Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 08/04/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.2655/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2655/2024, avente per oggetto “modifica condizioni regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)”, promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOREDANA RITA Parte_1 C.F._1
MARTINEZ
ATTRICE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
CONCLUSIONI: v. verbale di udienza del 20.03.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.11.2024 la SI.ra premesso di aver intrattenuto una Parte_1
Pe relazione sentimentale con il SI. , nel corso della quale è nato il figlio (a Sassari CP_1
11.01.2020), e di aver ottenuto dal suintestato Tribunale con provvedimento collegiale in data
10.12.2020 (nella procedura iscritta al n.931/2020 R.g.-VG) la regolamentazione dell'esercizio della pagina 1 di 4
A tal proposito, la ricorrente ha affermato che: a) il Tribunale aveva stabilito le seguenti condizioni relative alla regolamentazione della responsabilità genitoriale: “il minore viene affidato ad entrambi i genitori in maniera condivisa con residenza prevalente presso la madre;
il padre può vedere il bambino nella giornata del mercoledì dalle ore 12.00 sino alle ore 19.00 quando lo riaccompagnerà dalla madre;
oltre il fine settimana a giornate alternate, o il Sabato o la Domenica dalle ore 10.00 alle ore 19.00, se la domenica per impegni di lavoro salta il turno lo recupererà in altra giornata sempre da concordare secondo le eSIenze del minore;
le festività e i compleanni seguiranno il criterio dell'alternanza, per queste festività il padre potrà tenerlo nella giornata del 25 dalle ore 10.00 alle ore
19.00; durante le vacanze estive il minore potrà stare con il padre per non meno di una settimana eventualmente pernottando presso di lui;
il padre dovrà versare a titolo di mantenimento del minore un contributo pari ad € 350,00 mensili, oltre assegni familiari, da corrispondersi entro il giorno 05 di ogni mese presso il domicilio della SI.ra , oltre rivalutazione annuale Istat e oltre il Parte_1
50% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato dal C.N.F.”; b) nel corso degli anni il resistente ha intensificato la frequentazione del minore, andando oltre la calendarizzazione prestabilita,
e vedendo il figlio anche nella giornata del venerdì, oltreché del mercoledì; c) in generale, il rapporto padre-figlio e quello dei genitori tra loro potevano dirsi soddisfacenti se non fosse per l'inosservanza
(sporadica) dell'orario delle visite e per certi atteggiamenti posti in essere dal resistente di inspiegabile rifiuto nei confronti di decisioni da assumere sul minore, come ad esempio quella di negare il proprio consenso per la frequentazione del centro estivo per l'estate 2023 (concesso invece per l'estate precedente) che l'hanno costretta a rivolgersi ai propri familiari pur di riuscire a corrispondere l'intera retta;
d) analogo ed inspiegabile rifiuto il SI. ha opposto sull'iscrizione del bambino alla CP_1
scuola primaria in Ossi, luogo di residenza del bambino, proponendo a sua volta altra scuola sita in
Sassari, giudicata però da lei sconveniente per via della distanza;
e) il resistente gode di una solida capacità reddituale, e lavora nell'azienda di famiglia “Migliore Group auto srl” operante nel settore automobilistico: egli ha sempre provveduto al pagamento del mantenimento, nella quota di sua spettanza stabilita dall'intestato Tribunale;
f) viceversa, ella è disoccupata e neppure può più godere dei sussidi statali e di altre agevolazioni a favore del figlio minore (ammontanti ad € 7.000,00 annuali) che sono cessati dal luglio 2024 per essersi risposata: il nucleo familiare può contare sullo stipendio del marito e vive nell'abitazione in Ossi che la nonna materna le ha concesso gratuitamente.
Sulla base di tali premesse la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
pagina 2 di 4 Per
“a) affidare il figlio minore secondo la regola dell'affidamento condiviso, con collocazione presso la residenza materna, in Ossi, via Sebastiano Demontis, n. 9/A. Per b) Il padre potrà vedere il minore liberamente;
in ogni caso, il padre potrà vedere per almeno 2 pomeriggi a settimana, salvo diverso accordo, nelle giornate del mercoledì e venerdì, con prelievo del bambino dalla scuola alle ore 16, o nel diverso orario stabilito dalla scuola, e accompagnamento del figlio presso la casa materna alle ore 19.00 in inverno e alle ore 20 in estate, oltre che, a settimane alternate, il venerdì dalle ore 16, o nel diverso orario stabilito dalla scuola, e accompagnamento del figlio presso la casa materna alle ore 19.00 in inverno e alle ore 20 in estate. Tutte le festività civili e religiose dell'anno seguiranno il regime dell'alternanza (per esempio, vigilia di Natale col padre,
Natale con la madre;
vigilia di capodanno col padre, capodanno con la madre, Pasqua col padre, pasquetta con la madre, ecc.). Durante il periodo estivo, il figlio trascorrerà almeno 30 gg. di vacanza con ciascun genitore, di cui 15 giorni consecutivi nel mese di luglio e 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, da concordarsi in ragione dei turni di ferie.
c) Porre a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore la somma mensile di € 350,00, rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi, entro il giorno 5 di ogni mese, direttamente alla SInora mediante bonifico bancario alle coordinate che Parte_1
verranno fornite. Entrambi i genitori comparteciperanno in misura paritaria a sostenere le spese di natura straordinaria occorrenti per il figlio, previamente concordate e adeguatamente documentate. Il genitore, a fronte di una richiesta formalizzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, per iscritto, entro gg. 20 dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro, il silenzio sarà inteso quale consenso;
il rimborso pro-quota al genitore che avrà anticipato tali spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione, sarà dovuto il mese successivo a decorrere dall'istanza.
d) In caso di persistente diniego del resistente a firmare le domanda di iscrizione del minore alla scuola primaria presso l'Istituto comprensivo “ANTONIO GRAMSCI" con sede in Ossi, via Europa, autorizzare la ricorrente ad iscrizione il bambino presso la predetta scuola. Per tutti i profili qui non esplicitamente disciplinati, dovrà essere fatto riferimento alle “Linee guida per la regolamentazione Contr delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” approvate dal .
Il resistente regolarmente citato non si è costituito, ma all'udienza del 20.03.2025 è comparso personalmente davanti al Giudice relatore, senza tuttavia l'assistenza di un difensore e, pur essendo stato ammonito dell'obbligatorietà della difesa tecnica, ha manifestato scientemente la volontà di aderire alle condizioni proposte dalla SI.ra nei termini che seguono: Pt_1
pagina 3 di 4 Per
“Il padre potrà vedere il minore liberamente;
in ogni caso, il padre potrà vedere per almeno 2 pomeriggi a settimana, salvo diverso accordo, nelle giornate del mercoledì e venerdì, con prelievo del bambino dalla scuola alle ore 16, o nel diverso orario stabilito dalla scuola, e accompagnamento del figlio presso la casa materna alle ore 19.00 in inverno e alle ore 20 in estate, oltre che, a settimane alternate, il venerdì dalle ore 16.00, o nel diverso orario stabilito dalla scuola, e accompagnamento del figlio presso la casa materna alle ore 19.00 in inverno e alle ore 20 in estate.
Tutte le festività civili e religiose dell'anno seguiranno il regime dell'alternanza (per esempio, Vigilia di Natale col padre, Natale con la madre;
vigilia di Capodanno col padre, Capodanno con la madre,
Pasqua col padre, Pasquetta con la madre, ecc.).
Durante il periodo estivo, il figlio trascorrerà almeno 30 gg. di vacanza con ciascun genitore, di cui 15 giorni consecutivi nel mese di luglio e 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, da concordarsi in ragione dei turni di ferie”.
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
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Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del resistente, non essendo più ammessa dalla legge in questo tipo di procedimenti la rituale partecipazione al giudizio senza il ministero del difensore.
Con riferimento alla modifica delle condizioni relative alla regolamentazione del diritto di visita padre/figlio, viste le conclusioni rassegnate dalla ricorrente all'udienza del 20.03.2025 (cui ha informalmente aderito il SI. , seppur non formalmente costituito in giudizio), il Collegio CP_1 verificata la compatibilità delle stesse con l'interesse primario del figlio minore, dispone in conformità.
Le spese del presente procedimento vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda così dispone:
1) modifica le condizioni relative alla regolamentazione del diritto di visita padre/figlio, in conformità a quelle rassegnate dalla ricorrente all'udienza del 20.03.2025, come sopra trascritte;
2) compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Sassari il 8.04.2025
Il Presidente Il Giudice est.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
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