Sentenza 11 marzo 1998
Massime • 1
Il diritto di critica giornalistica, che rientra tra i diritti pubblici soggettivi inerenti alla libertà di pensiero e di stampa, deve consistere in un dissenso motivato, espresso in termini corretti e misurati e non deve assumere toni gravemente lesivi dell'altrui dignità morale e professionale. Il limite all'esercizio di tale diritto deve intendersi superato quando l'agente trascenda in attacchi personali diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato, giacché, in tal caso, l'esercizio del diritto, lungi dal rimanere nell'ambito di una critica misurata ed obiettiva, trascende nel campo dell'aggressione alla sfera morale altrui, penalmente protetta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/03/1998, n. 5772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5772 |
| Data del deposito : | 11 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Vittorio PALMISANO Presidente del 11/03/98
1. Dott. Bruno FOSCARINI Consigliere SENTENZA
2. " Francesco CALBI " N. 493
3. " Carlo COGNETTI " REGISTRO GENERALE
4. " Giuseppe SICA " N. 4151/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da UZ RA, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli in data 6.11.1996;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Cognetti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Febbraro che ha concluso per il rigetto del ricorso;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 24.10.1994, il Tribunale di Napoli dichiarava UZ RA colpevole del reato di diffamazione a mezzo stampa, condannandolo, ritenuta la continuazione, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e lire 1.500.000 di multa, nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite. All'imputato, quale direttore del quotidiano "Il Giornale di Napoli" veniva addebitato di avere pubblicato, in data 2.3.1992, un articolo dal titolo "L'ultimo giudice" con cui offendeva la reputazione dei magistrati ON Felice, UN Claudio e CU Libero e di avere altresì pubblicato sul medesimo quotidiano in data 22.9.1991 l'articolo intitolato "Da ON a Kasson" con cui offendeva la reputazione del predetto ON, il quale, al pari delle altre parti offese, presentava rituale querela.
A seguito di appello dell'imputato, che chiedeva, in tesi, di essere assolto dal reato ascrittogli, assumendo che gli articoli andavano letti come espressione, sia pure esasperata, di una ben precisa posizione politica, e, in subordine, la concessione delle attenuanti generiche con irrogazione della sola pena pecuniaria, la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza 6.11.1996, in parziale riforma dell'impugnata decisione, dichiarava non doversi procedere nei confronti dello UZ per il reato di diffamazione commesso nei confronti del UN e del CU perché estinto per remissione di querela, concedeva al medesimo le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle aggravanti e alla recidiva contestate quanto al reato di diffamazione in danno del ON, determinando la pena per tale reato in lire 1.500.000 di multa, confermando le statuizioni civili a favore del ON.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione lo UZ, il quale deduce violazione dell'art. 606, primo comma lett. b), c.p.p. per mancata applicazione dell'art. 51 c.p. in relazione al diritto di critica riconducibile alla libertà di espressione giuridicamente tutelata dalla Costituzione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Il diritto di critica giornalistica, che rientra tra i diritti pubblici soggettivi inerenti alla libertà di pensiero e di stampa, deve consistere in un dissenso motivato, espresso in termini corretti e misurati e non deve assumere toni gravemente lesivi dell'altrui dignità morale e professionale. Il limite all'esercizio di tale diritto deve intendersi superato quando l'agente trascenda in attacchi personali diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato, giacché, in tal caso, l'esercizio del diritto, lungi dal rimanere nell'ambito di una critica misurata ed obiettiva, trascende nel campo dell'aggressione alla sfera morale altrui, penalmente protetta (cfr. Cass. 20.1.1984, Saviane). Orbene, nel caso di specie, l'impugnata sentenza mette in evidenza come nel primo articolo dal titolo "L'ultimo giudice", l'articolista abbia abusato del diritto di critica, definendo la parte offesa ON come giudice di un "teorema", accomunandolo alle malefatte perpetrate in Italia da certi giudici di una determinata area della magistratura, giungendo ad affermare che detti giudici hanno disonorato la magistratura italiana in processi come quello
contro
EN TO. Disonore che viene esteso anche al ON, che a tale processo non ha partecipato, in conseguenza dell'effettuato accostamento, al pari dell'ulteriore accostamento dei magistrati citati nell'articolo, tra cui il ON, all'organizzazione eversiva Brigate Rosse. Affermazione quest'ultima giustamente ritenuta dalla Corte di merito come altamente lesiva della reputazione di un funzionario che ha giurato fedeltà alle istituzioni repubblicane, al pari degli epiteti quali "ignorante" e "deficiente" rivolti in modo diretto al ON per essersi detto magistrato occupato dell'inchiesta Gladio. L'impugnata sentenza evidenzia ancor più il superamento dei limiti del diritto di critica con riferimento al secondo articolo, in cui , oltre a denominare il ON con la K iniziale anziché con la C afferma che costui avrebbe fatto arrestare dei patrioti, circostanza non chiarita, indicandolo addirittura come killer.
Ciò premesso, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, i giudici di appello hanno effettuato una penetrante analisi del contesto storico-politico in cui l'articolo fu pubblicato, offrendo una dimostrazione completa, corretta e logica di come il contenuto dello stesso abbia travalicato i limiti di una corretta critica politico -giornalistica, trasmodando in attacchi personali, diretti a colpire su un piano individuale e senza alcuna finalità di pubblico interesse la figura morale del magistrato criticato. Ciò premesso, il ricorso, in quanto infondato, deve essere respinto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente il pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, Camera di Consiglio, il 11 marzo 1998. Depositato in Cancelleria il 15 maggio 1998