Articolo 1 della Legge 1 agosto 1954, n. 814
Articolo 2
Versione
24 settembre 1954
Art. 1.
L'assegno ordinario annuale di lire un milione per le spese di funzionamento dell'istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, di cui all' art. 2 del regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2220 , convertito nella legge 6 gennaio 1928, n. 1803 , e' elevato a lire 60.000.000, per la durata di cinque anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55.
Entrata in vigore il 24 settembre 1954