Sentenza 21 maggio 2003
Massime • 1
In materia di diritto di accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella quale la tutela del soggetto che intenda esaminare ed estrarre copia di determinati documenti amministrativi è riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 25, comma quinto), è inammissibile la doglianza di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo incentrata sull'assunto della non assoggettabilità, alla detta normativa, dell'ente al quale la richiesta è stata inutilmente presentata, in quanto non compreso tra quelli menzionati dall'art. 23 legge cit.; in tal caso ponendosi, non già una questione di giurisdizione in senso tecnico, ma una questione di merito relativa all'esistenza o meno del diritto di accesso azionato davanti al giudice amministrativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/05/2003, n. 7948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7948 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Primo Presidente f.f. -
Dott. GENGHINI Massimo - Presidente di sezione -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - rel. Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CREMONAFIERE S.P.A., GIÀ ENTE AUTONOMO MANIFESTAZIONE FIERISTICHE CREMONA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso lo studio dell'avvocato ANGELO CLARIZIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO ANDREOLI, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente -
contro
STUDIO CASTIGLIONE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell'avvocato GIANMARIA CAMICI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE ONOFRI, PIERLUIGI TRUCILLO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la decisione n. 3304/01 del Consiglio di Stato di ROMA, depositata il 21/06101;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/03 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
uditi gli avvocati Angelo CLARIZIA, Pierluigi TRUCILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La S.r.l. Studio Castiglione, già broker assicurativo esclusivo dell'Ente Autonomo Manifestazioni Fieristiche di Cremona, avendo richiesto, senza esito, di accedere alla documentazione relativa alla revoca dell'incarico ed al conferimento dello stesso ad altro broker, proponeva ricorso, ai sensi dell'art. 25, comma 3, della legge 7.8.1990 n. 241, al T.A.R. della Lombardia, Sezione di
Brescia.
Il T.A.R., con sentenza del 22.1.2001, riteneva la propria giurisdizione, ma rigettava il ricorso.
Pronunciando sull'appello della S.r.l. Studio Castiglione e su quello incidentale dell'Ente Autonomo Manifestazioni Fieristiche di Cremona, il Consiglio di Stato, con decisione del 21.6.2001, accoglieva il ricorso ed ordinava l'esibizione degli atti richiesti. Il Consiglio di Stato riteneva infondata la doglianza dell'appellante incidentale, secondo cui gli enti fieristici non potrebbero essere qualificati come organismi di diritto pubblico, sicché ad essi non sarebbero applicabili gli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, e, in particolare, l'art. 25 sulla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di diritto di accesso;
ribadiva al riguardo la sua costante giurisprudenza, secondo cui la normativa sull'accesso è applicabile anche agli enti pubblici economici, mentre le questioni circa la natura di organismo di diritto pubblico degli enti fieristici rilevano solo ad altri fini.
Avverso la decisione l'Ente Autonomo Manifestazioni Fieristiche di Cremona ricorre per Cassazione, per motivi attinenti alla giurisdizione.
Resiste, con controricorso, la S.r.l. Studio Castiglione. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'unico mezzo denuncia: difetto di giurisdizione ai sensi dell'art. 362, comma 1, c.p.c., anche in relazione agli artt. 48 del T.U. sul Consiglio di Stato e 111 Cost., per avere i giudici di primo grado e di appello giudicato in materia attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario.
Assume il ricorrente che il giudice amministrativo difettava di giurisdizione sulla domanda della S.r.l. Studio Castiglione di accedere agli atti dell'Ente Autonomo Manifestazioni Fieristiche di Cremona, poiché quest'ultimo, non potendo essere equiparato ad un organismo di diritto pubblico, nell'accezione elaborata dal diritto comunitario e dal diritto nazionale, ma avendo natura di soggetto di diritto privato, che statutariamente esercita le proprie prerogative nell'ambito dell'autonomia negoziale privatistica, non è soggetto alla normativa sul diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990. 2. Il motivo è inammissibile.
L'art. 22, comma 1, della legge n. 241 del 1990 dispone che, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
L'art. 23 prevede che il diritto di accesso si esercita nei confronti delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi le aziende autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi. A sua volta, l'art. 25, comma 5, dispone che contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso, e nel caso di omessa pronuncia sull'istanza entro trenta giorni dalla sua proposizione, è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in Camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi difensori che ne abbiano fatto richiesta.
La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.
In materia di diritto di accesso, la tutela del soggetto che intenda esaminare ed estrarre copia di determinati documenti amministrativi, è quindi riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che provvede ad erogarla secondo lo speciale procedimento previsto dal citato art. 25, comma 5.
In questo contesto, è inammissibile la doglianza di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo incentrata sull'assunto della denegata soggezione alla normativa di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 dell'ente al quale la richiesta di accesso è stata inutilmente presentata, in quanto non compreso tra gli enti menzionati dall'art. 23.
In tal caso, infatti, non si pone una questione di giurisdizione in senso tecnico, ma una questione di merito relativa all'esistenza o meno del diritto di accesso azionato davanti al giudice amministrativo (v., per riferimenti, S.U. n. 5292/98).
3. Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.
4. La spese del giudizio di Cassazione seguono la soccombenza. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 100,00 per spese vive ed in Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2003