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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/07/2025, n. 3280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3280 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8483/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa
Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 8483-20 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili
TRA
(c.f. nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
TE GL (SA) alla via A. Parisi n.1, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Stanzione
(c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Salerno alla via S. C.F._2
Margherita n.86, come da procura in atti
Attore
Contro
(c.f. ) nato a [...] il [...] e residente in [...]_1 C.F._3
GL (SA) alla via Angelo Calabritto n.32
Convenuto Contumace
Conclusioni: come da verbale di udienza del 08/01/2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'odierno attore, sig. , e il suo unico fratello, sig. , sono Parte_1 _1 comproprietari di una consistenza immobiliare di successioni ereditarie a seguito della morte della loro madre, SI.ra nata a [...] il [...] e deceduta in data Persona_1
25/05/2008 e del padre nato a [...] l'[...] e deceduto Persona_2 in data 08/01/2011.
pagina 1 di 11 Al fine di gestire i beni immobili caduti in successione ereditaria oltre che per i conseguenti frutti, rendite, canoni e pagamenti delle imposte e tasse, l'odierno attore presentava, in data 02/04/2011, ricorso per la nomina di amministratore giudiziario dinanzi a codesto Tribunale con apertura del procedimento RG n. 450/2011 che, però, nel corso del tempo non produceva i risultati sperati al punto che le parti, congiuntamente, rinunciavano agli atti del predetto procedimento con atto di rinuncia depositato in data 08/08/2018.
Dichiarava l'attore che il convenuto si è sempre opposto alla divisione dei beni in comunione e gli innumerevoli tentativi di bonario componimento da egli avanzati sono sempre risultati vani, compreso il tentativo di mediazione esperito dinanzi all'organismo di conciliazione ADR “Conciliando” al cui incontro fissato e regolarmente comunicato, il convenuto rimaneva assente, come da verbale di mancata comparizione del giorno 14/07/2011.
Pertanto, parte attrice intraprendeva un giudizio di divisione ereditaria, giusta precedente atto di citazione del 21/07/2011 instaurato dinanzi a codesto Tribunale per il giudizio civile con R.G. N.
613/2011 che successivamente è stato abbandonato dalle parti per manifestata composizione bonaria della vertenza che purtroppo non veniva raggiunta.
Deceduta la madre delle parti, SI.ra , l'eredità di quest'ultima si devolveva ex Persona_1 legein favore del coniuge superstite, SI. , nato a [...] il l'1 marzo Persona_2
1934, e dei due figli e , come da dichiarazione di successione _1 Parte_1
n. 1775, volume n. 9990, presentata all'Agenzia delle Entrate di Salerno in data 30 luglio 2013 e trascritta a Salerno il 23 ottobre 2013 ai n.ri 38834/31827, seguita da dichiarazione modificativa n.
2185, volume n. 9990, presentata all'Agenzia delle Entrate di Salerno in data 30 ottobre 2018 e trascritta a Salerno il 20 novembre 2018 ai n.ri 44620/34302 e da ulteriore dichiarazione modificativa n. 108, volume n. 9990, presentata all'Agenzia delle Entrate di Salerno in data 05 marzo 2020 e trascritta a Salerno il 10 aprile 2020 ai n.ri 11630/9111.
A seguito della morte anche dell'altro genitore dei due germani, SI. , avvenuta in Persona_2 data 08/01/2011, l'eredità di quest'ultimo si è devoluta ex lege in favore dei sig.ri e _1
, come da dichiarazione di successione n. 1776, volume n. 9990, presentata Parte_1 all'Agenzia delle Entrate di Salerno in data 30 luglio 2013 e trascritta a Salerno il 23 ottobre 2013 ai n.ri 38835/31828, seguita da dichiarazione modificativa n. 2187, volume n. 9990, presentata all'Agenzia delle Entrate di Salerno in data 30 ottobre 2018 e trascritta a Salerno il 20 novembre 2018 ai n.ri 44622/34304 e da ulteriore dichiarazione modificativa n. 109, volume n. 9990, presentata all'Agenzia delle Entrate di Salerno in data 05 marzo 2020 e trascritta a Salerno il 10 aprile 2020 ai n.ri
11631/9112. pagina 2 di 11 Entrando nella descrizione tecnica dei fatti, va esposto che l'attore risulta comproprietario insieme al suo germano, , in ragione di ½ ciascuno della consistenza immobiliare sita nel Comune _1 di TE GL (SA), già catastalmente a loro intestata e come dettagliatamente descritta nella relazione tecnica redatta il 17/03/2020 dal Geometra nonché nella Controparte_2 certificazione ipocatastale per notaio del 28/06/2019 e successiva rettifica del Persona_3
02/10/2020.
La consistenza immobiliare riguarda: 1) locale terraneo ad uso commerciale della consistenza catastale di metri quadrati centoquarantasette (mq. 147), così riportato nel Catasto Fabbricati del detto Comune: foglio 1, mappale 116 sub 16, via Armando Diaz, piano T, categoria C/1, classe 6, consistenza mq. 147, superficie catastale totale mq. 136, rendita euro 1.541,16; 2) appartamento sviluppantesi su tre livelli
(primo piano sottostrada, piano terra e primo), composto da quattro vani oltre accessori, così riportato nel Catasto Fabbricati del detto Comune: foglio 1, mappale 116 sub 17, via Armando Diaz, piano T-1-
S1, categoria A/4, classe 2, consistenza vani 6,5, superficie catastale totale mq. 239, rendita euro
386,05; 3) appartamento al primo piano, composto da due vani oltre accessori, tra cui locale deposito al primo piano sottostrada, così riportato nel Catasto Fabbricati del detto Comune: foglio 1, mappale 116 sub 18, via Armando Diaz, piano S1-1, categoria A/4, classe 2, consistenza vani 4,5, superficie catastale totale mq. 138, rendita euro 267,27; 4) appartamento al secondo piano, composto da tre vani oltre accessori, così riportato nel Catasto Fabbricati del detto Comune: foglio 1, mappale 116 sub 19, via Armando Diaz, piano 2, categoria A/4, classe 2, consistenza vani 5, superficie catastale totale mq.
134, rendita euro 296,96; 5) appartamento al primo piano, composto da quattro vani oltre accessori, così riportato nel Catasto Fabbricati del detto Comune: foglio 1, mappale 226 sub 21, via Armando
Diaz, piano 1, categoria A/4, classe 2, consistenza vani 6, superficie catastale totale mq. 129, rendita euro 356,36; 6) locale deposito al quarto piano (o sottotetto), della consistenza catastale di metri quadrati diciassette (mq. 17), così riportato nel Catasto Fabbricati del detto Comune: foglio 1, mappale
226 sub 29, via Armando Diaz n. 1, piano 4, categoria C/2, classe 2, consistenza mq. 17, rendita euro
26,34; 7) locale terraneo a uso commerciale della consistenza catastale di metri quadrati trentasette
(mq. 37), così riportato nel Catasto Fabbricati del detto Comune: foglio 1, mappale 963 sub 1, via
Armando Diaz n. 30, piano T, categoria C/1, classe 1, consistenza mq 37, superficie catastale totale mq.
45, rendita Euro 179,62; 8) appezzamento di terreno della superficie catastale di are undici e centiare venti (are 11.20), così riportato nel Catasto Terreni del detto Comune: foglio 1, mappale 52, uliveto di classe 3, are 11.20, r.d. Euro 4,92, r.a. Euro 2,60; 9) appezzamento di terreno della superficie catastale di are trentotto e centiare quattro (are 38.04), così riportato nel Catasto Terreni del detto Comune: foglio 2, mappale 706, uliveto di classe 4, are 38.04, r.d. euro 6,88, r.a. Euro 5,09; 10) appezzamento di pagina 3 di 11 terreno della superficie catastale complessiva di un ettaro, ottanta are e settantadue centiare (ha
1.80.72), così riportato in Catasto Terreni del detto Comune: - foglio 7, mappale 9, pascolo di classe 2, ha 1.46.02, r.d. euro 22,62, r.a. euro 13,57; - foglio 7, mappale 10, seminativo di classe 5 per are 24.70,
r.d. euro 5,10, r.a. euro 9,57 e uliveto di classe 4, per are 10.00, r.d. euro 1,81, r.a. euro 1,55; 11) appezzamento di terreno della superficie catastale complessiva di tredici are e settantotto centiare (are
13.78), così riportato nel Catasto Terreni del detto Comune: - foglio 7, mappale 28, vigneto di classe 3, are 5.37, r.d. Euro 5,96, r.a. Euro 3,61; - foglio 7, mappale 29, seminativo irriguo arborato di classe 2, are 3.47, r.d. Euro 2,15, r.a. euro 2,51; - foglio 7, mappale 124, seminativo arborato di classe 6, are
4.94, r.d. Euro 3,19, r.a. euro 2,55; 12) appezzamento di terreno della superficie catastale complessiva di un ettaro, ottantasette are e quarantuno centiare (ha 1.87.41), così riportato nel Catasto Terreni del detto Comune: - foglio 10, mappale 44, uliveto di classe 3, are 81.89, r.d. Euro 35,95, r.a. Euro 19,03; - foglio 10, mappale 46, uliveto di classe 3 per are 31.00, r.d. Euro 13,61, r.a. euro 7,20, e seminativo di classe 5 per are 5.26, r.d. Euro 1,09, r.a. euro 2,04; - foglio 10, mappale 348, uliveto di classe 3, are
69.04, r.d. euro 30,31, r.a. Euro 16,05.
Parte attrice evidenziava che parte dei beni immobili facente parte del fabbricato sito in TE
GL alla via Armando Diaz (ora via Angelo Calabritto civico n.30 e n.32) sono stati e continuano ad essere occupati dal convenuto e dal suo nucleo familiare senza corrispondere alcun corrispettivo per il loro godimento e precisamente: 13 mq del locale terraneo posto al civico n.30 riportato in Catasto
Fabbricati al foglio 1, mappale 116 sub 16, piano T, categoria C/1, classe 6; appartamento al civico n.32 posto al primo piano, composto da due vani oltre accessori, tra cui locale deposito al primo piano sottostrada, riportato in Catasto Fabbricati al foglio 1, mappale 116 sub 18, piano S1-1, categoria A/4, classe 2, consistenza vani 4,5, superficie catastale totale mq. 138, rendita euro 267,27 ed appartamento al civico n.32 posto al secondo piano, composto da tre vani oltre accessori riportato in Catasto
Fabbricati al foglio 1, mappale 116 sub 19, piano 2, categoria A/4, classe 2, consistenza vani 5, superficie catastale totale mq. 134, rendita euro 296,96.
Questi affermava anche che, ad eccezione di un locale e di un appartamento che sono locati, gli altri immobili continuano a rimanere incustoditi con conseguenze anche in ordine alla loro manutenzione che si rende sempre più difficoltosa e necessaria con il passare del tempo.
Così, l'attore tentava di procedere ad una divisione bonaria, invano, mediante ulteriori successivi inviti rivolti al convenuto sia verbalmente sia con racc.ta n.13985406169-7 dell'11/04/2016 sia con la recente racc.ta n. 15335773008-6 del 18/04/2018 sia con PEC del 16/05/2018 inviata al procuratore del convenuto. Per tutte queste ragioni, con atto di citazione notificato in data 08/11/2021, il SI.
[...]
conveniva, dinanzi a codesto Tribunale di Salerno, suo fratello SI. per Parte_1 _1
pagina 4 di 11 sentir dichiarare aperte le successioni dei propri genitori nata a [...] Persona_1
GL (SA) il 03/08/1938 e deceduta a in data 25/05/2008 e nato a [...] Persona_2
GL (SA) l'01/03/1934 e deceduto in data 08/01/2011 e, previo accertamento della massa ereditaria e scioglimento della comunione dei beni mobili ed immobili descritti in atto di citazione, disporre la divisione giudiziale con attribuzione a ciascun legittimo erede della rispettiva quota mediante un comodo progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un Consulente Tecnico d'Ufficio da nominare, con obbligo di rendiconto da parte del convenuto da condannare al _1 pagamento in favore dell'attore della quota spettante a quale corrispettivo per il godimento di buona parte degli immobili oggetto della presente divisione goduti e posseduti dal convenuto tuttora e già prima dall'apertura della successione.
L'attore chiedeva, altresì, la condanna del convenuto a corrispondergli la propria quota del 50% per tutte le spese sostenute per la gestione dei beni per cui è causa sia sotto l'aspetto manutentivo degli stessi, sia sotto l'aspetto economico, stante peraltro il totale disinteresse del convenuto. Infatti, il SI.
affermava di aver sostenuto tutte le spese occorrenti per la presentazione e Parte_1 pagamento imposta per le successioni di morte dei genitori, volture catastali con relative spese tecniche nonché spese per la mediazione, certificazione notarile ipocatastale, iscrizione a ruolo e CTU.
Instaurato così il contraddittorio, ed incardinato il presente procedimento, il convenuto rimaneva contumace, nonostante la regolarità della notifica.
fIn sede istruttoria, con ordinanza del 28/02/2021, veniva nominato il Dott. quale Persona_4
CTU. L'attore nominava quale proprio CTP il Geom. con il quale partecipava Controparte_2 alle operazioni peritali. Depositate le varie note di trattazione disposte e, dopo diverse richieste di proroga dei termini da parte del CTU per il deposito della relazione che veniva depositata in data
23/10/2023, la causa veniva rinviata al 24/06/2025 per la precisazione delle conclusioni.
In accoglimento dell'istanza di anticipazione d'udienza depositata dall'attore, la predetta udienza veniva anticipata al 03/12/2024.
Con ordinanza dell'08/01/2025, la presente causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del convenuto, sig. , che, nonostante la _1 regolarità della notifica dell'atto di citazione, non provvedeva a costituirsi in giudizio.
- In punto di diritto
Le disposizioni codicistiche stabiliscono che, quando il medesimo diritto reale è in contitolarità fra più soggetti, può parlarsi di comunione.
pagina 5 di 11 Il Codice civile all'articolo 1111 prescrive che “Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione…”
Per sciogliere la comunione, la legge ha quindi previsto l'istituto della divisione: può essere negoziale o giudiziale. Nel primo caso sarà volontaria e posta in essere mediante un accordo negoziale oppure a mezzo di una disposizione testamentaria e si tratterà di divisione del testatore prevista dall'articolo 734 del Codice civile. Nel secondo caso, qui di interesse, verrà disposta dal giudicante su richiesta dei condividenti. La sua disciplina è regolata dalle norme sullo scioglimento della comunione dei beni e dalle norme sulla divisione ereditaria di cui agli articoli 713 e seguenti del
Codice civile.
La divisione giudiziale è una modalità di attivazione procedimento di divisione previsto dal codice civile e consente a ciascun erede di godere e disporre dei beni pervenuti per successione in maniere piena e senza le limitazioni imposte dalla comunione.
Questa si ha quando più soggetti sono chiamati a succedere in un'eredità e non trovano un accordo per la ripartizione dei beni e può provvedersi giudizialmente alla ripartizione del patrimonio ereditario e quindi allo scioglimento della comunione.
Ha inizio mediante un'azione giudiziale attivabile dai condividenti.
Il codice non prevede una disciplina generale della divisione ma una specifica per la divisione ereditaria. L'articolo 1116 c.c., tuttavia, stabilisce che “Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione dell'eredità, in quanto non siano in contrasto con quelle sopra stabilite”.
Sotto il profilo processuale, tale tipologia di divisione impone il litisconsorzio necessario per gli eredi, mentre non si applica ai chiamati all'eredità che non hanno ancora acquistato la qualità di eredi.
Il procedimento di divisione prevede la stima del valore dei beni oggetto del patrimonio ereditario. Il calcolo consiste nell'effettuare la differenza tra le attività e le passività lasciate dal de cuius per ottenere una somma netta che costituirà la massa ereditaria da dividere.
La domanda di divisione giudiziale può essere proposta da ciascun condividente quando lo ritenga opportuno. La domanda di uno solo di essi muove l'inizio della divisione. Preventivamente alla domanda di divisione in giudizio, tuttavia, occorre tentare obbligatoriamente la mediazione civile ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo numero 28 del 2010 che, nel caso di specie, veniva regolarmente tentata senza, però, giungere all'accordo delle parti.
La comunione ereditaria si scioglie con la divisione dell'eredità: essa consiste nel frazionamento fra i diversi eredi, in proporzione alla quota spettante a ciascuno di essi, di tutti i beni facenti parte della comunione.
In tal modo, ogni singolo erede diventa unico proprietario esclusivo dei beni che gli vengono assegnati. pagina 6 di 11 - Nel merito e in ordine alle risultanze delle indagini peritali
La domanda è fondata e va accolta.
Nella fattispecie, i fatti oggetto di doglianza attorea possono ritenersi provati sulla base della documentazione prodotta e a seguito della espletata CTU tecnica.
In sede istruttoria, si disponeva la nomina, in qualità di CTU, del Dott. Architetto cui Persona_4 venivano formulati i seguenti quesiti:
1) Descrivere i beni oggetto di comunione tra le parti indicati negli atti e risultanti dai documenti prodotti (ivi compresi i beni mobili – somme liquide e depositate in titoli) ad eccezione dei beni successivamente esclusi dalla comunione dalle parti;
2) Procedere, in particolare, all'individuazione degli immobili – ubicazione, confini, dati catastali - acquisendo, ove non in atti, la certificazione catastale aggiornata;
3) Dire se gli immobili siano comodamente divisibili: se sia possibile procedere al loro frazionamento in singole unità, in ragione delle norme urbanistiche vigenti e del numero dei condividenti;
4) Accertare la conformità dei beni in comunione alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, in particolare se presenti o meno i requisiti che ne garantiscono la legittimità urbanistica e ne consentono la commerciabilità ai sensi della L. n. 47/1985 e succ. mod.; 5) In caso di comoda divisibilità, dire quali sono i lavori necessari per il materiale frazionamento dei beni e ne indichi i costi;
6) Accertare il valore di mercato dei beni all'attualità; 7) Predisporre un progetto di divisione sulla base delle quote spettanti ai singoli condividenti applicando i criteri previsti dall'art. 727 c.c. e compensando eventuali ineguaglianze in natura con un equivalente in denaro (e altresì indicando i lavori necessari per il materiale frazionamento del bene ed i relativi costi); 8) Determinare il valore in termini monetari ed all'attualità delle singole quote spettanti a ciascun condividente;
9) Determinare il valore locativo degli immobili locati e le spese e gli oneri sostenuti dalle parti a vantaggio dei beni indivisi.
Data la pluralità degli immobili oggetto di causa, vi è stata la possibilità di procedere ad una comoda divisibilità secondo le disposizioni previste dall'art. 1114 c.c.
In ordine alla suddetta divisibilità, il consulente rappresentava che la soluzione economicamente più valida e percorribile fosse quella di eseguire dei frazionamenti delle u.i.u necessari per la costituzione di due quote eque da poter assegnare ai condividenti. Questi stimava i costi per le operazioni tecniche descritte pari a circa € 2.500. Tali costi non venivano riportati in detrazione al più probabile valore di mercato essendo irrisori rispetto al valore dei beni oggetto di stima e rientranti nell'oscillazione del valore stimato.
Al fine di accertare il valore di mercato dei beni, si procedeva attraverso due metodologie di stima: una relativa al valore unitario medio derivato da valutazioni sintetiche dirette fatte da agenzie immobiliari di TE GL e dintorni, per immobili analoghi a quello oggetto della stima in rapporto pagina 7 di 11 all'estensione, ubicazione, orientamento, stato d'uso, ecc.; l'altra inerente al valore unitario ricavato dai dati dell'Osservatorio Nazionale dei Beni Immobiliari - OMI (fonte Agenzia del Territorio), il listino ufficiale delle quotazioni immobiliari e il borsino immobiliare.it.
Con la prima metodologia è stato possibile conoscere come gli operatori immobiliari della zona hanno stimato beni analoghi, ubicati nella stessa zona e similari al bene in esame.
Con la seconda metodologia è stato possibile, di contro, svincolarsi dai pareri del mercato locale e controllare (attraverso una tendenza più generale frutto di una più estesa indagine, non solo locale, implementata da un modello statistico risultante dalle analisi ufficiali dell'Agenzia del Territorio) eventuali sbilanciamenti in eccesso o in difetto del primo risultato, collegando la reale consistenza metrica del bene ad un valore unitario interpolato nell'intervallo di confidenza dei dati dell'Osservatorio, in base alle caratteristiche possedute dal cespite da stimare.
La media aritmetica equi-ponderale dei due risultati ha fornito, infine, il più probabile valore capitale.
Per un'ottimale valutazione del bene sono stati utilizzati i coefficienti di merito che caratterizzano le proprietà (plusvalenze e minusvalenze) del bene oggetto di stima, individuando così peculiarità che diversificano l'immobile dai beni ordinari e comparabili presenti nello stesso orizzonte spaziale.
Questi coefficienti possono essere divisi in due gruppi: 1) quelli caratterizzanti l'intero edificio;
2) quelli caratterizzanti l'immobile oggetto di stima.
I più probabili valori di mercato sono stati poi calcolati attraverso una produttoria dei parametri desunti dalle tabelle dei coefficienti di merito con i Valori Capitali desunti dalla media dei procedimenti visti in precedenza, e ciò secondo il medito dell'estimo che è unico e si articola nelle fasi di formazione dei valori capitali e aggiunte e detrazioni agli stessi.
In merito alla stima dei terreni ricadenti nei vari lotti si è proceduto con l'applicazione dei metodi descritti in precedenza.
Nella relazione, il compendio ereditario veniva diviso in n. 4 lotti di cui i primi due per i fabbricati e gli altri due per i terreni.
Rispetto ai lotti n.1 e n. 2, il calcolo delle superfici è dato dalla superficie commerciale misurata al lordo delle tamponature perimetrali e delle tramezzature interne;
invece, per le pertinenze ad ornamento sono state computate in funzione dei prezzi marginali riscontrabili in letteratura.
Dall'omogeneizzazione delle pertinenze tramite opportune aliquote, si è pervenuti al computo della superficie equivalente.
Inerentemente ai lotti n.3 e n.4, per un'ottimale valutazione dei beni sono stati utilizzati i coefficienti di merito che caratterizzano le minusvalenze del bene oggetto di stima, individuando così peculiarità che diversificano gli specifici beni comparabili presenti nello stesso orizzonte spaziale. pagina 8 di 11 Con l'utilizzazione dei parametri riportati in perizia è stato possibile “modulare” il valore di un terreno agricolo per adeguarlo alle sue caratteristiche tecniche intrinseche ed estrinseche.
Al lotto n. 1, calcolato, al più probabile valore di mercato, veniva attribuito il valore di € 285.900,00. Il lotto n. 2 veniva valutato € 287.700,00. Il lotto n. 3 € 46.100,00 e il n. 4 in € 42.400,00.
L'intero compendio ereditario veniva, dunque, quantificato nella somma di € 662.100,00.
Eseguita la stima dell'intera massa ereditaria oggetto di causa, va assegnata ai due germani in giudizio il valore di 1/2 dell'intera massa ereditata.
Viste le quote legittime spettanti ai fratelli pari a ½, il valore che spetterebbe ad ognuno di CP_1 essi ammonta a € 331.050,00.
Infine, in merito alla determinazione del valore locativo degli immobili locati e le spese e gli oneri sostenuti dalle parti a vantaggio dei beni indivisi, il CTU attribuiva il valore di € 4.956,12 all'immobile n.1 (appartamento P1), censito in N.C.E.U. al foglio 01 - p.lla 116 - sub. 18, facente parte del lotto 1 – via A. Calabritto n.32; il valore di € 739,20 all'immobile n.3 (garage è sito al piano terra), censito in
N.C.E.U. al foglio 01 - p.lla 116 - sub. 16, facente parte del lotto 3 - via A. Calabritto n.30; ancora, il valore di € 7.843,20 all'immobile n.4 (ristorante PT), censito in N.C.E.U. al foglio 01 - p.lla 116 - sub.
16, facente parte del lotto 3 – via A. Calabritto nn.26/28; il valore di € 4.726,80 immobile n.5
(appartamento P2), censito in N.C.E.U. al foglio 01 - p.lla 116 - sub. 19, facente parte del lotto 3 – via
A. Calabritto n.32; il valore di € 4.704,96 all'immobile n.8 (appartamento P1), censito in N.C.E.U. al foglio 01 - p.lla 226 - sub. 21 e (deposito sottotetto P4) sub 29, facente parte del lotto 4 – via A. Diaz
n.51.
Il valore locativo totale risulta, dunque, pari a € 22.970,28.
Il lotto n. 1 va abbinato al lotto n. 3 per un valore complessivo di € 332.000,00 mentre il lotto n. 2 abbinato al lotto 4 per un valore di € 330.100,00 con un conguaglio di € 1.900,00 da porre a carico dell'assegnatario della prima soluzione.
Inoltre, si precisa che gran parte degli immobili indicati dal CTU nel lotto N.1 sono occupati dal convenuto e dal suo nucleo familiare, come evidenziati nelle 3 planimetrie depositate in allegato alle note di trattazione del 24/04/24. A tal proposito, si evidenzia che il convenuto ha _1 posseduto e continua a possedere, con godimento in via esclusiva, gran parte dei beni immobili indicati nel lotto 1 siti in TE GL alla via Calabritto n.32 ove risiede con il suo nucleo familiare dal 23.09.2009 cioè, già prima dell'apertura delle successioni ereditarie, giusta certificati di residenza anche storico di cui l'ultimo del 24/04/2024.
Tornando al valore locativo degli immobili, è emerso che gli immobili occupati dal convenuto , indicati dal CTU sotto i numeri 1, 2 e 4 , hanno un importo di canone annuo complessivo di € 10.422,12 così pagina 9 di 11 distinto (€ 4.956,12 per l'appartamento al primo piano indicato al n.1 censito in NCEU al foglio 01
p.lla 116 sub.18; € 739,20 per il garage indicato al n.2 censito in NCEU al foglio 01 p.lla 116 sub 16 ed
€ 4.726,80 per l'appartamento al secondo piano indicato al n.4 censito in NCEU al foglio 01 p.lla 116 sub 19.
Pertanto, calcolando il periodo di occupazione a partire dall'apertura dell'ultima successione paterna dell'08/01/2011 ad oggi il totale complessivo è di 13 anni e 2 mesi per un totale di € 137.224,56 di cui il convenuto deve corrispondere il 50% pari ad € 68.612,28 in favore dell'attore.
Concludendo, si ritiene equo accogliere anche la richiesta di rimborso della somma di € 5.420,53 pari al 50% sulla somma complessiva di € 10.841,05 per le spese sostenute da parte attrice per intero così distinta: € 2.278,58 per spese di successioni di morte dei genitori, volture catastali con relative spese tecniche già depositate in atti;
€ 2.400,00 per la certificazione notarile ipocatastale come da fattura del notaio n.5 del 28/06/2019; € 6.162,47 spesa per la CTU, giusta decreto di liquidazione del Per_3
18/12/2023, giusta fatture del CTU Arch. e bonifici effettuati dall'attore. Persona_4
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in persona del Giudice
Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento della domanda di parte attrice, dichiara aperta la successione dei sig.ri Persona_1
nata a [...] il [...] e deceduta in data 25/05/2008, e
[...] Per_2
nato a [...] l'[...] e deceduto in data 08/01/2011;
[...]
- accerta la massa ereditaria con le modalità di cui in motivazione, e dichiara sciolta la comunione dei beni descritti e ,per l'effetto, attribuisce la quota comprendente i lotti n. 2 e n. 4 pari ad € 330.100,00 al sig. e la quota comprendente i lotti n. 1 e n. 3 per € 332.000,00 al sig. Parte_1
con contestuale ordine di conguaglio a carico del convenuto pari € 1.900,00 da _1 corrispondere a parte attrice;
- condanna il convenuto contumace al pagamento della somma di € 68.612,28 in favore dell'attore, come corrispettivo per il godimento degli immobili descritti in motivazione di cui il sig.
[...]
risulta attuale possessore;
CP_1
- condanna parte convenuta al pagamento della somma di € 5.420,53 da corrispondere in favore dell'attore per la quota a questi spettante di tutte le spese versate per intero e relative ai beni in comune;
pagina 10 di 11 - condanna il convenuto contumace alla rifusione delle spese giudiziarie pari a € 29.193,00 oltre competenze ed onorari di causa come da legge, da distrarsi in favore della procuratrice, Avv. Patrizia
Stanzione, antistataria;
- pone le spese di CTU a carico del convenuto contumace soccombente.
Salerno 23 luglio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Oliva
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa
Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 8483-20 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili
TRA
(c.f. nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
TE GL (SA) alla via A. Parisi n.1, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Stanzione
(c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Salerno alla via S. C.F._2
Margherita n.86, come da procura in atti
Attore
Contro
(c.f. ) nato a [...] il [...] e residente in [...]_1 C.F._3
GL (SA) alla via Angelo Calabritto n.32
Convenuto Contumace
Conclusioni: come da verbale di udienza del 08/01/2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'odierno attore, sig. , e il suo unico fratello, sig. , sono Parte_1 _1 comproprietari di una consistenza immobiliare di successioni ereditarie a seguito della morte della loro madre, SI.ra nata a [...] il [...] e deceduta in data Persona_1
25/05/2008 e del padre nato a [...] l'[...] e deceduto Persona_2 in data 08/01/2011.
pagina 1 di 11 Al fine di gestire i beni immobili caduti in successione ereditaria oltre che per i conseguenti frutti, rendite, canoni e pagamenti delle imposte e tasse, l'odierno attore presentava, in data 02/04/2011, ricorso per la nomina di amministratore giudiziario dinanzi a codesto Tribunale con apertura del procedimento RG n. 450/2011 che, però, nel corso del tempo non produceva i risultati sperati al punto che le parti, congiuntamente, rinunciavano agli atti del predetto procedimento con atto di rinuncia depositato in data 08/08/2018.
Dichiarava l'attore che il convenuto si è sempre opposto alla divisione dei beni in comunione e gli innumerevoli tentativi di bonario componimento da egli avanzati sono sempre risultati vani, compreso il tentativo di mediazione esperito dinanzi all'organismo di conciliazione ADR “Conciliando” al cui incontro fissato e regolarmente comunicato, il convenuto rimaneva assente, come da verbale di mancata comparizione del giorno 14/07/2011.
Pertanto, parte attrice intraprendeva un giudizio di divisione ereditaria, giusta precedente atto di citazione del 21/07/2011 instaurato dinanzi a codesto Tribunale per il giudizio civile con R.G. N.
613/2011 che successivamente è stato abbandonato dalle parti per manifestata composizione bonaria della vertenza che purtroppo non veniva raggiunta.
Deceduta la madre delle parti, SI.ra , l'eredità di quest'ultima si devolveva ex Persona_1 legein favore del coniuge superstite, SI. , nato a [...] il l'1 marzo Persona_2
1934, e dei due figli e , come da dichiarazione di successione _1 Parte_1
n. 1775, volume n. 9990, presentata all'Agenzia delle Entrate di Salerno in data 30 luglio 2013 e trascritta a Salerno il 23 ottobre 2013 ai n.ri 38834/31827, seguita da dichiarazione modificativa n.
2185, volume n. 9990, presentata all'Agenzia delle Entrate di Salerno in data 30 ottobre 2018 e trascritta a Salerno il 20 novembre 2018 ai n.ri 44620/34302 e da ulteriore dichiarazione modificativa n. 108, volume n. 9990, presentata all'Agenzia delle Entrate di Salerno in data 05 marzo 2020 e trascritta a Salerno il 10 aprile 2020 ai n.ri 11630/9111.
A seguito della morte anche dell'altro genitore dei due germani, SI. , avvenuta in Persona_2 data 08/01/2011, l'eredità di quest'ultimo si è devoluta ex lege in favore dei sig.ri e _1
, come da dichiarazione di successione n. 1776, volume n. 9990, presentata Parte_1 all'Agenzia delle Entrate di Salerno in data 30 luglio 2013 e trascritta a Salerno il 23 ottobre 2013 ai n.ri 38835/31828, seguita da dichiarazione modificativa n. 2187, volume n. 9990, presentata all'Agenzia delle Entrate di Salerno in data 30 ottobre 2018 e trascritta a Salerno il 20 novembre 2018 ai n.ri 44622/34304 e da ulteriore dichiarazione modificativa n. 109, volume n. 9990, presentata all'Agenzia delle Entrate di Salerno in data 05 marzo 2020 e trascritta a Salerno il 10 aprile 2020 ai n.ri
11631/9112. pagina 2 di 11 Entrando nella descrizione tecnica dei fatti, va esposto che l'attore risulta comproprietario insieme al suo germano, , in ragione di ½ ciascuno della consistenza immobiliare sita nel Comune _1 di TE GL (SA), già catastalmente a loro intestata e come dettagliatamente descritta nella relazione tecnica redatta il 17/03/2020 dal Geometra nonché nella Controparte_2 certificazione ipocatastale per notaio del 28/06/2019 e successiva rettifica del Persona_3
02/10/2020.
La consistenza immobiliare riguarda: 1) locale terraneo ad uso commerciale della consistenza catastale di metri quadrati centoquarantasette (mq. 147), così riportato nel Catasto Fabbricati del detto Comune: foglio 1, mappale 116 sub 16, via Armando Diaz, piano T, categoria C/1, classe 6, consistenza mq. 147, superficie catastale totale mq. 136, rendita euro 1.541,16; 2) appartamento sviluppantesi su tre livelli
(primo piano sottostrada, piano terra e primo), composto da quattro vani oltre accessori, così riportato nel Catasto Fabbricati del detto Comune: foglio 1, mappale 116 sub 17, via Armando Diaz, piano T-1-
S1, categoria A/4, classe 2, consistenza vani 6,5, superficie catastale totale mq. 239, rendita euro
386,05; 3) appartamento al primo piano, composto da due vani oltre accessori, tra cui locale deposito al primo piano sottostrada, così riportato nel Catasto Fabbricati del detto Comune: foglio 1, mappale 116 sub 18, via Armando Diaz, piano S1-1, categoria A/4, classe 2, consistenza vani 4,5, superficie catastale totale mq. 138, rendita euro 267,27; 4) appartamento al secondo piano, composto da tre vani oltre accessori, così riportato nel Catasto Fabbricati del detto Comune: foglio 1, mappale 116 sub 19, via Armando Diaz, piano 2, categoria A/4, classe 2, consistenza vani 5, superficie catastale totale mq.
134, rendita euro 296,96; 5) appartamento al primo piano, composto da quattro vani oltre accessori, così riportato nel Catasto Fabbricati del detto Comune: foglio 1, mappale 226 sub 21, via Armando
Diaz, piano 1, categoria A/4, classe 2, consistenza vani 6, superficie catastale totale mq. 129, rendita euro 356,36; 6) locale deposito al quarto piano (o sottotetto), della consistenza catastale di metri quadrati diciassette (mq. 17), così riportato nel Catasto Fabbricati del detto Comune: foglio 1, mappale
226 sub 29, via Armando Diaz n. 1, piano 4, categoria C/2, classe 2, consistenza mq. 17, rendita euro
26,34; 7) locale terraneo a uso commerciale della consistenza catastale di metri quadrati trentasette
(mq. 37), così riportato nel Catasto Fabbricati del detto Comune: foglio 1, mappale 963 sub 1, via
Armando Diaz n. 30, piano T, categoria C/1, classe 1, consistenza mq 37, superficie catastale totale mq.
45, rendita Euro 179,62; 8) appezzamento di terreno della superficie catastale di are undici e centiare venti (are 11.20), così riportato nel Catasto Terreni del detto Comune: foglio 1, mappale 52, uliveto di classe 3, are 11.20, r.d. Euro 4,92, r.a. Euro 2,60; 9) appezzamento di terreno della superficie catastale di are trentotto e centiare quattro (are 38.04), così riportato nel Catasto Terreni del detto Comune: foglio 2, mappale 706, uliveto di classe 4, are 38.04, r.d. euro 6,88, r.a. Euro 5,09; 10) appezzamento di pagina 3 di 11 terreno della superficie catastale complessiva di un ettaro, ottanta are e settantadue centiare (ha
1.80.72), così riportato in Catasto Terreni del detto Comune: - foglio 7, mappale 9, pascolo di classe 2, ha 1.46.02, r.d. euro 22,62, r.a. euro 13,57; - foglio 7, mappale 10, seminativo di classe 5 per are 24.70,
r.d. euro 5,10, r.a. euro 9,57 e uliveto di classe 4, per are 10.00, r.d. euro 1,81, r.a. euro 1,55; 11) appezzamento di terreno della superficie catastale complessiva di tredici are e settantotto centiare (are
13.78), così riportato nel Catasto Terreni del detto Comune: - foglio 7, mappale 28, vigneto di classe 3, are 5.37, r.d. Euro 5,96, r.a. Euro 3,61; - foglio 7, mappale 29, seminativo irriguo arborato di classe 2, are 3.47, r.d. Euro 2,15, r.a. euro 2,51; - foglio 7, mappale 124, seminativo arborato di classe 6, are
4.94, r.d. Euro 3,19, r.a. euro 2,55; 12) appezzamento di terreno della superficie catastale complessiva di un ettaro, ottantasette are e quarantuno centiare (ha 1.87.41), così riportato nel Catasto Terreni del detto Comune: - foglio 10, mappale 44, uliveto di classe 3, are 81.89, r.d. Euro 35,95, r.a. Euro 19,03; - foglio 10, mappale 46, uliveto di classe 3 per are 31.00, r.d. Euro 13,61, r.a. euro 7,20, e seminativo di classe 5 per are 5.26, r.d. Euro 1,09, r.a. euro 2,04; - foglio 10, mappale 348, uliveto di classe 3, are
69.04, r.d. euro 30,31, r.a. Euro 16,05.
Parte attrice evidenziava che parte dei beni immobili facente parte del fabbricato sito in TE
GL alla via Armando Diaz (ora via Angelo Calabritto civico n.30 e n.32) sono stati e continuano ad essere occupati dal convenuto e dal suo nucleo familiare senza corrispondere alcun corrispettivo per il loro godimento e precisamente: 13 mq del locale terraneo posto al civico n.30 riportato in Catasto
Fabbricati al foglio 1, mappale 116 sub 16, piano T, categoria C/1, classe 6; appartamento al civico n.32 posto al primo piano, composto da due vani oltre accessori, tra cui locale deposito al primo piano sottostrada, riportato in Catasto Fabbricati al foglio 1, mappale 116 sub 18, piano S1-1, categoria A/4, classe 2, consistenza vani 4,5, superficie catastale totale mq. 138, rendita euro 267,27 ed appartamento al civico n.32 posto al secondo piano, composto da tre vani oltre accessori riportato in Catasto
Fabbricati al foglio 1, mappale 116 sub 19, piano 2, categoria A/4, classe 2, consistenza vani 5, superficie catastale totale mq. 134, rendita euro 296,96.
Questi affermava anche che, ad eccezione di un locale e di un appartamento che sono locati, gli altri immobili continuano a rimanere incustoditi con conseguenze anche in ordine alla loro manutenzione che si rende sempre più difficoltosa e necessaria con il passare del tempo.
Così, l'attore tentava di procedere ad una divisione bonaria, invano, mediante ulteriori successivi inviti rivolti al convenuto sia verbalmente sia con racc.ta n.13985406169-7 dell'11/04/2016 sia con la recente racc.ta n. 15335773008-6 del 18/04/2018 sia con PEC del 16/05/2018 inviata al procuratore del convenuto. Per tutte queste ragioni, con atto di citazione notificato in data 08/11/2021, il SI.
[...]
conveniva, dinanzi a codesto Tribunale di Salerno, suo fratello SI. per Parte_1 _1
pagina 4 di 11 sentir dichiarare aperte le successioni dei propri genitori nata a [...] Persona_1
GL (SA) il 03/08/1938 e deceduta a in data 25/05/2008 e nato a [...] Persona_2
GL (SA) l'01/03/1934 e deceduto in data 08/01/2011 e, previo accertamento della massa ereditaria e scioglimento della comunione dei beni mobili ed immobili descritti in atto di citazione, disporre la divisione giudiziale con attribuzione a ciascun legittimo erede della rispettiva quota mediante un comodo progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un Consulente Tecnico d'Ufficio da nominare, con obbligo di rendiconto da parte del convenuto da condannare al _1 pagamento in favore dell'attore della quota spettante a quale corrispettivo per il godimento di buona parte degli immobili oggetto della presente divisione goduti e posseduti dal convenuto tuttora e già prima dall'apertura della successione.
L'attore chiedeva, altresì, la condanna del convenuto a corrispondergli la propria quota del 50% per tutte le spese sostenute per la gestione dei beni per cui è causa sia sotto l'aspetto manutentivo degli stessi, sia sotto l'aspetto economico, stante peraltro il totale disinteresse del convenuto. Infatti, il SI.
affermava di aver sostenuto tutte le spese occorrenti per la presentazione e Parte_1 pagamento imposta per le successioni di morte dei genitori, volture catastali con relative spese tecniche nonché spese per la mediazione, certificazione notarile ipocatastale, iscrizione a ruolo e CTU.
Instaurato così il contraddittorio, ed incardinato il presente procedimento, il convenuto rimaneva contumace, nonostante la regolarità della notifica.
fIn sede istruttoria, con ordinanza del 28/02/2021, veniva nominato il Dott. quale Persona_4
CTU. L'attore nominava quale proprio CTP il Geom. con il quale partecipava Controparte_2 alle operazioni peritali. Depositate le varie note di trattazione disposte e, dopo diverse richieste di proroga dei termini da parte del CTU per il deposito della relazione che veniva depositata in data
23/10/2023, la causa veniva rinviata al 24/06/2025 per la precisazione delle conclusioni.
In accoglimento dell'istanza di anticipazione d'udienza depositata dall'attore, la predetta udienza veniva anticipata al 03/12/2024.
Con ordinanza dell'08/01/2025, la presente causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del convenuto, sig. , che, nonostante la _1 regolarità della notifica dell'atto di citazione, non provvedeva a costituirsi in giudizio.
- In punto di diritto
Le disposizioni codicistiche stabiliscono che, quando il medesimo diritto reale è in contitolarità fra più soggetti, può parlarsi di comunione.
pagina 5 di 11 Il Codice civile all'articolo 1111 prescrive che “Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione…”
Per sciogliere la comunione, la legge ha quindi previsto l'istituto della divisione: può essere negoziale o giudiziale. Nel primo caso sarà volontaria e posta in essere mediante un accordo negoziale oppure a mezzo di una disposizione testamentaria e si tratterà di divisione del testatore prevista dall'articolo 734 del Codice civile. Nel secondo caso, qui di interesse, verrà disposta dal giudicante su richiesta dei condividenti. La sua disciplina è regolata dalle norme sullo scioglimento della comunione dei beni e dalle norme sulla divisione ereditaria di cui agli articoli 713 e seguenti del
Codice civile.
La divisione giudiziale è una modalità di attivazione procedimento di divisione previsto dal codice civile e consente a ciascun erede di godere e disporre dei beni pervenuti per successione in maniere piena e senza le limitazioni imposte dalla comunione.
Questa si ha quando più soggetti sono chiamati a succedere in un'eredità e non trovano un accordo per la ripartizione dei beni e può provvedersi giudizialmente alla ripartizione del patrimonio ereditario e quindi allo scioglimento della comunione.
Ha inizio mediante un'azione giudiziale attivabile dai condividenti.
Il codice non prevede una disciplina generale della divisione ma una specifica per la divisione ereditaria. L'articolo 1116 c.c., tuttavia, stabilisce che “Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione dell'eredità, in quanto non siano in contrasto con quelle sopra stabilite”.
Sotto il profilo processuale, tale tipologia di divisione impone il litisconsorzio necessario per gli eredi, mentre non si applica ai chiamati all'eredità che non hanno ancora acquistato la qualità di eredi.
Il procedimento di divisione prevede la stima del valore dei beni oggetto del patrimonio ereditario. Il calcolo consiste nell'effettuare la differenza tra le attività e le passività lasciate dal de cuius per ottenere una somma netta che costituirà la massa ereditaria da dividere.
La domanda di divisione giudiziale può essere proposta da ciascun condividente quando lo ritenga opportuno. La domanda di uno solo di essi muove l'inizio della divisione. Preventivamente alla domanda di divisione in giudizio, tuttavia, occorre tentare obbligatoriamente la mediazione civile ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo numero 28 del 2010 che, nel caso di specie, veniva regolarmente tentata senza, però, giungere all'accordo delle parti.
La comunione ereditaria si scioglie con la divisione dell'eredità: essa consiste nel frazionamento fra i diversi eredi, in proporzione alla quota spettante a ciascuno di essi, di tutti i beni facenti parte della comunione.
In tal modo, ogni singolo erede diventa unico proprietario esclusivo dei beni che gli vengono assegnati. pagina 6 di 11 - Nel merito e in ordine alle risultanze delle indagini peritali
La domanda è fondata e va accolta.
Nella fattispecie, i fatti oggetto di doglianza attorea possono ritenersi provati sulla base della documentazione prodotta e a seguito della espletata CTU tecnica.
In sede istruttoria, si disponeva la nomina, in qualità di CTU, del Dott. Architetto cui Persona_4 venivano formulati i seguenti quesiti:
1) Descrivere i beni oggetto di comunione tra le parti indicati negli atti e risultanti dai documenti prodotti (ivi compresi i beni mobili – somme liquide e depositate in titoli) ad eccezione dei beni successivamente esclusi dalla comunione dalle parti;
2) Procedere, in particolare, all'individuazione degli immobili – ubicazione, confini, dati catastali - acquisendo, ove non in atti, la certificazione catastale aggiornata;
3) Dire se gli immobili siano comodamente divisibili: se sia possibile procedere al loro frazionamento in singole unità, in ragione delle norme urbanistiche vigenti e del numero dei condividenti;
4) Accertare la conformità dei beni in comunione alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, in particolare se presenti o meno i requisiti che ne garantiscono la legittimità urbanistica e ne consentono la commerciabilità ai sensi della L. n. 47/1985 e succ. mod.; 5) In caso di comoda divisibilità, dire quali sono i lavori necessari per il materiale frazionamento dei beni e ne indichi i costi;
6) Accertare il valore di mercato dei beni all'attualità; 7) Predisporre un progetto di divisione sulla base delle quote spettanti ai singoli condividenti applicando i criteri previsti dall'art. 727 c.c. e compensando eventuali ineguaglianze in natura con un equivalente in denaro (e altresì indicando i lavori necessari per il materiale frazionamento del bene ed i relativi costi); 8) Determinare il valore in termini monetari ed all'attualità delle singole quote spettanti a ciascun condividente;
9) Determinare il valore locativo degli immobili locati e le spese e gli oneri sostenuti dalle parti a vantaggio dei beni indivisi.
Data la pluralità degli immobili oggetto di causa, vi è stata la possibilità di procedere ad una comoda divisibilità secondo le disposizioni previste dall'art. 1114 c.c.
In ordine alla suddetta divisibilità, il consulente rappresentava che la soluzione economicamente più valida e percorribile fosse quella di eseguire dei frazionamenti delle u.i.u necessari per la costituzione di due quote eque da poter assegnare ai condividenti. Questi stimava i costi per le operazioni tecniche descritte pari a circa € 2.500. Tali costi non venivano riportati in detrazione al più probabile valore di mercato essendo irrisori rispetto al valore dei beni oggetto di stima e rientranti nell'oscillazione del valore stimato.
Al fine di accertare il valore di mercato dei beni, si procedeva attraverso due metodologie di stima: una relativa al valore unitario medio derivato da valutazioni sintetiche dirette fatte da agenzie immobiliari di TE GL e dintorni, per immobili analoghi a quello oggetto della stima in rapporto pagina 7 di 11 all'estensione, ubicazione, orientamento, stato d'uso, ecc.; l'altra inerente al valore unitario ricavato dai dati dell'Osservatorio Nazionale dei Beni Immobiliari - OMI (fonte Agenzia del Territorio), il listino ufficiale delle quotazioni immobiliari e il borsino immobiliare.it.
Con la prima metodologia è stato possibile conoscere come gli operatori immobiliari della zona hanno stimato beni analoghi, ubicati nella stessa zona e similari al bene in esame.
Con la seconda metodologia è stato possibile, di contro, svincolarsi dai pareri del mercato locale e controllare (attraverso una tendenza più generale frutto di una più estesa indagine, non solo locale, implementata da un modello statistico risultante dalle analisi ufficiali dell'Agenzia del Territorio) eventuali sbilanciamenti in eccesso o in difetto del primo risultato, collegando la reale consistenza metrica del bene ad un valore unitario interpolato nell'intervallo di confidenza dei dati dell'Osservatorio, in base alle caratteristiche possedute dal cespite da stimare.
La media aritmetica equi-ponderale dei due risultati ha fornito, infine, il più probabile valore capitale.
Per un'ottimale valutazione del bene sono stati utilizzati i coefficienti di merito che caratterizzano le proprietà (plusvalenze e minusvalenze) del bene oggetto di stima, individuando così peculiarità che diversificano l'immobile dai beni ordinari e comparabili presenti nello stesso orizzonte spaziale.
Questi coefficienti possono essere divisi in due gruppi: 1) quelli caratterizzanti l'intero edificio;
2) quelli caratterizzanti l'immobile oggetto di stima.
I più probabili valori di mercato sono stati poi calcolati attraverso una produttoria dei parametri desunti dalle tabelle dei coefficienti di merito con i Valori Capitali desunti dalla media dei procedimenti visti in precedenza, e ciò secondo il medito dell'estimo che è unico e si articola nelle fasi di formazione dei valori capitali e aggiunte e detrazioni agli stessi.
In merito alla stima dei terreni ricadenti nei vari lotti si è proceduto con l'applicazione dei metodi descritti in precedenza.
Nella relazione, il compendio ereditario veniva diviso in n. 4 lotti di cui i primi due per i fabbricati e gli altri due per i terreni.
Rispetto ai lotti n.1 e n. 2, il calcolo delle superfici è dato dalla superficie commerciale misurata al lordo delle tamponature perimetrali e delle tramezzature interne;
invece, per le pertinenze ad ornamento sono state computate in funzione dei prezzi marginali riscontrabili in letteratura.
Dall'omogeneizzazione delle pertinenze tramite opportune aliquote, si è pervenuti al computo della superficie equivalente.
Inerentemente ai lotti n.3 e n.4, per un'ottimale valutazione dei beni sono stati utilizzati i coefficienti di merito che caratterizzano le minusvalenze del bene oggetto di stima, individuando così peculiarità che diversificano gli specifici beni comparabili presenti nello stesso orizzonte spaziale. pagina 8 di 11 Con l'utilizzazione dei parametri riportati in perizia è stato possibile “modulare” il valore di un terreno agricolo per adeguarlo alle sue caratteristiche tecniche intrinseche ed estrinseche.
Al lotto n. 1, calcolato, al più probabile valore di mercato, veniva attribuito il valore di € 285.900,00. Il lotto n. 2 veniva valutato € 287.700,00. Il lotto n. 3 € 46.100,00 e il n. 4 in € 42.400,00.
L'intero compendio ereditario veniva, dunque, quantificato nella somma di € 662.100,00.
Eseguita la stima dell'intera massa ereditaria oggetto di causa, va assegnata ai due germani in giudizio il valore di 1/2 dell'intera massa ereditata.
Viste le quote legittime spettanti ai fratelli pari a ½, il valore che spetterebbe ad ognuno di CP_1 essi ammonta a € 331.050,00.
Infine, in merito alla determinazione del valore locativo degli immobili locati e le spese e gli oneri sostenuti dalle parti a vantaggio dei beni indivisi, il CTU attribuiva il valore di € 4.956,12 all'immobile n.1 (appartamento P1), censito in N.C.E.U. al foglio 01 - p.lla 116 - sub. 18, facente parte del lotto 1 – via A. Calabritto n.32; il valore di € 739,20 all'immobile n.3 (garage è sito al piano terra), censito in
N.C.E.U. al foglio 01 - p.lla 116 - sub. 16, facente parte del lotto 3 - via A. Calabritto n.30; ancora, il valore di € 7.843,20 all'immobile n.4 (ristorante PT), censito in N.C.E.U. al foglio 01 - p.lla 116 - sub.
16, facente parte del lotto 3 – via A. Calabritto nn.26/28; il valore di € 4.726,80 immobile n.5
(appartamento P2), censito in N.C.E.U. al foglio 01 - p.lla 116 - sub. 19, facente parte del lotto 3 – via
A. Calabritto n.32; il valore di € 4.704,96 all'immobile n.8 (appartamento P1), censito in N.C.E.U. al foglio 01 - p.lla 226 - sub. 21 e (deposito sottotetto P4) sub 29, facente parte del lotto 4 – via A. Diaz
n.51.
Il valore locativo totale risulta, dunque, pari a € 22.970,28.
Il lotto n. 1 va abbinato al lotto n. 3 per un valore complessivo di € 332.000,00 mentre il lotto n. 2 abbinato al lotto 4 per un valore di € 330.100,00 con un conguaglio di € 1.900,00 da porre a carico dell'assegnatario della prima soluzione.
Inoltre, si precisa che gran parte degli immobili indicati dal CTU nel lotto N.1 sono occupati dal convenuto e dal suo nucleo familiare, come evidenziati nelle 3 planimetrie depositate in allegato alle note di trattazione del 24/04/24. A tal proposito, si evidenzia che il convenuto ha _1 posseduto e continua a possedere, con godimento in via esclusiva, gran parte dei beni immobili indicati nel lotto 1 siti in TE GL alla via Calabritto n.32 ove risiede con il suo nucleo familiare dal 23.09.2009 cioè, già prima dell'apertura delle successioni ereditarie, giusta certificati di residenza anche storico di cui l'ultimo del 24/04/2024.
Tornando al valore locativo degli immobili, è emerso che gli immobili occupati dal convenuto , indicati dal CTU sotto i numeri 1, 2 e 4 , hanno un importo di canone annuo complessivo di € 10.422,12 così pagina 9 di 11 distinto (€ 4.956,12 per l'appartamento al primo piano indicato al n.1 censito in NCEU al foglio 01
p.lla 116 sub.18; € 739,20 per il garage indicato al n.2 censito in NCEU al foglio 01 p.lla 116 sub 16 ed
€ 4.726,80 per l'appartamento al secondo piano indicato al n.4 censito in NCEU al foglio 01 p.lla 116 sub 19.
Pertanto, calcolando il periodo di occupazione a partire dall'apertura dell'ultima successione paterna dell'08/01/2011 ad oggi il totale complessivo è di 13 anni e 2 mesi per un totale di € 137.224,56 di cui il convenuto deve corrispondere il 50% pari ad € 68.612,28 in favore dell'attore.
Concludendo, si ritiene equo accogliere anche la richiesta di rimborso della somma di € 5.420,53 pari al 50% sulla somma complessiva di € 10.841,05 per le spese sostenute da parte attrice per intero così distinta: € 2.278,58 per spese di successioni di morte dei genitori, volture catastali con relative spese tecniche già depositate in atti;
€ 2.400,00 per la certificazione notarile ipocatastale come da fattura del notaio n.5 del 28/06/2019; € 6.162,47 spesa per la CTU, giusta decreto di liquidazione del Per_3
18/12/2023, giusta fatture del CTU Arch. e bonifici effettuati dall'attore. Persona_4
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in persona del Giudice
Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento della domanda di parte attrice, dichiara aperta la successione dei sig.ri Persona_1
nata a [...] il [...] e deceduta in data 25/05/2008, e
[...] Per_2
nato a [...] l'[...] e deceduto in data 08/01/2011;
[...]
- accerta la massa ereditaria con le modalità di cui in motivazione, e dichiara sciolta la comunione dei beni descritti e ,per l'effetto, attribuisce la quota comprendente i lotti n. 2 e n. 4 pari ad € 330.100,00 al sig. e la quota comprendente i lotti n. 1 e n. 3 per € 332.000,00 al sig. Parte_1
con contestuale ordine di conguaglio a carico del convenuto pari € 1.900,00 da _1 corrispondere a parte attrice;
- condanna il convenuto contumace al pagamento della somma di € 68.612,28 in favore dell'attore, come corrispettivo per il godimento degli immobili descritti in motivazione di cui il sig.
[...]
risulta attuale possessore;
CP_1
- condanna parte convenuta al pagamento della somma di € 5.420,53 da corrispondere in favore dell'attore per la quota a questi spettante di tutte le spese versate per intero e relative ai beni in comune;
pagina 10 di 11 - condanna il convenuto contumace alla rifusione delle spese giudiziarie pari a € 29.193,00 oltre competenze ed onorari di causa come da legge, da distrarsi in favore della procuratrice, Avv. Patrizia
Stanzione, antistataria;
- pone le spese di CTU a carico del convenuto contumace soccombente.
Salerno 23 luglio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Oliva
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