Art. 33.
Le violazioni delle norme contenute nella presente legge sono accertate mediante processo verbale compilato dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione per i reati consumati nell'ambito delle fabbriche e dei locali annessi soggetti a vigilanza permanente a termini del precedente art. 5.
L'Ufficio, liquidate la imposta e le penalita', curera' l'invio dei verbali stessi all'autorita' chiamata a giudicare, trasmettendone copia all'Intendenza di finanza quando essa non sia chiamata a giudicare e in ogni caso al ricevitore doganale competente per territorio.
I processi verbali di accertamento di reati consumati fuori delle localita' indicate nel precedente comma sono trasmessi dagli agenti scopritori in originale all'autorita' chiamata a giudicare ed in copia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente, il quale, a sua volta, liquidate l'imposta e le penalita', curera' lo invio di altre copie all'Intendenza di finanza e al ricevitore doganale.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
- La L. 4 agosto 1975, n. 417 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1 della medesima legge.
- Il regolamento di cui all' art. 4, comma 2 della L. 4 agosto 1975, n. 417 e' stato emanato con Decreto 24 febbraio 1990, n. 80, pubblicato in G.U. 21/04/1990, n. 93.
Le violazioni delle norme contenute nella presente legge sono accertate mediante processo verbale compilato dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione per i reati consumati nell'ambito delle fabbriche e dei locali annessi soggetti a vigilanza permanente a termini del precedente art. 5.
L'Ufficio, liquidate la imposta e le penalita', curera' l'invio dei verbali stessi all'autorita' chiamata a giudicare, trasmettendone copia all'Intendenza di finanza quando essa non sia chiamata a giudicare e in ogni caso al ricevitore doganale competente per territorio.
I processi verbali di accertamento di reati consumati fuori delle localita' indicate nel precedente comma sono trasmessi dagli agenti scopritori in originale all'autorita' chiamata a giudicare ed in copia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente, il quale, a sua volta, liquidate l'imposta e le penalita', curera' lo invio di altre copie all'Intendenza di finanza e al ricevitore doganale.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
- La L. 4 agosto 1975, n. 417 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1 della medesima legge.
- Il regolamento di cui all' art. 4, comma 2 della L. 4 agosto 1975, n. 417 e' stato emanato con Decreto 24 febbraio 1990, n. 80, pubblicato in G.U. 21/04/1990, n. 93.