Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/06/2025, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 14.05.2025, ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 2783/2023 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv. ti Dario Belluccio e Pio Merotta Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Sedda ed Amodio Marzocchella
RESISTENTE
OGGETTO: revoca Reddito di Cittadinanza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.03.2023, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di
Giudice del Lavoro, esponendo di essere titolare di Reddito di Cittadinanza dopo l'accoglimento della CP_ domanda presentata in data 1.12.2020; che, con missiva del 16.09.2022, l' le ha comunicato la revoca della prestazione per mancanza del requisito di residenza decennale in Italia con richiesta di restituzione delle somme indebitamente versate;
di aver presentato, in data 27.02.2023, ricorso amministrativo, rimasto inevaso e, dunque, da considerarsi rigettato.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di “In via pregiudiziale: ove ritenuto opportuno e ferme le prospettazioni principali di cui in ricorso, sospendere il giudizio e disporre rinvio pregiudiziale, ex art. 267 TFUE, alla CGUE con formulazione del seguente quesito (o altro che il Giudice riterrà di formulare): a. “se l'art. 29 e l'art. 26 direttiva 2011/95, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una norma nazionale come quella contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera a) DL 4/2019 che prevede il requisito di 10 anni di residenza nello Stato Italiano, in aggiunta al requisito di 2 anni continuativi antecedenti la domanda, al fine di accedere a una prestazione di contrasto alla povertà e di sostegno nell'accesso al lavoro e pagina 1 di 5
D.L. 4/2019 nella medesima parte sopra indicata, per contrasto con gli artt. 3 e 4 Cost. nonché 117 primo comma Cost. (quest'ultimo in relazione all'art. 34 CDFUE) e delle altre norme che il Giudice vorrà indicare;
SUCCESSIVAMENTE, in via principale e nel merito: c. accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall' consistente nell'aver adottato nei confronti CP_1
del ricorrente il provvedimento di revoca del RDC n° 3607889 di cui alla lettera del 16 settembre
2022 a causa della mancanza del requisito dei 10 anni di pregressa residenza in ITALIA;
d. accertare e dichiarare che quanto percepito dalla ricorrente nel periodo di erogazione del RDC n° 3607889 anno 2020 è stato legittimamente percepito;
e. conseguenzialmente, in riferimento alla richiesta di restituzione dell'indebito n° 17358315 del 23.12.2022, per effetto dell'accoglimento della richiesta di cui al punto “d”, annullare la richiesta di restituzione di indebito e dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente in restituzione all' ordinando, altresì, all' di sospendere qualsiasi CP_1 CP_1 procedura di riscossione eventualmente attivata;
f. condannare l' a pagare alla ricorrente CP_1
l'importo spettante a titolo di RDC nella medesima misura riconosciuta sino al momento della revoca e sino al completamento del periodo legalmente previsto, o in subordine a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, ovvero la diversa somma che il Giudice riterrà di liquidare QUALE piano di
RIMOZIONE ex art. 28, c. 5 D.lgs. 150/2011: h. ordinare all' di ammettere la ricorrente al RDC CP_1
anche per le eventuali domande successive alla data della ordinanza, ferma la verifica di tutti i requisiti previsti dal DL 4/19, salvo quello della residenza decennale. In via subordinata: i. accogliere la sola domanda sopra rubricata al punto sub d) limitatamente alla insussistenza dell'obbligo di restituzione e all'ordine all' di sospendere qualsiasi procedura di riscossione”. Vinte le spese di CP_1
lite, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l' ha chiesto rigettarsi l'avverso ricorso, stante l'insussistenza dei CP_1 requisiti per l'ottenimento della prestazione, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla verifica e all'accertamento del requisito anagrafico alla procedura GE.PI. integralmente rimesso al Comune di residenza e/o al Ministero . CP_2
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
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In via preliminare, riguardo l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva sollevata dall' , occorre evidenziare come l'art. 5 d.l. n. 4/2019, conv. in l. n. 26/2019 (abrogato con l. n. CP_1
197/2022), ratione temporis applicabile, prevedeva che: “3. Il Rdc è riconosciuto dall ove CP_1
ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del beneficio, l' verifica, entro cinque giorni CP_1
pagina 2 di 5 lavorativi dalla data di comunicazione di cui al comma 1, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc sulla base delle informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati. A tal fine l' acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e CP_1
fermi restando i dati di cui al comma 2, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni necessarie ai fini della concessione del Rdc. Con provvedimento dell sentito il Garante per la protezione dei dati CP_1
personali, sono definite, ove non già disciplinate, la tipologia dei dati, le modalità di acquisizione e le misure a tutela degli interessati. In ogni caso, la valutazione e l'eventuale riconoscimento da parte dell avvengono entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all'Istituto.
4. CP_1
Nelle more del completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, resta in capo ai comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), secondo modalità definite mediante accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I comuni effettuano a campione, all'atto della presentazione dell'istanza, verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato nella domanda per l'accesso al
Rdc e sull'effettivo possesso dei requisiti di cui al primo periodo nonché, successivamente all'erogazione del beneficio, sulla permanenza degli stessi. A tal fine l' rende disponibili ai CP_1
comuni le informazioni rilevanti per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1. I criteri per la selezione del campione sono definiti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali con la partecipazione dell' al quale è tempestivamente comunicato l'esito delle verifiche e dei CP_1
controlli attraverso la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, finalizzata al coordinamento dei comuni. L'Anagrafe nazionale di cui al primo periodo mette comunque a disposizione della medesima piattaforma le informazioni disponibili sui beneficiari del Rdc, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4- bis. I dati anagrafici, di residenza, di soggiorno e di cittadinanza, dichiarati in modo analitico nella domanda, sono preventivamente e tempestivamente verificati dall sulla CP_1
base delle informazioni presenti nelle banche dati a disposizione dell'Istituto.
4-ter. L comunica CP_1
tempestivamente ai comuni responsabili dei controlli ai sensi dell'articolo 7, comma 15, le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici mediante la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1. 4-quater. L'esito delle verifiche e' comunicato dai comuni all attraverso CP_1
la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, entro centoventi giorni dalla comunicazione di cui al comma 4-ter da parte dell Durante il decorso di tale termine il pagamento delle somme è CP_1
sospeso. Decorso tale termine, qualora l'esito delle verifiche non sia comunicato dai comuni all CP_1
il pagamento delle somme e' comunque disposto. Il responsabile del procedimento del comune che pagina 3 di 5 deve fornire i dati risponde per il danno erariale causato dall'eventuale corresponsione delle somme non dovute”.
L'art. 7, comma 15, disponeva ulteriormente che “15. I comuni sono responsabili, secondo modalità definite nell'accordo di cui all'articolo 5, comma 4, delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del Rdc”.
Da tale complesso normativo si evince che l'amministrazione comunale compieva le verifiche sulla sussistenza dei requisiti di residenza e di soggiorno richiesti per l'erogazione del reddito di
CP_ cittadinanza e sulla loro permanenza, anche con verifiche a campione, ma per conto dell' che è il soggetto competente ad adottare i provvedimenti di concessione e di sospensione del beneficio in questione, tanto che a quest'ultimo spetta la verifica dei requisiti, con facoltà di comunicare tempestivamente ai Comuni responsabili dei controlli le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici.
Pertanto, nei confronti del soggetto richiedente il reddito di cittadinanza unico soggetto legittimato passivo era l' , cui competeva non solo il riconoscimento e la materiale liquidazione della misura CP_1
in discorso, ma anche la verifica del possesso dei requisiti.
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Nel merito, dovrà darsi atto del superamento delle questioni oggetto di richiesta di rinvio pregiudiziale alla luce dell'intervento della recente sentenza n. 31/2025 della Corte Costituzionale.
Innanzitutto, è necessario evidenziare come la Corte non abbia accolto la questione prospettata in via principale dal giudice rimettente, che avrebbe portato, in sostanza, ad annullare completamente il requisito di radicamento territoriale in base alla residenza, rendendo sufficiente solo quello, per i cittadini degli Stati membri, del diritto di soggiorno. Non trattandosi di una prestazione meramente assistenziale, un requisito di radicamento territoriale non determina, di per sé, una violazione del divieto di discriminazione indiretta e delle relative disposizioni del diritto dell'Unione, che pure vengono in considerazione nella questione in esame. Per quanto un tale requisito ponga di fatto il cittadino italiano in una posizione più favorevole, “non di meno la discriminazione indiretta ben può ritenersi giustificata quando sussistono ragioni che la rendono necessaria e proporzionata”, come affermato dalla stessa Corte di giustizia in più occasioni.
Tuttavia, la Corte – sulla legittimità costituzionale del requisito della residenza sul territorio italiano per dieci anni – ha affermato che: “il periodo di residenza decennale pone una barriera temporale all'accesso al Rdc che trascende la ragionevole correlazione con le finalità di quest'ultimo”, non già
pagina 4 di 5 meramente assistenziali, ma orientate ad accrescere le chanches di stabile inserimento lavorativo e sociale del percettore.
In quest'ottica, “il gravoso termine del pregresso periodo decennale non appare ragionevolmente correlato alla funzionalità precipua del Rdc e si pone in violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'articolo 3 della Costituzione (con assorbimento di tutte le altre questioni)”.
Alla luce delle considerazioni appena riassunte, la Corte ha così statuito, dichiarando: “l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
(Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere
«per almeno 5 anni»”.
Sebbene l'intervento della Corte Costituzionale abbia ridotto il periodo di residenza sul territorio italiano necessario per fruire della prestazione, la ricorrente risulta comunque priva del requisito.
Emerge documentalmente, infatti, che la sig.ra è giunta in Italia nel novembre 2016 e in data Pt_1
1.12.2020 ha presentato la domanda per ottenere il Reddito di Cittadinanza, allorquando non era in possesso del requisito di permanenza sul territorio nazionale di almeno 5 anni.
Resta assorbita ogni altra questione.
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla sulle spese, stante la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 14.05.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
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