Cass. pen., sez. V, sentenza 11/03/1998, n. 5772
CASS
Sentenza 11 marzo 1998

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Il diritto di critica giornalistica, che rientra tra i diritti pubblici soggettivi inerenti alla libertà di pensiero e di stampa, deve consistere in un dissenso motivato, espresso in termini corretti e misurati e non deve assumere toni gravemente lesivi dell'altrui dignità morale e professionale. Il limite all'esercizio di tale diritto deve intendersi superato quando l'agente trascenda in attacchi personali diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato, giacché, in tal caso, l'esercizio del diritto, lungi dal rimanere nell'ambito di una critica misurata ed obiettiva, trascende nel campo dell'aggressione alla sfera morale altrui, penalmente protetta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 11/03/1998, n. 5772
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5772
    Data del deposito : 11 marzo 1998

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