Articolo 70 della Legge 17 luglio 1890, n. 6972
Articolo 69Articolo 66
Versione
6 agosto 1890
Art. 70.

Le istituzioni contemplate dalla presente legge, alle quali sia venuto a mancare il fine, o che per il fine loro piu' non corrispondono ad un interesse della pubblica beneficenza, o che siano diventate superflue perche' siasi al fine medesimo in altro modo pienamente e stabilmente provveduto, sono soggette a trasformazione.

La trasformazione deve esser fatta in modo che, allontanandosi il meno possibile dalla intenzione dei fondatori, risponda ad un interesse attuale e durevole della pubblica beneficenza nelle provincie, nei comuni o nelle frazioni di essi, cui l'istituzione trasformata era destinata; osservate, secondo i casi, le disposizioni degli art. 57, 58, 59, 60 e 61.

Quando sieno trasformate in istituzioni elemosiniere, si osserveranno le norme stabilite nell'art. 55.

Entrata in vigore il 6 agosto 1890
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