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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 20/10/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE VOLONTARIA GIURISDIZIONE R.g. n. 692 / 2025
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr.ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa congiuntamente iscritta al n. 692 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 posta in decisione all'udienza del 16/10/2025 e vertente tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Parte_1 C.F._1
UT ZI
-ricorrente-
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Controparte_1 C.F._2
EL AN
-ricorrente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI: nell'interesse delle parti dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio e ribadite con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 16/10/2025.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio in Barcellona (spagna) in data 6/11/1993, trascritto presso l'Ufficio dello stato civile del
Comune di Palau dell'anno 1994, atto n. 3, parte II, serie C.
Dall'unione tra i coniugi sono nate le figlie (9/11/1995) e (3/2/1999). Per_1 Per_2
In considerazione del fatto che il rapporto coniugale è entrato gradatamente in crisi e che è venuta del tutto meno l'affectio coniugalis, le parti hanno congiuntamente domandato pronunciarsi sentenza di separazione personale.
Già in sede di proposizione del ricorso le parti hanno raggiunto un accordo e formulato conclusioni conformi in ordine alle questioni economiche e di mantenimento dei figli, ribadite con note scritte in sostituzione dell'udienza del 16/10/2025.
La causa è stata istruita esclusivamente con produzioni documentali ed è stata rimessa alla decisione del Collegio.
***
Nel merito, risulta dagli atti la celebrazione del matrimonio, il regime patrimoniale, la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, nonché la circostanza che tra i coniugi già da tempo anteriore alla proposizione della domanda di separazione sia venuta meno l'affectio per incompatibilità di carattere e incomprensioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tale circostanza, di per sé stessa ed in difetto di ulteriori elementi di segno contrario, evidenzia che i coniugi si siano tra loro allontanati per l'intollerabilità della convivenza sicché deve pronunciarsi la separazione.
Quanto alle complessive condizioni di separazione, sia patrimoniali che attinenti al mantenimento del figlio, su cui è intervenuto accordo tra le parti, si deve dare atto che tali condizioni siano rispettose sia dell'interesse del figlio, sia dell'interesse dei coniugi separati ad avere una regolazione ragionevole dei reciproci residui rapporti, sicché le stesse devono essere trasfuse in dispositivo con compensazione integrale delle spese di lite.
La sentenza dovrà essere annotata a cura dell'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 369/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
DICHIARA di omologare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , alle condizioni di seguito indicate: Controparte_1
2 “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa familiare sita in Palau, località Liscia Culumba, di proprietà di entrambi i coniugi al
50%, censita nel Catasto Fabbricati del Comune di Palau, al Foglio 5, part. 442, sub. 6, Piano 1, superficie tot. 162 mq, totale escluse aree scoperte 141 mq, rendita catastale € 578,43, cat. A/3,
Classe 2, consistenza 7 vani acquistato il 24 novembre 2004, sarò assegnata alla Signora
[...]
(all.5). Persona_3
3) La figlia maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, manterrà la Per_2 residenza presso la sopradescritta casa coniugale.
4) Il sig. corrisponderà mensilmente per il mantenimento della figlia l'importo di € 100,00 ed CP_1 ulteriori € 100,00 a titolo di mantenimento della moglie.
5) la complessiva somma di € 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, dovrà essere versata entro il giorno dieci di ogni mese con bonifico sul conto intestato alla Signora
IBAN: IT06M0567617295IB0001856329 mentre per quanto riguarda l'assegno Parte_1 relativo alla figlia dovrà essere corrisposto direttamente sul conto di quest'ultima IBAN: Per_2
[...].
6) Ai fini della composizione degli interessi personali e a definizione dei rapporti patrimoniali dei coniugi, il signor si obbliga, a seguito della firma del presente atto, a Controparte_1 trasferire alla figlia la nuda proprietà relativa alla propria quota, pari al 50% della casa Per_2 coniugale, come descritta catastalmente al precedente punto 2), nello stato di fatto e di diritto in ui si trova, con costituzione del diritto di usufrutto vitalizio in capo alla signora Parte_1
sulla medesima porzione,
[...]
7) Sono compresi nella cessione sopra indicata i diritti dii comproprietà di tutte le cose e spazi comuni degli interi fabbricati ai sensi dell'art. 1117 c.c..
8) Il trasferimento di cui al precedente punto 6, poiché relativo all'attuazione degli accordi intervenuti tra i coniugi in sede di separazione, sarà esente da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, in quanto elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale anche in relazione alle figlie e ai sensi e per gli effetti di quanto Per_1 Per_2 indicato al paragrafo 1.15 della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/E del 29.5.2013 e del paragrafo 9.2 della circolare n. 2/E del 21.2.2014.
9) Le parti si impegnano a stipulare gli atti necessari per il trasferimento immobiliare e per la costituzione di usufrutto di cui al punto n. 6 davanti al Notaio entro tre mesi dalla data Per_4 di sottoscrizione del presente atto. Tutte le spese notarili saranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura della giusta metà.
10) Il Signor cosi come la Signora , si impegnano vicendevolmente a CP_1 Parte_2
3 mantenere un contegno di rispetto reciproco, di lealtà e di civile comunicazione fra loro, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'altro in presenza di terzi e, soprattutto, delle figlie.
11) Tutte le clausole del presente atto sono valide ed efficaci tra le parti fin dalla data della sottoscrizione e potranno essere derogate solo su accordo delle parti in un'ottica di collaborazione.
12) Le parti, preventivamente e concordemente, dichiarano di rinunciare all'impugnazione”.
DICHIARA compensate le spese processuali.
ORDINA all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza nei registri.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 16/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE VOLONTARIA GIURISDIZIONE R.g. n. 692 / 2025
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr.ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa congiuntamente iscritta al n. 692 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 posta in decisione all'udienza del 16/10/2025 e vertente tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Parte_1 C.F._1
UT ZI
-ricorrente-
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Controparte_1 C.F._2
EL AN
-ricorrente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI: nell'interesse delle parti dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio e ribadite con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 16/10/2025.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio in Barcellona (spagna) in data 6/11/1993, trascritto presso l'Ufficio dello stato civile del
Comune di Palau dell'anno 1994, atto n. 3, parte II, serie C.
Dall'unione tra i coniugi sono nate le figlie (9/11/1995) e (3/2/1999). Per_1 Per_2
In considerazione del fatto che il rapporto coniugale è entrato gradatamente in crisi e che è venuta del tutto meno l'affectio coniugalis, le parti hanno congiuntamente domandato pronunciarsi sentenza di separazione personale.
Già in sede di proposizione del ricorso le parti hanno raggiunto un accordo e formulato conclusioni conformi in ordine alle questioni economiche e di mantenimento dei figli, ribadite con note scritte in sostituzione dell'udienza del 16/10/2025.
La causa è stata istruita esclusivamente con produzioni documentali ed è stata rimessa alla decisione del Collegio.
***
Nel merito, risulta dagli atti la celebrazione del matrimonio, il regime patrimoniale, la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, nonché la circostanza che tra i coniugi già da tempo anteriore alla proposizione della domanda di separazione sia venuta meno l'affectio per incompatibilità di carattere e incomprensioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tale circostanza, di per sé stessa ed in difetto di ulteriori elementi di segno contrario, evidenzia che i coniugi si siano tra loro allontanati per l'intollerabilità della convivenza sicché deve pronunciarsi la separazione.
Quanto alle complessive condizioni di separazione, sia patrimoniali che attinenti al mantenimento del figlio, su cui è intervenuto accordo tra le parti, si deve dare atto che tali condizioni siano rispettose sia dell'interesse del figlio, sia dell'interesse dei coniugi separati ad avere una regolazione ragionevole dei reciproci residui rapporti, sicché le stesse devono essere trasfuse in dispositivo con compensazione integrale delle spese di lite.
La sentenza dovrà essere annotata a cura dell'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 369/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
DICHIARA di omologare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , alle condizioni di seguito indicate: Controparte_1
2 “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa familiare sita in Palau, località Liscia Culumba, di proprietà di entrambi i coniugi al
50%, censita nel Catasto Fabbricati del Comune di Palau, al Foglio 5, part. 442, sub. 6, Piano 1, superficie tot. 162 mq, totale escluse aree scoperte 141 mq, rendita catastale € 578,43, cat. A/3,
Classe 2, consistenza 7 vani acquistato il 24 novembre 2004, sarò assegnata alla Signora
[...]
(all.5). Persona_3
3) La figlia maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, manterrà la Per_2 residenza presso la sopradescritta casa coniugale.
4) Il sig. corrisponderà mensilmente per il mantenimento della figlia l'importo di € 100,00 ed CP_1 ulteriori € 100,00 a titolo di mantenimento della moglie.
5) la complessiva somma di € 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, dovrà essere versata entro il giorno dieci di ogni mese con bonifico sul conto intestato alla Signora
IBAN: IT06M0567617295IB0001856329 mentre per quanto riguarda l'assegno Parte_1 relativo alla figlia dovrà essere corrisposto direttamente sul conto di quest'ultima IBAN: Per_2
[...].
6) Ai fini della composizione degli interessi personali e a definizione dei rapporti patrimoniali dei coniugi, il signor si obbliga, a seguito della firma del presente atto, a Controparte_1 trasferire alla figlia la nuda proprietà relativa alla propria quota, pari al 50% della casa Per_2 coniugale, come descritta catastalmente al precedente punto 2), nello stato di fatto e di diritto in ui si trova, con costituzione del diritto di usufrutto vitalizio in capo alla signora Parte_1
sulla medesima porzione,
[...]
7) Sono compresi nella cessione sopra indicata i diritti dii comproprietà di tutte le cose e spazi comuni degli interi fabbricati ai sensi dell'art. 1117 c.c..
8) Il trasferimento di cui al precedente punto 6, poiché relativo all'attuazione degli accordi intervenuti tra i coniugi in sede di separazione, sarà esente da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, in quanto elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale anche in relazione alle figlie e ai sensi e per gli effetti di quanto Per_1 Per_2 indicato al paragrafo 1.15 della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/E del 29.5.2013 e del paragrafo 9.2 della circolare n. 2/E del 21.2.2014.
9) Le parti si impegnano a stipulare gli atti necessari per il trasferimento immobiliare e per la costituzione di usufrutto di cui al punto n. 6 davanti al Notaio entro tre mesi dalla data Per_4 di sottoscrizione del presente atto. Tutte le spese notarili saranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura della giusta metà.
10) Il Signor cosi come la Signora , si impegnano vicendevolmente a CP_1 Parte_2
3 mantenere un contegno di rispetto reciproco, di lealtà e di civile comunicazione fra loro, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'altro in presenza di terzi e, soprattutto, delle figlie.
11) Tutte le clausole del presente atto sono valide ed efficaci tra le parti fin dalla data della sottoscrizione e potranno essere derogate solo su accordo delle parti in un'ottica di collaborazione.
12) Le parti, preventivamente e concordemente, dichiarano di rinunciare all'impugnazione”.
DICHIARA compensate le spese processuali.
ORDINA all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza nei registri.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 16/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
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