Sentenza 11 novembre 2008
Massime • 2
L'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. non è applicabile alle espressioni offensive contenute in un esposto indirizzato al Vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, al Ministro della giustizia e al dirigente dell'ufficio d'appartenenza del magistrato stesso, e diretto all'instaurazione di un procedimento disciplinare nei confronti di un magistrato, nell'ambito del quale l'esponente non può essere considerato "parte".
In tema di diffamazione nei confronti di un magistrato, il provvedimento giudiziario può essere oggetto di critica anche aspra, in ragione dell'opinabilità degli argomenti che li sostengono, ma non è lecito trasmodare in critiche virulente che comportino il dileggio dell'autore del provvedimento stesso.
Commentari • 4
- 1. Diffamazione: il giornalista non risponde per le dichiarazione dell’intervistatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esimente del diritto di cronaca può essere riconosciuta al giornalista che riporti fedelmente le dichiarazioni, oggettivamente lesive dell'altrui reputazione, rilasciate da un personaggio pubblico nel corso di un'intervista, indipendentemente dalla veridicità e continenza delle espressioni riportate, per il prevalente interesse pubblico a conoscere il pensiero dell'intervistato in relazione alla sua notorietà, che non deve essere intesa necessariamente come sinonimo di autorevolezza "a priori", da cui desumere l'affidabilità delle dichiarazioni, ma valutata anche in ragione della notorietà della persona offesa e delle vicende oggetto …
Leggi di più… - 2. Diffamazione: accusa un magistrato di parzialità senza prove, non sussiste il diritto di criticaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023
La massima In tema di diffamazione, non è configurabile la scriminante del diritto di critica giudiziaria quando si tacci un magistrato di parzialità per ragioni politiche senza che vi sia prova della verità storica del fatto, per la intrinseca offensività della affermazione, che involge gli imprescindibili caratteri di indipendenza ed autonomia nell'esercizio della funzione giudiziaria, risolvendosi in una critica alla persona, piuttosto che alle capacità professionali del magistrato (Cassazione penale sez. V - 25/10/2021, n. 45249). Fonte: CED Cass. pen. 2022 Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La sentenza integrale …
Leggi di più… - 3. Giustizia italiana razzista: è diffamazione (Cass. 23025/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 settembre 2018
- 4. Libertà di pensiero e personalità morale dell’individuo tra diritto ed illecitoBasso Alessandro Michele · https://www.diritto.it/ · 3 giugno 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/11/2008, n. 2066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2066 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 11/11/2008
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 4030
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 024395/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FA IO, N. IL 13/07/1958;
2) AZ AN IC, N. IL 20/10/1956;
avverso SENTENZA del 13/02/2008 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dr. G. Febbraro che ha concluso per il rigetto;
udito, per la parte civile, l'Avv. A. Veropalumbo;
uditi i difensori Avv.ti GRECO e ARICÒ per il 1^; Spigarelli per il 2^.
MOTIVI DELLA DECISIONE
OL TO e ZA AN EN sono stati condannati per diffamazione dal Tribunale di Roma, avendo inviato un esposto al vicepresidente del CSM, al Ministro della Giustizia ed al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata, col quale definivano odiosi e disumani i provvedimenti adottati dal Dr. S. Marotta nei confronti del loro assistito AS PP. Costui, in stato di custodia domiciliare, aveva chiesto di presenziare alla veglia funebre del genitore e di partecipare ai funerali. Il Dr. Marotta aveva autorizzato la partecipazione alle esequie, senza motivare il diniego di autorizzazione per la veglia funebre.
La Corte d'Appello assolveva gli imputati, ravvisando gli estremi dell'eccesso colposo nell'esercizio del diritto di critica, stante il superamento del limite della continenza per l'imprudenza dovuta allo stato emotivo.
Ricorrono i difensori, insistendo per una pronuncia ampiamente liberatoria, in virtù della scriminante ipotizzata dall'art. 51 c.p.. La difesa del OL assume che le censure erano formalmente corrette ed indirizzate, in ogni caso, al provvedimento e non al magistrato che lo aveva redatto.
La difesa del ZA esclude ogni dileggio, rimarca che l'esposto mirava a sollecitare l'intervanto delle autorità preposte alla funzione disciplinare ed assume che, in qualità di difensori, essi avevano il diritto di reagire all'iniquo provvedimento fra l'altro inoppugnabile, anche in virtù dell'art. 7 del codice deontologico degli avvocati.
È stata depositata memoria in data odierna dalla parte civile. Le censure sono prive di fondamento.
Non v'è dubbio che i provvedimenti giudiziari possono essere oggetto di critica, anche aspra, in ragione della opinabilità degli argomenti che li sorreggono, ma non è lecito trasmodare in critiche virulente, concretanti il dileggio di colui che li ha redatti. Il diritto di critica, infatti, proprio per il limite che gli è coessenziale, non deve farsi strumento di livore, ne' tradursi in censura rancorosa, bensì costituire espressione di meditato pensiero, che ne filtri le istintive e facili asperità. Spetta al giudice di merito la valutazione di offensività, che si risolve in un apprezzamento di fatto, sottratto al sindacato di legittimità, se congruamente motivata, come nella specie. La taccia di "odioso, e disumano, sconcertante, gravemente e gratuitamente contrario al senso di umanità..." qualifica irreversibilmente in maniera affatto negativa la parte lesa, additata come persona priva di ogni sensibilità, crudele e indifferente alle più tristi evenienze della vita, anche nell'esercizio della delicata professione.
Specioso, poi, appare il "distinguo" dei ricorrenti fra il provvedimento e il magistrato che lo ha emanato.
Laddove l'uno è indeclinabile manifestazione dell'altro, sicché non di scissione o riverbero è a parlare fra le due pretese entità, bensì di piena identificazione.
Improponibile è pure l'estensione - postulata dalla difesa - dei criteri di operatività del diritto di critica politica e sindacale all'ambito della critica giudiziaria. La diversità dei contesti, giammai offuscata, rende inaccettabile l'omologazione prospettata, che gioverebbe solo ad elevare il tasso di conflittualità nella dialettica processuale, con esiti perniciosi per la serenità dei soggetti implicati e la definizione dei procedimenti trattati. Il codice deontologico evocato dalla difesa del ZA, infine, sottolinea la doverosità della tutela, energica e rigorosa, dei diritti della persona patrocinata, ma non vale a fondare, in tema di reati contro l'onore della persona, un'ulteriore causa di giustificazione, ne' una ragione di deroga ai limiti della scriminante ex art. 51 c.p., enucleati dall'elaborazione giurisprudenziale costituzionale e di legittimità. Sembra più appropriato rapportare l'attività del difensore alla c.d. immunità o esimente giudiziale, configurata dall'art. 598 c.p., che non si attaglia, peraltro, al caso di specie, ove si consideri che le espressioni offensive sono contenute in un esposto mirante all'instaurazione di un procedimento disciplinare a carico di un magistrato, nell'ambito del quale gli esponenti non possono essere considerati"parti" (v. sez. 5^, 16.10.02, n. 40725, Folcarelli). I ricorsi vanno, pertanto, rigettati, con la condanna dei ricorrenti in solido alle spese processuali.
P.T.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2009