Sentenza 25 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/02/2002, n. 2679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2679 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' LA CORT02 679/02 REPUBBLICA ITALIANA U REMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 22580/00 Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere Cron..6404 Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO - Consigliere Ud.10/12/01 Dott. Gabriella COLETTI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OT NC, SS AN, PO LI, LI VA, UL AN, NI DO, OS TO, OC IR, GL RO, VE NO, elettivamente domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati difesi dall'avvocato CARLO SCARTABELĻI, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS 2001 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 5316 -1- presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 835/00 del Tribunale di PISTOIA, depositata il 16/09/00 R.G.N. 24/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'estinzione del ricorso per rinuncia. -2- Svolgimento del processo Il Tribunale di Pistoia, con la sentenza indicata in epigra- fe, accogliendo l'appello dell'INPS, ha rigettato la domanda proposta da TI NC e dagli altri attuali ricorrenti per ottenere la rivalutazione del periodo di esposizione all'amianto, sul rilievo che i lavoratori erano già pensiona- ti alla data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992 n. 257, che tale beneficio ha concesso. Avverso questa decisione i pensionati hanno proposto ricorso per cassazione. L'INPS si è costituito con sola procura ai difensori. I ricorrenti hanno successivamente depositato "atto di rinun- cia (ai sensi dell'art. 80, comma 25, della L. 23.12.2000 n. 388"). Motivi della decisione 1. - I ricorrenti - denunciando violazione e/o errata appli- cazione dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n. 257 e successive modifiche e integrazioni - sostengono l'erroneità della distinzione, ai fini dell'attribuzione del beneficio, tra lavoratori pensionati e lavoratori in attività di servizio, poiché la legge ha inteso accordare un'indennità di carattere risarcitorio per i danni patiti o per i rischi corsi per l'esposizione all'amianto. Deducono, inoltre, che, nel senso limitativo inteso dal Tribunale, la norma sarebbe incostituzionale.
3 - L'esame del ricorso è precluso per l'avvenuto deposito 2. dell'atto col quale i ricorrenti hanno dichiarato di "rinunciare al ricorso per cassazione ", ai sensi dell'art. 80, comma 25, della legge 23 dicembre 2000 n. 388. Détta norma prevede che "In caso di rinuncia all'azione giu- : diziaria promossa da parte dei lavoratori esposti all'amianto aventi i requisiti di cui alla legge 27.03.1992 n. 257 e ces- sati dall'attività lavorativa antecedentemente alla data di entrata in vigore della predetta legge, la causa si estingue e le spese e gli onorari relativi alle attività precedenti alla estinzione sono compensati. Non si dà luogo da parte dell'INPS al recupero dei relativi importi oggetto di ripeti- zione di indebito nei confronti dei titolari di pensione in- teressati". 3. - Di tale norma, ricorrendone i presupposti, deve quindi farsi applicazione nella specie, con dichiarazione di estin- zione del giudizio e compensazione delle spese dell'intero processo, non rilevando in contrario l'eventuale mancanza ° irritualità della notifica all'INPS della dichiarazione di rinuncia, atteso che, secondo i principi generali, la rinun- cia all'azione giudiziaria si concreta nella rinuncia alla domanda, e cioè nella rinuncia al diritto sostanziale dedotto in giudizio. Essa, estinguendo la pretesa di diritto sostan- ziale, ha l'efficacia di una pronuncia di rigetto nel merito della domanda medesima e non ha bisogno di essere accettata dalla controparte, la quale non ha interesse alla prosecuzio- ne del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione rinunciata (Cass. 5 maggio 1962 n. 890).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia ai sensi dell'art. 80, comma 25, della legge 23 dicembre 2000 n.388. Compensa le spese dell'intero processo. Così deciso, in Roma, il 10 dicembre 2001 нее дов олен Il Presidente Линии. Ракадиат Il Consigliere est. IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 25 FEB. 2002 oggi, IL CANCELLEREE I D , A O S L S L A 0 O T 1 , B . 3 I A T 3 S D E R 5 P A 'A S . T I L S N L N O E G P 3 D O -7 IM I S A 8 - A D N 1 E D E 1 S , E I O T E A R N G T E IS O S G T E E G IT E L R IR A D L L O E D 105