Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/06/2008, n. 26019
CASS
Sentenza 13 giugno 2008

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Massime1

In tema di rapporto tra diritto di difesa e accuse calunniose, non è configurabile il delitto di calunnia nella condotta del condannato che, in sede d'audizione davanti al giudice di sorveglianza, si limiti a negare la frequentazione di persone pregiudicate, contestando la veridicità delle relazioni di servizio dei carabinieri, da cui emerga tale circostanza, se le dichiarazioni difensive non sono accompagnate da elementi fattuali circostanziati tali da farle apparire come vere.

Commentario1

  • 1Calunnia: non è punibile chi accusi falsamente altri di aver commesso il reato, per scopi difensivi
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 16 settembre 2023

    La massima In tema di calunnia, integra un'ipotesi di legittimo esercizio del diritto di difesa ed è scriminata dall' art. 51 c.p., la condotta dell'agente che affermi falsamente fatti tali da coinvolgere altre persone, che sa essere innocenti, nella responsabilità per il reato a lui ascritto, purché le false accuse non eccedano i limiti della utilità ed essenzialità, nel senso della assenza di ragionevoli alternative per una efficace confutazione dei fatti in contestazione, indipendentemente dal grado di articolazione della indicazione accusatoria mendace (Cassazione penale , sez. VI , 25/05/2022 , n. 33754). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/06/2008, n. 26019
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26019
Data del deposito : 13 giugno 2008

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