TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 21/10/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1114 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 21/10/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
( , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliata in Teramo, Corso
Cerulli, n. 74, presso e nello studio dell'Avv. Fabrizio Antenucci del Foro di Teramo (C.F.
– fax 0861241244 – PEC CodiceFiscale_2 Email_1
), da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura allegata
RICORRENTE
Contro
l' , c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocato
DO BI (cod. fisc. – p.e.c.: CodiceFiscale_3
t) giusta procura generale alle liti Notar Email_2 Per_1 in Fiumicino (RM) in data 22.03.2024 n. rep. 37875 – raccolta 7313, ed elettivamente
[...] domiciliato con il sottoscritto procuratore presso l'Ufficio Legale Periferico in Teramo, CP_1 al corso San Giorgio n. 14/16, numero di fax 0861/336410
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “
1. accertare e dichiarare l'illegittimità del rigetto della domanda di NASPI presentata dalla ricorrente con conseguente riconoscimento in capo alla predetta del diritto al beneficio richiesto 2. Conseguentemente condannare l' CP_1 previdenziale convenuto a
1 riconoscere e corrispondere alla ricorrente quanto dovuto a titolo di NASPI, pari ad € 20.072,00, s.e.& o., oltre interessi, o a quella diversa somma che risulterà all'esito dell'esatto riconteggio, per il periodo indicato nella domanda stessa;
3. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
Parte resistente : “in via principale: CP_1
-a) dichiarare improcedibile il proposto ricorso per violazione dell'art. 443 cpc.;
-b) in ogni caso, rigettare la proposta domanda di anticipazione NASPI, siccome infondata in fatto ed in diritto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di Giustizia.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 21.5.2025, ha agito Parte_1 in giudizio dinanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Teramo, al fine di ottenere il riconoscimento nei confronti dell' del diritto alla liquidazione dell'anticipo NA, CP_1 negato invece dall'istituto resistente in quanto l'istante non era iscritta come coltivatrice diretta o imprenditrice agricola professionali.
A sostegno della domanda assumeva la illegittimità del diniego dell' , avendo la stessa CP_1
i requisiti per accedere al beneficio all'autoimprenditorialità (richiesto in data 30.04.2024) avendo acquisito il 50% delle quote della società agricola Arlena S.S. e svolgendo attività di lavoro autonomo anche attraverso l'amministrazione della impresa (doc. n. 3 visura Parte_2
), oltre che essere iscritta nella gestione a far data dal 1.6.2024.
[...] CP_1
1.2. Si costituiva in giudizio l' eccependo in via preliminare Controparte_2
l'improcedibilità del ricorso, imposto dall'articolo 443 c.p.c., avverso la comunicazione di rigetto del 22.5.2024, e nel merito la sua infondatezza. In particolare, sottolineava che la
NA veniva riconosciuta per un totale di 690 giorni (e non 960 gg. come erroneamente indicato nel ricorso giudiziario), di cui 213 gg. erogati sino al 29.04.2024 e che la ricorrente presentava domanda di iscrizione alla Gestione dei lavoratori autonomi agricoli solo in CP_1 data 19.2.2025, con decorrenza retroattiva 1.6.2024.
Aggiungeva anche che non si era proceduto al ripristino della prestazione, in ragione della mancata comunicazione, da parte della ricorrente, dei redditi da lavoro autonomo presunti per l'anno 2024, da effettuarsi, come dall'articolo 10 del D.lgs n. 22 del 2015, nei 30 giorni successivi alla ricezione del provvedimento di reiezione dell'Anticipazione NASPI, rilevando, nello specifico, che la ricorrente non aveva a ciò provveduto nel termine di trenta giorni concesso dall' con la comunicazione di rigetto del 22.5.2024, e neppure aveva CP_1 provveduto successivamente, tanto è vero che dalla consultazione delle banche-dati di Punto
2 fisco, non risultava l'esposizione di reddito di impresa nell'ambito della società agricola di cui era amministratrice.
1.3. Così radicatosi il contradittorio, la causa è stata rinviata al 21.10.2025 per valutare il tentativo di conciliazione paventato dalla ricorrente ed in caso di esito negativo per discussione con termine per note..
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta contenuto nel decreto di fissazione udienza, le parti costituite hanno depositate le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. La causa è prettamente documentale e come tale matura per la decisione.
Nel caso di specie si discute del mancato accoglimento della domanda di anticipazione
NA, sul presupposto che la ricorrente, all'epoca della domanda, non era iscritta nella gestione competente, e che comunque non aveva poi provveduto a trasmettere CP_1 comunicazione dei redditi da lavoro autonomo presunti per l'anno 2024, da effettuarsi, a dire dell' , nei 30 giorni successivi alla ricezione del provvedimento di reiezione. CP_1
Al fine di valutare la fondatezza della domanda, è necessaria una ricostruzione del contesto normativo di riferimento.
L'indennità mensile di disoccupazione denominata “nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (naspi)” è stata istituita, a decorrere dall' 1.5.2015, dall'.art. 1 co. 1 del
Decreto Legislativo n. 22 del 2015 (in sostituzione delle prestazioni aspi e miniaspi a loro volta istituite dall'.art. 2 l. 28.6.2012 n. 92 a decorrere dall'.1.1.2013), con “la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione” e “con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dall'.1.5.2015”.
A norma dell'.art. 3 co. 1 del Decreto Legislativo n. 22 del 2015, la NA è attribuita “ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'.art. 1 co.
2 lett. c) d.l.vo 21.4.2000 n. 181 e succ. mod.; b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'.inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
3 c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'.inizio del periodo di disoccupazione”; l'.art. 3 co. 2 d.l.vo 4.3.2015 n. 22 precisa che la naspi “è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa”.
L'art. 10 co. 1 primo periodo del Decreto Legislativo n. 22 del 2015 dispone altresì che “il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la naspi intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a una imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'.art. 13 t.u.i.r. di cui al CP_ d.p.r. 22.12.1986 n. 917, deve informare l' entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne” e stabilisce poi all'art. 11 co. 1 che “il lavoratore decade dalla fruizione della naspi nei seguenti casi: … c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'art. 10 co 1 primo periodo”.
La decadenza di cui all'articolo 11 sopra richiamata riguarda, però, la fattispecie di cui all'articolo 10, ovvero i casi di compatibilità della NA con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, mentre nel caso di specie rileva la diversa previsione di cui all'articolo 8, rubricato come “incentivo all'autoimprenditorialità” che prevede quanto segue:
“
1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della AS può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
2. L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della AS non dà diritto alla contribuzione figurativa, ne' all'Assegno per il nucleo familiare.
3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della AS deve presentare all a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via CP_1 telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.
4. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della AS è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale”.
4 Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della AS può, dunque, richiedere la liquidazione anticipata in un'unica soluzione dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.
Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NA deve presentare all' , a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica CP_1 entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa. Se detta attività è iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione NA, la domanda intesa ad ottenere l'anticipazione della predetta prestazione deve essere trasmessa entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione NA.
La suddetta disposizione normativa ha introdotto un termine di decadenza per la presentazione della domanda di anticipazione NA, stabilito in trenta giorni dall'inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa. In altri termini, se l'interessato alla NA anticipata presenta la domanda dopo la scadenza del termine di 30 giorni dall'inizio dell'attività di impresa, non la può ottenere, per intervenuta decadenza.
La decadenza è, dunque, legata alla scadenza del termine di 30 giorni da far decorrere, quale dies a quo, dall'inizio dell'attività di impresa;
di converso non è prevista alcuna decadenza nel caso di mancata iscrizione nella Gestione di competenza. CP_1
La normativa introdotta con D.Lgs. n. 22/2015, quindi, distinguel'indennità mensile di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego
(AS), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione
(art. 1), dall'incentivo all'autoimprenditorialità (art. 8), avente ad oggetto la liquidazione anticipata in unica soluzione dell'importo complessivo del trattamento che spetterebbe al lavoratore avente diritto alla corresponsione della AS e che non gli è stato ancora erogato,
a titolo di incentivo all'avvio di una attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.
La prima ha natura previdenziale, è finalizzata a sollevare il lavoratore, che ha perduto involontariamente la propria occupazione per un fatto causativo di cessazione estraneo alla propria sfera di disponibilità, dallo stato di bisogno cagionato da inoccupazione.
5 La seconda ha natura assistenziale ed è finalizzata a sopperire al bisogno derivante da una iniziativa lavorativa autonoma o imprenditoriale propria, per il cui avviamento occorre sostenere delle spese necessarie.
La diversa denominazione riportata nella rubrica dei due articoli di legge suggerisce sin da subito la diversità ontologica, oggettiva e teleologica delle due misure. L'una tende a tutelare il lavoratore inoccupato nel periodo in cui è alla ricerca di nuova occupazione, e non è incompatibile con l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato di breve durata (art. 9) o con il contemporaneo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale (art. 10), salve le conseguenze di sospensione dal trattamento AS in presenza di perdurante ultrasemestralità del nuovo lavoro subordinato o di decadenza in presenza di condizioni reddituali tardivamente comunicate.
L'altra tende ad incentivare l'autoimprenditorialità come spinta eccentrica dall'occupazione subordinata.
La Corte di Cassazione ha ritenuto l'anticipazione in oggetto come una sorta di
"finanziamento di scopo", destinato all'investimento in un'attività autonoma o di impresa, la cui finalità incentivante viene meno nel caso di rioccupazione, anche temporanea, del beneficiario che intenda, invece, rientrare nel mercato del lavoro dipendente.
Le Circolari n. 94/2015 e n. 174/2015 prevedono che per l'accoglimento della CP_1 domanda devono ricorrere le seguenti condizioni:
a) presenza di una NA in corso di erogazione;
b) presentazione della domanda di Anticipazione NA nel termine perentorio dei trenta giorni dall'inizio dell'attività̀ autonoma;
c) iscrizione in una Gestione Autonoma , (Elenco dei Coltivatori diretti e alla CP_1
Previdenza Contributiva Agricola come CD o come IAP Imprenditore Agricolo
Professionale).
Tale ultimo requisito viene richiesto, correttamente, in quanto l'incentivo all'autoimprenditorialità presuppone la prova dell'effettivo apporto del lavoro personale alla realizzazione dello scopo sociale dell'impresa, nonché la prova dell'effettivo apporto al lavoro nell'ambito dell'azienda, sicchè l'iscrizione alla gestione autonoma rappresenta CP_1
l'indicatore che il reddito viene percepito in ragione dell'attività svolta dal lavoratore e non come frutto della partecipazione sociale.
In virtù della distinzione tra reddito di impresa e reddito di capitale.
6 3. Venendo al caso di specie, dalle deduzioni contenute nelle rispettive note di udienza, deve ritenersi che il paventato tentativo di conciliazione prospettato dalla ricorrente non abbia avuto seguito.
Quanto all'eccezione di improcedibilità, non essendo stata disposta la sospensione del giudizio in sede di prima udienza di discussione, come noto, assume prevalenza l'azione giudiziaria.
Ed infatti, nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, la questione di procedibilità della domanda giudiziaria in relazione al preventivo esaurimento del procedimento amministrativo è sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa al potere - dovere del giudice del merito, da esercitarsi, ai sensi del comma 2 dell'art. 443 c.p.c., solo nella prima udienza di discussione del giudizio di primo grado, con la conseguenza che se nella prima udienza di discussione il giudice abbia omesso la dichiarazione di improcedibilità, sospendendo il giudizio e fissando un termine perentorio per il ricorso in sede amministrativa, prevale l'azione giudiziaria, non essendo opponibili decadenze di ordine processuale.
Passando al merito della domanda, si ritiene che nel caso di specie la ricorrente sia nel possesso di tutti i requisiti richiesti dalla norma sopra richiamata, dal momento che si trovava in uno stato di disoccupazione non volontaria, ha deciso di intraprendere un'attività imprenditoriale, nella forma di una società agricola semplice (con assunzione di responsabilità diretta) ed ha tempestivamente comunicato all' tale sua decisione: CP_1
- la ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della CP_3 sino al 31 luglio 2023, perdendo poi involontariamente la propria occupazione;
[...]
- in data 25.09.2023 ha presentato domanda NASPI a seguito di licenziamento della ditta del 31.07.2023; Controparte_3
- la prestazione NASPI è stata concessa per un totale di 690 giorni, e non 960 gg., di cui
213 gg. erogati sino al 29.04.2024 (cfr. accoglimento NA fascicolo ); CP_1
- durante la percezione della NASPI, a seguito di acquisizione di una quota societaria della “Società Agricola Arlena SS” (con agriturismo), operata il 03.04.2024, la ricorrente ha trasmesso, in data 30.04.2024, dunque, nel termine di 30 giorni, domanda di anticipazione NA al fine di vedersi liquidare in unica soluzione l'importo NA residuo;
7 - la lavoratrice, in particolare, acquisiva, in data 03.04.2024, il 50% delle quote della
Società Agricola Arlena assumendone, peraltro, l'incarico di amministratore e legale rappresentante;
- a seguito della presentazione della domanda, l'erogazione della NASPI percepita fino al 29.04.2024 veniva immediatamente interrotta.
Risulta, inoltre, che la ricorrente si sia iscritta alla Gestione dei lavoratori CP_1 autonomi agricoli, giusta domanda di iscrizione del 19.2.2025, con decorrenza dal 1.6.2024, così dimostrando l'apporto personale all'attività di impresa, e che, dopo aver ricevuto il CP_ conteggio dei contributi dovuti all' sia per l'anno 2024 che per il 2025, abbia provveduto al versamento dei primi acconti, per come ricalcolati dall'Ente di previdenza, in complessivi €
6.370,09 (si veda l'allegato n. 4 prodotto contestualmente alle note del 15.9.2025).
Emerge, altresì, che la società agricola semplice, per il tramite della ricorrente, quale legale rappresentante, abbia presentato dichiarazione dei redditi per l'anno 2024 in data
5.8.2025 (cfr. doc. depositato dalla ricorrente in data 10.10.2025), con indicazione del reddito percepito e della sua imputazione.
Quanto all'art. 10 del Decreto Legislativo n. 22 del 2015, citato dall' a sostegno CP_1 della propria difesa, è necessario rilevare che, come sopra esposto nella ricostruzione del contesto normativo di riferimento, tale disposizione normativa riguarda il solo caso del lavoratore il quale, durante il periodo di percepimento della NA, inizia una nuova attività lavorativa o di impresa senza averla preventivamente comunicata, mentre nel caso di specie la fattispecie normativa di riferimento è quella disciplina dall'articolo 8 del medesimo testo normativo. Tanto è vero che la NA era stata interrotta a seguito della tempestiva comunicazione di avvio nuova impresa da parte della ricorrente la quale, pertanto, si era vista sospendere il trattamento di disoccupazione.
Non risulta, infine, che l' , come dallo stesso dedotto, abbia concesso alla CP_1 ricorrente termine di 30 giorni dal provvedimento di rigetto per provvedere alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo presunto per l'anno 2024, risultando un invito in tal senso senza indicazione di un termine per il relativo adempimento.
Alla luce di tali considerazioni deve, dunque, ritenersi che nella fattispecie concreta sussistano tutti i requisiti per il riconoscimento, a favore della ricorrente, del diritto all'anticipazione AS in unica soluzione ex art. 8 D.Lgs n. 22/2015.
8 L' va, pertanto, condannato a corrispondere alla ricorrente la AS con CP_1 liquidazione anticipata, in unica soluzione a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o d'impresa, per un importo pari a quello residuo correttamente dovuto, quindi pari alla differenza di 477 giorni residui (26,87 x 477= 12.816,99), oltre gli interessi legali e/o il maggior danno da svalutazione monetaria nei limiti risultanti dalla sentenza della
Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
Alla luce delle precedenti considerazioni la domanda va, dunque, accolta come in dispositivo.
4. Il mancato perfezionamento della fase amministrativa, la erroneità del periodo di riferimento della AS (con relativa erroneità del quantum debeatur), nonché la regolarizzazione della posizione previdenziale con effetto retroattivo, giustificano la compensazione parziale delle spese di lite, per il resto poste a carico della parte resistente, tenuto conto del valore della controversia (scaglione 5.200/26.000) e delle tariffe forensi di cui al D.m. n, 147 del 2022, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1114/2025, così provvede:
• accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' alla liquidazione dell'anticipazione CP_1
NA, nell'importo residuo, a favore della ricorrente, pari ad € 12.816,99, oltre gli interessi legali e/o il maggior danno da svalutazione monetaria nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991;
• previa compensazione della metà, condanna l' alla rifusione delle spese di lite in CP_1 favore della ricorrente, liquidate in € 1.863,00 per compensi ed € 21,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cap.
Teramo, 21.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 21/10/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
( , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliata in Teramo, Corso
Cerulli, n. 74, presso e nello studio dell'Avv. Fabrizio Antenucci del Foro di Teramo (C.F.
– fax 0861241244 – PEC CodiceFiscale_2 Email_1
), da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura allegata
RICORRENTE
Contro
l' , c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocato
DO BI (cod. fisc. – p.e.c.: CodiceFiscale_3
t) giusta procura generale alle liti Notar Email_2 Per_1 in Fiumicino (RM) in data 22.03.2024 n. rep. 37875 – raccolta 7313, ed elettivamente
[...] domiciliato con il sottoscritto procuratore presso l'Ufficio Legale Periferico in Teramo, CP_1 al corso San Giorgio n. 14/16, numero di fax 0861/336410
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “
1. accertare e dichiarare l'illegittimità del rigetto della domanda di NASPI presentata dalla ricorrente con conseguente riconoscimento in capo alla predetta del diritto al beneficio richiesto 2. Conseguentemente condannare l' CP_1 previdenziale convenuto a
1 riconoscere e corrispondere alla ricorrente quanto dovuto a titolo di NASPI, pari ad € 20.072,00, s.e.& o., oltre interessi, o a quella diversa somma che risulterà all'esito dell'esatto riconteggio, per il periodo indicato nella domanda stessa;
3. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
Parte resistente : “in via principale: CP_1
-a) dichiarare improcedibile il proposto ricorso per violazione dell'art. 443 cpc.;
-b) in ogni caso, rigettare la proposta domanda di anticipazione NASPI, siccome infondata in fatto ed in diritto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di Giustizia.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 21.5.2025, ha agito Parte_1 in giudizio dinanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Teramo, al fine di ottenere il riconoscimento nei confronti dell' del diritto alla liquidazione dell'anticipo NA, CP_1 negato invece dall'istituto resistente in quanto l'istante non era iscritta come coltivatrice diretta o imprenditrice agricola professionali.
A sostegno della domanda assumeva la illegittimità del diniego dell' , avendo la stessa CP_1
i requisiti per accedere al beneficio all'autoimprenditorialità (richiesto in data 30.04.2024) avendo acquisito il 50% delle quote della società agricola Arlena S.S. e svolgendo attività di lavoro autonomo anche attraverso l'amministrazione della impresa (doc. n. 3 visura Parte_2
), oltre che essere iscritta nella gestione a far data dal 1.6.2024.
[...] CP_1
1.2. Si costituiva in giudizio l' eccependo in via preliminare Controparte_2
l'improcedibilità del ricorso, imposto dall'articolo 443 c.p.c., avverso la comunicazione di rigetto del 22.5.2024, e nel merito la sua infondatezza. In particolare, sottolineava che la
NA veniva riconosciuta per un totale di 690 giorni (e non 960 gg. come erroneamente indicato nel ricorso giudiziario), di cui 213 gg. erogati sino al 29.04.2024 e che la ricorrente presentava domanda di iscrizione alla Gestione dei lavoratori autonomi agricoli solo in CP_1 data 19.2.2025, con decorrenza retroattiva 1.6.2024.
Aggiungeva anche che non si era proceduto al ripristino della prestazione, in ragione della mancata comunicazione, da parte della ricorrente, dei redditi da lavoro autonomo presunti per l'anno 2024, da effettuarsi, come dall'articolo 10 del D.lgs n. 22 del 2015, nei 30 giorni successivi alla ricezione del provvedimento di reiezione dell'Anticipazione NASPI, rilevando, nello specifico, che la ricorrente non aveva a ciò provveduto nel termine di trenta giorni concesso dall' con la comunicazione di rigetto del 22.5.2024, e neppure aveva CP_1 provveduto successivamente, tanto è vero che dalla consultazione delle banche-dati di Punto
2 fisco, non risultava l'esposizione di reddito di impresa nell'ambito della società agricola di cui era amministratrice.
1.3. Così radicatosi il contradittorio, la causa è stata rinviata al 21.10.2025 per valutare il tentativo di conciliazione paventato dalla ricorrente ed in caso di esito negativo per discussione con termine per note..
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta contenuto nel decreto di fissazione udienza, le parti costituite hanno depositate le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. La causa è prettamente documentale e come tale matura per la decisione.
Nel caso di specie si discute del mancato accoglimento della domanda di anticipazione
NA, sul presupposto che la ricorrente, all'epoca della domanda, non era iscritta nella gestione competente, e che comunque non aveva poi provveduto a trasmettere CP_1 comunicazione dei redditi da lavoro autonomo presunti per l'anno 2024, da effettuarsi, a dire dell' , nei 30 giorni successivi alla ricezione del provvedimento di reiezione. CP_1
Al fine di valutare la fondatezza della domanda, è necessaria una ricostruzione del contesto normativo di riferimento.
L'indennità mensile di disoccupazione denominata “nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (naspi)” è stata istituita, a decorrere dall' 1.5.2015, dall'.art. 1 co. 1 del
Decreto Legislativo n. 22 del 2015 (in sostituzione delle prestazioni aspi e miniaspi a loro volta istituite dall'.art. 2 l. 28.6.2012 n. 92 a decorrere dall'.1.1.2013), con “la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione” e “con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dall'.1.5.2015”.
A norma dell'.art. 3 co. 1 del Decreto Legislativo n. 22 del 2015, la NA è attribuita “ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'.art. 1 co.
2 lett. c) d.l.vo 21.4.2000 n. 181 e succ. mod.; b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'.inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
3 c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'.inizio del periodo di disoccupazione”; l'.art. 3 co. 2 d.l.vo 4.3.2015 n. 22 precisa che la naspi “è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa”.
L'art. 10 co. 1 primo periodo del Decreto Legislativo n. 22 del 2015 dispone altresì che “il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la naspi intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a una imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'.art. 13 t.u.i.r. di cui al CP_ d.p.r. 22.12.1986 n. 917, deve informare l' entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne” e stabilisce poi all'art. 11 co. 1 che “il lavoratore decade dalla fruizione della naspi nei seguenti casi: … c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'art. 10 co 1 primo periodo”.
La decadenza di cui all'articolo 11 sopra richiamata riguarda, però, la fattispecie di cui all'articolo 10, ovvero i casi di compatibilità della NA con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, mentre nel caso di specie rileva la diversa previsione di cui all'articolo 8, rubricato come “incentivo all'autoimprenditorialità” che prevede quanto segue:
“
1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della AS può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
2. L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della AS non dà diritto alla contribuzione figurativa, ne' all'Assegno per il nucleo familiare.
3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della AS deve presentare all a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via CP_1 telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.
4. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della AS è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale”.
4 Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della AS può, dunque, richiedere la liquidazione anticipata in un'unica soluzione dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.
Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NA deve presentare all' , a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica CP_1 entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa. Se detta attività è iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione NA, la domanda intesa ad ottenere l'anticipazione della predetta prestazione deve essere trasmessa entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione NA.
La suddetta disposizione normativa ha introdotto un termine di decadenza per la presentazione della domanda di anticipazione NA, stabilito in trenta giorni dall'inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa. In altri termini, se l'interessato alla NA anticipata presenta la domanda dopo la scadenza del termine di 30 giorni dall'inizio dell'attività di impresa, non la può ottenere, per intervenuta decadenza.
La decadenza è, dunque, legata alla scadenza del termine di 30 giorni da far decorrere, quale dies a quo, dall'inizio dell'attività di impresa;
di converso non è prevista alcuna decadenza nel caso di mancata iscrizione nella Gestione di competenza. CP_1
La normativa introdotta con D.Lgs. n. 22/2015, quindi, distinguel'indennità mensile di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego
(AS), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione
(art. 1), dall'incentivo all'autoimprenditorialità (art. 8), avente ad oggetto la liquidazione anticipata in unica soluzione dell'importo complessivo del trattamento che spetterebbe al lavoratore avente diritto alla corresponsione della AS e che non gli è stato ancora erogato,
a titolo di incentivo all'avvio di una attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.
La prima ha natura previdenziale, è finalizzata a sollevare il lavoratore, che ha perduto involontariamente la propria occupazione per un fatto causativo di cessazione estraneo alla propria sfera di disponibilità, dallo stato di bisogno cagionato da inoccupazione.
5 La seconda ha natura assistenziale ed è finalizzata a sopperire al bisogno derivante da una iniziativa lavorativa autonoma o imprenditoriale propria, per il cui avviamento occorre sostenere delle spese necessarie.
La diversa denominazione riportata nella rubrica dei due articoli di legge suggerisce sin da subito la diversità ontologica, oggettiva e teleologica delle due misure. L'una tende a tutelare il lavoratore inoccupato nel periodo in cui è alla ricerca di nuova occupazione, e non è incompatibile con l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato di breve durata (art. 9) o con il contemporaneo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale (art. 10), salve le conseguenze di sospensione dal trattamento AS in presenza di perdurante ultrasemestralità del nuovo lavoro subordinato o di decadenza in presenza di condizioni reddituali tardivamente comunicate.
L'altra tende ad incentivare l'autoimprenditorialità come spinta eccentrica dall'occupazione subordinata.
La Corte di Cassazione ha ritenuto l'anticipazione in oggetto come una sorta di
"finanziamento di scopo", destinato all'investimento in un'attività autonoma o di impresa, la cui finalità incentivante viene meno nel caso di rioccupazione, anche temporanea, del beneficiario che intenda, invece, rientrare nel mercato del lavoro dipendente.
Le Circolari n. 94/2015 e n. 174/2015 prevedono che per l'accoglimento della CP_1 domanda devono ricorrere le seguenti condizioni:
a) presenza di una NA in corso di erogazione;
b) presentazione della domanda di Anticipazione NA nel termine perentorio dei trenta giorni dall'inizio dell'attività̀ autonoma;
c) iscrizione in una Gestione Autonoma , (Elenco dei Coltivatori diretti e alla CP_1
Previdenza Contributiva Agricola come CD o come IAP Imprenditore Agricolo
Professionale).
Tale ultimo requisito viene richiesto, correttamente, in quanto l'incentivo all'autoimprenditorialità presuppone la prova dell'effettivo apporto del lavoro personale alla realizzazione dello scopo sociale dell'impresa, nonché la prova dell'effettivo apporto al lavoro nell'ambito dell'azienda, sicchè l'iscrizione alla gestione autonoma rappresenta CP_1
l'indicatore che il reddito viene percepito in ragione dell'attività svolta dal lavoratore e non come frutto della partecipazione sociale.
In virtù della distinzione tra reddito di impresa e reddito di capitale.
6 3. Venendo al caso di specie, dalle deduzioni contenute nelle rispettive note di udienza, deve ritenersi che il paventato tentativo di conciliazione prospettato dalla ricorrente non abbia avuto seguito.
Quanto all'eccezione di improcedibilità, non essendo stata disposta la sospensione del giudizio in sede di prima udienza di discussione, come noto, assume prevalenza l'azione giudiziaria.
Ed infatti, nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, la questione di procedibilità della domanda giudiziaria in relazione al preventivo esaurimento del procedimento amministrativo è sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa al potere - dovere del giudice del merito, da esercitarsi, ai sensi del comma 2 dell'art. 443 c.p.c., solo nella prima udienza di discussione del giudizio di primo grado, con la conseguenza che se nella prima udienza di discussione il giudice abbia omesso la dichiarazione di improcedibilità, sospendendo il giudizio e fissando un termine perentorio per il ricorso in sede amministrativa, prevale l'azione giudiziaria, non essendo opponibili decadenze di ordine processuale.
Passando al merito della domanda, si ritiene che nel caso di specie la ricorrente sia nel possesso di tutti i requisiti richiesti dalla norma sopra richiamata, dal momento che si trovava in uno stato di disoccupazione non volontaria, ha deciso di intraprendere un'attività imprenditoriale, nella forma di una società agricola semplice (con assunzione di responsabilità diretta) ed ha tempestivamente comunicato all' tale sua decisione: CP_1
- la ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della CP_3 sino al 31 luglio 2023, perdendo poi involontariamente la propria occupazione;
[...]
- in data 25.09.2023 ha presentato domanda NASPI a seguito di licenziamento della ditta del 31.07.2023; Controparte_3
- la prestazione NASPI è stata concessa per un totale di 690 giorni, e non 960 gg., di cui
213 gg. erogati sino al 29.04.2024 (cfr. accoglimento NA fascicolo ); CP_1
- durante la percezione della NASPI, a seguito di acquisizione di una quota societaria della “Società Agricola Arlena SS” (con agriturismo), operata il 03.04.2024, la ricorrente ha trasmesso, in data 30.04.2024, dunque, nel termine di 30 giorni, domanda di anticipazione NA al fine di vedersi liquidare in unica soluzione l'importo NA residuo;
7 - la lavoratrice, in particolare, acquisiva, in data 03.04.2024, il 50% delle quote della
Società Agricola Arlena assumendone, peraltro, l'incarico di amministratore e legale rappresentante;
- a seguito della presentazione della domanda, l'erogazione della NASPI percepita fino al 29.04.2024 veniva immediatamente interrotta.
Risulta, inoltre, che la ricorrente si sia iscritta alla Gestione dei lavoratori CP_1 autonomi agricoli, giusta domanda di iscrizione del 19.2.2025, con decorrenza dal 1.6.2024, così dimostrando l'apporto personale all'attività di impresa, e che, dopo aver ricevuto il CP_ conteggio dei contributi dovuti all' sia per l'anno 2024 che per il 2025, abbia provveduto al versamento dei primi acconti, per come ricalcolati dall'Ente di previdenza, in complessivi €
6.370,09 (si veda l'allegato n. 4 prodotto contestualmente alle note del 15.9.2025).
Emerge, altresì, che la società agricola semplice, per il tramite della ricorrente, quale legale rappresentante, abbia presentato dichiarazione dei redditi per l'anno 2024 in data
5.8.2025 (cfr. doc. depositato dalla ricorrente in data 10.10.2025), con indicazione del reddito percepito e della sua imputazione.
Quanto all'art. 10 del Decreto Legislativo n. 22 del 2015, citato dall' a sostegno CP_1 della propria difesa, è necessario rilevare che, come sopra esposto nella ricostruzione del contesto normativo di riferimento, tale disposizione normativa riguarda il solo caso del lavoratore il quale, durante il periodo di percepimento della NA, inizia una nuova attività lavorativa o di impresa senza averla preventivamente comunicata, mentre nel caso di specie la fattispecie normativa di riferimento è quella disciplina dall'articolo 8 del medesimo testo normativo. Tanto è vero che la NA era stata interrotta a seguito della tempestiva comunicazione di avvio nuova impresa da parte della ricorrente la quale, pertanto, si era vista sospendere il trattamento di disoccupazione.
Non risulta, infine, che l' , come dallo stesso dedotto, abbia concesso alla CP_1 ricorrente termine di 30 giorni dal provvedimento di rigetto per provvedere alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo presunto per l'anno 2024, risultando un invito in tal senso senza indicazione di un termine per il relativo adempimento.
Alla luce di tali considerazioni deve, dunque, ritenersi che nella fattispecie concreta sussistano tutti i requisiti per il riconoscimento, a favore della ricorrente, del diritto all'anticipazione AS in unica soluzione ex art. 8 D.Lgs n. 22/2015.
8 L' va, pertanto, condannato a corrispondere alla ricorrente la AS con CP_1 liquidazione anticipata, in unica soluzione a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o d'impresa, per un importo pari a quello residuo correttamente dovuto, quindi pari alla differenza di 477 giorni residui (26,87 x 477= 12.816,99), oltre gli interessi legali e/o il maggior danno da svalutazione monetaria nei limiti risultanti dalla sentenza della
Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
Alla luce delle precedenti considerazioni la domanda va, dunque, accolta come in dispositivo.
4. Il mancato perfezionamento della fase amministrativa, la erroneità del periodo di riferimento della AS (con relativa erroneità del quantum debeatur), nonché la regolarizzazione della posizione previdenziale con effetto retroattivo, giustificano la compensazione parziale delle spese di lite, per il resto poste a carico della parte resistente, tenuto conto del valore della controversia (scaglione 5.200/26.000) e delle tariffe forensi di cui al D.m. n, 147 del 2022, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1114/2025, così provvede:
• accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' alla liquidazione dell'anticipazione CP_1
NA, nell'importo residuo, a favore della ricorrente, pari ad € 12.816,99, oltre gli interessi legali e/o il maggior danno da svalutazione monetaria nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991;
• previa compensazione della metà, condanna l' alla rifusione delle spese di lite in CP_1 favore della ricorrente, liquidate in € 1.863,00 per compensi ed € 21,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cap.
Teramo, 21.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
9