Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/05/2025, n. 2219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2219 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
22 maggio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11292 / 2022 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall' avv. Vincenzo Manno come da procura in atti;
Parte_1
-ricorrente-
contro in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Luca Nunzio Luggisi come da procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: dimissioni- differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 19/11/2022 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di avere stipulato con la , a far data dal 09.01.2020 un contratto di Controparte_2
lavoro subordinato dapprima a tempo parziale e determinato esponeva:
- di essere stato inquadrato con la qualifica di impiegato ed inserito nel livello E1 di cui al
CCNL settore Cooperative Sociali per essere addetto alle mansioni di coordinatore;
1
1300 annuali, distribuite nel seguente modo : lunedì dalle ore 9.00 alle 13.00; martedì dalle ore 15.00 alle 19.00; mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 14.00; giovedì dalle ore 9.00 alle ore
13.00; venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19.00; sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
- che con atto di scissione parziale della UN dei Giovani Società Cooperativa Sociale era stata costituita la Società Cooperativa Sociale UN dei Giovani 2020 e tutto il personale in forza alla UN in qualità di soci lavoratori transitava , senza soluzione di continuità, alle dipendenze della Società Cooperativa Sociale UN dei Giovani 2020, mantenendo il medesimo inquadramento contrattuale e la stessa anzianità retributiva di provenienza;
- che quest'ultima società assumeva l'obbligo di corrispondere ai dipendenti (compreso il ricorrente) il trattamento di fine rapporto maturato alla data del 31.12.2020;
- che a decorrere dal giorno 1.9.2020 il contratto sottoscritto dal ricorrete veniva trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato;
- di avere osservato nel periodo compreso tra il giorno 1.1.2021 ed il 31.5.2022, il seguente orario di lavoro: dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 19.00, lavorando, quindi, per un monte ore settimanali pari a 66 ore a fronte delle 25 previste da contratto, rimanendo esposto a ritmi di lavoro insostenibili e lesivi dei principi fondamentali in tema di tutela e sicurezza;
- di avere ricevuto soltanto la retribuzione indicata nelle buste paga, del tutto insufficiente se parametrata alla quantità e qualità del lavoro svolto vantando, dunque, il diritto di ricevere il giusto e legittimo adeguamento salariale in virtù del dettato costituzionale di cui all'articolo
36 della Costituzione;
- di non avere ricevuto durante il rapporto di lavoro la tredicesima mensilità;
- di avere usufruito dal 2021 di soli cinque giorni di ferie ( dal 13.8.2021 al 17.8.2021) vantando il diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva di ferie non godute, pari a 32 giorni;
- di avere, altresì, diritto alla indennità sostitutiva dei permessi non goduti per giorni 6 nel periodo considerato (1.1.2021 -31.5.2022);
- di avere rassegnato in data 01/06/2022 dimissioni volontarie le quali dovevano reputarsi inefficaci in quanto non convalidate dal competente servizio ispettivo.
- che, infatti, la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 55, comma 4, del D.lgs. 151 del 2001, come modificato dall'art. 12 del D.Lgs 80/2015 doveva ritenersi condizionata alla suddetta convalida, essendo egli era padre di un bambino di età inferiore a tre anni e non essendovi prova che il datore di lavoro non sapesse della paternità del dipendente;
2 - di aver chiesto, con nota del 27.7.2022 e con nota del 4.8.2022 di essere riammesso in servizio e, con successiva diffida del 20.10.2022 , di avere domandato a titolo di risarcimento del danno una somma pari all'ammontare delle retribuzioni maturate dal giorno 1.6.2022 alla data di ripristino del rapporto di lavoro;
In ragione di tutto quanto esposto nel ricorso introduttivo del giudizio parte ricorrente concludeva nei seguenti termini: “ ritenere e dichiarare che il ricorrente ha stipulato con la UN
[...]
, un contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e determinato, con Controparte_2
decorrenza 9.1.2020 e scadenza 31.8.2020 (originariamente 31.3.2020); ritenere e dichiarare che, in data 1.9.2020, il contratto sottoscritto dall'esponente è stato trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato;
ritenere e dichiarare che a seguito di scissione parziale della
[...]
è stata costituita la Società Cooperativa Sociale Controparte_2 Controparte_2
2020 e che alle dipendenze di quest'ultima il sig. è transitato senza soluzione di Parte_1 continuità; ritenere e dichiarare che l'istante è stato sempre inquadrato con la qualifica di impiegato ed inserito nel livello E1, livello professionale dell'inquadramento unico previsto dal CCNL applicato al rapporto (CCNL settore Cooperative Sociali) per essere addetto alle mansioni di coordinatore e che l'orario di lavoro, a tempo parziale, è stato, da sempre, fissato in 25 ore settimanali, 108,33 mensili, 1300 annuali;
ritenere e dichiarare che nel periodo compreso tra il giorno 1.1.2021 ed il 31.5.2022, il sig. alle dipendenze della Parte_1 [...]
, ha osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al sabato Controparte_3
dalle ore 8.00 alle ore 19.00; ritenere e dichiarare che nel periodo compreso tra il giorno 1.1.2021 ed il 31.5.2022 il sig. ha usufruito di soli cinque giorni di ferie ( dal 13.8.2021 al Parte_1
17.8.2021) ed ha, diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva di ferie non godute, pari a 32 giorni;
ritenere e dichiarare nel periodo compreso tra il giorno 1.1.2021 ed il 31.5.2022 il ricorrente non ha goduto dei 4 giorni di permesso retribuiti riconosciutigli dal CCNL applicato ed ha, quindi, diritto di ricevere la corresponsione della relativa indennità sostitutiva;
ritenere e dichiarare, quindi
e per l'effetto, che l'esponente ha ricevuto solo la retribuzione indicata nelle buste paga e, pertanto, essa si è rivelata, per l'intera durata del rapporto di lavoro, inadeguata ed insufficiente in relazione alla quantità e qualità del lavoro disimpegnato. Il lavoratore, tenuto conto delle tabelle salariali previste dal CCNL di categoria, ha, dunque, diritto a ricevere il giusto e legittimo adeguamento salariale in virtù del dettato costituzionale di cui all'articolo 36 della Costituzione;
ritenere e dichiarare inefficaci le dimissioni rassegnate dal sig. in data 1.6.2022, in quanto – in Parte_1 violazione dell'art. 55, comma 4, del D.lgs. 155 del 2001 – non sono state convalidate dal competente servizio ispettivo e per l'effetto, ritenere e dichiarare il diritto dell'esponente ad essere riammesso in servizio alle dipendenze della Società Cooperativa Sociale UN dei Giovani 2020; di
3 conseguenza, ordinare alla Società Cooperativa Sociale UN dei Giovani 2020 di riammettere in servizio il ricorrente;
ritenere e dichiarare che il sig. ha diritto di ricevere dalla Parte_1
debitrice, parte resistente, la somma di €. 13.991,68 per lavoro supplementare, di €. 22.524,32 per lavoro straordinario, di 2.610,00 per tredicesima maturata, di €. 2.090,88 per indennità sostitutiva per ferie non godute, di €. 392,04 per permessi non goduti, di €. 6.149,25 a titolo di risarcimento danni commisurato alle mensilità da giugno 2022 a ottobre 2022, per un totale complessivo di €.
47.758,17, oltre alle altre successive mensilità sino alla data di effettiva riammissione al lavoro del ricorrente, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo;
per l'effetto, condannare la , in Controparte_3
persona del suo presidente e legale rappresentante pro-tempore, a pagare in favore del sig.
[...]
la somma di €. 13.991,68 per lavoro supplementare, di €. 22.524,32 per lavoro straordinario, Pt_1 di 2.610,00 per tredicesima maturata, di €. 2.090,88 per indennità sostitutiva per ferie non godute, di €. 392,04 per permessi non goduti, di €. 6.149,25 a titolo di risarcimento danni commisurato alle mensilità da giugno 2022 a ottobre 2022, per un totale complessivo di €. 47.758,17, oltre alle altre successive mensilità sino alla data di effettiva riammissione al lavoro del ricorrente, o di quel diverso importo che il Giudice riterrà di dovere liquidare anche a seguito delle risultanze della richiedenda ed espletanda CTU. Il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo;
Con vittoria delle spese, competenze ed onorari”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la società resistente spiegando ampie difese volte al rigetto del ricorso e, in particolare, rilevava:
- che la mansione effettuata dal ricorrente era quella di coordinare ed impartire direttive agli educatori, occupandosi di mantenere contatti con le assistenti sociali dei minori collocati in struttura, di partecipare all'equipe interne ed esterne alla comunità (in media 3 volte al mese),
e quella degli incontri con i rispettivi Tribunali per i Minorenni (in media due volte al mese).
- che, nella qualità di responsabile della struttura comunicava via email al consulente del lavoro della resistente le presenze di tutti i dipendenti (compreso sé medesimo) nell'arco di ogni mese, indicando quante ore svolgevano, se godevano di ferie, permessi o malattia e che, dalle predette email, era dato evincere come lo stesso ricorrente non avesse svolto ore a titolo di lavoro supplementare o straordinario;
- che, nel periodo oggetto di causa, il ricorrente aveva comunque intrattenuto un altro rapporto di lavoro part time ed un contratto di collaborazione con altri soggetti datoriali;
- che, nella specie, il ricorrente , contemporaneamente al contratto di 25 ore con la resistente, lavorava con la (con sede legale in Mascalucia Via Pietro Antonio Controparte_4
4 Coppola 10) e aveva, altresì, in essere un altro rapporto di lavoro con la Associazione
AIRONE 2017 ONLUS (con sede legale in Via San Giuliano 79 Sant'Agata Li Battiati);
- che il ricorrente era anche Presidente e legale rappresentante della Controparte_4
oltre che come detto dipendente di quest'ultima;
- che la tredicesima mensilità veniva erogata mensilmente a tutti i dipendenti così come al ricorrente;
- che, quanto alle ferie, come risultante dalle buste paga, il ricorrente aveva fruito di : n. 3 giorni nel mese di giugno 2021; n. 10 giorni nel mese di agosto 2021; n. 26 giorni nel mese di maggio 2022, e attesa la durata del rapporto di lavoro pari ad un anno e mesi 5 il ricorrente aveva pertanto fruito quindi di 39 giorni di ferie in misura superiore a quanto previsto dalla normativa di riferimento;
- che, quanto alla mancata fruizione dei permessi e delle ex festività dalla consultazione dei prospetti paga era dato evincere che gli stessi erano stati fruiti ad aprile, giugno, agosto, novembre e dicembre 2021 e a maggio 2022 erano state liquidate anche le ex festività;
- che nel mese di maggio 2022 il ricorrente comunicava alla società la volontà di dimettersi a seguito di altra proposta lavorativa consistente dell'aumento dell'orario di lavoro proposto dalla e, in data 01/06/2022, lo stesso rassegnava le proprie Controparte_4
dimissioni senza preavviso;
- che in data 19.7.2022 perveniva nota di diffida da parte del difensore del sig. con cui Pt_1 quest'ultimo rivendicava il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute e il TFR;
- che la società provvedeva ad erogare le spettanze dovute trattenendo legittimamente quanto dovuto a titolo di indennità di mancato preavviso e, nella menzionata diffida, il ricorrente non faceva alcun riferimento alla circostanza di essere padre di minore inferiore a 3 anni, circostanza rivendicata solo successivamente con ulteriore diffida a firma del ricorrente;
- che il datore di lavoro non era a conoscenza della superiore circostanza non essendo mai stato comunicato nulla al riguardo, né avendo il hiesto di fruire dei congedi o degli assegni Pt_1
familiari;
- che, pertanto, doveva ritenersi del tutto infondata la domanda volta ad ottenere la riammissione in servizio eccependo, comunque in via cautelativa, che la domanda risarcitoria doveva tenere conto dell'aliunde perceptum ;
- che i conteggi allegati al ricorso introduttivo andavano integralmente contestati non essendo stato neppure prodotto il CCNL di riferimento;
- che sussistevano, nel caso di specie, i presupposti per la condanna del ricorrente al risarcimento del danno da lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
5 In ragione delle difese articolate in memoria, da ultimo, la resistente rassegnava le seguenti conclusioni: “ VOGLIA - respingere nel merito tutte le domande ex adverso proposte;
- condannare il sig. per le ragioni esposte in memoria, al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. Parte_1
96 c.p.c. comma 3°, da liquidarsi in via equitativa che nel caso che ci occupa può essere pari ad €
23.500,00 ovvero al 50% dell'importo illegittimamente domandato con ogni consequenziale decisione sulle spese di lite e condanna”.
La causa veniva istruita in via documentale e con espletamento di prove orali.
Sostituita l'udienza del 22 maggio 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
___________ __
1.Il ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto nei limiti e con le precisazioni di seguito esplicitate.
2. Parte ricorrente ha agito in giudizio deducendo in primo luogo di avere espletato, nel periodo dal
1.1.2021 al 31.5.2022, un monte ore complessivo di 66 ore settimanali a fronte delle 25 ore contrattualmente previste e tanto in osservanza del seguente orario di lavoro: dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 19.00 così, rimanendo esposto a turni insostenibili lesivi dei principi di tutela del lavoratore senza mai percepire la spettante retribuzione.
L'assunto non può dirsi conclamato alla stregua delle risultanze istruttorie raccolte complessivamente nel corso del giudizio.
In via generale, in tema di lavoro supplementare e/o straordinario grava in capo al lavoratore l'onere di provare la prestazione di lavoro oltre il normale orario dedotto in contratto e la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (cfr., per tutte,
Cass. n. 16150/2018; Cass.n. 12434 /2006, Cass. n. 1389 /2003).
In particolare, “Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha
l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova….” (cfr. C. Cass. n. 3714/2019, C. Cass.
3714/2009; C. Cass. 12434/2006).
Esaminando, in primo luogo, gli esiti della istruttoria orale espletata la prova circa lo svolgimento da parte del ricorrente dell'orario dedotto in ricorso non può dirsi univocamente raggiunta.
Alle dichiarazioni dei teste di parte ricorrente che hanno confermato i capitolati di prova attorei in ordine all'orario di lavoro si contrappongono, infatti, da un lato le diverse dichiarazioni dei teste di
6 parte resistente e dall'altro, le risultanze documentali raccolte nel corso del giudizio, come meglio si vedrà infra, da ritenersi acquisite anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c attesa la loro rilevanza ai fini della decisione.
Quanto al primo rilievo deve ricordarsi che il giudice, nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi e oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe (Cass. Sez. 6 - 1, ordinanza n. 1547 del 27/01/2015; v. altresì Cass. n. 4763/2015).
Nel caso di specie, i teste di parte ricorrente e hanno confermato la prospettazione Parte_2 Tes_1
volta a sostenere lo svolgimento da parte del di un rilevante numero di ore di lavoro Pt_1
straordinario.
Il teste educatrice presso la convenuta, ha confermato l'orario di lavoro del ricorrente Parte_2
come dedotto in ricorso, precisando di avere lavorato su turni nel periodo dal mese di settembre al mese di giugno 2021, ma di essersi trattenuta anche oltre l'orario proprio per prestare collaborazione al ricorrente1.
Il teste , in senso conforme, seppure presente in struttura dal mese di novembre 2021, ha Tes_1
confermato gli orari di lavoro indicati in ricorso aggiungendo : “ Fui proprio io ad indicare il Pt_1
come coordinatore della struttura della Cooperativa UN dei Giovani 2020. Nel periodo in cui ho lavorato presso la struttura mi occupavo un pò di tutto perché non possedeva il titolo e Pt_3 la giusta esperienza. Il mio interlocutore era (adr sub 1 di cui al ricorso) 2. Pt_1 Hanno, invece, offerto dichiarazioni diverse sotto il profilo dell'orario di lavoro effettivamente disimpegnato dal ricorrente i teste di parte resistente e . Tes_4 Tes_5
In particolare, il teste ha confermato che il volgeva gli orari di lavoro come indicati Tes_4 Pt_1
in memoria ( adr sub 3) e, interrogato sulla medesima circostanza a prova contraria sugli orari indicati in ricorso, ha dichiarato: “ Adr sub 1): Non è vero. Noi lo vedevamo poco in quanto lui stesso diceva di lavorare anche in altri posti” 3.
Analogamente il teste , ha dichiarato ( adr sub 1) di non avere incontrato il egli orari Tes_5 Pt_1
indicati in ricorso4.
Nel valutare complessivamente le difformi dichiarazioni dei teste escussi , peraltro, vanno esaminate con particolare rigore le dichiarazioni del teste di parte ricorrente atteso che la stessa Testimone_2
risulta avere instaurato in epoca successiva alla testimonianza ( avendo già diffidato stragiudizialmente la società unitamente al .f.r. all. 9 di parte resistente) procedimento iscritto Pt_1
al N.R.G. 8110/2024 del Tribunale di Catania avverso la medesima resistente per il riconoscimento di differenze retributive a titolo di lavoro straordinario e/o supplementare, nonché indennità per ferie e permessi non goduti ( all. 1 note di parte resistente del 24/10/2024).
Suscitano dubbi anche le dichiarazioni del teste apparendo in contraddizione l'affermazione Tes_1 di avere indicato il per l'assunzione come coordinatore presso la convenuta, mentre per sua Pt_1
che più volte ci sono state discussioni con il Presidente della cooperativa, ma lui non poteva mancare perché non era ancora stato formato nessuno che lo potesse sostituire. Adr: Preciso che io sono laureato in scienze della formazione e io mio ruolo era amministrativo mi occupavo dei rapporti con le banche, il comune, servizi sociali, acquisiti, ingressi minori, polizze. Io lavoravo al contempo presso la UN Alloggio, ma senza orari fissi”. 3 Si riportano le dichiarazioni del teste : Interrogato sulle circostanze di cui all'articolato formulato nella memoria di Tes_4 costituzione del resistente così risponde: Adr: Conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme presso la resistente a partire dal gennaio 2021 quando lui arrivò presso la resistente dove già lavoravo. Preciso che già in passato avevamo lavorato insieme presso un'altra e diversa cooperativa. Adr sub 3: Si è vero. Preciso che io svolgo le mansioni di educatore e nel periodo di riferimento lavoravo su turni secondo la presente articolazione oraria: dalle 10:00 alle 18:00 o dalle 15: 00 alle 20:00 e dalle 18:00 all'indomani mattina”.
Interrogato a prova contraria sui capitolati ammessi di parte ricorrente: Adr sub 1): Non è vero. Noi lo vedevamo poco in quanto lui stesso diceva di lavorare anche in altri posti. Adr sub 3): Non so riferire Adr sub 4): Non so riferire Adr dell'avv. Manno: io so che il veva la funzione di coordinatore di noi educatori, per quello che so aveva un monte ore inferiore al nostro da contratto, Pt_1 mentre non posso sapere se svolgeva attività fuori dalla struttura”.
8 stessa ammissione nonché alla luce della documentazione in atti ( cfr Unilav Pranio note di parte resistente del 24.10.24) il teste è stato assunto presso la resistente solo nel mese di novembre 2021.
La prospettazione attorea secondo la quale il ricorrente avrebbe lavorato svolgendo n. 66 ore di lavoro straordinario la settimana, in ogni caso, appare incompatibile rispetto alla circostanza, documentalmente comprovata che il ricorrente svolgeva, nel medesimo periodo oggetto di causa altre attività lavorative.
Risulta, in particolare, dalla disamina della documentazione allegata da parte resistente in data
15/5/23 ( cfr. estratto contributivo) nonché, successivamente, unitamente alle note del 18 luglio 2023
( ricevute Unilav e scheda anagrafico professionale - cfr. documentazione Centro per l'impiego di
IR ) la quale viene acquisita al presente giudizio anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c, che l'impegno professionale del ricorrente coinvolgeva a diverso titolo altre due società aventi oggetto attività confacenti la gestione di strutture residenziali a carattere assistenziale. In particolare, risulta innanzitutto che il ricorrente lavorava, nel medesimo periodo in cui risultava impiegato presso la resistente, per la società Airone 2017 ONLUS in forza di un contratto di collaborazione iniziato nel mese di maggio e poi prorogato.
Se l'attività prestata in forza del contratto di collaborazione con la predetta società potrebbe pure dirsi in astratto compatibile con lo svolgimento delle dedotte n. 66 ore settimanali di lavoro straordinario, maggiori perplessità suscita il raffronto tra la prospettazione attorea e il rapporto di lavoro disimpegnato alle dipendenze della Società Integra Società Cooperativa.
Risulta, infatti, dalla documentazione pervenuta in seguito ad accesso agli atti della resistente ( all.
11. All. 12 memoria di parte resistente) autorizzato solo con sentenza del TAR Catania del 26.6.23
( cfr. all. note di parte resistente del 18.07.2023) che il rapporto a tempo indeterminato del ricorrente con la società ha avuto inizio nel mese di ottobre 2014 con contratto di lavoro a tempo parziale CP_4
e indeterminato dapprima per n. 12 ore settimanali ( Unilav prot.n. 01204958), successivamente trasformato in data 9/11/2017 ( Unilav prot. n. 01332655) in contratto di lavoro a tempo parziale a 35 ore settimanali senza che, dalla documentazione in atti, appaiano essere intervenute ulteriori modifiche fino al 3/6/2022 ( Unilav prot n. 00814686) tempo in cui il rapporto diveniva a tempo pieno.
Per la stessa il ricorrente ha, altresì, ricoperto la carica di Controparte_5
Presidente del CDA ( cfr. visura camerale di all. 5 memoria di Controparte_5
parte resistente).
Lo stesso ricorrente in sede di interrogatorio formale confermava di avere lavorato , oltre che in forza di contratto di collaborazione per Airone Onlus, pe la Società Integra dichiarando di avere lavorato
9 nel periodo oggetto del ricorso giornalmente soltanto dalle 19:00 alle 20:00 per un monte ore complessivo di 13 ore.
Invero, appare scarsamente credibile che il ricorrente lavorasse alle dipendenze di soltanto CP_4 un'ora al giorno con inizio dell' attività lavorativa proprio alle 19.00, momento in cui secondo le deduzioni attoree si concludeva il lavoro straordinario giornaliero alle dipendenze della resistente, considerati altresì i necessari tempi per lo spostamento dalla sede della resistente ( via Dante
Majorana 20 - Gravina di Catania - 95030) a quella della società integra ( via Pietro Antonio Coppola
10 - Mascalucia – 95030).
Avendo, poi, il assunto la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione altresì non Pt_1
convince che lo stesso dedicasse alla Società Integra un così limitato orario di lavoro giornaliero.
Neppure il ricorrente, escusso in sede di interrogatorio formale, ha disconosciuto la corrispondenza a mezzo mail intrattenuta con il consulente del lavoro della resistente e avente ad oggetto informazioni sull'attività lavorativa giornalmente disimpegnata dai dipendenti, egli compreso, dove non viene mai fatto riferimento allo svolgimento di un maggior orario di lavoro.
Tale elemento, quantomeno in via indiziaria, se letto nel contesto complessivo del materiale probatorio a disposizione, costituisce un ulteriore elemento in vista del disconoscimento della pretesa attorea di veder accertato il diritto al pagamento delle ore di lavoro straordinario indicate in ricorso.
3 Quanto alla domanda volta ad ottenere il pagamento della tredicesima mensilità asseritamente mai corrisposta ( chiesta con riferimento a tutti importi maturati nel corso del rapporto di lavoro) deve osservarsi che, dal raffronto tra le buste paga versate in atti dalla resistente ( all. 6 di cui alla memoria)
e i bonifici effettuati dalla società nei confronti del ricorrente ( all. 7 e all. 8 di cui alla memoria) le somme a titolo di tredicesima mensilità risultano essere state effettivamente erogate soltanto in parte
( gennaio 2021 per euro 93,43; gennaio 2022 per euro 93,43; febbraio 2022 per euro 94,91; marzo
2022 per euro 94,91; aprile 2022 per euro 94,91 e maggio 2022 per euro 94,91: per un totale di somme percepite a titolo di tredicesima pari a euro 566,5).
Non vi è prova nel resto dell'avvenuta corresponsione dei ratei di tredicesima mensilità non avendo, il datore di lavoro tenuto a provare il pagamento, dato dimostrazione di avervi provveduto.
4. Venendo alla domanda relativa al diritto del ricorrente al pagamento della c.d. indennità per ferie e permessi non goduti si osserva quanto segue.
A fronte dell'inadempimento allegato dal ricorrente, parte resistente ha dedotto che il vrebbe Pt_1
fruito di n. 3 giorni nel mese di giugno 2021, n. 10 giorni nel mese di agosto 2021 e n. 26 giorni nel mese di maggio 2022 così avendo complessivamente già goduto di n. 39 giorni complessivi di ferie, misura superiore a quanto spettante in ragione della durata del rapporto di lavoro.
10 Parte resistente ha prodotto in giudizio le buste paga dalle quali risulta che, fino al mese di aprile
2022 il ricorrente vantava un monte di ferie non godute pari a 89,80 ( vedi busta paga di aprile 2022), mentre nella successiva busta paga del mese di maggio 2022 il monte ferie è pari a – 1,15 risultando nel medesimo mese il godimento di ferie nella misura di 100,00, con corrispondenza alla voce “ assenze” indicata in busta paga.
Parte ricorrente ha continuato a ribadire di non avere goduto di ferie e permessi oltre che per i 5 giorni indicati in ricorso nel mese di agosto 2021 in quanto il proprio ruolo di coordinatore non gli consentiva di assentarsi se non nel breve periodo estivo già menzionato.
Ora, dovendo fare applicazione del principio generale in tema di riparto degli oneri probatori, deve ricordarsi che secondo l'orientamento più recente della Suprema Corte ( a partire dalla sentenza n.
23153/2022 la quale ha operato una reinterpretazione del diritto interno in materia di ferie e di indennità sostitutiva conforme ai principi del diritto europeo) è stato affermato “i lavoratori non possono perdere il diritto alla indennità finanziaria per le ferie non godute, senza previa verifica del fatto che il datore li abbia effettivamente posti in condizione di esercitare il proprio diritto alla fruizione del riposo annuale, anche attraverso una informazione adeguata. Insomma, è il datore che deve provare di essersi assicurato che il lavoratore eserciti il diritto alla fruizione delle ferie: 1) informandolo in modo accurato ed in tempo utile del diritto al riposo, garantendo in tal modo che esso risponda all'effettivo scopo cui è preposto, quello di apportare all'interessato riposo e relax;
2) invitandolo, se necessario formalmente, al godimento delle ferie medesime”.
In applicazione dei superiori principi, considerato che i teste di parte resistente nulla hanno saputo riferire circa le ferie godute dal ricorrente nel periodo di riferimento, non può ritenersi di per sé sufficiente a comprovare la fruizione delle ferie quanto indicato nelle buste paga versate in atti dalla resistente.
Trattasi, infatti, di prospetti paga che non risultano sottoscritti dal lavoratore o, in alcuni casi, sottoscritti soltanto per ricevuta e non quietanza così non potendosi attribuire alla sottoscrizione apposta dal ricorrente la valenza di riconoscimento di quanto indicato negli stessi prospetti paga.
Sul punto occorre richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione a mente del quale: "Le buste paga, ancorché sottoscritte dal lavoratore con la formula "per ricevuta", costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna ma non anche dell'effettivo pagamento, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l'assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto da esse risulta e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore, il quale può provare l'insussistenza del carattere di quietanza delle sottoscrizioni eventualmente apposte, fermo restando che l'accettazione senza riserve della liquidazione da parte di quest'ultimo al momento della risoluzione del rapporto può assumere, in presenza di altre circostanze precise,
11 concordanti ed obiettivamente concludenti dell'intenzione di accettare l'atto risolutivo, significato negoziale" (cfr. Cass. n. 13150/2016, richiamata da ultimo da Cass. 29367/2018).
Principio analogamente valido anche con riferimento alle informazioni riportate nei medesimi prospetti paga.
La domanda va, pertanto, accolta sotto questo profilo limitatamente agli importi dovuti a titolo di indennità ferie non godute, mentre per quel che concerne i permessi l'indennità sostitutiva risulta già erogata con bonifico relativo alle spettanze di cui alla busta paga di maggio 2022 ( cfr. doc. 7 e 8 di parte resistente)5 .
5. Resta da vagliare la domanda con la quale il ricorrente ha lamentato l'inefficacia delle dimissioni rassegnate in data 1 giugno 2022 chiedendo la riammissione in servizio e il pagamento, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni non percepite dalle dimissioni alla effettiva riammissione.
Tanto sullo spunto della inefficacia delle stesse dimissioni in assenza del relativo procedimento di convalida, poiché rassegnate all'epoca in cui il ricorrente era padre di un minore di età inferiore ai 3 anni.
Le pretese attoree sul punto si rivelano infondate.
Per espressa previsione legislativa (articolo 55, comma 4, D.Lgs. 151/2001), la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino o nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento.
L'articolo 55, comma 4, T.U. maternità e paternità, stabilisce, inoltre, che alla convalida in questione
è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.
L' articolo 55, comma 4, D.Lgs. 151/2001,dispone infatti : “La risoluzione consensuale del rapporto
o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all'articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro”.
Come evidenziato dalla Suprema Corte di Cassazione ( sentenza n. 11676/2012) l'articolo 55, comma
4, D.Lgs. 151/2001, deve essere necessariamente letto in stretta connessione con le disposizioni dei precedenti commi del medesimo articolo 55 e, in particolare, con i commi 1 e 2. Ai sensi del comma 1 della citata disposizione normativa, in particolare: “
1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso”
Prosegue il comma 2: “
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità”
Sulla scorta della esigenza di procedere ad una interpretazione della normativa di riferimento in coerenza al principio della certezza dei rapporti giuridici la Corte ha, pertanto, concluso ritenendo che le dimissioni volontarie del lavoratore non sono soggette a convalida, se il lavoratore non abbia mai fruito del congedo di paternità oppure se non abbia previamente informato il datore di lavoro della intervenuta paternità (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 11676/12).
Tanto considerando che, per il lavoratore padre in difetto della preventiva comunicazione o della richiesta di fruire del congedo, il datore di lavoro si troverebbe nella condizione di non potere conoscere in alcun modo conoscere la sua situazione familiare lavoratore a differenza di quanto accade per la lavoratrice madre, per la quale la conoscibilità della gravidanza è necessaria per la fruizione del congedo di maternità
L'onere probatorio non può che ricadere sul lavoratore che intenda far valere l'invalidità delle dimissioni non convalidate nei modi di legge.
Venendo al caso di specie il lavoratore non ha provato di avere comunicato al datore di lavoro la propria situazione familiare né di avere inoltrato richieste innanzi alle quali il datore di lavoro avrebbe potuto, con l'ordinaria diligenza, venire a conoscenza che, al momento delle dimissioni, il lavoratore si trovava nel periodo c.d. “ protetto”.
Dalla disamina delle dimissioni rassegnate dal in data 1 giugno 2022( cfr.all. 7 di parte Pt_1
ricorrente) peraltro non figura alcun riferimento al recesso del rapporto di lavoro nel periodo protetto essendovi quale unica causale quella “ dimissioni volontarie”. Solo successivamente in data 27 luglio
2022 ( cfr. all. 9 di parte ricorrente) il ricorrente eccepiva l'inefficacia delle rassegnate dimissioni per violazione della normativa a tutela del lavoratore padre.
Ne discende che le dimissioni devono reputarsi efficaci e la correlata domanda risarcitoria va, conseguentemente disattesa con assorbimento di ogni altra questione sul punto.
6. Ciò posto, limitatamente alla domanda avente ad oggetto l'indennità per ferie non godute nonché
i ratei di tredicesima ancora dovuti a fondamento della decisione possono porsi i conteggi di parte ricorrente in applicazione del consolidato indirizzo della giurisprudenza lavoristica secondo il quale
“nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati
13 dall'attore, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., comma 1 e art. 416 c.p.c., comma 3, e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato” (Cass., sez. lav., n.21302/2019).
Nel caso di specie parte resistente si è limitata a contestare in via del tutto generica i conteggi di cui al ricorso, limitandosi a dedurre l'impossibilità di ricostruire la relativa base di calcolo stante l'omessa produzione del CCNL di categoria, invero allegato al ricorso ( all. 6 di parte ricorrente).
Parte resistente deve essere, conseguentemente, condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 2.090,88 a titolo di indennità per ferie non godute e di euro 2.043,5 a titolo di tredicesima mensilità ( euro 2610,00 richiesti in ricorso - euro 566,5 già corrisposti) per un ammontare complessivo di euro 4134,38 oltre interessi e rivalutazione come per legge.
7. In conclusione, il ricorso va parzialmente accolto con la condanna di parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente per le causali di cui sopra della somma complessiva di euro 4134,38 oltre interessi e rivalutazione come per legge, mentre nel resto il ricorso va rigettato.
8. Non vi è luogo per disporre la condanna di parte ricorrente al risarcimento del danno da lite temeraria non essendovi motivo per ritenere che la stessa parte abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Come posto in luce dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ( sentenza n. 22405 del
13/09/2018): "La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche,
correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte
vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata
attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere
la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente
produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della
somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza
dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta
all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la
pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza
consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e
strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione." La stessa pronuncia ha inoltre precisato che "In altri termini, la responsabilità aggravata ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., che a differenza di
14 quella comminabile ai sensi del primo comma della medesima norma, non richiede la domanda di parte
né la prova del danno, esige pur sempre, sul piano soggettivo, la malafede o la colpa grave della parte soccombente, la quale ultima sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente
di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente
la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass.Sez. Un. 11 dicembre 2007 n. 25831;
Cass. 18 gennaio 2010 n. 654).
I presupposti per la condanna devono escludersi nel caso in esame avendo, peraltro, la domanda trovato seppure solo parzialmente, accoglimento.
9. Avuto riguardo al parziale accoglimento del ricorso le spese del giudizio possono compensarsi.
P.Q.M
Il Tribunale del lavoro di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente per le causali di cui in parte motiva della complessiva somma di euro 4134,38 oltre interessi e rivalutazione come per legge;
rigetta nel resto;
spese compensate.
Catania 23/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si riportano di seguito le dichiarazioni rese dal teste “ Adr: Conosco il ricorrente perchè io ho iniziato a lavorare Testimone_2 presso 2020 dal 28/06/2021 al 10/09/2021 e poi, successivamente, ho fatto un secondo periodo dal gennaio Controparte_2 2022 fino al mese di giugno 2022 anche se il contratto reale parte da febbraio 2022. Conosco il ricorrente perchè era il nostro coordinatore. Adr sub 1: Si è vero, per quello che concerne il periodo in cui ho lavorato. Nel primo periodo dal mese di giugno 2021 al mese di settembre 2021 lavoravo su turnazione, ma mi trattenevo oltre il turno per collaborare con il sig. Le mie mansioni Pt_1 erano quelle di educatore. Nel secondo periodo invece, io non ero in turnazione, ma collaboravo con il sig. e quando lui si Pt_1 spostava fuori dalla struttura, io rimanevo nella stessa essendo necessaria la presenza di un operatore sul posto, anche eventualmente per accompagnare I ragazzi ad esempio ad una visita o in Tribunale. Preciso che quando ho svolto questo tipo di attività facevo dalla mattina al pomeriggio perchè ci voleva questo affiancamento costante. Preciso che gli orari di lavoro del ricorrente erano sempre gli stessi. Lui era anche reperibile e noi lo chiamavamo per comunicazioni. Adr sub 3 : Si è vero, io ero in sostituzione ferie e lui ha goduto solo di quei 5 giorni in cui peraltro i servizi erano chiusi. Adr sub 4: Da quello che so lui non poteva assentarsi perchè noi educatori facevamo riferimento sempre a lui che era il solo ad avere i contatti con i servizi”; 2 Si riportano di seguito le dichiarazioni del teste : “ Adr: Conosco il ricorrente da più di 10 anni perché lavorava Testimone_3 nella comunità Alloggio dove io lavoravo. E poi dal 2010 abbiamo continuato a lavorare insieme a tempo continuato nella comunità di Battiati, di Mascalucia e di Gravina. Io ho lavorato presso la resistente dal mese di novembre 2021 al mese di maggio 2022 ;Adr sub 1: si è vero. Fui proprio io ad indicare il ome coordinatore della struttura della Cooperativa 2020. Pt_1 Controparte_2 Nel periodo in cui ho lavorato presso la struttura mi occupavo un pò di tutto perché non possedeva il titolo e la giusta Pt_3 esperienza. Il mio interlocutore era Adr sub 3: Si è vero è stato l'unico periodo in cui è potuto mancare perché i servizi sociali Pt_1 del Comune di Catania erano chiusi, perché senza di lui in struttura nessuno poteva lavorare con i servizi. Adr sub 4: Si è vero ricordo
7 4 Si riportano le dichiarazioni del teste : Adr: Conosco il ricorrente perché è venuto a lavorare nella comunità dove lavoro Tes_5 io, nel 2020. Io svolgevo il ruolo di educatore e il uello di coordinatore. Pt_1 Adr sub 3: Posso dire che io lavoravo su turni e quindi non sempre mi capitava di incontrarlo. Non sono a conoscenza dell'orario di lavoro del in quanto io avevo un diverso orario di lavoro. Pt_1 Interrogato a prova contraria sui capitolati ammessi di parte ricorrente:
Adr sub 1): Posso dire che non era presente negli orari che mi sono indicati.
Adr sub 3): Non so riferire
Adr sub 4): Non so riferire
Adr: Penso che il volgesse anche attività esterne alla struttura , ma non mi sono mai trovato ad accompagnarlo quindi immagino Pt_1 soltanto che si recasse anche in altri posti. 5 Ai sensi dell'art. 60 del CCNL di categoria : “ In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare”.
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