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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 13/06/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio M. Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 299 del ruolo generale dell'anno 2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], cf. Parte_1
elettivamente domiciliato in VI AS (Vt) alla C.F._1
Via Monsignor Romero n. 1 presso lo studio dell'avv. Daniela Piunti, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
– ricorrente – E
nata a [...] il [...], c.f. CP_1
, non costituita C.F._2
– resistente contumace –
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni del ricorrente: come da ricorso.
Conclusioni del resistente: nessuna. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
Conclusioni del Pubblico Ministero: “visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il sig. ha proposto ricorso per la cessazione degli effetti civili Parte_1
del matrimonio concordatario contratto il 4 luglio 1992 a VI AS (Vt) con la sig.ra e le conseguenti statuizioni economiche fra loro. CP_1
Al riguardo il ricorrente ha esposto che: (a) il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del comune di VI AS, parte II, serie A, n. 29
, anno 1992; (b) dall'unione dei coniugi sono nati i figli a Roma il Persona_1
23 ottobre 1993, e a Roma il 21 maggio 1998, entrambi Persona_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
(c) i coniugi sono consensualmente separati per effetto del decreto di omologa emesso in data 12 maggio 2015 dal Tribunale di Viterbo;
(d) non è mai intervenuta riconciliazione e la separazione si è protratta per il tempo stabilito dalla legge;
(e) la sig.ra immediatamente dopo la separazione, si è trasferita in altro comune CP_1
ove convive con altro uomo.
Ciò posto, il sig. ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili Pt_1
del matrimonio e revocarsi le statuizioni della sentenza di separazione riguardanti il suo obbligo di mantenimento della moglie e dei figli, nonché
l'assegnazione della casa coniugale alla CP_1
La convenuta, ritualmente citata, è rimasta contumace.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 20 maggio 2025, sentito il ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il collegio rileva che sussistono i presupposti di legge per disporre la cessazione degli effetti civili del matrimonio: separazione dei coniugi in forza di un valido titolo giuridico;
protrazione della separazione per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149 del 2022; manifesta pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
inconciliabilità delle parti desumibile dalla proposizione del presente giudizio e dalla mancata costituzione in giudizio della convenuta.
Quanto alle statuizioni patrimoniali, si osserva che l'autosufficienza economica dei due figli, e è dimostrata documentalmente: la prima Per_1 Persona_2
ha un proprio nucleo familiare (cfr. stato di famiglia), il secondo è collocato nel mondo del lavoro (v. certificazione unica del datore di lavoro per l'anno 2024).
Non vi sono dunque i presupposti per disporre alcun mantenimento degli stessi. Né vi sono domande delle parti di ottenimento dell'assegno di divorzio, sicché nessuna statuizione va adottata al riguardo.
Le condizioni a suo tempo stabilite con l'omologa della separazione vengono meno ipso iure con la pronuncia che pone fine al vincolo matrimoniale, per cui la domanda di revoca degli assegni di mantenimento e di revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra restano assorbite. CP_1
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di
VI AS per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396 del 2000.
3.- Le spese processuali possono essere compensate fra le parti in ragione della natura della controversia.
P.Q.M.
il tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
b) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile;
c) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 27 maggio 2025.
Il Presidente estensore
(Francesco Oddi)
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