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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/04/2025, n. 1722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1722 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1039/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1039/2024, avente come oggetto “separazione e divorzio giudiziali”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Manerbio (BS), Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. LIBERTI ANNAMARIA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Controparte_1 C.F._2
Brescia, presso lo studio dell'Avv. FRANCHI AGNESE, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
(come da conclusioni congiunte depositate in vista dell'udienza del 4.4.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“- separazione personale dei coniugi e pronuncia, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, dello scioglimento del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
- scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191 comma 2 c.c. con relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio a cura dell'Ufficiale dello Stato civile;
- affidamento condiviso del figlio minore con esercizio della responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione presso la madre e le seguenti frequentazioni per il padre: tutte le settimane il lunedì e mercoledì dalle 17:30 alle 21:00, a fine settimana alternati dal sabato alle ore 13.30, dopo pranzo, sino alla domenica sera alle ore 20:00, con possibilità per il padre di chiamare il figlio dalle 20:00 alle 21:00 ogni giorno;
durante il periodo estivo, il minore trascorrerà due settimane anche non continuative con ciascun genitore, in periodo da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando, di anno in anno, con ciascun genitore, il periodo 24-30 dicembre e quello 31 dicembre -
6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando, di anno in anno, con ciascun genitore, il periodo dal termine della scuola al giorno di Pasqua e quello dal lunedì dell'Angelo alla ripresa delle lezioni scolastiche;
ad anni alterni ogni altra festività. Anche la madre avrà la possibilità di chiamare il figlio tra le 20.00 e le 21.00, nei giorni in cui il figlio è con il padre. I genitori sono concordi nel far trascorrere al figlio tre ore con ciascun genitore il giorno del suo compleanno che cade il 24 settembre, compatibilmente con gli orari di lavoro del padre. Il sig. si impegna a Pt_1
far svolgere i compiti scolastici al figlio durante i pomeriggi che trascorrerà con lui;
- assegnazione della casa familiare, sita a Borgo San Giacomo (BS), in via del Lino n. 5, ad Pt_1
, in qualità di genitore collocatario del minore, unitamente agli arredi e mobili ivi esistenti,
[...]
con accordo per il ritiro da parte del signor del mobiletto e del divano Controparte_1
presenti nella camera degli ospiti al primo piano, del tavolo da giardino con le relative sedie, nonché dei relativi effetti personali. Tutti gli altri arredi, di proprietà di entrambi i coniugi, rimarranno in utilizzo alla signora fino alla vendita dell'immobile. Le parti concordano che il mutuo acceso Pt_1
presso Intesa San Paolo relativo alla casa coniugale continuerà ad essere rimborsato nella misura del 50% tra le parti e che verrà mantenuto aperto il conto corrente cointestato presso Intesa San Paolo, per ragioni di opportunità, sino alla vendita della casa coniugale e, in ogni caso, sino all'estinzione dello stesso mutuo. Le parti sosterranno le spese relative alla manutenzione straordinaria della casa familiare in pari quota;
- obbligo del signor di contribuire al mantenimento del figlio Controparte_1
con il versamento di un assegno dell'importo di € 450,00 mensili, da corrispondere ogni Per_1
mese entro il giorno 10, soggetto a rivalutazione monetaria annuale, secondo gli indici Istat, oltre al
50% delle spese «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
- rinuncia del resistente alla propria quota del 50% dell'assegno unico per il figlio , così che Per_1
esso sia percepito integralmente dalla ricorrente;
- conferma della signora di aver ricevuto da parte del signor Parte_1 [...]
la somma di € 250,00 quale regalo per il figlio mediante bonifico bancario;
CP_1
- suddivisione al 50% tra le parti dei proventi del GSE che transitano sul conto corrente cointestato presso Intesa San Paolo e degli eventuali e relativi oneri fiscali. La signora conferma di CP_1
aver ricevuto dal marito i codici di accesso al GSE. Il sig. si impegna alla presentazione della CP_1 dichiarazione dei redditi per il rimborso GSE, poiché l'impianto è allo stesso intestato;
- incarico ad un perito di fiducia, al quale verranno consegnati i libretti di proprietà dei mezzi, scelto congiuntamente tra le parti per periziare l'autovettura Ford Kuga targata FG650DZ anno 2016, moto
Honda targata EY93481 anno 2022, motocross KTM targata DR36945 anno 2011, motore gommone
Mercury anno 2017 con impegno alla successiva vendita entro due mesi dal completamento della perizia e suddivisione del ricavato in parti uguali. Le parti concordano che quanto all'autovettura il signor possa valutare in base agli esiti della perizia se compensare il valore della propria CP_1 quota di cessione degli altri beni con il corrispettivo della quota del 50% dell'autovettura spettante alla signora CP_1
A far data dal presente accordo, le spese relative all'autovettura (bollo, assicurazione…) verranno sostenute dal signor in quanto utilizzatore del mezzo, mentre quelle relative agli altri beni CP_1
verranno sostenute in pari quota tra le parti;
- consenso reciproco alla pubblicazione delle foto del minore sui social networks;
- attivazione presso le opportune sedi da parte della signora per eliminare il cognome del CP_1
marito acquisito al momento del matrimonio in Romania;
- le parti rinunciano all'impugnazione delle sentenze di separazione e divorzio;
- il sig. accetta di tenere con sé il cane di famiglia a far data dal giorno 4 aprile 2025, con Pt_1
riserva di portarlo successivamente presso un canile”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Galati (Romania), in data 18.8.2013, non trascritto nel registro degli atti di stato civile italiani, con il regime patrimoniale della comunione dei beni, unione dalla quale è nato il figlio il 24.9.2014. Per_1
La parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione, l'adozione di provvedimenti personali ed economici consequenziali, e, successivamente, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, la pronuncia di divorzio.
Il resistente è comparso alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato, all'esito della quale non è stato possibile raggiungere un accordo, e, dopo l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti e le determinazioni istruttorie, all'udienza del 4.4.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti hanno raggiunto un accordo idoneo a definire la controversia e, autorizzate dal Giudice, hanno precisato le conclusioni in forma congiunta sopra trascritte;
il Giudice, quindi, si è riservato di riferirne al Collegio in vista della decisione.
***
La domanda di separazione va accolta in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, della persistente conflittualità tra le stesse e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle ulteriori questioni, comprese quelle concernenti il figlio minore - la cui audizione può essere esclusa in quanto superflua in considerazione della tenera età di - le condizioni Per_1 stabilite dalle parti sono conformi all'interesse dello stesso e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità ad esse.
Il Tribunale prende atto delle condizioni concordate tra le parti e provvede in conformità ad esse. Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28727/2023):
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
3) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 17.4.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1039/2024, avente come oggetto “separazione e divorzio giudiziali”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Manerbio (BS), Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. LIBERTI ANNAMARIA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Controparte_1 C.F._2
Brescia, presso lo studio dell'Avv. FRANCHI AGNESE, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
(come da conclusioni congiunte depositate in vista dell'udienza del 4.4.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“- separazione personale dei coniugi e pronuncia, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, dello scioglimento del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
- scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191 comma 2 c.c. con relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio a cura dell'Ufficiale dello Stato civile;
- affidamento condiviso del figlio minore con esercizio della responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione presso la madre e le seguenti frequentazioni per il padre: tutte le settimane il lunedì e mercoledì dalle 17:30 alle 21:00, a fine settimana alternati dal sabato alle ore 13.30, dopo pranzo, sino alla domenica sera alle ore 20:00, con possibilità per il padre di chiamare il figlio dalle 20:00 alle 21:00 ogni giorno;
durante il periodo estivo, il minore trascorrerà due settimane anche non continuative con ciascun genitore, in periodo da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando, di anno in anno, con ciascun genitore, il periodo 24-30 dicembre e quello 31 dicembre -
6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando, di anno in anno, con ciascun genitore, il periodo dal termine della scuola al giorno di Pasqua e quello dal lunedì dell'Angelo alla ripresa delle lezioni scolastiche;
ad anni alterni ogni altra festività. Anche la madre avrà la possibilità di chiamare il figlio tra le 20.00 e le 21.00, nei giorni in cui il figlio è con il padre. I genitori sono concordi nel far trascorrere al figlio tre ore con ciascun genitore il giorno del suo compleanno che cade il 24 settembre, compatibilmente con gli orari di lavoro del padre. Il sig. si impegna a Pt_1
far svolgere i compiti scolastici al figlio durante i pomeriggi che trascorrerà con lui;
- assegnazione della casa familiare, sita a Borgo San Giacomo (BS), in via del Lino n. 5, ad Pt_1
, in qualità di genitore collocatario del minore, unitamente agli arredi e mobili ivi esistenti,
[...]
con accordo per il ritiro da parte del signor del mobiletto e del divano Controparte_1
presenti nella camera degli ospiti al primo piano, del tavolo da giardino con le relative sedie, nonché dei relativi effetti personali. Tutti gli altri arredi, di proprietà di entrambi i coniugi, rimarranno in utilizzo alla signora fino alla vendita dell'immobile. Le parti concordano che il mutuo acceso Pt_1
presso Intesa San Paolo relativo alla casa coniugale continuerà ad essere rimborsato nella misura del 50% tra le parti e che verrà mantenuto aperto il conto corrente cointestato presso Intesa San Paolo, per ragioni di opportunità, sino alla vendita della casa coniugale e, in ogni caso, sino all'estinzione dello stesso mutuo. Le parti sosterranno le spese relative alla manutenzione straordinaria della casa familiare in pari quota;
- obbligo del signor di contribuire al mantenimento del figlio Controparte_1
con il versamento di un assegno dell'importo di € 450,00 mensili, da corrispondere ogni Per_1
mese entro il giorno 10, soggetto a rivalutazione monetaria annuale, secondo gli indici Istat, oltre al
50% delle spese «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
- rinuncia del resistente alla propria quota del 50% dell'assegno unico per il figlio , così che Per_1
esso sia percepito integralmente dalla ricorrente;
- conferma della signora di aver ricevuto da parte del signor Parte_1 [...]
la somma di € 250,00 quale regalo per il figlio mediante bonifico bancario;
CP_1
- suddivisione al 50% tra le parti dei proventi del GSE che transitano sul conto corrente cointestato presso Intesa San Paolo e degli eventuali e relativi oneri fiscali. La signora conferma di CP_1
aver ricevuto dal marito i codici di accesso al GSE. Il sig. si impegna alla presentazione della CP_1 dichiarazione dei redditi per il rimborso GSE, poiché l'impianto è allo stesso intestato;
- incarico ad un perito di fiducia, al quale verranno consegnati i libretti di proprietà dei mezzi, scelto congiuntamente tra le parti per periziare l'autovettura Ford Kuga targata FG650DZ anno 2016, moto
Honda targata EY93481 anno 2022, motocross KTM targata DR36945 anno 2011, motore gommone
Mercury anno 2017 con impegno alla successiva vendita entro due mesi dal completamento della perizia e suddivisione del ricavato in parti uguali. Le parti concordano che quanto all'autovettura il signor possa valutare in base agli esiti della perizia se compensare il valore della propria CP_1 quota di cessione degli altri beni con il corrispettivo della quota del 50% dell'autovettura spettante alla signora CP_1
A far data dal presente accordo, le spese relative all'autovettura (bollo, assicurazione…) verranno sostenute dal signor in quanto utilizzatore del mezzo, mentre quelle relative agli altri beni CP_1
verranno sostenute in pari quota tra le parti;
- consenso reciproco alla pubblicazione delle foto del minore sui social networks;
- attivazione presso le opportune sedi da parte della signora per eliminare il cognome del CP_1
marito acquisito al momento del matrimonio in Romania;
- le parti rinunciano all'impugnazione delle sentenze di separazione e divorzio;
- il sig. accetta di tenere con sé il cane di famiglia a far data dal giorno 4 aprile 2025, con Pt_1
riserva di portarlo successivamente presso un canile”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Galati (Romania), in data 18.8.2013, non trascritto nel registro degli atti di stato civile italiani, con il regime patrimoniale della comunione dei beni, unione dalla quale è nato il figlio il 24.9.2014. Per_1
La parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione, l'adozione di provvedimenti personali ed economici consequenziali, e, successivamente, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, la pronuncia di divorzio.
Il resistente è comparso alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato, all'esito della quale non è stato possibile raggiungere un accordo, e, dopo l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti e le determinazioni istruttorie, all'udienza del 4.4.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti hanno raggiunto un accordo idoneo a definire la controversia e, autorizzate dal Giudice, hanno precisato le conclusioni in forma congiunta sopra trascritte;
il Giudice, quindi, si è riservato di riferirne al Collegio in vista della decisione.
***
La domanda di separazione va accolta in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, della persistente conflittualità tra le stesse e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle ulteriori questioni, comprese quelle concernenti il figlio minore - la cui audizione può essere esclusa in quanto superflua in considerazione della tenera età di - le condizioni Per_1 stabilite dalle parti sono conformi all'interesse dello stesso e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità ad esse.
Il Tribunale prende atto delle condizioni concordate tra le parti e provvede in conformità ad esse. Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28727/2023):
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
3) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 17.4.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209