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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/06/2025, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3774 /2018 R.G., promossa da: tra
, nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Sabrina Giardina, con domicilio eletto in
Sant'Agata Militello, Piazza Sicilia n. 3
– Ricorrente – contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Aime
– Resistente –
e
(già , in persona del legale rappresentante Controparte_2 CP_3 pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enrico Barraco, Giulio De Luca e
Prof. Avv. Andrea Sitzia
– Resistente –
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., il Sig. ha agito nei Parte_1 confronti dell' e della società (già , al fine CP_1 Controparte_2 CP_3 di ottenere il pagamento dell'indennità di malattia per il periodo compreso tra il
07.07.2017 e il 30.08.2017, per un importo complessivo pari a € 2.109,10, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il ricorrente ha allegato di avere prestato attività lavorativa stagionale, con contratto a tempo determinato, presso la struttura “Hotel Capo Calavà” gestita dalla società resistente, e di avere trasmesso regolarmente la certificazione medica all' e al datore di lavoro. A sostegno della propria pretesa, ha invocato l'art. CP_1
1, comma 6, della Legge n. 33/1980, secondo cui l'indennità di malattia è erogata direttamente dall' per i lavoratori stagionali assunti a tempo determinato. CP_1
La società ha eccepito il proprio difetto di legittimazione Controparte_2 passiva, deducendo di avere già corrisposto al lavoratore quanto di propria spettanza per i primi tre giorni di malattia (periodo di “carenza”) e che ogni ulteriore obbligo economico grava direttamente sull' . Ha altresì eccepito la CP_1 mancata produzione del CCNL di categoria da parte del ricorrente, con conseguente impossibilità di verificare il corretto calcolo delle spettanze.
L' , costituitosi in giudizio, ha depositato procura, riservandosi di svolgere CP_1 ulteriori difese, che tuttavia non risultano essere state successivamente articolate in modo compiuto.
Alla luce delle risultanze istruttorie, la domanda deve essere accolta nei confronti dell' e rigettata nei confronti di CP_1 Controparte_2
Infatti, come correttamente rilevato anche dalla difesa della società, l'art. 1, comma 6, della Legge n. 33/1980 attribuisce espressamente all' l'obbligo di CP_1 erogare direttamente l'indennità di malattia per i lavoratori stagionali assunti a tempo determinato, circostanza pacificamente sussistente nella presente fattispecie. In tal senso si è espressa la consolidata giurisprudenza di legittimità.
La responsabilità dell'ente previdenziale emerge altresì dal comportamento omissivo dell' , che – pur sollecitato più volte dal ricorrente e dal datore di CP_1 lavoro – non ha provveduto all'erogazione della prestazione, né ha fornito alcuna valida motivazione del diniego.
Per quanto attiene alla quantificazione del credito, si osserva che, nonostante la mancata produzione integrale del CCNL, il calcolo dell'indennità appare fondato sulla retribuzione effettivamente percepita nei mesi precedenti, come risulta dalle buste paga prodotte in atti. Non essendo stato articolato alcun concreto motivo di contestazione nel merito da parte dell' , tali allegazioni devono ritenersi CP_1 fondate.
Infine, quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi per porle integralmente a carico dell' , quale parte virtualmente soccombente, tenuto conto CP_1 dell'ingiustificato rifiuto della prestazione dovuta ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
1. Accoglie il ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' ; CP_1
2. Condanna l' a corrispondere a la somma di CP_1 Parte_1
€ 2.109,10, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo;
3. Rigetta il ricorso nei confronti di (già , Controparte_2 CP_3 per difetto di legittimazione passiva;
4. Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, CP_1 che liquida in € 750,00 per compenso professionale, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Sabrina Giardina;
Così deciso in Patti 19/06/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo