Sentenza 8 gennaio 2010
Massime • 1
Anche nel caso di più ordinanze cautelari emesse in distinti procedimenti dinanzi alla medesima autorità giudiziaria nei confronti della stessa persona per fatti diversi non legati dalla connessione qualificata prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., opera la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia allorché le notizie di reato siano pervenute a quella autorità precedentemente all'adozione della prima misura, a nulla rilevando la conoscenza effettiva, da parte di essa, della notizia sulla quale si fonda la misura ulteriore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/01/2010, n. 8839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8839 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 08/01/2010
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 52
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 36401/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI NAPOLI, nei confronti di:
1) FO EL N. IL 23/11/1970;
avverso l'ordinanza n. 6874/2009 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 17/09/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO Aldo;
sentite le conclusioni del PG Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Biffa Massimo, che ha chiesto accogliersi il ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
1 - Con ordinanza deliberata il 17 settembre 2009 il Tribunale di Napoli, costituito ai sensi dell'art. 310 c.p.p., ritenendo la applicabilità della disciplina di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3, ha accolto l'appello proposto da TA MI contro il provvedimento in data 5 maggio 2009 del GIP presso il Tribunale di Napoli che aveva respinto la istanza del suddetto TA diretta a fare dichiarare cessata l'efficacia della custodia cautelare disposta nei suoi confronti con ordinanza in data 28 aprile 2008, dovendo retrodatarsi i relativi termini di durata al 22 giugno 2006; ed ha per l'effetto dichiarato cessata l'efficacia della predetta misura cautelare (n. 28515/03 R.G.N.R. e n. 29166/04 R.G<AUTG>.G.I.P.).
2 - Evidenziava in fatto, l'adito tribunale, che nei confronti del TA era stata disposta l'applicazione: di una prima misura cautelare (con ordinanza n. 395/06 R.G<AUTG>.G.I.P.) nell'ambito del procedimento penale n. 37219/2002 R.G.N.R., relativo ai reati di cui all'art. 416 bis c.p. ed a plurimi fatti di estorsione pluriaggravata e continuata ai danni di imprenditori casertani e napoletani, commessi in provincia di Caserta e di Napoli dal 2002 al 2004, rispetto alla quale la esecuzione della custodia cautelare era iniziata in data 22 giugno 2006; una seconda misura cautelare (con ordinanza del GIP emessa il 28 aprile 2008 e notificata il 27 maggio 2008) nell'ambito del procedimento n. 37219/02 RGNR, per il reato di estorsione ai danni dell'imprenditore Di BE IG, commesso in Casapesenna nel gennaio 2005.
2.1 - Ciò premesso, il Tribunale, andando in contrario avviso rispetto al GIP, ha ritenuto che, pur trattandosi di procedimenti diversi e pur escludendosi la ipotesi di connessione qualificata fra i reati contestati con le ordinanze in questione, si imponesse ugualmente la retrodatazione, poiché al momento della emissione della prima ordinanza (8 giugno 2006) il Pubblico Ministero aveva a disposizione l'informativa di reato n. 314/110 dei Carabinieri del Comando Provinciale di Caserta esplicativa del compendio indiziario a carico del TA per l'estorsione ai danni dell'imprenditore Di BE IG, che era stata depositata in Procura il 18 giugno 2005 e diretta allo stesso PM titolare delle indagini per i fatti oggetto della prima misura;
per cui, relativamente alla seconda ordinanza - emessa il 28 aprile 2008, pur esistendo tutti i presupposti per la sua emissione fin dal 22 giugno 2006, il termine di custodia cautelare di cui all'art. 303 c.p.p., comma 1, retrodatato a tale data, era ormai scaduto.
3 - Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, rilevando che, alla stregua della più recente elaborazione giurisprudenziale, la retrodatazione, nel caso di diversi procedimenti non connessi, poteva operare soltanto qualora la separazione dei procedimenti fosse stata frutto di una scelta arbitraria del Pubblico Ministero, da escludersi in linea di massima quando i diversi procedimenti avevano avuto origine da diverse notizie di reato, pervenute al Pubblico Ministero in tempo diversi da diversi organi di polizia giudiziaria, a conclusione di indagini svolte separatamente, come era avvenuto nel caso in esame per cui i procedimenti erano stati originati da diverse notizie di reato provenienti da diverse autorità di polizia giudiziaria in tempi diversi, nessuna rilevanza decisiva potendo attribuirsi al dato, del tutto casuale, "dell'identità del PM assegnatario" dei due processi.
4- Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata.
5- Il ricorso è infondato.
Riguardando il caso in esame la possibilità di retrodatazione, a norma dell'art. 297 c.p.p., comma 3, ai fini della decorrenza degli effetti della custodia cautelare, nella ipotesi di più ordinanze applicative di misure cautelari per fatti diversi in procedimenti diversi, ritiene questo collegio di non doversi discostare dal condivisibile principio di diritto di recente affermato da questa Corte sul punto (si veda Sez. 1, Sentenza n. 40321 del 19/9/2008 - 29/10/2008, in Rv. 241435), in riferimento ad una fattispecie per molti versi non dissimile a quella oggetto del presente giudizio, secondo cui "quando nei confronti dello stesso imputato sono emesse in distinti procedimenti pendenti dinanzi alla medesima autorità giudiziaria ordinante di custodia cautelare per fatti diversi tra i quali non sussiste la connessione qualificata prevista dall'art. 297 c.p.p., comma 3, ai fini della valutazione circa la conoscibilità,
da parte del pubblico ministero, degli elementi giustificativi della seconda ordinanza al momento di emissione della prima e della conseguente retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia, sono irrilevanti sia la provenienza delle notizie di reato da parte di autorità di polizia diverse, sia l'eventuale assegnazione dei procedimenti a magistrati diversi dello stesso ufficio", eventualità quest'ultima che neppure ricorre, per altro, nel caso in esame, in cui le notizie di reato all'origine delle due misure cautelari applicate al TA, furono dirette ed esaminate dallo stesso magistrato che esercitava le funzioni di pubblico ministero.
6 - In particolare nella richiamata decisione, dopo una approfondita disamina della progressiva evoluzione che l'interpretazione data da questa Corte all'art. 297 c.p.p. ha subito anche a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 408 del 24 ottobre 2005, si evidenzia come questa Corte, nuovamente intervenuta, sempre a sezioni unite, con la sentenza 19 dicembre 2006 nel caso Librato, ha ribadito il principio che la retrodatazione, come ha riconosciuto la Corte Costituzionale, costituisce un rimedio rispetto ad una scelta indebita della autorità giudiziaria, sia nel caso in cui detta scelta sia avvenuta procrastinando, nell'ambito di uno stesso procedimento, l'adozione della misura, sia nel caso in cui tale scelta sia invece consistita nel procrastinare l'inizio del secondo procedimento o nel tenerlo separato dal primo, come può avvenire per esempio, non iscrivendo tempestivamente o separando alcune notizie di reato, ricevute o acquisite di propria iniziativa dal Pubblico Ministero, laddove non giustifica, invece, di per sè la retrodatazione, perché non è indicativa di una scelta indebita, la circostanza che l'ordinanza emessa nel secondo procedimento sì fondi su elementi già presenti nel primo, poiché in molti casi gli elementi probatori non manifestano immediatamente ed in modo evidente la loro rilevanza e spesso devono essere interpretati;
per cui il solo fatto che essi fossero già in possesso degli organi delle indagini non dimostra che questi ne avessero individuato tutta la loro portata, mentre si deve escludere in linea di massima che la separazione sia frutto di una scelta indebita del Pubblico Ministero quando i procedimenti nascono da diverse notizie di reato (v. sentenza Librato).
10 - Orbene il provvedimento del Tribunale in sede di appello, andando di contrario avviso rispetto al GIP, ha fatto corretta applicazione della interpretazione giurisprudenziale sommariamente descritta ed è del tutto in linea con la sentenza della Corte Costituzionale n. 408/2005, avendo ritenuto, pur in difetto di connessione qualificata, che, avendo già il P.M. a disposizione, al momento della emissione dell'ordinanza in data 22 giugno 2006, tutti gli elementi (notizia di reato e relative indagini) per emettere la ordinanza nel procedimento n. 28515/03 R.G.N.R., fosse stata arbitraria la scelta di ritardare la decorrenza della misura cautelare in relazione a tale procedimento e che dovesse quindi operare la retrodatazione.
Nè la valutazione di puro merito espressa dal Tribunale sulla conoscenza degli atti da parte del P.M. anche relativamente al procedimento n. 28515/03 R.G.N.R. può essere posta in contestazione in questa sede attraverso il rilievo che si sarebbe trattato di notizie di reato provenienti da "investigatori diversi", e che gli elementi indizianti fossero obiettivamente diversi (essendo costituiti solo da intercettazioni), poiché si trattava comunque di notizie di reato già pervenute allo stesso ufficio del Pubblico Ministero e ciò che interessa, a prescindere dalla conoscenza effettiva da parte del singolo magistrato addetto all'ufficio, è il dato della conoscibilità da parte dell'ufficio, che nella specie era insita nella circostanza che erano pervenute indagini complete ed erano state tutte registrate prima della emissione della prima misura.
In ogni caso, si tratta di una "quaestio facti" la cui soluzione è rimessa all'apprezzamento esclusivo del giudice di merito (v. per tutte Cass. Sez. 6, n. 1474 del 14.5.1997). 12 - Per le considerazioni tutte sin qui esposte, le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato si rivelano infondate, dovendosi riconoscere che nel caso in esame è stata correttamente ritenuta la retrodatazione della seconda ordinanza cautelare.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010