Articolo 2 della Legge 25 febbraio 1956, n. 119
Articolo 1
Versione
7 aprile 1956
Art. 2.
In corrispondenza dei soprannumeri che si determineranno in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 1 e fino al riassorbimento dei soprannumeri stessi, saranno lasciati vacanti altrettanti posti di sergente maggiore in servizio permanente nel contingente complessivo dei sergenti e sergenti maggiori di cui all' art. 1 della legge 24 luglio 1951, n. 971 .

Entrata in vigore il 7 aprile 1956