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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/02/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 2577/2023
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra in persona dell'Amministratore Unico e rappresentante legale pro Parte_1 tempore IG. (C.F. ), Codice Fiscale , Parte_2 C.F._1 P.IVA_1
Con l'Avv. Antonio Marzetti
Contro
(C.F. ) in persona del suo legale rappresentante IG. CP_1 P.IVA_2 CP_2 già in persona del suo titolare firmatario IG. Controparte_3 CP_2
(P.IVA – C.F. ) P.IVA_3 C.F._2
Con l'Avv. Vittoria Maria Eugenia Verdiani (C.F. ) C.F._3
Conclusioni delle parti
Per Parte_1
Voglia il Tribunale, contrariis rejectis e previa ogni più opportuna declaratoria, così giudicare:
in via pregiudiziale: prospettando l'esigenza improcrastinabile di fotografare la situazione ed eliminare le problematiche lamentate, svolge istanza di accertamento tecnico Pt_1 preventivo ex artt. 696 e/o 696-bis in corso di causa 699 c.p.c., al fine di accertare i vizi e i difetti inficianti la porta blindata de qua e al fine di accertare se i predetti siano tali da rendere inadatto il manufatto all'uso di destinazione;
ovvero se i predetti vizi e difetti possano essere eliminati a cura e spese del IG. ovvero se sia necessario il rifacimento integrale CP_2 dell'opera nonché la stima di eventuali danni;
in via preliminare: ove richiesta, non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 248/2023 emesso il 28 gennaio 2023 dal Tribunale Ordinario di Monza nel procedimento monitorio n. 466/2023 R.G., pubblicato il 30 gennaio 2023, notificato in pari data e opposto con il presente atto di citazione, poiché l'opposizione è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
nel merito, in via principale: ritenere e dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto per tutti motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, revocarlo mandando assolta da ogni e qualsiasi pretesa e, ciò, per tutti i motivi esposti in atto;
Pt_1
in via riconvenzionale principale: accertare e dichiarare che i vizi e i difetti inficianti la porta blindata de qua sono tali da rendere la stessa del tutto inadatta alla sua destinazione;
per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto di appalto de quo;
per l'ulteriore effetto, con dannare il IG. alla restituzione degli importi ricevuti da a tiolo di acconto CP_2 Pt_1 per la somma complessiva di € 5.795,00;
in via riconvenzionale subordinata: accertare e dichiarare i vizi e i difetti inficianti la porta blindata de qua e, per l'effetto, condannare il IG. all'eliminazione degli stessi a CP_2 propria cura e spese ovvero al rifacimento integrale dell'opera;
in ogni caso: in caso di accoglimento dell'una o dell'altra domanda riconvenzionale, condannare, anche genericamente, il IG. al risarcimento dei danni patiti e CP_2 patendi da . Pt_1
In ogni caso con vittoria del compenso per le prestazioni professionali forensi ex Regolamento adottato con D.M. 10 marzo 2014 n.55 (e successive modifiche) in attuazione della Legge 31 dicembre 2012 n.247 ed alle successive occorrende, oltre al 15% a titolo di rimborso spese generali ex art.2 del predetto D.M., CPA ed imposta IVA come per legge.
Per CP_1
In via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione e sussistendo il riconoscimento di debito da parte di in proprio e/o nella sua qualità di legale rappresentante Parte_2 della respingere l'istanza di ammissione di ATP ex art. 696 e/o 696 bis Parte_1
c.p.c.; dichiarare l'improcedibilità della domanda risarcitoria ex adverso formulata non avendo controparte esperito il preventivo procedimento di negoziazione assistita;
Nel merito: confermare in ogni sua parte il decreto opposto e per l'effetto condannare Pt_2
in proprio e/o nella sua qualità di legale rappresentante della
[...] Parte_1 al pagamento delle somme di € 8.538,23 per capitale decreto ingiuntivo, oltre agli interessi
Pag. 2 di 10 moratori ex art. 1284 comma IV c.c. sul capitale dal 16.12.2022 (ovvero dalla domanda monitoria) al saldo, oltre alle spese e ai compensi liquidati in fase monitorio di € 145,50 ed €
800,00 oltre oneri ed accessori come per legge, oltre alla tassa di registro sul decreto ingiuntivo;
in via riconvenzionale principale: respingere ogni domanda avversaria perché totalmente infondata in fatto e in diritto essendo parte attrice decaduta ex art. 2226 c.c.
In via riconvenzionale subordinata: respingere ogni domanda avversaria perché totalmente infondata in fatto e in diritto essendo parte attrice decaduta ex art. 2226 c.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1.Svolgimento del processo
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n.248/2023, notificato il 10.03.2023, la ha convenuto, avanti il Tribunale di Monza, il IG. Parte_1 CP_2 quale titolare della ditta individuale RE AN di RE TO, chiedendo la risoluzione del contratto tra le parti ed il risarcimento del danno previa revoca del provvedimento ingiuntogli per l'importo di € 8.538,00 oltre accessori
Ha dedotto che in esito all'offerta n.2244 del 28.06.2021, Parte_1 commissionava al IG. , la porta blindata marca , tipo Lesmo, (come CP_2 CP_2 descritta nel documento di trasporto n. 195 del 30.06.2022) destinata all'abitazione di nuova costruzione, sita a Ronago Via Mulini 39, ora di proprietà di , la cui Controparte_4 costruzione era stata affidata ad Parte_1
Il IG. che si era recato più volte presso il cantiere di Ronago effettuando i CP_2 rilievi necessari alla produzione della porta blindata consegnava e posava la porta blindata il
27.04.2022.
Ma il 2.06.2022, tramite Whatsapp, l'Ing. di trasmetteva al IG. Parte_2 Pt_1 CP_2 un video riproducente la porta e i difetti di tenuta delle guarnizioni dei lati minori che non aderivano alla cornice ed al pavimento.
In esito alle lamentele il IG. interveniva in loco e cercava di porre rimedio ai vizi ed CP_2 apparentemente, l'intervento era risolutivo. La IG.ra , quindi, si trasferiva presso la CP_4 nuova abitazione.
Nuovamente il 29.10.2022 l'Ing. comunicava al IG. che era impedita la serrata Pt_2 CP_2 della porta blindata ed i cilindri della porta blindata si erano bloccati, ciascuno nel proprio foro di sede. Solo lunedì 31.10.2022 il padre del IG. si recava in loco e provvedeva a CP_2
Pag. 3 di 10 smontare la porta e dichiarava che uno dei pannelli interni (verosimilmente realizzato in materiale c.d. mdf) si era deformato e impediva il corretto funzionamento dei cilindri.
Anche quest'intervento non si rivelava risolutorio e con l'avvento della fredda stagione, i vizi e i difetti relativi al posizionamento/consistenza delle guarnizioni si ripalesavano
Donde l'eccezione di inadempimento di e poi il presente giudizio. Pt_1
Si è costituita in giudizio opponendosi alle domande avversarie e deducendo che CP_1 solo al momento della fatturazione il richiedeva una diversa intestazione del Pt_2 documento fiscale alla società anziché in prima persona. Parte_1
Poiché poi era stato sollecitato per un'immediata installazione del manufatto onde ottenere il
“fine lavori” e concludere la compravendita del cespite in data 29.04.2022, posava la struttura della porta con un rivestimento esterno provvisorio poiché non erano ancora ultimate le finiture a terra e a soffitto. Peraltro, considerando che si trattava di una porta blindata su misura e con particolari caratteristiche tecniche, la registrazione e regolazione dei vari componenti avrebbero potuto essere completateo solo una volta ultimata la struttura portante e le sue componenti.
Mentre l'intervento del 02.06.2022 aveva affinato l'installazione.
L'installazione veniva, quindi, ultimata al 30.06.2022 (data in cui la emetteva la CP_1 propria fattura e i documenti di consegna).
Controparte dunque , rilevato in primo luogo che l'opponente aveva convenuto uale CP_5 ditta individuale pur essendo la stessa già alla notifica della citazione conferita in , CP_1 eccepiva la tardività della denuncia dei vizi, l'inammissibilità della domanda di condanna generica ai danni formulata da e nel merito che quest'ultima aveva riconosciuto il Pt_1 debito mentre i difetti erano riconducibili all'operato esclusivo di . Pt_1
Nel corso del giudizio, non ammesse le prove orali era disposta CTU sulla porta commissionata e quindi la causa era rimessa in decisione
---000---
2.I principi di diritto
Quanto alle questioni in rito si premette che , come dalla stessa ammesso , si è costituita CP_2 quale srl ed in persona del legale rappresentando così sanando qualunque difetto sia di notifica che di legittimazione passiva.
Quanto alla domanda di condanna generica di , essa risulta rinunciata . Pt_1
Venendo al merito si richiamano i principi giurisprudenziali che regolano le questioni dedotte in giudizio ed in primo luogo
Pag. 4 di 10 “…«il principio generale che regola la condanna all'adempimento nei contratti a prestazioni corrispettive comporta, in effetti, che la parte che chiede in giudizio l'esecuzione della prestazione dovuta (come il pagamento del compenso asseritamente maturato) non dev'essere, a sua volta, inadempiente, avendo, piuttosto, l'onere di offrire l'esecuzione della propria, se le prestazioni debbono essere eseguite contestualmente, ovvero dimostrare di avere adempiuto la propria obbligazione, se essa, come avviene per l'appaltatore, precede
l'adempimento in ordine al pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta (Cass. Sez.
1, Ordinanza n. 7763 del 22/03/2024)».
Qualora poi siano eccepiti vizi e difetti , richiamati anche ex art 226 ultimo comma cc , “le disposizioni specifiche previste dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ., applicabili nel caso di opera completa, ma affetta da vizi o difformità, integrano e non escludono i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, applicabili, quando non ricorrano i presupposti delle norme speciali, ossia nel caso in cui l'opera non sia stata eseguita o non sia stata completata o l'appaltatore abbia realizzato l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito l'opera, si rifiuti di consegnarla (di recente, v. Cass. 13 aprile 2018, n. 9198; per gli stessi principi, v. Cass. 24 giugno 2011, n. 13983; Cass. 6 aprile 2006, n. 8103). E così si è ritenuto che, in tema di inadempimento del contratto di appalto le disposizioni speciali di cui agli artt. 1667, 1668,
1669 e ss. cod. civ. integrino - senza escluderne l'applicazione - i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni e di responsabilità comune dell'appaltatore che si applicano in assenza dei presupposti per la garanzia per vizi e difformità prevista nel caso in cui l'opera completata sia realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche (Cass.
17 maggio 2004, n. 9333).
Venendo dunque alla verifica dei presupposti per la risoluzione contrattuale secondo le regole generali va premessa come noto la necessità di un inadempimento grave ex art 1455 c.c da commisurarsi all'interesse che la parte adempiente avrebbe potuto avere alla regolare esecuzione del contratto e non alla convenienza della domanda di risoluzione rispetto a quella di condanna all'adempimento , da valutarsi da parte del giudice di merito secondo apprezzamento insindacabile in Cassazione ove correttamente motivato ( Cass. sez.III ord.4022 del 20.2.20218)
Quanto alla distribuzione dell'onere della prova in materia, si richiama la pronuncia n. 26566 del 30 settembre 2021, con cui la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha offerto importanti chiarimenti in tema di distribuzione dell'onere della prova nella garanzia per vizi dell'appalto qui richiamabile :
“Vale l' affermazione secondo cui, in tema di garanzia per vizi dell'appalto, è l'accettazione e non la mera consegna dell'opera a segnare il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, finché l'opera non sia stata accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte.
Va osservato quindi che, se prima dell'accettazione dell'opera non v'è onere di denuncia per il committente, soltanto dopo la consegna e l'accettazione (espressa o tacita) trova applicazione la disciplina di cui all'art. 1667 c.c. (Cass. civ., sez. II, 9 agosto 2013, n. 19146; Cass. civ., sez. II, 30
Pag. 5 di 10 luglio 2004, n. 14584). Dunque nella prima ipotesi vale il consolidato principio di legittimità secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. civ., sez. II, 2 settembre 2020). “
Sotto il profilo delle azioni esperibili poi il committente , a fronte dell'inadempimento dell'appaltatore e della presenza di vizi e difetti di gravità tale da non comportare la risoluzione, può chiedere in via cumulativa e subordinata sia l'esatta esecuzione della prestazione che la riduzione del prezzo ex art.1668 c.c. ( Cass. 16.10.2017 n.24305)
Qualora invece il committente rilevi l'esistenza di vizi dell'opera e non ne pretenda l'eliminazione diretta da parte dell'esecutore chiedendo invece il risarcimento dei danni per l'inesatto adempimento, il credito dell'appaltatore per il corrispettivo pattuito non viene messo in discussione ( Cass. 6009 del 17.4.2012)
Inoltre è regola generale ( stabilita alla sentenza n. 19146/2013 e richiamato anche da
Cass. Sez. Un. 11748/2019 in materia di compravendita) quella per cui, ogni volta che il committente abbia accettato l'opera, anche in maniera tacita (come quando la riceve senza riserve, art. 1665 comma 4 c.c.), è lo stesso committente a dover provare l'esistenza dei vizi-
Vale infatti l' affermazione secondo la quale, in tema di garanzia per vizi dell'appalto, è
l'accettazione e non la mera consegna dell'opera a segnare il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, finché l'opera non sia stata accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte.
Infine al fine di meglio precisare i limiti di operatività dei termini per la denuncia dei vizi deve osservarsi come la Corte di cassazione abbia affermato che nell'ipotesi in cui l'appaltatore si attivi per rimuovere i vizi denunciati dal ricorrente, «tiene una condotta che costituisce tacito riconoscimento di quei vizi, e che – senza novare l'originaria
Pag. 6 di 10 obbligazione gravante sull'appaltatore – ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c.» ( Cfr
Cass. 30786 del 6.11.2023) . Ciò in quanto il riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore non è soggetto ad una forma determinata e «può esprimersi attraverso qualsiasi manifestazione, purché univoca e convincente» pur non essendo necessario che detto riconoscimento si accompagni alla confessione stragiudiziale della propria responsabilità
3.L'accertamento dei fatti
Ciò premesso e venendo alla questione specifica è pacifico che più di una volta sia CP_2 intervenuta per rimediare ai vizi lamentati dal committente , così riconoscendo implicitamente gli stessi . Ogni questione circa la tardività della denuncia risulta pertanto infondata e superata , in ogni caso tenendo conto che la questione è stata qui sollevata in via di eccezione nell'opposizione a decreto ( cfr anche Cass. n.7041 del 9.3.2023).
In ordine poi all'entità dei vizi stessi soccorre il contenuto della CTU le cui conclusioni circa la sussistenza e la natura dei medesimi possono essere qui recepite ( in quanto esaustive , motivate e non contraddittorie), fatte salve alcune precisazioni circa la relativa imputabilità degli stessi.
Conclude dunque il geom CP_6
“ Le verifiche strumentali hanno permesso di accertare quanto segue:
✓ Il serramento si presenta posato con sufficiente osservanza della verticalità ed orizzontalità;
✓ Tra il pavimento interno in legno e quello esterno in pietra vi è un dislivello di diversi millimetri, circa 6 nella parte destra guardando dall'interno dei locali, circa 7 nella parte sinistra;
✓ La lastra di pietra al centro del varco non è complanare con l'altra al suo fianco destro;
✓ Il soffitto, sulla verticale dell'anta in battuta, non è perfettamente orizzontale e nella parte sinistra, sempre guardando dall'interno verso l'esterno, vi è un vuoto con il bordo superiore dell'anta di circa 3/4 millimetri in più rispetto alla parte destra;
Pag. 7 di 10 ✓ Sono presenti le ghigliottine sia inferiori che superiori ed entrambe si sono azionate regolarmente durante le prove;
le prime fanno chiusura sulla pavimentazione in legno, le seconde sul soffitto ove è presente il segno/linea di contatto, più marcato nella parte destra, meno in quella di sinistra;
✓ La serratura elettrica, nel corso delle prove, ha funzionato regolarmente;
è stato però notato che lo scrocco principale, nella sua parte inferiore, è pressoché aderente al bordo inferiore del foro/sede e presenta leggeri segni di abrasione.
✓ Le prove condotte con il phon elettrico, ovvero convogliando aria fredda dal lato esterno verso l'interno, hanno evidenziato un leggero passaggio di aria lungo il bordo inferiore, uno più marcato lungo il bordo superiore lato sinistro, pressoché trascurabile lungo i due lati verticali….”
“…..Si può quindi concludere sul punto affermando che il vizio di “passaggio” dell'aria lungo i bordi dell'anta è stato riscontrato, il difetto di funzionamento della serratura non è stato invece rilevato….”
In ordine ai possibili rimedi ne ha dunque così indicato le soluzioni:
“.. In merito al passaggio dell'aria lungo i bordi dell'anta: inferiormente e superiormente il problema è dovuto alla non perfetta linearità di pavimento e soffitto rispetto alla precisa quadratura del serramento (le ghigliottine si azionano in maniera parallela al piano di contatto). Lungo i fianchi il passaggio dell'aria, come detto rilevato in maniera molto limitata, è ragionevolmente dovuto alla non perfetta tenuta delle guarnizioni in neoprene.Nonostante il difetto di tenuta della parte alta e di quella bassa sia dovuto all'imprecisa esecuzione delle finiture murarie, in un serramento del tipo di quello in oggetto c'è da aspettarsi, da parte del costruttore del serramento, l'impiego di paraspifferi autolivellanti così da poter ovviare ad eventuali vizi delle murature;
a seguire viene stimato il più probabile costo di sostituzione delle attuali ghigliottine con altre più adeguate ed anche il rimpiazzo della guarnizioni dei due montati verticali..”
Pag. 8 di 10 Ha infine indicato il costo in euro 1.010,00 euro , mentre quanto all'asserito impedimento della porta, non riscontrato ma verificabile solo nella stagione fredda in ragione di” tracce di sfregamento tra scrocco e bordo inferiore della sede”, è stato indicato quale rimedio la registrazione della serratura e l'adattamento in loco delle sedi per un costo di euro 580,00.
4. Le condanne
Sulla base di tali premesse ed alla luce dei principi che regolano l'azione di risoluzione per inadempimento va in primo luogo rigettata l'azione di risoluzione per inadempimento formulata dall'opponente, non sussistendone ad avviso di questo giudice i presupposti di gravità né sotto il profilo dell'inidoneità al funzionamento, né sotto il profilo quantitativo dell'entità dei lamentati danni ( Cass.21188 del 5.7.2022).
In subordine parte opponente ha chiesto quindi l'eliminazione dei vizi e tale domanda va accolta nei termini indicati in CTU con la sola precisazione, ad avviso di chi scrive , che la responsabilità degli stessi è da ascriversi integralmente a , e non al 50% con il CP_2 committente.
Premesso infatti che è assolto l'onere probatorio circa la dimostrazione dei vizi - come riassunto in base alle regole più sopra richiamate- stante poi la natura dell'opera , i ripetuti accessi in loco dell'esecutore , l'ormai stabilizzata situazione delle opere murarie, era appunto onere di eseguire esattamente il manufatto adattandolo a quest'ultime, eventualmente CP_2
e proprio con gli interventi indicati dal CTU
Parte convenuta va dunque condannata all'eliminazione dei vizi ma , come già precisato, parte opponente è tenuta a sua volta al pagamento del residuo prezzo che tuttavia può essere subordinato all'eliminazione dei vizi stessi.
In definitiva e previa revoca del decreto ingiuntivo va condannata all'eliminazione dei CP_2 vizi secondo le modalità indicate in CTU
va condannata viceversa al pagamento del saldo prezzo , dedotti gli accessori avendo Pt_1 correttamente sollevato l'eccezione di inadempimento ( cfr.doc.4 parte opposta) ma condizionatamente all'esecuzione dei menzionati lavori.
Ogni altra domanda ed eccezione deve infine ritenersi assorbita o rigettata
Le spese di lite attesa la reciproca soccombenza sono compensate ma le spese di CTU vanno poste a carico di . CP_2
P.Q.M.
-REVOCA il decreto ingiuntivo n. 248/2023 emesso il 28 gennaio 2023 dal Tribunale Ordinario di Monza
Pag. 9 di 10 -RIGETTA la domanda di risoluzione contrattuale
-CONDANNA all'eliminazione dei vizi accertati in parte motiva secondo le modalità CP_1 indicate in CTU
-CONDANNA al pagamento del saldo – pari ad euro 8.235,00 - condizionatamente Pt_1 all'eliminazione dei vizi di cui sopra
-COMPENSA le spese di lite e pone le spese di CTU a carico di , come liquidate da Pt_1 separato decreto
Monza 14.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 2577/2023
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra in persona dell'Amministratore Unico e rappresentante legale pro Parte_1 tempore IG. (C.F. ), Codice Fiscale , Parte_2 C.F._1 P.IVA_1
Con l'Avv. Antonio Marzetti
Contro
(C.F. ) in persona del suo legale rappresentante IG. CP_1 P.IVA_2 CP_2 già in persona del suo titolare firmatario IG. Controparte_3 CP_2
(P.IVA – C.F. ) P.IVA_3 C.F._2
Con l'Avv. Vittoria Maria Eugenia Verdiani (C.F. ) C.F._3
Conclusioni delle parti
Per Parte_1
Voglia il Tribunale, contrariis rejectis e previa ogni più opportuna declaratoria, così giudicare:
in via pregiudiziale: prospettando l'esigenza improcrastinabile di fotografare la situazione ed eliminare le problematiche lamentate, svolge istanza di accertamento tecnico Pt_1 preventivo ex artt. 696 e/o 696-bis in corso di causa 699 c.p.c., al fine di accertare i vizi e i difetti inficianti la porta blindata de qua e al fine di accertare se i predetti siano tali da rendere inadatto il manufatto all'uso di destinazione;
ovvero se i predetti vizi e difetti possano essere eliminati a cura e spese del IG. ovvero se sia necessario il rifacimento integrale CP_2 dell'opera nonché la stima di eventuali danni;
in via preliminare: ove richiesta, non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 248/2023 emesso il 28 gennaio 2023 dal Tribunale Ordinario di Monza nel procedimento monitorio n. 466/2023 R.G., pubblicato il 30 gennaio 2023, notificato in pari data e opposto con il presente atto di citazione, poiché l'opposizione è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
nel merito, in via principale: ritenere e dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto per tutti motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, revocarlo mandando assolta da ogni e qualsiasi pretesa e, ciò, per tutti i motivi esposti in atto;
Pt_1
in via riconvenzionale principale: accertare e dichiarare che i vizi e i difetti inficianti la porta blindata de qua sono tali da rendere la stessa del tutto inadatta alla sua destinazione;
per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto di appalto de quo;
per l'ulteriore effetto, con dannare il IG. alla restituzione degli importi ricevuti da a tiolo di acconto CP_2 Pt_1 per la somma complessiva di € 5.795,00;
in via riconvenzionale subordinata: accertare e dichiarare i vizi e i difetti inficianti la porta blindata de qua e, per l'effetto, condannare il IG. all'eliminazione degli stessi a CP_2 propria cura e spese ovvero al rifacimento integrale dell'opera;
in ogni caso: in caso di accoglimento dell'una o dell'altra domanda riconvenzionale, condannare, anche genericamente, il IG. al risarcimento dei danni patiti e CP_2 patendi da . Pt_1
In ogni caso con vittoria del compenso per le prestazioni professionali forensi ex Regolamento adottato con D.M. 10 marzo 2014 n.55 (e successive modifiche) in attuazione della Legge 31 dicembre 2012 n.247 ed alle successive occorrende, oltre al 15% a titolo di rimborso spese generali ex art.2 del predetto D.M., CPA ed imposta IVA come per legge.
Per CP_1
In via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione e sussistendo il riconoscimento di debito da parte di in proprio e/o nella sua qualità di legale rappresentante Parte_2 della respingere l'istanza di ammissione di ATP ex art. 696 e/o 696 bis Parte_1
c.p.c.; dichiarare l'improcedibilità della domanda risarcitoria ex adverso formulata non avendo controparte esperito il preventivo procedimento di negoziazione assistita;
Nel merito: confermare in ogni sua parte il decreto opposto e per l'effetto condannare Pt_2
in proprio e/o nella sua qualità di legale rappresentante della
[...] Parte_1 al pagamento delle somme di € 8.538,23 per capitale decreto ingiuntivo, oltre agli interessi
Pag. 2 di 10 moratori ex art. 1284 comma IV c.c. sul capitale dal 16.12.2022 (ovvero dalla domanda monitoria) al saldo, oltre alle spese e ai compensi liquidati in fase monitorio di € 145,50 ed €
800,00 oltre oneri ed accessori come per legge, oltre alla tassa di registro sul decreto ingiuntivo;
in via riconvenzionale principale: respingere ogni domanda avversaria perché totalmente infondata in fatto e in diritto essendo parte attrice decaduta ex art. 2226 c.c.
In via riconvenzionale subordinata: respingere ogni domanda avversaria perché totalmente infondata in fatto e in diritto essendo parte attrice decaduta ex art. 2226 c.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1.Svolgimento del processo
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n.248/2023, notificato il 10.03.2023, la ha convenuto, avanti il Tribunale di Monza, il IG. Parte_1 CP_2 quale titolare della ditta individuale RE AN di RE TO, chiedendo la risoluzione del contratto tra le parti ed il risarcimento del danno previa revoca del provvedimento ingiuntogli per l'importo di € 8.538,00 oltre accessori
Ha dedotto che in esito all'offerta n.2244 del 28.06.2021, Parte_1 commissionava al IG. , la porta blindata marca , tipo Lesmo, (come CP_2 CP_2 descritta nel documento di trasporto n. 195 del 30.06.2022) destinata all'abitazione di nuova costruzione, sita a Ronago Via Mulini 39, ora di proprietà di , la cui Controparte_4 costruzione era stata affidata ad Parte_1
Il IG. che si era recato più volte presso il cantiere di Ronago effettuando i CP_2 rilievi necessari alla produzione della porta blindata consegnava e posava la porta blindata il
27.04.2022.
Ma il 2.06.2022, tramite Whatsapp, l'Ing. di trasmetteva al IG. Parte_2 Pt_1 CP_2 un video riproducente la porta e i difetti di tenuta delle guarnizioni dei lati minori che non aderivano alla cornice ed al pavimento.
In esito alle lamentele il IG. interveniva in loco e cercava di porre rimedio ai vizi ed CP_2 apparentemente, l'intervento era risolutivo. La IG.ra , quindi, si trasferiva presso la CP_4 nuova abitazione.
Nuovamente il 29.10.2022 l'Ing. comunicava al IG. che era impedita la serrata Pt_2 CP_2 della porta blindata ed i cilindri della porta blindata si erano bloccati, ciascuno nel proprio foro di sede. Solo lunedì 31.10.2022 il padre del IG. si recava in loco e provvedeva a CP_2
Pag. 3 di 10 smontare la porta e dichiarava che uno dei pannelli interni (verosimilmente realizzato in materiale c.d. mdf) si era deformato e impediva il corretto funzionamento dei cilindri.
Anche quest'intervento non si rivelava risolutorio e con l'avvento della fredda stagione, i vizi e i difetti relativi al posizionamento/consistenza delle guarnizioni si ripalesavano
Donde l'eccezione di inadempimento di e poi il presente giudizio. Pt_1
Si è costituita in giudizio opponendosi alle domande avversarie e deducendo che CP_1 solo al momento della fatturazione il richiedeva una diversa intestazione del Pt_2 documento fiscale alla società anziché in prima persona. Parte_1
Poiché poi era stato sollecitato per un'immediata installazione del manufatto onde ottenere il
“fine lavori” e concludere la compravendita del cespite in data 29.04.2022, posava la struttura della porta con un rivestimento esterno provvisorio poiché non erano ancora ultimate le finiture a terra e a soffitto. Peraltro, considerando che si trattava di una porta blindata su misura e con particolari caratteristiche tecniche, la registrazione e regolazione dei vari componenti avrebbero potuto essere completateo solo una volta ultimata la struttura portante e le sue componenti.
Mentre l'intervento del 02.06.2022 aveva affinato l'installazione.
L'installazione veniva, quindi, ultimata al 30.06.2022 (data in cui la emetteva la CP_1 propria fattura e i documenti di consegna).
Controparte dunque , rilevato in primo luogo che l'opponente aveva convenuto uale CP_5 ditta individuale pur essendo la stessa già alla notifica della citazione conferita in , CP_1 eccepiva la tardività della denuncia dei vizi, l'inammissibilità della domanda di condanna generica ai danni formulata da e nel merito che quest'ultima aveva riconosciuto il Pt_1 debito mentre i difetti erano riconducibili all'operato esclusivo di . Pt_1
Nel corso del giudizio, non ammesse le prove orali era disposta CTU sulla porta commissionata e quindi la causa era rimessa in decisione
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2.I principi di diritto
Quanto alle questioni in rito si premette che , come dalla stessa ammesso , si è costituita CP_2 quale srl ed in persona del legale rappresentando così sanando qualunque difetto sia di notifica che di legittimazione passiva.
Quanto alla domanda di condanna generica di , essa risulta rinunciata . Pt_1
Venendo al merito si richiamano i principi giurisprudenziali che regolano le questioni dedotte in giudizio ed in primo luogo
Pag. 4 di 10 “…«il principio generale che regola la condanna all'adempimento nei contratti a prestazioni corrispettive comporta, in effetti, che la parte che chiede in giudizio l'esecuzione della prestazione dovuta (come il pagamento del compenso asseritamente maturato) non dev'essere, a sua volta, inadempiente, avendo, piuttosto, l'onere di offrire l'esecuzione della propria, se le prestazioni debbono essere eseguite contestualmente, ovvero dimostrare di avere adempiuto la propria obbligazione, se essa, come avviene per l'appaltatore, precede
l'adempimento in ordine al pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta (Cass. Sez.
1, Ordinanza n. 7763 del 22/03/2024)».
Qualora poi siano eccepiti vizi e difetti , richiamati anche ex art 226 ultimo comma cc , “le disposizioni specifiche previste dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ., applicabili nel caso di opera completa, ma affetta da vizi o difformità, integrano e non escludono i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, applicabili, quando non ricorrano i presupposti delle norme speciali, ossia nel caso in cui l'opera non sia stata eseguita o non sia stata completata o l'appaltatore abbia realizzato l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito l'opera, si rifiuti di consegnarla (di recente, v. Cass. 13 aprile 2018, n. 9198; per gli stessi principi, v. Cass. 24 giugno 2011, n. 13983; Cass. 6 aprile 2006, n. 8103). E così si è ritenuto che, in tema di inadempimento del contratto di appalto le disposizioni speciali di cui agli artt. 1667, 1668,
1669 e ss. cod. civ. integrino - senza escluderne l'applicazione - i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni e di responsabilità comune dell'appaltatore che si applicano in assenza dei presupposti per la garanzia per vizi e difformità prevista nel caso in cui l'opera completata sia realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche (Cass.
17 maggio 2004, n. 9333).
Venendo dunque alla verifica dei presupposti per la risoluzione contrattuale secondo le regole generali va premessa come noto la necessità di un inadempimento grave ex art 1455 c.c da commisurarsi all'interesse che la parte adempiente avrebbe potuto avere alla regolare esecuzione del contratto e non alla convenienza della domanda di risoluzione rispetto a quella di condanna all'adempimento , da valutarsi da parte del giudice di merito secondo apprezzamento insindacabile in Cassazione ove correttamente motivato ( Cass. sez.III ord.4022 del 20.2.20218)
Quanto alla distribuzione dell'onere della prova in materia, si richiama la pronuncia n. 26566 del 30 settembre 2021, con cui la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha offerto importanti chiarimenti in tema di distribuzione dell'onere della prova nella garanzia per vizi dell'appalto qui richiamabile :
“Vale l' affermazione secondo cui, in tema di garanzia per vizi dell'appalto, è l'accettazione e non la mera consegna dell'opera a segnare il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, finché l'opera non sia stata accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte.
Va osservato quindi che, se prima dell'accettazione dell'opera non v'è onere di denuncia per il committente, soltanto dopo la consegna e l'accettazione (espressa o tacita) trova applicazione la disciplina di cui all'art. 1667 c.c. (Cass. civ., sez. II, 9 agosto 2013, n. 19146; Cass. civ., sez. II, 30
Pag. 5 di 10 luglio 2004, n. 14584). Dunque nella prima ipotesi vale il consolidato principio di legittimità secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. civ., sez. II, 2 settembre 2020). “
Sotto il profilo delle azioni esperibili poi il committente , a fronte dell'inadempimento dell'appaltatore e della presenza di vizi e difetti di gravità tale da non comportare la risoluzione, può chiedere in via cumulativa e subordinata sia l'esatta esecuzione della prestazione che la riduzione del prezzo ex art.1668 c.c. ( Cass. 16.10.2017 n.24305)
Qualora invece il committente rilevi l'esistenza di vizi dell'opera e non ne pretenda l'eliminazione diretta da parte dell'esecutore chiedendo invece il risarcimento dei danni per l'inesatto adempimento, il credito dell'appaltatore per il corrispettivo pattuito non viene messo in discussione ( Cass. 6009 del 17.4.2012)
Inoltre è regola generale ( stabilita alla sentenza n. 19146/2013 e richiamato anche da
Cass. Sez. Un. 11748/2019 in materia di compravendita) quella per cui, ogni volta che il committente abbia accettato l'opera, anche in maniera tacita (come quando la riceve senza riserve, art. 1665 comma 4 c.c.), è lo stesso committente a dover provare l'esistenza dei vizi-
Vale infatti l' affermazione secondo la quale, in tema di garanzia per vizi dell'appalto, è
l'accettazione e non la mera consegna dell'opera a segnare il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, finché l'opera non sia stata accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte.
Infine al fine di meglio precisare i limiti di operatività dei termini per la denuncia dei vizi deve osservarsi come la Corte di cassazione abbia affermato che nell'ipotesi in cui l'appaltatore si attivi per rimuovere i vizi denunciati dal ricorrente, «tiene una condotta che costituisce tacito riconoscimento di quei vizi, e che – senza novare l'originaria
Pag. 6 di 10 obbligazione gravante sull'appaltatore – ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c.» ( Cfr
Cass. 30786 del 6.11.2023) . Ciò in quanto il riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore non è soggetto ad una forma determinata e «può esprimersi attraverso qualsiasi manifestazione, purché univoca e convincente» pur non essendo necessario che detto riconoscimento si accompagni alla confessione stragiudiziale della propria responsabilità
3.L'accertamento dei fatti
Ciò premesso e venendo alla questione specifica è pacifico che più di una volta sia CP_2 intervenuta per rimediare ai vizi lamentati dal committente , così riconoscendo implicitamente gli stessi . Ogni questione circa la tardività della denuncia risulta pertanto infondata e superata , in ogni caso tenendo conto che la questione è stata qui sollevata in via di eccezione nell'opposizione a decreto ( cfr anche Cass. n.7041 del 9.3.2023).
In ordine poi all'entità dei vizi stessi soccorre il contenuto della CTU le cui conclusioni circa la sussistenza e la natura dei medesimi possono essere qui recepite ( in quanto esaustive , motivate e non contraddittorie), fatte salve alcune precisazioni circa la relativa imputabilità degli stessi.
Conclude dunque il geom CP_6
“ Le verifiche strumentali hanno permesso di accertare quanto segue:
✓ Il serramento si presenta posato con sufficiente osservanza della verticalità ed orizzontalità;
✓ Tra il pavimento interno in legno e quello esterno in pietra vi è un dislivello di diversi millimetri, circa 6 nella parte destra guardando dall'interno dei locali, circa 7 nella parte sinistra;
✓ La lastra di pietra al centro del varco non è complanare con l'altra al suo fianco destro;
✓ Il soffitto, sulla verticale dell'anta in battuta, non è perfettamente orizzontale e nella parte sinistra, sempre guardando dall'interno verso l'esterno, vi è un vuoto con il bordo superiore dell'anta di circa 3/4 millimetri in più rispetto alla parte destra;
Pag. 7 di 10 ✓ Sono presenti le ghigliottine sia inferiori che superiori ed entrambe si sono azionate regolarmente durante le prove;
le prime fanno chiusura sulla pavimentazione in legno, le seconde sul soffitto ove è presente il segno/linea di contatto, più marcato nella parte destra, meno in quella di sinistra;
✓ La serratura elettrica, nel corso delle prove, ha funzionato regolarmente;
è stato però notato che lo scrocco principale, nella sua parte inferiore, è pressoché aderente al bordo inferiore del foro/sede e presenta leggeri segni di abrasione.
✓ Le prove condotte con il phon elettrico, ovvero convogliando aria fredda dal lato esterno verso l'interno, hanno evidenziato un leggero passaggio di aria lungo il bordo inferiore, uno più marcato lungo il bordo superiore lato sinistro, pressoché trascurabile lungo i due lati verticali….”
“…..Si può quindi concludere sul punto affermando che il vizio di “passaggio” dell'aria lungo i bordi dell'anta è stato riscontrato, il difetto di funzionamento della serratura non è stato invece rilevato….”
In ordine ai possibili rimedi ne ha dunque così indicato le soluzioni:
“.. In merito al passaggio dell'aria lungo i bordi dell'anta: inferiormente e superiormente il problema è dovuto alla non perfetta linearità di pavimento e soffitto rispetto alla precisa quadratura del serramento (le ghigliottine si azionano in maniera parallela al piano di contatto). Lungo i fianchi il passaggio dell'aria, come detto rilevato in maniera molto limitata, è ragionevolmente dovuto alla non perfetta tenuta delle guarnizioni in neoprene.Nonostante il difetto di tenuta della parte alta e di quella bassa sia dovuto all'imprecisa esecuzione delle finiture murarie, in un serramento del tipo di quello in oggetto c'è da aspettarsi, da parte del costruttore del serramento, l'impiego di paraspifferi autolivellanti così da poter ovviare ad eventuali vizi delle murature;
a seguire viene stimato il più probabile costo di sostituzione delle attuali ghigliottine con altre più adeguate ed anche il rimpiazzo della guarnizioni dei due montati verticali..”
Pag. 8 di 10 Ha infine indicato il costo in euro 1.010,00 euro , mentre quanto all'asserito impedimento della porta, non riscontrato ma verificabile solo nella stagione fredda in ragione di” tracce di sfregamento tra scrocco e bordo inferiore della sede”, è stato indicato quale rimedio la registrazione della serratura e l'adattamento in loco delle sedi per un costo di euro 580,00.
4. Le condanne
Sulla base di tali premesse ed alla luce dei principi che regolano l'azione di risoluzione per inadempimento va in primo luogo rigettata l'azione di risoluzione per inadempimento formulata dall'opponente, non sussistendone ad avviso di questo giudice i presupposti di gravità né sotto il profilo dell'inidoneità al funzionamento, né sotto il profilo quantitativo dell'entità dei lamentati danni ( Cass.21188 del 5.7.2022).
In subordine parte opponente ha chiesto quindi l'eliminazione dei vizi e tale domanda va accolta nei termini indicati in CTU con la sola precisazione, ad avviso di chi scrive , che la responsabilità degli stessi è da ascriversi integralmente a , e non al 50% con il CP_2 committente.
Premesso infatti che è assolto l'onere probatorio circa la dimostrazione dei vizi - come riassunto in base alle regole più sopra richiamate- stante poi la natura dell'opera , i ripetuti accessi in loco dell'esecutore , l'ormai stabilizzata situazione delle opere murarie, era appunto onere di eseguire esattamente il manufatto adattandolo a quest'ultime, eventualmente CP_2
e proprio con gli interventi indicati dal CTU
Parte convenuta va dunque condannata all'eliminazione dei vizi ma , come già precisato, parte opponente è tenuta a sua volta al pagamento del residuo prezzo che tuttavia può essere subordinato all'eliminazione dei vizi stessi.
In definitiva e previa revoca del decreto ingiuntivo va condannata all'eliminazione dei CP_2 vizi secondo le modalità indicate in CTU
va condannata viceversa al pagamento del saldo prezzo , dedotti gli accessori avendo Pt_1 correttamente sollevato l'eccezione di inadempimento ( cfr.doc.4 parte opposta) ma condizionatamente all'esecuzione dei menzionati lavori.
Ogni altra domanda ed eccezione deve infine ritenersi assorbita o rigettata
Le spese di lite attesa la reciproca soccombenza sono compensate ma le spese di CTU vanno poste a carico di . CP_2
P.Q.M.
-REVOCA il decreto ingiuntivo n. 248/2023 emesso il 28 gennaio 2023 dal Tribunale Ordinario di Monza
Pag. 9 di 10 -RIGETTA la domanda di risoluzione contrattuale
-CONDANNA all'eliminazione dei vizi accertati in parte motiva secondo le modalità CP_1 indicate in CTU
-CONDANNA al pagamento del saldo – pari ad euro 8.235,00 - condizionatamente Pt_1 all'eliminazione dei vizi di cui sopra
-COMPENSA le spese di lite e pone le spese di CTU a carico di , come liquidate da Pt_1 separato decreto
Monza 14.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
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