mero concorso di questi nei singoli episodi delinquenziali in cui sia coinvolta la diversa o più ampia organizzazione criminosa (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 1760 del 16/12/1985, Spatola, Rv. 171998 – 01). Come, anche recentemente ed autorevolmente (cfr., Sez. U -, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari), questa Corte ha avuto modo di ribadire, la struttura della fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. è stata "costruita" dalla legge n. 646 del 1982 proprio facendo ricorso all'acquisizione di dati cognitivi delle modalità di funzionamento delle mafie, prima fra tutte quella denominata "Cosa Nostra"; ha spiegato che tali paradigmi esperienziali si .... fondano in gran parte su una matrice giudiziaria, essendo stati i dati di conoscenza circa la struttura ed il funzionamento di tali associazioni ricavati dai processi che ne hanno svelato le dinamiche, spesso anche attraverso il fondamentale contributo proveniente dai collaboratori di giustizia” consentendo, perciò, "... di individuare 22 come dato esperienziale quello che descrive le mafie storiche come associazioni stabili, orientate non all'esecuzione di un programma criminoso a termine, bensì al perseguimento di un più ampio e temporalmente indefinito obiettivo antisociale, l'adesione al quale comporta, per l'affiliato, un vincolo di fedeltà tendenzialmente permanente, di regola rescindibile solo attraverso una esplicita dissociazione, ordinariamente conseguente alla scelta di collaborare con l'autorità giudiziaria" (cfr., dalla motivazione della richiamata sentenza "Modaffari"). In quest'ottica, perciò, la prassi giudiziaria ha spesso valorizzato le massime di esperienza impiegate, per esempio, nella valutazione della responsabilità dei capi mandamento, dei componenti della "cupola" o della "commissione provinciale" di "cosa nostra", relativamente ai c.d. omicidi "eccellenti" (cfr., Sez. 5, n. 18845 del 30/05/2002, dep. 2003, Aglieri, Rv. 226423- 01; Sez. 5, n. 22897 del 27/04/2001, Riina, Rv. 219435-01; Sez. 6, n. 4070 del 19/12/1997, dep. 1998, Greco, Rv. 210209-01; Sez. 6, n. 1758 del 02/05/1995, Madonia, Rv. 201829-01; Sez. 1, n. 3584 del 14/07/1994, Buscemi, Rv. 199305- 01) ovvero per assegnare rilevanza probatoria, ai fini della affermazione della responsabilità concernente la condotta di partecipe al sodalizio, all'attribuzione della qualifica di "uomo d'onore" (cfr., Sez. 2, n. 5343/2000, cit.; Sez. 5, n. 4478 del 23/10/1996, Maglie, Rv. 206549-01; Sez. 1, n. 5466 del 18/04/1995, Farinella, Rv. 201649-01; Sez. 1, n. 4148 del 30/09/1994, Di Martino, Rv. 199943- 01). In passato, la giurisprudenza della Corte si è dimostrata favorevole al ricorso a dati di conoscenza esperienziali, sul rilievo che la mafia è dotata di una precisa identità sociologica (cfr., Sez. 1, n. 80 del 30/01/1992, Abbate, non mass.; Sez. 1, n. 7838 del 25/03/1982, De Stefano, non mass.; Sez. 1, n. 162 del 24/01/1977, Condelli, Rv. 135978-01); a tale apertura si era contrapposto, in epoca altrettanto risalente, un orientamento che considerava invece arbitraria l'enunciazione di criteri generali e di massime di esperienza per la ricostruzione dei fenomeni mafiosi, le cui dinamiche comportamentali in molti casi apparivano ancora come sconosciute (cfr., Sez. 1, n. 10477 del 29/05/1989, 011io, Rv. 181886-01; conf., la già citata, Sez. 6, n. 1760 del 16/12/1985, dep. 1986, Spatola, Rv. 171998-01). Ma, come si è accennato in precedenza, è proprio la esperienza giudiziaria ormai consolidata con riferimento a fenomeni di criminalità organizzata di volta in volta denominati o qualificati in termini di mafie "locali" (cfr., la già citata, Sez. 2 n. 10255 del 29/11/2019, Fasciani, Rv. 278745-02), in quanto sorte - 1 in ambiti geografici lontani da quelli di risalente e tradizionale operatività delle mafie "storiche"; ovvero in termini di mafie "nuove" (cfr., così, ad esempio, la pure 23 già richiamata, Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, Rv. 279555 - 16, secondo cui le "nuove" associazioni possono rientrare nella previsione dell'art.416-bis cod. pen. qualora presentino le caratteristiche tipiche delle "mafie storiche", sia pur dando luogo ad una riproduzione del fenomeno associativo in termini di minore intensità ed estensione, con riguardo alla complessità della organizzazione, all'ambito territoriale ed alle attività interessate, salva restando la necessaria dimostrazione che la "nuova associazione" abbia manifestato in concreto la propria capacità di intimidazione, determinando un assoggettamento omertoso); l'esperienza giudiziaria ha portato alla luce, inoltre, il fenomeno delle mafie "straniere" (cfr., Sez. 2 n. 14225 del 13/01/2021, Johnson, Rv. 281126 - 01), o delle mafie 1 "delocalizzate"; in tale ultimo caso, e con implicazioni dirette sulla "intensità" degli oneri probatori in punto di "esteriorizzazione" del metodo mafioso, talvolta consistenti in articolazioni e dirette emanazioni di strutture criminali dislocate nei territori di origine (cfr., Sez. 2 -, n. 12362 del 02/03/2021, Mazzagatti, Rv. 280997 01; Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811 - 01); in altri casi, peraltro, in realtà che, pur con collegamenti tra i suoi esponenti di vertice e il sodalizio di origine, si affermano in realtà geograficamente lontane e che hanno come "oggetto sociale" tipologie di reati funzionali piuttosto al reinvestimento dei proventi illeciti (cfr., per un esempio, Sez. 2 -, n. 45584 del 24/11/2022, Carzo, Rv. 283857 01). La casistica, pertanto, è ormai estremamente ampia consentendo perciò di ritenere, quale dato di comune esperienza, che anche per le mafie "storiche", l'organizzazione di tipo rigidamente verticistico o piramidale, pur in forma più o meno federata, sia un elemento tutt'altro che essenziale e che non trova riscontro non soltanto nella struttura della norma ma, invero, nemmeno nella realtà socio- criminale cui il legislatore aveva inteso far riferimento. Ferma restando, naturalmente, la necessità di una struttura organizzativa rispondente al modello del reato associativo, non par dubbio che, nell'ottica del legislatore del 1982, la peculiarità della norma e l'elemento differenziale rispetto al delitto di cui all'art. 416 cod. pen., già presente nel codice, era stato individuato nel metodo utilizzato dagli adepti che, come hanno ricordato le SS.UU. "Modaffari", "... ha obbligato dottrina e giurisprudenza ad una complessa attività ermeneutica con forti sollecitazioni evolutive in ragione della sua imperfezione terminologica, influenzata dalla dimensione sociologica del fenomeno e dalla realtà empirico criminologica di volta in volta interessata". Si è dunque osservato che "... pur esprimendo evidenti attitudini plurioffensive - minaccia alla libertà morale dei consociati, all'ordine democratico, alla libertà di mercato e d'iniziativa economica, all'imparzialità e al buon 24 andamento della pubblica amministrazione - l'aggressione più diretta è quella rivolta all'ordine pubblico in una duplice dimensione: quella oggettiva, quale complesso delle condizioni che garantiscono la sicurezza e la tranquillità comune, e quella soggettiva, intesa come libertà morale della popolazione di determinarsi liberamente nelle decisioni e nelle scelte, al riparo dalla costrizione indotta da qualsivoglia organismo stabilmente costituito per infrangere la legge penale e per trarre da ciò profitto" (cfr., dalla motivazione delle SS.UU. "Modaffari"); in definitiva, "... pur se ai fini dell'individuazione di un sodalizio di tipo mafioso devono ritenersi determinanti la ricorrenza dell'elemento personale con la distribuzione gerarchica dei ruoli, l'esistenza di una specifica struttura organizzativa e logistica, l'ambito territoriale di operatività e la tipologia dei reati-fine, la tipicità del modello associativo delineato dall'art. 416-bis cod. pen. risiede nelle modalità attraverso cui l'associazione si manifesta e non già negli scopi (alternativi) che s'intendono perseguire" (cfr., ivi). Il proprium del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. è, dunque, da individuarsi nel "metodo", descritto al comma terzo, piuttosto che nel ricorrere di una rigida e predeterminata forma organizzativa rappresentando, peraltro, un dato di comune conoscenza quello di organizzazioni - pacificamente di stampo mafioso che, tuttavia, operano in maniera "diffusa" sul territorio attraverso articolazioni locali non di rado in conflitto tra loro, con l'insorgere di "guerre" (di camorra) o "faide" (di 'ndrangheta) che dimostrano come il modello restituito dalla letteratura giudiziaria e non della mafia siciliana, imperniato su una - struttura rigidamente piramidale (con al culmine una vera e propria "cupola") sia tutt'altro che generalizzabile e, comunque, sicuramente inessenziale rispetto al modello tipico delineato dalla fattispecie legale.
1.5 Con il quinto motivo, il PG deduce violazione di legge e vizio di motivazione anche sotto il profilo del travisamento della prova - -con riguardo alla esclusione dell'aggravante di aver commesso il fatto "con metodo mafioso", contestata (e già ritenuta dal primo giudice), sui capi PPP, QQQ, GGG, III, SS della rubrica.
1.6 Con il sesto motivo, poi, la Procura Generale deduce, del pari, violazione di legge e vizio di motivazione - anche sotto il profilo del travisamento della prova - quanto alla effettiva riconducibilità del "clan CA" nel paradigma normativo disegnato dall'art. 416-bis cod. pen. e, di conseguenza, alla sussistenza dei presupposti per ritenere la aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e, in particolare, l'errato apprezzamento delle dichiarazioni rese dai collaboratori EB EO e MA RI e l'omessa considerazione di quelle rese da RO RU. 2 25 5 Prima di passare all'esame delle censure articolate dal PG ricorrente, è opportuna una breve premessa: vero che, nel ricorso, si insiste e si ritorna più volte sul "travisamento" della prova con riferimento, di volta in volta, all'errata o incompleta valutazione delle dichiarazioni rese dalla EO e dal RI ma, anche, la mancata valutazione di quelle del RU. Ed è noto che, tra i vizi riconducibili al novero di quelli denunziabili ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. vi è certamente quello del "travisamento" che, come è noto, è ravvisabile nel caso di contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame, ovvero dall'errore cosiddetto revocatorio, che cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio ovvero nella omessa valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (cfr., Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, Grancini, Rv. 272406; Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello, Rv. 276567). In altri termini, il vizio di "travisamento" deve riguardare una prova che non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi (non già dal suo "significato" ma) dal suo "significante" e che sia idonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisione impugnata. Nel caso che ci occupa, invero, i rilievi che il PG qualifica in termini di "travisamento" sono, in effetti, dei vizi di motivazione riconducibili alla violazione al principio, pure ormai consolidato, secondo cui, qualora il giudice di appello riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado, se non è obbligato a rinnovare la istruttoria dibattimentale quanto alle prove dichiarative decisive, è tuttavia tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva (cfr., Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, Troise, Rv. 272430-01). Si è soliti parlare, in tal caso, dell'obbligo, per il giudice che riformi in senso assolutorio, di predisporre una motivazione "rafforzata" che si sostanzia nella necessità di una compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché nel confezionare un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva 26 superiore (cfr., in tal senso, Sez. 6 -, n. 51898 del 11/07/2019, Rv. 278056 - 01; Sez.
4 - n. 24439 del 16/06/2021, Rv. 281404 1 Frigerio, 01; Sez. 4 , n. 2474 del 15/10/2021, Masturzo, Rv. 282612-01). In definitiva, pur essendo stato anche normativamente puntualizzato, in caso di riforma della sentenza di assoluzione, con la introduzione del comma 3bis all'art. 603 cod. proc. pen., il principio da molti anni affermato è quello secondo cui la decisione del giudice di appello, che comporti la totale riforma della sentenza di primo grado, impone la dimostrazione dell'incompletezza o della non correttezza ovvero dell'incoerenza delle relative argomentazioni con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente dimostrazione che, sovrapponendosi in toto a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversi o diversamente valutati;
con la conseguenza per cui il giudice di appello, allorché prospetti ipotesi ricostruttive del fatto alternative a quelle ritenute dal giudice di prima istanza, non può limitarsi a formulare una mera possibilità, come esercitazione astratta del ragionamento disancorata dalla realtà processuale, ma riferirsi a concreti elementi processualmente acquisiti, posti a fondamento di un "iter" logico che conduca, senza affermazioni apodittiche, a soluzioni divergenti da quelle prospettate da altro giudice di merito. Rileva il collegio che l'obbligo, per il giudice di appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di primo grado, sussiste anche quando la riforma riguardi un elemento circostanziale del reato;
tanto più, come nel caso che ci occupa, laddove la circostanza in questione sia particolarmente impattante non soltanto sul piano dell'aggravamento della pena ma, prima ancora, su quello cautelare (cfr., art. 275 comma 3 cod. proc. pen.) e dell'esecuzione della pena: è d'altra parte pacifico che i fatti che integrano circostanze aggravanti, pur accedendo al fatto- reato al cui titolo vengono riferiti, non si sottraggono alla regola dell'art. 187 cod. proc. pen., come fatti secondari che direttamente incidono sulla pena, e quindi alle regole di valutazione stabilite nell'art. 192 stesso codice (cfr., Sez. 5, n. 41332 del 24/10/2006, Lupo, Rv. 235299 - 01; tra le non massimate, Sez. 1, n. 45965 del 10.6.2022, Rizzi). Allo stesso modo, perciò, per escludere in appello le circostanze aggravanti già ritenute in primo grado, il giudice dell'impugnazione dovrà confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e procedere ad una confutazione degli elementi di prova su cui era stata fondata la originaria diagnosi positiva, che sarà tanto più specifico quanto più analitica era stata, sul punto, la motivazione della sentenza di prime cure. 272 7 dunque in quest'ottica che va letto il ricorso del PG e che, a parere del collegio, la sentenza impugnata presta il fianco ai rilievi in punto di deficit motivazionale puntualmente segnalati nel ricorso.
1.5.1 Partendo, allora, dai rilievi del PG sui capi PPP e QQQ, va premesso si tratta, in tal caso, della vicenda che vede come imputato ST CA per fatti di estorsione in danno di tali IO Di RZ e AN RI, in relazione ai quali il PG censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha escluso la aggravante del "metodo mafioso". Il rilievo è fondato. La Corte di appello ha infatti escluso la aggravante del "metodo", contestato e ritenuto dal primo giudice sul capo PPP (relativo alla estorsione in danno di IO Di RZ), sostenendo che "... il mero prospettare la conoscenza del luogo di dimora del debitore e dei suoi familiari senza l'evocazione del capitale criminale accumulato negli anni dall'associazione criminale di appartenenza dell'estortore, non può integrare l'aggravante del metodo mafioso, difettando il riferimento certo ed univoco all'appartenenza ad un'associazione criminale di caratura e di potenziale criminale tale, la cui evocazione avrebbe prodotto uno straordinario effetto intimidatorio sulla vittima, non risultando, dalla deposizione del Di RZ, che il CA abbia evocato il nominativo della cosca di presunta appartenenza" (cfr,. pag. 43 della sentenza impugnata). Si è già ribadito come sia assolutamente consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per cui la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso non presuppone necessariamente l'esistenza di un'associazione con le caratteristiche di cui all'art. 416-bis, cod. pen., essendo sufficiente, ai fini della sua applicazione, il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice "tipica" dell'agire mafioso essendo perciò l'aggravante configurabile tanto con riferimento ai reati-fine commessi nell'ambito di un'associazione criminale comune, che nel caso di reati posti in essere da soggetti estranei al reato associativo (cfr., Sez. 6, n. 41772 del 13.6.2017, Vicidomini;
Sez. 5, n. 21530 dell'8.2.2018, DA). La circostanza aggravante del metodo mafioso è, pertanto, configurabile anche a carico di soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto (cfr., Sez. 2, n. 38094 del 5.6.2013, De Paola;
Sez. 28 2, n. 16053 del 25.23.2015, Campanella;
Sez. 1, n. 5881 del 4.11.2011, Giampȧ; Sez. 2, n. 322 del 2.10.2013, Ferrise). In altri termini, quel che rileva non è la effettiva e reale esistenza di un sodalizio riconducibile a quelli connotati dalle caratteristiche proprie di cui all'art. 416-bis cod. pen., ovvero che il reo (o anche i suoi accoliti) ne faccia effettivamente parte, ma il fare ricorso a metodi propri e simili a quelli utilizzati nell'ambito di quelle consorterie criminali, connotate per l'appunto dalla forza intimidatrice promanante per l'appunto dalla consapevolezza, da parte delle vittime, che la condotta criminosa di cui sono destinatarie non è riconducibile esclusivamente all'autore materiale della condotta in quel momento da essi subita ma, ben diversamente, che costui possa contare sull'apporto di terzi in grado di sostenerne l'azione, di vendicarlo se occorre, comunque di intervenire in suo aiuto anche con metodi violenti;
con l'effetto, così, di ridurre, per ciò solo, i margini di "resistenza" della persona offesa in tal modo indotta ad accondiscendere "spontaneamente" ed a non reagire rispetto alle illegittime pretese avanzate nei suoi confronti. Come è stato chiarito, è sufficiente, cioè, che l'esistenza di un sodalizio appaia sullo sfondo, perché evocato dall'agente, inducendo perciò la vittima sia spinta ad adeguarsi al volere dell'aggressore o ad abbandonare ogni velleità di difesa per timore di più gravi conseguenze;
ciò in quanto "la ratio della disposizione di cui all'art. 7 D.L. 152/1991 non è soltanto quella di punire con pena più grave coloro che commettono reati utilizzando metodi mafiosi o con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, siano essi partecipi o meno in reati associativi, si comportino da mafiosi, oppure ostentino in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione o quella conseguente intimidazione, propria delle organizzazioni della specie considerata" (cfr., così, Sez. 6, n. 582 del 19.2.1998, Primasso). Nel caso di specie, è stata la stessa Corte di appello (cfr., pagg. 40-41 della sentenza impugnata) a far presente che "... l'imputato si era presentato ai quattro appuntamenti per l'esazione della rata mensile, tutte le volte accompagnato da persone sempre diverse, al fine di fare intendere alla controparte che a fianco a sé vi era una pluralità di soggetti coinvolti alla tutela del rapporto di credito e che altri in sua assenza avrebbero potuto riscuoterlo" per poi incongruamente aggiungere che, essendo costoro rimasti ignoti, non può " dirsi provato che i sopra detti accompagnatori fossero appartenenti alla stessa 29 famiglia né tampoco che fossero a conoscenza del motivo dell'incontro e delle ragioni della riscossione della somma di denaro" (cfr., ivi). La Corte di appello, inoltre, pur avendo puntualmente riportato la deposizione del Di RZ, il quale aveva riferito che il CA lo aveva minacciato, in caso di denuncia, di ritorsioni avvisandolo di essere a conoscenza di dove abitavano i suoi figli ed i suoi nipoti e che, in ogni caso, lo aveva avvertito che "... se fosse stato arresto lui, ci sarebbero stati altri cento ..." (cfr., ivi, pag. 41), ne ha tuttavia incongruamente svilito la portata - potenzialmente rilevante sotto il profilo del "metodo mafioso" - confrontandola con il contenuto di una intercettazione in cui la vittima, colloquiando con la figlia, aveva riferito a costei che il CA gli aveva fatto presente che, quand'anche lo avessero arrestato, ne sarebbe rimasto "uno fuori" (cfr., ivi). I giudici di secondo grado hanno dunque concluso nel senso della inattendibilità del Di RZ limitatamente alla aggravante del "metodo" - operando tuttavia una lettura parcellizzata ed atomistica degli elementi a loro disposizione imponendosi perciò l'annullamento, sul punto, della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma che terrà conto del complesso delle dichiarazioni del Di RZ di cui dovrà fornire una lettura che tenga conto del principio di diritto sopra richiamato quanto ai presupposti fattuali della aggravante contestata.
1.5.2 Rilievi analoghi, peraltro merita la considerazione della Corte di appello quanto alla estorsione perpetrata in danno di AN RI, persona offesa nel capo QQQ, in cui la Corte di appello ha escluso il "metodo mafioso" poiché, a suo avviso, difetta il riferimento, certo ed univoco, all'appartenenza " dell'agente ad un'associazione criminale di caratura e di capitale criminale tale per cui la sua evocazione avrebbe prodotto uno straordinario effetto intimidatorio sulla vittima, non risultando dalla deposizione del RI che questi abbia udito evocare da parte della controparte, almeno implicitamente, il nominativo di una cosca o l'intervento di un'associazione di stampo mafioso ..." (cfr., pag. 43 della sentenza in verifica). È stata tuttavia la stessa Corte territoriale a segnalare che il RI era stato minacciato dal CA con l'espressione "ti spezzo un braccio" ovvero in minacce larvate "... consistite in insistenti richieste di pagamento con toni aggressivi o nella convocazione presso il domicilio del creditore" (cfr., ivi, ancora, pag. 43). Anche in tal caso, infatti, la sentenza di appello sconta una lettura parziale degli elementi acquisiti omettendo di rilevare come la stesse "convocazione" 30 presso il creditore avrebbe dovuto indurre a ritenere che si trattasse di persona diversa da ST CA e che, per altro verso, l'incontro di costui con il RI era avvenuto a casa del Di RZ "... in cui gli imputati, forti dell'appartenenza ad una temibile famiglia nota a Roma e fuori dai confini regionali per operare con metodo mafioso... avevano ingiustificatamente raddoppiato l'entità del debito vantato, senza che le vittime, in una condizione di totale succubanza, fossero in grado di resistere e meno ancora di reagire" (cfr., pag. 68 della sentenza di primo grado). La sentenza va, allora, annullata sul punto con rinvio ad altra Sezione della Corte capitolina che dovrà rivalutare il ricorrere degli estremi della aggravante del "metodo mafioso" operando anche in tal caso una lettura "sintetica" e "complessiva" degli elementi acquisiti.
1.5.3 Nel contesto del quinto motivo, il PG censura la sentenza impugnata quanto alla esclusione della aggravante del "metodo" sui capi GGG) e III), relativi ai fatti di usura ed estorsione perpetrati in danno di IO CO da OC CA e VI LI. Ebbene, la Corte di appello, andando anche in questo caso di diverso avviso rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il GUP, ha escluso il "metodo mafioso" sul capo III) sul rilievo secondo cui il debito che il CO sarebbe stato (secondo il GUP ingiustificatamente) indotto ad assumersi un debito che era stato in realtà contratto dal LA, ma anche nell'interesse del socio, il quale, per questa ragione, ne doveva di conseguenza rispondere (cfr., pag. 120 della sentenza impugnata); quanto al capo GGG), la aggravante è stata esclusa per il fatto che, nelle varie occasioni in cui il CA e lo LI si erano portati presso il CO, mai era stata evocata l'esistenza di un sodalizio di stampo mafioso (cfr., ivi, pag. 122). Anche in tal caso, tuttavia, la sentenza di appello sconta una lettura atomistica e parziale degli elementi acquisiti e disponibili per effetto della scelta del rito abbreviato omettendo, inoltre, di confrontarsi con quelli che erano stati puntualmente valorizzati dal GUP il quale, a con riguardo al capo III); aveva richiamato le dichiarazioni della segretaria del CO, EL CO, di cui il primo (per evitare di essere raggiunto presso la nuova sede della officina) si era servito per recapitare le rate del debito allo LI, indicato da costei come ". il cugino di CA OC ... " (cfr., pag. 101 della sentenza di primo grado). Il primo giudice, infatti, aveva sottolineato che "... lo LI è conosciuto dal CO per essere cugino di CA OC e membro della stessa famiglia" e che il CO ". riferisce di essere stati intimidito dai due CA, i quali 31 pretendevano il pagamento di 75.000 euro minacciandolo, in caso contrario, di fare visita alla moglie e al figlio" (cfr., pag. 104 della sentenza di primo grado) ed operando con le modalità tipiche di un contesto mafioso, ovvero "... convocando il debitore presso la propria abitazione sita in prossimità di quella di CA OC e nel contesto di operatività del clan CA ..." (cfr., ivi); nella sentenza di primo grado era stato anche evocato il contenuto di una conversazione, intercettata dagli investigatori, tra la CO ed il fratello IO, a sua volta "... debitore, in relazione ad altra vicenda estorsiva, di CA OC, che aveva provveduto al pagamento della rata del debito il giorno prima dell'arresto di quest'ultimo ..." laddove la donna aveva replicato che ". se anche OC fosse stato tratto in arresto prima, sarebbero intervenuti i suoi parenti a riscuotere il denaro (vabbé tanto chiamava la moglie, i cugini ...) facendo evidente riferimento al predetto LI conosciuto come il cugino di CA OC" (cfr., ivi). Quanto al capo GGG), era stato ancora una volta il GUP a spiegare che sia il CO che la CO erano perfettamente consapevoli che le somme pretese dai due coimputati erano destinate a soggetti “... quantomeno contigui ad una organizzazione mafiosa nota come clan CA ed erano terrorizzati al pensiero delle conseguenze del mancato pagamento del debito contratto " (cfr., 11 ancora, pag. 107 della sentenza di primo grado); il GUP aveva inoltre riportato il testo di una conversazione, intercettata tra il CO e la CO, che commentavano, a loro volta, l'arresto di OC CA osservando che, certamente, l'arresto non li avrebbe liberati dal debito contratto (cfr., ivi: ". mica li hanno presi tutti ..."). Anche su questo punto, perciò, la sentenza va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma che dovrà nuovamente vagliare il ricorso degli estremi della aggravante del "metodo mafioso" tenendo conto dei principi sopra richiamati ed operando un effettivo e completo confronto con gli elementi valorizzati dal giudice di primo grado.
1.6 Con il sesto motivo di ricorso il PG deduce violazione di legge, anche in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, in ordine alla riconducibilità del Clan CA nella fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed alla conseguente configurabilità della aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.; segnala, in particolare, l'errato apprezzamento delle dichiarazioni di EB RO e di MA RI e l'omessa considerazione di quelle rese da RO RU. La censura articolata dal PG nel sesto motivo integra e si aggiunge ai rilievi operati nei primi tre motivi del ricorso in cui, come accennato, evidenziano 32 l'erroneità, in diritto, delle considerazioni svolte dalla Corte di appello sulla tematica della verifica incidentale e della esistenza dei presupposti per qualificare, in questa sede, il clan CA come associazione a delinquere di stampo mafioso. Nel sesto motivo, il PG deduce, invece, il "travisamento" della prova dichiarativa acquisita su questo tema e, in particolare, delle dichiarazioni di EB EO, di MA RI e di RO RU, Ribadendo, allora, quanto già chiarito in precedenza, più che di "travisamento", è corretto parlare di mancato reale e doveroso confronto critico, da parte della Corte di appello, con gli elementi puntualmente valorizzati dal giudice di primo grado.
1.6.1 In effetti, il GUP aveva motivato in maniera particolarmente analitica ed esaustiva sul ruolo di MA RI di cui (cfr., pagg. 17-25), in assoluta aderenza ai principi posti dalle SS.UU. "Aquilina", partendo dalla verifica della credibilità soggettiva del dichiarante, passando quindi a vagliare la attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni e, infine, l'esistenza di riscontri esterni, tenendo conto che tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (cfr., per l'appunto, Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145 -01). La sentenza di primo grado aveva infatti esaminato la credibilità soggettiva del collaboratore (cfr., pagg. 22-23 della sentenza del GUP) osservando che il RI non appariva animato da spirito ritorsivo o intenti calunniatori essendosi peraltro autoaccusato di gravi delitti in materia di stupefacenti e di aver concorso nell'attività attività usuraria, ovvero di fatti che erano mai emersi nel corso delle indagini e che sarebbero rimasti presumibilmente ignoti se non fossero stati da lui spontaneamente rivelati. Ha inoltre vagliato la attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni che ha ritenuto costanti e precise nel loro contenuto oltre che, da ultimo, riscontrate dalle parole della EO (quanto, ad esempio, alla disponibilità di armi da parte del sodalizio) e dalle intercettazioni telefoniche che, peraltro, avevano riguardato conversazioni tra gli imputati che erano molto spesso in "sinti” e, pertanto, non facilmente intellegibili. Così, ad esempio, il RI era stato in grado di riferire in merito alle modalità con cui i CA prestavano denaro a tassi usurari attraverso il 33 sistema della erogazione "a capitale fermo", ovvero. -come peraltro sarebbe stato attraverso la pattuizione di una somma da accertato nelle varie vicende - corrispondere mensilmente a titolo di interessi (determinata in proporzione alla entità di quella erogata), senza fissazione di alcun termine finale ma dovuta sino alla restituzione completa del capitale che avrebbe dovuto avvenire in unica soluzione;
la sentenza di primo grado ha infatti valorizzato la circostanza che, in una fase iniziale dei rapporti tra il RI ed i CA, egli stesso aveva dovuto ricorrere ad un prestito da parte di MA CA, conosciuto tramite la compagna, amica della EO. La Corte di appello, anche in questa occasione, si è in realtà limitata ad esprimersi in termini di mero dissenso rispetto al giudice di primo grado quanto alla complessiva attendibilità del RI omettendo di confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado e, al contrario, ritenendolo inattendibile perché già vittima di usura da parte dei CA, ovvero in forza di una considerazione del tutto soggettiva a fronte degli elementi di giudizio vagliati in termini positivi dal GUP che, peraltro, aveva evidenziato come il RI non avesse ricavato, dalla sua collaborazione, alcun reale e tangibile beneficio. Quanto al rilievo dei giudici di appello, secondo cui il RI non sarebbe attendibile in merito a quanto riferito sulle modalità violente del recupero dei crediti, è appena il caso di ribadire quanto già in precedenza segnalato, ovvero che la Corte si è illogicamente riferita proprio ai casi in cui, come quelli oggetto del processo, i debitori si erano risolti a pagare senza che fosse stato necessario ricorrere alla violenza, in tal modo, peraltro, manifestandosi vieppiù la forza di intimidazione dei "creditori".
1.6.2 La sentenza di primo grado (cfr., ivi, pagg. 25-28) aveva, inoltre, proceduto ad una disamina accurata ed approfondita della attendibilità di EB EO, già moglie di MA CA, con cui era stata spostata, con rito ROM, dal 2002 al 2014 e dal quale aveva avuto tre figli ma che, ad un certo punto, aveva deciso dissociarsi dalle condotte e dallo stesso stile di vita del clan laddove la Corte di appello ha affermato, in termini apodittici, che la donna non poteva ritenersi pienamente attendibile a causa dei contrasti con i familiari, odierni imputati. In particolare, il GUP aveva fatto presente che la EO, diversamente dal RI, in questo processo è teste (rectius, persona informata dei fatti) "pura", avendo costei reso dichiarazioni precise, analitiche e fondate sulla conoscenza personale e diretta delle vicende narrate, stante per l'appunto gli anni di convivenza con MA CA e di frequentazione della famiglia di 34 quest'ultimo; non da ultimo, aveva chiarito che si trattava di dichiarazioni comunque abbondantemente riscontrate da plurime ed eterogenee fonti investigative. A fronte delle considerazioni svolte dal GUP, che aveva riassunto il contributo, particolarmente dettagliato ed articolato, fornito dalla EO, sia in merito alla organizzazione del clan, che al suo "organigramma" ed alle sue attività (cfr., pagg. 27-28), la Corte di appello, onerata, come detto, di sorreggere il suo difforme convincimento con una motivazione "rafforzata", non poteva limitarsi ad invocare l'esistenza del procedimento in cui la EO era persona offesa del delitto di lesioni e per il quale erano imputati, assolti in primo grado, TO, LI e MA CA;
avrebbe invece dovuto confutare gli argomenti con i quali il GUP, nella consapevolezza della esistenza di questo parallelo contenzioso, aveva tuttavia concluso per la assoluta affidabilità della teste, non compromessa dalla vicenda appena citata.
1.6.3 Fondato è, inoltre, il rilievo formulato dal PG ricorrente quanto alla omessa considerazione, da parte dei giudici della Corte di appello di Roma, delle dichiarazioni rese da RO RU, ampiamente invece riportate nella sentenza del GUP e con cui, perciò, la sentenza di appello, intendendo pervenire a conclusioni differenti rispetto alla questione della aggravante della agevolazione del clan CA, da qualificarsi in termini di sodalizio di stampo mafioso, avrebbe invece dovuto confrontarsi. Fatto si è che, proprio in forza delle dichiarazioni dei predetti EO, RI e RU, il GUP aveva potuto concludere nel senso di ritenere come detto in via incidentale che il clan CA potesse essere qualificato in termini di associazione a delinquere di stampo mafioso, in quanto riconducibile allo schema disegnato dall'art. 416-bis cod. pen. perché operante con modalità tipicamente "mafiose", ovvero con le modalità di cui al comma 3. E, così, il GUP aveva potuto evidenziare come il clan fosse caratterizzato da una operatività "territoriale" coincidente con il luogo di residenza dei componenti e delle vittime (cfr., pag. 34 della sentenza impugnata); dalla esistenza di una struttura organizzativa, quale quella riferita dalla EO (cfr., ivi, pag. 35); dall'uso sistematico della forza quale forma di assoggettamento delle vittime e fonte di omertà di queste ultime (cfr., ivi, pagg. 35-43); quanto a quest'ultimo aspetto, erano state evocate, oltre a quelle del RI, anche le dichiarazioni (e le intercettazioni telefoniche delle relative conversazioni) di MA e UR LA (cfr., ivi, pag. 37); quelle di EL FI (cfr., ivi, pag. 38); quelle di IO CH e UL LE (cfr., ivi, ancora, pagg. 38-39); le parole di UR LA UR (cfr., ivi, pag. 39); di SC AL (cfr., ivi); quelle di IA 53 RI (cfr., ivi, pagg. 39-40); le dichiarazioni di FR ER (cfr., ivi, pag. 40) e di FR SU (cfr., ivi, pagg. 40-41); tutte persone che avevano inizialmente riferito il falso o che avevano finito con l'ammettere i fatti commessi in loro danno soltanto dopo che erano stati loro contestati i contenuti delle intercettazioni;
la sentenza di primo grado aveva inoltre puntualmente evidenziato come il gruppo disponesse di armi (cfr., pag. 43 della sentenza di primo grado), come il vincolo familiare facesse da "collante" tra i vari componenti (cfr., ivi, pagg. 44-46); era stata poi sottolineata l'esistenza di un vero e proprio “quartier generale" nel Vicolo di Porta RB (cfr., ivi, pagg. 44-45) dove venivano "convocati" i debitori recalcitranti ed in cui, peraltro, secondo quanto riferito dalla EO, vi era un appartamento in cui venivano occultati denaro, gioielli e valori riferibili e di competenza di tutto il clan e che era costantemente presidiato (cfr., ancora, pag. 45). Il giudice di primo grado aveva ancora motivato sulla interscambiabilità dei ruoli e sulla circostanza, che aveva giudicato altamente emblematica dell'esistenza di un vero e proprio sodalizio e non già della operatività di singoli, della prosecuzione delle condotte pressanti e minatorie anche in caso di arresto di taluno dei suoi componenti (cfr., ivi, pagg. 45-46, con gli esempi riferiti alle dichiarazioni di MA LA e DO ELIC); e, inoltre, il GUP aveva dato rilievo alla riferita esistenza di una cassa comune (cfr., pagg. 46-47) da cui, secondo la EO, si attingeva per i prestiti (cfr., ivi, pag. 47). Per altro verso, erano state delineate le singole posizioni ed i ruoli di ciascuno, a partire da US CA (cfr., pagg. 49-57), a LI (detta FA) CA (cfr., ivi, pag. 52), MA CA (cfr., ivi), VA CA (cfr., ivi, pagg. 52-53), AS CA (detto KY) (cfr., ivi, pag. 53), DO CA (detto AL) (cfr., ivi, pag. 53), EN CA, GO (cfr., ivi, pagg. 53-54), RR CA (detto CC (cfr. ivi, pag. 54), TO IN CA (cfr., ivi, 54), LU CA (cfr., ivi, pagg. 55-56), GL (detto Simone) CA (cfr., ivi, pag. 56), VI DA (cfr., ivi, pagg. 56-57), DO DA (detto "VU") (cfr., ivi, 57). Come già accennato, la Corte di appello ha sbrigativamente liquidato queste considerazioni affermando di non doverle prendere in esame proprio in quanto relative ad aspetti estranei alle specifiche contestazioni elevate nei confronti degli imputati ma con i quali, come pure già chiarito, avrebbe invece dovuto necessariamente confrontarsi al fine di verificare, in via incidentale, la questione della qualificazione del clan CA in termini di associazione di stampo mafioso. 36 1.6.4 L'errore metodologico in cui è incorsa la Corte di appello ha avuto un suo riflesso sulle singole imputazioni, a partire da quelle descritte ai capi M), N) e P) della rubrica. Anche in tal caso, infatti, la Corte di appello, pur confermando la responsabilità (di OC CA, imputato al capo M per il delitto di usura aggravata e, al capo N, per il delitto di estorsione aggravata), ha tuttavia escluso la aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., contestata sia sotto il profilo del "metodo" che della "agevolazione" del sodalizio di stampo mafioso denominato clan CA e, sotto entrambi gli aspetti, già ritenuta dal giudice di primo grado. I giudici di secondo grado hanno infatti sostenuto che, nella vicenda e, in particolare, sulla erogazione dei prestiti, non era mai stata evocata la esistenza e la presenza di un sodalizio caratterizzato ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen. e che in tal senso non poteva essere valorizzato il riferimento alla "gente" (che non intendeva attendere oltre la restituzione del denaro), accennato da GL CA (cfr., progr. 3578 del 9.12.2015, richiamata alla nota n. 16 di pag. 125 della sentenza impugnata); per altro verso, hanno fatto presente che anche il riferimento alle modalità "mafiose" di riscossione dei prestiti, cui aveva fatto riferimento e che aveva descritto la EO, aveva riguardato altri episodi e comunque, nel caso di specie, si era trattato di richieste telefoniche che mal si conciliavano con le modalità operative cui fa riferimento la aggravante in questione. Da ultimo, secondo la Corte territoriale, "... per le stesse ragioni va esclusa la circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, non potendosi ritenere, con certezza, che le persone evocate nelle telefonate come interessate al recupero del credito fossero appartenenti ad una associazione mafiosa né, tantomeno, che detta associazione fosse quella ipotizzata dei CA, soltanto perché l'interlocutore era un membro della famiglia" (cfr., ivi, pagg. 125-126). E, tuttavia, anche in tal caso si deve rilevare come la Corte di appello non si sia confrontata con i rilievi operati dal giudice di primo grado sia con riguardo al "metodo" (cfr., in particolare, pag. 122 della sentenza di primo grado) sia, anche, con riguardo alla finalità agevolativa in relazione alla quale era stato congruamente valorizzato, nel contesto della complessiva ricostruzione operata dal primo giudice, l'intervento di LU CA quale interessato al recupero del credito, circostanza di cui lo stesso LI era ben consapevole (cfr., pagg. 122-123, ove il GUP aveva richiamato l'intercettazione del 29.9.2016 in cui il predetto faceva presente che "... solo con quello posso parlare" e l'incontro tra i due che ci sarebbe stato il giorno 13.10.2016). 37 In tal modo, peraltro, la Corte avrebbe dovuto contestualizzare il riferimento ai finanziatori (ovvero alla "gente") senza cedere ad una lettura atomistica degli elementi disponibili.
1.6.5 Considerazioni in parte analoghe merita la sentenza della Corte di appello quanto alla esclusione della aggravante della agevolazione, contestata e ritenuta invece in primo grado sul capo RR) che vede coinvolti, in questo giudizio, HE ZA, MO CA e IA CA. Anche in tal caso, infatti, pur confermando la penale responsabilità del ricorrente, i giudici romani hanno escluso la aggravante di aver agito al fine di agevolare la attività di un'associazione mafiosa "... dovendo la sussistenza di quest'ultima essere accertata con una sentenza che si occupi ex professo del delitto associativo, all'esito del giudizio in cui il delitto associativo risulta contestato" (cfr., pag. 54 della sentenza in verifica); per altro verso, la Corte ha tuttavia ribadito che, nel caso di specie, il clan CA non avrebbe quelle caratteristiche (con particolare riferimento al carattere verticistico e presenza di un "capo dei capi") giudicate imprescindibilmente proprie di un sodalizio di stampo mafioso dovendosi sul punto rinviare alle considerazioni svolte al punto 1.4 esaminando il quarto motivo del ricorso del PG. Quanto al pure affermato (cfr., ivi, pagg. 54-55) difetto di prova della volontà dei ricorrenti di agevolare il sodalizio, la Corte, per giungere a conclusioni difformi rispetto alla sentenza impugnata, ha tuttavia ed ancora una volta omesso di confrontarsi con la motivazione del giudice di primo grado e, in particolare, con le considerazioni puntualmente articolate con riguardo alla posizione di HE ZA (cfr., in particolare, pag. 78 della sentenza di primo grado), e da cui il primo giudice aveva ricavato la consapevolezza del fatto che la intestazione fittizia dell'autovettura era una operazione cui si era prestato nell'interesse del clan e da cui poteva derivargli una imputazione di associazione a delinquere di stampo mafioso.
1.6.6 Il ricorso del PG è invece generico e non può essere accolto quanto alla esclusione della aggravante della finalità agevolativa cui la Corte di appello è pervenuta sui capi SS) e TT) che riguarda intestazione fittizia di un immobile sito in Anzio, in capo a EM ET ed in realtà riconducibile a VA CA. I giudici di secondo grado hanno, infatti, escluso la aggravante sulla scorta di due argomenti, ciascuno autonomamente in grado di sorreggere la decisione: il primo, sulla cui erroneità in diritto si è più volte tornati, secondo cui mancherebbe la prova della esistenza di un sodalizio di stampo mafioso, non acquisita in quanto 38 non oggetto del presente giudizio;
il secondo (cfr., pag. 102 della sentenza impugnata, la cui autonomia è plasticamente evidenziata dall'incipit del terzo capoverso, laddove si dice che "è comunque avviso di questa Corte di Appello ..."), secondo cui "... l'intestazione fittizia messa in atto per l'interposta persona del ET a favore di CA VA, non possa dirsi affatto rivolta a favorire l'ipotizzata associazione per delinquere di stampo mafioso CA e nemmeno a favore di alcuni dei suoi componenti, essendo risultato favorito dal contratto soltanto il pregiudicato VA CA e la sua famiglia" (cfr., ivi). La Corte di appello, in sostanza, ha accolto il gravame della difesa di EM ET che aveva sottolineato come l'immobile di cui si discute era in realtà una villetta in Anzio destinata prettamente alla famiglia di VA CA per le vacanze per cui la sua intestazione fittizia in capo al ET, pur integrando la fattispecie di cui all'art. 512-bis cod. pen., non era finalizzata a favorire il clan. Il ricorso del PG, tuttavia, pur evidenziando l'errore in cui la Corte era incorsa nell'escludere la possibilità di operare un accertamento incidentale sulla esistenza di un sodalizio di stampo mafioso, si è disinteressato di questa seconda motivazione che, come detto, è in grado di giustificare autonomamente la decisione adottata. Ed è stato più volte ribadito che deve ritenersi inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti (cfr., Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, Bimonte, Rv. 272448 01; Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972 - 01; conf., - tra le non massimate, le più recenti, Sez. 3, n. 4588 del 20.12.2022, Gallone, Sez. 2, 2. 3497 del 2.11.2022, Esposito;
Sez. 5, n. 4536 del 10.11.2022, Castellini;
Sez. Sez. 2, n. 47086 del 7.10.2022, Esposito;
Sez. 2, n. 26027 del 23.6.2022, Monaco).
1.7 Con il settimo motivo, invece, il PG denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla assoluzione, di NG DA, GE DA, SA di SI e DI TA dai reati loro ascritti ai capi LL), MM) e NN) con la formula terminativa secondo cui "il fatto non costituisce reato" stante la ritenuta insussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. relativamente alla vicenda concernente la intestazione fittizia, a SA di SI e ad NG DA, delle quote della VU GY SR, la intestazione fittizia a DA GE, dell'immobile di AR, via SI Pellico n. 26 e, infine, alla intestazione 39 fittizia, alla stessa DA GE, dell'immobile sito in Roma, via Pietro Rasano n. 36, beni tutti di fatto riconducibili a DO DA. La Corte di appello, non senza aver ribadito l'impossibilità di ritenere la aggravante della agevolazione di un sodalizio di stampo mafioso in difetto di un accertamento pieno della sua effettiva esistenza nell'ambito del medesimo processo, ha tuttavia escluso l'elemento soggettivo del reato sul rilievo secondo cui i fatti di cui ai capi LL) e MM) risalgono al 2013 laddove soltanto nel 2018 sarebbe stata elevata, nei confronti di DO DA, una imputazione per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. avendo egli in precedenza subito solo una condanna per usura a 2 anni e 6 mesi di reclusione;
ha aggiunto che la intestazione fittizia era stata motivata dalla necessità di eludere aggressioni da parte dei creditori e che, ad ogni modo, la finalità di sottrarre i beni a misure di prevenzione era radicalmente esclusa per le stesse modalità di realizzazione dell'operazione che era stata effettuata in favore di prossimi congiunti e, per altro verso, mantenendo la denominazione della palestra chiaramente evocativa del soprannome di DO DA. Anche in tal caso, tuttavia, la Corte di appello, per giungere a conclusioni difformi, in senso assolutorio, rispetto a quelle cui era pervenuto il giudice di primo grado, ha omesso di confrontarsi criticamente con le considerazioni con cui quest'ultimo aveva invece sorretto la propria decisione. Il GUP, infatti, nel ritenere la penale responsabilità degli imputati in ordine a quelle vicende di (pacificamente) fittizie intestazioni, aveva evidenziato proprio i precedenti dello DA per usura, estorsione ed esercizio abusivo del credito, in grado, in tesi, di giustificare una misura di prevenzione patrimoniale legata alla ritenuta pericolosità "generica" del predetto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), del D. Lg.vo 159 del 2011. L'operazione tesa a "schermare" l'immobile e la palestra, secondo il GUP, era stata inoltre collegata alla intestazione, del pari fittizia, dell'immobile di via SAno in Roma, intestato a DA GE nel 2008, anno in cui DO DA era stato condannato per usura, ed il cui controvalore avrebbe dovuto coprire parte del prezzo di quello di AR (cfr., pag. 84 della sentenza di primo grado). Anche sulla finalità agevolativa, la Corte omette di considerare la motivazione del primo giudice che, oltre ad evidenziare come gli investimenti del clan finissero per implementare la forza criminale del gruppo e la sua presenza ed influenza sul territorio e sulle attività commerciali, aveva fatto presente che la ". la palestra ... era utilizzata dal clan per evitare la detenzione, come risulta dal 0 40 4 tentativo di DA VI di farsi assumere alle dipendenze del cugino DO rappresentando dunque uno strumento messo a disposizione dei consociati epr sfuggire elle restrizioni scaturenti dalle misura intramurarie, in modo da garantire il massimo controllo del territorio" (cfr., ivi, pag. 86). -In diritto, poi, è opportuno ribadire che il dolo specifico costituito dal fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali non è escluso dall'esistenza di finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla necessità di "liberarsi" dei beni in vista di una loro possibile ablazione (cfr., Sez. 2 , n. 46704 del 09/10/2019, Fotia, Rv. 277598 - 01, in cui la Corte ha annullato la sentenza di assoluzione che aveva escluso la configurabilità del dolo specifico, con riferimento al trasferimento della titolarità di quote di una società, finalizzato anche a consentire alla società medesima di partecipare a gare d'appalto, senza essere colpita da misura interdittiva antimafia;
conf., tra le non massimate, Sez. 1, n. 2514 del 13.9.2022, Pecorino;
Sez. 5, n. 25239 dell'8.4.2022, Loretta;
Sez. 6, n. 24025 del 2.3.2022, Pergolizzi;
Sez. 2, n. 23233 del 27.4.2022, D'Alterio). Per altro verso, è pacifico che, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 12-quinquies della 1. n. 356 del 1992, ora 512-bis cod. pen., è sufficiente l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità, anche nel caso in cui i beni siano stati intestati ad un familiare di un soggetto sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione patrimoniale, dovendosi escludere che la presunzione di interposizione fittizia prevista dall'art. 26, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in materia di prevenzione impedisca di configurare tale fattispecie di reato o renda necessario l'ulteriore accertamento, estraneo alla fattispecie, della concreta capacità elusiva dell'operazione patrimoniale (cfr., Sez. 6, n. 22568 del 11/04/2017, Francaviglia, Rv. 270035 - 01; 01; Sez. 2, n. 7999 del 01/02/2017, Galliano, Rv. 269545 - Sez. 2, n. 13915 del 09/12/2015, Scriva, Rv. 266386 - 01). La sentenza va dunque annullata anche su questo punto con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio.
2. Il ricorso di OC CA. Il ricorso proposto nell'interesse di OC CA è inammissibile, fermo restando che la sua posizione rimane sub iudice in ragione dell'accoglimento del ricorso del Pubblico ministero in ordine alla sussistenza dell' aggravante agevolativa prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen 41 2.1 Il primo motivo, che contesta la legittimità della conferma della responsabilità in ordine ai reati di usura ed estorsione consumati in danno di IO CO (capi GGG ed III) non è consentito in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate o indicate in ossequio al principio di autosufficienza (cfr., tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,O., Rv. 262965). Nel dettaglio: il ricorrente contesta la veridicità delle dichiarazioni del CO in quanto la sua progressione dichiarativa sarebbe incoerente. Il collegio ritiene non fondate le doglianze dirette avverso la non completa sovrapponibilità delle dichiarazioni dell'offeso utilizzate nella definizione del rito abbreviato. La non perfetta coincidenza delle informazioni rese nel corso dello sviluppo della progressione dichiarativa emersa nel corso delle indagini (ed integralmente utilizzabile nei riti a prova contratta) non è in sé indice di inattendibilità, data la fisiologica diversità dei contenuti testimoniali raccolti nel corso del procedimento: è infatti ragionevole che nel corso delle varie audizioni si tenda all'approfondimento di aree tematiche non esplorate nel corso delle originali dichiarazioni, con un fisiologico arricchimento della testimonianza. La valutazione di inattendibilità richiede, piuttosto, la emersione di irrisolvibili incompatibilità in relazione a contenuti dichiarativi decisivi per l'accertamento di responsabilità; di contro, le divergenze derivanti dalla aggiunta, piuttosto che dalla omissione, di particolari "di contorno" rispetto al nucleo accusatorio centrale, non possono essere automaticamente, ed univocamente, interpretate come indicatori di inattendibilità del dichiarato. Nel caso in esame, già il giudice di primo grado aveva rilevato che EL CO aveva reso dichiarazioni conformi a quelle di CO, dichiarando di essere stata presente sia al momento della consegna del prestito, sia al momento della restituzione di alcune rate;
inoltre, dall'esame dei tabulati era emerso un primo contatto telefonico tra CO e OC CA, avvenuto il 31 gennaio 2017, in prossimità della scadenza mensile della prima rata;
nel maggio e nel luglio 2018, erano state invece intercettate alcune conversazioni in cui gli interlocutori parlavano della necessità di incontrarsi per gli adempimenti dei quali OC 42 CA sollecitava l'esecuzione, puntualizzando che la contabilità era tenuta dalla moglie TA OR (cfr., così, in particolare, pag. 121 della sentenza impugnata). La Corte di appello ha rilevato, altresì, che IO CO aveva tentato di minimizzare il contenuto intimidatorio dei rapporti intercorsi tra lui e OC CA, ma ha ritenuto che le dichiarazioni dibattimentali (rese nel procedimento "parallelo" ed acquisite nel corso del giudizio di appello) lasciavano trasparire un condizionamento significativo, dato che lo stesso era caduto più volte in contraddizione, negando anche di avere ricevuto minacce. Più attendibili sono state ritenute, invece, le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, quando il CO aveva riferito che OC CA, nell'esigere le rate di duemilacinquecento euro per la durata di dieci mesi, aveva minacciato sia la compagna che la figlia. Dunque, contrariamente a quanto dedotto, la Corte d'appello ha confermato la l'affermazione di responsabilità, valutando in modo accurato la credibilità dei contenuti accusatori provenienti dalla persona offesa: i giudici di merito hanno rilevato come le dichiarazioni di IO CO, valutate con accuratezza anche con riguardo al profilo della attendibilità intrinseca, avevano trovato riscontro in quelle, convergenti, rese dalla sua segretaria, EL CO, oltre che negli esiti dei tabulati telefonici e nella documentazione acquisita: la valutazione della credibilità del dichiarato involge, dunque, l'intero compendio probatorio, che è stato ritenuto, con motivazione priva di vizi rilevanti in questa sede, univocamente convergente nell'indicare la responsabilità del ricorrente per i reati contestati.
2.2. Anche il secondo motivo proposto nell'interesse di OC CA non è consentito. Il ricorrente insiste, infatti, nella richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, invero oggetto di accurata ed esaustiva valutazione e fondato, in maniera determinante, sui contenuti delle intercettazioni telefoniche, posti alla base dell'affermazione di responsabilità da parte dei giudici di entrambi i gradi di merito.
2.2.1. Una attenzione particolare merita la censura relativa all'inquadramento di EN LI, non dichiarante "semplice", ma persona "coinvolta nei fatti" in giudizio, il che, secondo la difesa, avrebbe dovuto comportare l'applicazione dello statuto processuale della persona indagata per reato connesso, con conseguente inutilizzabilità della testimonianza assunta in assenza di garanzie. Quanto all'inquadramento del dichiarante come indagato\imputato di reato connesso la Corte di legittimità si è più volte pronunciata nel senso, condiviso dal 43 collegio, secondo cui le dichiarazioni della persona, che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita nella qualità di indagata, sono inutilizzabili erga omnes e la verifica della sussistenza di tale qualità va condotta non secondo un criterio formale (esistenza di notizia criminis, iscrizione nel registro degli indagati), ma secondo il criterio sostanziale, che tenga conto della qualità oggettivamente attribuibile al soggetto in base alla situazione esistente, e rilevabile dal giudice procedente, nel momento in cui le dichiarazioni sono state rese (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243417; Sez. 6, 20\05\1998, n. 7181; Sez. 4, 10\12\2004, n. 4867). Tale approdo interpretativo valorizza la funzione di controllo dell'organo giudicante sulla discrezionalità che il pubblico ministero esercita attraverso l'iscrizione nel registro delle notizie di reato, evidenziando la necessità che lo statuto della prova dichiarativa corrisponda alla qualifica sostanziale del dichiarante, riconoscibile anche in carenza del requisito formale della iscrizione nel registro. La Corte di cassazione ha chiarito che "quanto al tipo e alla consistenza degli elementi apprezzabili dal giudice al fine di verificare l'effettivo status del dichiarante, devono ritenersi rilevanti i soli indizi non equivoci di reità, sussistenti già prima dell'escussione del soggetto e conosciuti dall'autorità procedente" (cfr., in tal senso, oltre a Sez. U, 23\042009, n. 23868, Fruci, vedi anche Sez. 5, 15\05\2009, n. 24953, Costa;
Sez. U, 22\02\2007, n. 21832, Morea, Rv 236370; Sez. 2, 2\10\2008, n. 39380, Galletta, Rv 24186). In assenza di indici formali, come l'iscrizione, per identificare lo statuto della prova dichiarativa assume perciò un ruolo centrale la valutazione delle emergenze processuali eventualmente indicative del coinvolgimento del dichiarante nella vicenda per cui si procede. Il collegio condivide, sul punto, quanto affermato dalle Sezioni unite, secondo cui spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, l'attribuibilità al dichiarante della qualità di indagato, con la precisazione secondo cui "il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità" (Sez. U. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584). La valutazione della qualifica di indagato si inquadra, perciò, nell'area delle valutazioni di merito, e "costituisce accertamento in punto di fatto che, in caso di congrua motivazione da parte del giudice di merito, è sottratto al sindacato di legittimità" (Sez. U. 15208 del 25/02/2010, Mills Rv. 246584). Può dunque ribadirsi il principio di diritto secondo cui, in assenza di iscrizione nel registro delle notizie di reato la valutazione della posizione processuale del dichiarante, e l'attribuzione del relativo statuto, rappresentano 44 una valutazione di merito, che se offerta con motivazione logica ed aderente alle emergenze processuali, si sottrae al sindacato di legittimità. Nel caso in esame la Corte d'appello ha rilevato che il fatto che EN LI avesse presentato MA DI a OC CA, consentiva di inquadrare lo stesso non solo come vittima di usura, ma anche come mediatore (cfr., pag. 124 della sentenza impugnata), comunque escludendo che lo stesso fosse indagabile per concorso in usura. La Corte d'appello ha considerato che la valutazione complessiva delle prove, con particolare riguardo al contenuto delle intercettazioni telefoniche, consentiva di superare le divergenze tra le dichiarazioni rese dai soggetti passivi, restituendo un quadro complessivo dei rapporti tra GL CA, OC CA, LI e DI, sicuramente indicativi della responsabilità del ricorrente. Si riteneva cioè che dalle intercettazioni telefoniche, come anche dalle dichiarazioni degli offesi, fosse emerso con nettezza e precisione: (a) che EN LI e MA DI si erano trovati in gravi difficoltà economiche;
(b) che LI si era rivolto per primo a GL CA nel 2009; (c) che DI si era rivolto a LI tra il 2011 e il 2012 per ottenere un prestito dai CA;
(d) che di fronte all'insolvenza di DI, OC CA si era rivolto a LI, ritenuto "garante" del DI. Dalle conformi valutazioni dei giudici dei due gradi di merito si ricava, dunque, che le prove raccolte non avevano fornito indicazioni sufficienti per ritenere LI concorrente nell'usura, essendo lo stesso al più inquadrabile come mediatore e garante dunque vittima dei CA, e di OC, in particolare. A ciò si aggiunge che il compendio probatorio posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità è polivalente, dato che si compone non solo delle dichiarazioni degli offesi, ma anche e soprattutto dei contenuti delle - - intercettazioni, che assumono un ruolo decisivo nel percorso argomentativo tracciato dai giudici di merito per giungere all'affermazione di responsabilità. La motivazione contestata non si presta, pertanto, ad alcuna censura in questa sede.
2.2.2. Anche le censure relative all'inquadramento giuridico della condotta, che, nella prospettiva del ricorrente, avrebbe dovuto essere riportata alla fattispecie dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sono manifestamente infondate. Il collegio riafferma che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole 45 probatorie (cfr., sul punto, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 -02). Nel caso in esame, come legittimamente rilevato dalla Corte territoriale, manca la base fattuale che legittima lo scrutinio del profilo soggettivo, ovvero la sussistenza di un credito azionabile in giudizio: il rapporto di credito sul quale si innesta l'attività minatoria contestata ha, infatti, una matrice illecita, essendo generato da un rapporto usuraio (cfr., in tal senso, pag. 125 della sentenza impugnata).
2.3. Sono, infine, manifestamente infondate anche le doglianze, proposte con il terzo motivo di ricorso, rivolte nei confronti della conferma della responsabilità del ricorrente in relazione al reato di esercizio abusivo di un'attività creditizia. La Corte di appello ha ritenuto che la consumazione del reato fosse dimostrata dal medesimo compendio probatorio che aveva fondato la condanna per i reati di usura ed estorsione, con i quali concorreva in ragione del diverso interesse giuridico protetto: nel primo caso, il patrimonio e, nel secondo, la trasparenza e la vigilanza dell'attività finanziario bancaria (pag. 126 della sentenza impugnata). La Corte territoriale ha dunque compiutamente risposto alle doglianze proposte con la prima impugnazione, sicché la sentenza non si presta, sul punto, ad alcuna censura in questa sede.
3. I ricorsi di IA CA. I ricorsi proposti nell'interesse di IA CA (dall'Avv. OR Manca e dall'Avv. Ippolita Naso, limitatamente alla pena) sono fondati. Con l'atto di appello il difensore di IA CA avrebbe messo in evidenza la posizione "del tutto marginale" della ricorrente e l'assenza di prove circa il fatto che la stessa fosse a conoscenza della azione dissimulatoria sottesa alla compravendita e consapevole del rischio che VA CA potesse essere sottoposto a misure di prevenzione;
l'appellante aveva inoltre allegato che la convivenza con VA CA era un elemento insufficiente per provare sia il contributo causale, seppure solo morale, causale all'intestazione fittizia, che l'elemento soggettivo del reato in contestazione. Rispetto alle puntuali doglianze proposte con la prima impugnazione, la Corte territoriale si è limitata a ritenere provato che l'autovettura Mercedes, nell'intenzione di MO CA e degli effettivi utilizzatori della vettura ovvero IA e VA CA andasse "schermata", in modo da eludere il rischio di provvedimenti di prevenzione (pagg. 59 e 60 della sentenza impugnata). 46 Mentre non è stato trattato in modo adeguato, né il profilo relativo al contributo causale, né quello relativo all'elemento psicologico specificamente riferibili alla ricorrente. Sul punto la sentenza deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio, ferme le considerazioni svolte dal collegio sul ricorso del Procuratore Generale in merito alla esclusione della aggravante "mafiosa".
4. Il ricorso di MO CA. Il ricorso proposto nell'interesse di MO CA è inammissibile, fermo restando che la sua posizione resta, comunuqe, sub iudice in relazione all'annullamento disposto in relazione all'accoglimento delle censure proposte dal Pubblico ministero in ordine alla sussistenza dell'aggravante agevolativa prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen.. 4.1. Il primo motivo, infatti, non è consentito, in quanto si risolve nella richiesta di accogliere una tesi alternativa, ovvero di svalutare integralmente il compendio probatorio raccolto, e posto a sostegno della conferma di responsabilità, ritenendo inverosimile che l'intestazione fittizia potesse essere stata effettuata nei confronti di MO CA, pregiudicato ed appartenente alla famiglia cui era riferibile l'interesse alla dissimulazione. La questione è stata affrontata e risolta dalla Corte territoriale, con motivazione che non si presta ad alcuna censura: la Corte d'appello ha rilevato, infatti, come l'argomento secondo cui l'intestazione del bene a MO CA non avrebbe offerto uno schermo adeguato, non era idoneo a demolire l'impianto accusatorio, tenuto conto che l'intestazione fittizia non vedeva come prestanome un familiare, ma una società con personalità giuridica - l'Autolux - gestita da HE ZA, estraneo alla famiglia dei CA (cfr., pag. 60 della sentenza impugnata); condotta, questa, sicuramente funzionale a raggiungere l'obiettivo di preservare i beni della famiglia dalle azioni ablative dei procedimenti di prevenzione.
4.2. Le doglianze relative al riconoscimento della sussistenza della recidiva sono manifestamente infondate. Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, la Corte d'appello ha offerto una sintetica, ma sufficiente, motivazione in ordine al concreto accrescimento della pericolosità sociale derivante dalla consumazione dei reati per cui si procede, rilevando come la gravità del reato e l'intensità del dolo (ravvisabile nella pervicace volontà di sottrarre beni acquistati con proventi illeciti e procedure ablative, attraverso l'investitura di terzi), unitamente alla biografia criminale 47 vantata, militassero per la legittimità del riconoscimento della circostanza soggettiva che si contesta (cfr., pag. 60 della sentenza impugnata). La motivazione, sul punto, non si presta ad alcuna censura.
4.3. La motivazione posta alla base del riconoscimento della recidiva giustifica anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sicché anche l'ultimo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato. Si riafferma infatti che il giudice può negare la concessione delle attenuanti generiche e, contemporaneamente, ritenere la recidiva, valorizzando per entrambe le valutazioni il riferimento ai precedenti penali dell'imputato, in quanto il principio del "ne bis in idem" sostanziale non preclude la possibilità di utilizzare più volte lo stesso fattore per giustificare scelte relative ad istituti giuridici diversi (Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783 - 01; Sez. 6, n. 47537 del 14/11/2013, Quagliara, Rv. 257281).
5. Il ricorso di HE ZA Il ricorso proposto nell'interesse di HE ZA è fondato nei termini di seguito esposti.
5.1. Il primo motivo, che contesta il riconoscimento della recidiva sotto il profilo del difetto di motivazione in ordine al concreto accrescimento di pericolosità, non supera il vaglio di ammissibilità in quanto la doglianza proposta sul punto con la prima impugnazione non è connotata dalla specificità necessaria per attivare il capo al giudice d'appello alcun onere motivazionale. Il collegio ribadisce, infatti, che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (cfr., Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700). Nel caso in esame l'atto di appello (cfr., le pagg. 19 e 20) si limitava a richiamare alcuni principi giurisprudenziali, senza indicare alcun elemento specificamente riferibile a ZA che ostasse al riconoscimento dell'aggravante contestata.
5.2. Il secondo motivo, che contesta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della recidiva deducendo che la seconda condanna non era passata in giudicato prima della consumazione del reato per cui si procede, deduce una violazione di legge, non rilevabile d'ufficio, che è stata avanzata per la prima volta in sede di legittimità, con insanabile frattura della catena devolutiva. Si registra, cioè, una violazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., che genera l'inammissibilità del motivo. 48 5.3. Anche il terzo motivo è inammissibile in quanto eccepisce l'accrescimento dell'aumento per la recidiva superiore di sei mesi rispetto a quello inflitto in primo grado - senza confrontarsi con la giurisprudenza, qui condivisa, secondo cui non viola il divieto di reformatio in pejus il giudice d'appello che, accogliendo il gravame limitatamente al riconoscimento di una circostanza "ad effetto speciale", applichi senza peraltro irrogare una pena complessiva maggiore di quella stabilita dal primo giudice - un aumento per la recidiva reiterata nella misura "piena" di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., superiore a quella fissata in primo grado in base al meccanismo di contenimento previsto dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., non essendo tale meccanismo più applicabile dopo l'esclusione dell'aggravante ad effetto speciale (Sez. 2, n. 18089 del 12/04/2016, Prisco, Rv. 266837 - 01). Va rilevato, comunque, che l'annullamento disposto anche in relazione alla posizione di HE ZA in ordine alla sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen. rimette sub iudice la definizione del trattamento sanzionatorio che, ove tale aggravante sarà riconosciuta, dovrà essere evidentemente determinato nel rispetto del criterio moderatore previsto dall'art. 63, comma 4, cod. proc. pen.
5.4. Il quarto motivo relativo alle statuizioni civili è fondato e, sul punto, la sentenza, limitatamente alla posizione di HE ZA, deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. L'ordinanza del Giudice che aveva ammesso le parti civili S.O.S. IM ZI, Regione ZI ed Associazione Antonino Caponnetto, aveva considerato dirimente, ai fini della legittimazione alla costituzione, il fatto che il processo riguardasse condotte riconducibili alla criminalità organizzata, come plasticamente evidenziato dalla contestazione dell'aggravante agevolativa prevista dall'art. 416- bis cod. pen. (pag. 3 dell'ordinanza del Giudice per l'udienza preliminare del 2 luglio 2019). Il fatto che la legittimazione alla costituzione e, dunque, le relative statuizioni, fossero legittimate dalla contestazione dell'aggravante agevolativa, e di quella dell'uso del metodo mafioso, è confermato anche dalla sentenza impugnata (cfr., pag. 141). Ebbene: la Corte di appello, pur essendosi determinata ad escludere l'aggravante agevolativa, ha ciò non di meno confermato sia la costituzione di parte civile della associazione S.O.S. IM ZI, della Regione ZI, che della Associazione Antonino Caponnetto, e le relative statuizioni civili, assumendo una decisione intrinsecamente contraddittoria. Sul punto la sentenza deve essere annullata con rinvio a una diversa sezione della Corte di appello di Roma, che rivaluterà sia la sussistenza delle 49 aggravanti, che la legittimità delle costituzioni di parte civile e delle relative statuizioni. Va opportunamente precisato che tale pronuncia non si estende a favore dei ricorrenti che non hanno impugnato il capo della sentenza relativo alle statuizioni civili: si riafferma infatti che l'accoglimento dell'impugnazione proposta da uno dei coimputati con riguardo alla sola condanna al risarcimento dei danni non giova ai coobbligati in solido, atteso che l'effetto estensivo dell'impugnazione concerne i soli casi in cui questa investa, sia pure con eventuali ricadute civilistiche, il profilo della responsabilità penale e non anche quelli in cui attenga ad aspetti esclusivamente risarcitori (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 5, n. 34116 del 06/05/2019, Ferri, Rv. 277300 01; Sez. 6, n. 13844 del 02/12/2016, - dep. 2017, Aracu, Rv. 270369; Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi, Rv. 261939).
6. Il ricorso di ST CA. Il ricorso di ST CA è inammissibile, fermo restando che la sua posizione resta sub iudice in relazione all'annullamento disposto in relazione all'accoglimento delle censure proposte dal Pubblico ministero in ordine alla sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen.. Il ricorso, infatti, contesta il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, invocando una valutazione di merito non consentita in sede di legittimità, tenuto conto che la sentenza impugnata - allo stato degli atti in quanto la pena definitiva dipenderà dalle valutazioni in ordine alla sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen. - non presenta alcuna frattura logica ed argomenta in modo puntuale, dato che giustifica il bilanciamento, con motivazione logica e coerente con le emergenze processuali, valorizzando la gravità delle condotte e la parzialità della confessione (pagg. 43 e 44 della sentenza impugnata).
7. Il ricorso di VI LI. Il ricorso proposto nell'interesse di VI LI è inammissibile, fermo restando che anche la posizione del predetto ricorrente resta sub iudice in relazione all'annullamento disposto in relazione all'accoglimento delle censure proposte dal Pubblico ministero in ordine alla sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen.. 7.1. Il primo motivo contesta il difetto di correlazione tra accusa e sentenza in relazione al fatto che, per giustificare la legittimità dell'inquadramento della condotta nella fattispecie prevista dall'art. 629 cod. pen., la Corte d'appello aveva 505 0 valorizzato la "natura usuraia del credito" e non la "particolare violenza delle minacce". La doglianza è manifestamente infondata.
7.1.1. Il collegio ribadisce che in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (cfr., Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, Sentenza n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619-01).
7.1.2. Nel caso in esame, effettivamente, il capo di imputazione non contiene alcun riferimento alla natura usuraia del credito;
tuttavia, nel corso di tutta la progressione processuale tale natura era emersa con chiarezza, essendo l'attività estorsiva direttamente collegata al rapporto usuraio intercorso tra OC CA e IO CO: dunque non si rileva alcuna lesione del diritto di difesa, tenuto in considerazione che il ricorrente ha avuto tempestivamente la - - possibilità di potersi confrontare con un elemento decisivo per la definizione della condotta contestata. Il collegio riafferma che quando il credito, come nel caso in esame, ha natura usuraia e, dunque, è connotato da una causa illecita, l'azione giudiziale è impedita, sicché la condotta deve essere necessariamente qualificata come estorsione e non come esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
7.2. Anche il secondo motivo, con il quale si contesta l'illegittima acquisizione del verbale di dichiarazioni dibattimentali di IO CO, è manifestamente infondato. Il ricorrente allega l'assenza di consenso all'acquisizione, in forma cartolare, delle dichiarazioni testimoniali riversate nel procedimento parallelo celebrato con il rito ordinario. Sul punto il collegio riafferma che il consenso all'acquisizione di atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero può essere espresso tacitamente attraverso l'assenza di opposizione, se il complessivo comportamento processuale della parte interessata è incompatibile con una volontà contraria (Sez. 6, n. 13752 del 25/02/2021, Tagliente, Rv. 281088 - 01; Sez. 4, n. 4635 del 51 15/01/2020, Guarnieri, Rv. 278292; Sez. 3, n. 1727 del 11/11/2014, dep. 2015, Pistis, Rv. 261927). Nel caso in esame, dalla lettura del verbale di udienza si ricava che la difesa del ricorrente non ha proposto alcuna opposizione alla acquisizione del verbale contestato, così manifestando una tacita acquiescenza al suo ingresso nel fascicolo del dibattimento.
7.3. Il terzo motivo, che contesta la legittimità della conferma della responsabilità, censurando la motivazione relativa alla sussistenza dell'elemento soggettivo, non è consentito ma in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità di dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello ha effettuato un accurato scrutinio delle emergenze oggettive della condotta, le uniche dalle quali poteva dedursi l'atteggiamento psicologico necessario per ritenere integrato il reato per cui si procede. La Corte di merito ha rilevato, infatti, come lo LI fosse costantemente presente quando OC CA avanzava le richieste estorsive e come, durante gli incontri con IO CO, tenesse un atteggiamento minaccioso, ritenuto idoneo a rafforzare l'efficacia intimidatoria della pretesa: la mimica facciale definita da CO come "sguardo cattivo" - ed il contesto di altissima tensione nel quale si svolgevano gli incontri, secondo la Corte territoriale aveva reso evidente che lo LI fosse pienamente consapevole dell'azione estorsiva, cui aveva prestato la propria attiva partecipazione (cfr., pag. 121 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione priva di fratture logiche e coerente con emergenze processuali che, per questa ragione, si sottrae ad ogni censura in questa sede.
7.4. Il motivo che contesta l'assenza di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione dibattimentale è manifestamente infondato. Il collegio riafferma che il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, Sentenza n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G, Rv. 280589-01). Nel caso in esame, l'apparato argomentativo posto a sostegno dell'affermazione di responsabilità risulta completo ed esaustivo, sicché l'irrilevanza della rinnovazione emerge con chiarezza dall'intera struttura motivazionale che si presenta completa ed autosufficiente (cfr., pagg. 116-122 della sentenza impugnata). 5 52 2 7.5. Il quinto motivo, che contesta la motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, contrariamente a quanto dedotto, la Corte territoriale ha messo in evidenza come la pena venisse definita in ragione della gravità dei fatti e della personalità degli imputati, che risultavano gravati da precedenti indicativi di una spiccata capacità delinquere, il che giustificava la mancata concessione del beneficio sanzionatorio (cfr., pag. 126 della sentenza impugnata).
7.6. Le stesse ragioni poste a sostegno del diniego delle attenuanti generiche esplicitano i motivi per i quali la Corte territoriale ha ritenuto di confermare la sussistenza della recidiva: la gravità delle condotte accertate ed i significativi precedenti vantati, secondo la ineccepibile valutazione dei giudici di merito, erano elementi idonei а dimostrare l'accrescimento specifico di pericolosità, correlato alla consumazione delle condotte in giudizio.
7.7. Il settimo motivo di ricorso con il quale si insta per la correzione della pena deve essere accolto. La Corte di appello, nell'effettuare la riduzione per il rito non ha diminuito di un terzo la pena, che, da sei anni, ha ridotto ad anni quattro e mesi sei, invece che ad anni quattro. L'emenda che si effettua riguarda, peraltro, la sentenza-documento afflitta dall'errore, fermo restando che il collegio, in relazione alla posizione dello LI, ha annullato la decisione, con rinvio alla Corte di appello, per effettuare un nuovo giudizio in ordine alla sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen., valutazione che potrà influire sulla quantificazione della pena. L'annullamento non elimina, d'altra parte, la rilevanza della correzione, in quanto, nel caso in cui la Corte di appello, in sede di giudizio di rinvio, non ritenesse di riconoscere l'aggravante agevolativa, il limite di pena per valutare il rispetto del divieto di reformatio in peius dovrà essere individuato in anni quattro di reclusione e non in anni quattro e mesi otto. Pertanto: si annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di LI VI limitatamente al trattamento sanzionatorio, che deve essere rideterminato in anni quattro di reclusione invece che in anni quattro e mesi otto di reclusione.
8. Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi di OC CA MO CA e CR CA consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro 3000,00. Le spese relative alle parti civili andranno liquidate all'esito della fase di rinvio. 53
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata nei confronti di DA NG, Di SI SA, TA DI, DA GE, e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di CA OC, CA MO, CA ST, CA IA, ZA HE e LI VI, con riferimento all'esclusione dell'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen., (capi M. N. GGG, III, P, RR, PPP, QQQ) e dell'aggravane dell'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen., (capo N). Annulla la sentenza impugnata nei confronti di CA IA, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma, per nuovo giudizio. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ZA HE, limitatamente alle statuizioni civili, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma;
dichiara inammissibile nel resto il ricorso del ZA. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di LI VI, limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina in quattro anni di reclusione. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale nei confronti di ET EM. Dichiara inammissibili i ricorsi di CA OC, CA MO e CA ST, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Spese delle parti civili al definitivo. Così deciso in Roma, il 20.12.2022 I consiglieri estensori Pierluigi Cianfrocca Sandra RecchioneJohn Erschane Il presidente Luigi Agostinacchio Cax ambur DEPOSITATO IN CANCELLERA SECONDA SEZIONE PENALE 11 5 MAR. 2023 54 FUNZION CA JUDIZIARIO DI PlanelliPlanelli CORTE DI CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE La Corte chi Cassazione - Seconda Sezione decade- con salimenta 41133/23 - olguritate il 10/10/23. ести い"Coneffe if digositive della sentenza 1. del 2023, emerso che questa Conte, I 20/12/2022, nel Husoche, all fine del secondo ispoverno dopo l'indicatione, "CAPO N)", deve affiungere. "CON RINVIO AD ALTRA SEZIONE DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMA SU TALI PUNT," " 0); 21/2/24 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Alessandra Girolami