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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 82/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SENSI BALDOVINO, Presidente e Relatore PITTALIS ANGELA, Giudice SECCHI EMILIO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 177/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TW9IPPN00123 IRES-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TW9IPPN00123 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TW9IPPN00123 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza ha pronunciato la seguente sentenza SVOLGIMENTO del PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato all'AGENZIA delle ENTRATE, Direzione Ricorrente_1provinciale di Sassari, srl ha chiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. TW91PPN00123/2024 di € 1.834.039,53 emessa a seguito della sentenza n.292/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Sassari.
La ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'intimazione in quanto la resistente avrebbe dovuto garantirle il cd Società_1beneficium excussionis rispetto alla debitrice principale srl: al contrario, la resistente avrebbe illegittimamente notificato l'atto direttamente alla ricorrente.
Ha chiesto pertanto l'accoglimento del ricorso con condanna della resistente al pagamento delle spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L'AGENZIA delle ENTRATE si è costituita in giudizio e, dopo aver dato atto di aver annullato in autotutela l'atto impugnato, ha chiesto l'estinzione del processo per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Nello specifico la resistente ha dedotto di aver annullato l'atto appena 5 giorni dopo la notifica del ricorso, per l'errore di individuazione del legale rappresentante della società che si era trasformata, da srl, con l.r. Nominativo_1 , in società semplice, con amministratori la ricorrente e la Società_2: pertanto, in ossequio ai principi di lealtà e correttezza, la ricorrente avrebbe potuto soprassedere nella costituzione in giudizio evitando, così, di dare impulso alla procedura giudiziaria. La parte ricorrente ha invece reiterato l'istanza di condanna alle spese, con distrazione.
All'udienza del 13.02.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI della DECISIONE La Corte preso atto dell'annullamento in autotutela dell'atto impugnato non può che dichiarare l'estinzione del processo per cessata materia del contendere.
In relazione alle spese di lite, ritiene la Corte che si possa giungere alla compensazione delle stesse in quanto l'atto è stato prontamente annullato dopo appena 5 giorni dalla notifica dell'intimazione e, peraltro, non già per ragioni di merito ma soltanto per l'erronea individuazione del legale rappresentante della società; la ricorrente, pertanto, ben avrebbe potuto evitare di dare impulso al processo anche in considerazione del fatto che la resistente aveva già annunciato, nell'atto di annullamento prontamente comunicatole, che l'intimazione sarebbe stata nuovamente notificata al legale rappresentante correttamente individuato, con conseguente possibilità, per le parti, di ottenere, unitamente alla pronuncia di merito, anche una regolazione delle spese sulla base della valutazione di merito della pretesa tributaria.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Sassari, 13.02.2026
Il Presidente-Relatore
(Dott.Baldovino de Sensi)
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SENSI BALDOVINO, Presidente e Relatore PITTALIS ANGELA, Giudice SECCHI EMILIO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 177/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TW9IPPN00123 IRES-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TW9IPPN00123 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TW9IPPN00123 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza ha pronunciato la seguente sentenza SVOLGIMENTO del PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato all'AGENZIA delle ENTRATE, Direzione Ricorrente_1provinciale di Sassari, srl ha chiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. TW91PPN00123/2024 di € 1.834.039,53 emessa a seguito della sentenza n.292/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Sassari.
La ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'intimazione in quanto la resistente avrebbe dovuto garantirle il cd Società_1beneficium excussionis rispetto alla debitrice principale srl: al contrario, la resistente avrebbe illegittimamente notificato l'atto direttamente alla ricorrente.
Ha chiesto pertanto l'accoglimento del ricorso con condanna della resistente al pagamento delle spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L'AGENZIA delle ENTRATE si è costituita in giudizio e, dopo aver dato atto di aver annullato in autotutela l'atto impugnato, ha chiesto l'estinzione del processo per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Nello specifico la resistente ha dedotto di aver annullato l'atto appena 5 giorni dopo la notifica del ricorso, per l'errore di individuazione del legale rappresentante della società che si era trasformata, da srl, con l.r. Nominativo_1 , in società semplice, con amministratori la ricorrente e la Società_2: pertanto, in ossequio ai principi di lealtà e correttezza, la ricorrente avrebbe potuto soprassedere nella costituzione in giudizio evitando, così, di dare impulso alla procedura giudiziaria. La parte ricorrente ha invece reiterato l'istanza di condanna alle spese, con distrazione.
All'udienza del 13.02.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI della DECISIONE La Corte preso atto dell'annullamento in autotutela dell'atto impugnato non può che dichiarare l'estinzione del processo per cessata materia del contendere.
In relazione alle spese di lite, ritiene la Corte che si possa giungere alla compensazione delle stesse in quanto l'atto è stato prontamente annullato dopo appena 5 giorni dalla notifica dell'intimazione e, peraltro, non già per ragioni di merito ma soltanto per l'erronea individuazione del legale rappresentante della società; la ricorrente, pertanto, ben avrebbe potuto evitare di dare impulso al processo anche in considerazione del fatto che la resistente aveva già annunciato, nell'atto di annullamento prontamente comunicatole, che l'intimazione sarebbe stata nuovamente notificata al legale rappresentante correttamente individuato, con conseguente possibilità, per le parti, di ottenere, unitamente alla pronuncia di merito, anche una regolazione delle spese sulla base della valutazione di merito della pretesa tributaria.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Sassari, 13.02.2026
Il Presidente-Relatore
(Dott.Baldovino de Sensi)