Sentenza 14 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 14/06/2021, n. 7110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7110 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/06/2021
N. 07110/2021 REG.PROV.COLL.
N. 10946/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il AZ
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10946 del 2020, proposto da VI Di RU, rappresentato e difeso dagli avvocati Patrizio Leozappa e Riccardo Gai, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Giovanni Antonelli, n. 15, e domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
la Banca d’Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Clarich, Olina Capolino e Maria Patrizia de Troia, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, viale Liegi, n. 3, e domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
nei confronti
NU De Roma, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di cui alla Delibera del Consiglio Superiore di Banca d’Italia del 30 settembre 2020, comunicato via pec con nota prot. n. 1304086/20 dell’8 ottobre 2020, anche essa qui impugnata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato dimissionario d’ufficio ai sensi dell’art. 99, parte I, del Regolamento del Personale;
- per quanto di ragione, di ogni provvedimento di scorrimento della graduatoria eventualmente medio tempore già adottato dalla Banca d’Italia;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale a quelli impugnati;
nonché, per il risarcimento in forma specifica o, in subordine, per equivalente, dei danni arrecati dal provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Banca d’Italia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2021 la dott.ssa Brunella Bruno in collegamento da remoto in videoconferenza, come indicato nel verbale di udienza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il Sig. VI Di RU – abogado già iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma come “avvocato stabilito” ai sensi del d.lgs. n. 96/2001, vincitore del concorso indetto dalla Banca d’Italia con bando pubblicato in data 20 novembre 2018 per l’assunzione di n. 6 avvocati da inserire nel Servizio Consulenza Legale– ha agito per l’annullamento del provvedimento in epigrafe indicato, con il quale la Banca d’Italia, dopo pochi mesi dall’assunzione, lo ha dichiarato dimissionario d’ufficio in considerazione della ritenuta assenza del possesso da parte del medesimo della qualifica richiesta per la partecipazione alla suddetta procedura.
Pervia illustrazione delle previsioni della lex specialis concernenti la sopra indicata selezione, delle vicende riferite all’assunzione e di quelle dalle quali è scaturita l’adozione dell’atto gravato, la difesa del ricorrente ha dedotto vizi di violazione di legge ed eccesso di potere in relazione a plurimi profili. La difesa di parte ricorrente ha censurato, in primis , la violazione del d. lgs. n. 96 del 2001, della l. n. 247 del 2012 e dei principi di libera circolazione e libertà di stabilimento, non potendosi ravvisare ostacoli all’esercizio della professione di avvocato con il titolo conseguito in altro Stato membro, constando l’unica limitazione, di carattere meramente temporaneo, costituita dalla necessità, per i primi tre anni di iscrizione all’albo degli avvocati stabiliti, di patrocinare d’intesa con un avvocato iscritto nell’ambo ordinario. Nella fattispecie, il bando ha richiesto ai fini della partecipazione alla procedura il possesso del requisito della “ iscrizione a uno degli Albi degli Avvocati istituiti in Italia presso i relativi Consigli dell’Ordine ovvero titolo a detta iscrizione ”, sicché il ricorrente, iscritto alla data di scadenza del bando nella Sezione speciale dell’albo degli avvocati stabiliti istituito presso il COA di Roma, era regolarmente in possesso del requisito richiesto, non recando la lex specialis previsioni maggiormente restrittive della platea dei partecipanti. In tale quadro, la difesa del ricorrente, nel sottolineare la valenza degli autovincoli stabiliti dalla lex specialis , ha contestato la sussistenza della preclusione postulata dalla Banca d’Italia della possibilità per gli avvocati stabiliti di iscrizione nell’albo speciale dei dipendenti degli enti pubblici, sia in quanto l’art. 4 del regolamento del personale non reca menzione dell’iscrizione presso l’albo speciale degli avvocati degli enti pubblici quale requisito essenziale per poter prestare la propria attività in favore di Banca d’Italia, sia in quanto lo stesso Consiglio NA FO (CNF, sent. n. 156/2008; parere CNF n. 115/2015) – sulla scorta dei principi enunciati nella Direttiva 98/5/CE – ha riconosciuto la sussistenza del diritto dell’avvocato stabilito di esercitare la propria professione alle dipendenze degli enti pubblici, orientamento, questo, confermato anche con il parere del CNF del 23 ottobre 2020. L’ab. Di RU può, dunque, senza limitazione alcuna patrocinare in giudizio nell’interesse della Banca d’Italia previa dichiarazione di agire, di volta in volta, di intesa con altro avvocato della stessa Banca d’Italia, dovendosi sottolineare, peraltro, che, sotto il profilo organizzativo, la prassi della Banca d’Italia è nel senso di affidare la gestione dei singoli contenziosi ad almeno due professionisti, rivestendo, comunque, l’attività contenziosa carattere residuale in rapporto a quella consulenziale e non recando il bando alcuna esplicitazione delle mansioni da svolgere. Le deduzioni successive sono incentrate sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 99 del regolamento del personale di Banca d’Italia e dell’art. 1, ultimo comma, del bando di concorso, nonché sulla violazione dei principi di legalità, tipicità e tassatività e sul vizio di eccesso di potere per travisamento, contraddittorietà, erronea valutazione delle risultanze istruttorie, illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta. Il provvedimento di “dimissioni d’ufficio” ex art. 99, comma I, lett. d), del regolamento del personale, infatti, è ad avviso di parte ricorrente illegittimo, non sussistendo nella fattispecie i presupposti costituiti dal conseguimento dell’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, non essendo stato prodotto dal ricorrente alcun documento falso ovvero viziato, avendo il medesimo dichiarato di possedere l’unico requisito effettivamente richiesto dal bando, ovvero l’iscrizione (o il titolo all’iscrizione) presso uno degli albi istituiti presso i Consigli dell’Ordine. Ampie deduzioni sono state articolate al fine di rilevare la correttezza comportamentale del ricorrente in tutte le interlocuzioni intercorse con la Banca d’Italia. Con i successivi mezzi è stata dedotta la lacunosità dell’istruttoria, la violazione del principio dell’affidamento e, sotto altri profili, dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione, oltre che dell’art. 1, ultimo comma, del bando.
La Banca d’Italia si è costituita in giudizio per resistere al gravame, concludendo, con articolate argomentazioni, per il rigetto del ricorso in quanto infondato.
In esito all’udienza camerale del 12 gennaio 2021 fissata per la trattazione della domanda cautelare è stata disposta la sollecita definizione del giudizio nel merito.
Successivamente le parti hanno prodotto ulteriori atti e documenti; in particolare, con memoria depositata in data 16 aprile 2021 la difesa del ricorrente, nell’articolare ulteriori deduzioni a sostegno delle censure già proposte, ha espresso rinuncia alla domanda principale di risarcimento in forma specifica, insistendo per la domanda subordinata di risarcimento per equivalente. Con memoria depositata in data 28 aprile 2021 la difesa della Banca d’Italia ha articolato le proprie repliche.
All’udienza del 19 maggio 2021 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio deve preliminarmente dichiarare la parziale improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, alla luce della memoria depositata dalla difesa del ricorrente in data 16 aprile 2021 con la quale è stata espressa, irritualmente, rinuncia all’azione risarcitoria in forma specifica.
1.1 Con la sopra indicata memoria, nello specifico, il ricorrente, nel rappresentare che “ risulta ormai definitivamente compromesso il rapporto di fiducia ed ogni possibilità di ripristinare un sereno rapporto lavorativo e di colleganza professionale ” ha espresso, irritualmente, rinuncia alla domanda principale di risarcimento in forma specifica, insistendo, invece, per il risarcimento degli asseriti danni per equivalente.
1.2 Si evidenzia, infatti, che la dichiarazione di rinuncia non è stata ritualmente espressa, non risultando eseguita la notificazione prevista dall’art. 84 c.p.a.; nondimeno, giusta la previsione del comma IV di tale disposizione, l’atto, in considerazione del contenuto della dichiarazione e degli specifici giustificativi addotti a fondamento della stessa, assume rilievo ai fini della parziale declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse.
2. Chiarito quanto sopra esposto, il Collegio deve procedere all’esame di tutte le deduzioni articolate avverso l’atto gravato, giacché l’interesse strumentale correlato alla pretesa risarcitoria è di per sé sufficiente a sorreggere l’impugnativa.
3. Il ricorso non si valuta meritevole di accoglimento.
4. Il primo punto dal quale muovere l’analisi, conformemente, peraltro, all’impostazione defensionale articolata in ricorso, è il contenuto della lex specialis per quanto segnatamente attiene ai requisiti di partecipazione alla selezione.
4.1 La selezione è stata indetta, come inequivocabilmente emerge dalla documentazione in atti, per l’assunzione di sei “avvocati” da inserire nel relativo servizio dell’ente ed il bando ha previsto per la partecipazione alla procedura l’“ iscrizione a uno degli Albi degli Avvocati istituiti in Italia presso i relativi Consigli dell’Ordine ovvero titolo a detta iscrizione ”.
5. Il requisito richiesto si salda sul piano logico e tecnico con l’oggetto della procedura, funzionalizzata alla selezione di avvocati da inserire nel servizio legale, rilevando la specifica disciplina che regolamenta la materia.
5.1. Dalla disciplina di riferimento, correttamente richiamata sia dalla difesa del ricorrente sia dalla difesa della Banca d’Italia, emerge, infatti, una distinzione non trascurabile tra lo status dell’avvocato iscritto all’albo ordinario e quello dell’avvocato stabilito, per tale intendendosi il “ cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea che esercita stabilmente in Italia la professione di avvocato con il titolo professionale di origine e che è iscritto nella sezione speciale dell’albo degli avvocati ” (art. 3 del d.l.gs. 2 febbraio 2001, n. 98). L’avvocato stabilito ha il diritto di esercitare la professione di avvocato “ utilizzando il titolo professionale di origine ” e, dunque, nella fattispecie quello di “ abogado ” con subordinazione dell’iscrizione alla sezione speciale dell’albo “ alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine ”, con la espressa previsione, per quanto attiene alla stessa utilizzazione del titolo, che l’avvocato stabilito “ è tenuto a fare uso del titolo professionale di origine, indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato ”.
5.2. L’equiparazione immediata e piena dell’avvocato stabilito all’avvocato iscritto all’albo ordinario è esclusa dall’impianto di disciplina, europeo e nazionale, che viene in rilievo, essendo previsti limiti, sia pure temporanei, all’espletamento delle attività più qualificanti e proprie della professione.
5.3. L’art. 8 del d. lgs. n. 96 del 2001, stabilisce, infatti, che: « 1. Nell'esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, nonché nei procedimenti disciplinari nei quali è necessaria la nomina di un difensore, l’avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori. 2. L'intesa di cui al comma 1 deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all'autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito ».
5.4. La giurisprudenza è univoca nel ritenere la sopra indicata previsione rivesta natura imperativa, inderogabile e con finalità pubblicistica; non si ritiene ultroneo evidenziare che la stessa Corte di legittimità, nella decisione n. 5073/16, ha chiaramente precisato che: « l'esercizio della professione forense da parte dell'avvocato stabilito deve essere: a) di durata non inferiore a tre anni scomputando gli eventuali periodi di sospensione; b) effettivo e quindi non formale o addirittura fittizio; c) regolare e quindi nel rispetto della legge forense e del codice deontologico; d) con il titolo professionale di origine. Quanto in particolare a quest'ultimo requisito rilevano le specifiche prescrizioni della legge professionale. Già l'art. 1 R.D.L. n. 1578 del 1933 ha stabilito che nessuno può assumere il titolo, né esercitare le funzioni di avvocato se non è iscritto nell'albo professionale. In linea di continuità con tale prescrizione l'art. 2, comma 3, L. n. 247 del 2012, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, ha previsto che l'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. La stessa disposizione, al comma 7, precisa che l'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato. Pertanto, ove difetti il soddisfacimento delle condizioni suddette, non rileva, al fine di ottenere la dispensa richiesta dal ricorrente, l'esercizio della professione con un titolo diverso e soprattutto proprio con il titolo che il professionista stabilizzato mira a conseguire mediante la dispensa dalla prova attitudinale ».
5.5. La ratio sottesa alle sopra indicate previsioni è di preservare l’interesse pubblico alla sussistenza di una idonea qualificazione professionale relativamente all’attività di rappresentanza e difesa in giudizio, coerentemente alla necessità, considerata dalla stessa Direttiva 98/5/CE di “ consentire all’avvocato di integrarsi nella professione dello Stato membro ospitante previa verifica del possesso di un’esperienza professionale in tale Stato membro ” ed in tale senso è, del resto, univoca anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia – con pertinenza richiamata dalla difesa della Banca d’Italia – che ha escluso la piena ed immediata equiparazione “ dell’avvocato migrante ” con “ l’avvocato che esercita con il titolo professionale dello Stato membro ospitante ” (sentenza del 7 novembre 2000, punti 24 e 25, in C-168/98).
6. Alla luce del contenuto complessivo del bando, della stessa funzionalizzazione della procedura e della disciplina sopra richiamata non solo il ricorrente ma qualunque destinatario avrebbe potuto e dovuto ragionevolmente intendere il requisito prescritto ai fini della partecipazione, dovendosi anche sottolineare che, per pacifica giurisprudenza (il che esime da citazioni specifiche) i bandi pubblici soggiacciono alle stesse regole dettate dall’art. 1362 e ss. c.c. per l'interpretazione dei contratti, sicché, anche a voler ritenere ambigua la formulazione letterale della clausola in argomento, soccorre comunque il generale criterio ermeneutico costituito dall’interpretazione di buona fede.
6.1. Solo a seguito della decorrenza del periodo normativamente prescritto – ove l’interessato non si sottoponga ad una anticipata verifica, circostanza, questa, che non ricorre nel caso ne occupa –, l’avvocato stabilito, iscritto nell’apposizione sezione speciale, al quale è sino a quel momento preclusa l’iscrizione all’albo ordinario, può accedere, maturandone il relativo titolo, a quest’ultimo.
7. L’ente resistente, dunque, non ha violato alcun autovincolo e la circostanza che, a differenza di altre amministrazioni, non abbia ritenuto di espressamente precisare che il requisito di partecipazione non poteva dirsi integrato dalla iscrizione nella sezione speciale prevista per gli avvocati stabiliti non integra alcuna illegittimità, né costituisce circostanza idonea a ingenerare un legittimo affidamento nell’interessato.
8. Alla luce della nitida ed indiscutibile differenziazione che sussiste, nei termini sopra evidenziati, tra avvocati ed avvocati stabiliti, non emergono dal complesso delle evidenze in atti elementi per sostenere che la procedura potesse intendersi riferita anche a quest’ultima categoria e che, dunque, il reclutamento fosse preordinato a selezione anche professionisti non abilitati nell’immediato all’espletamento pure dell’attività di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio.
8.1. Al riguardo, non si ritiene irrilevante la circostanza che il regolamento del personale della Banca d’Italia all’art. 4 preveda che: “ Gli appartenenti al ruolo legale svolgono …. tutti i compiti previsti dal Regolamento Generale ”, con inequivoca inclusione, dunque, anche dall’attività contenziosa (recando detto regolamento generale – pure prodotto in atti dalla difesa della Banca d’Italia– espresso riferimento alla “ attività consultiva e contenziosa ”); tale circostanza milita semmai nel senso che una eventuale apertura della procedura anche a professionisti diversi dagli avvocati abilitati ad esercitare tutti i compiti previsti dal Regolamento Generale avrebbe dovuto costituire oggetto di specifica esplicitazione con dettagliata indicazione delle relative mansioni, non potendosi revocare in dubbio che il proprium della professione dell’avvocato – in quanto connotata dall’esclusività, nel senso che non può essere svolta da altri professionisti –, è l’attività di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio.
8.2. Né possono ravvisarsi irragionevolezze ovvero discriminazioni nella scelta operata dalla Banca d’Italia in quanto pienamente conforme alla disciplina di riferimento ed ai principi eurounitari e nazionali che vengono in rilievo, oltre che coerente con l’assetto organizzativo definito da previsioni regolamentari che, peraltro, non hanno costituito oggetto di alcuna censura e che rispondono all’interesse dell’ente al più efficiente, razionale ed efficace svolgimento del rilevante servizio che viene in rilievo.
9. Quanto esposto rende, inoltre, irrilevanti – in quanto non conferenti – le posizioni espresse dal Consiglio NA forense in ordine alla possibilità per un ente pubblico di utilizzare nella propria avvocatura interna un abogado , dovendosi escludersi, alla luce dell’impianto regolatorio generale, nonché delle specifiche disposizioni regolamentari che vengono in rilievo, la sussistenza di un obbligo di inserimento di detti professionisti tra gli avvocati incardinati.
9.1. E si ritiene anche significativo evidenziare che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il riesame della determinazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, di rigetto dell’istanza di iscrizione all’elenco speciale degli avvocati degli enti pubblici, è documentato in atti non essere scaturito da erroneità procedurali nelle quali sarebbe incorso il Consiglio medesimo bensì da una richiesta dell’interessato diversamente motivata.
9.2. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, dopo aver deliberato nell'Adunanza del 4 giugno 2020, alla luce della sentenza del 18 dicembre 2018, n. 202 del Consiglio NA FO, il rigetto della suddetta istanza presentata dall’ abocado Di RU sul rilievo che “ lo status limitato dell'Avvocato stabilito tenuto ex art. 8 del d.lgs. 96/2001, nelle prestazioni giudiziali ad agire d'intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di Avvocato è incompatibile con i requisiti di autonomia ed indipendenza dall'art. 23 L. 247/2012 per l'iscrizione nell'elenco degli Avvocati degli enti pubblici ”, preso atto della richiesta di riesame da quest’ultimo presentata in data 15 luglio 2020, come integrata con successiva memoria integrativa del 20 luglio 2020, concernente l’iscrizione “ non nell'Elenco Speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici ex art. 23 L. 247/2012, bensì nella sezione speciale dell'Albo degli avvocati stabiliti di cui all'art. 6 del D. Lgs. 96/2001, con menzione che l'attività professionale sarà prestata, di volta in volta, d'intesa con un collega iscritto nell'Elenco Speciale ed esclusivamente nell'interesse dell'Ente di appartenenza (Banca d'Italia) ” (cfr. estratto del verbale della seduta del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma del 30 luglio 2020, prodotta in atti), ha formulato una richiesta al Consiglio NA FO. Questa rimessione, dunque, ha trovato radice su una nuova istanza presentata dall’interessato del tutto disancorata dal contenuto del bando e dall’effettivo oggetto della procedura selettiva la cui partecipazione è stata riservata agli avvocati abilitati all’espletamento delle attività imprescindibili per l’incardinamento nel servizio di avvocatura interno alla Banca d’Italia.
9.3. Appurato, per quanto esposto, che la procedura era rivolta alla selezione di sei avvocati incardinati, diventa del tutto irrilevante la verifica della correttezza della posizione espressa dal Consiglio NA FO circa la possibilità per un avvocato stabilito dipendente di un ente pubblico di essere iscritto nella sezione speciale ex art. 6 del D. Lgs. 96/2001 con menzione di agire, di volta in volta, d’intesa con un collega iscritto nell’Elenco Speciale ed esclusivamente nell'interesse dell'Ente di appartenenza; nella fattispecie, infatti, ciò che difetta è l’imprescindibile requisito stabilito per l’ammissione alla procedura.
10. Quanto esposto consente anche di superare, in quanto all’evidenza infondate, le deduzioni dirette a contestare la carenza di istruttoria, non sussistendo per la Banca d’Italia alcun obbligo di attendere il pronunciamento della Consiglio NA FO prima dell’adozione dell’atto gravato, in quanto del tutto insuscettibile di dispiegare qualsivoglia incidenza nel caso in esame.
11. Non può che convenirsi con la difesa dell’ente resistente, inoltre, quanto al contegno non trasparente tenuto dal ricorrente alla luce della documentazione versata in atti.
11.1 Nel corso di tutta la procedura il ricorrente non ha mai esplicitato di essere in possesso del titolo di “ abogado ” e non di quello di avvocato, emergendo, quanto meno, un contegno reticente, non conforme ai generali canoni di correttezza e lealtà comportamentale oltre che connotato da una indubbia idoneità decettiva, tanto più considerando la singolarità costituita dalla circostanza che la copia del tesserino prodotta dal ricorrente in sede di partecipazione risulta illeggibile esclusivamente nella parte relativa al titolo e che la mail con cui il COA di Roma, in esito alla richiesta di conferma della Banca d’Italia, ha rappresentato che il ricorrente era stato iscritto alla Sezione speciale degli avvocati stabiliti è pervenuta solo in data 30 gennaio 2020 e cioè proprio il giorno in cui il Consiglio superiore ha proceduto alla deliberazione formale delle nomine.
12. Legittimamente, dunque, il Consiglio Superiore di Banca d’Italia, rilevato il mancato possesso del requisito prescritto per la partecipazione alla procedura, ha adottato la determinazione gravata.
12.1. L’art. art. 99, comma 1, lett. d) del regolamento del personale della Banca d’Italia ricalca, invero, la previsione generale contenuta nell’art. 127, comma 1, lett. d), t.u. 10 gennaio 1957 n. 3, costituente espressione di una tipica ed eccezionale potestà pubblicistica, riconosciuta a fronte di condotte fraudolente ovvero decettive aventi ad oggetto la documentazione, in apparenza attestante l’esistenza di tutti requisiti di partecipazione al concorso, grazie alle quali il pubblico dipendente ha conseguito il proprio impiego.
12.2. Appurato il mancato possesso del titolo necessario alla partecipazione alla selezione, dunque, doverosamente e correttamente è stata dichiarata l’assenza di un requisito oggettivo imprescindibile per la prosecuzione del rapporto, risultando irrilevante qualsivoglia approfondimento in ordine al contegno comportamentale del ricorrente, dovendosi, peraltro, distinguere l’atto gravato ed il potere di cui costituisce espressione dall’esercizio del potere di autotutela (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 10/07/2013, n. 3707) che, infatti, non è stato esercitato.
12.3. Anche sulla scorta della giurisprudenza formatasi in relazione alla sopra indicata disposizione, ritiene il Collegio che il corretto presupposto dell’esercizio del potere esercitato dalla Banca d’Italia con l’adozione dell’atto gravato vada rinvenuto in tutti quei casi nei quali la rappresentazione documentale, ad opera dell’interessato, predisposta ai fini dell’accesso al concorso, sia tale da precostituire l’apparenza del possesso dei titoli richiesti dalla selezione, in difformità dalla situazione reale, sia in punto di esistenza del titolo, sia in termini di effetti abilitanti del titolo stesso (assenti laddove sussista una condizione di invalidità insanabile dello stesso, che è nozione diversa dalla falsità).
12.4. Si osserva, infatti, in disparte le ipotesi di falsità, la qualità giuridica del titolo può difettare anche ove il titolo, ancorché vero (ovvero corrispondente alla realtà rappresentata) è insuscettibile di conseguire gli effetti per i quali è stato formato e prodotto, sia per vizi propri (inefficacia assoluta), sia per l’invalidità ai fini degli effetti dell’ammissione a quella specifica selezione per la quale è stato prodotto.
12.5. E nella fattispecie, si ribadisce, non solo il ricorrente non ha reso edotta l’amministrazione con un contegno chiaro e trasparente del titolo effettivamente posseduto ma, espletati i necessari accertamenti, è stato appurato che il ricorrente non era in possesso di un titolo idoneo al conseguimento dell’impiego, con conseguente legittimità della determinazione impugnata.
13. Consegue da quanto esposto, altresì, l’assenza di un legittimo affidamento del ricorrente meritevole di tutela, rinviandosi a quanto articolatamente esposto in relazione sia alle previsioni della lex specialis , della normativa di riferimento europea, nazionale ed anche regolamentare, sia al contegno complessivo tenuto dall’interessato.
13. Nessun margine residua, dunque, per un favorevole apprezzamento della domanda risarcitoria avanzata, sia pure per equivalente, dalla difesa del ricorrente e ciò a prescindere dagli altri ulteriori elementi imprescindibili per l’integrazione della responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi, come chiariti, da ultimo, dall’Adunanza Plenaria con la sentenza n. 7 del 2021.
14. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso va dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e per la restante parte rigettato.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il AZ (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e per la restante parte lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della Banca d’Italia, liquidate complessivamente in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2021, tenutasi in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, con l’intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Silvio Lomazzi, Consigliere
Brunella Bruno, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Brunella Bruno | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO