Sentenza 17 luglio 2001
Massime • 1
Salvo diversa specifica previsione legislativa, rispetto agli enti pubblici economici la giurisdizione della Corte dei Conti, in materia contabile, sussiste limitatamente agli atti che si configurino come espressione di poteri autoritativi di natura pubblicistica; ne consegue che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario l'accertamento della responsabilità risarcitoria degli amministratori e dei dipendenti di tali enti, derivante dalla commissione di illeciti commessi nell'ambito dell'esercizio dell'attività imprenditoriale, in particolare in relazione ad atti di determinazione degli adeguamenti retributivi del personale dipendente, costituendo essi espressione di scelte di indirizzo imprenditoriale operate nell'ambito dell'autonomia negoziale e, in quanto tali, estranee alla materia della contabilità pubblica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/07/2001, n. 9649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9649 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO IANNOTTA - Primo Presidente f.f. -
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente di sezione -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per regolamento di giurisdizione proposto da:
AR DE RD, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Augusto Imperatore n. 22, presso l'avv. Guido Pottino, unitamente all'avv. Luigi Sciarrino, che lo rappresenta e difende giusta in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE REGIONALE della CORTE DEI CONTI per la Sicilia;
- intimato -
e nei confronti di
MA VO, OL NI, OL LA;
- intimati -
nonché
sul ricorso per regolamento di giurisdizione proposto da:
IN NI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Benaco, n. 7, presso il signor IC SC, unitamente all'avv. Ignazio Apolloni, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE REGIONALE della CORTE DEI CONTI per la Sicilia;
- intimato -
e nei confronti di
MA VO, AR DE RD, OL LA;
- intimati -
nel giudizio di responsabilità promosso dal Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Sicilia con atto notificato il 14 ottobre 1999.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 marzo 2001 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marziale;
Udito l'avv. Apolloni;
Udito il PM., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto Cinque, il quale ha concluso per la giurisdizione del giudice ordinario.
Svolgimento del processo
1 - Con atto notificato il 5 novembre 1999 il Procuratore Regionale della Corte dei Conti per la Sicilia, conveniva in giudizio, innanzi alla Sezione Giurisdizionale per la Sicilia della Corte dei Conti i signori Paolo AN, Paolo Jocolano e Mario De OR - rispettivamente direttore generale e dirigente del servizio "Personale ed Affari del Lavoro", dirigente del servizio ragioneria dell'Ente ER IC (EMS) - nonché la signora TI Volpe, sostituta vicaria del dirigente del servizio "Personale e affari del lavoro" dello stesso Ente, esponendo:
- che, con deliberazione n. 76 del 23 ottobre 1986, il Commissario Straordinario dell'Ente ER IC (EMS) aveva approvato l'adeguamento retributivo del personale impiegatizio, riconoscendo l'incremento "nella misura del 15% della retribuzione globale lorda da ciascun impiegato in atto goduta, con esclusione di tutte le voci variabili", precisando che "ogni due anni ... (sarebbe stata) ... effettuata una verifica dei livelli di retribuzione del personale impiegatizio ... per un eventuale riadeguamento";
- che con successiva deliberazione n. 62 del 9 aprile 1987, lo stesso Commissario straordinario aveva ratificato l'accordo sul trattamento economico del personale del settore zolfifero, estendendo "ai lavoratori attualmente in servizio l'aumento retributivo nella misura del 15% sulle voci fisse della retribuzione ... a titolo di pattuizione integrativa al CCNL vigente";
- che con un proprio appunto interno privo di data, ma con certezza successivo al 9 aprile 1987, la dott.ssa TI Volpe, dopo aver osservato che con la delibera n. 65/87, l'Ente aveva proceduto ad un nuovo inquadramento giuridico del personale, proponeva al direttore generale, dott. Paolo AN, che "in fase di applicazione di detta delibera" l'aumento retributivo del 15% fosse ricalcolato "sulla nuova retribuzione lorda in atto goduta, in netta analogia al criterio operativo della voce contrattuale 'elemento 12%' prevista dal CCNL per i dirigenti di aziende industriali";
- che su tale appunto il direttore generale apponeva il proprio assenso con firma autografa, evidenziando l'urgenza della questione, da risolvere anche in assenza del titolare del servizio, dott. Paolo Jocolano;
- che il dirigente della Ragioneria aveva dato esecuzione a tale determinazione, pur in assenza di una formale deliberazione di spesa;
- che tale applicazione "dinamica" dell'aumento del 15% sulla retribuzione globale lorda progressivamente goduta dai dipendenti era illegittima ed aveva determinato un maggiore esborso per l'Ente negli esercizi finanziari dal 1986 al 1996 di complessive L. 866.228.522. Tanto premesso, il Procuratore chiedeva che ciascuno dei convenuti fosse condannato al pagamento della somma di L. 216.557.130 in favore dell'Ente ER IC fino a concorrenza della somma sopra indicata.
1.1 - I convenuti si opponevano all'accoglimento di tale domanda, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti.
1.2 - Il De OR e l'AN hanno proposto separatamente regolamento di giurisdizione, deducendo che la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Il Procuratore regionale della Corte dei Conti per la Sicilia non resiste.
Motivi della decisione
2 - Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi, essendo essi relativi allo stesso giudizio.
3 - I ricorrenti - rispettivamente dirigente del servizio ragioneria e direttore generale economico dell'Ente ER IC (d'ora innanzi: E.M.S.) negano la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 52, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, che riserva alla Corte dei Conti in sede giurisdizionale la cognizione sulla responsabilità "dei funzionari impiegati ed agenti... compresi quelli retribuiti da amministrazioni, aziende e gestioni statali a ordinamento autonomo, che nell'esercizio delle loro funzioni per azione od omissione imputabili anche a sola colpa o negligenza cagionino danno allo Stato o ad altra amministrazione dalla quale dipendono", sul rilievo:
- che detto ente ha natura di ente pubblico economico;
- che gli atti di determinazione degli adeguamenti retributivi concessi al personale costituiscono espressione di scelte di indirizzo imprenditoriale operate nell'ambito dell'autonomia negoziale e, in quanto tali, estranee alla materia della contabilità pubblica.
4 - Tali rilevi sono fondati.
La natura di ente pubblico dell'E.M.S. non è, invero, contestata dalla Procura regionale della Corte dei Conti e risulta comunque in modo inequivoco dall'art. 1 dello Statuto, approvato con d. Pres. Reg. Sicilia, 4 dicembre 1981, n. 186, che lo qualifica quale "ente economico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico" e lo individua quale "strumento di sviluppo economico finalizzato agli obbiettivi della programmazione regionale" operante "secondo criteri di economicità".
4.1 - Orbene, le Sezioni Unite di questa Corte hanno costantemente affermato che, salvo diversa specifica previsione legislativa, rispetto agli enti pubblici economici la giurisdizione della Corte dei Conti, in materia contabile, sussiste limitatamente agli atti che si configurino come espressione di poteri autoritativi di natura pubblicistica e che, pertanto, l'accertamento della responsabilità risarcitoria degli amministratori e dei dipendenti di tali enti, derivante dalla commissione di illeciti commessi nell'ambito dell'esercizio dell'attività imprenditoriale rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (21 ottobre 1983, n. 6178; 18 marzo 1988, n. 2489; 22 ottobre 1992, n. 11560; 2 ottobre 1998, n. 9780; 12 giugno 1999, n. 334; 29 novembre 1999, n. 829). 4.1.1 - Da tale orientamento, ormai consolidato, non vi è motivo di discostarsi, posto:
- che la giurisdizione sulla responsabilità degli amministratori e dei dipendenti degli enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica spetta, in linea di principio, al giudice ordinario (art 409, n. 4, c.p.c.);
- che la giurisdizione della Corte dei Conti, in materia contabile, ha carattere tendenziale e non assoluto (Corte Cost., ord. 22 luglio 1998, n. 307);
- che la necessità di una interpositio legislatoris per l'attribuzione alla Corte dei Conti della giurisdizione nella materia considerata trova conferma nella circostanza che si sia avvertita la necessità di precisare espressamente con una norma - inserita prima in un disegno di legge presentato ma non approvato nel corso della passata legislatura (Atto Senato 1303 del 19 gennaio 1995, art. 3) e quindi in un decreto legge non convertito (d.l. 25 febbraio 1995, n.47, art. 1, quarto comma) e rimasto, quindi, senza effetto - che "i componenti del consiglio di amministrazione..., nonché i funzionari e i dipendenti degli enti pubblici economici e delle società sulle quali lo Stato esercita il controllo in ragione della partecipazione al capitale sociale sono soggetti, per i danni arrecati agli enti o alle società stesse, alla giurisdizione della Corte dei conti";
- che l'assoggettamento dell'ente a controlli, anche penetranti, di tipo amministrativo non vale ad escludere la natura privatistica. dell'attività esercitata quando essa abbia ad oggetto atti di privata autonomia, posto che, salvo diversa previsione contraria, la natura pubblica del soggetto di riferimento si riflette esclusivamente sulla organizzazione interna della struttura separata;
- che l'eventuale illiceità dello scopo perseguito, anche agli effetti della legge penale, non vale a connotare come esercizio di pubblici poteri un'attività che si realizza mediante il compimento di atti negoziali (sent. 9780/98, cit.). 4.2 - Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti pubblici economici è disciplinato dal diritto privato (art. 2093 c.c.) e, appunto per questo, le relative controversie ad esso inerenti rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (art. 409, n. 3, c.p.c.), anche quando traggano origine da atti caratterizzati da margini di discrezionalità (Cass., sez. un., 2 novembre 1979, n. 5688; Cass. 18 gennaio 1983, n. 411; 29 novembre 1996, n. 10683), ovvero da atti applicativi di provvedimenti generali emanati dall'ente in forza dei suoi poteri di autoorganizzazione (Cass. 18 novembre 1989, n. 4945). Si ritiene, anzi, che natura non diversa debba essere riconosciuta agli stessi regolamenti del personale, trattandosi di atti che si configurano pur sempre come espressione di un potere privatistico, analogo a quello spettante ad ogni altro imprenditore rispetto ai propri dipendenti (Cass. 8 agosto 1997, n. 7383; 13 gennaio 1999, n. 302). Non vi è quindi dubbio che gli atti di determinazione degli adeguamenti retributivi del personale ricadono nel dominio del diritto privato, tanto più che essi sono posti in essere sulla base di scelte maturate nell'ambito della contrattazione sindacale e, come tali, operate dall'ente in posizione (non di supremazia, ma) di parità rispetto agli altri soggetti del rapporto (Cass., sez. un., 9 aprile 1999, n. 231). Ed è pertanto evidente che tali atti sono inidonei a fondare responsabilità perseguibili presso il giudice contabile.
5 - I ricorsi debbono essere quindi accolti, dichiarandosi la giurisdizione del giudice ordinario. Non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, a sezioni unite, riuniti i ricorsi, li accoglie e dichiara la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 marzo 2001. Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2001