Sentenza 23 novembre 2010
Massime • 1
In tema di reati edilizi ed urbanistici, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di un immobile abusivamente lottizzato può essere adottato anche nei confronti del terzo acquirente, qualora egli non abbia assunto, deliberatamente o per trascuratezza, tutte le necessarie informazioni sulla sussistenza di un titolo abilitativo, nonchè sulla compatibilità dell'immobile con gli strumenti urbanistici. (Fattispecie in cui è stata esclusa la buona fede sul presupposto che la ricorrente non aveva proceduto con la dovuta diligenza alle necessarie verifiche, limitandosi, in base ai titoli rilasciati, ad una verifica solo parziale dello stato concessorio relativo all'immobile acquistato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/11/2010, n. 45492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45492 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 23/11/2010
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZIO Anna Maria - rel. Consigliere - N. 1793
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere - N. 26287/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO RA;
avverso la ordinanza del 27 maggio 2010 del Tribunale della Libertà di Roma;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Anna Maria Fazio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Baglione Tindari, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale della Libertà di Roma ha rigettato la richiesta di riesame avanzata da LO RA, finalizzata alla revoca del sequestro preventivo emesso dal Gip di Napoli di un'area di mq. 52.550 sita in *San Giuliano in Campania* e di tutte le costruzioni ivi realizzate (fra cui quella poi pervenuta al ricorrente per acquisto fattone) e delle quote sociali e dei beni aziendali della srl Immobiliare Obelisco, in relazione ai reati di lottizzazione abusiva, falso e truffa aggravata dal L. n. 203 del 1999, art.
7. Il tribunale metteva in evidenza la sussistenza del fumus, poiché l'intervento realizzato aveva trasformato la destinazione urbanistica originaria, da destinazione turistico-alberghiera in residenziale;
all'uopo ripercorreva tutti i passaggi della sequenza amministrativa seguita e dei trasferimenti di proprietà succedutisi e confermava che gli interventi, realizzati in una zona sottoposta a vincolo archeologico, nonché a vincolo militare, era stata urbanizzata, mediante la costruzione di 49 edifici per civile abitazioni ed un annesso centro commerciale, contra legem, in violazione della vocazione turistico alberghiera, con una imponente dimensione tale da costituire lottizzazione ed con devastazione ambientale.
2. In relazione alla specifica posizione della ricorrente, che aveva eccepito la sua posizione di terzo acquirente di buona fede, estraneo al reato, ed invocato sia la esistenza di una concessione in sanatoria, indicata dal Notaio rogante nell'atto di acquisto, sia la congruità del prezzo pagato, il giudice distrettuale individuava una condotta colposa, tale da escludere la buona fede, nella omissione del doveroso e preventivo controllo della destinazione urbanistica dell'area, che avrebbe portato ad escludere la legittimità degli edifici realizzati, a nulla rilevando che gli stessi fossero muniti di regolare titolo per la edificazione. Osserva che alla ricorrente non poteva riconoscersi la invocata buona fede, per le modalità stesse dell'acquisto ne' di terzo estraneo al reato di lottizzazione abusiva, di cui sottolineava comunque la non condonabilità e ribadiva le esigenze di prevenzione, come individuate nel provvedimento genetico.
3. Ricorre il difensore e deduce violazione di legge per erronea applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2, in relazione all'art. 321 c.p.p., comma 2 ed art. 1 della convenzione dei diritti dell'uomo motivazione apparente e violazione della L. n.689 del 1991, artt. 2 e 3.
Il ricorrente, richiamati i passaggi della motivazione, che ritiene apparente, invoca sostanzialmente la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in tema di confisca di beni abusivamente realizzati in danno di terzi di buona fede, e denuncia come irragionevole la ritenuta non estraneità del terzo acquirente al reato di cui rispondono gli indagati;
contesta, inoltre, la esclusione della sua buona fede, come operata dal giudice distrettuale, che afferma al contrario essere sussitente e propone questione di costituzionalità del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2 in relazione all'art. 117 Cost. per il mancato rispetto degli obblighi internazionali, assunti in relazione al disposto dell'art. 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
Innanzi tutto è da rammentare che il ricorso per Cassazione in materia cautelare reale non può vertere su asserti vizi motivazionali della pronuncia impugnata, a meno che l'iter argomentativo sia del tutto apparente o mancante, sì da configurare violazione di legge.
Nel caso in esame, il ricorso è dunque da depurare da tutte quelle notazioni, riguardanti in realtà le valutazioni di merito degli elementi;
la motivazione del tribunale non è affatto apparente, vizio che si manifesta quando ci si trovi di i fronte ad una omissione della pronuncia, poiché sono state prese in esame tutte le questioni sottoposte dalla LO\, che si duole invero della interpretazione data alle emergenze processuali, e quindi di vizio denunciabile ai sensi della lettera e dell'art. 606 c.p.p.. In ogni caso, il ricorso poggia non già sulla contestazione del fumus del ricorso, ma sulla non sottoponibilità al vincolo del bene, originariamente appartenente all'autore del reato e pervenuto al terzo di buona fede estraneo al reato. Ora, in relazione a tale problematica, è da mettere in evidenza come le doglianze mosse sul punto dell'atteggiamento soggettivo di essa acquirente sono state risolte dal giudice distrettuale sulla scorta di valutazioni di merito, adeguatamente e logicamente esaminate, che integrano come detto il dovere motivazionale e sono quindi incensurabili in questa sede.
Nè può ravvisarsi erronea interpretazione della norma con riferimento ai presupposti di cui all'art. 321 c.p.p.. È dato acquisito alla giurisprudenza di legittimità, ne' vi sono motivi di discostarsi dall'orientamento, il principio che oggetto del sequestro preventivo può essere qualsiasi bene - a chiunque appartenente e quindi anche a persona estranea al reato - purché esso sia, anche indirettamente collegato al reato ed ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato o di agevolazione della commissione di ulteriori fatti rilevanti.
Con riferimento al sequestro dell'immobile abusivo, ceduto a terzi acquirenti, la giurisprudenza si è attestata sulla legittimità della detta misura, qualora l'acquirente non abbia assunto, anche presso gli uffici pubblici, tutte le necessarie informazioni sulla sussistenza di un titolo abilitativo nonché sulla compatibilità dell'immobile con gli strumenti urbanistici. È stato precisato che il comportamento dell'acquirente non potrà considerarsi incolpevole se egli abbia violato, deliberatamente o per trascuratezza, gli specifici doveri di informazione e conoscenza e ciò in quanto, come ricordato dalla Corte costituzione, con la nota pronuncia n. 322 del 2007, il principio di colpevolezza di cui all'art. 27 Cost. è rispettato quando si attribuisca w valenza scusante all'ignoranza o all'errore che presenti caratteri di inevitabilità: giacché deve essere mosso all'agente almeno il rimprovero di non aver evitato, pur potendolo, di trovarsi nella situazione soggettiva di manchevole o difettosa conoscenza del dato mancante". Nella fattispecie in esame, il Tribunale distrettuale ha fatto buon governo dei detti principi, giacché ha messo in evidenza -ferma restando per come sopra cennato la sussistenza del fumus - che il ricorrente non ha proceduto con la dovuta diligenza alle necessarie verifiche, limitandosi ad una verifica parziale dello stato concessorio relativo all'immobile acquistato, in base ai titoli rilasciati, laddove, sarebbe suo dovere, secondo l'ordinaria diligenza, in presenza peraltro di una concessione in sanatoria che richiamava il cambio di destinazione d'uso degli immobili, verificare presso gli uffici comunali la destinazione urbanistica e richiederne il certificato,peraltro non allegato all'atto di compravendita. Ha poi correttamente messo in evidenza che non era ravvisabile la situazione di affidamento incolpevole, emergente ictu oculi, dato che contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, nell'atto di compravendita, non vi era cenno alla destinazione urbanistica, mancavano la allegazione della certificazione ed il compratore si era acquietato di fronte ad una dichiarazione urbanistica proveniente dallo stesso venditore, non certo soddisfacente ed integrante un chiaro profilo di colpa. Correttamente, pertanto, l'ordinanza impugnata, in mancanza di elementi che attestassero la ignoranza incolpevole della ricorrente ed anzi in presenza di dati che inducevano ad escludere la buona fede, ha ritenuto che potesse farsi luogo alla misura reale, idonea ad evitare l'aggravarsi delle conseguenze del reato. Vanamente, infine, viene invocata la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in questa materia, poiché la Corte di Strasburgo, con la nota sentenza Sud Fondi del 20 gennaio 2009, al punto 138, ha richiamato la necessità dell'equilibrio che deve regnare tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e gli imperativi della tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, tenendo presente che ci deve essere un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito, ma ha non ha affatto negato la possibilità di imporre il sequestro su beni non più appartenenti all'autore dell'illecito.
Infatti, il giudice sovranazionale ha, al successivo punto 140, ritenuto che la portata della confisca (85% di terreni non edificati), in assenza di un qualsiasi indennizzo, non si giustifica rispetto allo scopo annunciato, ossia mettere i lotti interessati in una situazione di conformità rispetto alle disposizioni urbanistiche. Sarebbe stato ampiamente sufficiente prevedere la demolizione delle opere incompatibili con le disposizioni pertinenti e dichiarare inefficace il progetto di lottizzazione;
di conseguenza ai successivi punti ha accordato alla parte un equo indennizzo all'originario proprietario, essendo il terreno abusivamente edificato stato acquisito all'ente comunale.
Si tratta di una fattispecie affatto diversa, poiché centrata sulla possibilità per il giudice di ordinare la confisca in favore del Comune di terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite disposta dal giudice penale anche nei confronti dell'imputato che sia stato assolto per difetto dell'elemento soggettivo o anche nei confronti di soggetti terzi acquirenti di cui sia accertata la buona fede e l'estraneità al reato.
La Corte ha in concreto riconosciuto che non era giustificato rispetto alla finalità perseguita la ablazione della proprietà dei terreni senza indennizzo e non già la rimessione in pristino dei luoghi mediante demolizione delle opere abusive. Anche l'ulteriore profilo di denuncia, per essere la eventuale confisca una sanzione di natura amministrativa e come tale non applicabile al terzo, non è rilevante, stante che nel caso in esame, la pronuncia cautelare, allo stato attuale, ha preso le mosse proprio dalla assenza di buona fede, che legittima la applicazione delle sanzioni amministrative;
la problematica introdotta è dunque estranea ai temi della decisione della ordinanza impugnata. In conclusione, la pronuncia del tribunale distrettuale è immune da censure ed la ricorrente è da condannare al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2010