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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/01/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
(Segue verbale dell'udienza del 29 gennaio 2025)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, nella pubblica udienza del giorno 29 gennaio 2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2893 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020, proposta da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv.
Daniele Condemi, che la rappresentava e difendeva per procura speciale in calce alla citazione fino alla revoca del mandato
OPPONENTE
CONTRO in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Francesca Diana, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso per ingiunzione
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 27 maggio 2020, la ha convenuto in Parte_1
giudizio la in opposizione al decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 336/2020, depositato il 4 marzo 2020 e notificato il 5 marzo 2020, per il pagamento della somma complessiva di Euro 8.517,52, oltre agli interessi e alle spese, a titolo di corrispettivi di prestazioni di promozione pubblicitaria, come
1 (Segue verbale dell'udienza del 29 gennaio 2025)
da fatture nn. 2301/DF del 30 aprile 2019, 2936/DF del 31 maggio 2019, 3389/DF del 30 giugno 2019, 3390/DF del 30 giugno 2019, 3885/DF del 31 luglio 2019,
3886/DF del 31 luglio 2019, 4417/DF del 31 agosto 2019 e 4907/DF del 30 settembre 2019, deducendo la mancata indicazione del numero del provvedimento, la liquidazione di IVA sui compensi al difensore e la mancata corrispondenza della pubblicità realizzata rispetto a quella pattuita e chiedendo, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio la Controparte_1
contestando il fondamento dei motivi dedotti e concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto, con la condanna per lite temeraria.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti.
In prossimità dell'udienza di discussione orale, le parti sono state autorizzate al deposito delle comparse conclusionali.
***
1. I motivi di opposizione sono i seguenti.
1.1. Con il primo motivo, si deduce che nel decreto notificato non è rinvenibile il numero del provvedimento, ma solo il numero di iscrizione del procedimento nel ruolo generale.
1.2. Con il secondo motivo, si deduce che il decreto liquida anche IVA sui compensi legali, non dovuta per legge, allorquando entrambe le parti siano dotate di partita IVA.
1.3. Con il terzo motivo, si deduce che la promozione pubblicitaria realizzata non corrisponde a quella pattuita in base ai moduli d'ordine.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato, perché la mancata annotazione del numero cronologico nel decreto ingiuntivo opposto non impediva di risalire con facilità al procedimento d'ingiunzione attraverso il numero di ruolo e di proporre tempestiva opposizione, come poi avvenuto, senza che sia sorta contestazione, piuttosto, sulla conformità all'originale della copia informatica estratta dal fascicolo telematico a cura del procuratore della ricorrente.
3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, perché l'indicazione
2 (Segue verbale dell'udienza del 29 gennaio 2025)
dell'imposta sul valore aggiunto nella liquidazione delle spese processuali, cioè di una voce sostituibile dal riferimento agli accessori di legge in genere, direttamente liquidabili in sede esecutiva, senza che ciò incida sulla portata del dispositivo, non equivale affatto all'accertamento della sottoposizione della prestazione all'imposta in questione, spettante solo se dovuta, ed essa, nel caso in esame, pacificamente non è dovuta, e neppure è stata chiesta, attesa l'applicabilità del regime forfetario al procuratore della ricorrente.
4. Il terzo motivo, inerente al merito, è manifestamente infondato, perché la contestazione del diritto ai corrispettivi non si sofferma specificamente sui fatti costitutivi posti a base del ricorso per ingiunzione, come tali non controversi, e si pone, comunque, in palese contrasto con il contenuto del messaggio di posta elettronica certificata del 23 gennaio 2020, in risposta alla diffida del 22 gennaio
2020, allorché la debitrice dichiarava la volontà di adempiere mediante un piano di rientro, con valore di promessa di pagamento e conseguente dispensa dell'altra parte dall'onere di provare i fatti decisivi, e dichiarava, per di più, la mancanza di buon esito delle campagne pubblicitarie, con valore di confessione stragiudiziale della loro corretta esecuzione, al di là del mancato incremento di clientela come effetto solo sperato delle inserzioni pubblicitarie.
5. Conclusivamente, l'opposizione va respinta ed il decreto ingiuntivo opposto, già munito di efficacia esecutiva, va confermato.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, in relazione al credito contestato, e della complessiva attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, secondo i valori minimi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018 e dal D.M. n.
147 del 2022, tabella n. 2, terzo scaglione.
7. Infine, su istanza della parte vittoriosa e anche d'ufficio, all'esito della lite, ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ., deve pronunciarsi la condanna della parte soccombente per responsabilità aggravata.
7.1. In adesione all'interpretazione prevalente in dottrina e in
3 (Segue verbale dell'udienza del 29 gennaio 2025)
giurisprudenza, giova rammentare che l'art. 96, comma 3, cod. proc. civ., norma dettata nell'esclusivo interesse della parte vittoriosa, e non preposta alla tutela, se non in via mediata, di un interesse pubblico (Corte cost. n. 138 del 2012), commina una pena pecuniaria di tipo privato (Cass. n. 17902 del 2010, in obiter dictum). La pronuncia assolve principalmente una funzione sanzionatoria, unita a una concorrente finalità indennitaria (Corte cost. n. 152 del 2016; cfr. Cass. sez. un. n. 16601 del 2017), per il caso in cui il potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, venga esercitato per fini diversi da quelli a cui esso è preordinato, con effetti pregiudizievoli per la controparte (Cass. sez. un. n. 22405 del 2018).
Essendo la norma volta, con finalità deflattiva del contenzioso, alla repressione dell'abuso del processo, la sua applicazione non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì una condotta oggettivamente valutabile come abusiva, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (in questi termini, Cass. n. 27623 del 2017; conf. n.
29812 del 2019, n. 20018 del 2020 e n. 3830 del 2021). Ai fini della liquidazione dell'indennità, in linea con la ratio, si intende che la parte vittoriosa, che si sia trovata ingiustamente costretta a reagire all'iniziativa giudiziale avventata o meramente dilatoria dell'avversario e, perciò, esposta ai disagi immediatamente e direttamente derivanti dall'abuso dei mezzi processuali, sia esonerata dalla prova di un danno conseguente alla condotta della parte soccombente. Il pregiudizio, che si considera sussistente secondo un criterio di normalità, fatto proprio dal legislatore attraverso una presunzione assoluta, viene determinato equitativamente dal giudice nel suo ammontare. Secondo il più diffuso e corretto parametro, può aversi riguardo al compenso defensionale contestualmente liquidato (Cass. n.
17902 del 2019).
7.2. Nella specie, la temerarietà dell'opposizione giustifica la condanna dell'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, di una somma equitativamente determinata.
7.3. La sanzione consegue al carattere obiettivamente strumentale dell'iniziativa assunta, con la quale la debitrice non ha preso specificamente
4 (Segue verbale dell'udienza del 29 gennaio 2025)
posizione sui fatti dedotti dalla creditrice ed è andata incontro, così resistendo alla pretesa, senza altro scopo che di differire il pagamento della somma dovuta, alla prevedibile pronuncia di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo, determinata dalla palese inconsistenza delle eccezioni proposte, manifestamente infondate;
contegno che è sintomatico di una inattuale concezione della giurisdizione, incompatibile con i principi regolatori del giusto processo, anche di derivazione europea, e per questo fonte di danno ingiusto per la parte che ha ragione, a causa della durata di qualunque procedimento dotato di garanzie difensive, oltre ad avere ricadute di sistema, in quanto contribuisce ad aumentare il carico della giustizia ed a diminuire la qualità del servizio per la collettività.
7.4. La misura è determinabile in un importo pari alle spese processuali, approssimato per difetto, in via di equità, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto e specialmente alla formulazione di difese apparenti, in contrasto con incontrovertibili principi di diritto ed indiscusse circostanze di fatto, nel perseguimento di fini meramente dilatori e nel tentativo di sottrarsi, per mezzo del processo e con abuso dello stesso, all'adempimento dell'obbligazione nascente dal contratto di pubblicità a carico del committente, con la conseguente inutilità ed anzi dannosità del presente giudizio: il processo di cognizione, infatti, non può essere concepito come un rimedio necessitato alle difficoltà economiche o finanziarie e in nessun caso deve essere iniziato oppure ostacolato per ritardare l'esecuzione forzata, tanto più ove esperibile in forza di quel titolo alla cui sollecita formazione è preordinato il procedimento d'ingiunzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) rigetta l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opponente al rimborso, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in Euro 2.538,50, a titolo di compensi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge;
3) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di
Euro 2.500,00, a titolo di indennità per lite temeraria.
5 (Segue verbale dell'udienza del 29 gennaio 2025)
Così deciso in Cagliari, il 29 gennaio 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, nella pubblica udienza del giorno 29 gennaio 2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2893 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020, proposta da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv.
Daniele Condemi, che la rappresentava e difendeva per procura speciale in calce alla citazione fino alla revoca del mandato
OPPONENTE
CONTRO in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Francesca Diana, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso per ingiunzione
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 27 maggio 2020, la ha convenuto in Parte_1
giudizio la in opposizione al decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 336/2020, depositato il 4 marzo 2020 e notificato il 5 marzo 2020, per il pagamento della somma complessiva di Euro 8.517,52, oltre agli interessi e alle spese, a titolo di corrispettivi di prestazioni di promozione pubblicitaria, come
1 (Segue verbale dell'udienza del 29 gennaio 2025)
da fatture nn. 2301/DF del 30 aprile 2019, 2936/DF del 31 maggio 2019, 3389/DF del 30 giugno 2019, 3390/DF del 30 giugno 2019, 3885/DF del 31 luglio 2019,
3886/DF del 31 luglio 2019, 4417/DF del 31 agosto 2019 e 4907/DF del 30 settembre 2019, deducendo la mancata indicazione del numero del provvedimento, la liquidazione di IVA sui compensi al difensore e la mancata corrispondenza della pubblicità realizzata rispetto a quella pattuita e chiedendo, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio la Controparte_1
contestando il fondamento dei motivi dedotti e concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto, con la condanna per lite temeraria.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti.
In prossimità dell'udienza di discussione orale, le parti sono state autorizzate al deposito delle comparse conclusionali.
***
1. I motivi di opposizione sono i seguenti.
1.1. Con il primo motivo, si deduce che nel decreto notificato non è rinvenibile il numero del provvedimento, ma solo il numero di iscrizione del procedimento nel ruolo generale.
1.2. Con il secondo motivo, si deduce che il decreto liquida anche IVA sui compensi legali, non dovuta per legge, allorquando entrambe le parti siano dotate di partita IVA.
1.3. Con il terzo motivo, si deduce che la promozione pubblicitaria realizzata non corrisponde a quella pattuita in base ai moduli d'ordine.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato, perché la mancata annotazione del numero cronologico nel decreto ingiuntivo opposto non impediva di risalire con facilità al procedimento d'ingiunzione attraverso il numero di ruolo e di proporre tempestiva opposizione, come poi avvenuto, senza che sia sorta contestazione, piuttosto, sulla conformità all'originale della copia informatica estratta dal fascicolo telematico a cura del procuratore della ricorrente.
3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, perché l'indicazione
2 (Segue verbale dell'udienza del 29 gennaio 2025)
dell'imposta sul valore aggiunto nella liquidazione delle spese processuali, cioè di una voce sostituibile dal riferimento agli accessori di legge in genere, direttamente liquidabili in sede esecutiva, senza che ciò incida sulla portata del dispositivo, non equivale affatto all'accertamento della sottoposizione della prestazione all'imposta in questione, spettante solo se dovuta, ed essa, nel caso in esame, pacificamente non è dovuta, e neppure è stata chiesta, attesa l'applicabilità del regime forfetario al procuratore della ricorrente.
4. Il terzo motivo, inerente al merito, è manifestamente infondato, perché la contestazione del diritto ai corrispettivi non si sofferma specificamente sui fatti costitutivi posti a base del ricorso per ingiunzione, come tali non controversi, e si pone, comunque, in palese contrasto con il contenuto del messaggio di posta elettronica certificata del 23 gennaio 2020, in risposta alla diffida del 22 gennaio
2020, allorché la debitrice dichiarava la volontà di adempiere mediante un piano di rientro, con valore di promessa di pagamento e conseguente dispensa dell'altra parte dall'onere di provare i fatti decisivi, e dichiarava, per di più, la mancanza di buon esito delle campagne pubblicitarie, con valore di confessione stragiudiziale della loro corretta esecuzione, al di là del mancato incremento di clientela come effetto solo sperato delle inserzioni pubblicitarie.
5. Conclusivamente, l'opposizione va respinta ed il decreto ingiuntivo opposto, già munito di efficacia esecutiva, va confermato.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, in relazione al credito contestato, e della complessiva attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, secondo i valori minimi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018 e dal D.M. n.
147 del 2022, tabella n. 2, terzo scaglione.
7. Infine, su istanza della parte vittoriosa e anche d'ufficio, all'esito della lite, ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ., deve pronunciarsi la condanna della parte soccombente per responsabilità aggravata.
7.1. In adesione all'interpretazione prevalente in dottrina e in
3 (Segue verbale dell'udienza del 29 gennaio 2025)
giurisprudenza, giova rammentare che l'art. 96, comma 3, cod. proc. civ., norma dettata nell'esclusivo interesse della parte vittoriosa, e non preposta alla tutela, se non in via mediata, di un interesse pubblico (Corte cost. n. 138 del 2012), commina una pena pecuniaria di tipo privato (Cass. n. 17902 del 2010, in obiter dictum). La pronuncia assolve principalmente una funzione sanzionatoria, unita a una concorrente finalità indennitaria (Corte cost. n. 152 del 2016; cfr. Cass. sez. un. n. 16601 del 2017), per il caso in cui il potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, venga esercitato per fini diversi da quelli a cui esso è preordinato, con effetti pregiudizievoli per la controparte (Cass. sez. un. n. 22405 del 2018).
Essendo la norma volta, con finalità deflattiva del contenzioso, alla repressione dell'abuso del processo, la sua applicazione non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì una condotta oggettivamente valutabile come abusiva, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (in questi termini, Cass. n. 27623 del 2017; conf. n.
29812 del 2019, n. 20018 del 2020 e n. 3830 del 2021). Ai fini della liquidazione dell'indennità, in linea con la ratio, si intende che la parte vittoriosa, che si sia trovata ingiustamente costretta a reagire all'iniziativa giudiziale avventata o meramente dilatoria dell'avversario e, perciò, esposta ai disagi immediatamente e direttamente derivanti dall'abuso dei mezzi processuali, sia esonerata dalla prova di un danno conseguente alla condotta della parte soccombente. Il pregiudizio, che si considera sussistente secondo un criterio di normalità, fatto proprio dal legislatore attraverso una presunzione assoluta, viene determinato equitativamente dal giudice nel suo ammontare. Secondo il più diffuso e corretto parametro, può aversi riguardo al compenso defensionale contestualmente liquidato (Cass. n.
17902 del 2019).
7.2. Nella specie, la temerarietà dell'opposizione giustifica la condanna dell'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, di una somma equitativamente determinata.
7.3. La sanzione consegue al carattere obiettivamente strumentale dell'iniziativa assunta, con la quale la debitrice non ha preso specificamente
4 (Segue verbale dell'udienza del 29 gennaio 2025)
posizione sui fatti dedotti dalla creditrice ed è andata incontro, così resistendo alla pretesa, senza altro scopo che di differire il pagamento della somma dovuta, alla prevedibile pronuncia di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo, determinata dalla palese inconsistenza delle eccezioni proposte, manifestamente infondate;
contegno che è sintomatico di una inattuale concezione della giurisdizione, incompatibile con i principi regolatori del giusto processo, anche di derivazione europea, e per questo fonte di danno ingiusto per la parte che ha ragione, a causa della durata di qualunque procedimento dotato di garanzie difensive, oltre ad avere ricadute di sistema, in quanto contribuisce ad aumentare il carico della giustizia ed a diminuire la qualità del servizio per la collettività.
7.4. La misura è determinabile in un importo pari alle spese processuali, approssimato per difetto, in via di equità, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto e specialmente alla formulazione di difese apparenti, in contrasto con incontrovertibili principi di diritto ed indiscusse circostanze di fatto, nel perseguimento di fini meramente dilatori e nel tentativo di sottrarsi, per mezzo del processo e con abuso dello stesso, all'adempimento dell'obbligazione nascente dal contratto di pubblicità a carico del committente, con la conseguente inutilità ed anzi dannosità del presente giudizio: il processo di cognizione, infatti, non può essere concepito come un rimedio necessitato alle difficoltà economiche o finanziarie e in nessun caso deve essere iniziato oppure ostacolato per ritardare l'esecuzione forzata, tanto più ove esperibile in forza di quel titolo alla cui sollecita formazione è preordinato il procedimento d'ingiunzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) rigetta l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opponente al rimborso, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in Euro 2.538,50, a titolo di compensi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge;
3) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di
Euro 2.500,00, a titolo di indennità per lite temeraria.
5 (Segue verbale dell'udienza del 29 gennaio 2025)
Così deciso in Cagliari, il 29 gennaio 2025.
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