Articolo 103 della Legge 11 luglio 1980, n. 312
Articolo 102Articolo 104
Versione
13 luglio 1980
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Versione
9 agosto 1981
Art. 103. (Conseguimento di qualifica funzionale superiore)

Al dipendente in servizio al 1 ottobre 1978 e che alla data di entrata in vigore della presente legge ritenga, in base alle declaratorie di cui all'articolo 98 e alle tabelle I, II e III allegate al presente titolo, di esercitare, o di avere esercitato al 30 giugno 1977, mansioni annoverabili in una qualifica funzionale superiore a quella nella quale e' stato inquadrato, puo' essere conferita a domanda - sempre che le funzioni superiori se svolte dopo il 30 giugno 1977 abbiano avuto carattere continuativo e siano state determinate da obiettive esigenze di servizio di natura permanente - detta qualifica funzionale superiore, con il corrispondente trattamento economico con decorrenza non anteriore al 1 ottobre 1978 e con decorrenza giuridica non anteriore al 1 luglio 1977.
La relativa domanda deve essere presentata, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione in via amministrativa dei provvedimenti di inquadramento nella qualifica funzionale, al direttore dello stabilimento, opificio o capo dell'ufficio, il quale la inoltrera' con il proprio motivato parere, unitamente a quello delle organizzazioni sindacali locali, alla commissione di cui al successivo articolo 104.
Analoga domanda e nei termini di cui sopra puo' essere presentata dal dipendente che, inquadrato in un profilo professionale, ritenga di avere esercitato mansioni relative a profilo diverso nell'ambito della stessa qualifica funzionale.
Il dipendente, il quale in base alle declaratorie di cui all'articolo 98 abbia esercitato mansioni o funzioni superiori con carattere di continuita' per almeno tre anni nel decennio precedente alla data del 30 giugno 1977, oppure a prescindere da tale decennio, per almeno cinque anni con carattere di continuita', puo' ottenere, a domanda, il conferimento della qualifica funzionale superiore e le corrispondenti funzioni con decorrenza giuridica dal 1 luglio 1977 ed economica dal 1 ottobre 1978.
All'accertamento delle predette mansioni o funzioni ed alla determinazione della relativa qualifica funzionale e profilo di inquadramento provvedera' la commissione di cui al successivo articolo 104.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 GIUGNO 1981, N. 283, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 1981, N. 432)) ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 GIUGNO 1981, N. 283, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 1981, N. 432)) ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 GIUGNO 1981, N. 283, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 1981, N. 432)) ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 GIUGNO 1981, N. 283, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 1981, N. 432))
Il personale di dattilografia che abbia esercitato anche promiscuamente le mansioni previste dall' articolo 25 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417 , e successive modificazioni, viene inquadrato a domanda a qualifica superiore, con decorrenza giuridica non anteriore al 1 luglio 1977 ed economica non anteriore al 1 ottobre 1978.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 GIUGNO 1981, N. 283, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 1981, N. 432)) ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 GIUGNO 1981, N. 283, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 1981, N. 432))
Entrata in vigore il 9 agosto 1981
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