CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20471 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da RL IR n. a Corleone il 10/6/1978 avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo emessa in data 16/10/2025 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. AN RI De NT;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Laura Condemi che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria di replica a firma del difensore, Avv. Oddo RITENUTO IN FATTO 1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo ha confermato al decisione del Tribunale di Termini Imerese in data 20/11/2023 che aveva riconosciuto RL IR colpevole dell’ abusiva costruzione di una pista in terra battuta sui terreni di proprietà di CI IC, CI IC IO e TR RM anche attraverso la deviazione del letto del torrente Rao, iscritto nell’elenco delle acque pubbliche e assoggettato a vincolo paesaggistico, con conseguente immutazione dei fondi delle parti civili, condannandolo alla pena di mesi due di reclusione ed euro 400 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale subordinato alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, deducendo i motivi di seguito enunziati nei limiti previsti dall’art. 173, comma 1, disp. att. cod.proc.pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20471 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 12/05/2026 2 2.1 La violazione degli artt. 530, 546, comma 1 lett. e), 125 cod.proc.pen. nonché degli artt. 44 lett. b) ed e) Dpr 380/2001, 632,639-bis, 61 n. 2 cod.pen in relazione all’art. 181 d. Lgs 42/2004 Il difensore sostiene che la Corte d’Appello ha disatteso il gravame difensivo ritenendo non condivisibili le affermazioni dell’imputato secondo cui la stradella e la deviazione del torrente rispetto all’originario tracciato sarebbero state realizzate prima dell’acquisto dei fondi avvenuto nell’anno 2017, basando detto convincimento su alcune immagini tratte da Google Earth che attesterebbero la costruzione della pista in epoca successiva al 2018. Il ricorrente lamenta che dette immagini sono state oggetto di una lettura contraddittoria da parte dei giudici d’appello, i quali hanno trascurato la difficoltà di trarre dalle stesse dati certi e non hanno considerato le emergenze documentali di segno contrario addotte dalla difesa. In particolare i giudici di merito sono incorsi in travisamento della prova accreditando i rilievi di Google Earth di un valore dimostrativo che non posseggono. La Corte d’Appello ha, inoltre, omesso di motivare in ordine alla documentazione prodotta dalla difesa, in particolare gli elaborati grafici annessi alle concessioni edilizie 104/64, 6/73, 53/79 rilasciate dal Comune di Corleone alla ICLA S.p.A, dante causa del ricorrente, dalla quale emerge l’intervenuta modifica dell’originario tracciato del torrente Rao e l’esistenza di un percorso che costeggiava detto torrente, corrispondente alla pista la cui realizzazione si addebita all’RL. La Corte di merito, al pari del primo giudice, non ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto attendibili le rilevazioni satellitari rispetto alla prova documentale offerta dalla difesa ed ha reso una motivazione solo apparente in relazione alla sussistenza del reato urbanistico con riferimento alla pista in terra battuta oggetto di contestazione. A detto proposito il difensore contesta che l’intervento abbia comportato una trasformazione urbanistica trattandosi di un’opera non permanente, in quanto tale non soggetta neppure ad autorizzazione paesaggistica, da ricondurre alla riattivazione di un tracciato rurale preesistente. Quanto alla deviazione del corso del torrente il difensore lamenta che i giudici di merito, pur avendo richiamato un evento alluvionale verificatosi nell’anno 2018, non ne hanno valutato l’incidenza ai fini dei fatti addebitati all’imputato e hanno affermato la responsabilità del medesimo in ordine alla modifica del percorso del torrente sulla base di elementi non univoci e senza gli indispensabili accertamenti tecnici. Il difensore aggiunge, inoltre, che il torrente Rao, a differenza del fiume in cui affluisce, non risulta soggetto a vincolo paesaggistico ai sensi del d. lgs 42/2004 secondo quanto risulta dal Sistema Informativo territoriale della Regione siciliana (SITR). 2.2 La violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 131-bis cod.pen. per avere la sentenza impugnata negato la causa di esclusione della punibilità per tenuità del fatto sulla base di una motivazione che non ha tenuto conto dei parametri di valutazione fissati dalla giurisprudenza di legittimità e, in particolare, della consistenza dell’intervento abusivo. 2.3 La violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 539 e 541 cod.pen., avendo la Corte territoriale omesso di fornire risposta ai rilievi difensivi in ordine al difetto di 3 prova circa il fatto che la condotta contestata avesse procurato un danno economicamente risarcibile alle parti civili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo è inammissibile in quanto taluni aspetti risultano preclusi dalla mancata devoluzione in appello, i restanti s’appalesano reiterativi e, comunque, manifestamente infondati. 1.1 Con il primo motivo d’appello il difensore aveva avanzato doglianze concernenti esclusivamente l’assenza dei presupposti per ritenere la contestata pista in terra battuta di cui al capo 1) soggetta a permesso di costruire, data la natura dell’intervento e la reversibilità dello stesso. Nessun rilievo risulta svolto dall’appellante in ordine all’acquisizione da parte del teste di P.g. Messina Cruciani di due immagini satellitari tratte da Google Earth, che aveva utilizzato nell’esame dibattimentale al fine di illustrare in particolare la deviazione del torrente Rao, avvenuta con certezza nel periodo compreso tra l’11/6/2018 e il 23/5/2020. Il difensore non ha formulato alcuna censura in ordine alla valenza di detti rilievi sicché la Corte di merito non era investita del tema né tenuta a compiere alcuna verifica al riguardo. In ogni caso la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito in tema di prove che i fotogrammi scaricati dal sito internet "Google Earth", costituiscono prove documentali pienamente utilizzabili ai sensi dell'articolo 234, comma 1, cod. proc. pen. o 189 cod. proc. pen. in quanto rappresentano fatti, persone o cose (Sez. 3, n. 48178 del 15/09/2017, Bezziccheri, Rv. 271313 - 01). 1.2 Ugualmente precluse risultano le censure in ordine alla mancata considerazione della documentazione prodotta dalla difesa all’udienza del 23/1/2023. Si tratta di produzione che il primo giudice ha congruamente valutato (pag. 5) escludendo che i titoli versati in atti contenessero menzione dello spostamento del torrente Rao senza che l’appellante svolgesse alcuna critica in ordine a detta valutazione. 1.3 Quanto alla sussistenza del reato urbanistico deve rilevarsi che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità secondo cui la realizzazione di una pista in terra battuta richiede una trasformazione urbanistica del territorio, e pertanto è necessario il rilascio della concessione edilizia indipendentemente dalla qualifica del manufatto quale strada o pista in terra battuta, in quanto il regime giuridico cui è soggetta l'opera è, in ogni caso, determinato dalla funzione di consentire il transito di persone o mezzi (Sez. 3, n. 30594 del 03/06/2004, Lai, Rv. 230152 – 01; nel senso dell’esclusione della possibilità di ricondurre simili interventi ad attività di manutenzione in quanto integranti una immutazione stabile dello stato dei luoghi Sez. 3, n. 3725 del 13/01/2005, [...], Rv. 230679 - 01). Gli argomenti relativi all’asserita natura precaria dell’opera e alla sua ricomprensione nell’ambito delle attività agro-pastorali risultano dedotti per la prima volta in questa sede e non utilmente scrutinabili in quanto postulano accertamenti fattuali riservati alla giurisdizione di merito. 1.4 I giudici di merito hanno affermato la responsabilità dell’imputato sulla base di una chiara e concludente piattaforma probatoria dal momento che le fonti acquisite dimostrano che 4 lo stradello sub 1 insisteva in parte nel terreno di proprietà dell’imputato e proseguiva attraverso i fondi delle parti civili creando un diretto collegamento con altro terreno dell’RL, intercluso. Sempre sulla particella 419 di proprietà del ricorrente gli operanti nel corso del sopralluogo accertavano la presenza di lavori di movimentazione terra e l’arretramento dell’alveo del torrente di circa quattro metri a vantaggio del fondo dell’imputato. La Corte territoriale ha, inoltre, fornito congrua risposta ai rilievi circa la sussistenza del vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 comma 1 lett. c) d. lgs 42/2004 in relazione al torrente Rao, affluente del fiume di Frattina, iscritto nel T.U. delle acque pubbliche. 2.Il secondo motivo che censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per tenuità del fatto è manifestamente infondato. La Corte di merito a pag. 3 ha disatteso la richiesta difensiva facendo leva sulle concrete modalità del fatto e sull’entità del danno cagionato alle parti civili. La valutazione della Corte di merito sfugge a censura in questa sede in quanto, sebbene con motivazione concisa, i giudici d’appello hanno dato conto delle ragioni ostative ad un giudizio di particolare tenuità delle condotte contestate. Invero, sebbene la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod.pen. sia stata formulata con esclusivo riferimento al capo 1, detto illecito risulta strettamente correlato, come palesato dalla contestata aggravante del nesso teleologico, con il delitto sub 2 e con l’ulteriore addebito relativo alla violazione del vincolo paesaggistico. Si tratta di una pluralità di violazioni che ledono non solo gli interessi delle parti civili ma anche beni di rilievo pubblicistico e si caratterizzano per un’offensività multiforme non suscettibile di essere qualificata come di minima rilevanza. Questa Corte ha autorevolmente chiarito che la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto la quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, [...], Rv. 283064 - 01). 3. Il conclusivo motivo che censura la disposta condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili adducendo l’assenza di un pregiudizio economicamente valutabile in conseguenza dei reati contestati è manifestamente infondato. La giurisprudenza di legittimità ritiene, con orientamento consolidato e costante, che ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, non è necessaria la prova della concreta esistenza di danni risarcibili, essendo sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente (Sez. 1, n. 51160 del 31/10/2023, [...], Rv. 285612 – 5 01; Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, [...], Rv. 281997-21; Sez. 6, n. 28216 del 25/9/2020, [...], Rv. 279625 – 01). La pronuncia, infatti, costituisce una mera "declaratoria juris" da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione (Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016, dep. 2017, [...], Rv. 270386 - 01). 3.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 12 maggio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AN RI De NT IO TR
udita la relazione del Cons. AN RI De NT;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Laura Condemi che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria di replica a firma del difensore, Avv. Oddo RITENUTO IN FATTO 1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo ha confermato al decisione del Tribunale di Termini Imerese in data 20/11/2023 che aveva riconosciuto RL IR colpevole dell’ abusiva costruzione di una pista in terra battuta sui terreni di proprietà di CI IC, CI IC IO e TR RM anche attraverso la deviazione del letto del torrente Rao, iscritto nell’elenco delle acque pubbliche e assoggettato a vincolo paesaggistico, con conseguente immutazione dei fondi delle parti civili, condannandolo alla pena di mesi due di reclusione ed euro 400 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale subordinato alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, deducendo i motivi di seguito enunziati nei limiti previsti dall’art. 173, comma 1, disp. att. cod.proc.pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20471 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 12/05/2026 2 2.1 La violazione degli artt. 530, 546, comma 1 lett. e), 125 cod.proc.pen. nonché degli artt. 44 lett. b) ed e) Dpr 380/2001, 632,639-bis, 61 n. 2 cod.pen in relazione all’art. 181 d. Lgs 42/2004 Il difensore sostiene che la Corte d’Appello ha disatteso il gravame difensivo ritenendo non condivisibili le affermazioni dell’imputato secondo cui la stradella e la deviazione del torrente rispetto all’originario tracciato sarebbero state realizzate prima dell’acquisto dei fondi avvenuto nell’anno 2017, basando detto convincimento su alcune immagini tratte da Google Earth che attesterebbero la costruzione della pista in epoca successiva al 2018. Il ricorrente lamenta che dette immagini sono state oggetto di una lettura contraddittoria da parte dei giudici d’appello, i quali hanno trascurato la difficoltà di trarre dalle stesse dati certi e non hanno considerato le emergenze documentali di segno contrario addotte dalla difesa. In particolare i giudici di merito sono incorsi in travisamento della prova accreditando i rilievi di Google Earth di un valore dimostrativo che non posseggono. La Corte d’Appello ha, inoltre, omesso di motivare in ordine alla documentazione prodotta dalla difesa, in particolare gli elaborati grafici annessi alle concessioni edilizie 104/64, 6/73, 53/79 rilasciate dal Comune di Corleone alla ICLA S.p.A, dante causa del ricorrente, dalla quale emerge l’intervenuta modifica dell’originario tracciato del torrente Rao e l’esistenza di un percorso che costeggiava detto torrente, corrispondente alla pista la cui realizzazione si addebita all’RL. La Corte di merito, al pari del primo giudice, non ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto attendibili le rilevazioni satellitari rispetto alla prova documentale offerta dalla difesa ed ha reso una motivazione solo apparente in relazione alla sussistenza del reato urbanistico con riferimento alla pista in terra battuta oggetto di contestazione. A detto proposito il difensore contesta che l’intervento abbia comportato una trasformazione urbanistica trattandosi di un’opera non permanente, in quanto tale non soggetta neppure ad autorizzazione paesaggistica, da ricondurre alla riattivazione di un tracciato rurale preesistente. Quanto alla deviazione del corso del torrente il difensore lamenta che i giudici di merito, pur avendo richiamato un evento alluvionale verificatosi nell’anno 2018, non ne hanno valutato l’incidenza ai fini dei fatti addebitati all’imputato e hanno affermato la responsabilità del medesimo in ordine alla modifica del percorso del torrente sulla base di elementi non univoci e senza gli indispensabili accertamenti tecnici. Il difensore aggiunge, inoltre, che il torrente Rao, a differenza del fiume in cui affluisce, non risulta soggetto a vincolo paesaggistico ai sensi del d. lgs 42/2004 secondo quanto risulta dal Sistema Informativo territoriale della Regione siciliana (SITR). 2.2 La violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 131-bis cod.pen. per avere la sentenza impugnata negato la causa di esclusione della punibilità per tenuità del fatto sulla base di una motivazione che non ha tenuto conto dei parametri di valutazione fissati dalla giurisprudenza di legittimità e, in particolare, della consistenza dell’intervento abusivo. 2.3 La violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 539 e 541 cod.pen., avendo la Corte territoriale omesso di fornire risposta ai rilievi difensivi in ordine al difetto di 3 prova circa il fatto che la condotta contestata avesse procurato un danno economicamente risarcibile alle parti civili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo è inammissibile in quanto taluni aspetti risultano preclusi dalla mancata devoluzione in appello, i restanti s’appalesano reiterativi e, comunque, manifestamente infondati. 1.1 Con il primo motivo d’appello il difensore aveva avanzato doglianze concernenti esclusivamente l’assenza dei presupposti per ritenere la contestata pista in terra battuta di cui al capo 1) soggetta a permesso di costruire, data la natura dell’intervento e la reversibilità dello stesso. Nessun rilievo risulta svolto dall’appellante in ordine all’acquisizione da parte del teste di P.g. Messina Cruciani di due immagini satellitari tratte da Google Earth, che aveva utilizzato nell’esame dibattimentale al fine di illustrare in particolare la deviazione del torrente Rao, avvenuta con certezza nel periodo compreso tra l’11/6/2018 e il 23/5/2020. Il difensore non ha formulato alcuna censura in ordine alla valenza di detti rilievi sicché la Corte di merito non era investita del tema né tenuta a compiere alcuna verifica al riguardo. In ogni caso la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito in tema di prove che i fotogrammi scaricati dal sito internet "Google Earth", costituiscono prove documentali pienamente utilizzabili ai sensi dell'articolo 234, comma 1, cod. proc. pen. o 189 cod. proc. pen. in quanto rappresentano fatti, persone o cose (Sez. 3, n. 48178 del 15/09/2017, Bezziccheri, Rv. 271313 - 01). 1.2 Ugualmente precluse risultano le censure in ordine alla mancata considerazione della documentazione prodotta dalla difesa all’udienza del 23/1/2023. Si tratta di produzione che il primo giudice ha congruamente valutato (pag. 5) escludendo che i titoli versati in atti contenessero menzione dello spostamento del torrente Rao senza che l’appellante svolgesse alcuna critica in ordine a detta valutazione. 1.3 Quanto alla sussistenza del reato urbanistico deve rilevarsi che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità secondo cui la realizzazione di una pista in terra battuta richiede una trasformazione urbanistica del territorio, e pertanto è necessario il rilascio della concessione edilizia indipendentemente dalla qualifica del manufatto quale strada o pista in terra battuta, in quanto il regime giuridico cui è soggetta l'opera è, in ogni caso, determinato dalla funzione di consentire il transito di persone o mezzi (Sez. 3, n. 30594 del 03/06/2004, Lai, Rv. 230152 – 01; nel senso dell’esclusione della possibilità di ricondurre simili interventi ad attività di manutenzione in quanto integranti una immutazione stabile dello stato dei luoghi Sez. 3, n. 3725 del 13/01/2005, [...], Rv. 230679 - 01). Gli argomenti relativi all’asserita natura precaria dell’opera e alla sua ricomprensione nell’ambito delle attività agro-pastorali risultano dedotti per la prima volta in questa sede e non utilmente scrutinabili in quanto postulano accertamenti fattuali riservati alla giurisdizione di merito. 1.4 I giudici di merito hanno affermato la responsabilità dell’imputato sulla base di una chiara e concludente piattaforma probatoria dal momento che le fonti acquisite dimostrano che 4 lo stradello sub 1 insisteva in parte nel terreno di proprietà dell’imputato e proseguiva attraverso i fondi delle parti civili creando un diretto collegamento con altro terreno dell’RL, intercluso. Sempre sulla particella 419 di proprietà del ricorrente gli operanti nel corso del sopralluogo accertavano la presenza di lavori di movimentazione terra e l’arretramento dell’alveo del torrente di circa quattro metri a vantaggio del fondo dell’imputato. La Corte territoriale ha, inoltre, fornito congrua risposta ai rilievi circa la sussistenza del vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 comma 1 lett. c) d. lgs 42/2004 in relazione al torrente Rao, affluente del fiume di Frattina, iscritto nel T.U. delle acque pubbliche. 2.Il secondo motivo che censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per tenuità del fatto è manifestamente infondato. La Corte di merito a pag. 3 ha disatteso la richiesta difensiva facendo leva sulle concrete modalità del fatto e sull’entità del danno cagionato alle parti civili. La valutazione della Corte di merito sfugge a censura in questa sede in quanto, sebbene con motivazione concisa, i giudici d’appello hanno dato conto delle ragioni ostative ad un giudizio di particolare tenuità delle condotte contestate. Invero, sebbene la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod.pen. sia stata formulata con esclusivo riferimento al capo 1, detto illecito risulta strettamente correlato, come palesato dalla contestata aggravante del nesso teleologico, con il delitto sub 2 e con l’ulteriore addebito relativo alla violazione del vincolo paesaggistico. Si tratta di una pluralità di violazioni che ledono non solo gli interessi delle parti civili ma anche beni di rilievo pubblicistico e si caratterizzano per un’offensività multiforme non suscettibile di essere qualificata come di minima rilevanza. Questa Corte ha autorevolmente chiarito che la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto la quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, [...], Rv. 283064 - 01). 3. Il conclusivo motivo che censura la disposta condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili adducendo l’assenza di un pregiudizio economicamente valutabile in conseguenza dei reati contestati è manifestamente infondato. La giurisprudenza di legittimità ritiene, con orientamento consolidato e costante, che ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, non è necessaria la prova della concreta esistenza di danni risarcibili, essendo sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente (Sez. 1, n. 51160 del 31/10/2023, [...], Rv. 285612 – 5 01; Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, [...], Rv. 281997-21; Sez. 6, n. 28216 del 25/9/2020, [...], Rv. 279625 – 01). La pronuncia, infatti, costituisce una mera "declaratoria juris" da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione (Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016, dep. 2017, [...], Rv. 270386 - 01). 3.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 12 maggio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AN RI De NT IO TR