Articolo 2 della Legge 8 gennaio 1979, n. 9
Articolo 1
Versione
2 febbraio 1979
Art. 2.
Le indennita' di carica e di presenza nonche' i rimborsi di spese stabiliti dai consigli comunali e provinciali oltre i limiti indicati dalle leggi 11 marzo 1958, n. 208, 9 febbraio 1963, n. 148, 2 aprile 1968, n. 491, e 26 aprile 1974, n. 169 , hanno carattere di spese facoltative e comunque sono considerati a tutti gli effetti validamente deliberati, purche' ritenuti legittimi da parte degli organi di controllo. Le relative deliberazioni conservano efficacia fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Entrata in vigore il 2 febbraio 1979
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