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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 28/11/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI MESSINA SEZIONE I CIVILE
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in Camera di Consiglio, composta dai magistrati: Dott. Augusto SABATINI Presidente Dott.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere Dott. Francesco TREPPICCIONE Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA (non definitiva)
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 114/2021 R.G., vertente tra
con sede in Pace del Mela (ME) cod. fisc. Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
domiciliata in Messina, via Camiciotti n. 86, presso lo studio dell'avv. Luigi Tabacco che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti rilasciata in calce su foglio separato all'atto di citazione in appello
APPELLANTE e
con sede in Roma, c.f. in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, quale conferitaria di tutte le attività e passività della già giusto atto di conferimento in Notaio CP_2 di Roma 007, Rep. 150845 – Racc. 32823, Persona_1 difesa per procura generale alle liti in Notaio di Persona_1
Roma del 16/10/2007 – Rep. 151142, Racc. 32929 - dal Prof. Avv. Giuseppe Sturniolo (C.F. ), nel cui studio in Messina, Piazza F. Lo C.F._1
Sardo 40, ha ele APPELLATA
.
*** Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 751/2020 (n. 15041/2013 R.G.) del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 6.10.2020, avente ad oggetto bancari
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 20.01.2025 tenuta in “trattazione cartolare” con note ritualmente depositate i procuratori delle parti hanno chiesto che la causa fosse decisa.
Il procuratore della parte appellante ha così concluso:
“L'Avv. Luigi Tabacco, nell'interesse della società precisa le conclusioni riportandosi a Parte_1 tutte le domande, difese ed eccezioni di cui all'atto ti e verbali di causa;
ribadisce che le eccezioni preliminari della relative alla prescrizione dell'azione di ripetizione Controparte_1 nonché le altre eccezioni p vabili d'ufficio, sono inammissibili perché proposte tardivamente nella comparsa di risposta del primo grado di giudizio depositata il 2.12.2013, ben oltre i termini previsti dal codice di procedura civile a pena di decadenza, come rilevato nelle note ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., del primo grado di giudizio. Insiste, in particolare, affinchè l'Ecc.ma Corte di Appello adita voglia disporre CTU contabile”.
Il procuratore di parte appellata ha così precisato le sue conclusioni:
“ Il Prof. Avv. Giuseppe Sturniolo, nell'interesse della precisa le conclusioni riportandosi a tutte CP_2 le deduzioni e richieste già articolate nella comparsa di sposta ritualmente depositata, nella quale insiste, chiedendo il rigetto dell'impugnazione perché improcedibile, inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto..”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione in appello notificata il 17.02.2021 la società Parte_1 ha impugnato avanti a questa Corte d'Appello, nei con
[...] [...] la sentenza indicata in oggetto con la q Controparte_1 giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nel rigettare la domanda attorea proposta con il giudizio iscritto al n. 15041/2013 R.G., ha così statuito:
“ … il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al numero 15041/2013 R.G., assorbita ogni altra domanda ed eccezione, rigetta le domande e condanna Parte_1 al pagamento in favore di delle spese processuali,
[...] Controparte_1
,00 per compensi professi a del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.”
La parte appellante ha contestato la sentenza per i motivi che s'illustreranno infra ed ha chiesto con l'accoglimento del gravame e in riforma della sentenza appellata, che nel rapporto di conto corrente bancario, con apertura di credito n. 625, nonché nei conti anticipi n. 280014, n. 280069 e n. 280070, intercorsi tra la e la filiale di Parte_1 Controparte_1
Pace do zazione trimestrale degli interessi, le spese e competenze varie, comprese quelle relative ad operazioni di sconto e le valute;
o, comunque, risultavano dovute in misura minore rispetto a quelle arbitrariamente quantificate dalla Controparte_3
[.. [...]
[...]
e che la commissione di massimo scoperto, le spese e le
[...] ie, comprese quelle relative ad operazioni di sconto, erano state illegittimamente capitalizzate ogni trimestre. Ha chiesto, pertanto, che fosse riconosciuto il suo diritto a ripetere ogni somma indebitamente versata nel corso dei rapporti suddetti - così come indicata nella consulenza prodotta e, comunque, in quella somma maggiore o minore che risulterà dalla c.t.u. per ricalcolare il rapporto di conto corrente bancario, con apertura di credito, n. 625, nonché i conti anticipi n. 280014, n. 280069 e n. 280070, accertando se l'istituto di credito avesse addebitato interessi moratori oltre i limiti del c.d. tasso soglia usurario e, in caso di esito positivo, ricostruire il rapporto escludendo gli interessi passivi, le spese e le commissioni tutte. In caso di esito negativo, ha chiesto accertarsi il saldo del conto corrente con i seguenti criteri: 1) con applicazione del tasso legale;
2) senza considerare le commissioni di massimo scoperto, le spese e le competenze varie;
3) applicando a ciascun movimento la valuta coeva all'operazione; 4) senza capitalizzazione degli interessi, delle commissioni di massimo scoperto e delle spese e competenze varie. Con condanna della CP_1 appellata all'integrale pagamento delle spese e compensi dei due gr giudizio con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi distrattario.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 25.05.2021 si è costituita la la quale ha eccepito Controparte_1 l'improcedibili onché nel merito la sua infondatezza. Ove fosse stata ammessa la c.t.u. denegata dal Giudice di prime cure la parte appellata ha chiesto estendersi il mandato all' imputazione degli addebiti prima agli interessi e alle spese e poi al capitale, ha chiesto determinare gli interessi al tasso convenzionale contrattualmente pattuito e comunque rilevabile dagli estratti conto, in subordine ad applicare gli interessi nella misura prevista dall'art 117 del T.U.B con capitalizzazione annuale, tenere conto dei meccanismi che regolamentano i rapporti di apertura di conto corrente che escludono sussistere la capitalizzazione trimestrale in quanto gli interessi vengono trimestralmente estinti con l'utilizzazione della residua disponibilità originaria che determina un aumento della esposizione debitoria residua compensata da una corrispondente riduzione del credito concesso al correntista, ha chiesto limitare la ricostruzione dei saldi al decennio antecedente la notifica del ricorso per effetto del termine ordinario di prescrizione con previa individuazione delle rimesse bancarie con valore solutorio anteriori al decennio dalla data della citazione ed escluderle dal conteggio e tenere conto in ultimo che dall'entrata in vigore della delibera CICR del 9/02/2000 la capitalizzazione trimestrale è stata ritenuta legittima e quindi considerare da tale data il conteggio nei ricalcoli.
3 All'udienza del 4.06.2021 la Corte, preso atto che nelle note di trattazione le parti avevano chiesto un rinvio per la precisazione delle conclusioni, ha disposto in conseguenza e, dopo alcuni rinvii per il sovraccarico del ruolo, all'udienza del 21.01.2025 ha assunto la causa in decisione con la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive a sensi dell'art. 190 c.p.c.. Le parti hanno depositato scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. IN RELAZIONE ALLA ALLEGAZIONE E PROVA DEI FATTI DI CAUSA E CONSEGUENTE RIGETTO DELLA DOMANDA DI INDEBITO.
Con il primo motivo di appello l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l'attrice non avesse assolto all'onere di allegazione dei fatti principali.
Ebbene, ritiene la Corte che tale motivo meriti accoglimento.
Con la domanda introduttiva la ha agito nei confronti di Parte_1
indebitamente versato a Controparte_1 ri, anatocistici, commissioni di massimo scoperto, spese e competenze varie, in esecuzione della clausole contrattuali nulle contenute nel contratto di conto corrente, con apertura di credito, n. 625, stipulato il 20 febbraio 1992, nonché nei contratti di “conto anticipi” numeri 280014, 280069 e 280070.
A sostegno di tali domande l'attrice ha dedotto come fosse assente un valido accordo contrattuale, richiamando a proprio favore la norma di cui all'art. 1284 comma 3, c.p., che prescrive che gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale, assumendo anche come l'indeterminatezza del tasso, per rinvio agli usi dovesse inficiare di nullità la clausola;
in tal modo circoscrivendo i termini ed i motivi della propria pretesa in maniera sufficiente al fine di rendere edotta la controparte ed il Giudice delle ragioni della domanda.
Così facendo, a parere della Corte, a differenza di quanto opinato dal Giudice di prime cure, l'attrice ha adempiuto – sia pure entro i limiti minimi- al proprio onere di allegazione su tale aspetto centrale della controversia.
Analogamente deve ritenersi avuto riguardo all'eccepita illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi (cd. Anatocismo) la cui allegazione non necessitava di termini ancor più espliciti da parte del correntista che sul punto ha richiamato i principi base in materia (cfr. pagg 3 e 4 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado).
4 Negli stessi termini deve poi argomentarsi avuto riguardo alle altre domande.
Ne deriva che non appare condivisibile sul punto l'assunto del Giudice di prime cure secondo il quale la società non avrebbe assolto al proprio onere di allegazione dei fatti e delle ragioni della domanda e ciò anche ove si consideri che parte attrice aveva allegato all'atto introduttivo del giudizio una consulenza tecnica, redatta da uno studio di consulenza che racchiudeva il riepilogo delle domande e il calcolo del saldo rideterminato previa esclusione delle clausole ritenute illegittime, così integrando l'allegazione contenuta nell'atto introduttivo del giudizio.
Superata positivamente per l'appellante tale prima questione, deve adesso procedersi all'esame nel merito delle domande avanzate dalla società appellante (già attrice in primo grado) riproduttive di quelle già avanzate in primo grado e pretermesse dal Tribunale.
Ebbene, con l'atto di gravame assume la società appellante di aver corredato la domanda dai contratti di conto corrente ed apertura di credito, degli estratti conto e di una perizia tecnica di parte ritenendo così assolta l'allegazione.
Ribadisce riguardo alla nullità degli interessi ultralegali di aver specificato in domanda che in assenza di un valido accordo in forma scritta il contratto era nullo per l'indeterminatezza dell'oggetto ed applicarsi conseguentemente il tasso d'interesse nella misura legale. Quanto all'illegittima capitalizzazione degli interessi era riscontabile dal contratto e dagli estratti conto la cadenza trimestrale degli interessi passivi e per contro quella annuale di quelli attivi e riguardo le commissioni di massimo scoperto esse erano nulle per l'indeterminatezza dell'oggetto e quindi le spese addebitate dovevano essere espuntate dal saldo debitorio. Nel contratto di conto corrente prodotto non risultava la misura delle commissioni applicate né i criteri per la loro concreta determinazione così come per i giorni valuta indicati.
Anche sotto tale profilo di merito, l'appello è fondato.
“In tema di contratti bancari, nel regime anteriore all'entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge n. 154 del 1992 sulla trasparenza bancaria, poi trasfusa nel T.U. n. 385 del 1993, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di inequivoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza”. (Cass. Civ. Sez. 1 Ordinanza n. 24048 del 26/09/2019 - Rv. 655344 - 01)
5 La parte appellante risulta avere corredato la domanda dai contratti di conto corrente e di apertura di credito prodotti con le note ex art. 183 n. 1 c.p.c. da tutti gli estratti conto ed estratti scalare relativi ai rapporti contestati.
E' stata altresì prodotta una perizia tecnica di parte che nella prospettazione della domanda ha una mera funzione di allegazione.
Da tali elementi risulterebbe anzitutto che gli interessi e le altre condizioni praticate sul conto corrente non sono determinati per iscritto né altrimenti determinabili e quindi la clausola è affetta da nullità.
Riguardo la domanda di illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi la stessa è riscontrabile nel contratto di conto corrente all'art.7 nel quale è specificato che “i conto correnti, anche saltuariamente debitori vengono … chiusi contabilmente in via … trimestralmente … applicando gli interessi dovuti dal correntista e alle competenze di chiusura valuta data di regolamento del conto “ .
“In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma secondo del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod. civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica. Tale nullità è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 1421 cod. civ., anche nel giudizio di gravame, quando (come nella specie), persista contestazione sul titolo posto dalla banca a sostegno della richiesta degli interessi anatocistici, rientrando nei compiti del giudice l'indagine sulla sussistenza delle condizioni dell'azione. In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma secondo del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod. civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica. Tale nullità è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 1421 cod. civ., anche nel giudizio di gravame, quando (come nella specie), persista contestazione sul titolo posto dalla banca a sostegno della richiesta
6 degli interessi anatocistici, rientrando nei compiti del giudice l'indagine sulla sussistenza delle condizioni dell'azione”. (Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 4093 del 25/02/2005 Rv. 580517 - 01)
Anche la domanda di illegittimità delle commissioni di massimo scoperto emergerebbe dal contratto di conto corrente in atti nel quale non risulterebbero compiutamente determinati.
“In tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata”. Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 19825 del 20/06/2022
(Rv. 665220 - 01)
Alla luce di quanto sopra dedotto appare evidente come debba ritenersi superata ed assorbita (dall'applicazione del tasso legale per la durata di tutto il rapporto) la questione della natura usuraria o meno degli interessi applicati successivamente alla entrata in vigore della L. 108/96.
2. SULLA PROVA DELLA CHIUSURA DEL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE.
Con il secondo motivo di gravame la parte appellante si duole che il Giudice di prime cure abbia ritenuto – in relazione alla domanda di ripetizione – che la parte attrice non avesse fornito la prova della chiusura dei rapporti bancari.
Anche tale motivo deve trovare accoglimento tenuto conto che sia dalla perizia di parte prodotta sin dalla costituzione in giudizio, che come detto integra le allegazioni dell'atto introduttivo, sia dagli allegati estratti conto è stata fornita ritualmente la prova in giudizio che alla data 20.06.2006 il rapporto di conto corrente (al quale erano collegati anche gli altri rapporti bancari) veniva chiuso e l'estratto conto finale porta un saldo “zero”.
In virtù delle superiori considerazioni la domanda è ammissibile e fondata.
§§§
La causa deve dunque essere rimessa sul ruolo con riferimento al primo motivo d'appello e per l'effetto deve disporsi c.t.u. tecnico contabile per la rideterminazione del saldo di conto corrente, applicando, relativamente agli interessi passivi, il tasso legale in luogo del tasso convenzionale, escludendo qualsiasi addebito di capitalizzazione degli interessi per tutta la durata del
7 rapporto, non conteggiando la commissione di massimo scoperto per la nullità della relativa clausola apposta al contratto.
Nell'effettuare il ricalcolo, tenuto conto dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta (oggi appellata) in relazione ai pagamenti aventi natura solutoria, il c.t.u. dovrà tenere conto gli eventuali pagamenti aventi tale natura da ritenersi prescritti ove antecedenti al decennio precedente alla notifica dell'atto di citazione (o altro atto interruttivo anteriore, se risultante dagli atti) secondo il quesito che verrà separatamente formulato con l'ordinanza istruttoria.
Sul punto, invero, appare opportuno, premettere che con la nota sentenza n. 24418 del 2.12.2010 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito in riferimento al rapporto tra correntista e banca che:
-in base al disposto degli artt. 1842 e 1843 c.c., l'apertura di credito si attua mediante la messa a disposizione, da parte della banca, di una somma di denaro che il cliente può utilizzare anche in più riprese e della quale, per l'intera durata del rapporto, può ripristinare in tutto o in parte la disponibilità, eseguendo versamenti che gli consentiranno poi eventuali ulteriori prelevamenti entro il limite complessivo del credito accordatogli;
-i versamenti effettuati dal correntista durante lo svolgimento del rapporto potranno esser considerati pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove indebiti), quando abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca, e cioè quando siano stati eseguiti su un conto in passivo (o "scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento;
-per converso, quando il passivo non ha superato il limite dell'affidamento concesso, i versamenti in conto fungono unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere, rispetto ai quali la prescrizione decennale decorre non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.
Successivamente a tale arresto giurisprudenziale si sono registrati problemi interpretativi sulle modalità di formulazione dell'eccezione di prescrizione da parte della banca, convenuta in ripetizione. Posto che, secondo la menzionata sentenza n. 24418 del 2010, la prescrizione del diritto alla restituzione ha decorrenza diversa a seconda del tipo di versamento effettuato -solutorio o ripristinatorio- (nel primo caso dalla data del versamento, nel secondo dalla chiusura del conto). Si è, infatti, posta la questione se, nel formulare l'eccezione di prescrizione, la banca debba necessariamente indicare il termine iniziale del decorso della
8 prescrizione, e cioè l'esistenza di singoli versamenti solutori, a partire dai quali l'inerzia del titolare del diritto può venire in rilievo, o se possa limitarsi ad opporre tale inerzia, spettando poi al giudice verificarne effettività e durata, in base alla norma in concreto applicabile. A seguito del contrasto insorto tra le sezioni semplici della Corte di Cassazione la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, che con la citata pronuncia n. 15895 del 13.06.2019, ha espresso il seguente principio di diritto: “in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte”. Nello specifico, sul tema della prescrizione estintiva, le citate Sezioni Unite dopo aver richiamato la precedente pronuncia SS.UU. n. 10955 del 2002 (con la quale è stato chiarito che “il relativo elemento costitutivo è rappresentato dall'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di detta inerzia, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una quaestio iuris concernente l'identificazione del diritto e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione -che, com'è noto, costituisce una tipica eccezione in senso stretto- implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, e non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al giudice, che -previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione- potrà applicare una norma di previsione di un termine diverso”) in linea con tali principi ha risolto il contrasto nel senso di ritenere la “non necessarietà dell'indicazione, da parte della banca, del dies a quo del decorso della prescrizione”) ha puntualizzato che elemento qualificante dell'eccezione di prescrizione “è l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto, che costituisce, appunto, il fatto principale, nei sensi di cui si è detto, al quale la legge riconnette l'invocato effetto estintivo. Se ciò è vero, pare al Collegio che richiedere al convenuto, ai fini della valutazione di ammissibilità dell'eccezione, che tale inerzia sia "particolarmente connotata" in riferimento al termine iniziale della stessa (in tesi individuando e specificando diverse rimesse solutorie) comporti l'introduzione, sia pur indiretta, di una nuova tipizzazione delle diverse forme di prescrizione, che queste Sezioni Unite, nella condivisa pronuncia n. 10955 del 2002, hanno voluto espressamente escludere. Del resto, la giurisprudenza, che ha ritenuto necessaria l'indicazione delle rimesse solutorie, fa leva su di un argomento -e cioè la presunta natura ripristinatoria dei versamenti, secondo un andamento fisiologico del rapporto- che, riferendosi allo schema delle presunzioni, attiene al profilo probatorio (art. 2727 e segg. c.c.), che, come si è detto, va distinto dal profilo allegatorio, che è, appunto, quello rilevante ai fini dell'ammissibilità dell'eccezione”.
Tra le opposte vedute, la Suprema Corte a SS.UU. ha ritenuto di dover condividere la considerazione che esalta la simmetria che, in base a tale
9 ricostruzione, viene richiesta alle parti ai fini della validità della domanda di ripetizione e dell'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione: “il correntista […] potrà limitarsi ad indicare l'esistenza di versamenti indebiti e chiederne la restituzione in riferimento ad un dato conto e ad un tempo determinato, e la Banca, dal canto suo, potrà limitarsi ad allegare l'inerzia dell'attore in ripetizione, e dichiarare di volerne profittare. Resta da aggiungere che il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non viene eliminato, ma semplicemente si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicché il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell'onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente” (Cfr. Cassazione civile, Sezioni Unite, n. 15895 del 13.06.2019). Alla luce, quindi, del superiore orientamento, l'eccezione di prescrizione deve ritenersi validamente sollevata dalla convenuta, oggi appellata. CP_1
PQM
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 114/2021 R.G. sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 751/2020 (n. 15041/2013 R.G.) del
[...] i Barcellona Pozzo di Gotto del 6.10.2020 così provvede: accoglie l'appello e, in relazione al contratto di conto corrente bancario con apertura di credito n. 625, nonché dei conti anticipi n. 280014, n. 280069 e n. 280070, per l'effetto dichiara: 1) - la nullità, per violazione dell'art. 1284 c.c., delle clausole relative alla determinazione degli interessi convenzionali e pertanto dispone la sostituzione degli stessi con gli interessi al tasso legale vigente nei corrispondenti trimestri;
- la nullità della clausola del contratto di conto corrente che prevede la capitalizzazione degli interessi passivi e conseguentemente dispone l'esclusione della stessa per l'intera durata del rapporto;
- la nullità per indeterminatezza delle commissioni di massimo scoperto;
2. - riserva di rideterminare, sulla scorta di quanto sopra statuito, il saldo del conto corrente e di provvedere sulle spese processuali con la sentenza definitiva;
Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza istruttoria.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto), il 19.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Francesco TREPPICCIONE) (dr. Augusto SABATINI)
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