Sentenza 18 novembre 2009
Massime • 2
Il mancato avviso al difensore del deposito nella segreteria del P.M. dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni non è causa di nullità o inutilizzabilità delle stesse.
L'autorizzazione allo svolgimento delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti che si svolgano presso l'abitazione della persona offesa dal reato, con il consenso e l'ausilio di quest'ultima, non presuppone il fondato timore dello svolgimento in loco dell' attività criminosa, necessario, invece, allorquando l'intercettazione avvenga presso l'abitazione dell'indagato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/11/2009, n. 48161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48161 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 18/11/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 1435
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere - N. 24131/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) V.A. N. IL (OMISSIS);
avverso l'ordinanza n. 29/2009 TRIB. LIBERTÀ di CAMPOBASSO, del 27/05/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. GIULIO SARNO;
lette le conclusioni del PG: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
V.A. propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale il tribunale di Campobasso rigettava l'istanza di riesame dell'ordinanza custodiale emessa dal GIP del medesimo tribunale in data 20.4.09 per il reato di cui agli artt. 81 cpv e 609 bis c.p., art. 609 ter c.p., comma 1, n. 5).
All'imputato risulta in particolare contestato di avere commesso con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso e con cadenza periodica ininterrotta atti sessuali con la figlia convivente M. sin da quando quest'ultima aveva sette - otto anni.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il V., tramite il difensore, deducendo:
1) mancanza di correlazione tra il capo d'imputazione e il fatto ritenuto nel provvedimento cautelare interdittivo, ovvero posto a base del pericolo di reiterazione del reato facendosi riferimento nell'ordinanza coercitiva anche ai rapporti con l'altra figlia A. sulla base di supposizioni della p.o. M.;
2) violazione dell'art. 266 c.p.p., comma 2 e art. 268 c.p.p., n. 6, inutilizzabilità delle intercettazioni ed errata traduzione delle stesse;
omesso avviso al difensore dell'avviso di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni;
3) insussistenza delle ragioni cautelari;
4) Nullità e/o inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee;
5) Errata interpretazione dei fatti ed omessa valutazione delle investigazioni difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
a) Sul primo motivo si rileva che il tribunale focalizza l'intera motivazione sugli abusi patiti da M. e che solo a proposito delle esigenze cautelari, affrontando la questione prognostica circa la possibilità di reiterazione del reato, cita le attenzioni rivolte dall'imputato ad A.. Il che è certamente corretto rilevando nella valutazione della personalità l'insieme dei comportamenti tenuti anche nei confronti di altre persone che non necessariamente devono rivestire la qualità di p.o. nello stesso procedimento. b) Sul secondo motivo occorre premettere che nell'ordinanza del riesame il tribunale ha ritenuto: a) che essendo state le intercettazioni disposte ed effettuate presso l'abitazione della p.o., con il consenso e l'ausilio di qust'ultima, non era richiesto che vi fosse il fondato timore dello svolgimento attuale di attività criminosa rilevando tale aspetto solo nel caso in cui l'intercettazione avvenga nella casa dell'indagato; b) che nessuna forma di nullità e/o inutilizzabilità era contemplata per la mancanza dell'avviso. Ora, premesso che la definizione di un'attività come intercettazione nel caso riguardi anche terzi consenzienti deve confrontarsi con i principi affermati da SU n. 36141 del 28/05/2003 Rv. 225465 e che in questa sede difetta la necessaria conoscenza di tutti gli elementi di valutazione utili al riguardo, appare sufficiente osservare che in ogni caso il motivo è da rigettare in quanto l'obiezione del ricorrente secondo cui l'immobile in cui è stata effettuata l'attività di intercettazione apparterrebbe in realtà all'indagato e non alla p.o. - come dichiarato da V.A. nell'ambito delle indagini difensive - assume all'evidenza carattere fattuale e come tale è preclusa in questa sede. Sul punto si rende necessaria, infatti, la valutazione di tutti gli elementi in atti e non solo, quindi, delle dichiarazioni acquisite dal difensore. Sull'altra questione, invece, è vero quanto affermato dal tribunale e, cioè, che l'art. 271 non richiama l'art. 268, comma 4.
c) L'ordinanza del riesame appare congruamente motivata sul fumus sulla base delle dichiarazioni della vittima, della spiegazione circa le ragioni del ritardo della denuncia;
del riscontro rappresentato dalle confidenze all'amica nonché delle intercettazioni eseguite. Appare correttamente argomentata, inoltre, anche sulle esigenze di prevenzione facendo espresso riferimento alla personalità dell'imputato, alla gravità ed alla reiterazione delle condotte di abuso.
d) La questione non sembra in precedenza dedotta. In ogni caso essa è infondata avendo questa Corte più volte puntualizzato che ai fini dell'applicazione della misura cautelare, le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato "contra se" devono ritenersi utilizzabili persino se rilasciate dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari (Sez. 1, n. 2666 del 10/01/2005 Rv. 230869). e) Si tratta in realtà di rilievi di merito tendenti a porre in discussione l'attendibilità degli accusatori logicamente ritenuta, invece, dal tribunale del riesame sulla base dell'intero compendio indiziario di riferimento senza che peraltro vengano indicati elementi che comprovino la non veridicità dei fatti da essi affermati. Le risultanze delle indagini difensive risultano peraltro esaminate dal tribunale del riesame alle pagg. 6 e 7 dell'ordinanza ditalché nessuna censura può essere avanzata in questa sede essendo preclusa qualsiasi valutazione di merito.
Al rigetto del ricorso consegue l'onere per la ricorrente del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Visto l'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter dispone che a cura della Cancelleria copia del presente provvedimento sia inoltrata al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato è ristretto. Così deciso in Roma, il 18 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2009