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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/05/2025, n. 2396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2396 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
ll'esito della camera di consiglio, il giudice dà lettura della sentenza che segue in assenza delle parti
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, in funzione di giudice unico, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018 il 4 dicembre 2018 al numero 10622 avente per oggetto una controversia in materia di usucapione
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti Parte_1
stesa a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Giovanni Grattacaso, presso lo studio del quale, sito in Battipaglia (Salerno) alla traversa via D'Anzillo n.
1, è elettivamente domiciliato;
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Visconti in CP_1
virtù di procura alle liti stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Salerno al corso Garibaldi n. 31;
CONVENUTO
NONCHÉ
; CP_2
CONVENUTA CONTUMACE
Decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito dell'udienza del 29 maggio
2025, una volta ascoltata la discussione delle parti e sulla scorta delle conclusioni dalle stesse rassegnate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato, rispettivamente, il 17 dicembre 2018 e il 19
gennaio 2019 ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale Parte_1
di Salerno, e , deducendo: 1) di essere, CP_2 CP_1
unitamente al germano , figlio di e CP_1 Parte_2 [...]
; 2) che, con atto pubblico del 24 ottobre 1976, contrassegnato da CP_3
numero di repertorio 123.270 e da numero di raccolta 13.231, i genitori –
premesso l'acquisto con atto del 20 marzo 1950 di un suolo edificatorio sito nel comune di Montecorvino Rovella, ora comune di Bellizzi (Salerno),
esteso per quattrocento ventisette metri quadrati, e la costruzione di un fabbricato composto di piano terra con tre quartini – gli avevano donato l'area di sopraelevazione posta al di sopra del solaio di copertura;
2) nel corpo dell'atto di donazione era stato esplicitamente “ricompreso anche il
portico sito nell'angolo sud-est del fabbricato suddetto al piano
terra….nonché il diritto di comunione al passaggio e spiazzo per l'accesso
dalla via Maroncelli. Il tutto identificato in catasto al foglio n. 28 del
medesimo comune di Montecorvino Rovella ora comune di Bellizzi (Sa),
2 part.lla 501/c (passaggio e spiazzo) part.lla 501/d (portico)”; 3) che, “con
atto pubblico di donazione e contestuale cessione di divisione di immobili”
del 26 settembre 1979, contrassegnato da numero di repertorio 127.195 e da numero di raccolta 15528, i genitori avevano donato agli altri figli, , CP_1
, e i restanti beni;
4) che le sorelle avevano CP_4 CP_5 Persona_1
contestualmente ceduto le proprie quote di comproprietà ai fratelli e CP_1
, divenuti così unici proprietari dei restanti beni “ovvero dei CP_4
quartini indicati in assertiva e del diritto in comunione al passaggio e
spiazzo per l'accesso dalla via Maroncelli distinto in catasto al foglio 28
part.lla 501/c”; 5) che, con atto pubblico di compravendita del 31 agosto
1989, contrassegnato da numero di repertorio 33120, aveva Persona_2
ceduto, a sua volta, il diritto di proprietà sui propri beni a 6) CP_2
che l'area adibita a portico e distinta in catasto al foglio 28, contrassegnata dalla particella 501/d, era stata in parte chiusa e destinata ad area per l'ingresso alle unità abitative sovrastanti e la restante parte era stata destinata a corte di pertinenza delle stesse;
7) che lo spiazzo prospiciente alla stradina privata di accesso che dalla Via Maroncelli conduce alla proprietà retrostante era stata da sempre utilizzata in via esclusiva e totalitaria e dalla propria famiglia, la quale aveva destinato la medesima a bene pertinenziale ed estensione dell'abitazione familiare contigua e prospiciente la stessa area;
8)
che all'area non avevano accesso gli altri comunisti.
Sulla scorta di siffatte premesse, ha preteso l'accertamento Parte_1
dell'usucapione del diritto di esclusiva proprietà dello spiazzo prospiciente la stradina privata di accesso che dalla Via Maroncelli conduce alla proprietà
retrostante (“Nel mentre lo spiazzo prospiciente la stradina privata di
accesso che dalla Via Maroncelli conduce alla proprietà retrostante è stata
3 da sempre utilizzata in via esclusiva e totalitaria da parte dell'esponente e
dalla propria famiglia la quale ha destinato la medesima a bene
pertinenziale ed estensione della loro abitazione familiare contigua e
prospiciente la stessa area.
Detta area è stata posseduta e goduta esclusivamente dall'esponente
unitamente alla propria famiglia pacificamente ed indisturbatamente, in
modo pieno, continuativo ed interrotto, uti dominus”).
Dichiarata la contumacia di e valutata la nullità della citazione CP_2
di , una volta rinnovata la stessa, il predetto convenuto ha CP_1
accettato il contraddittorio, pretendendo il rigetto della domanda.
Svolta l'istruttoria orale, la causa è stata assegnata allo scrivente in data 6
luglio 2023. Fissata la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito il
Tribunale ha dato lettura della sentenza in assenza delle parti.
In limine, deve precisarsi che la controversia che impegna il Tribunale
involge l'accertamento dei requisiti costitutivi dell'usucapione del diritto di esclusiva proprietà sullo “spiazzo prospiciente la stradina privata di accesso
che dalla Via Maroncelli conduce alla proprietà retrostante”, identificabile con parte della particella 501/c del foglio 28 del catasto del comune di
Montecorvino Rovella, ora del comune di Bellizzi.
A ben vedere, mira all'ottenimento di una sentenza che Parte_1
accerti l'acquisto a titolo originario per usucapione delle quote dei comproprietari.
Tanto puntualizzato, ritiene questo Tribunale che la domanda non sia meritevole di accoglimento.
Ed invero, l'odierno attore non ha fornito puntuale dimostrazione dei requisiti costituitivi della fattispecie disciplinata dall'art. 1158 c.c., secondo cui “la
4 proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni
medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”.
Procedendo con ordine, è noto, sul piano generale, che l'usucapione costituisce un effetto del possesso, definibile come il mezzo con cui, a seguito del possesso protratto per un certo tempo, e con la sussistenza di altri requisiti stabiliti dalla legge, si produce l'acquisto, a titolo originario, della proprietà (o di altri diritti reali di godimento). La ratio dell'istituto va rinvenuta, per un verso, nell'esigenza di rendere certa e stabile la proprietà,
nel senso che, altrimenti, sarebbe difficile, se non impossibile, la prova della provenienza del diritto di proprietà, dovendosi risalire al proprietario originario, e, per altro verso, nell'esigenza di favorire chi occupa l'immobile e lo rende produttivo, nell'interesse suo e della collettività, a fronte del proprietario che è inerte o lo trascura.
Dunque, i requisiti per la maturazione dell'usucapione sono il possesso e il tempo. Sotto il primo profilo, il possesso non deve essere vizioso (ne vi nec
clam), ossia non deve essere acquistato in modo violento, legittimandosi, al contrario, la violenza nei rapporti tra i consociati (ne cives ad arma ruant), né
clandestino, non potendosi attribuire valore ad una condotta, se non fraudolenta, quantomeno occulta, e quindi tale da impedire all'interessato di reagire con i rimedi predisposti dall'ordinamento. Sotto il secondo profilo, il possesso deve essere continuativo per almeno venti anni, senza subire interruzioni, che possono essere civili, ossia quelle contemplate negli artt.
2943-2945 o naturali qualora il possessore sia stato privato del possesso per oltre un anno.
È noto che, in tema di usucapione, il possesso si deve manifestare in un comportamento univocamente corrispondente all'esercizio della proprietà o
5 altro diritto reale, non ravvisabile nel mero godimento della cosa ove questo non si traduca in un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto.
Più nel dettaglio, è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. L'attore deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario a usucapire. In particolare, ai fini dell'usucapione, è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Cass. n. 31238 del 2021,
che richiama Cass. n. 23849 del 2018).
È dunque onere di colui che assume d'essere il proprietario di un bene provare il corpus e l'animus della fattispecie acquisitiva (Cass. n. 12894 del
2002), sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che l'elemento soggettivo possa desumersi da quello oggettivo (Cass. n. 15755 del 2001).
La prova si esaurisce, sostanzialmente, nella prova del possesso (Cass. n.
7894 del 2000; Cass. n. 3063 del 2000; Cass. n. 43 del 2000; App. Roma del
29 ottobre 2002). Di conseguenza, dovendosi provare null'altro che una situazione di fatto, non sussistono limitazioni legali (si veda già Cass. n. 4068
del 1975 e Cass. n. 2977 del 2019, secondo cui la prova degli estremi integratori di un possesso "ad usucapionem", vertendo su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, "ad substantiam" o "ad probationem", e, pertanto, può essere fornita per testimoni). Inoltre, l'assolvimento dell'onere probatorio è soggetto
6 alla regola della “preponderanza dell'evidenza” o del “più probabile che
non”, essendo invece estranea a tale giudizio la regola, propria del processo penale, della prova “oltre ogni ragionevole dubbio” (Cass. n. 3487 del 2019).
Sul piano della prova va anche soggiunto che la delicatezza delle questioni in gioco – rappresentate dalla perdita del diritto di proprietà e dal contestuale acquisto di esso in capo ad altro soggetto - impone al giudicante un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo
Addizionale n. 1 alla Carta europea dei diritti dell'Uomo, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che si risolve nell'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento – anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà,
prevalente sul precedente titolo dominicale.
Più nello specifico, per costante orientamento giurisprudenziale, in materia di usucapione, la prova del suo maturarsi deve essere piena, rigorosa, certa e completa (Cass. n. 2326 del 1981). Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
l'intero onere probatorio ricade su chi, sotto qualunque forma, faccia valere l'usucapione, e riguarda: a) l'esatta individuazione della cosa oggetto del possesso, nonché del diritto reale a questo corrispondente (Cass. n. 3484 del
1972) e b) il permanere del possesso con tutti i caratteri necessari ai fini dell'usucapione, per tutto lo statutum tempus.
Invero, affinché si abbia possesso “ad usucapionem”, è necessaria – deve ribadirsi - la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa,
corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un “ius in re aliena”,
manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una
7 indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare. A tale scopo è necessario che quella signoria permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'“animus” che il “corpus”, nel senso che il possessore in ogni momento deve poter esplicare gli atti di signoria e che, in ogni caso, i singoli atti e le singole attività non siano dovute a mera tolleranza. Questa è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa, lungi dal rivelare l'intenzione del soggetto di svolgere un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato (Cass. n. 8662 del 2010, n. 18392 del 2006, n.
4436 del 1996, n. 4092 del 1992, n. 1300 del 1980).
Tanto chiarito in punto di diritto, va osservato che l'attore ha chiaramente affidato la propria domanda anche al mezzo istruttorio della testimonianza.
Ora, deve rilevarsi che siffatta prova ben può costituire anche l'unico strumento per la dimostrazione del possesso e della maturazione del termine per l'usucapione (Cass. n. 7692 del 1999). Tuttavia, giova rammentare che, in generale, la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova e alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (si veda Cass. n. 20997 del
2011). Del resto, l'articolazione della prova orale non può avvenire in modo generico e impreciso, ma deve essere fatta mediante l'indicazione specifica dei fatti da provare (già Cass. n. 1938 del 1987); ciò comporta che i capitoli articolati dalle parti per essere ammissibili debbano fissare temporalmente in modo preciso l'episodio da provare - con indicazione della relativa data - sul
8 quale deve riferire il teste, nonché specificare il luogo e la circostanza in cui il fatto si sarebbe verificato, le modalità di accadimento dello stesso nonché i soggetti presenti (Cass. n. 9547 del 2009; Cass. n. 20997 del 2011).
Ancora, nelle cause aventi ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta usucapione, in cui la cronologia dei fatti assume un peculiare rilievo, risulta inoltre particolarmente calzante il richiamo all'orientamento della Suprema
Corte secondo cui "La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non
solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche
che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di
consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla
controparte la preparazione di un'adeguata difesa (..) " (vedasi Cass. n.
20997 del 2011; in senso analogo, si confronti ancora Cass. n. 9547 del
2009).
Priva di rilievo, secondo la giurisprudenza unanime, deve essere considerata la testimonianza allorché il capitolo sia formulato utilizzando locuzioni quali
"ha posseduto", "si è comportato come proprietario" od anche "ha utilizzato"
(senza specificare come), in quanto il teste non sarebbe chiamato a deporre su fatti specifici bensì, nella sostanza, ad esprimere valutazioni (si confronti
Cass. n. 1824 del 2000, secondo cui la prova per testimoni del possesso,
consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può riguardare solo l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta,
non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica,
e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi;
conforme Cass. n. 22720 del 2014).
9 Ora, deve osservarsi che i capitoli di prova sono stati costruiti nell'interesse di con l'evidente intento di ottenere valutazioni da parte dei Parte_1
testimoni e, peraltro, sono caratterizzati da evidente genericità (si veda, sul tema, Cass. n. 1294 del 2018) [“b) vero che lo spiazzo prospiciente la
stradina privata di accesso che dalla Via Maroncelli conduce alla proprietà
retrostante è stata utilizzata in via esclusiva da parte dell'esponente Pt_1
e dalla propria famiglia;
c) vero che il sig. ha
[...] Parte_1
destinato lo spiazzo prospiciente la stradina privata di accesso che dalla Via
Maroncelli conduce alla proprietà retrostante a bene pertinenziale ed
estensione della sua abitazione familiare prospiciente la stessa area. d) vero
che detta area (lo spiazzo prospiciente la stradina privata di accesso che
dalla Via Maroncelli conduce alla proprietà retrostante) è stata posseduta e
goduta dall'esponente e dalla propria famiglia pacificamente ed
indisturbatamente, in modo pieno, continuativo ed interrotto, uti dominus”].
Interrogati su tali capitoli, i testimoni hanno espresso, chiaramente, un contributo dichiarativo del tutto irrilevante e reso, evidentemente, valutazioni circa la destinazione funzionale dell'area e il godimento pacifico e indisturbato della stessa da parte dell'attore e della sua compagine familiare
[sul punto, è appena il caso di osservare che la prova testimoniale deve riguardare fatti obiettivi e specifici (Cass. n. 22254 del 2021), non potendo avere per oggetto il frutto di un'attività di giudizio e valutazione (Cass. n.
13693 del 2012), un convincimento soggettivo o un moto d'animo (Cass. n.
15802 del 2005)].
Detto altrimenti, il contributo narrativo dei testimoni – reso sulla scorta di capitoli irrilevanti ai fini della decisione - non pare idoneo a dimostrare il compimento, da parte dell'attore, di quegli atti idonei a rivelare,
10 inequivocabilmente, l'intenzione di esercitare sulla res un'indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare.
Ancora, del tutto irrilevanti appaiono le dichiarazioni della convenuta,
ascoltata in sede d'interrogatorio formale, la quale ha, sulla scorta delle domande rivoltele, espresso inconferenti valutazioni.
A ciò si aggiunga che, se è vero, da un lato, che il partecipante alla comunione che intenda dimostrare l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo ("uti dominus"), non ha la necessità di compiere atti di "interversio possessionis" alla stregua dell'art. 1164 c.c., è
pur vero, dall'altro lato, che è comunque tenuto dimostrare il mutamento del titolo attraverso atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed "animo domini" della cosa,
incompatibile con il permanere del compossesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti – è stato evidenziato in via di esemplificazione - atti soltanto di gestione, consentiti al singolo compartecipante, o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore (da ultimo, Cass. n. 26024
del 2024; Cass. n. 9100, 2018, Cass. n. 8404 del 2019; già Cass. n. 2622 del
1984).
È consolidato l'orientamento interpretativo secondo cui il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinato funzionale all'esercizio del possesso "ad usucapionem", e non anche, invece,
conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte del
11 compossessore, risultando per converso necessaria, ai fini della usucapione,
la manifestazione del dominio esclusivo sulla "res" da parte dell'interessato attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova per colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Cass. n. 1367 del 1999;
Cass. n. 8152 del 2001).
Pertanto, il comproprietario può usucapire la quota degli altri comproprietari estendendo la propria signoria di fatto sulla "res communis", ma, a tal fine,
non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano limitati ad astenersi dall'uso della cosa, occorrendo al riguardo che il suddetto comproprietario ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, in modo tale cioè da evidenziare una inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus" (Cass. n. 12260 del 2002; Cass. 19478 del 2007; da ultimo Cass. n. 7091 del 2024).
Per tali considerazioni, quindi, la circostanza – valorizzata nel libello introduttivo del giudizio - che e i suoi familiari, al cospetto Parte_1
dell'inerzia dei comproprietari, abbiano utilizzato l'area non costituisce elemento di per sé sufficiente per l'accoglimento dell'esperita domanda di acquisto a titolo originario per usucapione, in assenza della dimostrazione di quei comportamenti apertamente contrastanti e incompatibili con il possesso altrui, tali da rivelare in modo certo e inequivocabile l'intenzione di comportarsi come proprietari esclusivi.
Detto altrimenti, la dimostrazione di aver utilizzato un bene del quale si è
comproprietari non è di per sé sufficiente ai fini dell'usucapione delle quote degli altri comproprietari, essendo necessaria la prova di un quid pluris,
rappresentato dalla volontà di escludere la possibilità di godimento da parte
12 di questi ultimi e dall'assenza di un contesto di mera tolleranza, da parte del contitolare, degli atti di gestione posti in essere da un altro comproprietario
(si veda Cass. n. 23042 del 2023; Cass. n. 19478 del 2007; Cass. n. 9100 del
2018).
Ora, a ben vedere, attraverso i (generici) capitoli di prova testimoniale innanzi enucleati l'attore non ha neppure chiesto di provare di aver tenuto una condotta espressiva dell'intento di ostacolare il godimento della res da parte dei comproprietari. Va ribadito, infatti, che i capitoli di prova, almeno nelle intenzioni dell'attore, paiono rivolti a evidenziare (solo) la circostanza –
del resto, l'unica allegata dalla parte attrice [si veda la terza pagina dell'atto di citazione (in cui sono contenute solo deduzioni difensive afferenti alla circostanza del mancato accesso e all'insussistenza dell'interesse degli altri proprietari al godimento dell'area) e il richiamo alla non contestazione inserito alla successiva sesta pagina (“sostanzialmente non contestato”)] che i comproprietari si siano astenuti dall'utilizzo dell'area in comune [si confrontino i capitoli “e” ed “f” (“vero che ha mai avuto CP_1
accesso al su indicato spiazzo e che la sua proprietà si sviluppa a confine
con la pubblica via civico n. 23; vero che a confine con il detto piazzale vi è
un muro cieco che divide quest'ultimo dalla proprietà di ”)], CP_1
senza alcuno specifica rappresentazione di eventuali ostacoli frapposti dall'attore alla possibilità di godimento dell'area de qua agitur degli altri comproprietari.
Dunque, anche qualora gli assunti di parte attrice in ordine al perdurante e solitario godimento del bene fossero stati presidiati da adeguato supporto probatorio (si ripeta che i capitoli sono irrilevanti e che, interrogati, su di essi i testimoni hanno espresso dichiarazioni generiche e reso valutazioni del tutto
13 inidonee ai fini dell'integrazione della piattaforma istruttoria) non avrebbero comunque consentito di ritenere raggiunta la prova dell'addotto dominio esclusivo sull'area, al cospetto di una situazione di comproprietà.
In altri termini, giova rimarcare, da un lato, che , costruendo Parte_1
i più volte menzionati capitoli di prova orale (testimonianza e interrogatorio formale), non ha chiesto che fossero provate circostanze di fatto rappresentative, in modo univoco e pregnante, della preclusione all'uso imposta ai contitolari del diritto e, dall'altro lato, che i testimoni escussi nell'interesse dell'attore, in disparte la considerazione della genericità
contributo narrativo offerto, non hanno neppure evidenziato elementi di fatto idonei a suggerire che lo spazio sia stato goduto dall'attore in modo tale da precluderne, inequivocabilmente, il pari uso da parte dei comproprietari. In
tale ottica, l'accessibilità all'area dalla sola abitazione dell'attore –
circostanza valorizzata sia dalla convenuta in sede d'interrogatorio formale che dai testimoni ascoltati nell'interesse dell'attore – non può convincere del fatto che ha usufruito del bene in aperto contrasto e in modo Parte_1
inoppugnabilmente incompatibile con la possibilità di godimento degli altri comproprietari.
Nessun elemento utile, ai fini dell'accoglimento della pretesa esperita dinanzi a questo Tribunale, poi, può essere ricavato dalla documentazione, anche fotografica, prodotta.
Alla stregua delle osservazioni che precedono la domanda attorea non merita accoglimento.
Non resta che disciplinare gli oneri di lite.
14 Deve innanzitutto rilevarsi che la mancata costituzione di CP_2
preclude la regolamentazione delle spese di lite relative al rapporto processuale tra questa e l'attore (si confronti Cass. n. 20869 del 2017).
Differentemente, va condannato alla rifusione delle spese di Parte_1
lite sostenute da , che si liquidano, tenuto conto del CP_1
disputatum (valore indeterminabile ai sensi dell'art. 15, ult. co., c.p.c.), delle questioni oggetto di trattazione e dell'attività difensiva concretamente svolta,
che orientano verso l'applicazione dei parametri prossimi ai minimi [peraltro,
è consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione il principio alla stregua del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa, a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato,
l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (si confrontino fra le tante Cass. n. 89 del 2021; Cass.
19989 del 2021; Cass. n. 21848 del 2022)].
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, nella persona del giudice unico, dott. Giulio Fortunato, definitivamente pronunciando, respinta ogni
15 contraria eccezione e deduzione, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
1) rigetta la domanda di accertamento dell'usucapione proposta nell'interesse di;
Parte_1
2) dichiara non doversi provvedere sulle spese di lite in relazione al rapporto processuale tra e Parte_1 CP_2
3) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1
in relazione al presente giudizio, che si liquidano, CP_1
complessivamente in euro 3.820,00 per competenze legali, oltre i.v.a.,
c.p.a., se dovute, e rimborso delle spese generali come per legge.
Salerno, 29 maggio 2025
Il giudice dott. Giulio Fortunato
16
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, in funzione di giudice unico, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018 il 4 dicembre 2018 al numero 10622 avente per oggetto una controversia in materia di usucapione
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti Parte_1
stesa a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Giovanni Grattacaso, presso lo studio del quale, sito in Battipaglia (Salerno) alla traversa via D'Anzillo n.
1, è elettivamente domiciliato;
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Visconti in CP_1
virtù di procura alle liti stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Salerno al corso Garibaldi n. 31;
CONVENUTO
NONCHÉ
; CP_2
CONVENUTA CONTUMACE
Decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito dell'udienza del 29 maggio
2025, una volta ascoltata la discussione delle parti e sulla scorta delle conclusioni dalle stesse rassegnate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato, rispettivamente, il 17 dicembre 2018 e il 19
gennaio 2019 ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale Parte_1
di Salerno, e , deducendo: 1) di essere, CP_2 CP_1
unitamente al germano , figlio di e CP_1 Parte_2 [...]
; 2) che, con atto pubblico del 24 ottobre 1976, contrassegnato da CP_3
numero di repertorio 123.270 e da numero di raccolta 13.231, i genitori –
premesso l'acquisto con atto del 20 marzo 1950 di un suolo edificatorio sito nel comune di Montecorvino Rovella, ora comune di Bellizzi (Salerno),
esteso per quattrocento ventisette metri quadrati, e la costruzione di un fabbricato composto di piano terra con tre quartini – gli avevano donato l'area di sopraelevazione posta al di sopra del solaio di copertura;
2) nel corpo dell'atto di donazione era stato esplicitamente “ricompreso anche il
portico sito nell'angolo sud-est del fabbricato suddetto al piano
terra….nonché il diritto di comunione al passaggio e spiazzo per l'accesso
dalla via Maroncelli. Il tutto identificato in catasto al foglio n. 28 del
medesimo comune di Montecorvino Rovella ora comune di Bellizzi (Sa),
2 part.lla 501/c (passaggio e spiazzo) part.lla 501/d (portico)”; 3) che, “con
atto pubblico di donazione e contestuale cessione di divisione di immobili”
del 26 settembre 1979, contrassegnato da numero di repertorio 127.195 e da numero di raccolta 15528, i genitori avevano donato agli altri figli, , CP_1
, e i restanti beni;
4) che le sorelle avevano CP_4 CP_5 Persona_1
contestualmente ceduto le proprie quote di comproprietà ai fratelli e CP_1
, divenuti così unici proprietari dei restanti beni “ovvero dei CP_4
quartini indicati in assertiva e del diritto in comunione al passaggio e
spiazzo per l'accesso dalla via Maroncelli distinto in catasto al foglio 28
part.lla 501/c”; 5) che, con atto pubblico di compravendita del 31 agosto
1989, contrassegnato da numero di repertorio 33120, aveva Persona_2
ceduto, a sua volta, il diritto di proprietà sui propri beni a 6) CP_2
che l'area adibita a portico e distinta in catasto al foglio 28, contrassegnata dalla particella 501/d, era stata in parte chiusa e destinata ad area per l'ingresso alle unità abitative sovrastanti e la restante parte era stata destinata a corte di pertinenza delle stesse;
7) che lo spiazzo prospiciente alla stradina privata di accesso che dalla Via Maroncelli conduce alla proprietà retrostante era stata da sempre utilizzata in via esclusiva e totalitaria e dalla propria famiglia, la quale aveva destinato la medesima a bene pertinenziale ed estensione dell'abitazione familiare contigua e prospiciente la stessa area;
8)
che all'area non avevano accesso gli altri comunisti.
Sulla scorta di siffatte premesse, ha preteso l'accertamento Parte_1
dell'usucapione del diritto di esclusiva proprietà dello spiazzo prospiciente la stradina privata di accesso che dalla Via Maroncelli conduce alla proprietà
retrostante (“Nel mentre lo spiazzo prospiciente la stradina privata di
accesso che dalla Via Maroncelli conduce alla proprietà retrostante è stata
3 da sempre utilizzata in via esclusiva e totalitaria da parte dell'esponente e
dalla propria famiglia la quale ha destinato la medesima a bene
pertinenziale ed estensione della loro abitazione familiare contigua e
prospiciente la stessa area.
Detta area è stata posseduta e goduta esclusivamente dall'esponente
unitamente alla propria famiglia pacificamente ed indisturbatamente, in
modo pieno, continuativo ed interrotto, uti dominus”).
Dichiarata la contumacia di e valutata la nullità della citazione CP_2
di , una volta rinnovata la stessa, il predetto convenuto ha CP_1
accettato il contraddittorio, pretendendo il rigetto della domanda.
Svolta l'istruttoria orale, la causa è stata assegnata allo scrivente in data 6
luglio 2023. Fissata la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito il
Tribunale ha dato lettura della sentenza in assenza delle parti.
In limine, deve precisarsi che la controversia che impegna il Tribunale
involge l'accertamento dei requisiti costitutivi dell'usucapione del diritto di esclusiva proprietà sullo “spiazzo prospiciente la stradina privata di accesso
che dalla Via Maroncelli conduce alla proprietà retrostante”, identificabile con parte della particella 501/c del foglio 28 del catasto del comune di
Montecorvino Rovella, ora del comune di Bellizzi.
A ben vedere, mira all'ottenimento di una sentenza che Parte_1
accerti l'acquisto a titolo originario per usucapione delle quote dei comproprietari.
Tanto puntualizzato, ritiene questo Tribunale che la domanda non sia meritevole di accoglimento.
Ed invero, l'odierno attore non ha fornito puntuale dimostrazione dei requisiti costituitivi della fattispecie disciplinata dall'art. 1158 c.c., secondo cui “la
4 proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni
medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”.
Procedendo con ordine, è noto, sul piano generale, che l'usucapione costituisce un effetto del possesso, definibile come il mezzo con cui, a seguito del possesso protratto per un certo tempo, e con la sussistenza di altri requisiti stabiliti dalla legge, si produce l'acquisto, a titolo originario, della proprietà (o di altri diritti reali di godimento). La ratio dell'istituto va rinvenuta, per un verso, nell'esigenza di rendere certa e stabile la proprietà,
nel senso che, altrimenti, sarebbe difficile, se non impossibile, la prova della provenienza del diritto di proprietà, dovendosi risalire al proprietario originario, e, per altro verso, nell'esigenza di favorire chi occupa l'immobile e lo rende produttivo, nell'interesse suo e della collettività, a fronte del proprietario che è inerte o lo trascura.
Dunque, i requisiti per la maturazione dell'usucapione sono il possesso e il tempo. Sotto il primo profilo, il possesso non deve essere vizioso (ne vi nec
clam), ossia non deve essere acquistato in modo violento, legittimandosi, al contrario, la violenza nei rapporti tra i consociati (ne cives ad arma ruant), né
clandestino, non potendosi attribuire valore ad una condotta, se non fraudolenta, quantomeno occulta, e quindi tale da impedire all'interessato di reagire con i rimedi predisposti dall'ordinamento. Sotto il secondo profilo, il possesso deve essere continuativo per almeno venti anni, senza subire interruzioni, che possono essere civili, ossia quelle contemplate negli artt.
2943-2945 o naturali qualora il possessore sia stato privato del possesso per oltre un anno.
È noto che, in tema di usucapione, il possesso si deve manifestare in un comportamento univocamente corrispondente all'esercizio della proprietà o
5 altro diritto reale, non ravvisabile nel mero godimento della cosa ove questo non si traduca in un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto.
Più nel dettaglio, è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. L'attore deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario a usucapire. In particolare, ai fini dell'usucapione, è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Cass. n. 31238 del 2021,
che richiama Cass. n. 23849 del 2018).
È dunque onere di colui che assume d'essere il proprietario di un bene provare il corpus e l'animus della fattispecie acquisitiva (Cass. n. 12894 del
2002), sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che l'elemento soggettivo possa desumersi da quello oggettivo (Cass. n. 15755 del 2001).
La prova si esaurisce, sostanzialmente, nella prova del possesso (Cass. n.
7894 del 2000; Cass. n. 3063 del 2000; Cass. n. 43 del 2000; App. Roma del
29 ottobre 2002). Di conseguenza, dovendosi provare null'altro che una situazione di fatto, non sussistono limitazioni legali (si veda già Cass. n. 4068
del 1975 e Cass. n. 2977 del 2019, secondo cui la prova degli estremi integratori di un possesso "ad usucapionem", vertendo su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, "ad substantiam" o "ad probationem", e, pertanto, può essere fornita per testimoni). Inoltre, l'assolvimento dell'onere probatorio è soggetto
6 alla regola della “preponderanza dell'evidenza” o del “più probabile che
non”, essendo invece estranea a tale giudizio la regola, propria del processo penale, della prova “oltre ogni ragionevole dubbio” (Cass. n. 3487 del 2019).
Sul piano della prova va anche soggiunto che la delicatezza delle questioni in gioco – rappresentate dalla perdita del diritto di proprietà e dal contestuale acquisto di esso in capo ad altro soggetto - impone al giudicante un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo
Addizionale n. 1 alla Carta europea dei diritti dell'Uomo, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che si risolve nell'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento – anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà,
prevalente sul precedente titolo dominicale.
Più nello specifico, per costante orientamento giurisprudenziale, in materia di usucapione, la prova del suo maturarsi deve essere piena, rigorosa, certa e completa (Cass. n. 2326 del 1981). Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
l'intero onere probatorio ricade su chi, sotto qualunque forma, faccia valere l'usucapione, e riguarda: a) l'esatta individuazione della cosa oggetto del possesso, nonché del diritto reale a questo corrispondente (Cass. n. 3484 del
1972) e b) il permanere del possesso con tutti i caratteri necessari ai fini dell'usucapione, per tutto lo statutum tempus.
Invero, affinché si abbia possesso “ad usucapionem”, è necessaria – deve ribadirsi - la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa,
corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un “ius in re aliena”,
manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una
7 indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare. A tale scopo è necessario che quella signoria permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'“animus” che il “corpus”, nel senso che il possessore in ogni momento deve poter esplicare gli atti di signoria e che, in ogni caso, i singoli atti e le singole attività non siano dovute a mera tolleranza. Questa è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa, lungi dal rivelare l'intenzione del soggetto di svolgere un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato (Cass. n. 8662 del 2010, n. 18392 del 2006, n.
4436 del 1996, n. 4092 del 1992, n. 1300 del 1980).
Tanto chiarito in punto di diritto, va osservato che l'attore ha chiaramente affidato la propria domanda anche al mezzo istruttorio della testimonianza.
Ora, deve rilevarsi che siffatta prova ben può costituire anche l'unico strumento per la dimostrazione del possesso e della maturazione del termine per l'usucapione (Cass. n. 7692 del 1999). Tuttavia, giova rammentare che, in generale, la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova e alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (si veda Cass. n. 20997 del
2011). Del resto, l'articolazione della prova orale non può avvenire in modo generico e impreciso, ma deve essere fatta mediante l'indicazione specifica dei fatti da provare (già Cass. n. 1938 del 1987); ciò comporta che i capitoli articolati dalle parti per essere ammissibili debbano fissare temporalmente in modo preciso l'episodio da provare - con indicazione della relativa data - sul
8 quale deve riferire il teste, nonché specificare il luogo e la circostanza in cui il fatto si sarebbe verificato, le modalità di accadimento dello stesso nonché i soggetti presenti (Cass. n. 9547 del 2009; Cass. n. 20997 del 2011).
Ancora, nelle cause aventi ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta usucapione, in cui la cronologia dei fatti assume un peculiare rilievo, risulta inoltre particolarmente calzante il richiamo all'orientamento della Suprema
Corte secondo cui "La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non
solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche
che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di
consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla
controparte la preparazione di un'adeguata difesa (..) " (vedasi Cass. n.
20997 del 2011; in senso analogo, si confronti ancora Cass. n. 9547 del
2009).
Priva di rilievo, secondo la giurisprudenza unanime, deve essere considerata la testimonianza allorché il capitolo sia formulato utilizzando locuzioni quali
"ha posseduto", "si è comportato come proprietario" od anche "ha utilizzato"
(senza specificare come), in quanto il teste non sarebbe chiamato a deporre su fatti specifici bensì, nella sostanza, ad esprimere valutazioni (si confronti
Cass. n. 1824 del 2000, secondo cui la prova per testimoni del possesso,
consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può riguardare solo l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta,
non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica,
e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi;
conforme Cass. n. 22720 del 2014).
9 Ora, deve osservarsi che i capitoli di prova sono stati costruiti nell'interesse di con l'evidente intento di ottenere valutazioni da parte dei Parte_1
testimoni e, peraltro, sono caratterizzati da evidente genericità (si veda, sul tema, Cass. n. 1294 del 2018) [“b) vero che lo spiazzo prospiciente la
stradina privata di accesso che dalla Via Maroncelli conduce alla proprietà
retrostante è stata utilizzata in via esclusiva da parte dell'esponente Pt_1
e dalla propria famiglia;
c) vero che il sig. ha
[...] Parte_1
destinato lo spiazzo prospiciente la stradina privata di accesso che dalla Via
Maroncelli conduce alla proprietà retrostante a bene pertinenziale ed
estensione della sua abitazione familiare prospiciente la stessa area. d) vero
che detta area (lo spiazzo prospiciente la stradina privata di accesso che
dalla Via Maroncelli conduce alla proprietà retrostante) è stata posseduta e
goduta dall'esponente e dalla propria famiglia pacificamente ed
indisturbatamente, in modo pieno, continuativo ed interrotto, uti dominus”].
Interrogati su tali capitoli, i testimoni hanno espresso, chiaramente, un contributo dichiarativo del tutto irrilevante e reso, evidentemente, valutazioni circa la destinazione funzionale dell'area e il godimento pacifico e indisturbato della stessa da parte dell'attore e della sua compagine familiare
[sul punto, è appena il caso di osservare che la prova testimoniale deve riguardare fatti obiettivi e specifici (Cass. n. 22254 del 2021), non potendo avere per oggetto il frutto di un'attività di giudizio e valutazione (Cass. n.
13693 del 2012), un convincimento soggettivo o un moto d'animo (Cass. n.
15802 del 2005)].
Detto altrimenti, il contributo narrativo dei testimoni – reso sulla scorta di capitoli irrilevanti ai fini della decisione - non pare idoneo a dimostrare il compimento, da parte dell'attore, di quegli atti idonei a rivelare,
10 inequivocabilmente, l'intenzione di esercitare sulla res un'indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare.
Ancora, del tutto irrilevanti appaiono le dichiarazioni della convenuta,
ascoltata in sede d'interrogatorio formale, la quale ha, sulla scorta delle domande rivoltele, espresso inconferenti valutazioni.
A ciò si aggiunga che, se è vero, da un lato, che il partecipante alla comunione che intenda dimostrare l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo ("uti dominus"), non ha la necessità di compiere atti di "interversio possessionis" alla stregua dell'art. 1164 c.c., è
pur vero, dall'altro lato, che è comunque tenuto dimostrare il mutamento del titolo attraverso atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed "animo domini" della cosa,
incompatibile con il permanere del compossesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti – è stato evidenziato in via di esemplificazione - atti soltanto di gestione, consentiti al singolo compartecipante, o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore (da ultimo, Cass. n. 26024
del 2024; Cass. n. 9100, 2018, Cass. n. 8404 del 2019; già Cass. n. 2622 del
1984).
È consolidato l'orientamento interpretativo secondo cui il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinato funzionale all'esercizio del possesso "ad usucapionem", e non anche, invece,
conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte del
11 compossessore, risultando per converso necessaria, ai fini della usucapione,
la manifestazione del dominio esclusivo sulla "res" da parte dell'interessato attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova per colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Cass. n. 1367 del 1999;
Cass. n. 8152 del 2001).
Pertanto, il comproprietario può usucapire la quota degli altri comproprietari estendendo la propria signoria di fatto sulla "res communis", ma, a tal fine,
non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano limitati ad astenersi dall'uso della cosa, occorrendo al riguardo che il suddetto comproprietario ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, in modo tale cioè da evidenziare una inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus" (Cass. n. 12260 del 2002; Cass. 19478 del 2007; da ultimo Cass. n. 7091 del 2024).
Per tali considerazioni, quindi, la circostanza – valorizzata nel libello introduttivo del giudizio - che e i suoi familiari, al cospetto Parte_1
dell'inerzia dei comproprietari, abbiano utilizzato l'area non costituisce elemento di per sé sufficiente per l'accoglimento dell'esperita domanda di acquisto a titolo originario per usucapione, in assenza della dimostrazione di quei comportamenti apertamente contrastanti e incompatibili con il possesso altrui, tali da rivelare in modo certo e inequivocabile l'intenzione di comportarsi come proprietari esclusivi.
Detto altrimenti, la dimostrazione di aver utilizzato un bene del quale si è
comproprietari non è di per sé sufficiente ai fini dell'usucapione delle quote degli altri comproprietari, essendo necessaria la prova di un quid pluris,
rappresentato dalla volontà di escludere la possibilità di godimento da parte
12 di questi ultimi e dall'assenza di un contesto di mera tolleranza, da parte del contitolare, degli atti di gestione posti in essere da un altro comproprietario
(si veda Cass. n. 23042 del 2023; Cass. n. 19478 del 2007; Cass. n. 9100 del
2018).
Ora, a ben vedere, attraverso i (generici) capitoli di prova testimoniale innanzi enucleati l'attore non ha neppure chiesto di provare di aver tenuto una condotta espressiva dell'intento di ostacolare il godimento della res da parte dei comproprietari. Va ribadito, infatti, che i capitoli di prova, almeno nelle intenzioni dell'attore, paiono rivolti a evidenziare (solo) la circostanza –
del resto, l'unica allegata dalla parte attrice [si veda la terza pagina dell'atto di citazione (in cui sono contenute solo deduzioni difensive afferenti alla circostanza del mancato accesso e all'insussistenza dell'interesse degli altri proprietari al godimento dell'area) e il richiamo alla non contestazione inserito alla successiva sesta pagina (“sostanzialmente non contestato”)] che i comproprietari si siano astenuti dall'utilizzo dell'area in comune [si confrontino i capitoli “e” ed “f” (“vero che ha mai avuto CP_1
accesso al su indicato spiazzo e che la sua proprietà si sviluppa a confine
con la pubblica via civico n. 23; vero che a confine con il detto piazzale vi è
un muro cieco che divide quest'ultimo dalla proprietà di ”)], CP_1
senza alcuno specifica rappresentazione di eventuali ostacoli frapposti dall'attore alla possibilità di godimento dell'area de qua agitur degli altri comproprietari.
Dunque, anche qualora gli assunti di parte attrice in ordine al perdurante e solitario godimento del bene fossero stati presidiati da adeguato supporto probatorio (si ripeta che i capitoli sono irrilevanti e che, interrogati, su di essi i testimoni hanno espresso dichiarazioni generiche e reso valutazioni del tutto
13 inidonee ai fini dell'integrazione della piattaforma istruttoria) non avrebbero comunque consentito di ritenere raggiunta la prova dell'addotto dominio esclusivo sull'area, al cospetto di una situazione di comproprietà.
In altri termini, giova rimarcare, da un lato, che , costruendo Parte_1
i più volte menzionati capitoli di prova orale (testimonianza e interrogatorio formale), non ha chiesto che fossero provate circostanze di fatto rappresentative, in modo univoco e pregnante, della preclusione all'uso imposta ai contitolari del diritto e, dall'altro lato, che i testimoni escussi nell'interesse dell'attore, in disparte la considerazione della genericità
contributo narrativo offerto, non hanno neppure evidenziato elementi di fatto idonei a suggerire che lo spazio sia stato goduto dall'attore in modo tale da precluderne, inequivocabilmente, il pari uso da parte dei comproprietari. In
tale ottica, l'accessibilità all'area dalla sola abitazione dell'attore –
circostanza valorizzata sia dalla convenuta in sede d'interrogatorio formale che dai testimoni ascoltati nell'interesse dell'attore – non può convincere del fatto che ha usufruito del bene in aperto contrasto e in modo Parte_1
inoppugnabilmente incompatibile con la possibilità di godimento degli altri comproprietari.
Nessun elemento utile, ai fini dell'accoglimento della pretesa esperita dinanzi a questo Tribunale, poi, può essere ricavato dalla documentazione, anche fotografica, prodotta.
Alla stregua delle osservazioni che precedono la domanda attorea non merita accoglimento.
Non resta che disciplinare gli oneri di lite.
14 Deve innanzitutto rilevarsi che la mancata costituzione di CP_2
preclude la regolamentazione delle spese di lite relative al rapporto processuale tra questa e l'attore (si confronti Cass. n. 20869 del 2017).
Differentemente, va condannato alla rifusione delle spese di Parte_1
lite sostenute da , che si liquidano, tenuto conto del CP_1
disputatum (valore indeterminabile ai sensi dell'art. 15, ult. co., c.p.c.), delle questioni oggetto di trattazione e dell'attività difensiva concretamente svolta,
che orientano verso l'applicazione dei parametri prossimi ai minimi [peraltro,
è consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione il principio alla stregua del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa, a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato,
l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (si confrontino fra le tante Cass. n. 89 del 2021; Cass.
19989 del 2021; Cass. n. 21848 del 2022)].
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, nella persona del giudice unico, dott. Giulio Fortunato, definitivamente pronunciando, respinta ogni
15 contraria eccezione e deduzione, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
1) rigetta la domanda di accertamento dell'usucapione proposta nell'interesse di;
Parte_1
2) dichiara non doversi provvedere sulle spese di lite in relazione al rapporto processuale tra e Parte_1 CP_2
3) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1
in relazione al presente giudizio, che si liquidano, CP_1
complessivamente in euro 3.820,00 per competenze legali, oltre i.v.a.,
c.p.a., se dovute, e rimborso delle spese generali come per legge.
Salerno, 29 maggio 2025
Il giudice dott. Giulio Fortunato
16