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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 27/09/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 25.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3530/2024 R.G.
fra
C.F. , rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio Giuseppe Galgano Parte_1 C.F._1 con il quale elett.te domicilia presso il suo studio, in Potenza viale Marconi 75, giusta procura in calce al presente atto.
RICORRENTE
e
, in persona del in carica, e l' Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 [...]
(C.F. ), in persona del Dirigente pro- Controparte_4 P.IVA_1 tempore, rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dal dott. Francesco Greco giusta autorizzazione dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliati presso l' , Controparte_5
Con Ufficio III di Potenza, sito in P.zza delle Regioni n. 1;
RESISTENTI
Conclusioni: come in atti. FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 5.12.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe deduceva di essere docente a tempo indeterminato classe di concorso A051, in servizio presso l'ITT di Marsicovetere, per l'anno scolastico 2020/2021 ha presentato domanda di assegnazione provvisoria al fine di ottenere la Cattedra su corso serale presso l' con sede in CP_7
Sant'Arcangelo, sede che non veniva assegnata in quanto accantonata per le procedure concorsuali del PNRR di cui ai DD.DD.GG n. 2575 e n. 2576 del 6 dicembre 2023.
Deduceva che il comportamento dell'Amministrazione scolastica era erroneo, in quanto era stato messo a concorso solo un posto per la Classe di Concorso A051 nel mentre i posti accantonati sono stati 3 di cui uno (quello da lei richiesto in assegnazione provvisoria) su corso serale in aperta Cont Cont Cont discordanza con tutte le indicazioni fornite dal e da altri ed i quali invece hanno previsto che gli accantonamenti delle cattedre per i vincitori di concorso devono essere cattedre stabili e non quelle, come i corsi serali, che potrebbero essere soppresse con estrema facilità; a seguito della mancata assegnazione provvisoria richiesta era stata costretta a presentare domanda di aspettativa per motivi di famiglia con danno economico in quanto tale collocazione è priva di retribuzione.
Adiva pertanto il giudice del lavoro per il riconoscimento del diritto all'attribuzione della cattedra su corso serale presso l' di Sant'Arcangelo, e il risarcimento del danno economico patito a causa CP_7 del collocamento in aspettativa non retribuita.
Il si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire CP_10 ribadendo nel merito la legittimità del proprio operato e concludeva per il rigetto del ricorso.
Istruita documentalmente la causa, all'odierna udienza sulla discussione delle parti, veniva trattenuta e decisa come appresso;
2. La domanda non merita accoglimento.
Va innanzitutto rilevata la mancanza di interesse al ricorso in capo alla ricorrente atteso che il mancato provvedimento di assegnazione provvisoria censurato ha validità di un anno, decorso il quale, come
è avvenuto, la docente ha diritto a promuovere altra domanda di assegnazione provvisoria per il nuovo anno scolastico;
orbene la procedura di mobilità di fatto si avvia dopo la mobilità di diritto entro il 31 agosto antecedente all'anno scolastico di riferimento (cfr. art. 19, comma 4, citato , CP_11 procedura che ha lo scopo di redistribuire il personale scolastico all'interno della stessa provincia prima dell'avvio di ciascun anno scolastico, per cui risulta evidente impossibilità del conseguimento dell'assegnazione provvisoria per l'a.s. 2024/2025. Le operazioni relative alla mobilità di fatto si avviano dopo la mobilità di diritto e devono improrogabilmente essere effettuate entro il 31 agosto antecedente all'anno scolastico di riferimento (cfr. art. 19, comma 4, citato . CP_11
Tant'è, per l'a.s. 2025/2026, la ricorrente ha ottenuto l'assegnazione provvisoria nella sede richiesta, ovvero presso l'I.P. Corso Serale Fortunato – S. Arcangelo (inserita tra quelle disponibili al momento delle operazioni relative alla mobilità di fatto per l'a.s. 2025/2026).
Ciò posto non si ravvisano nel merito i vizi dedotti dalla ricorrente, in quanto la cattedra C.d.C. A051 presso l'I.P. Corso Serale Fortunato – S. Arcangelo risulta inserita tra le sedi disponibili dopo l'espletamento delle operazioni di mobilità e utili per le immissioni in ruolo per l'anno scolastico
2024/2025, per cui si è proceduto a individuare un posto con tre cattedre disponibili per la scelta a seguito dell'immissione a ruolo dell'avente diritto. Trattandosi di sedi destinate alle immissioni in ruolo, dovevano essere accantonate senza possibilità di rientrare tra le disponibilità per le
Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie per l'anno scolastico 2024/2025. Dopo il 31.8.2024
(termine ultimo improrogabile di chiusura delle operazioni di mobilità di fatto), l Controparte_3 ha richiesto agli di provvedere alla scelta delle sedi destinate Controparte_12 alle assunzioni da concorso PNRR da accantonare, per singola classe di concorso, sulla base di determinati criteri, sicchè per la classe di concorso A051 tra le suddette sedi disponibili, non è stata individuata la sede di Santarcangelo destinata a supplenza da GPS e non sulla base delle graduatorie di istituto.
Residua a questo punto la questione del presunto danno che avrebbe patito la ricorrente a causa del mancato accoglimento della domanda di assegnazione provvisoria sulla sede richiesta e dell'essersi collocata in aspettativa volontaria non retribuita.
Invero la scelta dell'aspettativa risulta effettuata per motivi familiari, e comunque la richiesta di risarcimento si rivela essere generica senza alcuna diretta causalità con le scelte dell'Amministrazione scolastica, e non assistita probatoriamente.
Pertanto, nessun danno può essere riconosciuto alla ricorrente perché insussistente e per mancanza di prova (nessuna specifica allegazione è stata offerta dalla ricorrente sul tipo di danno in concreto e sul quantum).
L'infondatezza della domanda principale comporta il rigetto della richiesta risarcitoria fondata sull'ipotetico danno che la ricorrente avrebbe subito a seguito della mancata assegnazione provvisoria.
3. Per il principio di soccombenza al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, determinate come in dispositivo ex DM 37/2018 e DM 147/2022 in base all'oggetto, al valore non determinabile complessità bassa, e alle fasi di causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 5.12.2024, ogni altra domanda Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la ricorrente al pagamento della somma di euro 3.700,00 per spese di lite, in favore del resistente, oltre accessori di legge. CP_1
Potenza, 25.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 25.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3530/2024 R.G.
fra
C.F. , rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio Giuseppe Galgano Parte_1 C.F._1 con il quale elett.te domicilia presso il suo studio, in Potenza viale Marconi 75, giusta procura in calce al presente atto.
RICORRENTE
e
, in persona del in carica, e l' Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 [...]
(C.F. ), in persona del Dirigente pro- Controparte_4 P.IVA_1 tempore, rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dal dott. Francesco Greco giusta autorizzazione dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliati presso l' , Controparte_5
Con Ufficio III di Potenza, sito in P.zza delle Regioni n. 1;
RESISTENTI
Conclusioni: come in atti. FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 5.12.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe deduceva di essere docente a tempo indeterminato classe di concorso A051, in servizio presso l'ITT di Marsicovetere, per l'anno scolastico 2020/2021 ha presentato domanda di assegnazione provvisoria al fine di ottenere la Cattedra su corso serale presso l' con sede in CP_7
Sant'Arcangelo, sede che non veniva assegnata in quanto accantonata per le procedure concorsuali del PNRR di cui ai DD.DD.GG n. 2575 e n. 2576 del 6 dicembre 2023.
Deduceva che il comportamento dell'Amministrazione scolastica era erroneo, in quanto era stato messo a concorso solo un posto per la Classe di Concorso A051 nel mentre i posti accantonati sono stati 3 di cui uno (quello da lei richiesto in assegnazione provvisoria) su corso serale in aperta Cont Cont Cont discordanza con tutte le indicazioni fornite dal e da altri ed i quali invece hanno previsto che gli accantonamenti delle cattedre per i vincitori di concorso devono essere cattedre stabili e non quelle, come i corsi serali, che potrebbero essere soppresse con estrema facilità; a seguito della mancata assegnazione provvisoria richiesta era stata costretta a presentare domanda di aspettativa per motivi di famiglia con danno economico in quanto tale collocazione è priva di retribuzione.
Adiva pertanto il giudice del lavoro per il riconoscimento del diritto all'attribuzione della cattedra su corso serale presso l' di Sant'Arcangelo, e il risarcimento del danno economico patito a causa CP_7 del collocamento in aspettativa non retribuita.
Il si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire CP_10 ribadendo nel merito la legittimità del proprio operato e concludeva per il rigetto del ricorso.
Istruita documentalmente la causa, all'odierna udienza sulla discussione delle parti, veniva trattenuta e decisa come appresso;
2. La domanda non merita accoglimento.
Va innanzitutto rilevata la mancanza di interesse al ricorso in capo alla ricorrente atteso che il mancato provvedimento di assegnazione provvisoria censurato ha validità di un anno, decorso il quale, come
è avvenuto, la docente ha diritto a promuovere altra domanda di assegnazione provvisoria per il nuovo anno scolastico;
orbene la procedura di mobilità di fatto si avvia dopo la mobilità di diritto entro il 31 agosto antecedente all'anno scolastico di riferimento (cfr. art. 19, comma 4, citato , CP_11 procedura che ha lo scopo di redistribuire il personale scolastico all'interno della stessa provincia prima dell'avvio di ciascun anno scolastico, per cui risulta evidente impossibilità del conseguimento dell'assegnazione provvisoria per l'a.s. 2024/2025. Le operazioni relative alla mobilità di fatto si avviano dopo la mobilità di diritto e devono improrogabilmente essere effettuate entro il 31 agosto antecedente all'anno scolastico di riferimento (cfr. art. 19, comma 4, citato . CP_11
Tant'è, per l'a.s. 2025/2026, la ricorrente ha ottenuto l'assegnazione provvisoria nella sede richiesta, ovvero presso l'I.P. Corso Serale Fortunato – S. Arcangelo (inserita tra quelle disponibili al momento delle operazioni relative alla mobilità di fatto per l'a.s. 2025/2026).
Ciò posto non si ravvisano nel merito i vizi dedotti dalla ricorrente, in quanto la cattedra C.d.C. A051 presso l'I.P. Corso Serale Fortunato – S. Arcangelo risulta inserita tra le sedi disponibili dopo l'espletamento delle operazioni di mobilità e utili per le immissioni in ruolo per l'anno scolastico
2024/2025, per cui si è proceduto a individuare un posto con tre cattedre disponibili per la scelta a seguito dell'immissione a ruolo dell'avente diritto. Trattandosi di sedi destinate alle immissioni in ruolo, dovevano essere accantonate senza possibilità di rientrare tra le disponibilità per le
Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie per l'anno scolastico 2024/2025. Dopo il 31.8.2024
(termine ultimo improrogabile di chiusura delle operazioni di mobilità di fatto), l Controparte_3 ha richiesto agli di provvedere alla scelta delle sedi destinate Controparte_12 alle assunzioni da concorso PNRR da accantonare, per singola classe di concorso, sulla base di determinati criteri, sicchè per la classe di concorso A051 tra le suddette sedi disponibili, non è stata individuata la sede di Santarcangelo destinata a supplenza da GPS e non sulla base delle graduatorie di istituto.
Residua a questo punto la questione del presunto danno che avrebbe patito la ricorrente a causa del mancato accoglimento della domanda di assegnazione provvisoria sulla sede richiesta e dell'essersi collocata in aspettativa volontaria non retribuita.
Invero la scelta dell'aspettativa risulta effettuata per motivi familiari, e comunque la richiesta di risarcimento si rivela essere generica senza alcuna diretta causalità con le scelte dell'Amministrazione scolastica, e non assistita probatoriamente.
Pertanto, nessun danno può essere riconosciuto alla ricorrente perché insussistente e per mancanza di prova (nessuna specifica allegazione è stata offerta dalla ricorrente sul tipo di danno in concreto e sul quantum).
L'infondatezza della domanda principale comporta il rigetto della richiesta risarcitoria fondata sull'ipotetico danno che la ricorrente avrebbe subito a seguito della mancata assegnazione provvisoria.
3. Per il principio di soccombenza al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, determinate come in dispositivo ex DM 37/2018 e DM 147/2022 in base all'oggetto, al valore non determinabile complessità bassa, e alle fasi di causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 5.12.2024, ogni altra domanda Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la ricorrente al pagamento della somma di euro 3.700,00 per spese di lite, in favore del resistente, oltre accessori di legge. CP_1
Potenza, 25.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla