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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/12/2024, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 5157/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5157/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Carignano (TO), Via Parte_1 C.F._1
Roma n. 2, presso lo studio dell'avv. TRABUCCO LETIZIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Torino, Via Controparte_1 C.F._2
Assarotti n. 9, presso lo studio dell'avv. DE BONI FEDERICA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, esprime parare favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in ORBASSANO il 05/04/2003.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ORBASSANO (atto n. 5 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003). Per_ Dal matrimonio è nata una figlia: il 03/08/2009.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 26/06/2017. Con ricorso depositato il 25/02/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ORBASSANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che: Per_
1. affida la figlia minore in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione materna e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione.
I genitori si impegnano ad evitare qualsivoglia coinvolgimento della figlia nella crisi del loro rapporto, ad ispirare le scelte di vita nel suo preminente interesse, a collaborare nel progetto educativo, adoperandosi, in particolare, per una precisa e tempestiva consultazione in merito alle decisioni Per_ fondamentali relative a che dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
2. Salvo diverso accordo intervenuto tra i genitori e, in ogni caso, nel pieno rispetto della volontà e delle esigenze, necessità ed impegni – scolastici ed extrascolastici – della minore, anche in considerazione dell'età anagrafica, disporre che il padre veda e tenga con sé la figlia minore secondo le seguenti modalità e tempistiche:
• a settimane alterne, il venerdì dall'orario di uscita scuola sino al lunedì mattina, nonché dal mercoledì pomeriggio all'uscita da scuola, sino al venerdì mattina • nel periodo delle vacanze scolastiche natalizie: ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, con prosecuzione dell'alternanza in corso
• ad anni alterni, per l'intero periodo delle vacanze scolastiche pasquali
• nel periodo delle vacanze scolastiche estive: due settimane da concordarsi tra i genitori in relazione alle rispettive esigenze lavorative
• in occasione delle ulteriori festività nel corso dell'anno ed in corrispondenza dei cd ponti, i genitori si accorderanno di volta in volta.
3. ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della minore quando è con sé.
4. le spese straordinarie, così come meglio previste e disciplinate dal Protocollo d'Intesa in data 15 marzo 2016, comprensive dei costi relativi all'abbigliamento, verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
DÀ ATTO che:
5. l'assegno unico ed universale continuerà ad essere percepito dalla signora . CP_1
6. la figlia continuerà a risultare a carico fiscale dei genitori nella misura del 50%.
7. la casa già coniugale – nelle more ed in virtù degli accordi separativi – divenuta di esclusiva proprietà del signor continuerà ad essere abitata dallo stesso. Parte_1
8. salvo il puntuale adempimento di quanto in questa sede pattuito, le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere, pertanto, più nulla a che pretendere, l'uno dall'altra, per nessuna ragione e/o titolo.
9. le spese legali della presente procedura sono state integralmente corrisposte dal signor Pt_1
[...]
SPESE di lite come da accordo tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
06/12/2024.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5157/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Carignano (TO), Via Parte_1 C.F._1
Roma n. 2, presso lo studio dell'avv. TRABUCCO LETIZIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Torino, Via Controparte_1 C.F._2
Assarotti n. 9, presso lo studio dell'avv. DE BONI FEDERICA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, esprime parare favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in ORBASSANO il 05/04/2003.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ORBASSANO (atto n. 5 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003). Per_ Dal matrimonio è nata una figlia: il 03/08/2009.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 26/06/2017. Con ricorso depositato il 25/02/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ORBASSANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che: Per_
1. affida la figlia minore in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione materna e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione.
I genitori si impegnano ad evitare qualsivoglia coinvolgimento della figlia nella crisi del loro rapporto, ad ispirare le scelte di vita nel suo preminente interesse, a collaborare nel progetto educativo, adoperandosi, in particolare, per una precisa e tempestiva consultazione in merito alle decisioni Per_ fondamentali relative a che dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
2. Salvo diverso accordo intervenuto tra i genitori e, in ogni caso, nel pieno rispetto della volontà e delle esigenze, necessità ed impegni – scolastici ed extrascolastici – della minore, anche in considerazione dell'età anagrafica, disporre che il padre veda e tenga con sé la figlia minore secondo le seguenti modalità e tempistiche:
• a settimane alterne, il venerdì dall'orario di uscita scuola sino al lunedì mattina, nonché dal mercoledì pomeriggio all'uscita da scuola, sino al venerdì mattina • nel periodo delle vacanze scolastiche natalizie: ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, con prosecuzione dell'alternanza in corso
• ad anni alterni, per l'intero periodo delle vacanze scolastiche pasquali
• nel periodo delle vacanze scolastiche estive: due settimane da concordarsi tra i genitori in relazione alle rispettive esigenze lavorative
• in occasione delle ulteriori festività nel corso dell'anno ed in corrispondenza dei cd ponti, i genitori si accorderanno di volta in volta.
3. ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della minore quando è con sé.
4. le spese straordinarie, così come meglio previste e disciplinate dal Protocollo d'Intesa in data 15 marzo 2016, comprensive dei costi relativi all'abbigliamento, verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
DÀ ATTO che:
5. l'assegno unico ed universale continuerà ad essere percepito dalla signora . CP_1
6. la figlia continuerà a risultare a carico fiscale dei genitori nella misura del 50%.
7. la casa già coniugale – nelle more ed in virtù degli accordi separativi – divenuta di esclusiva proprietà del signor continuerà ad essere abitata dallo stesso. Parte_1
8. salvo il puntuale adempimento di quanto in questa sede pattuito, le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere, pertanto, più nulla a che pretendere, l'uno dall'altra, per nessuna ragione e/o titolo.
9. le spese legali della presente procedura sono state integralmente corrisposte dal signor Pt_1
[...]
SPESE di lite come da accordo tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
06/12/2024.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.