Cass. pen., sez. V, sentenza 11/11/2008, n. 2066
CASS
Sentenza 11 novembre 2008

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

L'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. non è applicabile alle espressioni offensive contenute in un esposto indirizzato al Vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, al Ministro della giustizia e al dirigente dell'ufficio d'appartenenza del magistrato stesso, e diretto all'instaurazione di un procedimento disciplinare nei confronti di un magistrato, nell'ambito del quale l'esponente non può essere considerato "parte".

In tema di diffamazione nei confronti di un magistrato, il provvedimento giudiziario può essere oggetto di critica anche aspra, in ragione dell'opinabilità degli argomenti che li sostengono, ma non è lecito trasmodare in critiche virulente che comportino il dileggio dell'autore del provvedimento stesso.

Commentari4

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 11/11/2008, n. 2066
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2066
Data del deposito : 11 novembre 2008

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