Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/04/2025, n. 1597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1597 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO PALERMO
Terza Sezione Civile
R.G. n° 10817/2024
VERBALE D'UDIENZA del 10.04.2025
All'udienza del 10 aprile 2025, ore 10.00 innanzi al Giudice dott.ssa Simona
Maria Cipitì, viene chiamata la causa R.G. n. 10817 dell'anno 2024
Si dà atto che è presente l'Avv. Maria Concetta Iudica, in sostituzione dell'Avv.
Maria Concetta Codiglione, la quale insiste per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con revoca del decreto opposto come da accordo raggiunto tra le parti e depositato in atti.
IL GIUDICE
Si ritira incamera di consiglio.
All'esito pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo e delle sintetiche ragioni di fatto e di diritto della decisione, nell'assenza del procuratore della parte comparso in udienza nelle more allontanatosi.
il Giudice
Dott.ssa Simona Maria Cipitì
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Simona Maria
Cipitì, all'esito della camera di consiglio, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10817/2024 R.G. promossa da
C.F. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Concetta Codiglione (pec , Email_1
giusta procura in atti;
opponente contro in qualità di titolare dell'omonima ditta Controparte_1
individuale Controparte_2
(CF e P.I. ) rappresentato e difeso, ai fini del
[...] P.IVA_2
presente giudizio dall'Avv. Luigi Cimino (domicilio digitale p.e.c.
, unitamente e disgiuntamente Email_2
all'Avv. Mariafrancesca Calabrini (domicilio digitale p.e.c.
giusta procura in atti Email_3
procuratore Email_2
opposta
Avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, la società
[...]
d'ora in poi indicata in ) in persona Parte_1 Parte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 640 c.p.c., avverso il decreto ingiuntivo n. 2434/2024 emesso l'01.07.2024, con il quale, accogliendo il ricorso monitorio proposto da in qualità di titolare dell'omonima ditta Controparte_1 individuale Controparte_2
il Tribunale di Palermo ha condannato la predetta società
[...] [...] al pagamento, in favore di nella spiegata Pt_1 Controparte_1 qualità, della somma di € 330.553,76 (oltre interessi e spese di lite) a titolo di corrispettivo delle prestazioni svolte dal ricorrente CP_1
in esecuzione dei contratti stipulati tra le parti, aventi ad oggetto
[...]
appalto di fornitura di servizi di manutenzione e fornitura di pezzi di ricambio Parte per i veicoli aziendali appartenenti alla società parimenti prodotti in giudizio.
A fondamento della proposta opposizione, senza contestare la sussistenza dei titoli contrattuali dedotti dalla parte creditrice, la società ha eccepito Parte_1
di avere saldato quanto ritenuto dovuto, all'esito dei controlli interni eseguiti, alla ditta fornitrice e corrispondente a complessivi € 116.079,95; contestando la fondatezza e l'esigibilità della pretesa esercitata in sede monitoria dalla parte avversa per l'ulteriore importo pari ad € 214.473,81.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio in qualità di titolare dell'omonima ditta Controparte_1
individuale contestando la fondatezza dei Controparte_2
motivi di opposizione rassegnati dalla società per tutte le ragioni Parte_1
diffusamente dedotte in comparsa.
All'udienza di comparizione e trattazione delle parti, svolta in data 18 febbraio
2025, nell'assenza del procuratore di parte opposta, il procuratore di parte opponente ha rappresentato l'intervenuta transazione della lite, come da accordo prodotto in giudizio, chiedendo che la causa venisse decisa con declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere, e revoca del decreto opposto. Indi, Tribunale ha rinviato la trattazione della controversia per la decisione, onerando la parte più diligente di provvedere al deposito di documentazione comprovante i pagamenti, alla cui esecuzione in qualità di titolare dell'omonima ditta, ha Controparte_1 subordinato, in sede transattiva, la rinuncia al decreto ingiuntivo opposto n.
2434/2024 di questo Tribunale.
Così sinteticamente compendiate le rispettive prospettazioni delle parti, va dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuto meno ogni interesse delle parti alla decisione della domanda introdotta con il ricorso monitorio (R.G. n. 8044/2024).
Come è noto, la materia del contendere deve ritenersi cessata, e va dichiarata anche di ufficio, quando sia accertata la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire e a contraddire (Cass. civ., sez. lav., 27 aprile 2000, n. 5390; Cass. civ., sez. lav., 6 maggio 1998, n. 4583; Cass. civ., 21 aprile 1982, n. 2463).
Infatti, l'interesse ad agire e l'interesse a contraddire ex art. 100 c.p.c. sono condizioni dell'azione che presentano i requisiti della concretezza e dell'attualità e dunque, a differenza dei presupposti processuali, devono sussistere al momento della pronuncia.
Ed invero risulta documentalmente che con scrittura privata sottoscritta digitalmente dalle parti e dai loro procuratori, intervenuta in pendenza del presente giudizio, e depositato da parte opponente in data 13.02.2025, premessa la pendenza del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 2434/2024 emesso da questo Tribunale l'01.07.2024, le parti hanno Part concordato che: “ si impegna al pagamento in favore della
[...]
DI € 155.000,00 Controparte_3
(centocinquantacinquemila/00), da corrispondersi entro e non oltre il 28/02/2025, a saldo e stralcio di qualsiasi pretesa creditoria sottesa all'opposto D.I. senza più nulla a pretendere da parte della a titolo di ulteriore sorte capitale, interessi Controparte_2 moratori e spese legali ivi liquidate.
A fronte del pagamento della predetta somma di € 155.000,00
(centocinquantacinquemila/00), la rinuncia al predetto Controparte_2
decreto ingiuntivo, inuncia, invece, ad ogni richiesta sottesa al relativo giudizio di Parte_1
opposizione”.
Risulta altresì documentalmente, che con dichiarazione datata 26 febbraio
2025, rilasciata su foglio intestato alla Controparte_2
, indirizzata alla e da quest'ultima depositata in giudizio
[...] Parte_1
(in allegato a nota del 26.02.2025) sottoscritta in corrispondenza del timbro della suddetta ditta individuale, ha rilasciato Controparte_1 quietanza di pagamento delle somme concordate nel verbale di accordo conciliativo inviato all'indirizzo suddetto, da quest'ultimo sottoscritto digitalmente, autorizzando i propri procuratori ad abbandonare il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Parte opponente dal canto suo ha documentato l'avvenuto pagamento, in favore della ditta Controparte_2
della somma di euro 155.000,00 (somma indicata nella copia di
[...] accordo transattivo prodotta da parte opponente) giusta distinta di bonifici eseguiti tutti in data 20 febbraio 2025.
Dalla documentazione transattiva in atti, dalle conclusioni espressamente rassegnate da parte opponente e dal contegno processuale della parte opposta si evince che le parti hanno inteso il pagamento effettuato dalla RAP in corso di causa integralmente soddisfattiva della pretesa azionata dall'opposto in sede monitoria, con conseguente declaratoria di cessione della materia del contendere.
Sul punto, si rammenta che la cessazione della materia del contendere, che deve essere rilevata dal Giudice anche d'ufficio con una pronuncia di carattere processuale (inidonea ad acquistare efficacia di giudicato), costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 6676/2015, n.
12310/2007, n. 2567/2007, n. 4714/2006 e n. 14194/2004).
La declaratoria di cessazione della materia del contendere comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto, considerato che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità poiché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
di talchè l'intervenuta cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento dell'ingiunzione (Cass. Sez. 1 sentenza n
13085 del 22.5.2008.
Inoltre, alla luce dell'accordo transattivo in atti e della documentata sua esecuzione, unitamente al coerente comportamento processuale tenuto dalla parte opposta (attrice in senso sostanziale) che non è comparsa alle udienze svoltesi successivamente al 18 febbraio 2025, e non ha depositato note scritte per la trattazione cartolare fissata al 6.03.2025, emerge la sopravvenuta carenza di interesse della parte creditrice alla definizione della domanda avanzata con il ricorso monitorio.
*°*°*
In ordine alle spese di lite, alla luce del richiamo operato da parte opponente alla copia di accordo transattivo, sottoscritto digitalmente dall'opposto nella spiegata qualità di titolare della omonima Controparte_1
ditta individuale M.A. MEDITERRANEA ATOBUS DI CIRRINCIONE
SALVATOR, che prevede la compensazione delle spese di lite a fronte del pagamento, da parte della somma di euro 155.000,00, le spese di lite Parte_1
vanno integralmente compensate tra le parti, secondo le pattuizioni concordate dalle parti con l'accordo suddetto.
PQM
Il Tribunale di Palermo, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto come in epigrafe, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così provvede;
- Dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
- Per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 2434/2024 reso, in data
01.07.2024, dal Tribunale di Palermo;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Letto in udienza, Palermo, 10 aprile 2025
Il Giudice
(Dott.ssa Simona Maria Cipi1tì)