Sentenza 18 dicembre 2019
Massime • 1
Non costituisce impedimento assoluto dell'imputato a comparire in udienza la sottoposizione alla misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello del luogo di svolgimento del giudizio, salvo che egli dimostri che gli sia stata negata l'autorizzazione, tempestivamente richiesta, a recarsi in udienza da parte del Tribunale competente in materia di misure di prevenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/12/2019, n. 5770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5770 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2019 |
Testo completo
05770-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1871 Andrea Tronci Presidente - Angelo Costanzo UP 18/12/2019 Pierluigi Di Stefano R.G.N. 26832/2019 Orlando Villoni Alessandra Bassi Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da ZZ NC nato a [...] il [...] RO CA nato a [...] il [...] NO ET nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/11/2017 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M.G. Fodaroni, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
uditi i difensori, avv. Antonello Fabiano sostituto processuale dell'avv. Marco Lucentini in difesa di RO e NO, avv. Gianluigi Raponi, in qualità di difensore di fiducia e come sostituto processuale, dell'avv. Marco Cinquegrana in difesa di ZZ, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza dell'11 novembre 2013 del Tribunale di Roma, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sub capo 28) della rubrica perché estinto per prescrizione сур e, esclusa in relazione ai residui reati sub capi 29) e 37) la circostanza aggravante di cui all'art. 80, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha ridotto la pena, nei confronti di ET NO, ad anni sette di reclusione ed euro 20.000,00 di multa e, nei confronti di NC ZZ e CA RO, ad anni sei di reclusione ed euro 18.000,00 di multa. Mette conto di precisare che, sub capo 29), è contestato ai tre ricorrenti il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere, in concorso tra loro, organizzato, programmato e finanziato l'acquisto e quindi acquistato di 16 chili circa di sostanza stupefacente del tipo hashish, al fine della successiva cessione a terzi. Sub capo 37), è invece contestato al solo NO il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere, acquistato, detenuto e ceduto a RA IC 2,3 chili di sostanza stupefacente del tipo cocaina, da consegnare a SQ EI per la successiva cessione a terzi.
1.1. Nel motivare la decisione, la Corte d'appello romana ha innanzitutto rigettato i due motivi di natura processuale concernenti, il primo, l'eccezione di nullità della sentenza ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. sollevata dalla difesa del ZZ, per omesso rinvio del dibattimento per il dedotto impedimento a comparire dello stesso imputato;
secondo, la richiesta di rinnovo dell'istruttoria dibattimentale ai fini di disporre perizia fonica tesa all'identificazione della voce del ZZ.
1.2. Nel merito, la Corte distrettuale ha argomentato il ritenuto coinvolgimento dei tre imputati nella programmazione dell'acquisto della cocaina sequestrata al corriere MP Jessi di cui al capo 29), alla luce delle emergenze di talune intercettazioni, precedenti e successive, all'operazione illecita e della rilevata presenza del RO il 6 agosto 2006 presso il casello autostradale dove doveva avvenire la consegna. Il Collegio di merito ha indi confermato il giudizio di penale responsabilità del NO in ordine al reato di cui al capo 37), sulla scorta delle emergenze della telefonata intercorsa il giorno precedente all'arresto del RA tra lo stesso imputato e EI, stimate univocamente dimostrative della condotta illecita.
2. Nel ricorso a firma dei difensori di fiducia, NC ZZ chiede l'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Roma per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per avere il Collegio capitolino errato nel ritenere non tempestivamente dedotta e comunque sanata l'eccezione di nullità per omesso rinvio dell'udienza del 14 ottobre 2013. La difesa evidenzia 2 Аб с ов al riguardo come l'imputato non potesse prendere parte all'udienza in oggetto in quanto sottoposto alla misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno, non essendo stato autorizzato da parte del Tribunale, Sezione Misure di Prevenzione, a causa di ritardi imputabili alla cancelleria. Rimarca inoltre come il vizio si sia verificato nel corso del giudizio, di tal che la relativa eccezione è stata tempestivamente dedotta nel successivo grado di giudizio.
2.2. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'erronea valutazione circa la documentazione depositata in data 5 settembre 2017, dalla quale, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte distrettuale, non emerge alcuna uscita dell'imputato dal Marocco il giorno 9 agosto 2006. 3. Nel ricorso a firma del comune difensore di fiducia, CA RO e ET NO chiedono l'annullamento del provvedimento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Inosservanza degli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e 192 cod. proc. pen. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al capo 29) dell'imputazione, per avere la Corte d'appello confermato il giudizio di penale responsabilità degli imputati nonostante le ambiguità e la scarsa significatività degli indizi quand'anche unitariamente considerati. Le difese pongono invero in luce: a) che risulta irrilevante la riscontrata presenza del RO presso il casello autostradale di Frosinone nella giornata in cui fu bloccato il carico di droga, in assenza di alcun comprovato collegamento tra questi ed il corriere;
b) che il contenuto dell'intercettazione n. 4490 del 3 agosto 2006 è del tutto generico, non essendo certo che NO e RO stessero parlando di denaro quale corrispettivo per la fornitura dello stupefacente (avendo lo stesso giudice di primo grado ipotizzato che l'oggetto della conversazione fosse la somma di denaro "verosimilmente" costituente il corrispettivo della fornitura del droga sequestrata il 6 agosto 2006); c) che non possono essere utilizzati quali elementi a carico i rilevati contatti fra le utenze di diversi impianti telefonici pubblici mediante schede telefoniche prepagate, non essendo stati disposti accertamenti per dimostrarne la riconducibilità al NO;
d) che i giudici di merito non hanno sondato la praticabilità di interpretazioni alternative del contenuto della telefonata tra ZZ e NO, valorizzata sulla base di quanto riferito dall'agente di P.G. LA, in assenza di perizia atta a consentirne l'ingresso nel compendio probatorio.
3.2. Inosservanza degli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 192 cod. proc. pen. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al giudizio di penale responsabilità espresso a carico del NO. A 3 sostegno del motivo, la difesa dell'imputato evidenzia come i giudici di merito abbiano poggiato il giudizio di colpevolezza sulla base di un'unica conversazione intercettata con tale EI in data 21 febbraio 2007, valorizzando il riferimento a "due operai" da inviare, invece che "tre", senza considerare l'obbiettiva ambiguità del dialogo e la circostanza che, all'epoca dei fatti, NO lavorava come costruttore edile.
3.3. Inosservanza dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. per violazione del divieto di reformatio in pejus, per avere la Corte distrettuale, in assenza di appello del P.M., applicato nei confronti di RO una pena più grave di quella irrogata dal primo Giudice. A tale riguardo, la difesa pone in luce come, nel riformare la sentenza - con esclusione della circostanza aggravante dell'ingente quantità e proscioglimento dal reato sub capo 28) · e nell'applicare le già concesse circostanze attenuanti generiche, il Collegio capitolino abbia modificato in senso deteriore il trattamento sanzionatorio aumentando la pena-base per il capo 29). Rileva come sussista, in ogni caso, il vizio di motivazione in relazione alla rimodulazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Risulta all'evidenza destituito di fondamento il primo motivo in rito dedotto nell'interesse di ZZ. Al riguardo, la difesa ha eccepito la violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per l'omesso rinvio dell'udienza del 14 ottobre 2013 per legittimo impedimento dell'imputato, all'epoca sottoposto alla misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno, stante il mancato rilascio dell'autorizzazione ad assistere all'udienza per ritardi imputabili alla cancelleria (v. motivo sub punto 2.1 del ritenuto in fatto).
2.1. Mette conto di precisare preliminarmente che, secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimità, la sottoposizione dell'imputato alla misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello del luogo di svolgimento del giudizio dà luogo ad legittimo l'impedimento a comparire in udienza a condizione che egli fornisca dimostrazione che l'autorità competente abbia illegittimamente negato la richiesta di autorizzazione a recarsi nel luogo di celebrazione del processo (Sez. 2, n. 16352 del 06/04/2006, Longhitano ed altro, Rv. 234751; Sez. 6, n. 12806 del 10/11/2011 - dep. 04/04/2012, Buscemi, Rv. 252577) Orbene, secondo quanto si evince dall'incartamento processuale (cui questa Corte di cassazione può direttamente accedere trattandosi di denuncia di un error in procedendo, v. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro e altri, Rv. 220092; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304), nella specie, non v'è alcuna evidenza del fatto che ZZ abbia richiesto di essere autorizzato a recarsi 4 САР all'udienza del 14 ottobre 2013. Ed invero, tale circostanza non emerge dal verbale di tale udienza, né dal verbale della successiva udienza dell'11 novembre 2013 risulta che ZZ (in quel caso presente) o la sua difesa abbiano obiettato alcunchè rispetto alla mancata autorizzazione a partecipare alla precedente udienza. Ad ogni No modo, la difesa ha fornito alcuna obbiettiva dimostrazione della tempestiva richiesta del ZZ di essere autorizzato ad allontanarsi dal luogo dell'obbligo di soggiorno per partecipare all'udienza del 14 ottobre 2013. 2.2. Sotto diverso aspetto, non può comunque omettersi di porre in rilievo come l'omesso rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dell'imputato dia luogo ad una nullità generale a regime intermedio, che avrebbe pertanto dovuto essere dedotta dal difensore nella prima occasione utile, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., risultando altrimenti sanata a norme del comma 3 dello stesso articolo.
3. E' inammissibile anche il secondo motivo, col quale ZZ denuncia il vizio di motivazione in ordine all'erronea valutazione della documentazione depositata dalla difesa in data 5 settembre 2017 (v. motivo sub punto 2.2 del ritenuto in fatto).
3.1. Detta doglianza costituisce invero pedissequa reiterazione di una deduzione già mossa in appello senza alcun confronto con l'ineccepibile risposta data in sentenza, là dove la Corte territoriale ha insuperabilmente rilevato come il documento prodotto dalla difesa non possa avere alcun valore a fini di prova, trattandosi della fotocopia di un passaporto privo di alcuna attestazione di conformità all'originale (v. pagina 3 della motivazione sentenza impugnata).
4. Sono inammissibili anche le deduzioni mosse da CA RO e ET NO con il primo motivo comune ai ricorsi -, con il quale essi denunciano l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità per il delitto sub capo 29) della rubrica (v. motivo sub punto 3.1 del ritenuto in fatto).
4.1. Ed invero, i ricorrenti ripropongono i medesimi argomenti già dedotti in appello e non attaccano le puntuali risposte fornite dal Collegio capitolino, con ciò proponendo doglianze che non sfuggono al rilievo di genericità.
4.2. D'altra parte, il Giudice del gravame ha bene argomentato, con considerazioni aderenti alle emergenze dell'incartamento processuale, lineari e conformi a logica - pertanto incensurabili nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali abbia ritenuto pienamente provata la penale responsabilità di RO e NO in ordine all'episodio criminoso in oggetto, confrontandosi con gli specifici rilievi mossi negli atti d'appello (ed in questa Sede riproposti). 5 Ed invero, secondo quanto si evince dalla lettura integrata delle motivazioni delle sentenza di primo e di secondo grado - formanti un unico complessivo corpo argomentativo, giusta i riferimenti contenuti nella seconda decisione ai passaggi logico giuridici della prima (v. ex plurimis Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595) -, i decidenti di merito hanno ricostruito attentamente la dinamica della vicenda ed evidenziato specifici elementi dimostrativi della responsabilità dei due ricorrenti, quali: a) la circostanza che RO fosse osservato presso il casello di Frosinone avvicinarsi e cercare di attirare l'attenzione dei conducenti di tutte le auto recanti una targa francese, là dove il corriere MP Jessi - poi tratto in arresto per detenzione di quasi 16 chili di cocaina viaggiava effettivamente su di una vettura con targa francese;
b) il fatto che un analogo comportamento del RO fosse significativamente osservato il precedente 1° aprile 2006, data del sequestro del carico di cui al capo 28) (oggetto di declaratoria di estinzione per prescrizione); c) il contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate il 3 agosto 2006 delle ore 14:27 tra NO e RO, da cui emergono il riferimento esplicito al conteggio del denaro per il pagamento dello stupefacente e la doglianza del NO per un ammanco di denaro dalle mazzette di banconote consegnate;
d) il tenore degli scambi telefonici tra ZZ ed il fornitore successive all'arresto del corriere del 6 agosto, nel corso delle quali essi discutevano di quanto avvenuto nella giornata;
e) il contenuto della telefonata tra ZZ e NO riferita dal teste LA -, nella quale essi discutevano della ripartizione degli oneri derivanti dal sequestro della sostanza stupefacente (v. pagine 2 e 3 della motivazione della sentenza impugnata e pagine 4 e seguenti della sentenza di primo grado).
4.3. Quanto al censurato richiamo al contenuto dell'intercettazione riferito dall'operante di p.g. LA sentito nel dibattimento (motivo sub punto 3.1 del ritenuto in fatto), valga rammentare come costituisca ius receptum che il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla bobina o dalla cassetta, che l'art. 271, comma 1, cod. proc. pen. non richiama la previsione dell'art. 268, comma 7, cod. proc. pen. tra le disposizioni la cui inosservanza determina l'inutilizzabilità e che la mancata trascrizione non è espressamente prevista né come causa di nullità, né è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall'art. 178 cod. proc. pen. (v. da ultimo, Sez. 1, n. 41632 del 03/05/2019, Chan, Rv. 277139).
4.4. A fronte della precisione, completezza e intima coerenza dell'iter argomentativo sviluppato dal Giudice del gravame in sentenza, il ricorso si risolve nella sollecitazione di una diversa valutazione su aspetti squisitamente di merito, 6 non consentita in questa Sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, LA, Rv. 226074).
5. Ad una medesima conclusione si deve pervenire quanto al motivo con cui NO eccepisce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per il delitto ex artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sub capo 37). (v. motivo sub punto 3.2 del ritenuto in fatto).
5.1. Anche in questo caso, il ricorrente reitera una deduzione già coltivata in appello e non si confronta con la convincente risposta data in sentenza, là dove la Corte romana ha spiegato, con considerazioni non manifestamente illogiche, le ragioni dell'interpretazione in senso accusatorio del tenore della conversazione intercettata fra NO e SQ EI del 21 febbraio 2007 - cioè proprio il giorno precedente all'arresto di IC RA nella flagrante detenzione di 2,3 chili di cocaina -, valorizzando, oltre alla concomitanza temporale, il riferimento a "due operai" da inviare e l'assenza di qualunque giustificazione lecita al linguaggio convenzionale utilizzato nell'interlocuzione (v. pagina 3 della motivazione della sentenza impugnata).
5.2. Non può d'altronde non essere ribadito come, secondo i consolidati principi espressi da questa Corte regolatrice, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisca questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).
6. Coglie di contro nel segno il motivo con cui RO eccepisce la violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena (v. motivo sub punto 3.3 del ritenuto in fatto).
6.1. Da quanto si evince dalla lettura della sentenza di primo grado, nel determinare il trattamento sanzionatorio, il Tribunale, nei confronti del RO, era partito dalla pena-base di anni sette di reclusione e 26.000,00 euro di multa per il reato di cui al capo 29), con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla circostanza aggravante dell'ingente quantità, ed aveva poi applicato l'aumento per la continuazione con il delitto sub capo 28) di un anno di reclusione e 9000,00 euro di multa;
nei confronti di ZZ, era partito dalla pena- base di anni nove di reclusione e 30.000,00 euro di multa, su cui aveva applicato 7 l'aumento per la continuazione con il reato di cui al capo 28) di un anno di reclusione e 10.000,00 euro di multa. Nel rideterminare la pena a seguito del proscioglimento degli imputati dal reato di cui al capo 28) e con esclusione della circostanza aggravante dell'ingente quantità, la Corte d'appello ha applicato nei confronti di RO e ZZ, per l'unico reato residuo sub capo 29), la stessa pena di anni sei di reclusione e 18.000,00 euro di multa, previa riduzione per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche già concesse in primo grado. Con ciò pervenendo ad un'irragionevole e comunque del tutto immotivata parificazione di trattamento punitivo di posizioni soggettive che il primo giudice aveva - all'evidenza - ritenuto significativamente diverse ai fini dell'art. 133 cod. pen., tanto da commisurare le pene-base loro inflitte per lo stesso reato sub capo 29) in termini ampiamente distanti (con una divaricazione di due anni di reclusione e 4000,00 euro di multa). SICURA Sebbene non vi sia materia per l'eccepita violazione del divieto di reformatio in pejus, non è revocabile in dubbio l'illogicità e l'assenza di un'adeguata giustificazione all'esercizio del potere discrezionale di determinazione della pena a norma dell'art. 132 cod. pen.
6.2. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata nei confronti del RO con limitato riguardo al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuova determinazione della pena ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma. Nella commisurare il trattamento sanzionatorio, la Corte distrettuale dovrà attenersi ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., dando ragione dei motivi che giustificano l'uso del potere discrezionale di graduazione della pena;
ciò a maggior ragione allorchè il Giudice del rinvio giunga alla conferma della pena irrogata al RO in misura eguale a quella applicata al coimputato ZZ.
6.3. Visto l'art. 624, comma 2, cod. proc. pen. deve essere dichiarata l'irrevocabilità dell'accertamento della responsabilità penale del RO.
7. Dalla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di ZZ e NO discende la condanna di questi ultimi al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
8 ি di annulla la sentenza impugnata nei confronti RO CA limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma;
dichiara inammissibile nel resto il ricorso del RO nonché inammissibili i ricorsi di ZZ NC e NO ET, condannando questi ultimi al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Dichiara irrevocabile l'accertamento della responsabilità penale del RO. Così deciso il 18 dicembre 2019 Il consigliere estensore Il Presidente Andrea Tronci Alessandra Bassi Andra Orna علم معنا شقت DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 FEB 2020 IL CANCELLIERE E. E R Patrizia Di Launzio P 9