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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/08/2025, n. 2497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2497 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile nella persona del
Giudice dott.ssa Aurelia Cuomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6721 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace vertente
TRA
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore rapp.ta e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Giuseppe Amato, giusta procura in atti e come in atti dom.ta
APPELLANTE
E
P.IVA. n. , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. Marco De Caro, giusta procura in atti e come in atti dom.ta
APPELLATA
CONCLUSIONI: Come da udienza del 20.03.2025.
FATTO E DIRITTO
L'appellante, in epigrafe indicata, ha proposto impugnazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cava de' Tirreni, n. 1862/18, resa in data 19.09.18, chiedendone l'integrale riforma per avere il
Giudice di Prime cure rigettato l'opposizione proposta in primo grado avverso il decreto CP_2 ingiuntivo n. 135/17 reso in favore della er l'importo di euro 3.294,00, a titolo Controparte_1 di corrispettivo per l'attività prestata.
A sostegno dell'impugnazione ha dedotto l'erroneità della sentenza per aver il Giudice di pace ritenuto provato il rapporto contrattuale tra le parti così come l'effettiva esecuzione della prestazione in favore della opponente, in virtù di una erronea valutazione della prova orale espletata.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'appellata, contestando la fondatezza del gravame ed instando per il suo rigetto. Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, ritenuti non sussistenti i presupposti per una integrazione dell'istruttoria in fase di gravame, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 20.03.2025, previa concessione alle parti del termine per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
Questioni preliminari.
Va rilevata l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente spiegato nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito della gravata sentenza.
Sempre, in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello
(principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del
Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Merito.
L'appello non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Va all'uopo premesso che l'odierna appellate ha ottenuto l'emanazione del decreto ingiuntivo n.
135/17 in danno della sul presupposto dell'espletamento di attività professionale in suo Parte_1
favore, consistita sostanzialmente nella ideazione di una campagna di pubblicizzazione denominata
“Sto bene piatto” in occasione delle festività natalizie presso il centro commerciale “Le Pendici” di proprietà della controparte, consistita nella ideazione dell'evento e realizzazione dei supporti necessari per lo svolgimento del gioco.
In primo grado la aveva proposto opposizione avverso il monitorio, eccependo la mancata Parte_1 prova del contratto e dell'esecuzione della prestazione.
Il Giudice di prime cure, all'esito dell'istruttoria compiuta in corso di causa, ha concluso per la prova del rapporto contrattuale da parte della così come dell'esecuzione della Controparte_1
prestazione a suo carico.
Avverso tale decisione propone gravame la (opponente in primo grado), lamentando la Parte_1
non idonea valutazione della prova orale ed il fatto che la controparte non avesse fornito alcuna prova documentale della propria pretesa.
Ciò posto, è evidente che è sulla questione relativa alla valutazione dell'assolvimento dell'onere della prova ad opera delle parti che si circoscrive il presente thema decidendum.
È principio pacifico quello per cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è l'opposto – attore sostanziale a dover dare prova del suo buon diritto, secondo quelle che sono le regole proprie di un giudizio a cognizione piena. Pertanto spetta alla dare prova della Controparte_1
sussistenza del credito fatto valere in sede monitoria, specie a fronte della contestazione operata da che ha negato il ricorrere di un rapporto contrattuale. Parte_1 Ebbene, il Giudice di Pace ha dimostrato di aver correttamente applicato tali principi.
Venendo poi alla considerazione del compendio probatorio raccolto nel primo grado di giudizio, il
GdP si è soffermato principalmente sulle risultanze della prova orale, trascurando – a dire dell'appellante – la circostanza della mancata produzione di documenti probatori.
Ebbene, è pacifico che il Giudice debba motivare il proprio convincimento iusta alligata et probata ma al tempo stesso non è tenuto a fornire in motivazione una espressa menzione di tutti i singoli mezzi di prova che egli abbia ritenuto non idonei a dimostrare l'assunto di parte. Giova ancora evidenziare in punto di diritto che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti;
tale attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova”
(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 16467 del 4 luglio 2017).
Nel caso di specie il Giudice di Prossimità ha correttamente valorizzato gli esiti della prova testimoniale, atteso che la fattispecie contrattuale rilevante nel caso di specie non richiede la forma scritta ad substantiam, sicchè in considerazione anche della lieve entità del compenso pattuito e della tipologia dell'attività di pubblicizzazione circoscritta al solo evento relativo alle festività natalizie, ben è possibile ritenere credibile che le parti abbiano scelto la forma orale per regolare i loro rapporti.
Soffermandoci poi più attentamente sulla prova testimoniale, dalla lettura dei capi di prova, gli stessi paiono dotati di idonea specificità, mirando gli stessi a dimostrare la conclusione, il contenuto e l'esecuzione del contratto di prestazione d'opera; pertanto va sicuramente disatteso il motivo d'appello relativo alla inammissibilità della prova. Quanto poi alla sua valutazione, i testi hanno riferito, in maniera sufficientemente dettagliata, in merito a tutte le circostanze confermandole. Il solo fatto che entrambi fossero dipendenti della società è circostanza che da sola non può implicare un automatico giudizio di inattendibilità, del resto, proprio in quanto dipendenti è ragionevole fossero a conoscenza dei fatti di causa. infine, nemmeno pregnante è l'argomentzione relativa al fatto che il
“gioco di carte” oggetto dell'evento di commercializzazione ideato dall'appellata non sia frutto dell'opera dell'ingegno della società ma un gioco già praticato, in quanto l'oggetto della prestazione, per come emerso in corso di lite, non era inventare un gioco ex novo ma piuttosto creare un evento durante il periodo natalizio con funzione di pubblicizzazione e realizzare il relativo materiale a tema.
Prestazioni che possono dirsi correttamente eseguite. In proposito occorre infatti rilevare che, a fronte del rigoroso onere probatorio gravante sul creditore- opposto, vige un altrettanto rigoroso onere di contestazione specifica in capo all'opponente; in altre parole: a fronte di produzioni documentali e prove orali non basta opporre una generica e sterile contestazione ma quantomeno circostanziare i motivi di inattendibilità dei testi, di contraddittorietà o non veridicità delle loro dichiarazioni o inattendibilità della documentazione depositata.
Da quanto precede discende il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
Spese del giudizio secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
A. Rigetta l'appello;
B. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, in favore di Controparte_1
che si liquidano in euro 2.350,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge e con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatrio.
Così deciso in Nocera Inferiore, 06.08.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile nella persona del
Giudice dott.ssa Aurelia Cuomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6721 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace vertente
TRA
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore rapp.ta e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Giuseppe Amato, giusta procura in atti e come in atti dom.ta
APPELLANTE
E
P.IVA. n. , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. Marco De Caro, giusta procura in atti e come in atti dom.ta
APPELLATA
CONCLUSIONI: Come da udienza del 20.03.2025.
FATTO E DIRITTO
L'appellante, in epigrafe indicata, ha proposto impugnazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cava de' Tirreni, n. 1862/18, resa in data 19.09.18, chiedendone l'integrale riforma per avere il
Giudice di Prime cure rigettato l'opposizione proposta in primo grado avverso il decreto CP_2 ingiuntivo n. 135/17 reso in favore della er l'importo di euro 3.294,00, a titolo Controparte_1 di corrispettivo per l'attività prestata.
A sostegno dell'impugnazione ha dedotto l'erroneità della sentenza per aver il Giudice di pace ritenuto provato il rapporto contrattuale tra le parti così come l'effettiva esecuzione della prestazione in favore della opponente, in virtù di una erronea valutazione della prova orale espletata.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'appellata, contestando la fondatezza del gravame ed instando per il suo rigetto. Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, ritenuti non sussistenti i presupposti per una integrazione dell'istruttoria in fase di gravame, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 20.03.2025, previa concessione alle parti del termine per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
Questioni preliminari.
Va rilevata l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente spiegato nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito della gravata sentenza.
Sempre, in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello
(principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del
Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Merito.
L'appello non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Va all'uopo premesso che l'odierna appellate ha ottenuto l'emanazione del decreto ingiuntivo n.
135/17 in danno della sul presupposto dell'espletamento di attività professionale in suo Parte_1
favore, consistita sostanzialmente nella ideazione di una campagna di pubblicizzazione denominata
“Sto bene piatto” in occasione delle festività natalizie presso il centro commerciale “Le Pendici” di proprietà della controparte, consistita nella ideazione dell'evento e realizzazione dei supporti necessari per lo svolgimento del gioco.
In primo grado la aveva proposto opposizione avverso il monitorio, eccependo la mancata Parte_1 prova del contratto e dell'esecuzione della prestazione.
Il Giudice di prime cure, all'esito dell'istruttoria compiuta in corso di causa, ha concluso per la prova del rapporto contrattuale da parte della così come dell'esecuzione della Controparte_1
prestazione a suo carico.
Avverso tale decisione propone gravame la (opponente in primo grado), lamentando la Parte_1
non idonea valutazione della prova orale ed il fatto che la controparte non avesse fornito alcuna prova documentale della propria pretesa.
Ciò posto, è evidente che è sulla questione relativa alla valutazione dell'assolvimento dell'onere della prova ad opera delle parti che si circoscrive il presente thema decidendum.
È principio pacifico quello per cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è l'opposto – attore sostanziale a dover dare prova del suo buon diritto, secondo quelle che sono le regole proprie di un giudizio a cognizione piena. Pertanto spetta alla dare prova della Controparte_1
sussistenza del credito fatto valere in sede monitoria, specie a fronte della contestazione operata da che ha negato il ricorrere di un rapporto contrattuale. Parte_1 Ebbene, il Giudice di Pace ha dimostrato di aver correttamente applicato tali principi.
Venendo poi alla considerazione del compendio probatorio raccolto nel primo grado di giudizio, il
GdP si è soffermato principalmente sulle risultanze della prova orale, trascurando – a dire dell'appellante – la circostanza della mancata produzione di documenti probatori.
Ebbene, è pacifico che il Giudice debba motivare il proprio convincimento iusta alligata et probata ma al tempo stesso non è tenuto a fornire in motivazione una espressa menzione di tutti i singoli mezzi di prova che egli abbia ritenuto non idonei a dimostrare l'assunto di parte. Giova ancora evidenziare in punto di diritto che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti;
tale attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova”
(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 16467 del 4 luglio 2017).
Nel caso di specie il Giudice di Prossimità ha correttamente valorizzato gli esiti della prova testimoniale, atteso che la fattispecie contrattuale rilevante nel caso di specie non richiede la forma scritta ad substantiam, sicchè in considerazione anche della lieve entità del compenso pattuito e della tipologia dell'attività di pubblicizzazione circoscritta al solo evento relativo alle festività natalizie, ben è possibile ritenere credibile che le parti abbiano scelto la forma orale per regolare i loro rapporti.
Soffermandoci poi più attentamente sulla prova testimoniale, dalla lettura dei capi di prova, gli stessi paiono dotati di idonea specificità, mirando gli stessi a dimostrare la conclusione, il contenuto e l'esecuzione del contratto di prestazione d'opera; pertanto va sicuramente disatteso il motivo d'appello relativo alla inammissibilità della prova. Quanto poi alla sua valutazione, i testi hanno riferito, in maniera sufficientemente dettagliata, in merito a tutte le circostanze confermandole. Il solo fatto che entrambi fossero dipendenti della società è circostanza che da sola non può implicare un automatico giudizio di inattendibilità, del resto, proprio in quanto dipendenti è ragionevole fossero a conoscenza dei fatti di causa. infine, nemmeno pregnante è l'argomentzione relativa al fatto che il
“gioco di carte” oggetto dell'evento di commercializzazione ideato dall'appellata non sia frutto dell'opera dell'ingegno della società ma un gioco già praticato, in quanto l'oggetto della prestazione, per come emerso in corso di lite, non era inventare un gioco ex novo ma piuttosto creare un evento durante il periodo natalizio con funzione di pubblicizzazione e realizzare il relativo materiale a tema.
Prestazioni che possono dirsi correttamente eseguite. In proposito occorre infatti rilevare che, a fronte del rigoroso onere probatorio gravante sul creditore- opposto, vige un altrettanto rigoroso onere di contestazione specifica in capo all'opponente; in altre parole: a fronte di produzioni documentali e prove orali non basta opporre una generica e sterile contestazione ma quantomeno circostanziare i motivi di inattendibilità dei testi, di contraddittorietà o non veridicità delle loro dichiarazioni o inattendibilità della documentazione depositata.
Da quanto precede discende il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
Spese del giudizio secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
A. Rigetta l'appello;
B. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, in favore di Controparte_1
che si liquidano in euro 2.350,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge e con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatrio.
Così deciso in Nocera Inferiore, 06.08.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo