Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 21/05/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2108/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel. dott.ssa Benedetta Fattori Giudice dott.ssa Federica Meloni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA di SEPARAZIONE
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2108/2024 promossa da:
, nata in [...] il [...] Parte_1
(C.F. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Valeria Casarotti ammessa al patrocinio a spese dello Stato parte ricorrente contro nato a [...] il [...] Controparte_1
(C.F. ) C.F._2 parte resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
in cui le parti hanno precisato le conclusioni come segue parte ricorrente: come da accordo raggiunto all'udienza del 24.3.2025;
e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1
Manchester (Regno Unito) il 16.6.1998; dopo avere vissuto in Inghilterra nel Per_ 2002 si sono trasferite a vivere in Italia e qui sono nate le loro figlie , nel Per_ 2004 e nel 2006, ancora non economicamente indipendenti;
è Per_2 affetta dalla Sindrome di Asperger;
l'ultima casa coniugale era sita in Salvirola
(CR), via Verdi n.3, immobile per il 50% di proprietà dello ma CP_1 gravato da usufrutto a favore del di lui padre, il quale ancora vi vive, Per_ unitamente alla e alla figlia;
la sta pagando la rata Parte_1 Parte_1 del mutuo contratto dalla coppia per l'immobile.
Terminata la loro relazione, con ricorso del 10.12.2024 la ha adito Parte_1 il presente Tribunale per la pronuncia della separazione dallo CP_1 chiedendo disporsi il collocamento delle figlie presso essa madre,
l'assegnazione a sé della ex casa familiare, il mantenimento diretto delle figlie da parte dei genitori, nonché disporsi a proprio favore ed a carico dello CP_1 un assegno di mantenimento, anche nella forma della intestazione a sé del 50% della ex casa coniugale.
Lo non si è costituito, nonostante la regolare notifica del ricorso, ma CP_1
è comparso personalmente in udienza del 24.3.2025, sede in cui esso dove esso e la hanno raggiunto un accordo per la definizione del giudizio, Parte_1 sostanzialmente in linea con le richieste di cui al della nel senso Parte_1 della coabitazione alternata delle figlie presso i genitori.
All'udienza del 28.3.2025 sono stati adottati i provvedimenti provvisori del caso e la ha quindi precisato le conclusioni in modo conforme Parte_1 all'accordo raggiunto nelle more con lo CP_1
Su tutte le domande di causa sussiste la giurisdizione italiana, nonostante la cittadinanza slovacca della in quanto tutte le normative rilevanti Parte_1 per la determinazione della giurisdizione (il reg. UE 1111/2019 e il reg. UE
4/2009) e per determinazione della legge applicabile (il reg. UE 1259/2010; l'art. 17 della Convenzione de l'Aja del 1996, ratificata dall'Italia con la l.
151/2015; gli artt. 4 e 5 del Protocollo de l'Aja del 23.11.2007, che ha sostituito la Convenzione de l'Aja del 1973, espressamente richiamata dall'art. 15 del reg.
UE4/2019, a propria volta richiamata dall'art. 45 l. 218/97 danno rilievo alla residenza dei coniugi e della prole, che nel caso di specie è per tutti l'Italia (per l'esattezza, la vive in Salvirola;
lo in Offanengo). Parte_1 CP_1
Venendo al merito della domanda di separazione, la stessa va accolta, nei propri atti parte ricorrente allega essere venuta meno da tempo la comunione spirituale fra i coniugi e, al riguardo, la giurisprudenza afferma che, ai fini della pronuncia della separazione, non è necessario accertare la oggettiva intollerabilità della convivenza, ma è sufficiente accertare la volontà di una delle parti di porre fine alla unione coniugale (cfr., da ultimo, Cass. 16698/2020), come è dato nel caso di specie.
Quanto alle condizioni concordate fra le parti e richieste infine dalla ricorrente, questo Tribunale dispone in conformità, in quanto conformi a legge e rispondenti all'interesse della prole.
Le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili, considerata la contumacia di parte resistente, considerato l'oggetto necessitato del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, definitivamente decidendo la causa R.G.
2108/2024:
1. dichiara la separazione personale fra Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio in Controparte_1
Manchester (Regno Unito), il 16.6.1998, matrimonio che è stato trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Salvirola al n. 1 Parte II
Serie C anno 1998;
2. dispone il collocamento della figlia , nata a [...] il [...], Per_1 presso la madre;
dispone il collocamento della figlia nata a [...] il [...], presso Per_2 il padre;
3. dispone che ciascun genitore provvederà al mantenimento delle figlie per il tempo in cui le ospita a casa propria, mentre le spese straordinarie saranno suddivise fra i genitori al 50% secondo il Protocollo in uso al
Tribunale di Cremona;
4. dispone che la casa coniugale, sita in Salvirola, via Verdi, 3, di proprietà di , sia assegnata , con ogni arredo e corredo, Controparte_1 alla sig.ra presso la quale è collocata la figlia;
Parte_1 Per_1
5. dà atto che il sig. si è obbligato a trasferire, con atto Controparte_1 da formalizzarsi davanti al Notaio, alla sig.ra che accetta, il Parte_1
50% della proprietà della casa familiare sita in Salvirola, Via Verdi, 3, e censito nel Catasto Urbano del Comune di Salvirola:
- foglio 7 mappale 195 subalterno 1 piano T z.c. U cat. C6 classe 4 mq 19 rendita euro 42,19;
- foglio 7 mappale 195 subalterno 2 piano T-1 z.c. U cat. A2 classe 5 vani
9 rendita euro 720,46.
5. dà atto che i coniugi si sono accordate nel senso di riconoscere il diritto di usufrutto sulla casa sopra identificata a favore del sig. nato a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_3
07.02.1940; che il trasferimento avverrà senza la corresponsione di alcuna somma di denaro, in considerazione del fatto che il trasferimento avviene a favore della sig.ra a titolo di contributo per il suo personale Parte_1 mantenimento; che sig.ra continuerà a versare le rate di mutuo contratto Parte_1 con la Banca PO di RE (ora BPM), pari ad € 469,35 mensili, fino alla estinzione che avverrà il 17.11.2026; della divisione delle autovetture acquistate in costanza di matrimonio, nel senso che l'autovettura CI LO tg ET492WY verrà lasciata in uso esclusivo e intestata alla sig.ra mentre la autovettura Parte_1
Opel RI targata DB756XE verrà lasciata in uso esclusivo ed intestata al sig. ; Controparte_1
7. dichiara le spese di lite di parte ricorrente non ripetibili;
così deciso in Cremona, il 14.4.2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente;
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Salvirola