Sentenza 6 novembre 2006
Massime • 1
In tema di condominio, con riferimento all'uso della cosa comune, nel caso in cui il condomino, pur autorizzato dall'assemblea condominiale a realizzare un solaio nel cavedio del ballatoio e a proteggere lo stesso con una vetrata, abbia invece realizzato, sul ballatoio medesimo, oltre al solaio, un manufatto in pannelli di alluminio e cartongesso, sottraendo aria e luce alla restante parte del ballatoio, in contrasto con la destinazione funzionale del cavedio, egli, nell'appropriarsi di tale area, accorpandola al proprio appartamento, incorre violazione dell'articolo 1102 cod. civ., che non consente di sottrarre definitivamente la cosa comune alle possibilità di utilizzazione collettiva, salvo il consenso unanime dei condomini.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/11/2006, n. 23612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23612 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - rel. Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA EN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GUIDUBALDO DEL MONTE 61, presso lo studio dell'avvocato AMATO ARTURO, che la difende unitamente all'avvocato GIACOBBE GIOVANNI, giusta procura speciale per Notaio Dr. AURELI C. in Roma rep. 31292 del 07/02/06;
- ricorrente -
contro
OV MM, elettivamente domiciliata in ROMA VIA N. RICCIOTTI 11, presso lo studio dell'avvocato SINIBALDI MICHELE, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
CONDOMINIO LARGO MASSIMO 3 ROMA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2628/2002 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 03/07/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 23/03/2006 dal Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA;
udito l'Avvocato GIACOBBE Giovanni, difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCHIAVON Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 16.6.97 EM VA convenne in giudizio davanti al Tribunale di Roma AL TT ed il condominio di Largo Messico N.
3 - Roma deducendo, in qualità di condomina, proprietaria di un appartamento posto al 2 piano dell'edificio condominiale, che, TT AL, proprietaria dell'appartamento adiacente al suo, contravvenendo al deliberato dell'assemblea condominiale del 13.10.95, che aveva autorizzato i singoli condomini a realizzare un solaio nel cavedio del ballatoio ed a proteggere lo stesso con una vetrata, aveva realizzato oltre al solaio un manufatto in pannelli di alluminio e cartongesso, sul ballatoio, includendo nel proprio appartamento un'area condominiale, sottraendo aria e luce alla restante parte del ballatoio. Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata l'illegittimità della Delib. 21 maggio 1997 con la quale l'assemblea aveva deciso di non intentare azioni giudiziarie nei confronti della Perrone, con condanna di quest'ultima alla demolizione del manufatto ed al ripristino dello status quo ante. Costituitisi, entrambi i convenuti contestavano la domanda asserendo da un lato che le opere erano state autorizzate dalla Delib. 13 ottobre 1995 e che il ballatoio sul quale era stato realizzato il manufatto era di proprietà esclusiva della TT quale pertinenza del suo appartamento.
Chiedevano, pertanto, l'accoglimento delle eccezioni di carenza di legittimazione attiva della TT e di inammissibilità dell'appello e, nel merito, il rigetto della domanda. Espletata C.T.U. il Tribunale, con sentenza N. 29436/2000 respingeva tutte le domande condannando la OV al pagamento delle spese giudiziali.
Su impugnazione della VA, la corte di appello di Roma, con sentenza 3.7.2002 in parziale riforma, condannava la TT all'eliminazione del manufatto ed al ripristino dello status quo ante. Afferma la corte d'appello, per quanto ancora interessa che, sulla base della C.T.U. espletata è stato accertato che mentre la delibera aveva autorizzato i singoli condomini alla costruzione dei solai a copertura dei cavedi esistenti sui ballatoi di servizio ed alla chiusura di essi con vetrate, la TT, realizzato il solaio, aveva chiuso la superficie con una tamponatura in pannelli di alluminio e laminato plastico, rivestiti internamente in cartongesso, appropriandosi del ballatoio condominiale che accorpava al suo appartamento, sottraendo luce al pianerottolo ed alterando l'estetica del fabbricato.
Ciò accertato ritiene la corte territoriale che è stato leso il diritto di comproprietà dei condomini sulle parti comuni, non essendo consentito, ai sensi dell'art. 1102 c.c. di attrarre la cosa comune, in tutto o in parte nella disponibilità esclusiva di un singolo condomino che la occupi permanentemente, alterando così la destinazione del bene, compromettendo il pari uso da parte degli altri condomini;
e riducendo altresì la luce sul ballatoio. Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione la TT che ha depositato memoria.
Resiste con controricorso la VA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deduce la ricorrente a motivi di impugnazione.
1. la violazione dell'art. 112 c.p.c. o erronea valutazione delle risultanze processuali in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 - per avere la corte d'appello erroneamente condannato la VA al ripristino dello status quo ante NONOSTANTE la stessa, con l'atto di appello avesse chiesto l'accertamento dell'illegittimità del manufatto realizzato dalla TT sul ballatoio condominiale esterno, NON riproponendo la censura relativa alla chiusura del cavedio operata sul vano scale padronale interno, RINUNZIANDO con ciò ad una parte della domanda formulata in 1^ grado e che comprendeva anche il ripristino della finestra condominiale delle scale, ubicata nel vano scala;
2. l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione ex art. 360 c.p.c., n.
5 - per avere la corte d'appello ERRONEAMENTE: A)
addebitato alla TT, la sottrazione di luce ed aria alla proprietà condominiale nonostante la sottrazione sia avvenuta in relazione alla chiusura del cavedio realizzata sul pianerottolo padronale, la cui liceità non era stata oggetto del giudizio d'appello; B) ritenuto irrilevante (ai fini di escludere l'illiceità dei manufatti) la possibilità per la VA di raggiungere l'ascensore, riferendosi con ciò alle opere realizzate nel ballatoio esterno;
ed, allo stesso tempo, giudicato illegittima la riduzione della luce, riferendosi con ciò al manufatto realizzato nel cavedio del pianerottolo padronale del vano scala, NON oggetto del giudizio d'appello;
3. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1102 e 1117 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 - per avere la corte d'appello ERRONEAMENTE: A) ritenuto abusiva l'incorporazione dello spazio condominiale attraverso la costruzione del manufatto sul ballatoio esterno, NONOSTANTE non si trattasse di spazio condominiale, ma di spazio di proprietà esclusiva, perché destinato esclusivamente a consentire l'accesso all'ingresso di servizio della TT e quindi pertinenza di suo appartamento;
B) ritenuto, nella specie, sussistente il divieto ex art. 1102 c.c. di attrarre la cosa comune nella disponibilità esclusiva di uno dei condomini, NONOSTANTE, essendo la comproprietà un diritto disponibile, i condomini tutti concordi, compresa la VA, avessero di essa disposto con delibera condominiale dando l'assenso preventivo alla utilizzazione di quello spazio in via esclusiva;
4. la violazione dell'art. 1120 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n.
3 - per avere la corte d'appello erroneamente ritenuto illecite le opere fatte dalla TT NONOSTANTE: A) le stesse fossero state autorizzate con la delibera del '95; B) le stesse non avessero comportato per la VA un sostanziale pregiudizio dei suoi diritti, avendo essa mantenuto intatta la possibilita' di utilizzare servizi comuni;
C) la copertura in alluminio, anziché in vetro non costituisca una innovazione comportante un pregiudizio intollerabile essendo il pianerottolo illuminato da altre fonti di luce naturale;
5. l'erronea valutazione delle risultanze processuali ex art. 360 c.p.c., n.
5 - per avere la corte d'appello erroneamente condannato la TT al totale ripristino NONOSTANTE: A) essendo stati i lavori autorizzati dall'assemblea, al più poteva la ricorrente essere condannata a sostituire la tamponatura in alluminio con quella in vetro;
B) le modalità di tamponatura realizzate sul ballatoio esterno (in vetro o in alluminio) non abbiano alcuna influenza in termini di privazione di luce o aria sulla proprietà condominiale. Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, la censura di ultrapetizione si fonda su una asserita implicita rinunzia, da parte della resistente ad una parte delle domande formulate nel giudizio di 1^ grado: quella relativa alla chiusura del cavedio realizzata dalla ricorrente TT sul vano scale interno;
rinunzia che, in realtà, non c'è stata. Infatti, se è vero che nelle conclusioni di appello, l'appellante aveva fatto preliminare richiesta di accertamento dell'illegittimità del manufatto realizzato dalla TT sulla porzione di ballatoio di proprietà condominiale (con apparente esclusione delle altre opere), è anche vero che nelle stesse conclusioni, avendo l'appellante chiesto il risarcimento dei danni, anche in relazione alla circostanza che sarebbero state sottratte aria e luce, tale conclusione è coerente solo con la realizzata interclusione del cavedio, con la conseguenza che la domanda di ripristino dello stato dei luoghi non poteva non riguardare implicitamente anche l'eliminazione della interclusione creata dal manufatto rispetto alla finestra esistente nel vano scala. E, del resto, questa doglianza è stata pacificamente considerata nel giudizio d'appello, come facente parte della materia del contendere, senza contestazione alcuna da parte della TT. Il motivo di ricorso va, quindi, respinto. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente riprende la precedente censura di implicita rinuncia da parte della VA alla domanda di riduzione in pristino delle opere di modifica del cavedio, qualificando come contraddittoria la motivazione (riferita alla chiusura del cavedio), solo perché la relativa domanda non farebbe più parte della materia del contendere;
ma ciò, come detto sopra, non corrisponde al vero perché non c'è stata alcuna rinuncia implicita alla domanda, anche con riguardo alla finestra avendo la questione della sottrazione di luce ed aria, continuato ad investire il giudice del gravame. Il motivo, va, pertanto, disatteso. Quanto al terzo motivo di ricorso, la censura è inammissibile con riferimento al profilo sub A), in quanto la ricorrente prospetta una questione nuova (quella della proprietà esclusiva dell'area da lei occupata con la realizzazione del manufatto, questione risolvibile solo in base ai titoli dominicali che prevedano la proprietà esclusiva del ballatoio (titoli dei quali la TT non ha fornito alcuna prova);
e ciò dal momento che il ballatoio è una componente essenziale dell'edificio comune, avendo una attitudine oggettiva al godimento ed al servizio comune, per cui è valida la sua appartenenza ai beni comuni ex art. 1117 c.c.. La censura in esame è, inoltre, infondata quanto al profilo sub B), in quanto, come spiega la corte di appello, la TT, non solo non si è attenuta a quanto deliberato dall'assemblea - perché ha chiuso il cavedio del ballatoio di servizio anziché con vetrate, con una tamponatura in pannelli di alluminio rivestiti in cantongesso, sottraendo aria e luce al pianerottolo condominiale, in contrasto con la destinazione funzionale del cavedio e alterando l'estetica del fabbricato, ma si è appropriata dell'area, accorpandola al proprio appartamento, incorrendo, come correttamente evidenziato dalla corte d'appello, nella violazione dell'art. 1102 c.c., che non consente di sottrarre definitivamente la cosa comune alla possibilità di utilizzazione collettiva, salvo il consenso unanime di tutti i condomini;
cosa che, nella specie, non risulta essere avvenuta. Il motivo va, perciò, rigettato.
I motivi, quarto e quinto del ricorso vanno respinti in quanto ripetitivi delle questioni relative al consenso prestato dalla VA, nell'assemblea del 1995; consenso non estensibile all'opera realizzata dalla TT perché, come detto sopra, diversa da quella autorizzata ed implicante, come accertato dal C.T.U., alle cui conclusioni la corte si è attenuta, la sottrazione di aria e luce al pianerottolo, oltre l'alterazione dell'estetica del fabbricato, così comportando anche la violazione dell'art. 1220 c.c., contrariamente a quanto assume la ricorrente;
mentre la circostanza che la VA possa ancora accedere all'ascensore di servizio e che il pianerottolo goda di una qualche luce proveniente da altre fonti, non toglie che l'area del manufatto sia stata, comunque, sottratta definitivamente all'uso comune;
e che il pregiudizio per la riduzione della luce e dell'aria sussista;
il che non è compatibile con il disposto dell'art. 1102 c.c.. Il ricorso va, pertanto, respinto.
Segue alla soccombenza la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della OV (non avendo il condominio svolto attività difensiva), nella misura che si liquida in dispositivo.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore della OV, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 2.100,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2006
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2006