Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20471
CASS
Sentenza 3 giugno 2026

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  • Rigettato
    Violazione di norme procedurali e sostanziali in materia edilizia e paesaggistica

    Il ricorso è inammissibile per aspetti non devoluti in appello e manifestamente infondato per il resto. Le immagini di Google Earth sono prove documentali utilizzabili. La documentazione prodotta dalla difesa non è stata oggetto di critica specifica in appello. La realizzazione di una pista in terra battuta richiede concessione edilizia. La responsabilità dell'imputato è provata da chiara piattaforma probatoria e la Corte territoriale ha risposto congruamente sulla sussistenza del vincolo paesaggistico.

  • Rigettato
    Mancato riconoscimento della causa di non punibilità per tenuità del fatto

    Il motivo è manifestamente infondato. La Corte di merito ha disatteso la richiesta difensiva basandosi sulle modalità del fatto e sull'entità del danno cagionato. La pluralità di violazioni (illecito edilizio, connessione con altri reati e violazione vincolo paesaggistico) ledono beni di rilievo pubblicistico e hanno un'offensività multiforme non di minima rilevanza.

  • Rigettato
    Difetto di prova circa il danno economicamente risarcibile

    Il motivo è manifestamente infondato. Ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, è sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente. La pronuncia costituisce una mera 'declaratoria juris' rimessa al giudice della liquidazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20471
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20471
    Data del deposito : 3 giugno 2026

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