Sentenza 3 aprile 2014
Massime • 1
Ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima, non ricorre allorché il provvedimento successivo riguardi un reato associativo (nella specie mafioso) e la condotta di partecipazione alla stessa si sia protratta dopo l'emissione della prima ordinanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/04/2014, n. 15821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15821 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 03/04/2014
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 672
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 4311/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
De ON IN, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 18/11/2013 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. APRILE Ercole;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Napoli, adito ai sensi dell'art. 310 c.p.p., confermava il provvedimento del 07/08/2013 con il quale il Giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale aveva rigettato una richiesta difensiva di retrodatazione del termine di durata della misura della custodia cautelare applicata a De ON IN in relazione al delitto di cui all'art. 416 bis c.p., e di conseguente scarcerazione del prevenuto.
Rilevava il Tribunale come non vi fossero le condizioni per l'operatività della disciplina della "contestazione a catena" di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3, in quanto il reato associativo, oggetto della seconda ordinanza cautelare, risultava contestato come commesso anche in epoca successiva all'adozione della precedente prima ordinanza cautelare;
e che, comunque, in assenza di una connessione qualificata, gli elementi valorizzati per l'adozione del provvedimento coercitivo posteriore non erano desumibili dagli atti del procedimento nel quale era stato emesso il provvedimento coercitivo anteriore, neppure alla data in cui, in tale procedimento, era stato disposto il giudizio immediato nei riguardi del De ON.
2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il De ON, con atto sottoscritto personalmente, il quale, con un unico motivo, ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 297 c.p.p., comma 3, ed il vizio di motivazione, per contraddittorietà e illogicità, per avere il Tribunale erroneamente confermato il provvedimento reiettivo della prima richiesta difensiva di scarcerazione, benché fossero presenti tutte le condizioni per l'applicabilità della disciplina dell'istituto della "contestazione a catena".
3. Ritiene la Corte che il ricorso vada rigettato.
3.1. Per un corretto inquadramento della questione portata all'odierna attenzione di questo Collegio, è opportuno richiamare sinteticamente gli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità nell'interpretazione della norma dettata dall'art. 297 c.p.p., comma 3. Quella in argomento è stata disposizione che ha fatto sorgere non poche incertezze esegetiche, anche dopo la sua riscrittura ad opera della L. n. 332 del 1995, art. 12: novella che, nell'intento del legislatore, avrebbe dovuto ridefinirne i contorni applicativi e che, invece, ha determinato l'introduzione di una regola dalla prosa alquanto "contorta", che ha incrementato i dubbi ermeneutici, tanto da giustificare ripetuti interventi delle Sezioni Unite di questa Corte, oltre che importanti "prese di posizione" della Corte costituzionale. Ad un rilevante approdo interpretativo è, tuttavia, pervenuta la giurisprudenza di legittimità sin dal 2006, anche a seguito di una pronuncia della Consulta del 2005.
È ben noto come con la norma in esame, disciplinante l'istituto cosiddetto della "contestazione a catena", il legislatore avesse voluto codificare la regula iuris, frutto dell'elaborazione giurisprudenziale, formatasi sotto la vigenza del previgente codice di rito, con la quale si era stabilita una deroga al principio della decorrenza autonoma dei termini di durata massima della custodia in relazione a ciascun titolo cautelare: ciò al dichiarato scopo di evitare quel censurabile fenomeno della "diluizione" nel tempo della "carcerazione provvisoria", attuata mediante l'emissione, in momenti diversi, nei confronti della stessa persona di più provvedimenti coercitivi concernenti il medesimo fatto, diversamente qualificato o circostanziato, ovvero riguardanti fatti di reato diversi ma connessi tra loro.
Così, nel suo testo originario l'art. 297 c.p.p., comma 3, (che riprendeva la disposizione da ultimo appositamente introdotta nel codice abrogato dalla L. n. 398 del 1984) stabiliva che la decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare applicata con un'ordinanza si sarebbe dovuta retrodatare al momento dell'esecuzione di altra precedente ordinanza cautelare, laddove i due provvedimenti avessero riguardato lo stesso fatto ovvero più fatti in concorso formale tra loro, oppure integranti ipotesi di aberratio delicti o di aberratio ictus plurioffensiva (purché il fatto di reato oggetto della seconda ordinanza fosse stato commesso in epoca anteriore all'adozione della prima ordinanza).
Nella versione novellata nel 1995, da un lato era stato ristretto l'ambito applicativo della norma, con la previsione dell'operatività del meccanismo di retrodatazione esclusivamente con riferimento ai casi di connessione qualificata ai sensi dell'art. 12 c.p.p., lett. b) (continuazione tra i reati) e lett. c), limitatamente all'ipotesi di reati connessi per eseguire gli altri (connessione teleologia);
dall'altro, introducendo una regola generale di retrodatazione "automatica" ("se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura... i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave"): automatismo, tuttavia, non applicabile laddove la seconda ordinanza cautelare venga emessa dopo il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza ("la disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma").
La portata applicativa della disposizione in esame è stata, infine, ampliata per effetto della sentenza additiva n. 408 del 2005, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell'art. 297 c.p.p., comma 3, nella parte in cui "non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento dell'emissione della precedente ordinanza"; ed ulteriormente precisata dalla sentenza n. 233 del 2011, con la quale la Consulta - reagendo ad un contrario orientamento della giurisprudenza di legittimità, che aveva finito per diventare "diritto vivente" - ha dichiarato la illegittimità dello stesso art. 297, comma nella parte in cui, con riferimento alle ordinanze che dispongono misure cautelari per fatti diversi, non prevede che la regola in tema di decorrenza dei termini in esso stabilita si applichi anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all'adozione della seconda misura.
Nella cornice normativa così tratteggiata, seguendo il convincente percorso argomentativo fissato dalle Sezioni Unite con due decisioni rispettivamente del 2005 e del 2006 (Sez. U, n. 14535/07 del 19/12/2006, Librato, Rv. 235909-10-11; Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, P.M. in proc. Rahulia ed altri, Rv. 231057-8-9), tralasciando l'ipotesi della ripetute contestazioni con diversi provvedimenti di un medesimo fatto di reato (vicenda procedimentale alquanto rara e, comunque, estranea al caso esaminato in questa sede) e concentrandosi su quella della contestazione di reati diversi, variamente collegabili tra loro, è possibile - in linea schematica - riconoscere tre distinte situazioni, alle quali corrispondono altrettante, distinte regole operative. In tutti e tre i casi è, comunque, necessario, perché si possa parlare di "contestazione a catena" e perché possa eventualmente trovare applicazione la disciplina della retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare, che i delitti oggetto della ordinanza cautelare cronologicamente posteriore siano stati commessi in data anteriore a quella di emissione della ordinanza cautelare cronologicamente anteriore (in questo senso, ex plurimis, Sez. 6^, n. 31441 del 24/04/2012, Canzonieri, Rv. 253237). La prima situazione è quella in cui le due (o più) ordinanze applicative di misure cautelari personali abbiano ad oggetto fatti- reato legati tra loro da concorso formale, continuazione o da connessione teleologia (casi di connessione qualificata), e per le imputazioni oggetto del primo provvedimento coercitivo non sia ancora intervenuto il rinvio a giudizio. In queste circostanze trova applicazione la disposizione dettata dal primo periodo dell'art. 297 c.p.p., comma 3, che non lascia alcun dubbio sul fatto che la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della misura o delle misure applicate successivamente alla prima operi automaticamente e, dunque - impiegando le parole delle Sezioni unite di questa Corte - "indipendentemente dalla possibilità, al momento della emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l'esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive e, a maggior ragione, indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure". Automatica retrodatazione della decorrenza dei termini che risponde all'esigenza "di mantenere la durata della custodia cautelare nei limiti stabili dalla legge, anche quando nel corso delle indagini emergono fatti diversi legati da connessione qualificata" (così Corte cost., n. 89 del 1996), e che si determina solo se le ordinanze siano state emesse nello stesso procedimento penale (così Sez. U, n. 14535/07 del 19/12/2006, Librato, cit.). La seconda situazione rappresenta una variante della prima, presupponendo comunque l'accertata esistenza, tra i fatti oggetto delle plurime ordinanze cautelari, di una delle tre forme di connessione qualificata sopra indicate, ma è caratterizzata dall'intervenuta emissione del decreto di rinvio a giudizio per i fatti oggetto del primo provvedimento coercitivo. Tale ipotesi presuppone, ovviamente, che le due o più ordinanze siano state emesse in distinti procedimenti, ma (come hanno chiarito le Sezioni unite nelle più volte richiamate sentenze) è irrilevante che gli stessi siano "gemmazione" di un unico procedimento, vale a dire siano la conseguenza di una separazione delle indagini per taluni fatti, oppure che i due procedimenti abbiano avuto autonome origini. In siffatta diversa situazione si applica la regola dettata dal secondo periodo dell'art. 297 c.p.p., comma 3, sicché la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima delle misure applicate con la successiva o le successive ordinanze opera solo se i fatti oggetto di tali provvedimenti erano desumibili dagli atti già prima del momento in cui è intervenuto il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza.
Infine, la terza situazione è quella in cui tra i fatti oggetto dei due provvedimenti cautelari non esista alcuna connessione ovvero sia configurabile una forma di connessione non qualificata, cioè diversa da quelle sopra considerate del concorso formale, della continuazione o del nesso teleologia) (per quest'ultimo, nei limiti fissati dal codice). Questa ipotesi, che in passato si riteneva pacificamente non riguardare l'art. 297 c.p.p., comma 3, oggi rientra nel campo applicativo di tale disposizione codicistica per effetto della menzionata sentenza "manipolativa" della Consulta n. 408 del 2005. Ne consegue che la retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della misura cautelare è dovuta "in tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti coercitivi essere adottati in un unico contesto temporale, per qualsiasi causa l'autorità giudiziaria abbia invece prescelto momenti diversi per l'adozione delle singole ordinanze". Il giudice deve, perciò, verificare se al momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare non fossero desumibili, dagli atti a disposizione, gli elementi per emettere la successiva ordinanza cautelare, da intendersi - come sottolineato dai Giudici delle leggi - come "elementi idonei e sufficienti per adottare" il provvedimento cronologicamente posteriore. Tale regola vale solo se le due ordinanze siano state emesse in uno stesso procedimento penale, perché se i provvedimenti cautelari sono stati adottati in procedimenti formalmente differenti, per la retrodatazione occorre verificare, oltre che al momento della emissione della prima ordinanza vi fossero gli elementi idonei a giustificare l'applicazione della misura disposta con la seconda ordinanza, che i due procedimenti siano in corso dinanzi alla stessa autorità giudiziaria e che la separazione possa essere stata il frutto di una scelta del pubblico ministero (così Sez. U, n. 14535/07 del 19/12/2006, Librato, cit.; conf., in seguito, su tale specifico aspetto, Sez. 2, n. 44381 del 25/11/2010, Noci, Rv. 248895;
Sez. 1^, n. 22681 del 27/05/2008, Camello, Rv. 240099). Seguendo questa prospettiva restano, invero, irrisolte circostanze processuali al limite, quali quelle in cui i fatti-reato abbiano costituito oggetto di diversi procedimenti, pendenti dinanzi a distinte autorità giudiziarie, in ogni caso non riunibili in ragione della inoperatività delle norme sulla connessione: si pensi al caso dell'art. 13 c.p.p., comma 2 (reati comuni e reati militari commessi dal medesimo soggetto) o a quello dell'art. 14 c.p.p., comma 2 (reati commessi dalla stessa persona, prima da minore e poi da maggiorenne), nei quali l'applicazione dell'esposta regola di retrodatazione potrebbe portare a situazioni paradossali e sostanzialmente inique. Tuttavia, si tratta di ipotesi non conferenti al caso di specie, alle quali, in questa sede, si è fatto cenno esclusivamente per completezza di analisi e per segnalare la necessità (da più parti segnalata) di un complessivo intervento chiarificatore del legislatore.
3.2. Alla luce di quanto fin qui considerato, bisogna prendere atto come il Tribunale di Napoli abbia fatto buon governo dei principi di diritto innanzi tratteggiati, evidenziando, con motivazione congrua e priva di vizi di manifesta illogicità:
- che il reato associativo addebitato al De ON con la seconda ordinanza cautelare risulta contestato come commesso a partire dal 2010 con perduranza, e, dunque, anche in epoca successiva alla data di emissione del 05/04/2011 della prima ordinanza cautelare (v. pag. 2 ord. impugn.): in tal senso correttamente il Tribunale partenopeo - con un argomento con il quale il ricorrente ha omesso di confrontarsi, essendo state formulate osservazioni critiche non pertinenti - ha fatto applicazione della regula iuris, più volte enunciata dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale, ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297 c.p.p., comma 3, il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima, non ricorre allorché il provvedimento successivo riguardi un reato di associazione (nella specie di tipo mafioso) e la condotta di partecipazione alla stessa si sia protratta dopo l'emissione della prima ordinanza (così, tra le molte, Sez. 6^, n. 31441 del 24/04/2012, Canzonieri, Rv. 253237, cit.);
- che, anche a voler ritenere configurabile una discutibile connessione qualificata tra il reato associativo oggetto della seconda ordinanza cautelare e il reato di tentata estorsione aggravata oggetto della prima ordinanza (aspetto, quello della connessione, sul quale il ricorso si è dilungato), gli elementi indiziari valorizzati per l'adozione del primo di tali provvedimenti non erano desumibili dagli atti del procedimento all'epoca dell'emissione, nei riguardi del prevenuto, del decreto di giudizio immediato del 09/06/2011 in relazione alla tentata estorsione, essendo stata la gran parte di quei dati informativi (poi valorizzata per l'applicazione della custodia cautelare per il delitto associativo) acquisita solo a partire dall'agosto del 2011, sulla base delle dichiarazioni auto ed eteroccusatorie formulate da ben tre testi ovvero collaboratori di giustizia, Di OM CE, AI RI e PA NT (v. pagg.
2-3 ord. impugn.: dichiarazioni la cui valutazione in ordine alla concreta valenza dimostrativa, pur sollecitata dal ricorrente, non è consentita in sede di legittimità): tanto in conformità con il principio secondo il quale la desumibilità, per essere rilevante ai fini della operatività del meccanismo di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3, deve essere individuata nella condizione di conoscenza, da un determinato compendio documentale o dichiarativo, degli elementi relativi ad un determinato fatto-reato che abbiano in sè una specifica "significanza processuale", tale da consentire di dare luogo - in presenza di concrete esigenze - alla richiesta ed all'adozione di una misura cautelare (così, ex plurimis, Sez. 6^, n. 31441 del 24/04/2012, Canzonieri, Rv. 253236; Sez. 4^, n. 15451 del 14/03/2012, Di Paola, Rv. 253509; Sez. 1, n. 8839 del 08/01/2010, P.M. in proc. Fontana, Rv. 246380);
- e che non poteva condurre a differenti conclusioni il fatto che al ricorrente, già con la prima ordinanza cautelare, fosse stata contestata l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991, in quanto, come il Collegio campano ha sottolineato, con motivazione logicamente condivisibile, con quel provvedimento era stato ascritto all'indagato solo di aver concorso nella tentata estorsione aggravata dall'uso del metodo mafioso, mentre solo in seguito sarebbe emersi i gravi indizi di colpevolezza in ordine alla sua stabile adesione al sodalizio criminale di stampo camorristico oggetto della seconda ordinanza cautelare (v. pagg.
2-3 ord. impugn.).
4. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento.
Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 3 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2014