Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/04/2014, n. 15821
CASS
Sentenza 3 aprile 2014

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Ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima, non ricorre allorché il provvedimento successivo riguardi un reato associativo (nella specie mafioso) e la condotta di partecipazione alla stessa si sia protratta dopo l'emissione della prima ordinanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/04/2014, n. 15821
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15821
    Data del deposito : 3 aprile 2014

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